IL TRIBUNALE Letta l'istanza di Ribatti Riccardo, indagato ex art. 648 del c.p., di autorizzazione alla estrazione della copia del fascicolo delle indagini preliminari in vista dell'udienza camerale ex art. 263/5 del c.p.p.; Letto il precedente provvedimento emesso in data 1 giugno 1999 con cui si e' rigettata analoga richiesta presentata dal medesimo istante; Letti gli atti; Visti gli artt. 127 c.p.p., 24 e 76 della Costituzione; R i l e v a t o L'istante chiede di poter visionare ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari al fine di poter esercitare il diritto di difesa nell'udienza in camera di consiglio che si terra' dinanzi a questo giudice, per la proposta opposizione al provvedimento del p.m. di rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio. Una analoga istanza e' stata gia' rigettata da questo stesso giudicante in data 1 giugno 1999 sulla base della considerazione che il procedimento disciplinato dall'art. 127 c.p.p. richiamato dall'art 263, quinto comma, c.p.p. non prevede il deposito degli atti nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari e conseguentemente, non consente all'indagato di poter accedere a detto fascicolo estraendone copia. L'istante ha ripresentato l'istanza reiterando la richiesta ed eccependo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 127 c.p.p. in riferimento all'art. 24, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede, analogamente ad altri procedimenti di impugnazione ai quali il procedimento di opposizione ex art. 263, quinto comma, puo' essere assimilato, l'obbligo del p.m. di depositare gli atti di indagine nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari al fine di consentire l'estrazione di copia degli atti contenuti in detto fascicolo. La mancata previsione di tale obbligo del p.m. e della corrispondente facolta' dell'indagato, costituisce, a detta dell'istante, un chiaro vulnus al diritto di difesa, costituzionalmente sancito, in quanto non consente all'indagato di svolgere piamente le sue difese. L'eccezione non appare manifestamente infondata. In vero l'indagato non potendo estrarre copia del fascicolo per le indagini preliminari non puo' interloquire in alcun modo circa l'esistenza del fumus commissi delicti e soprattutto sulla esistenza del rapporto strumentale in termini probatori, che deve esistere fra il bene in sequestro e il reato commesso, e che giustifica la nascita e il mantenimento del vincolo imposto dal p.m. D'altra parte, proprio in riferimento a questo procedimento si apprezzano ancor piu' le esigenze di tutela del diritto di difesa evidenziate dall'istante, dal momento che il vincolo giuridico e materiale sul bene in sequestro non e' posto da un giudice terzo ma dalla stessa autorita' giudiziaria che conduce le indagini. Ne' si comprenderebbe l'obbligo di comunicare, a pena di nullita' del provvedimento finale, al difensore e all'indagato la data di fissazione della camera di consiglio se non fosse per consentire loro di approntare una difesa tecnica fondata sulla conoscenza degli atti di indagine e quindi, sulla pretesa fondatezza giuridica del sequestro probatorio disposto dal p.m. Le medesime ragioni hanno indotto prima la Corte costituzionale poi lo stesso legislatore, a prevedere per la procedura dinanzi al tribunale del riesame, la possibilita' del ricorrente di estrarre la copia integrale del fascicolo delle indagini preliminari. Infine, va individuato un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 76 della Costituzione. La mancata previsione del diritto di estrarre copia del fascicolo per le indagini preliminari sembra in contrasto con l'art. 2, punto 3 della legge delega del nuovo c.p.p. che obbliga il legislatore delegato a prevedere la "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parita' in ogni stato e grado del procedimento". Nel caso di specie e' evidente l'assoluta disparita' processuale che si crea fra l'organo dell'accusa che ha adottato il provvedimento di sequestro probatorio ed ha piena conoscenza delle risultanze investigative, rispetto alla difesa che puo' solo presentare memorie difensive alla "cieca" cioe' senza conoscenza degli atti investigativi. In tal modo l'art. 127 c.p.p. non sarebbe rispondente ai principi della legge delega, e conseguentemente illegittimo in parte qua. E' evidente, infine, che le questioni di legittimita' prospettate oltre ad essere manifestamente non infondate appaiono rilevanti per decidere sull'istanza del difensore di Ribatti Riccardo e sulla opposizione al provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio. Ritenuto, per tanto, che sull'istanza e, conseguentemente, sull'intero procedimento in camera di consiglio, non puo' assumersi alcuna decisione senza la previa risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dinanzi prospettata.