IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in appello per controversia di previdenza iscritta al n. 170/96 promossa dall'I.N.P.S. sede di Pesaro, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato dall'avv. P. Augelletta in virtu' di procura speciale ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria dell'intestato tribunale; Contro Guerra Lucia, rappresentata e difesa dagli avvocati R. Blasi e G. Falghera giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Urbino, via Gasparini n. 1, (studio avv. M. Ambrosini). Vista la propria ordinanza in data 30 gennaio 1997 con la quale e' stata dichiarata non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3, comma 1, 24 e 38 della Costituzione; Vista altresi' l'ordinanza della Corte costituzionale n. 31 dell'8-11 febbraio 1999; Rilevato che la Corte costituzionale nell'ordinanza citata ha disposto la restituzione degli atti a questo tribunale perche' esprima nuova valutazione della rilevanza della questione, tenuto conto degli interventi normativi di cui al d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale gia' sollevata e' tuttora rilevante in quanto si verte in tema di controversia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla c.d. "cristallizzazione" con richiesta di condanna al pagamento degli arretrati e degli accessori di legge nonche' alla rifusione delle spese di lite, laddove gli interventi normativi di cui sopra continuano a provvedere pagamenti dilazionati, ad escludere il pieno riconoscimento del diritto agli interessi (prevedendo un'indennita' una tantum per gli arretrati muturati sino al 31 dicembre 1995) ed a disporre l'estinzione di diritto delle cause pendenti con dichiarazione di compensazione delle spese;