ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  3,  comma
 4, 4, comma 2, e 5 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n.
 285-bis  riapprovata  il  4  novembre  1997, recante: "Disciplina del
 settore  lattiero-caseario  regionale",  promosso  con  ricorso   del
 Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 2 dicembre 1997,
 depositato  in  cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 77 del
 registro ricorsi 1997.
   Udito nell'udienza  pubblica  del  28  settembre  1999  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Udito  l'avvocato  dello  Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato il 2 dicembre 1997 e depositato  il  12
 dicembre 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato,
 in  riferimento  agli artt. 11 e 117 della Costituzione e ai principi
 di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione
 del trattato CEE, questione di legittimita'  costituzionale,  in  via
 principale,  della  legge  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  n.
 285-bis,  riapprovata  dal  consiglio  regionale nella seduta del   4
 novembre 1997, recante:  "Disciplina  del  settore  lattiero-caseario
 regionale",  e  in particolare dei suoi artt. 2, 3, comma 4, 4, comma
 2, e 5, per violazione del regolamento CEE del Consiglio n. 3950  del
 28  dicembre  1992  e  della  normativa  nazionale  che  ad  esso da'
 esecuzione.
   Nel ricorso si premette che nella seduta del  30  gennaio  1997  il
 Consiglio  regionale della regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato
 la  legge  regionale  n.  285  recante:   "Disciplina   del   settore
 lattiero-caseario  regionale".  Tale  legge  e'  stata  rinviata  dal
 Governo  al  Consiglio  regionale  ai  sensi  dell'art.   127   della
 Costituzione,  poiche'  "nel suo complesso, in particolare per alcune
 specifiche  disposizioni"  si  sarebbe  posta  in  contrasto  con  la
 normativa comunitaria del settore.  Il Consiglio regionale, tuttavia,
 nella  seduta  del  4  novembre  1997  ha  riapprovato, a maggioranza
 assoluta, la legge stessa, con una sola modifica nell'art.  2,  comma
 3,  in  base  alla quale la operativita' della prevista compensazione
 regionale  tra  quantitativi  di  latte   prodotti   in   eccesso   e
 quantitativi  prodotti  al  di  sotto  della quota assegnata e' stata
 differita, dall'originario periodo 1995-1996, al  successivo  periodo
 1996-1997.
   Ad avviso del Presidente del Consiglio, la legge nel suo complesso,
 con particolare riferimento alle disposizioni espressamente censurate
 che   la   caratterizzerebbero   e   ne  esaurirebbero  il  contenuto
 sostanziale, si porrebbe in contrasto con  la  normativa  comunitaria
 del  settore  lattiero-caseario  e in specie con quella relativa alla
 fissazione di quantitativi massimi di produzione e  alla  istituzione
 di   un  prelievo  supplementare  per  le  eccedenze  di  produzione,
 normativa alla quale  si  sarebbe  poi  uniformata  quella  nazionale
 (legge  26 novembre 1992, n. 468, recante "Misure urgenti nel settore
 lattiero-caseario" e successive modificazioni).
   Le  disposizioni  della  legge  regionale  di   cui   si   denuncia
 l'illegittimita' costituzionale sono, in particolare: l'art. 2, comma
 1,  che,  prevedendo la costituzione di un quantitativo di produzione
 lattiera  regionale,  contrasterebbe  con  gli  artt.  2  e   3   del
 regolamento CEE n. 3950/1992 del 28 dicembre 1992 e con gli artt. 2 e
 3   della   legge   26   novembre  1992,  n.  468,  che  stabiliscono
 l'assegnazione - nell'ambito di una  quota  globale  nazionale  -  di
 quote  di  riferimento ai singoli produttori; l'art. 2, comma 2, che,
 disciplinando  una  compensazione  a  livello  regionale,  violerebbe
 l'art.  2,  n.  1, comma 2, del medesimo regolamento comunitario, che
 stabilisce due modalita' di compensazione, o a livello di  acquirente
 o  a livello nazionale (la normativa nazionale, che in un primo tempo
 aveva consentito anche una compensazione a livello di associazione di
 produttori, sarebbe stata  non  a  caso  modificata,  a  seguito  dei
 rilievi   mossi  dalla  Commissione  CE  in  specifica  procedura  di
 infrazione, dall'art. 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.   542,
 convertito,  con modificazioni, nelle legge 23 dicembre 1996, n. 649,
 recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
 in materia di interventi in campo economico e  sociale");  l'art.  2,
 comma  3,  che,  stabilendo,  come  si e' visto, che la compensazione
 regionale abbia validita' a partire dal periodo  1996-1997,  comunque
 inciderebbe  sulle  operazioni  di compensazione nazionale sospese in
 attesa del riordino del settore e delle quote; gli artt. 2, comma  5,
 3,  comma  4,  4,  comma  2, e 5, che istituiscono e disciplinano una
 riserva regionale di quote latte  non  utilizzate,  che  non  sarebbe
 consentita   dalla   normativa  comunitaria,  la  quale  ammetterebbe
 soltanto la  costituzione  di  una  riserva  nazionale  (art.  5  del
 regolamento CEE n. 3950/1992).
