IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza relativa ai ricorsi per decreto ingiuntivo, iscritti ai nn. 11516; 11517; 11518; 11520, dell'anno 1999 ruolo affari contenzioso civili proposti da S.p.a. Medicazioni Articoli Sanitari, elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Liberta', presso lo studio dell'avv. Francesco Caroleo, che lo rappresenta e difende per procura a margine dei ricorsi; Contro l'Azienda U.S.L. RM/C, per ottenere il rimborso delle forniture rese nell'anno 1998 alla predetta Azienda U.S.L.; Visti i ricorsi ed i relativi allegati; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F a t t o La Medicazioni Articoli Sanitari S.p.a. proponeva quattro ricorsi per decreto ingiuntivo volti ad ottenere il rimborso di forniture di articoli sanitari rese alla Azienda U.S.L. RM/C, nel corso dell'anno 1998, allegando, quale prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio e della certezza e liquidita' dei crediti, oltre all'estratto autentico dei libri contabili, le relative bolle di accompagnamento. Il ricorrente, con separata istanza, depositata in cancelleria il 17 maggio 1999, proponeva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 - norma che aveva devoluto al giudice amministrativo la giurisdizione in tema di controversie aventi ad oggetto attivita' e prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale - in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione per avere travalicato i limiti posti dall'art. 11, comma 4, lett. g), della legge delega 15 febbraio 1997, n. 59, la quale aveva previsto tale spostamento di giurisdizione esclusivamente per i diritti patrimoniali conseguenziali. D i r i t t o Rileva l'odierno giudicante che la questione di costituzionalita' della norma predetta, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere. 1. - Sulla non manifesta infondatezza, va osservato che, rispetto ai limiti espressamente contenuti nella legge delega, il legislatore delegato ha ampliato notevolmente le tipologie di "giurisdizione esclusiva". Va evidenziato, infatti, che la legge delega 15 marzo 1997 all'art. 11, comma 4, lett. g), provvedeva, da un lato, a devolvere al giudice ordinario "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, procedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato", dall'altro, anche per evidenti ragioni di riequilibrio del carico giudiziario tra giudice ordinario e giudice amministrativo, procedeva ad una nuova definizione delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attribuendogli le "controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese, quelle relative al risarcimento del danno, in materia di edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti". Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in attuazione dei principi sopra evidenziati, all'art. 33, oltre a devolvere alla "giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza, alle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni ed ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, alla lettera f) individua una parte cospicua del nuovo contenzioso amministrativo per tutte quelle "attivita' e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in tema di invalidita'". Come gia' evidenziato lo scopo della riforma appare quello di pervenire ad una razionalizzazione del sistema attraverso una modifica del riparto di giurisdizione preesistente. L'analisi letterale e teleologica della norma delegante induce infatti a ritenere che il legislatore abbia, da un lato, voluto attribuire al giudice ordinario tutte le controversie in materia di pubblico impiego e, dall'altro, al fine sia di compensare sia di semplificare la tutela giuridica offerta ai privati, attribuire al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia edilizia, urbanistica, e di pubblici servizi. La legge delega, a ben vedere, si avvale dunque di una formulazione piuttosto semplice e non di dubbia interpretazione, la quale, sia dal punto di vista strettamente letterale, sia dal punto di vista teleologico, si riconduce a due argomenti essenziali: a) attribuzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione, ancorche' concernenti atti amministrativi presupposti e con potere di disapplicazione; b) attribuzione al giudice amministrativo delle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali (comprese quelle relative al risarcimento del danno) in materia edilizia, urbanistica e dei pubblici servizi. Il legislatore delegato invece ha ampliato notevolmente la categoria avente ad oggetto i "diritti patrimoniali conseguenziali" facendovi rientrare tutta una serie di controversie che, per loro natura, appaiono connotate da fasi con natura prevalentemente e/o essenzialmente privatistica. Si pensi ad esempio, a tutte quelle prestazioni che, pur non essendo rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, si collegano, sia pure in maniera indiretta e strumentale, al suo funzionamento: fornitura di merci, prestazioni e servizi resi a favore delle aziende sanitarie pubbliche. In questa ottica, di assai difficile individuazione appare la ripartizione della giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, con conseguente ed inevitabile incertezza della giurisdizione dell'A.G.O. o viceversa dell'A.G.A. per tutte quelle controversie che, pur non concretandosi in prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, si collegano strumentalmente ed indirettamente al servizio pubblico ed al funzionamento dell'ente pubblico per le quali sono erogate. Dall'analisi teleologica e letterale della norma delegante l'interprete non puo' che circoscriverne la portata ai soli diritti patrimoniali conseguenziali e cioe' alle sole posizioni giuridiche soggettive derivanti dall'annullamento di atti amministrativi. La Suprema Corte di legittimita' si e', in piu' occasioni e di recente, pronunciata in merito ai diritti patrimoniali conseguenziali restringendone la definizione e la portata a tutte quelle situazioni giuridiche che, effettivamente, siano