IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta  a
 ruolo  il  31  marzo  1995 al n. 3141/1995 r.g., promossa da Pecchini
 Alberta, attrice, con il proc. e domiciliata avv. G.  Costantino  con
 studio in Padova,  via S. Biagio n. 24;
   Contro  la  Tirrena  Assicurazioni  s.p.a.  in  liquidazione coatta
 amministrativa in persona del commissario liquidatore avv.  Iannotta,
 convenuta,  con  il  proc. e domiciliata avv. A. Scarso con studio in
 Padova, Pass.   del  Carmine  n.  5,  Laborfarm  s.a.s.  -  Lazzarato
 Pierluigi, convenuti contumaci.
   Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
   Con  atto  di  citazione  notificato  in  data  22-24  marzo  1995,
 l'attrice Alberta  Pecchini  ha  convenuto  in  giudizio  il  proprio
 coniuge  Pierluigi Lazzarato, la s.a.s. Laborfarm di P. Lazzarato, la
 s.p.a. Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, in nome  e  per
 conto  dell'I.N.A.    gestione  autonoma del fondo di garanzia per le
 vittime della Strada, nonche' il commissario liquidatore della s.p.a.
 Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, proponendo domanda  di
 risarcimento  dei  danni  alla  persona  riportati in conseguenza del
 sinistro stradale avvenuto il  giorno  17  aprile  1992,  determinati
 nella misura di L. 178.000.000.
   Al  momento  del  sinistro  l'attrice  si  trovava,  in qualita' di
 trasportata, a bordo della vettura Lancia Delta targata PD A03266, di
 proprieta' della s.a.s. Laborfarm, della  quale  l'attrice  e'  socio
 accomandante (come risulta dallo statuto della Laborfarm di Lazzarato
 Pierluigi   e   C.   s.a.s.,   prodotto  in  giudizio  dall'attrice);
 l'autovettura era condotta dal convenuto Pierluigi Lazzarato,  marito
 della   danneggiata   e  socio  accomandatario  della  stessa  s.a.s.
 Laborfarm, societa' assicurata dalla compagnia Tirrena s.p.a. per  la
 responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
 motore.
   La convenuta s.p.a. Tirrena in liquidazione coatta  amministrativa,
 costituitasi   in   giudizio,  ha  preliminarmente  eccepito  la  non
 operativita'  della  garanzia  assicurativa,  invocando  il  disposto
 dell'art. 4, lett.  d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
   L'attrice   ha  replicato  richiamando  la  pronuncia  della  Corte
 costituzionale n. 188  del  2  maggio  1991  e  la  nuova  disciplina
 dell'art. 4 introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142.
   Con  ordinanza  immediatamente  esecutiva,  depositata  in  data 10
 luglio 1996, il  giudice  istruttore,  in  accoglimento  dell'istanza
 proposta  ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
 ritenuta la sussistenza di gravi elementi di responsabilita' a carico
 del  conducente  del  veicolo  a  bordo  del  quale   l'attrice   era
 trasportata,  ha assegnato alla danneggiata la soma di L. 40.000.000,
 da imputare nella liquidazione definitiva del  danno,  ponendo  detto
 importo  a  carico  della  convenuta  Tirrena Assicurazioni s.p.a. in
 liquidazione  coatta  amministrativa,  in  persona  del   commissario
 liquidatore,  in  nome  e per conto dell'I.N.A. gestione autonoma del
 fondo di garanzia per le Vittime della Strada.
   In  corso  di  causa  e'  stato   disposto   accertamento   tecnico
 medico-legale,  da  cui e' emerso che "i postumi residuati comportano
 una riduzione della validita' biologica della persona, rispetto  alla
 situazione  quo  ante,  quantificabile  nella  misura  del  40%"  (v.
 relazione del C.T.U. depositata in data 30 gennaio 1998).
   A seguito dell'entrata in vigore della legge  22  luglio  1997,  n.
