IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza:
     sul  ricorso  n.  15965/1997  proposto  da  Panarese  Alessandra,
 Contadini   Giulia,  Lucarelli  Sabina,  Pasquarelli  Laura,  Rodino'
 Giuseppe, Torrioli Mario,  Spica  Tania,  Esposito  Danila,  Buccheri
 Matteo,  Cordischi  Letizia,  Colace Lidia, Marsella Davide, Ricciuti
 Ilaria, Picchioni Alessio, Paris Fabiana,  Abet  Francesca,  Taccheri
 Irma,  Colosimo  Maria  Elena, Lo Faro Tamara, Nisi Ilaria, Gallinaro
 Valentina, Trevisi Manuela, Papa Antonella, Mastrangelo  Mario,  Foco
 Micaela,  Carusi  Valentina,  Molfino Alessio, Di Bartolomeo Claudia,
 Tedesco Myriam, Raffo Foschi Silvia, Dore  Cesare,  Nardella  Andrea,
 Sarao'  Francesca;  Martinelli Andrea, Rizzoli Alessandra, Panzanetti
 Alessandra, Lucignano Alessia,  Antonucci  Laura,  Mattioli  Manuela,
 Sigona  Fausto,  Gallo  Daniele, Turriciano Giuseppe, Polacco Marina,
 Fiori Andreoni Francesca, Greco Alessandro, Ricciardi  Luigi,  Alviti
 Federica,  Longo  Ferdinando,  Guerrisi  Antonino,  Ruzzolini Matteo,
 Zangrilli Arianna, Pacelli Claudia,  Pozzi  Giorgia,  Perini  Aloisa,
 Orvieto Gaia, Denaro Maria Federica, Cicchinelli Alessandro, Celletti
 Eleonora,   Palermo   Armando,   Colafrancesco  Francesca,  Benedetti
 Michele, Cavaliere Arturo, Alessandra Leonora, Ciampi Sara, Cimellaro
 Barbara,  Baroni  Francesco,  Pica  Emiliano;  Romani  Maurizio, Sodi
 Valeria, Lucidi Riccardo, Del Bianco Stefania,  Carletti  Alessandra,
 Pesce  Francesca, Trifogli Danilo, Di Mauro Andrea, Orgera Gianluigi,
 Anelli Andrea, Di Murro Alessandro, Barbato Giada, Talamo  Nicoletta,
 Impallara   Alessia,   Pietropaoli   Gianfranco,   Inzana  Francesca,
 Patriarca Francesca, Perin Rosita, Landucci Laura, Toppetti  Vanessa,
 Sersanti  Chiara, Rango Maurizio, Santoni Riccardo, Giordano Claudia,
 De Renzis Catiuscia, Ronconi Pamela,  Livi  Lavinia,  Roberti  Micol;
 Bananni  Elisa,  Orlando  Paride,  Pagana  Chiara,  Dell'Orbo Carrara
 Mattia, Sedola Francesca, Cipolla Orlando, Ortenzi Antonella; Moretti
 Germana, Simonetta Giampaolo,  Colella  Carmine,  Ferretti  Beatrice,
 Lunghi  Gessica,  Ciarrocchi  Fabio,Macri'  Valeria, Servidio Marila,
 Biasotti Antonella, Nisita Cristina, Papargiriou Byron Edoardo, Vagni
 Sonia, Cappa Benedetta,  D'Ambrosio  Antonella,  Dragonetti  Daniela,
 Lefosse  Anna,  Macario Cristina, Maglione Luisa, Muraglie Valentina,
 Prelati Alessio, Valeri  Ennio,  Magliarditi  Fabio,  Grillo  Sandra,
 Chiarvallotti  Corrado,  De  Carlo  Luca, Fardella Antonino, Morbelli
 Elisabetta, Iadecola Alessandra, Grecco Sara, Figoli  Arianna,  Musti
 Cesare,  Ricchiuti  Annamaria,  Graziano  Vanessa,  Nappi Mara, Losso
 Marco, Cocuzzi Linda, rappresentati e  difesi  dagli  avv.ti  Corrado
 Mauceri  e  Fausto  Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo
 studio del secondo, in Roma, viale Angelico n.  45;  sul  ricorso  n.
 15966/1997,  proposta  da D'Ambrosio Giuseppe, Marra Fancesca, Iovino
 Erika, Nappi Mara, Grande Roberta, Mindus  Stephanie  Maria,  Rinaldi
 Patrizio,  Morabito  Annadebora, Rozzi Simone, Prati Paola, Melaragni
 Francesco,  Martino  Gabriele,  Frasca  Mirko,  Merlo   Anna,   Ralli
 Giancarlo,  Maimone  Katya, Lo Monaco Alessandra, Spinelli Anna Rita,
 Budak  Antonio,  Omiccioli  Alessandra,  Dell'Uomo  Andrea,  De  Luca
 Francesca,  Casuccio Alessandra, Caprioli Silvia, Fondi Serena, Mango
 Carmine, Scarano Antonio, Ciprotti  Marika,  Reali  Simone,  Costanza
 Emanuele,  Capparelli  Francesca,  Porta Federico, Bastianelli Elena,
 Cirnigliaro  Vera,  Tessaro   Simone;   Scarnati   Renato,   Folgiero
 Valentina,  Continanza Giovanna, Curzio Michela, De Angelis Floriana,
 Lucantonio Evelina, Giorgi Sara,  Moriconi  Marzio,  Budoni  Manuela,
 Adragna  Barbara,  Bellatreccia Gianluca, Quadrini Eleonora, Vitalini
 Emiliano, Talamo Vincenza, Fabi Francesco, Bonotti Silvia, Terrazzino
 Maria Teresa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado  Mauceri  e
 Fausto  Buccellato  ed elettivamente domiciliati presso lo studio del
 secondo, in Roma, viale Angelico n. 45; sul  ricorso  n.  15983/1997,
 proposto  da  Losso  Maria,  Zebdie Mauro, Venditti Silvio, Andreetti
 Annalisa, Sara Di Pillo, Galassi Stefania, Stigliano  Eugenio  Lucio,
 Anelli  Andrea,  Rubio'  Gustav, Faiella Anita, D'Ambrosio Antonella,
 Longobardi Anna, Rauseo Alfredo, Pisacane Laura, De Angelis  Raniero,
 Sensoli  Cristiano,  Berardi  Emanuela,  Fusano  Massimo,  De Angelis
 Francesca, Rugiano Anna, Sinopoli Ilenia,  De  Angelis  Massimiliano,
 Felici  Marco,  Dottori Diletta, Destefanis Matilde, Fabretti Fabiana
 Francesca, Guerrieri Vincenzo, Papa  Marco,  rappresentati  e  difesi
 dagli  avv.ti  Corrado  Mauceri  e Fausto Buccellato ed elettivamente
 domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico  n.