scaturite dalla pronuncia di illegittimita' di un provvedimento amministrativo, adottato in sede giurisdizionale o di autotutela amministrativa, e non anche a quelle derivanti in modo diretto ed immediato da un inadempimento della p.a. rispetto agli obblighi di legge ovvero conseguenti ad un rapporto convenzionale con il privato (in tal senso cfr. le decisioni della Suprema Corte in materia di pubblico impiego: Cass. S.U. 28 gennaio 1998, n. 843; Cass. S.U. 19 marzo 1997, n. 2436; Cass. S.U. 13 aprile 1995, n. 4208; Cass. S.U. 8 febbraio 1995, n. 1444; Cass. S.U. 10 ottobre 1994, n. 8277; Cass. S.U. 10 ottobre 1994, n. 8276; Cass. S.U. 5 novembre 1993, n. 11649; Cass. S.U. 10 maggio 1993, n. 5338; Cass. S.U. 19 marzo 1993, n. 3247; Cass. S.U. 10 febbraio 1993, n. 1620; Cass. S.U. 6 luglio 1992, n. 8210; Cass. S.U. 12 aprile 1991, n. 868; Cass. S.U. 26 luglio 1990, n. 7556; Cass. S.U. 8 febbraio 1990, n. 850; Cass. S.U. 5 settembre 1989, n. 3839; Cass. S.U. 4 marzo 1987, n. 2273). Invero, accogliendo una siffatta definizione dei "diritti patrimoniali conseguenziali" la legge delega appare riferibile solo alle ipotesi di lesione di posizioni soggettive perfette, e non viceversa, come previsto dalla successiva legge delegata, anche a tutte quelle situazioni giuridiche derivanti dal mero inadempimento della p.a. di obblighi legali e/o convenzionali. Appare, in tal senso, piuttosto evidente un ampliamento ed un superamento da parte del legislatore dei principi e dei ristretti limiti oggettivi imposti dalla legge delega n. 59/1997 e cio' in violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 77, comma primo, anche in relazione all'art. 76 Cost. La nuova disciplina, siccome riformulata dal decreto legislativo n. 80/1998 non consente - contrariamente al dettato testuale e alla ratio normativa della legge delega - una razionale e agevole ripartizione delle attribuzioni tra giudice ordinario e giudice amministrativo, con inevitabile sottrazione all'A.G.O. di tutte quelle controversie riguardanti attivita' e prestazioni anche solo patrimoniali comunque rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle aventi collegamento, sia pure indiretto e strumentale, al funzionamento del servizio pubblico o dell'ente preposto ad esso (si pensi ad esempio alle controversie per crediti da servizi di pulizia a favore di aziende pubbliche ovvero alle controversie riguardanti forniture di materiale di cancelleria, che, allo stato, sono difficilmente riconducibili, secondo criteri obiettivi e prederminati sia alla giurisdizione ordinaria sia alla giurisdizione amministrativa - causa anche la difficile individuazione, a livello generale e di categoria, del concetto di servizio pubblico). Siffatta interpretazione estensiva accolta dal decreto legislativo in oggetto determina altresi' una inevitabile e conseguenziale sottrazione al privato della tutela monitoria piu' agile e rapida rispetto alla tutela attualmente prevista in sede giurisdizionale amministrativa. Da ultimo, va rilevato che, anche a voler prescindere dalla lettera della norma delegante, tale nuova disciplina, giova ribadirlo, appare improntata ad una evidente semplificazione del sistema e volta ad evitare di dover adire due diversi giudici (il giudice amministrativo per rimuovere l'atto amministrativo dall'ordinamento giuridico, il giudice ordinario per poi ottenere il risarcimento) laddove risulti in discussione l'esistenza e/o la legittimita' del rapporto legale o convenzionale esistente; viceversa, ove nessuna controversia sussista in merito al rapporto, il mero inadempimento degli obblighi scaturenti dal medesimo appare permanere nella giurisdizione dell'A.G.O. consentendo al privato di esperire anche le procedure piu' rapide, tra le quali per l'appunto la tutela monitoria. A tale proposito, se, da un lato, e' vero che il legislatore avrebbe potuto scegliere di devolvere all'A.G.A. tutte le controversie in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, si' da creare una nuova giurisdizione esclusiva, dall'altro, attesa l'esplicita specificazione testuale (oltre che teleologica), la legge delega non consente una siffatta interpretazione riferendosi esplicitamente a "controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno". Sotto tale profilo, l'ambito applicativo dei principi ispiratori della legge delega avrebbe dovuto rispondere all'esigenza di riequilibrio quantitativo delle giurisdizioni e ai criteri, per la verita' assai ristretti, individuati dal legislatore delegante. 2. - Sulla rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata dalla parte, osserva il giudicante che la decisione in ordine alla sussistenza o meno della propria giurisdizione, nonche' dei criteri obiettivi e predeterminati per poterla correttamente individuare, appare prioritaria alla valutazione relativa all'emissione e/o al rigetto del provvedimento richiesto e, in quanto tale, rilevante. Invero, la sussistenza della giurisdizione deve necessariamente essere valutata al momento del deposito del ricorso ex art. 5 c.p.c. (sul punto v. Cass. 13 giugno 1992, n. 7292) e cio' a prescindere dalla litispendenza ovvero dalla successiva notifica del ricorso ex art. 643, comma 3, c.p.c. Ritiene pertanto l'odierno giudicante che in fase monitoria ben possa essere adita la Suprema Corte costituzionale (per un precedente analogo v. ordinanza pret. Ancona 28 marzo 1997, iscritta al reg ord. 1997 n. 401 in Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale 2 luglio 1997, n. 27, e successiva ordinanza Corte costituzionale 23-26 marzo 1998, n. 80, in Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - 1 aprile 1998, n. 13) trattandosi, nella specie, pur sempre di un giudizio (sebbene a contraddittorio differito) nel quale, in via prioritaria, va valutata la sussistenza della giurisdizione. Sulla base di quanto sinora argomentato, va sospesa ogni decisione nel merito con conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione incidentale di costituzionalita' sopra specificata.