IL TRIBUNALE
   Il presidente della sezione, nella causa di opposizione  a  decreto
 ingiuntivo  promosso  da  Alberici  Enrica, contro la Banca Nazionale
 dell'Agricoltura;
                             O s s e r v a
   All'udienza del 6 luglio 1998, precisando le  proprie  conclusioni,
 l'attrice ha posto la questione della legittimita' costituzionale del
 combinato  disposto di cui agli artt. 645 II, 647 I e 163-bis c.p.c.,
 in relazione agli  artt.  3  e  24  Cost.,  nella  parte  in  cui  la
 costituzione dell'attore in opposizione e' stabilita nel termine di 5
 giorni  dalla  notificazione  dell'atto  di  citazione, nonche' nella
 parte  relativa  agli  effetti  derivanti  dalla   tardivita'   della
 costituzione stessa:
   La  questione  appare  non  manifestamente infondata e rilevante ai
 fini della decisione.
    Secondo   un   orientamento   giurisprudenziale  consolidato  "nel
 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la  riduzione  alla
 meta'  dei  termini di comparizione, prevista dall'art. 645 II c.p.c.
 e' rimessa alla facolta' dell'opponente  e,  ove  questi  se  ne  sia
 avvalso,  risultano  conseguentemente  ridotti  alla  meta'  anche  i
 termini di costituzione, la quale -  ove  tardivamente  effettuata  -
 deve ritenersi tamquam non esset, ex art. 647 c.p.c. (Cass., 30 marzo
 1998,   3316).   Il   sudetto  indirizzo  si  colloca  su  una  linea
 interpretativa costante adottata dalla Suprema Corte.
   Cio' premesso, si osserva che  talune  conseguenze  in  termini  di
 legittimita'  del sistema normativo in esame possono dedursi sotto il
 profilo della difformita' della posizione  dell'attore  nel  processo
 ordinario  e  dell'attore  in opposizione al decreto ingiuntivo: cio'
 con riferimento sia alle conseguenze della mancata  costituzione  nel
 termine    (dichiarazione di esecutorieta' del decreto, ex art. 647 I
 c.p.c.  e  inammissibilita'  della  prosecuzione   o   riproposizione
 dell'opposizione,  647,  II  c.p.c.)  che  alla posizione sostanziale
 delle parti, che risulta invertita, ponendosi l'attore come convenuto
 sostanziale  e  destinatario  di   un   provvedimento   (il   decreto
 ingiuntivo) emesso senza che egli sia stato sentito.
   Tale    situazione   sembra   suscettibile   di   configurare   una
 significativa limitazione dei diritti di difesa,  all'interno  di  un
 sistema  che  dovrebbe  garantire  all'opponente  garanzie  difensive
 adeguate  anche  in  termini   della   disciplina   temporale   della
 Costituzione.
   Questa  valutazione  non  puo'  non  misurarsi  con  la progressiva
 affermazione, nella giurisprudenza della  Corte  costituzionale,  del
 principio  secondo  cui  un termine di decadenza deve decorrere dalla
 data della conoscenza (o  almeno  della  ragionevole  conoscibilita')
 dell'atto  o del fatto produttivo del decorso del termine (si veda in
 particolare Corte costituzionale nn. 255/1974, 538/1990, 15/1977).
   Proprio dal confronto con tale orientamento, sembrano non infondati
 i dubbi di costituzionalita'  di  una  disciplina,  quale  quella  in
 esame,   che   faccia  decorrere  i  termini  di  costituzione  dalla
 notificazione anziche' dalla conoscenza/conoscibilita' da  parte  del
 difensore  dell'avvenuta notificazione dell'opposizione. Se il limite
 al dubbio di costituzionalita' puo' essere  individuato  dal  termine
 ordinario  di  10  giorni,  o  dall'esiguita' della conseguenza della
 tardivita' della costituzione, i dubbi appaiono  invece  di  notevole
 consistenza  nel  caso  di  un  procedimento  di  opposizione  in cui
 l'opponente si sia avvalso della facolta' di ridurre  alla  meta'  il
 termine di comparizione.
   Si   ha   infatti   in   questo   caso   un   sommarsi  di  effetti
 pregiudizievoli:    il  termine  breve  (e  la  conseguente  concreta
 possibilita'  che  esso  scada quando l'opponente non ha avuto ancora
 notizia della notifica) si associa alla  gravita'  delle  conseguenze
 della  tardiva  costituzione (passaggio in giudicato del decreto reso
 in un procedimento sommario e in assenza di contraddittorio).
   Non vale obiettare in proposito che l'attore ha la possibilita'  di
 costituirsi   iscrivendo   la  causa  a  ruolo  contestualmente  alla
 richiesta  di  notifica   (depositando   in   cancelleria,   anziche'
 l'originale, la cosiddetta "velina" della citazione): tale procedura,
 per quanto in uso presso molti uffici giudiziari, costituisce, quanto
 meno,  una irregolarita', e non pare opportuno fondare un giudizio di
 legittimita' costituzionale su una situazione  viziata  sotto  questo
 profilo.  Una  seconda  obiezione  parte  dalla  constatazione che la
 riduzione dei termini  di  comparizione  e'  solo  una  facolta'  per
 l'opponente,  il  quale  puo'  evitare il rischio della decadenza non
 avvalendosene.    Ma  e'  evidente  la  contraddittorieta'   di   una
 disciplina  legislativa  che  da  una  parte  consenta  al (presunto)
 debitore di  radicare  rapidamente  il  contraddittorio,  rispondendo
 all'esigenza  difensiva  di  anticipare  la trattazione dei motivi di
 opposizione e permettere la rimozione degli effetti anticipatori  del
 decreto (eventualmente dichiarato provvisoriamente esecutivo), ma che
 dall'altra  parte  lo spinga a non avvalersi di tale facolta' per non
 incorrere nel rischio di decadenze.
   Donde la non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 del combinato disposto degli artt. 645 II, 165 I e 647 c.p.c.,  nella
 parte   in  cui  fanno  decorrere  il  termine  per  la  costituzione
 dell'opponente dalla notificazione  dell'opposizione  anziche'  dalla
 restituzione  dell'originale  notificato o da altro atto equipollente
 cui possa attribuirsi la conoscibilita' dell'inzio  del  decorso  del
 termine   per  la  costituzione,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione  (uguale  trattamento   dell'attore   nel   procedimento
 ordinario  e  dell'attore in opposizione, in relazione al termine per
 la costituzione, di situazioni diverse dal punto di vista sostanziale
 e dal punto di vista  delle  conseguenze  del  mancato  rispetto  del
 termine),  che  con  riferimento  all'art.  24  Cost: (violazione del
 diritto di difesa dell'opponente a  fronte  di  un  termine  breve  e
 perentorio  produttivo  di  gravi  conseguenze,  con modalita' per le
 quali e' prevedibile che l'onerato non disporra'  dell'intero  spazio
 di tempo a disposizione per il compimento dell'atto).
   La  questione  e'  rilevante,  essendo  stata  sollevata  d'ufficio
 l'eccezione di improcedibilita' dell'opposizione.