IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nei confronti di A. G. attualmente detenuto p.a.c. Casa Circondariale di Treviso, detenuto p.a.c. presente, imputato 292/97 r.g. trib. (460/1996 r.g.n.r.) del reato di cui agli artt. 110, 582, 585, 577 in relazione all'art. 61 n. 1 c.p. perche' per futili motivi in concorso con persona allo stato non identificata cagionava a Marcadella Omar lesioni personali guaribili entro il ventesimo giorno sferrandogli due pugni al volto. In Bassano del Grappa 29 gennaio 1994, 294/1997 r.g. trib. (886/1993 r.g.n.r.) del reato di cui agli artt. 624, 625 c.p. perche' a fine di profitto si impossessava di oggetti in oro e della somma di L. 3.162.000 custodite in privata abitazione sottraendoli a Lollo Ottorino, commettendo il fatto in privata abitazione in Mellaredo di Pianiga il 24 maggio 1993. Con l'intervento del pubblico ministero dott. Gustavo Sergio e di avv. Silvia Mainardi del foro di Padova di ufficio in sostituzione avv. Vittorio Usigli del foro di Padova di ufficio e nominata ex art. 97 in sostituzione avv. Orazio Giraldin di Padova di fiducia. L'imputato chiede il patteggiamento nei seguenti termini: proc. 294/1997 r.g. considerate le attenuanti generiche prevalenti e la diminuente del rito, pena finale di 7 mesi di reclusione e L. 100.000 di multa, proc. 292/1997 r.g. ritenuta piu' grave il reato di cui al proc. 294/1997 r.g. in continuazione la pena di venti giorni di reclusione. ll p.m. rileva che l'imputato e' ora maggiorenne. Va interpretato l'art. 25. Anche se la lettura della norma escluderebbe l'applicazione dell'art. 444 c.p.p. nel procedimento minorile. Il p.m. chiede che venga dichiarata ammissibile l'applicazione dell'art. 444 c.p.p., anche alla luce dell'art. 25, ovvero si sollevi eccezione di legittimita' costituzionale di tale diniego. La difesa si associa alle conclusioni del p.m., si riporta anche alla interpretazione dell'art. 32, comma 2, pertanto chiede venga interpretato l'art. 25 nel senso di poter estendere anche l'art. 444 c.p.p. nel procedimento minorile, ovvero venga sollevata eccezione di legittimita' costituzionale in merito alla esclusione del rito ex art. 444 c.p.p. nel procedimento minorile. F a t t o A. G. nato l'11 giugno 1977 a San Dona' di Piave, e' stato tratto a giudizio con distinti decreti per rispondere di due fatti criminosi: il furto di oggetti d'oro e della somma di L. 3.162.000 sottratti nella priva abitazione di Lotto Ottorino il 24 maggio 1993 e lesioni volontarie cagionate a Marcadella Omar il 29 gennaio 1994. Il nutrito certificato penale in atti comprova che l'imputato ha riportato numerose condanne per cui non puo' godere di alcun beneficio. Inoltre i fatti commessi, inseriti nel contesto di vita dell'A. G. dedito in particolare a reati contro il patrimonio non possono, ritenersi occasionali ed irrilevanti. All'odierna udienza dibattimentale il predetto e' comparso ed ha chiesto l'applicazione ex art. 444 e seguenti c.p.p. della pena di mesi sette di reclusione e L. 100.000 di multa, con concessione di attenuanti generiche e la diminuente della minore eta' prevalente sull'aggravante quanto al reato di furto, e l'aumento della pena di venti giorni per la continuazione con il reato di lesioni. Il p.m. ha chiesto che venga dichiarata ammissibile l'applicazione dell'art. 444 c.p.p., in quanto l'imputato e' attualmente maggiorenne ed e' ragionevole ritenere che le norme del rito minorile vadano interpretate nel senso di adeguarle alla nuova condizione dell'imputato che, in quanto pienamente consapevole degli effetti della scelta del rito, dovrebbe godere dei vantaggi dello stesso. In caso di interpretazione diversa della norma sia il p.m. che la difesa hanno eccepito l'incostituzionalita' della stessa, rilevando che la precedente pronuncia della Corte costituzionale (sent. 20-27 aprile 1995) aveva escluso l'illegittimita' sotto il profilo dell'immaturita' del soggetto minorenne ad operare una scelta che incide sul contenuto della decisione e gli effetti della sentenza. Il tribunale, ritenuto che l'art. 25 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non possa essere interpretato nel senso di consentire l'applicazione della pena concordata dalle parti per la letterale esclusione contenuta nella norma ed estesa a tutta la procedura del rito minorile, ha pronunciato l'ordinanza sollevando l'eccezione di incostituzionalita' per i seguenti M o t i v i Va ritenuta rilevante la questione perche' l'imputato, a causa dei suoi precedenti penali, non potra' godere del beneficio della sospensione condizionale della pena, ne' tantomeno del perdono giudiziale, per cui ha interesse ad ottenere una pronuncia dichiarativa della responsabilita' con la riduzione di pena e gli effetti previsti dall'art. 444 c.p.p.; Che va ritenuta, altresi', non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' della norma (art. 25 del c.p.p.m.) perche' il rito alternativo del c.d. patteggiamento e' stato escluso nel processo minorile sul presupposto che "l'applicazione della pena su richiesta delle parti presuppone nell'imputato una capacita' di valutazione e decisione che richiedono piena maturita' e consapevolezza di scelta", maturita' che contrasterebbe con la condizione di minore, mentre nel caso di specie l'imputato e' diventato maggiorenne nelle more del giudizio; Il raggiungimento della maggiore eta' gli consente di valutare pienamente l'opportunita' della scelta; peraltro, l'adozione del rito speciale consente, da una parte, la valutazione del giudice in ordine alla congruita' della pena ed in ordine a tutti gli elementi che ai sensi dell'art. 129 comportano l'obbligo di assoluzione, ivi compresa la sussistenza dell'imputabilita' all'epoca del fatto, e dall'altra non contrasta con le regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (c.d. regole di Pechino) approvate dall'O.N.U. nel novembre 1985 e la raccomandazione del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa del settembre 1987 in cui si e' sottolineato l'uso della massima celerita' delle procedure relative ad illeciti penali commessi da minorenni; Al contrario, una volta preclusa l'adozione di procedure speciali riservate al rito minorile, non puo' ritenersi ragionevole la scelta del legislatore che nega all'imputato, diventato maggiorenne, di godere del trattamento previsto per il rito ordinario che attraverso l'istituto di cui all'art. 444 c.p.p. abbia particolari vantaggi, destinati anche a favorire il reinserimento sociale; Tale scelta lede il principio di uguaglianza fissato nell'art. 3 della Costituzione per il diverso, ingiustificato e deteriore trattamento riservato al soggetto diventato maggiorenne se ha commesso il reato durante la minore eta' rispetto all'imputato soggetto al tribunale ordinario; Il recupero del giovane non puo' comportare un trattamento punitivo differenziato in peius; Gli effetti della condanna secondo il rito ordinario si pongono di ostacolo a forme di reinserimento sociale;