IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 3207/1998
 proposto dall'ing. Giulio Canzani, rappresentato e  difeso  dall'avv.
 Egidio  Caruso  e  dall'avv. Ercole Romano, elettivamente domiciliato
 presso lo studio del secondo in Milano, Corso Magenta n. 63;
   Contro l'Azienda sanitaria locale di Como,  distretto  speciale  di
 Campione  d'Italia,  in  persona  del  direttore  generale in carica,
 rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Marco  di  Tolle,  elettivamente
 domiciliato  presso il suo studio in Milano, Corso Monforte n. 39 per
 l'annullamento del provvedimento 22 giugno 1998 n. 1502, con  cui  la
 A.S.L.  di Como, distretto speciale di Campione d'Italia, ha respinto
 l'istanza di rimborso di spese  sanitarie  sostenute  dal  ricorrente
 presso  una  casa  di  cura privata non convenzionata con il Servizio
 sanitario nazionale;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto 1' atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore, alla pubblica udienza del 15 giugno 1999,  il  presidente
 Vacirca;
   Udito i difensori delle parti;
                    Ritenuto in fatto e in diritto
   1.  -  Il  ricorrente  ha chiesto il rimborso delle spese sostenute
 presso una casa di cura privata non  convenzionata  con  il  Servizio
 sanitario  nazionale  per  un  intervento cardiochirurgico urgente di
 rivascolarizzazione mediante esecuzione di tre by-pass.
   L'Amministrazione ha respinto la domanda in quanto il ricovero  non
 era stato preventivamente autorizzato.
   L'interessato ha proposto ricorso, deducendo:
     I)  violazione  degli  artt.  2,  10  e 25, legge n. 833 del 1978
 nonche' violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e  3,  legge
 regione Lombardia 5 novembre 1993 n. 36;
     II)  violazione  dell'art.  2,  legge regione Lombardia n. 36 del
 1993, violazione dell'art. 3, legge n. 241 del 1990, difetto assoluto
 di motivazione ed eccesso di potere per errore di fatto.
   2. - L'Amministrazione  eccepisce  preliminarmente  il  difetto  di
 giurisdizione  del  giudice  amministrativo  invocando l'orientamento
 giurisprudenziale secondo cui, in  presenza  della  estrema  gravita'
 delle   condizioni   di   salute   in   cui   versa  il  cittadino  e
 dell'impossibilita' di ottenere dalle strutture pubbliche prestazioni
 adeguate, la pretesa del cittadino al riconoscimento ed  al  rimborso
 delle  spese  per  suo  conto  sostenute  ha  consistenza  di diritto
 soggettivo perfetto, la cui tutela e'  demandata  alla  giurisdizione
 dell'a.g.o.  (Cassazione civile, sez. un., 29 dicembre 1990 n. 12218;
 Cassazione civile, sez.  un., 1 giugno 1993, n. 6065).
   L'eccezione  e' infondata, in quanto il ricorrente non fa valere il
 diritto al rimborso senza autorizzazione,  ma  espressamente  lamenta
 che  l'autorizzazione  non  sia stata rilasciata "con effetto sanante
 ora per allora" (pag.  8 del ricorso).
   In ogni caso non potrebbe trovare applicazione nel  caso  in  esame
 l'orientamento  giurisprudenziale  richiamato,  in  quanto il ricorso
 risulta proposto dopo il  1  luglio  1998,  sicche'  la  controversia
 rientra  nella  giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo
 (art. 33, comma 2, lett. f), e art. 45, comma 18, d.lgs.  n.  80  del
 1998).
   3.  -  Nel  merito  l'Amministrazione  sostiene la legittimita' del
 provvedimento, richiamando l'art. 2, legge regione  Lombardia  n.  36
 del 5 novembre 1993, che cosi' dispone:
     "(Assistenza  indiretta).  1)  In  conformita'  a quanto previsto
 dall'art. 3 della legge 23  ottobre  1985,  n.  595  ''Norme  per  la
 programmazione   sanitaria   e   per  il  piano  sanitario  triennale
 1986/1988'', ai cittadini
  iscritti negli elenchi degli  assistiti  dalle  USSL  della  regione
 Lombardia  e'  consentito  il  ricorso  all'assistenza ospedaliera in
 forma indiretta presso case di cura private  ubicate  sul  territorio
 nazionale  e  non  convenzionate con il servizio sanitario nazionale,
 ovvero per specialita' non convenzionate, solo nel  caso  in  cui  le
 strutture    pubbliche    o   private   convenzionate   siano   nella
 impossibilita'  di  erogarla  in  forma   diretta   o   di   erogarla
 tempestivamente;
     2)  ai  fini  della presente legge e' considerata prestazione non
 ottenibile tempestivamente in forma diretta la prestazione per la cui
 erogazione presso le strutture pubbliche o private convenzionate  con
 il servizio sanitario nazionale e' richiesto un periodo di attesa che
 comprometterebbe  gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero
 precluderebbe la possibilita' dell'intervento o delle cure;
     3) il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta  deve
 esser   preventivamente   autorizzato   dalle   competenti  USSL  con
 provvedimento motivato in rapporto alla sussistenza delle  condizioni
 di  cui al comma 1 su relazione di un medico specialista di struttura
 pubblica ospedaliera;
     4)  il  rifiuto  dell'autorizzazione  al  ricorso  all'assistenza
 indiretta  deve  essere  motivato  per  iscritto  da parte della USSL
 competente".
   4.  -  L'art.  2,  comma  3,  sopra  trascritto  appare  di  dubbia
 legittimita'  costituzionale,  per  irragionevolezza  e contrasto con
 l'art. 32 Cost., nella parte in cui pretendendo in modo  assoluto  il
 carattere  preventivo  dell'autorizzazione,  non  prevede il concorso
 delle spese per l'assistenza indiretta per le  prestazioni  sanitarie
 di  comprovata  gravita'  e  urgenza,  quando non sia stato possibile
 ottenere l'autorizzazione preventiva e sussistano le altre condizioni
 necessarie per il rimborso (Corte costituzionale, 17 luglio 1998,  n.
 267,   che   ha   dichiarato   incostituzionale   il  paragrafo  8.6.
 dell'allegato I alla legge regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37).
   Poiche' dall'esame della questione di  legittimita'  costituzionale
 non  puo'  prescindersi,  essendo il provvedimento impugnato conforme
 alla norma regionale, il giudizio deve  essere  sospeso  e  gli  atti
 devono  essere  rimessi  alla Corte costituzionale ai sensi dell'art.
 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.