 276,  il  presidente  della sezione stralcio del tribunale di Padova,
 con provvedimento in data 6 novembre 1998, ha assegnato la  causa  al
 giudice  istruttore  quale  giudice  ordinario applicato alla sezione
 stralcio, per cui all'udienza del  18  dicembre  1998,  precisate  le
 conclusioni,  la  causa  e' stata trattenuta in decisione dal giudice
 istruttore in funzione di giudice unico, ai sensi  dell'art.  190-bis
 c.p.c..
   Cio'  premesso,  questo  giudice,  investito  della decisione della
 causa, solleva d'ufficio la questione di costituzionalita'  dell'art.
 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - nella formulazione
 precedente  alla  modifica  legislativa  apportata dall'art. 28 della
 legge  19  febbraio  1992,  n.  142  - nella parte in cui esclude dal
 diritto  ai  benefici  derivanti  dai  contratti   di   assicurazione
 obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
 circolazione dei  veicoli  a  motore,  quando  l'assicurato  sia  una
 societa',  le  persone  che  si  trovano con i soci a responsabilita'
 illimitata in uno dei rapporti indicati alla lettera b) del  medesimo
 art.  4,  ed  in  particolare  il  coniuge  trasportato  del  socio a
 responsabilita' illimitata, per quanto riguarda i danni alla persona.
                       Rilevanza della questione
   Quanto alla rilevanza della  sollevata  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  si  osserva che il giudizio non puo' essere definito
 indipendentemente dalla risoluzione di tale questione.
   Dalla costituzionalita'  o  meno  della  norma  impugnata  dipende,
 invero,   la   sua   applicabilita'  nel  giudizio  in  corso  e,  di
 conseguenza, l'accoglimento della domanda proposta  dall'attrice  nei
 confronti della societa' assicuratrice convenuta, per il risarcimento
 dei danni alla persona derivati dal sinistro.
   Ad  avviso  di questo giudice istruttore, all'incidente stradale di
 cui trattasi, avvenuto il giorno 17  aprile  1992,  ed  alla  domanda
 risarcitoria  proposta  dalla  persona trasportata, coniuge del socio
 illimitatamente  responsabile  della  societa'  assicurata,  non   e'
 applicabile  ne'  l'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n.
 990, come modificato dalla legge 19 febbraio 1992,  n.  142,  ne'  il
 disposto  dell'art. 4, lett. b) come da interpretarsi a seguito della
 pronuncia della Corte costituzionale  2  maggio  1991,  n.  188  ne',
 infine, il contenuto della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5.
   In  primo  luogo, va rilevato che al sinistro stradale in questione
 non puo' essere applicato l'art. 4 della legge 24 dicembre  1969,  n.
 990   nella   formulazione   conseguente  alla  modifica  legislativa
 apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che,  in
 attuazione  della  direttiva CEE n. 84/5, ha escluso definitivamente,
 con riferimento ai danni alle persone, ogni limitazione dai  benefici
 derivanti   dal   contratto  di  assicurazione  per  quanto  riguarda
 qualsiasi trasportato, a prescindere  dal  legame  esistente  con  il
 conducente del veicolo responsabile del sinistro, unico soggetto oggi
 escluso dai benefici stessi.
   Infatti,  a norma dell'art. 32 della citata legge 19 febbraio 1992,
 n.  142,  la  disposizione  introdotta  dall'art.  28  ha  acquistato
 efficacia soltanto "a decorrere dal secondo mese successivo alla data
 di  entrata in vigore" della legge predetta: pertanto, al momento del
 sinistro stradale, avvenuto il  17  aprile  1992,  tale  disposizione
 modificativa  non aveva ancora acquistato efficacia, per il principio
 generale di irretroattivita'  della  legge  stabilito  dall'art.  11,
 disp. prel.  c.c.
