IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva dell'udienza del 3 maggio 1999 ed  esaminati
 gli atti;
                             O s s e r v a
   Con  il  ricorso  introduttivo  del  30 ottobre 1998 Bivona Agatino
 proponeva opposizlone ex art. 22, legge n. 689/1981 avverso  l'avviso
 di  mora  emesso dal Servizio di riscossione tributi in suo danno per
 il pagamento della somma di L. 6.333.680 per sanzioni amministrative,
 eccependone l'illegittimita' per violazione  dell'art.  25  d.P.R  n.
 602/1973
   Instauratosi   ritualmente   il   contraddittorio,   si  costituiva
 Montepaschi Serit s.p.a - Servizio riscossione tributi  s.p.a.  -  in
 persona  del  Collettore  pro-tempore che chiedeva l'integrazione del
 contraddittorio nei confronti  dell'ente  impositore  della  sanzione
 irrogata  ed  eccepiva,  in  via  principale,  l'inammissibilita' del
 ricorso per decorrenza del termine di giorni sessanta previsto  dalla
 legge n. 689/1981 che decorre, secondo l'orientamento oramai costante
 della  Suprema Corte, dalla notificazione del verbale di accertamento
 e non invece della cartella di pagamento;
   Indi, il ricorrente, nelle note autorizzate depositate  in  data  1
 marzo  1999,  deduceva  che  l'opposizione  proposta  era  tempestiva
 perche' proposta  non  avverso  il  verbale  di  accertamento  bensi'
 avverso  il  primo  atto esecutivo costituito dalla cartella per vizi
 suoi propri, cosi' qualificandola come opposizione all'esecuzione e/o
 agli atti  esecutivi  e  per  l'effetto  sollevava  la  questione  di
 illegittimita'  costituzionale degli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973
 in relazione alle norme di cui agli artt. 205-206, d.lgs.  30  aprile
 1992, n. 285 ed agli artt. 22-23-27, legge n. 689/1981 nella parte in
 cui   non  prevedono  la  possibilita'  di  proporre  le  opposizioni
 all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
   Con ordinanza del 3 marzo 1999, questo pretore assegnava termine ad
 esso  ricorrente  per  la regolarizzazione fiscale degli atti, attesa
 l'assoggettabilita'  dell'opposizione  all'esecuzione  ex  art.   615
 c.p.c.  all'ordinario regime fiscale;
   Ritenuto  in  diritto  che  la  Corte  costituzionale  si  e'  gia'
 pronunciata sulla legittimita'  costituzionale  dell'art.  54  d.P.R.
 sopra   citato,   affermando   la   legittimita'   della  preclusione
 dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c allorquando il  debito  del
 privato   abbia  natura  tributaria,  ravvisandosi  in  tal  caso  la
 finalita'  di  assicurare  comunque  e  tempestivamente  le   entrate
 tributarie  dello  Stato  (Corte  Cost.    sent.  n.  318/1995  e  n.
 437/1995);
   Ritenuto che, nel caso di specie, si verte  invece  in  materia  di
 debiti   non   aventi   natura   tributaria  ma  invece  di  sanzione
 amministrativa rispetto ai quali quindi non si ravvisa l'esigenza  di
 garantire i flussi fiscali allo Stato;
   Ritenuto pertanto che la questione di illegittimita' costituzionale
 sollevata  dal  ricorrente  appare  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, atteso che in ipotesi siffatte deriverebbe una  privazione
 di  tutela  e di diritto di difesa del cittadino, e cio' tenuto conto
 del  recente  ma  oramai  consolidato  orientamento  della  Corte  di
 cassazione  (Cassaz.    civ. n. 5543/1998. n. 617/1998 n. 310/1998 n.
 98/1998 n. 5277/1997, n. 2733/1997, n.  906/1997)  secondo  il  quale
 oggetto  del  ricorso  ex  art.  22, legge n. 689/1981 deve essere il
 verbale  di  accertamento  dell'infrazione  equiparato,  quale   atto
 conclusivo   del   procedimento  sanzionatorio  amministrativo,  all'
 ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione  -  atteso  che  ad
 esso  verbale  viene  attribuita la funzione di far valere il diritto
 dell'amministrazione  alla   riscossione   della   pena   pecuniaria,
 costituendo  esso  esercizio  della  pretesa  sanzionatoria, idoneo a
 costituire in mora il debitore ex art. 2943 c.c., con la  conseguente
 inammissibillta'  dei ricorsi proposti avverso gli atti successivi al
 verbale medesimo;
   Ritenuto invero che, trattandosi di ipotesi differenti, il richiamo
 integrale alla  disciplina  sull'esazione  delle  imposte  -  operato
 dall'art.    27,  legge  n.  689/1981  - ha l'effetto di sottrarre al
 privato la tutela  giurisdizionale  per  contestare  l'illegittimita'
 della pretesa punitiva della p.a. nel caso di sanzioni amministrative
 ove  non  sussistono  le  esigenze pubblicistiche proprie del settore
 delle entrate tributarie, e cio in violazione  dei  principi  di  cui
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione