IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 2210/1998,
 proposto da Claudia  Furlotti,  Giuseppina  Pasquali,  Paola  Quaini,
 Marzia Zanini, Chiara Perboni, Giovanni Guidetti, Milena Bassi, Laura
 Mutti,  Cristina  De  Togni,  Silvia  Garra,  Giancarlo  Roccabianca,
 Gabriella Storti, Elisabetta Collini, Venera  Cicciardello,  Stefania
 Madonna,  Emanuela  Bonetti,  Vincenzo  Greco,  Daniela  Nieri, Paola
 Ronchi, Sabrina  Chiodo,  Maria  Gaburro,  Barbara  Minozzi,  Barbara
 Rubelli,  Cinzia  Guidoboni,  Rosa  Lasorella,  Anna Stori, Antonella
 Panzetta, Elisabetta Bottura, Claudia Zonta, Monica  Agazzani,  Laura
 Pradella  e  Lorenzo  Mastropasqua  rappresentati  e difesi dall'avv.
 Lorenzo Lamberti ed elettivamente domiciliati presso  lo  studio  del
 medesimo in Milano, via Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro  l'Azienda  ospedaliera Carlo Poma di Mantova in persona del
 direttore generale pro-tempore,  non  costituitasi  in  giudizio;  la
 regione Lombardia non costituitasi in giudizio, per l'annullamento:
     della  deliberazione  n.  275  del  18  febbraio  1998, avente ad
 oggetto   "elezione   del   consiglio   dei   sanitari   dell'azienda
 ospedaliera" e del relativo avviso;
     delle   operazioni   di  voto  e  dei  verbali  rassegnati  dalla
 commissione elettorale;  e  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  4,  comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della
 legge  regionale  30  gennaio  1998,  n.  2,  nonche',  ove  occorra,
 dell'art.  1,  comma  1  lett.  d),  legge  23 ottobre 1992, n. 421 e
 dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Vista la memoria difensiva delle parti ricorrenti ;
   Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, l'avv. Lamberti per  i ricorrenti:
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso in epigrafe  i  ricorrenti,  tutti  terapisti  della
 riabilitazione  alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in
 conformita'  alla  tabella  N  del  d.P.R.  n.   761/1979,   chiedono
 l'annullamento  degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire
 le  elezioni  per  la  costituzione  del  consiglio  dei sanitari, ha
 escluso dall'elettorato attivo e passivo la  categoria  professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge  ed  eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di
 trattamento e travisamento dei  presupposti;  gli  stessi  denunciano
 altresi'  l'illegittimita'  costituzionale  della normativa statale e
 regionale  che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico   della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio  dei  sanitari,  nonche' dall'esercizio del diritto di voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda intimata non si e' costituita in giudizio.
   I ricorrenti hanno insistito, con  memoria  5  febbraio  1999,  per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Il  ricorso reclama l'annullamento degli atti con i quali e'
 stata indetta la procedura elettorale per  l'elezione  del  consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi appartengono, dall'elettorato attivo e passivo per  la  nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3.  -  Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo
 e' stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine,  tra
 l'altro,  di definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale  nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le   attivita'
 tecnico-sanitarie  da  un consiglio dei sanitari, composto da medici,
 in  maggioranza,  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza  dei  servizi  infermieristici  e dei tecnici sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs.  30  dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il  cui  art.  3,  comma  12,  nel  testo risultante dopo la modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce
 che del consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza  medici  ed
 altri  operatori  sanitari  laureati,  nonche' una rappresentanza del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida comunque all'autonomia regionale il compito  di  "definire  il
 numero  dei  componenti,  nonche'  di  disciplinare  le  modalita' di
 elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2,  che  disciplina  istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente  nelle  aziende  sanitarie  con presidi ospedalieri a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per quanto  qui  interessa,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce  che
 l'organo  e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati non
 medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese  nelle
 tabelle  B  (farmacisti),  D  (biologi),  E  (chimici), F (fisici), G
 (psicologi)  del  ruolo  sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R. n.
 761/1979; 3 operatori professionali in rappresentanza  del  personale
 infermieristico  di  cui alla tabella I; 2 operatori professionali in
 rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella  L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.