   Deve  quindi  ritenersi  applicabile ratione temporis la disciplina
 dettata dall'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre  1969,  n.  990
 ("non  sono  considerati  terzi  e  non  hanno  diritto  ai  benefici
 derivanti  dai  contratti  di  assicurazione  obbligatoria  ...   ove
 l'assicurato  sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e
 le persone che si trovano con questi in  uno  dei  rapporti  indicati
 alla  lettera  b)"),  nel  testo  anteriore alla modifica legislativa
 apportata dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142.
   In  secondo  luogo,  va  osservato  che  la  sentenza  della  Corte
 costituzionale   2   maggio   1991,   n.    188,    nel    dichiarare
 l'incostituzionalita'  dell'art.  4, lett. b) della legge 24 dicembre
 1969, n. 990, non ha direttamente inciso sull'esclusione, che  rileva
 nel  caso  in  esame, prevista dalla lett. d) della stessa legge, si'
 che tuttora, per i  sinistri  anteriori  alla  disciplina  introdotta
 dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142, deve ritenersi sussistente, sul
 piano  normativo,  un  vuoto  di  tutela  risarcitoria per la persona
 trasportata che si trovava in uno dei rapporti indicati alla lett. b)
 con un socio illimitatamente responsabile, ove l'assicurato fosse una
 societa': nel caso di specie,  l'attrice  (socio  accomandante  della
 Laborfarm   di  Lazzarato  Pierluigi  s.a.s.,  societa'  proprietaria
 dell'autovettura ed assicurata dalla compagnia Tirrena S.p.a. per  la
 responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
 motore) dovrebbe considerarsi persona cui la tutela  risarcitoria  e'
 negata,  ai sensi dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969,
 n. 990, per il solo fatto di essere coniuge del socio  accomandatario
 della societa' assicurata.
   In  terzo luogo, il vuoto di tutela risarcitoria non puo' ritenersi
 superabile neppure argomentando dal principio dell'efficacia diretta,
 nei paesi membri, delle direttive CEE  sufficientemente  dettagliate,
 in mancanza di tempestiva recezione da parte dello stato membro.
   Come  e'  gia'  stato  osservato  in  varie ordinanze di rimessione
 pronunciate con riferimento all'art. 4 della legge 24 dicembre  1969,
 n.  990  (cfr.    tribunale  di  Milano  4  luglio  1995, in Gazzetta
 Ufficiale - 1 serie speciale - n. 49 del 29 novembre 1995;  tribunale
 di  Milano 25 maggio 1996, in Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale -
 n. 40 del 2  ottobre  1996;  tribunale  Napoli  17  luglio  1996,  in
 Gazzetta  Ufficiale  - 1 serie speciale - n. 45 del 6 novembre 1996),
 si ha riguardo, nel caso di specie, alla direttiva  CEE  30  dicembre
 1983,  n.  84/5,  la  quale  all'art.  3 disponeva che i membri della
 famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona
 la cui responsabilita' civile fosse sorta  a  causa  del  sinistro  e
 fosse  coperta  dall'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
 civile,  non  potessero  essere  esclusi,  a  motivo  del  legame  di
 parentela,  dal  beneficio  dell'assicurazione, per quanto riguarda i
 danni alla persona.
   Al fine di recepire tale direttiva - che, all'art. 5, obbligava gli
 stati membri a modificare le loro disposizioni nazionali entro il  31
 dicembre  1987 nonche' a dare applicazione alle disposizioni di legge
 modificate entro il 31 dicembre 1988  -  il  legislatore  italiano  e
 intervenuto  con  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142, eliminando ogni
 esclusione dai benefici  derivanti  dai  contratti  di  assicurazione
 obbligatoria, per quanto attiene ai danni alla persona, per qualsiasi
 soggetto trasportato.
