IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2210/1998, proposto da Claudia Furlotti, Giuseppina Pasquali, Paola Quaini, Marzia Zanini, Chiara Perboni, Giovanni Guidetti, Milena Bassi, Laura Mutti, Cristina De Togni, Silvia Garra, Giancarlo Roccabianca, Gabriella Storti, Elisabetta Collini, Venera Cicciardello, Stefania Madonna, Emanuela Bonetti, Vincenzo Greco, Daniela Nieri, Paola Ronchi, Sabrina Chiodo, Maria Gaburro, Barbara Minozzi, Barbara Rubelli, Cinzia Guidoboni, Rosa Lasorella, Anna Stori, Antonella Panzetta, Elisabetta Bottura, Claudia Zonta, Monica Agazzani, Laura Pradella e Lorenzo Mastropasqua rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Lamberti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Milano, via Benvenuto Cellini, 2/b; Contro l'Azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova in persona del direttore generale pro-tempore, non costituitasi in giudizio; la regione Lombardia non costituitasi in giudizio, per l'annullamento: della deliberazione n. 275 del 18 febbraio 1998, avente ad oggetto "elezione del consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera" e del relativo avviso; delle operazioni di voto e dei verbali rassegnati dalla commissione elettorale; e per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2, nonche', ove occorra, dell'art. 1, comma 1 lett. d), legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la memoria difensiva delle parti ricorrenti ; Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons. D. Giordano, l'avv. Lamberti per i ricorrenti: Visti gli atti tutti della causa; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti terapisti della riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in conformita' alla tabella N del d.P.R. n. 761/1979, chiedono l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire le elezioni per la costituzione del consiglio dei sanitari, ha escluso dall'elettorato attivo e passivo la categoria professionale cui i ricorrenti medesimi appartengono. I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di trattamento e travisamento dei presupposti; gli stessi denunciano altresi' l'illegittimita' costituzionale della normativa statale e regionale che ha inteso escludere il personale tecnico della riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al consiglio dei sanitari, nonche' dall'esercizio del diritto di voto nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti. L'azienda intimata non si e' costituita in giudizio. I ricorrenti hanno insistito, con memoria 5 febbraio 1999, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e' stato trattenuto dal Collegio per la decisione. D i r i t t o 1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con i quali e' stata indetta la procedura elettorale per l'elezione del consiglio dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei terapisti della riabilitazione, categoria professionale cui gli stessi appartengono, dall'elettorato attivo e passivo per la nomina dei componenti dell'organo suindicato. 2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue. 3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi al fine, tra l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore generale nominato dalla regione e assistito per le attivita' tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari (art. 1, comma 1, lett. d). In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, il cui art. 3, comma 12, nel testo risultante dopo la modifica introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce che del consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza medici ed altri operatori sanitari laureati, nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma affida comunque all'autonomia regionale il compito di "definire il numero dei componenti, nonche' di disciplinare le modalita' di elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio". 3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari. Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo rispettivamente nelle aziende sanitarie con presidi ospedalieri a gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie senza presidi ospedalieri. Per quanto qui interessa, l'art. 4, comma 1, stabilisce che l'organo e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B (farmacisti), D (biologi), E (chimici), F (fisici), G (psicologi) del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R. n. 761/1979; 3 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I; 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.