LA CORTE DEI CONTI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  giudizio  in  materia  di
 pensione   civile,   iscritto   al  numero  9317/C  del  registro  di
 segreteria,  proposto  dal  sig.  Battista  Giuseppe,   elettivamente
 domiciliato  a  Palermo  via  V.  E.  Orlando,  33,  presso lo studio
 dell'avv. Sebastiano Sanguedolce, avverso il  provvedimento  pos.  n.
 14472  emesso  dal  Provveditorato  agli  studi  di Messina in data 7
 ottobre 1996.
   Uditi alla pubblica udienza del giorno 18 marzo 1999, il  relatore,
 cons.  Francesco Rapisarda, il difensore del ricorrente; non comparsa
 l'Amministrazione resistente;
   Esaminati gli atti ed i documenti della causa.
                            Fatto e diritto
   Il sig. Giuseppe Battista, docente  di  scuola  media  collocato  a
 riposo  con decorrenza dal giorno 1 settembre 1996, giusta domanda di
 dimissioni, ha proposto ricorso avverso il provvedimento in  epigrafe
 emesso  dal    Provveditorato  agli studi di Messina con il quale, in
 applicazione della legge 23 dicembre 1994 n. 724, art.  13,  comma  5
 lettera  c),  e'  stato  disposto  che  il  trattamento pensionistico
 dovesse essere corrisposto con decorrenza 1 gennaio 1997.
   Per il periodo dal 1 settembre 1996 al 31 dicembre  1996,  pertanto
 non  e'  stato  corrisposto  il trattamento di attivita' perche' gia'
 collocato a riposo ne' il trattamento pensionistico  in  applicazione
 del  citato  art.  13,  comma  5 lettera c) della legge n. 724/94 che
 fissa al 1 gennaio 1997 la  data  a  decorrere  dalla  quale  possono
 conseguire  il trattamento pensionistico coloro che avendo presentato
 domanda di dimissioni non avessero maturato anni trenta di anzianita'
 utile a pensione.
   Tale e' la situazione del ricorrente il quale, tuttavia, in  quanto
 appartenente  al  personale  della scuola non puo' essere collocato a
 riposo che in coincidenza con la fine dell'anno  scolastico  e  cioe'
 con  decorrenza  1 settembre e non dal 1 gennaio come la disposizione
 prima richiamata prescrive.
   In  conseguenza,  per   il   quadrimestre   settembre-dicembre   il
 ricorrente si e' trovato privo della sua ordinaria fonte di reddito e
 si   e',   cosi',   verificato  quello  stesso  vuoto  retributivo  e
 pensionistico    che    ha    originato    la    dichiarazione     di
 incostituzionalita'  (sent.  439  del  1993)  dell'art.  1, commi 1 e
 2-quinquies,  del  d.-l.  19  settembre  1992 n. 384 convertito nella
 legge n. 438 del  1992  e,  successivamente  (sent.  347  del  1997),
 dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge n. 724 del 1994.
   La lettera c), dello stesso art. 13, comma 5 della legge n. 724/94,
 nel  fissare la decorrenza del trattamento pensionistico al 1 gennaio
 1997 anche per  il  personale  della  scuola  determina  una  analoga
 situazione  gia'  riconosciuta  di  "irrazionalita'  normativa" e, in
 conseguenza, la necessita' di sottoporre al Giudice  delle  leggi  la
 citata  disposizione  per  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione
 oltre che, sotto diverso profilo, con gli artt. 36 e 38 della  stessa
 Cost.
   Come  gia'  riconosciuto  nella citata sentenza n. 347/97, consegue
 anche la necessita' di sottoporre a giudizio di  legittimita'  l'art.
 1,  comma  31,  primo periodo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 nella
 parte in cui fa salva  l'efficacia  del  citato  art.  13,  comma  5,
 lettera c) della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
   Il   riconoscimento   del   diritto   azionato  dal  ricorrente  e'
 condizionato dalla  permanenza  della  disposizione    sottoposta  al
 giudizio  di  legittimita'  costituzionale  eppertanto  la  questione
 appare rilevante; la sua  non  manifesta  infondatezza  deriva  dalla
 evidente  analogia con le motivazioni contenute nelle citate sentenze
 della Corte  costituzionale;