 45;  sul  ricorso  n.  16041/1997, proposto da Fabrizi Sara, Paolozzi
 Denis, Curcio Beniamino,  Costanzo  Valentina,  Calistri  Alessandro,
 Giardinieri  Trionfetti  Sante, Sevi Maurizio, Russi Isabella, Nardis
 Pier Giorgio, Manna Angela, Sbernini Carlo, De Blasiis Elvira,  Stipa
 Emanuela,   D'Anna   Laura,   Angeletti  Sara,  Caleo  Grazia  Marta,
 rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  Corrado  Mauceri  e   Fausta
 Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo,
 in  Roma,  viale  Angelico n. 45; Contro l'Universita' degli studi di
 Roma "La Sapienza", nella persona del rettore pro-tempore in  carica;
 Consiglio  della  facolta'  di  medicina e chirurgia dell'Universita'
 degli studi di Roma  "La  Sapienza",  nella  persona  del  presidente
 pro-tempore in carica; Senato accademico dell'Universita' degli studi
 di  Roma  "La  Sapienza", nella persona del presidente pro-tempore in
 carica; rettore dell'Universita' degli studi di Roma  "La  Sapienza",
 nella    persona  pro-tempore  in carica; Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecologica, nella persona  pro-tempore in
 carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale della  Stato,
 ex   lege  domiciliati  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12;  Per
 declaratoria,  previa  sospensione  del  diritto  dei  ricorrenti  ad
 iscriversi  al 1 anno del corso di laurea in medicina e chirurgia per
 l'a.s. 1997/1998 presso la,  facolta'  di  medicina  dell'Universita'
 degli studi di Roma "La Sapienza" previo, ove occorra, l'annullamento
 delle  delibere  del  Senato accamemico, del consiglio di facolta' di
 medicina  e  chirurgia  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  "La
 Sapienza",  tutti  atti non conosciuti, nonche' del d.P.R. n. 95/1986
 in parte de qua, dello statuto  della  predetta  dell'Universita'  in
 parte  de  qua,  del  regolamento  didattico  di  Ateneo, nonche' dei
 relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non  conosciuti  e  del
 bando  che  ha  indetto la selezione nonche' dei dd.mm. n. 245 del 21
 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 in parte de  qua,  nonche'  di  ogni
 altro  atto  dell'Universita' presupposto connesso e conseguente, ivi
 compresi i provvedimenti  dell'Universita'  che  limitano  il  numero
 delle  immatricolazioni;  sul  ricorso  n. 15974/1997, proposto da De
 Maris  Monica,  De  Maris  Leopoldo,  Romani  Daniela,  Di  Silvestro
 Ulderico,  D'Isep  Federico,  Fagiani  Marina, Zebdie Mauro, Venditti
 Silvio, Cecchi Marco, Ursuleo Giampiero,  Pasquale  Corsi,  Soloperto
 Ortenzio,   Mazzoli   Valentina,   Indrizzi  Marco,  Pampena  Elenio,
 Turchetta  Giuseppe  Davide,  Turchetta  Maurizio,  Zannini  Alessio,
 Zappia  Stefania,  D'Alessio  Ivan,  Brauner  Carlo Rasiel, Pungitore
 Giovanni, rappresentati e  difesi  dagli  avv.ti  Corrado  Mauceri  e
 Fausto  Buccellato  ed elettivamente domiciliati presso lo studio del
 secondo, in Roma, viale Angelico n. 45; sul  ricorso  n.  16044/1997,
 proposto  da  Di Piazza Rosaria, Costantini Stefano, Massotti Silvia,
 Mastroianni Onorina, Magliarditi Fabio,  Cassoni  Andrea,  Di  Giulio
 Antonio,  Vistarini Stefania, Marzaduri Eleonora, Mari Massimo, Grano
 Caterina, Miglio Cristiano, Turricciano Giuseppe,  Giancarli  Enrico,
 Fiumara  Stefano,  Sottili  Sabrina,  Benigni  Andrea,  Dello Stritto
 Mario, Cottone Luigi, De  Amicis  Adriano,  Sciunnach  Cesare,  Selmi
 Marco,  Ippolito  Paolo  Antonio,  Desideri  Edmondo,  Tasinato Gino,
 Molinari  Giacinto,  Celi  Antonella,  Piacentini  Domenico,  Carocci
 Doriana,   Gioia  Luca,  Placidi  Alessio,  Telesca  Vito,  Ficocelli
 Michele, Consoli Claudio, Riccardo Gobetti,  Sorato  Stefano,  Saulle
 Rosella  Bruna, Minicucci Angela, Pagnottella Giuseppe, rappresentati
 e  difesi  dagli  avv.ti  Corrado  Mauceri  e  Fausto  Buccellato  ed
 elettivamente  domiciliati  presso  lo  studio  del secondo, in Roma,
 viale Angelico n. 45; sul ricorso n. 16058/1997, proposto da  Rivetti
 Emilio,   Di   Nicolo'  Guido,  Pompei  Patrizia,  Riccio  Gianluigi,
 Passacantilli Rosalba, Fiumara  Linda,  Polinari  Francesca,  Villani
 Giuseppe,   Persico  Salvatore,  Gallo  Daniele,  Zangrilli  Alessio,
 rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  Corrado  Mauceri  e   Fausto
 Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo,
 in  Roma,  viale  Angelico n. 45; Contro l'Universita' degli studi di
 Roma "La Sapienza", nella persona del rettore pro-tempore in  carica;
 consiglio  della  facolta'  di  medicina e chirurgia dell'Universita'
 degli studi di Roma  "La  Sapienza",  nella  persona  del  presidente
 pro-tempore  in carica; Consiglio del corso di laurea in odontoiatria
 e  protesi  dentaria  dell'Universita'  degli  studi  di   Roma   "La
 Sapienza", nella persona del presidente pro-tempore in carica; Senato
 accademico  dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", nella
 persona   del   presidente    pro-tempore    in    carica;    rettore
 dell'Universita'  degli  studi  di  Roma "La Sapienza", nella persona
 pro-tempore in carica;  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica,  nella  persona  pro-tempore  in carica,
 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex  lege
 domiciliati  in  Roma,  via  dei  Portoghesi n. 12; Per declaratoria,
 previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1 anno
 del corso di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria  per  l'a.s.