   E'  ben  vero  che  all'epoca  del  sinistro  per  cui  e' causa il
 legislatore  italiano  avrebbe  dovuto   provvedere   da   tempo   al
 recepimento  della  direttiva richiamata, tuttavia, all'inadempimento
 del legislatore non puo'  far  seguito  l'automatica  efficacia  erga
 omnes  delle  disposizioni  dell'atto comunitario nei confronti di un
 soggetto privato che invochi a proprio favore la normativa interna di
 contenuto contrario.
   Sul  punto  la  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia   della
 Comunita'  europea  e  della  suprema  Corte  di cassazione - dopo un
 iniziale orientamento  favorevole  all'immediata  applicabilita',  da
 parte   dei  giudici  degli  stati  membri,  delle  direttive  aventi
 caratteri  tali da essere assimilabili ai regolamenti comunitari - si
 e' consolidata nel ritenere esclusa, in assenza di  provvedimenti  di
 attuazione    delle    direttive    entro   i   termini   prescritti,
 l'applicabilita' immediata delle direttive stesse  nei  rapporti  tra
 privati  (c.d.  efficacia  orizzontale),  potendo  in tal caso queste
 essere invocate solo nei  confronti  dello  Stato  (c.d.    efficacia
 verticale).
              Non manifesta infondatezza della questione
   La  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett.  d)
 della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  nella  sua  formulazione
 precedente  alla  modifica  legislativa  apportata dall'art. 28 della
 legge 19 febbraio 1992, n. 142, appare non  manifestamente  infondata
 con  riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in
 cui la norma impugnata esclude dal diritto ai benefici derivanti  dai
 contratti  di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
 derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, stipulati ai sensi
 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,  quando  l'assicurato  sia  una
 societa',  le  persone  che  si  trovano con i soci a responsabilita'
 illimitata in uno dei rapporti di famiglia indicati alla  lettera  b)
 del  medesimo  art.  4  (in  particolare,  il  coniuge  del  socio  a
 responsabilita'  illimitata),  per  quanto  riguarda  i  danni   alla
 persona.
   La censura attiene ad un duplice profilo.
   Da  un  lato,  anche  nel caso dell'art. 4, lett. d) della legge 24
 dicembre 1969, n. 990 valgono gli stessi rilievi  che  hanno  portato
 alla  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale della lett. b)
 del medesimo articolo di legge: con riferimento alla  fattispecie  in
 esame,  il fondamento della censura va individuato nell'assenza di un
 criterio razionale che giustifichi la disparita' di  trattamento,  in
 sede  di  riconoscimento  dei  benefici  derivanti  dai  contratti di
 assicurazione obbligatoria, tra il  terzo  danneggiato  che  sia  del
 tutto  estraneo  al danneggiante-assicurato ed il danneggiato che sia
 invece legato da uno dei vincoli di cui alla lett. b) con il socio  a
 responsabilita' illimitata della societa' assicurata.
   Dall'altro  lato,  a  seguito della dichiarazione di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 4, lett. b) della legge 24 dicembre 1969, n.
 990, la violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione
 assume ancor maggiore evidenza, per  la  discriminazione  attualmente
 esistente  tra  il  danneggiato  che  si  trovi  in  uno dei rapporti
 indicati alla lettera b)  con  le  persone  indicate  alla  lett.  a)
 dell'art.  4  della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il danneggiato
 che  si  trovi  in  uno  degli  stessi  rapporti  con  il   socio   a
 responsabilita' illimitata della societa' assicurata.
   Si  e'  in  presenza,  infatti,  della  medesima  ratio,  che rende
 irragionevole la disparita' di trattamento tra le  due  categorie  di
 soggetti:  poiche',  a norma della lett. d), il socio illimitatamente
 responsabile  della  societa'  assicurata  e'  posto   nella   stessa
 situazione delle persone indicate nella lett. a), non vi e' motivo di
 distinguere,  ai  fini  del  riconoscimento  del  diritto ai benefici
 derivanti dalla tutela assicurativa, tra i soggetti che si trovano in
 uno dei rapporti di cui alla lett. b) con le  persone  indicate  alla
 lett.  a)  ed i soggetti che si trovano nello stesso tipo di rapporto
 con  il  socio  illimitatamente  responsabile,  nel   caso   in   cui
 l'assicurato sia una societa'.
   In  sostanza, all'equiparazione tra i soggetti indicati dalla lett.
 a) e quelli indicati dalla lett. d), disposta dall'art. 4 della legge
 24  dicembre  1969,  n.  990,  dovrebbe  corrispondere  il   medesimo
 trattamento  delle  persone indicate alla lett. b), indipendentemente
 dal fatto che il rapporto di famiglia sussista con uno  dei  soggetti
 di cui alla lett. a) o con uno dei soggetti di cui alla lett. d).
   Nel   pronunciare   sull'istanza  proposta  dall'attrice  ai  sensi
 dell'art.  24 della legge 24 dicembre 1969, n.  990,  questo  giudice
 istruttore  ha  dapprima  ritenuto  - con ordinanza in data 10 luglio
 1996 - di poter risolvere in via interpretativa il dubbio  in  ordine
 alla  costituzionalita'  della norma in esame, alla luce dei principi
 enunciati dalla Corte costituzionale nella  sentenza  n.  188  del  2
 giugno  1991, pervenendo ad affermare che l'esclusione dal diritto ai
 benefici  derivanti  dai  contratti  di  assicurazione  obbligatoria,
 prevista  per  i  soci  a  responsabilita'  illimitata della societa'
 assicurata, non puo' ritenersi tuttora operante nei  confronti  delle
 persone  che  siano  ad essi legate da uno dei rapporti indicati alla
 lettera b), per quanto riguarda i danni alla persona.
   Si  e'  osservato,  in  proposito,  che  -  sebbene  la  richiamata
 pronuncia  della Corte costituzionale abbia avuto oggetto il disposto
 della lett.  b)  dell'art.  4,  con  riferimento  alle  sole  persone
 indicate  alla  lett.  a) - l'espresso rinvio alla lett. b) contenuto
 nella lett.  d) del medesimo art. 4 (che testualmente si riferisce ai
 "rapporti indicati alla lettera b)" non puo' che comportare la  piena
 equiparazione  delle  due  situazioni,  dovendosi ritenere che, anche
 nelle ipotesi disciplinate dall'art. 4, lett.  d),  l'esclusione  dai
 benefici   derivanti   dall'assicurazione   obbligatoria   non  possa
 riguardare, per le stesse ragioni  affermate  nella  citata  sentenza
 della Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991, anche le persone
 che  si  trovino, rispetto ai soci a responsabilita' illimitata della
 societa' assicurata, in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
   Questo giudice - dovendo ricercare, tra  le  varie  interpretazioni
 possibili,   quella   che   rende   la   norma  conforme  al  dettato
 costituzionale - ha ritenuto, nell'ordinanza pronunciata in corso  di
 causa,  che anche la norma di cui all'art. 4, lett. d) della legge 24
 dicembre  1969,  n.  990  debba  necessariamente  essere   letta   ed
 interpretata  alla  luce  dei principi affermati nella sentenza della
 Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991, posto che una  diversa
 ricostruzione  -  laddove si considerasse operante, nel caso di danni
 alla persona, l'esclusione dal beneficio assicurativo  nei  confronti
 dei  soggetti  ivi  indicati  -  espone la predetta disposizione alle
 stesse  censure  di  incostituzionalita'  sollevate  ed  accolte  con
 riferimento alla lett. b).
   Tuttavia,  ad  un  ulteriore  esame  della  questione  in  sede  di
 decisione sul merito della causa, non si ritiene di  poter  giungere,
 in  via  meramente interpretativa, ad una soluzione diversa da quella
 che emerge dal dato testuale della disposizione impugnata - la  quale
 formalmente  distingue  i  soggetti di cui alla lett. a) da quelli di
 cui alla lett. d) - posto che la ricordata pronuncia della  Corte  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale all'art. 4, lett. b) con
 specifico riferimento alle sole persone indicate alla lett. a), e non
 anche - in via derivata (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87)  -
 a quelle indicate alla lett. d).
