IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1795/98,
 proposto  da  Luigi  Olivi,  Giorgioni  Malgari,  Sara Nervi, Giacomo
 Morlini, Antonella Marchi,  Miriam  Benedetti,  Annamaria  Albergati,
 Mariangela   Ranghetti,   Maria   Angela  Viola  e  Patrizia  Ventura
 rappresentati e difesi dall'avv.  Lorenzo Lamberti  ed  elettivamente
 domiciliati  presso  lo  studio  del medesimo in Milano via Benvenuto
 Cellini 2/b;
   Contro l'Azienda ospedaliera ospedali riuniti di Bergamo in persona
 del  direttore  generale    pro-tempore  costituitasi   in   giudizio
 rappresentata  e difesa dagli avv.ti Roberto Massari e Lucio Mazzotti
 ed elettivamente domiciliata presso lo  studio  di  quest'ultimo,  in
 Milano  via  Visconti  di Modrone, 7; la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri costituitasi
  in giudizio  rappresentata  e  difesa  dall'avvocatura  distrettuale
 dello  Stato,  domiciliata  presso gli uffici della stessa in Milano,
 via Freguglia, 1; la regione Lombardia non costituitasi in  giudizio;
 per l'annullamento:
     della  deliberazione  n.  147  del  12  febbraio  1998, avente ad
 oggetto "consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera";
     del bando 12  febbraio  1998  di  indizione  delle  elezioni  del
 consiglio;
     della  eventuale  delibera  di  approvazione  del  verbale  delle
 operazioni di voto della commissione elettorale, nonche' occorrendo:
     tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti  e
 in   particolare  dei  verbali  e  delle  operazioni  di  voto  della
 commissione elettorale;  e  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  4,  comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della
 legge  regionale  30  gennaio  1998,  n.  2,  nonche',  ove  occorra,
 dell'art.  1,  comma  1,  lett.  d),  legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
 dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata  e
 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D.  Giordano,  gli  avv.  Lamberti per i ricorrenti e Costagliola, in
 delega, per l'azienda resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso in epigrafe  i  ricorrenti,  tutti  terapisti  della
 riabilitazione  alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in
 conformita'  alla  tabella  N  del  d.P.R.  n.   761/1979,   chiedono
 l'annullamento  degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire
 le elezioni per  la  costituzione  del  consiglio  dei  sanitari,  ha
 escluso  dall'elettorato  attivo e passivo la categoria professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia,  disparita'  di
 trattamento  e  travisamento  dei  presupposti; gli stessi denunciano
 altresi' l'illegittimita' costituzionale della  normativa  statale  e
 regionale   che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico  della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio dei sanitari, nonche' dall'esercizio del  diritto  di  voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda  intimata  si  e' costituita in giudizio per sostenere la
 piena legittimita' dei provvedimenti adottati.
   La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha  dedotto  la  manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
 in relazione ai contenuti della normativa statale.
   I  ricorrenti  hanno  insistito,  con  memoria 5 febbraio 1999, per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti  con  i  quali  e
 stata  indetta  la  procedura elettorale per l'elezione del consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi  appartengono,  dall'elettorato attivo e passivo per la nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - Devono essere affrontate le questioni in rito.
   2.1.  -  Nella  memoria  di  costituzione  l'azienda  ha   eccepito
 l'incompetenza  territoriale  del  t.a.r.  di  Milano sul rilievo che
 l'atto impugnato e' stato assunto da amministrazione avente sede  nel
 territorio  assegnato  alla  competenza  della  sezione  staccata  di
 Brescia.
   L'eccezione deve considerarsi  inammissibile,  in  quanto  proposta
 irritualmente  con  memoria e non con apposita istanza indirizzata al
 Presidente  del  t.a.r.  come  richiesto  dall'art.  32,   legge   n.
 1034/1971.
   2.2.   -   E'   stata   ulteriormente  eccepita  l'inammissibilita'
 dell'impugnazione per carenza di interesse attuale, cio' in quanto il
 ricorso e' diretto a censurare gli atti impugnati non per  motivi  di
 "illegittimita' attuale", ma esclusivamente in relazione a motivi che
 potrebbero  essere  apprezzati  solo dopo l'eventuale declaratoria di
 incostituzionalita'  delle   disposizioni   contenute   nella   legge
 regionale.
   Il  senso  dell'eccezione  non  e'  del tutto chiaro; per rilevarne
 l'infondatezza  e'  sufficiente  considerare   che   l'ammissibilita'
 dell'impugnazione  postula  l'attualita' della lesione e del connesso
 interesse alla rimozione dell'atto che ha determinato il pregiudizio;
 presupposti, questi, sicuramente presenti nella situazione in esame.
   Non e'  invece  richiesto  che  l'atto  impugnato  debba  risultare
 affetto  da  "illegittimita'  attuale",  se  con detta espressione si
 vuole identificare la presenza di un vizio  direttamente  rilevabile,
 la  cui  sussistenza non richieda, per essere riconosciuta, la previa
 pronuncia di illegittimita' costituzionale della  norma  presupposta.
 Ne'  potrebbe  essere altrimenti in un sistema nel quale lo scrutinio
 sulle  leggi  puo'  essere  promosso  dalle  parti  soltanto  in  via
 incidentale   "nel  corso  di  un  giudizio  dinanzi  a  un'autorita'
 giurisdizionale".
    Il  Collegio  deve  quindi  procedere  all'esame  nel  merito  del
 ricorso.
   3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  il  Governo
 e'  stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine, tra
 l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita'  sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale   nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le  attivita'
 tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto  da  medici,
 in  maggioranza,  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza dei servizi infermieristici  e  dei  tecnici  sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In  attuazione  della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il cui art. 3, comma  12,  nel  testo  risultante  dopo  la  modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce
 che  del  consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza medici ed
 altri operatori sanitari laureati,  nonche'  una  rappresentanza  del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida  comunque  all'autonomia  regionale il compito di "definire il
 numero dei  componenti,  nonche'  di  disciplinare  le  modalita'  di
 elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge  regionale  30  gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 4 e 5 della legge regolano  la  composizione  dell'organo
 rispettivamente  nelle  aziende  sanitarie  con presidi ospedalieri a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per quanto  qui  interessa,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce  che
 l'organo  e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati non
 medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese  nelle
 tabelle  B  (farmacisti),  D  (biologi),  E  (chimici), F (fisici), G
 (psicologi) del ruolo sanitario di cui all'allegato 1  al  d.P.R.  n.
 761/1979;  3  operatori professionali in rappresentanza del personale
 infermieristico di cui alla tabella I; 2 operatori  professionali  in
 rappresentanza  del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.