IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva del 21 aprile 1999;
   Letti gli atti di causa;
                           Premesso in fatto
   Con atto  notificato  il  2  aprile  1997,  Raffaele  Fiengo,  gia'
 conduttore dell'immobile sito in Napoli, alla via Lieti a Capodimonte
 n.  51/G, rilasciato il 10 settembre 1996, conveniva innanzi a questo
 pretore la locatrice Clementina Triola per  sentirla  condannare,  ai
 sensi dell'art. 3 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
 modificazione, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, al rimborso delle
 spese  di  trasloco e degli oneri sopportati, nonche' al risarcimento
 dei danni subiti  per  non  aver  adibito  l'immobile  ad  abitazione
 propria,  cosi'  come  dichiarato  per  accellerare  le operazioni di
 sfratto;
   Instauratosi il  contraddittorio,  si  costituiva  in  giudizio  la
 Triola, impugnando la domanda avanzata dalla controparte, della quale
 chiedeva   il   rigetto.   Inoltre,  la  convenuta  spiegava  domanda
 riconvenzionale, per sentir condannare il Fiengo al risarcimento, tra
 l'altro,  dei   danni   conseguenti   al   ritardo   nella   consegna
 dell'appartamento (la cui locazione era stata dichiarata cessata il 4
 ottobre   1990,   con   esecuzione   fissata  in  pari  data),  danni
 quantificati nell'importo di  circa  L.  900.000  per  ogni  mese  di
 ritardo  nella  restituzione  dell'immobile,  quale differenza tra il
 canone effettivamente corrisposto dal conduttore e quello di mercato,
 pari, secondo l'assunto della Triola, a L. 1.400.000;
   Entrata in vigore la legge 9  novembre  1998  n.  431,  recante  la
 riforma  della  disciplina  sulle  locazioni  abitative, la convenuta
 Triola sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'art.
 6, comma 6 della legge succitata, con riferimento agli artt. 3, 24  e
 42  Cost.,  "per violazione del principio di uguaglianza, del diritto
 d'azione e del diritto risarcitorio quale contenuto  del  diritto  di
 proprieta'";
                         Osservato in diritto
   La norma impugnata definisce l'entita' dei corrispettivi dovuti dal
 conduttore  qualora,  cessato  de  iure  il  contratto, a causa delle
 sospensioni della esecuzione  della graduazione degli sfratti, dovute
 a disposizioni precedenti o alle disposizioni della stessa  legge  n.
 431/1998, sia impossibile (o sia stato impossibile) al locatore porre
 in esecuzione il titolo esecutivo al rilascio;
   Il  richiamo  operato  dalla  disposizione  in  esame  a  normative
 previgenti va interpretrato nel senso che il  legislatore  ha  voluto
 regolare  la misura della c.d. indennita' di occupazione anche per il
 passato, e  cio'  nell'evidente  intento  di  risolvere  i  frequenti
 contrasti  giurisprudenziali  in ordine all'entita' del corrispettivo
 dovuto  in  favore  del  locatore  ex  art.   1591   c.c.,   operando
 retroattivamente  una  limitazione  del  risarcimento  del  danno  da
 ritardata consegna dell'immobile locato in  una  somma  mensile  pari
 all'ammontare  del  canone  dovuto alla cessazione del contratto, con
 gli aggiornamenti in ragione del  75%  della  variazione  dell'indice
 Istat   verificatasi   nell'anno   precedente,   e   con  l'ulteriore
 maggiorazione del 20% sull'importo come aggiornato;
   L'art. 14, comma 5 della legge  n.  431/1998,  stabilendo,  per  il
 periodo transitorio, il principio dell'ultrattivita' delle previgenti
 norme  in materia di locazione "ai giudizi in corso" alla data del 30
 dicembre 1998, e non "nei giudizi in corso", sembra,  come  affermato
 dai  primi  commentatori  della nuova disciplina, riferirsi alle sole
 regole procedurali, di talche' essa  non  impedisce  l'applicabilita'
 della  disposizione  impugnata  anche  nella  controversia  in esame,
 nonostante la pendenza della stessa alla data dell'entrata in  vigore
 della riforma;
   La  risoluzione  dell'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 6, comma 6 della legge n. 431/1998 sollevata  dalla  Triola
 si  presenta  necessariamente  pregiudiziale  rispetto alla decisione
 della controversia  in  esame,  avendo  la  convenuta  -  attrice  in
 riconvenzionale   -   richiesto  la  condanna  della  controparte  al
 risarcimento del danno da ritardata consegna ex  art.  1591  c.c.  in
 misura  chiaramente  superiore  a  quella derivante dall'applicazione
 della suindicata disposizione;
   Vi  sono  sufficienti  ragioni  per  dubitare  della   legittimita'
 costituzionale  della  norma  impugnata  nella  parte in cui esime il
 conduttore dall'obbligo  di  risarcire  il  maggior  danno  ai  sensi
 dell'art.  1591  c.c., una volta corrisposta la maggiorazione del 20%
 della misura del canone pagato all'epoca di cessazione del contratto,
 cosi' come aumentato dall'applicazione degli aggiornamenti Istat;
   L'art. 1591 c.c. stabilisce che "il conduttore in mora a restituire
 la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto  fino
 alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno";
   Tale norma, pertanto, gia' espone il conduttore al pagamento di una
 somma   pari  al  corrispettivo  pattuito  per  la  sua  inadempienza
 all'obbligo  contrattuale  di  restituire  l'immobile  all'esito  del
 rapporto,  introducendo,  come  osservato  in  dottrina, una sorta di
 "clausola penale legale";
   Essa,   inoltre,  prevede  espressamente,  come  si  e'  visto,  la
 risarcibilita' del danno ulteriore subito dal locatore,  onerato,  ai
 sensi  del  comma 1, dell'art. 2697 c.c., di fornire la dimostrazione
 dell'ulteriore pregiudizio subito in concreto;
   Detta disposizione, peraltro, ha riscontrato  rinnovato  interesse,
 come  testimoniato  dal  vivace  dibattito  giurisprudenziale  a  tal
 riguardo, in ragione del graduale transito  dal  regime  vincolistico
 del  canone  legale  (o  "equo"), introdotto dalla legge n. 392/1978,
 alla libera contrattazione del corrispettivo dovuto  dal  conduttore,
 come   ripristinata  dalla  recente  riforma  in  tema  di  locazioni
 abitative, tramite il  passaggio  intermedio  dell'istituto  dei  cd.
 patti  in  deroga di cui al d.-l. n. 333/1992, convertito in legge n.
 359/1992, essendo stata ampliata in maniera evidente la  sfera  degli
 ulteriori  danni suscettibili di risarcimento ai sensi dell'art. 1591
 c.c.;
   La predeterminazione forfettaria dell'ulteriore  danno  subito  dal
 locatore  con  la  previsione  della  maggiorazione del 20% contenuta
 nella norma impugnata, prescindendo da ogni valutazione  in  concreto
 circa    l'entita'    dell'effettivo    pregiudizio   cagionato   dal
 comportamento illecito del conduttore, appare  in  contrasto  con  il
 criterio  di ragionevolezza nelle scelte legislative, con conseguente
 violazione dell'art. 3 della Costituzione;
   Essa, infatti, espone il locatore al rischio di  vedersi  risarcito
 solo  in  parte  il danno subito a seguito del comportamento illecito
 del conduttore, laddove il canone corrisposto da quest'ultimo sia, ad
 esempio, largamente  inferiore  a  quello  di  mercato  (come,  nella
 pratica,  spesso  puo' avvenire laddove il contratto di locazione sia
 soggetto alla sola disciplina della legge n.  392/1978);
   Per i rilievi esposti in precedenza, la norma appare  in  contrasto
 anche  con  l'art. 24 della Costituzione, non consentendo al locatore
 di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un  risarcimento  in
 misura   superiore   a   quello   predeterminato  nella  disposizione
 impugnata;
   La norma  in  esame,  infine,  sembra  violare  anche  la  garanzia
 costituzionale   del   diritto  di  proprieta'  privata  imposta  dal
 capoverso dell'art.  42 della Costituzione, negando  al  proprietario
 di  ottenere  un  pieno  ristoro  del suo patrimonio, depauperato dal
 comportamento illecito del conduttore;
   Giova ricordare, a tal riguardo,  le  pronunce  della  Consulta  in
 relazione  ai  prospettati  profili  di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito in  legge
 n. 478/1987, nella parte in cui detta norma esonerava i conduttori di
 immobili  ad  uso diverso dalla responsabilita' per i danni cagionati
 al locatore dal ritardo nella restituzione del  bene  locato  per  il
 periodo  intercorso  tra  la  data di scadenza del regime transitorio
 previsto  dall'art.  27  della  legge   n.   392/1978   e   la   data
 giudizialmente  fissata per il rilascio o la data di stipulazione del
 nuovo  contratto  ai  sensi  dell'art.  1  del  d.-l.  n.   832/1986,
 convertito in legge n.  15/1987;
   Invero,  in un primo tempo la Corte costituzionale, con sentenza n.