   Ad  avviso  del  ricorrente,  in  conclusione,  il  testo normativo
 regionale  denunciato  sarebbe  costituzionalmente   illegittimo   in
 riferimento  agli  artt.  11  e  117 della Costituzione e ai principi
 contenuti nel trattato CEE.
                        Considerato in diritto
   1. - Su ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
 questa Corte e' chiamata a decidere se siano conformi al  regolamento
 CEE n. 3950/1992 del Consiglio del 2 dicembre 1992, che istituisce un
 prelievo   supplementare   nel  settore  del  latte  e  dei  prodotti
 lattiero-caseari quindi ai principi del trattato CEE  e  all'art.  11
 della  Costituzione  che  offre  loro  copertura  e  alla  disciplina
 nazionale di attuazione contenuta nella  legge  n.  468  del  1992  e
 successive modificazioni e nel decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
 convertito,  con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 649,
 le disposizioni della legge della regione  Friuli-Venezia  Giulia  n.
 285-bis,  riapprovata  dal  Consiglio  regionale  nella  seduta del 4
 novembre 1997, che prevedono la costituzione di  un  quantitativo  di
 produzione  lattiera regionale, istituiscono una riserva regionale di
 quote  latte  non  utilizzate  e   prevedono   e   disciplinano   una
 compensazione a livello regionale (artt. 2, 3, comma 4, 4, comma 2, e
 5).
   2. - La questione e' fondata.
   La  legge  censurata  e'  stata  approvata  il  30  gennaio  1997 e
 riapprovata dal Consiglio  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia,  a
 seguito   del   rinvio   del  Governo,  il  4  novembre  1997,  cioe'
 successivamente all'entrata in vigore del  decreto-legge  23  ottobre
 1996,  n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre
 1996, n. 649, e dell'art.   1,  commi  166  e  167,  della  legge  23
 dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di razionalizzazione della finanza
 pubblica), che hanno inequivocabilmente  optato  per  il  sistema  di
 compensazione  nazionale  delle  produzioni  eccedentarie  di  latte,
 eliminando il preesistente sistema di compensazione a livello  locale
 (compensazione  per  APL).  A  cio' il legislatore nazionale e' stato
 indotto dall'apertura della procedura  di  infrazione  avviata  dalla
 Commissione  CE  con parere motivato del 20 maggio 1996, nel quale si
 e' affermato che, in base all'art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del
 regolamento n. 3950/1992 CEE, la discrezionalita' lasciata agli Stati
 membri e' circoscritta e consiste nella scelta tra due livelli a  cui
 operare  la  compensazione:  quello  degli  acquirenti  ovvero quello
 nazionale. Questa Corte, con la sentenza n. 398  del  1998,  ha  gia'
 ritenuto  non  censurabile  ne' invasiva delle attribuzioni regionali
 l'opzione compiuta a favore della compensazione a livello nazionale.
   Le disposizioni della legge regionale specificamente censurate  dal
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, nel prefigurare una riserva
 regionale finalizzata all'effettuazione di una compensazione su  base
 regionale,  si  pongono  in  stridente  contrasto  con  la  scelta di
 principio compiuta dal legislatore nazionale, che  e'  di  necessita'
 scelta  infrazionabile,  e  che  non  puo'  non  operare  sull'intero
 territorio nazionale ed anche, quindi, nel territorio  della  regione
 Friuli-Venezia  Giulia. Un regime di produzione per quote individuali
 di riferimento nell'ambito di una quota globale assegnata allo  Stato
 italiano,  quale  e' quello disciplinato dal regolamento n. 3950/1992
 CEE, postula parita' di posizione dei singoli produttori, nessuno dei
 quali puo' essere avvantaggiato in sede di compensazione per il  mero
 fatto di operare in una piuttosto che in altra Regione, in assenza di
 quelle ulteriori ragioni di diversificazione che lo Stato, nei limiti
 della  ragionevolezza  e  nel  rispetto  della normativa comunitaria,
 introduca con disciplina generale.
   Deve essere pertanto dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale
 degli  artt.  2,  3, comma 4, 4, comma 2, e 5 della legge riapprovata
 dal Consiglio regionale il 4 novembre 1997.