 1997/1998 presso la facolta' di medicina dell'Universita' degli studi
 di  Roma  "La  Sapienza",  previo, ovve occorra, l'annullamento delle
 delibere con la quali l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza"
 ha deliberato per l'anno accademico 1997/1998 di  attivare  il  primo
 anno   del  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria
 limitatamente agli studenti gia' immatricolati  nell'anno  accademico
 1996/1997  con esclusione di nuove immatricolazioni, nonche' di tutte
 le relative delibere del consiglio di corso di laurea in odontoiatria
 e  protesi  dentaria,  del  consiglio  di  facolta'  di  medicina   e
 chirurgia,  tutti atti non conosciuti, nonche' del d.P.R. 28 febbraio
 1980, n.  135 e della allegata tabella XVIII-bis  in  parte  de  qua,
 dello  statuto  dell'Universita'  in  parte  de  qua, del regolamento
 didattico di Ateneo di cui non si conoscono gli estremi in  parte  de
 qua  e, per quanto di ragione, dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e
 del  31  luglio  1997  in  parte  de  qua,  nonche'  delle   relative
 deliberazioni  delle  competenti autorita' accademiche della medesima
 Universita' di cui non si conoscono ne' gli estremi ne' il  contenuto
 e  di  ogni  altra  determinazione  rettoriale,  e di ogni altro atto
 presupposto  connesso  e  conseguente;  sul  ricorso  n.  16048/1997,
 proposto  da  Di  Nunzio  Daniele,  Vitale Francesco, Caronti Silvia,
 David Simona,  Lugarini  Debora,  Scipioni  Serena,  Lommi  Giordano,
 Messina  Lea,  Zingariello Maria Francesca, Di Mauro Giulio, Gastaldi
 Roberta, Sicuro Emiliano, Cerbone Donatella, Macor  Roberto,  Lagana'
 Giuseppe,  Gallitelli  Rossana,  Ciccotti  Agnese,  Fittipaldi Paola,
 Chiarotto  Elisa,  Franco  Angela,  Farci  Manolo,  Maurizi  Michele,
 Perugini  Arianna,  Monachesi  Lorenzo,  Battisti  Stefania, Nistico'
 Fabiola, Colajanni Marina, Caporilli Tommaso,  Beshir  Livio,  Caiati
 Alessia,  Marinucci  Silvia,  Paoletti Ilaria, Marcurio Zaira, Pedace
 Costanza,  Alosi  Gianluca,  Trisano  Annapaola;  Franchini  Lorenzo,
 Lapenna  Michela,  Cruciani  Valentina,  Chiaravalli  Alessia,  Russo
 Maria, De Lellis Sabrina, Agnelli Alessandra, Terenzio  Maria  Palma,
 Altobelli   Leonardo,   Sarpi  Giuseppe,  Brancato  Dorina,  Saggiomo
 Pasquale, Palombi Livia,  Lelli  Monja,  Fidotti  Clarissa,  De  Luca
 Alessia, Contino Manuela, Angeloni Eleonora, Donnini Viviana, Dimitri
 Tania, Teolato Luca, Paolacci Massimiliano, Panzironi Ernesto, Picchi
 Pablo,  Di  Bartolomeo Bardocchi Caterina, Giannini Silvia, Gibellini
 Clara, Calabresi Costanza, Donati Amerigo, Meloni Vanessa, Pucinischi
 Jonathan, Cittadini Valentina,  Landri  Stefania,  Andreucci  Andrea,
 Calabresi  Giorgio,  Conti  Myriam,  Gusso  Marco;  Lombardi Deborah,
 Bramante  Giovanni,  Marroni  Cristiano,  Massabo'  Daniela,   Cesari
 Antonio,  Alfei  Valentina,  Palmieri Piera Antonia, Lucarelli Laura,
 Danesi  Alessio,  Vallecorsa  Francesca,  Pinsone  Emanuela,  Fiorina
 Daniele, Lanzillo Andrea, Catalano Fulvia, Carta Daria, Orazi Serena,
 Grimaldi  Benedetta,  Mengoli  Gabriele, Demian Cristiani, Bernardini
 Fulvio, Nobile Alessandro, Dian Simona, Saccomanno Ammendola  Silvia,
 Di  Lazzaro  Paolo,  Rante  Chiara,  Zerilli  Francesca, Lizzio Maria
 Laura, Spinosa Annamaria, Achille Giusy, Spanu Alessia,  Rotoli  Gian
 Piero,  Saitta  Giuseppina,  Erbetta Rosa Cristina, Gastaldi Roberta,
 Pace Roberta; Armentano Fernando, Mazzelli  Simona  Anastasi  Angelo,
 Tripputi   Valentina,   Casadio  Martina,  Forcina  Laura;  Foglietti
 Filippo,  Foglietti  Enrico,  Micarelli  Naida,   Manetti   Patrizia,
 Ottaviani Simona, Bondi Elisa, D'Agostino Guido, Le Grottaglie Mario,
 Daroda  Vera,  Rodorigo  Maurizio,  Ballarin  Roberta, Mescia Danilo,
 Carsana  Carmela,  D'Alessio   Flaminia,   Sinibaldi   Laura,   Salvi
 Francesca,  Mancini  Matteo  Maria,  Costa  Luigi, Raspollini Chiara,
 Pagnotta Arrigo, Bertoneri  Viviana,  Leoni  Elisa,  Soldati  Andrea,
 Minasi  Daniele,  Raso  Luca,  Vertolli Emanuele, Siena Pia, Lamonaca
 Francesco,  Filaroni  Laura,  Langiano  Chiara,  Spezzaferro   Erika,
 Galeone  Biagio; Gaeta Francesca, Santini Federico, Vaccarella Andrea
 Simone, Salerno Fabrizio, Pallocchia  Giuseppina,  Salvi  Giuseppina,
 Ferrante Mauro, Masciale Daniela, Marchesi Francesca, Pesci Emanuela,
 Pelonzi  Cristina,  Cardella  Sergio,  Di  Russo  Emanuele,  Graziani
 Federica, Confetto Davide, Ciani Andrea, Cefali  Emanuele,  Giambarba
 Emiliano,  Bellucci  Alessandra, Giovinazzo Domenico, Tarozzi Daniel,
 La Porta Laila, Mondello Marco, Balduzzi Daniele, Terribile  Patrice,
 Di  Carlo  Federico,  Bibbiani  Silvia Olga, Viccaro Giorgiana, Piras
 Matteo, Pusceddu Roberto, Venuto Claudia, Ceravolo  Saverio,  Casarin
 Viviana,  Codazzo  Martina,  Orfei  Eleonora; Ieraca' Ilaria, Fornari
 Daniele, Garramone Antonella,  Gambini  Pierluigi,  Mizzoni  Roberta,
 Cittadini Flora, Beldi Roberta Valentina, Magliola Adamaria, Guagenti
 Luana,  De  Luca  Daniele,  Di  Cosimo Barbara, Rubano Marialuisa, De
 Martino Valerio, Chianese Chiara, Grilli  Fabio,  Dimalio  Fabio,  De
 Luca  Luca, Chiappafreddo Matteo, Cisotto Gabriele, Lo Giudice Guido,
 Valerio Maura,  Valentino  Gabriele,  Russo  Fabio,  Brusca  Valerio,
 Sebastio  Daniela, Camilli Flavio, Musolino Alessandro, Lilli Andrea,
 Vallerani Elisabetta, Calculli Manuela, Pau Cristina, Maddanu Simone,
 Postiglione Christian, Moccia Enrico,  Di  Fino  Cristina,  Di  Pillo
 Gabriele,  Barbieri  Emiliano,  Romano  Pasquale, Valtolina Eleonora,