   Diviene   necessario,   pertanto,   sollevare   la   questione   di
 costituzionalita' dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969,
 n. 990, per disparita' di trattamento di  identiche  situazioni,  nel
 duplice  profilo  accennato,  e  per  ingiustificata ed irragionevole
 limitazione della tutela costituzionale del diritto alla salute,  con
 conseguente violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione.
   Solo  a  seguito  della  dichiarazione di incostituzionalita' della
 predetta disposizione, dunque, nella fattispecie in esame  -  sebbene
 il    conducente    convenuto,   Pierluigi   Lazzarato,   sia   socio
 accomandatario  della   Laborfarm   s.a.s.,   societa'   proprietaria
 dell'autovettura  ed assicurata per la r.c.a. dalla compagnia Tirrena
 S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa - l'attrice, coniuge del
 Lazzarato, verrebbe ad essere riconosciuta titolare, in  qualita'  di
 terzo trasportato, del diritto ai benefici derivanti dal contratto di
 assicurazione  obbligatoria  stipulato dalla s.a.s. Laborfarm a norma
 della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, e quindi  legittimata,
 quale     danneggiato,     all'azione     diretta    nei    confronti
 dell'assicuratore, a norma dell'art.   18, comma  1,  della  predetta
 legge  24  dicembre 1969, n. 990, per quanto riguarda il risarcimento
 del danno alla persona.
   Tale riconoscimento  non  appare  in  contrasto  con  il  principio
 affermato  nella  sentenza  della  Corte costituzionale n. 301 del 23
 luglio  1996,  dichiarativa  dell'infondatezza  della  questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  lett.  a) della legge 24
 dicembre 1969, n. 990 nella parte  in  cui  esclude  dal  diritto  ai
 benefici  assicurativi  il  coniuge  trasportato che sia in regime di
 comunione dei beni con il conducente  del  veicolo  responsabile  del
 sinistro,  con  considerazioni  ribadite  nell'ordinanza n. 76 del 28
 marzo 1997, nonche' nell'ordinanza n.   125 del  16  aprile  1998  la
 manifesta  infondatezza  della questione di legittimita' dell'art. 4,
 lett. d) dalla legge 24 dicembre  1969,  n.  990),  posto  che  nella
 fattispecie   odierna   non   viene  in  considerazione  l'esclusione
 dell'operativita'  della  garanzia  assicurativa  con  riferimento  a
 soggetti  comunque  responsabili  per  la circolazione dei veicoli ai
 sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c.  (quali  il  coniuge  trasportato
 comproprietario  del  veicolo,  il  proprietario  trasportato a bordo
 della  vettura  di  sua  proprieta',  o  il   socio   illimitatamente
 responsabile trasportato a bordo dell'autovettura di proprieta' della
 societa' assicurata).
   Nel  caso  di  specie,  infatti,  la  situazione considerata non e'
 semplicemente quella del coniuge in regime di  comunione  legale  dei
 beni,  come  tale contitolare del diritto sul veicolo (v. sentenza n.
 301  del  23  luglio  1996),  o  quella  del  socio   illimitatamente
 responsabile   delle   obbligazioni  della  societa'  assicurata  (v.
 ordinanza n. 125 del  16  aprile  1998),  bensi'  la  piu'  complessa
 situazione  del  soggetto (socio a responsabilita' limitata), coniuge
 del socio a responsabilita'  illimitata  della  societa'  assicurata,
 come   tale  ne'  comproprietario  del  veicolo  ne'  illimitatamente
 responsabile delle obbligazioni della societa'.
