IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8214 del 1994 proposto da Marcon Alessandro, Di Cioccio Antonio e Pulchino Massimo, rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Arganelli presso il quale hanno eletto domicilio in Roma, via Pascal n. 10; Contro il Ministero per i beni culturali ambientali in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege; per l'annullamento dei decreti 11, 15 e 19 aprile 1994 relativi alla posizione giuridica ed economica dei ricorrenti, nella parte in cui non vengono riconosciuti i periodi e le retribuzioni percepite dal 1978 e viene erroneamente applicata la maggiorazione di cui all'art. 9 punti 4 e 5 del d.P.R. n. 44/90; e per il riconoscimento del diritto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente corrisposte per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti di causa, relatore alla pubblica udienza del 7 aprile 1999 il consigliere Carlo Taglienti; Uditi alla stessa udienza gli avv.ti Arganelli per i ricorrenti e Salvatorelli per l'Amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato il 13 maggio 1994 e depositato il 25 successivo, i ricorrenti Marcon, Di Cioccio e Pulchino, dipendenti del Ministero dei beni culturali ed ambientali con qualifica di capo tecnico, livello settimo, assunti ai sensi della legge n. 285/77, hanno impugnato i provvedimenti con i quali e' stata determinata la loro posizione giuridica ed economica, nella parte in cui non e' stata riconosciuta l'anzianita' decorrente dal 1978 ed e' stata attribuita erroneamente, e cioe' non in misura doppia, la maggiorazione di cui all'art. 9 punti 4 e 5 del d.P.R. n. 44/90; lamentano altresi' il mancato pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente corrisposte a seguito dell'inquadramento ex art. 4, ottavo comma della legge 11 luglio 1989, n. 312. Deducono: 1) violazione dell'art. 30 della legge n. 312/80: l'anzianita' preruolo deve essere computata per gli aumenti periodici e per il trattamento di quiescenza, dal 1978 al 30 maggio 1985; 2) eccesso di potere per erronea attribuzione della maggiorazione ex art. 9 punti 4 e 5 del d.P.R. n. 44/90: includendo il servizio preruolo la maggiorazione doveva essere raddoppiata perche' si raggiungono con essa i dieci anni di servizio previsti dalla norma; 3) sulle somme corrisposte tardivamente a titolo di retribuzione per l'inquadramento ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge n. 312/80 devono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria. Costituitasi, l'Amministrazione intimata ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, con particolare riguardo ai due primi capi di domanda, invocando su tali questioni la giurisprudenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Con separata sentenza di pari data questa sezione ha respinto i primi due capi di domanda ed ha sospeso il giudizio per la decisione relativa al terzo capo di domanda, avendo ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i motivi esplicitati nell'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. D i r i t t o Il collegio valuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui afferma che "le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ... non danno luogo ad interessi ne' a rivalutazione monetaria". Rilevante, in quanto i ricorrenti risultano inquadrati definitivamente ai sensi del citato art. 4, ottavo comma della legge n. 312/80 e richiedono con il ricorso in epigrafe il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze stipendiali corrisposte tardivamente, che la costante giurisprudenza ha fino ad oggi riconosciuto con decorrenza novembre 1988. Non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 36, primo comma della Costituzione. Infatti gli unici emolumenti arretrati per tardivo pagamento di retribuzioni che non possono beneficiare del criterio, universalmente riconosciuto nell'ordinamento, dell'attualizzazione del credito di lavoro, risultano essere quelli relativi alle differenze retributive conseguenti all'inquadramento definitivo dei dipendenti statali ai sensi del citato art. 4, ottavo comma della legge n. 312/80: In qualsiasi altro caso d'inquadramento con tardiva corresponsione delle differenze retributive, anche nell'ambito dello stesso impiego statale, rimarra' valido il principio dell'adeguamento nel tempo del valore della retribuzione. Ne' si comprende in base a quale ratio legis sia stata posta una discriminante cosi' drastica per uno specifico credito di lavoro, del tutto identico, quanto a natura giuridica, agli altri crediti retributivi, talche' la norma appare palesemente illogica ed in contrasto con i principi vigenti in materia nell'ordinamento, sia per l'impiego pubblico che per quello privato. Inoltre l'impossibilita' di operare l'attualizzazione del credito ai valori esistenti all'atto del pagamento delle retribuzioni arretrate, una irrimediabilmente con l'art. 36 della Costituzione, in quanto impedisce, nella sostanza, che la retribuzione corrisposta tardivamente risulti proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto, essendo intuitivo come, specie in periodi di alta inflazione, la corrispondenza temporale tra prestazione e corrispettivo e' elemento essenziale per valutare l'adeguatezza e la proporzionalita' del compenso al lavoro.