 Cascino Michela, Francolini Marco, tutti rappresentati e  difesi  sia
 congiuntamente  che  disgiuntamente  dagli  avv.ti  Corrado Mauceri e
 Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo  studio  del
 secondo  in  Roma,  viale  Angelico n. 45; Contro l'Universita' degli
 studi di Roma "La Sapienza", nella persona del rettore pro-tempore in
 carica; Consiglio della facolta' di sociologia dell'Universita' degli
 studi di Roma "La Sapienza", nella persona del presidente pro-tempore
 in  carica;  Consiglio  del  corso  di  laurea   in   scienze   delle
 comunicazioni  dell'Universita'  degli  studi  di Roma "La Sapienza",
 nella persona del presidente pro-tempore in carica; Senato accademico
 dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza", nella persona del
 presidente  pro-tempore  in  carica;  rettore  dell'Universita' degli
 studi di Roma "La Sapienza", nella  persona  pro-tempore  in  carica;
 Ministro dell'univerisita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 nella   persona   pro-tempore   in  carica,  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege  domiciliati  in  Roma,
 via dei Portoghesi n. 12;
   Per  declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad
 iscriversi  al  1  anno  del  corso  di  laurea  in   scienze   della
 comunicazione  per  l'anno accademico 1997/1998 presso la facolta' di
 sociologia dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" previo,
 ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del
 Consiglio del corso di laurea in  scienze  della  comunicazione,  del
 consiglio  di  facolta' di sociologia dell'Universita' degli studi di
 Roma "La Sapienza", tutti atti non conosciuti, nonche'  del  d.m.  31
 ottobre  1991  e  relativa  Tabella XL in parte de qua, dello statuto
 della predetta Universita' in parte de qua, del regolamento didattico
 di Ateneo, nonche' dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti  atti
 non  conosciuti  e  del bando che ha indetto la selezione nonche' dei
 dd.mm. n. 245 del 21 luglio  1997,  del  26  luglio  1997  e  del  13
 settembre   1997  in  parte  de  qua,  nonche'  di  ogni  altro  atto
 dell'Universita' presupposto connesso e conseguente, ivi  compresi  i
 relativi      provvedimenti     dell'Universita'     che     limitano
 l'immatricolazione nei limiti del contingente stabilito dal Ministro;
 sui ricorsi n. 16056/1997 e 16047/1997, proposti  rispettivamente  da
 Carosi  Viviana  e da Gargaruti Gianluca, Pace Simona, Federico Maria
 Rosaria, Parziale Pietro, Conti  Fabio,  Leto  Massimiliano,  Gallaro
 Nicola,  rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Fausto
 Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo,
 in Roma, viale Angelico n. 45; Contro l'Universita'  degli  studi  di
 Roma  "La Sapienza", nella persona del rettore pro-tempore in carica;
 Consiglio della facolta' di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita'
 degli  studi  di  Roma  "La  Sapienza",  nella  persona del pesidente
 pro-tempore  in  carica;  Consiglio  del   corso   di   diploma   per
 fisioterapista  dell'Universita'  degli  studi di Roma "La Sapienza",
 nella persona del presidente pro-tempore in carica; senato accademico
 dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" nella persona  del
 presidente  pro-tempore  in  carica;  rettore  dell'Universita' degli
 studi di Roma "La Sapienza", nella  persona  pro-tempore  in  carica;
 Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 nella  persona  pro-tempore  in  carica,   rappresentati   e   difesi
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato, ex lege, domiciliati in Roma,
 via dei Portoghesi n. 12; Per  declaratria,  previa  sospensione  del
 diritto  dei  ricorrenti ad iscriversi al 1 anno del corso di diploma
 universitario per  fisioterapista  per  l'anno  accademico  1997/1998
 presso  la  facolta'  di  medicina e chirurgia dell'Universita' degli
 studi di Roma "La Sapienza" previo, ove occorra, l'annullamento delle
 delibere del Senato accademico, del consiglio di facolta' di medicina
 e chirurgia e del consiglio del corso  di  diploma  per  fisioterapia
 dell'universita'  degli  studi  di Roma "La Sapienza", tutti atti non
 conosciuti, nonche' del d.m.  24 luglio 1996 e della relativa Tabella
 XVIII-ter in parte de qua, dello statuto della  predetta  Universita'
 in  parte  de  qua,  del regolamento didattico di Ateneo, nonche' dei
 relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non  conosciuti  e  del
 bando  che  ha  indetto  la  selezione nonche' del d.m. n. 245 del 21
 luglio   1997   in   parte   de  qua,  nonche'  di  ogni  altro  atto
 dell'Universita' presupposto connesso e conseguente, ivi  compresi  i
 relativi  provvedimenti dell'Universita' che limitano il numero delle
 immatricolazioni; sul ricorso n. 15967/1997, proposto  da  Di  Piazza
 Rosaria,  Tramontozzi  Antonio, Bravi Luciano, Fornari Lorenzo, Dello
 Stritto Mario,  Chiodi  Riccardo,  Ricci  Melody,  Bolognini  Robert,
 Nespola Massimiliano, Martorelli Emanuele, Bottomei Fabrizio, Giammei
 Alessandro,  Frattale  Silvia,  Aronica  Emiliano, Fois Simone, Della
 Vecchia  Stefano,  De  Santis  Gianfranco,  Ganassi  Danilo,   Marini
 Giovanni, Armiento Alessandro, Coppola Giuseppe, Lorini Massimiliano,
 rappresentati   e  difesi  dagli  avv.ti  Corrado  Mauceri  e  Fausto
 Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo,
 in Roma, viale Angelico n.45;
   Contro l'Universita'  degli  studi  di  Roma  "Tor  Vergata"  nella
 persona  del  rettore pro-tempore in carica; consiglio della facolta'
