IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 13/1999 nei confronti di Giardina Luciano nato a Caltagirone il 23 settembre 1967, in atto sottoposto alla misura della liberta' vigilata con prescrizioni. Il tribunale, premesso che l'odierno imputato e' sottoposto a procedimento penale per rispondere dei reati di cui agli artt. 56-575 c.p. e 56-624 e 625 c.p., per avere compiuto atti idonei a provocare la morte dell'agente della Polstato Catania Calogero, dopo avere sfilato la pistola di ordinanza dalla fondina di un altro agente della Polstato, Maravigna Giovanni, e che, a seguito di perizia psichiatrica disposta dal Gip, e' emerso che l'imputato soffre di disturbo bipolare, fronteggiabile con adeguata terapia farmacologica, psicologica e socioterapica, da prestare in luogo diverso dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, che non appare luogo ideale per una completa ripresa del soggetto, R i l e v a Il soggetto in questione rientra in quella categoria di malati clinici con disturbi mentali, in cui la terapia piu' efficace al fine di eliminare o ridurre la patologia, o comunque di renderla controllabile, e pertanto non pericolosa, consiste in misure di ordine farmacologico, psicologico e socioterapico, non somministrabili in struttura psichiatrica giudiziaria, non idonea a garantire un ambiente di degenza atto allo scopo, il tutto per come tecnicamente evidenziato dalla c.t. in atti disposta dal g.i.p. del tribunale. La conclusione del suddetto accertamento peritale individua il Giardina come soggetto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con giudizio di permanenza di pericolosita' sociale, ove lo stesso non sia sottoposto a specifico trattamento sanitario, meglio evidenziato in consulenza, ribadendo che il trattamento sanitario in questione implica una remissione dei disturbi, peraltro ampiamente preceduti da una forma di incubazione apprezzabile da fatti esteriori. Il perito ha chiarito che il disturbo mentale di cui e' affetto il Giardina e' di tipo ciclico, caratterizzato dall'alternanza di episodi dell'umore di tipo depressivo, con sintomi tipici di insonnia, cefalea, difficolta' ad intrattenere relazioni sociali e di tipo espansivo, con sintomi di sovraeccitazione dell'umore ed iperattivita'. La fase espansiva puo' essere prevenuta con opportuni controlli del servizio di salute mentale, supportati dalla somministrazione di farmaci specifici e terapie psicologiche, utili per il soggetto, e che di fatto non sono realizzabili nell'O.P.G. per mancanza di operatori. I sanitari dell'O.P.G. che lo hanno avuto in cura prima dell'applicazione da parte del g.i.p. della misura della liberta' vigilata con prescrizioni hanno peraltro segnalato con nota agli atti del 14 ottobre 1998 "che il quadro attuale e' di compenso delle condizioni timiche realizzatosi con terapia psicofarmacologica che deve essere regolarmente continuata sotto costante controllo psicofarmacologico, anche per adattare la terapia alle possibili modificazioni del quadro clinico. Questo controllo, inizialmente a cadenza frequente, puo' essere realizzato anche da idoneo servizio territoriale. Al verificarsi di questo controllo ed al buon compenso psichico si ritiene non esservi pericolosita' in senso psichiatrico". Sulla base della suddetta definizione clinica e della individuazione di una terapia specifica ed adeguata alle singole condizioni dell'imputato, si pone il problema della definizione del procedimento penale che lo riguarda, ove prospettandosi una assoluzione per inimputabilita', residua il problema dell'applicazione di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 222 c.p. con ricovero in un manicomio giudiziario, oggi O.P.G., misura che, per come si e' detto, non appare adeguata alle condizioni cliniche dell'imputato, ed anzi si pone in contrasto con la possibilita' di recupero ed, in definitiva, con il raggiungimento ed il mantenimento di uno stato di salute apprezzabile, cui anche l'imputato o l'internato ha diritto a mente dell'art. 32 Cost.. Il dettato dell'art. 222 c.p. non concede alcuna facolta' di graduazione da parte del giudice della misura da irrogare, si' da renderla adeguata alle specifiche esigenze del soggetto, sicche' il diritto positivo, allo stato, non lascia altra forma di intervento giudiziario che il ricovero in O.P.G. per un periodo non inferiore a due anni. Tale formulazione dell'art. 222 c.p., quindi, alla luce del principio della funzione di emenda che deve essere connesso alla pena, e quindi anche alle misure di sicurezza, di cui all'art. 27 Cost. e del principio della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivita' di cui all'art. 32 Cost., si pone in contrasto con i suddetti articoli, ove non preveda, in forza della funzione di recupero dell'interdetto (art. 27 Cost.), e di mantenimento e ricerca del suo stato di salute ottimale (art. 32 Cost.), la graduazione di misure di sicurezza che in quanto diverse ed alternative al mero ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, siano piu' adeguate alle specifiche esigenze di tutela sia della collettivita', cui e' funzionale anche la misura di sicurezza, sia dell'interdetto cui va garantita e ricercata la sua emenda che corrisponde nel caso di specie al raggiungimento ed al mantenimento di uno stato di salute psichica garantito dall'art. 32 Cost.. La questione si pone come attuale e rilevante nel procedimento penale in trattazione, perche' ove si dovesse applicare la norma nella sua formulazione esistente, al Giardina andrebbe irrogata una misura di sicurezza (due anni di ricovero in O.P.G.) che secondo la perizia clinica in atti, non sarebbe idonea a garantire il suo recupero clinico e psicologico.