   In primo luogo, il  socio  a  responsabilita'  limitata  (quale  e'
 l'attrice,  accomandante  della  s.a.s.  Laborfarm)  non  puo' essere
 considerato  comproprietario  del  veicolo  intestato  alla  societa'
 assicurata:  la  stessa  disposizione  dell'art.  4,  lett. d) limita
 testualmente l'esclusione dai benefici assicurativi ai  soli  soci  a
 responsabilita'   illimitata  della  societa'  assicurata,  con  cio'
 riconoscendo implicitamente detti  benefici  in  favore  dei  soci  a
 responsabilita'  limitata.
   Il  socio  a  responsabilita'  limitata,  inoltre,  non  si  trova,
 rispetto  alla  societa',  nella   medesima   situazione   dei   soci
 illimitatamente  responsabili, nei confronti dei quali soltanto opera
 il sistema di imputazione  congiunta  (diretta  e  solidale,  sebbene
 sussidiaria)  delle  obbligazioni  sociali,  previsto rispettivamente
 dagli artt. 2313, 2291 e 2267 c.c.
   In secondo luogo, ove l'assicurato sia  una  societa'  con  soci  a
 responsabilita'  illimitata,  il  coniuge  del  socio illimitatamente
 responsabile non puo' di per se' essere considerato  comproprietario,
 ad  alcun  titolo,  del veicolo intestato alla societa', ne' ad alcun
 titolo responsabile delle obbligazioni sociali, indipendentemente dal
 regime patrimoniale della famiglia in  concreto  scelto  dai  coniugi
 (ancorche' nella presumibile operativita' del regime di comunione dei
 beni,  ai  sensi  dell'art.  159  c.c.),  considerato  che anche alla
 societa'  di  persone,   pur   priva   di   personalita'   giuridica,
 l'ordinamento vigente riconosce una soggettivita' - e, per quanto qui
 interessa,  una propria autonomia patrimoniale (come si argomenta, ad
 esempio dal disposto dell'art. 2659, n. 1 c.c. con  riferimento  alle
 societa'  di  persone disciplinate dai capi II, III e IV del titolo V
 del libro quinto del codice civile) - distinta da quella dei  singoli
 soci  illimitatamente  responsabili (cfr. Cass. sez. I civ., 7 agosto
 1996, n. 7228).
   Si deve cosi' escludere che il veicolo di proprieta' della societa'
 assicurata entri automaticamente - per effetto del regime  legale  di
 comunione   dei   beni   -  nel  patrimonio  del  coniuge  del  socio
 illimitatamente  responsabile  della  societa'  (laddove  il  veicolo
 acquistato dalla societa' costituita da entrambi i coniugi, in quanto
 destinato   all'esercizio   dell'impresa,   non   potrebbe   comunque
 considerarsi oggetto attuale  della  comunione  dei  beni,  ai  sensi
 dell'art. 178 c.c.).
   Il  coniuge  del  socio illimitatamente responsabile - diversamente
 dal  socio  stesso  -  si  trova,  dunque,  rispetto  alla   societa'
 assicurata,  nella situazione di alterita' necessaria per assumere la
 veste di soggetto terzo, cioe' di estraneo al rapporto  assicurativo,
 per  cui  non  si  verifica  quella  sostanziale  coincidenza  tra le
 posizioni di danneggiante e di danneggiato che, nella  giurisprudenza
 della  Corte  costituzionale,  rende  "non  irragionevoli  le opzioni
 legislative succedutesi nel  tempo,  nel  contesto  del  graduale  ed
 articolato  processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in
 una prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale  la
 scelta   operata  dal  legislatore  del  1992,  se  va  positivamente
 apprezzata come un graduale rafforzamento della tutela  della  salute
 garantita  dall'art. 32 della Costituzione, non puo' tuttavia fungere
 da tertium comparationis al fine dello scrutinio di costituzionalita'
 della previgente disposizione censurata" (cfr.  ord.  n.  76  del  28
 marzo 1997 e ord. n. 125 del 16 aprile 1998 citate).