 di medicina e chirurgia dell'Universita' degli  studi  di  Roma  "Tor
 Vergata",   nella  persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica;
 consiglio del corso di laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria
 dell'Univesita'  degli  studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del
 presidente pro-tempore  in  carica;  rettore  dell'Universita'  degli
 studi  di  Roma  "Tor  Vergata"  nella persona pro-tempore in carica;
 Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
 nella   persona   pro-tempore   in  carica,  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege  domiciliati  in  Roma,
 via  dei  Portoghesi  n. 12; Per declaratoria, previa sospensione del
 diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1 anno del corso di laurea in
 odontoiatria e  protesi  dentaria  per  l'a.a.  1997/1998  presso  la
 facolta'  di  medicina  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma "Tor
 Vergata" previo,  ove  occorra,  l'annullamento  delle  delibere  del
 Senato accademico, del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e
 protesi  dentaria,  del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia
 dell'Universita' degli studi "Tor Vergata" di Roma nonche' del d.P.R.
 28 febbraio 1980 n. 135 e della allegata Tabella  XVIII-XVIII-bis  in
 parte  de  qua  dello  statuto della predetta Universita' in parte de
 qua, del regolamento didattico di Ateneo, tutti atti non  conosciuti,
 dei  relativi  provvedimenti  rettoriali  non  conosciuti  che  hanno
 previsto per l'a.a. 1997/1998 di attivare il primo anno del corso  di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti
 gia'  immatricolati  nell'a.a.  1996/1997  con  esclusione  di  nuove
 immatricolazioni nonche' dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997  e  del
 31  luglio  1997  in  parte  de  qua,  nonche'  di  ogni  altro  atto
 dell'Universita', presupposto, connesso e conseguente; sul ricorso n.
 16236/97, proposto da Turco Anna Amelia,  Pascucci  Riccardo,  Nocera
 Angioletta,  Zotti  Aurora  Nicole,  Piizi  Ester,  Di  Pace Roberta,
 Giordano Daniela,  Di  Giogio  Eugenio,  Castaldo  Rosaria,  D'Ajello
 Fabio,  Autiero  Giovanni, Consalvo Danilo, Gramaglia Sonia, Crovella
 Clotilde, Botta Claudia, D'Ascia  Salvatore  Luca,  Campese  Roberto,
 Pisani  Gianluca,  Marcello  Gaita,  Giovanna  Corleto,  Cola Arturo,
 Grimaldi Luciano,  Rosanna  Spatola,  Benedetto  Gabriella,  Varriale
 Alessandro,  rappresentati  e  difesi  dagli avv.ti Corrado Mauceri e
 Fausto Buccellato ad elettivamente domiciliati presso lo  studio  del
 secondo,  in  Roma,  viale Angelico n. 45; Contro l'Universita' degli
 studi di Napoli "Federico II", nella persona del rettore  pro-tempore
 in   carica;   consiglio  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
 dell'Universita'  degli  studi di Napoli "Federico II", nella persona
 del  presidente  pro-tempore  in  carica;  senato  accademico   della
 Universita'  degli  studi  di Napoli "Federico II", nella persona del
 presidente pro-tempore  in  carica;  rettore  dell'Universita'  degli
 studi  di  Napoli "Federico II", nella persona pro-tempore in carica;
 Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
 nella   persona   pro-tempore   in  carica,  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege  domiciliati  in  Roma,
 via  dei  Portoghesi  n. 12; Per declamatoria, previa sospensione del
 diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1 anno del corso di laurea in
 medicina e chirurgia per  l'a.a.  1997/1998  presso  la  facolta'  di
 medicina dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" previo,
 ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del
 consiglio  di facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli
 studi di Napoli "Federico II", tutti atti non  conosciuti,    nonche'
 del  d.P.R.  n.  95/86  in  parte de qua dello statuto della predetta
 Universita' in parte de qua, del regolamento didattico di Ateneo, dei
 relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non  conosciuti  e  del
 bando  che  ha  indetto la selezione nonche' dei dd.mm. n. 245 del 21
 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 in parte de  qua,  nonche'  di  ogni
 altro  atto  dell'Universita'  dagli  studi  di Napoli "Federico II",
 presupposto, connesso e conseguente,  ivi  compresi  i  provvedimenti
 della Universita' degli studi di Napoli "Federico II" che limitano il
 numero  delle  immatricolazioni; sui ricorsi nn. 16245/97 e 16051/97,
 proposti, rispettivamente,  da  Esposito  Maria  Rosaria,  Vassalotti
 Giuseppe,  Manocchio  Arianna,  Grossi  Micaela,  Serretiello Serena,
 Ardizio  Paolo,  Sansone  Francesco,  D'Ambrosio  Serena,   Polisiero
 Roberta, Amoroso Anna, Sorini Manuel, Santamaria Giuliano, De Rinaldo
 Bruna,  Laudati  Barbara,  Maiolino  Marika, Giugliano Gennaro, Massa
 Gaudenzio, e da D'Oriano  Dario,  Beatrice  Luigi,  Mastrillo  Livia,
 Cattarinich  Lucia,  Attanasio Maddalena, Giordano Giuseppe, Perrelli
 Michele, Sasso Rosalia, tutti rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti
 Corrado  Mauceri  e  Fausto  Buccellato  ed elettivamente domiciliati
 presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico n.  45;  Contro
 l'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II", nella persona del
 rettore pro-tempore in carica; consiglio della facolta'  di  medicina
 veterinaria  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli "Federico II",
