ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 406,  comma  3,
 del  codice  di  procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
 aprile 1998  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale  di Firenze, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1998
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 -  prima
 serie speciale - dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12 maggio 1999 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari  del  tribunale
 di  Firenze, di fronte ad una richiesta di proroga delle indagini nel
 procedimento a carico di persona indagata del reato di  cui  all'art.
 73  del  d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha denunciato, in riferimento
 agli artt. 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione,
 l'illegittimita' dell'art. 406, comma  3,  del  codice  di  procedura
 penale  (nel  testo sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 8 giugno
 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), "laddove
 dispone che la notificazione della richiesta del  pubblico  ministero
 di  proroga  del termine per il compimento delle indagini preliminari
 avviene a cura del giudice anziche' a cura del pubblico ministero";
     che, stando all'ordinanza di rimessione, il porre  a  carico  del
 giudice  il  dovere  di disporre la notificazione ha l'unico scopo di
 "sgravare le segreterie degli  uffici  di  Procura  dalle  incombenze
 relative",  con  un  effetto  assolutamente  "improprio",  risultando
 l'operazione    imposta    svincolata    da    ogni     provvedimento
 giurisdizionale,  per  giunta in un regime in cui e' rimasto a carico
 del  pubblico  ministero  l'onere  di  notificare  la  richiesta   di
 archiviazione  alla  persona  che  ha  dichiarato  di  volerne essere
 avvertita, cosi' come e' rimasto a carico del richiedente l'onere  di
 notificare   la  richiesta  di  incidente  probatorio,  e  senza  che
 all'aggravio del carico di lavoro per l'ufficio del  giudice  per  le
 indagini   preliminari  abbia  corrisposto  alcun  adeguamento  degli
 organici;
     che  un  assetto  normativo  cosi'  strutturato   confliggerebbe,
 anzitutto,  con  l'art.  97, primo comma, della Costituzione, perche'
 l'esecuzione delle notificazioni comporta  spesso  la  necessita'  di
 eseguire  complessi  accertamenti  al fine di reperire i destinatari;
 per di piu', in presenza di un organo come il pubblico ministero  che
 "ha  istituzionali  attitudini investigative, con i connessi rapporti
 organici con la polizia giudiziaria", organo cui pure e' demandato il
 compito di  eseguire  le  notificazioni,  con  inevitabili  riverberi
 quanto  alla  funzionalita'  delle  indagini  nei  casi  in cui venga
 trasmesso al giudice l'intero fascicolo unitamente alla richiesta  di
 proroga  e  quanto  alla  possibilita' di reperimento dei destinatari
 della notificazione, laddove - come avviene  per  prassi  invalsa  in
 taluni  uffici  giudiziari  - il pubblico ministero mantenga, in cio'
 autorizzato dal giudice, la disponibilita' del fascicolo;
     che sarebbe anche compromessa l'osservanza dell'art. 101, secondo
 comma, della Costituzione, da ritenere vulnerato anche  nei  casi  in
 cui  "la  norma  di legge ordinaria produca condizionamenti di fatto,
 limitazioni   operative,    oneri    impropri    nello    svolgimento
 dell'attivita'  di  amministrazione  della  giurisdizione,  capaci di
 influenzare il libero dispiegarsi di quest'ultima, cui e'  necessario
 corredo un apparato amministrativo funzionale ed efficiente";
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
 infondata in quanto, per  un  verso,  l'individuazione  dei  soggetti
 tenuti   alla   notifica   della   richiesta  di  proroga  appartiene
 all'insindacabile scelta del legislatore, senza che possano  assumere
 significato  alcuno  sul piano costituzionale le additate difficolta'
 organizzative dell'ufficio e, per un altro verso, la norma denunciata
 si coordina con il precetto del comma 5-bis dello stesso art. 406 che
 esclude la notificazione della richiesta quando si procede per taluni
 dei  delitti  indicati  nell'art.  51,  comma  3-bis  del  codice  di
 procedura penale, spettando  comunque  al  giudice  per  le  indagini
 preliminari   di   verificare  la  sussistenza  del  presupposto  per
 procedere alla notifica della richiesta di proroga.
   Considerato che il richiamo all'art. 97 della Costituzione  non  e'
 pertinente  perche'  il  principio  del buon andamento della pubblica
 amministrazione,    pur     potendo     riferirsi     agli     organi
 dell'amministrazione    della   giustizia,   attiene   esclusivamente
 all'ordinamento degli uffici  giudiziari  ed  al  loro  funzionamento
 sotto il profilo amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema
 dell'esercizio  della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in
 relazione ai diversi provvedimenti che ne  costituiscono  l'esercizio
 (v., da ultimo, ordinanza n. 11 del 1999);
     che neppure l'art. 101 della Costituzione si rivela correttamente
 evocato    perche'    i    pretesi    condizionamenti   all'esercizio
 dell'attivita' giurisdizionale  -  peraltro  espressamente  stabiliti
 dalla  legge  -  sono  da circoscrivere a profili di mero fatto, come
 tali, privi di rilievo sul piano costituzionale;
     che la questione deve, dunque, essere  dichiarata  manifestamente
 infondata,  tanto  piu'  che la scelta di conferire al giudice per le
 indagini preliminari la competenza  a  procedere  alla  notificazione
 della  richiesta  del  pubblico  ministero  di proroga delle indagini
 appartiene alla  discrezionalita'  del  legislatore,  qui  certo  non
 esercitata  arbitrariamente,  tenuto  conto  che  - come ha osservato
 l'Avvocatura generale dello Stato  nell'atto  di  intervento  per  il
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri - il compito di provvedere a
 far notificare alla persona sottoposta alle  indagini  ed  all'offeso
 dal  reato  la  richiesta  di  proroga appare predisposto in vista di
 consentire al giudice di verificare, in relazione alla fattispecie di
 reato ipotizzata dal pubblico ministero, se la detta notifica debba o
 no essere disposta, restando essa preclusa, ai sensi  dell'art.  406,
 comma 5-bis del codice di procedura penale, quando si procede per uno
 dei  delitti indicati nell'art. 51-bis dello stesso codice; il tutto,
 peraltro, senza  che  possa  istituirsi  come  non  correttamente  il
 giudice  a  quo  intenderebbe proporre, pur al di fuori dei parametri
 formalmente   evocati   alcuna   comparazione   con   la   disciplina
 procedimentale dell'incidente probatorio e dell'archiviazione.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.