 22/1989, escluse la fondatezza della predetta  questione,  in  quanto
 l'eccezione  alla regola dell'art. 1591 c.c. appariva giustificata in
 relazione alle gravi difficolta'  del  conduttore  di  trovare  altro
 immobile  adatto  alle  sue  esigenze,  tenuto  conto,  altresi', del
 periodo  di  tempo  limitato  in  cui  operava  la deroga al disposto
 codicistico.
   Successivamente, la Consulta, con  sentenza  n.  149/1992,  ritenne
 l'illegittimita'  costituzionale  del predetto art. 2, nella parte in
 cui esonerava il conduttore da responsabilita' per i danni  cagionati
 al  locatore  dal  ritardo  nella  restituzione  dell'immobile  senza
 eccettuare il caso di comprovata insussistenza delle difficolta'  per
 il   conduttore   di  reperire  altro  immobile  locato,  e  cio'  in
 considerazione del fatto che  il  bilanciamento  degli  interessi  in
 gioco,  da  un  lato  quello  del  conduttore  ex art. 41 Cost. a non
 interrompere l'esercizio  dell'impresa  per  il  tempo  occorrente  a
 reperire  un'altra  sede,  e dall'altro quello del locatore, protetto
 dall'art. 42 Cost.,  non  poteva  essere,  neanche  per  un  limitato
 periodo  temporale,  risolto  in maniera assoluta a favore del primo,
 dovendosi   consentire   al    locatore-creditore    di    dimostrare
 l'inesistenza, nel caso concreto, delle condizioni (gravi difficolta'
 per  il  conduttore  di  trovare  altro immobile idoneo all'esercizio
 dell'impresa) giustificative del trattamento di favore riservato alla
 controparte;
   Alla luce delle predette pronunce, appare evidente il  collegamento
 tra il diritto di credito risarcitorio di cui e' titolare il locatore
 ai sensi dell'art. 1591 c.c. e la garanzia costituzionale del diritto
 di proprieta' sancita dall'art. 42 della Costituzione;
   Pur  nella  consapevolezza  che, secondo l'insegnamento del giudice
 delle leggi (vedi, in proposito,  Corte  costituzionale,  sentenza  2
 novembre 1996, n. 369), il legislatore ordinario puo' ritenere equa e
 conveniente una limitazione del risarcimento del danno - purche' cio'
 avvenga  in  casi  eccezionali  -  nella  fattispecie  in  esame, non
 appaiono  ricorrere  giustificate  ragioni  per   comprimere,   senza
 significative   restrizioni   temporali,   il   diritto   di  credito
 risarcitorio del  locatore  dinanzi  al  comportamento  illecito  del
 conduttore, tenuto conto che, alla luce dell'attuale reviviscenza del
 mercato  delle  locazioni  abitative,  favorita  dal  superamento del
 regime vincolistico dell'equo canone imposto dalla legge n. 392/1978,
 non appare sostenibile rinvenire, tra i  motivi  a  sostegno  di  una
 limitata  responsabilita'  del conduttore, la persistente difficolta'
 di quest'ultimo a reperire altro alloggio;
   Va,  pertanto,  dichiarata  la  rilevanza  e   la   non   manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 6, comma 6 della legge n. 431/1998, nei limiti sopra indicati, con le
 conseguenti statuizioni di cui al dispositivo;