 nella persona del presidente pro-tempore  in  carica;  consiglio  del
 corso  di laurea in medicina veterinaria dell'Universita' degli studi
 di Napoli "Federico II", nella persona del presidente pro-tempore  in
 carica;  senato  accademico  della  Universita' degli studi di Napoli
 "Federico II", nella persona del presidente  pro-tempore  in  carica;
 rettore  dell'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II", nella
 persona pro-tempore in  carica;  Ministro  dell'Universita'  e  della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nella  persona  pro-tempore in
 carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello  Stato,
 ex   lege  domiciliati  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12;  Per
 declaratoria,  previa  sospensione  del  diritto  dei  ricorrenti  ad
 iscriversi  al 1 anno del corso di laurea in medicina veterinaria per
 l'a.a.  1997/1998  presso  la  facolta'   di   medicina   veterinaria
 dell'Universita'  degli  studi  di  Napoli  "Federico II" previo, ove
 occorra, l'annullamento delle delibere  del  Senato  accademico,  del
 consiglio di corso di laurea in medicina veterinaria del consiglio di
 facolta'  di  medicina  veterinaria  dell'Universita'  degli studi di
 Napoli  "Federico II", tutti atti non conosciuti,  nonche' del d.m. 5
 settembre 1995 e della allegata tabella XXXIII in parte de qua, dello
 statuto della predetta universita' in parte de qua,  del  regolamento
 didattico  di  Ateneo,  nonche'dei relativi provvedimenti rettoriali,
 tutti atti non conosciuti e del bando che  ha  indetto  la  selezione
 nonche'  dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 in
 parte  de  qua,  nonche'  di   ogni   altro   atto   dell'Universita'
 presupposto,   connesso   e  conseguente,  ivi  compresi  i  relativi
 provvedimenti  della  Universita'  che  limitano  il   numero   delle
 immatricolazioni;  sui  ricorsi  nn.  15970/97,  15964/97,  16049/97,
 16054/97, proposti, rispettivamente da  Fiore  Vincenzo,  Di  Gennaro
 Vincenzo,  Carullo  Antonio,  De Gregorio Margherita, Folgore Andrea,
 Palermo Rossetti  Fausto,  De  Vincenzo  Mario,  Menditti  Salvatore,
 Filippelli  Francesco,  Filippelli  Rosa, Guadagno Daniela; da Raiola
 Maria, Prisco Gennaro, Scognamiglio Luigi,  Santoro  Domenico;  e  da
 Gammella  Claudio, Catemario Moira, Pesante Monica, Beneduce Antonio,
 Beneduce Massimiliano, Sorrentino Ciro,  Liberatore  Mara,  Opramolla
 Mara,  Sorrentino  Giuseppe,  Napolitano  Francesco  Claudio,  Albano
 Alessandra, De Stefano  Angelo,  Thomas  Andrea,  Miccolupi  Roberto,
 Giugliano Giovanni;
  Bifaro Vincenzo, Troise Vincenzo, Fontanarosa Luigi, Artesi Tiziana,
 Sorrentino  Alessia,  Sarracino Marco, Carluccio Marinella, Zuccarino
 Giovanna, Zuccarino  Stefano,  Ferro  Del  Giudice  Antonio,  Galiero
 Giovanna, Baiano Massimiliano, Rodio Maurizio, Conforto Massimiliano,
 Starita  Alessandro, Muscente Roberta, Ragosta Amedeo, Saturno Maria,
 Di Cristo Roberto, Matera Mario,  Fioccola  Angela  Maria,  Criscuolo
 Alfonso,  Della  Cioppa  Elvira,  Fattore  Vincenzo,  Piscopo  Carlo,
 Califano Ciro, Bax Gianluigi, Perrotta Vincenzo, Stadio Luigi, Arnone
 Marialuigia, Sodano Gennaro,  Fierro  Francesco,  Casaburi  Vincenzo,
 Manco  Nicola,  Petta  Emilio, Cardente Fabio, Russo Luca, D'Agostino
 Vincenzo,  Iorio  Siciliano  Vincenzo,   Corrrera   Marco,   Saggiomo
 Salvatore,  Ferri  Dante, Rizzo Gennaro, tutti rappresentati e difesi
 sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Corrado Mauceri  e
 Fausto  Buccellato  ed elettivamente domiciliati presso lo studio del
 secondo in Roma, viale Angelico  n.  4;  Contro  l'Universita'  degli
 studi  di Napoli "Federico II", nella persona del rettore pro-tempore
 in  carica;  consiglio  della  facolta'  di  medicina   e   chirurgia
 dell'Universita'  degli  studi di Napoli "Federico II", nella persona
 del presidente pro-tempore in carica; consiglio del corso  di  laurea
 in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'Universita' degli studi di
 Napoli "Federico II", nella persona  del  presidente  pro-tempore  in
 carica;  senato  accademico  della  Universita' degli studi di Napoli
 "Federico II", nella persona del presidente  pro-tempore  in  carica;
 rettore  dell'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II", nella
 persona pro-tempore in  carica;  Ministro  dell'Universita'  e  della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nella  persona  pro-tempore in
 carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello  Stato,
 ex   lege  domiciliati  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12;  Per
 declaratoria,  previa  sospensione  del  diritto  dei  ricorrenti  ad
 iscriversi  al  1  anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi
 dentaria  per  l'a.a.  1997/98  presso  la   facolta'   di   medicina
 dell'Universita'  degli  studi  di  Napoli  "Federico II" previo, ove
 occorra, l'annullamento delle delibere  del  Senato  accademico,  del
 consiglio  di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del
 consiglio  di facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli
 studi di Napoli "Federico II", tutti atti non  conosciuti,    nonche'
 del d.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135 e della allegata tabella XVIII-bis
 in parte de qua, dello statuto della predetta Universita' in parte de
 qua,  del  regolamento  didattico  di  Ateneo,  nonche'  dei relativi
 provvedimenti rettoriali, tutti atti non conosciuti e del  bando  che
 ha  indetto la selezione nonche' dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997
 e del 31 luglio 1997 in parte de qua,  nonche'  di  ogni  altro  atto
 dell'Universita'  presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i
 relativi provvedimenti della Universita' che limitano il numero delle
 immatricolazioni; sui ricorsi  nn.  16042/97  e  16237/97,  proposti,
 rispettivamente,  da  Menditti Salvatore, De Liero Antonio, Tamborino
 Marianna, Maiorano Patrizia, Abbate Valeria, e  da  Galizia  Daniela,
 Passaro  Maria,  Coletti  Francesco, Annunziata Annalisa, Sito Fabio,
 Cavaliere Alessandro, Russo Luigi,  Vetrella  Simona,  Faraldo  Maria
 Antonietta,  Riccardi  Gaetano,  Lombardi Carmela, Guariglia Armando,
 Surfaro  Giuseppe,  Aprile   Natalina,   Esposito   Veronica,   tutti
 rappresentati   e  difesi  dagli  avv.ti  Corrado  Mauceri  e  Fausto
 Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del  secondo
 in Roma, viale Angelico n. 4; Contro la II Universita' degli studi di
 Napoli  nella  persona  del  rettore pro-tempore in carica; consiglio
 della facolta' di medicina e chirurgia  della  II  Universita'  degli
 studi  di Napoli, nella persona del presidente pro-tempore in carica;
 senato accademico della II Universita' degli studi di  Napoli,  nella
 persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica;  rettore  della II
 Universita' degli studi  di  Napoli,  nella  persona  pro-tempore  in
 carica;  Ministro  dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica e
 tecnologica, nella persona pro-tempore  in  carica,  rappresentati  e
 difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex lege domiciliati in
 Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per declaratoria, previa  sospensione
 del  diritto  dei  ricorrenti  ad  iscriversi  al 1 anno del corso di
 laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/98 presso la  facolta'
 di  medicina  della  II Universita' degli studi di Napoli previo, ove
 occorra, l'annullamento delle delibere  del  Senato  accademico,  del
 consiglio  di  facolta'  di medicina e chirurgia della II Universita'
 degli studi di Napoli, tutti atti non conosciuti, nonche' del  d.P.R.
 n.  95/1986  in parte de qua dello statuto della predetta Universita'
 in parte de qua del regolamento  didattico  di  Ateneo,  nonche'  dei
 relativi  provvedimenti  rettoriali,  tutti atti non conosciuti e del
 bando che ha indetto la selezione nonche' dei dd.mm. n.  245  del  21
 luglio  1997  e  del  31 luglio 1997 in parte de qua, nonche' di ogni
 altro atto della II Universita' degli studi  di  Napoli  presupposto,
 connesso  e  conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti della
 II Universita' degli studi di Napoli che  limitano  il  numero  delle
 immatricolazioni;  sui  ricorsi  nn.  16238/97,  16053/97,  15990/97,
 15982/97, 15971/97, proposti  rispettivamente  da  Del  Deo  Roberto,
 Galizia  Daniela,  Pavone  Raffaele;  da  Scolavino Angelo, Scolavino
 Alessandro, Mastroserio Riccardo, Del Deo Roberto,  Esposito  Andrea,
 Reglieri  Matteo,  Speziali  Giampiero, Coppola Luigi, Cuomo Carmine,
 Silvestro Andrea, Di Mauro  Giuseppe,  La  Rotonda  Domenico,  Aiardo
 Esposito Ciro, Sorrentino Santolo, Acampora Francesco; da Provvisiero
 Carmela; da De Martino Marco; da Gentile Mario, Salvatore Benedetto e
 Griffo  Anna,  tutti  rappresentati  e  difesi dagli avvocati Corrado
 Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente  domiciliati  presso  lo
 studio  del  secondo  in  Roma,  viale  Angelico  n.  4; Contro la II
 Universita'  degli  studi  di  Napoli,  nella  persona  del   rettore
 pro-tempore  in  carica;  consiglio  della  facolta'  di  medicina  e
 chirurgia della II Universita' degli studi di Napoli,  nella  persona
 del  presidente  pro-tempore in carica; consiglio del corso di laurea
 in odontoiatria e protesi dentaria della II Universita'  degli  studi
 di  Napoli,  nella  persona  del  presidente  pro-tempore  in carica;
 rettore della II Universita' degli  studi  di  Napoli  nella  persona
 pro-tempore  in  carica;  Ministro  dell'Universita'  e della ricerca
 scientifica e  tecnologica,  nella  persona  pro-tempore  in  carica,
 rappresentati  e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege
 domiciliati in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12;  Per  declaratoria,
 previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1 anno
 del  corso  di  laurea  in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno
 accademico  1997/98  presso  la  facolta'  di   medicina   della   II
 Universita'  degli studi di Napoli previo, ove occorra l'annullamento
 delle delibere del Senato  accademico,  del  consiglio  di  corso  di
 laurea  in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facolta'
 di medicina e chirurgia della II Universita' degli studi  di  Napoli,
 tutti atti non conosciuti, nonche' del d.P.R. n. 28 febbraio 1980, n.
 135 e della allegata tabella XVIII-bis in parte de qua, dello statuto
 della  predetta  dell'Universita'  in  parte  de qua, del regolamento
 didattico di Ateneo, nonche' dei relativi  provvedimenti  rettoriali,
 tutti  atti  non  conosciuti  e del bando che ha indetto la selezione
 nonche' dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997  in
 parte  de  qua,    nonche'  di  ogni  altro  atto  della  Universita'
 presupposto,  connesso  e  conseguente,  ivi  compresi   i   relativi
 provvedimenti  dell'Universita'  che  limitano l'immatricolazione nei
 limiti del  contingente  stabilito  dal  Ministro;  sui  ricorsi  nn.
 15973/97,  15978/97,  15968/97,  proposti,  rispettivamente,  da Paro
 Vidolin Giuseppe; da Cristalli Cesare e Rossi Simone; da  Ban  Elena,
 Tavernese  Loredana,  Venier  Carlo  Antonio,  Vellani  Carlo  Paolo,
 Traverso Matteo, Pongetti Fabrizio, Paglierani Gianni, Rossi Giorgia,
 Corbascio Luca, Pancaldi Chiara, Politi Daniela,  Baldisserri  Elisa,
 rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Corrado  Mauceri  e Fausto
 Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del  secondo
 in  Roma,  viale  Angelico  n. 4; Contro l'Universita' degli studi di
 Bologna, nella persona del rettore pro-tempore in  carica:  consiglio
 della  facolta'  di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi
 di Bologna, nella  persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica;
 consiglio  del  corso  di  laurea  in odontoiatria e protesi dentaria
 dell'Universita' degli studi di Bologna, nella persona del presidente
 pro-tempore in carica; Senato accademico dell'Universita' degli studi
 di Bologna  nella  persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica;
 rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna,  nella  persona
 pro-tempore in carica;  Ministro  dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica,  nella  persona  pro-tempore  in carica,
 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex  lege
 domiciliati  in  Roma,  via  dei  Portoghesi n. 12; Per declaratoria,
 previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1 anno
 del corso di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria  per  l'anno
 accademico  1997/98  presso  la facolta' di medicina dell'Universita'
 degli studi di  Bologna  previo,  ove  occorra  l'annullamento  delle
 delibere  del  Senato accademico, del consiglio di corso di laurea in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria,  del  consiglio  di  facolta'  di
 medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di  Bologna,  tutti
 atti non conosciuti, nonche' del d.P.R. n. 28 febbraio 1980, n. 135 e
 della allegata tabella XVIII-bis in parte de qua, dello statuto della
 predetta  dell'Universita' in parte de qua, del regolamento didattico
 di Ateneo, nonche' dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti  atti
 non  conosciuti  e  del bando che ha indetto la selezione nonche' dei
 dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio  1997  in  parte  de
 qua,    nonche'  di  ogni  altro  atto  dell'Universita' presupposto,
 connesso  e  conseguente,  ivi  compresi  i  relativi   provvedimenti
 dell'Universita'  che  limitano  l'immatricolazione  nei  limiti  del
 contingente stabilito dal Ministro; sul ricorso n. 15981/97, proposto
 da Giani Luisella,  Scognamiglio  Veronica,  Mondovecchio  Francesca,
 Caccerini   Vanessa,   Trevisa  Marta,  Argilla  Olivia,  Francesconi
 Lorenzo, Recinella Pamela, Rinaldi  Sara,  Fregonas  Chiara  Cecilia,
 Andreazzoli  Eleonora, Amadorio Samuele, Fiorentino Jacopo, Di Canosa
 Diego, Campi Martina, Ravaioli  Corrado,  Caprantini  Matteo,  Suraci
 Massimo,  Caputo  Lucia,  Vanoci  Marco,  Nucci  Francesca, Calzolari
 Davide, Giovannetti Rachele, Scarpellini Elena,  Barattini  Federico,
 Mengozzi  Francesca,  Visentin  Dacia, Di Toro Milena, Mencari Guido,
 Marchetti Silvia, Carta Anna, Seu  Federica,  Guerrisi  Massimiliano,
 Bruno  Marica,  Tambone  Valerio, Costanza Claudio, Carrino Giuseppe,
 rappresentati e  difesi  dagli  avvocati  Corrado  Mauceri  e  Fausto
 Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo,
 in  Roma,  viale  Angelico  n. 4; Contro l'Universita' degli studi di
 Bologna, nella persona del rettore pro-tempore in  carica:  consiglio
 della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di
 Bologna,   nella   persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica;
 consiglio  di  corso  di  laurea  in  scienze   delle   comunicazioni
 dell'Universita' degli studi di Bologna, nella persona del presidente
 pro-tempore in carica; Senato accademico dell'Universita' degli studi
 di  Bologna  nella  persona  del  presidente  pro-tempore  in carica;
 rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna,  nella  persona
 pro-tempore  in  carica;  Ministro  dell'Universita'  e della ricerca
 scientifica e  tecnologica,  nella  persona  pro-tempore  in  carica,
 rappresentati  e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege
 domiciliati in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12;  Per  declaratoria,
 previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1 anno
 del  corso  di  laurea  in  scienze  della  comunicazione, per l'anno
 accademico  1997/98  presso  la  facolta'  di  lettere  e   filosofia
 dell'Universita'   degli   studi   di  Bologna,  previo  ove  occorra
 l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di
 corso in scienze della comunicazione, del consiglio  di  facolta'  di
 lettere  e  filosofia  dell'Universita' degli studi di Bologna, tutti
 atti non conosciuti, nonche' del d.m. 31  ottobre  1991;  e  relativa
 Tabella   XL   in   parte   de  qua,  dello  statuto  della  predetta
 dell'Universita' in  parte  de  qua,  del  regolamento  didattico  di
 Ateneo, nonche' dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non
 conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonche' dei dd.mm.
 n.  245  del  21  luglio  1997  e del 31 luglio 1997 in parte de qua,
 nonche' di ogni altro atto della Universita' presupposto, connesso  e
 conseguente,  ivi  compresi i relativi provvedimenti dell'Universita'
 che limitano l'immatricolazione nei limiti del contingente  stabilito
 dal   Ministro;  sui  ricorsi  nn.  15988/97,  16055/97,  16052/1997,
 16040/97,   proposti,   rispettivamente,  da  Saladdino  Gaetano;  da
 Brancato  Carla,  D'Arrigo  Luigi,  Ferrigno   Annarita,   Pappalardo
 Giuseppe,  Barresi  Giuseppe  Andrea,  Venturelli  Giuseppe  Giacomo,
 Sciacca  Orazio,  Entita'  Anton  Ugo,  Adamo  Luana,   Di   Raimondo
 Alessandra,  Pepe  Vincenzo,  D'Agati  Marilena, Leone Rosario Mirko,
 Salerno Giuseppe, Pometti Antonino, Pometti Sebastiano Roberto, Livoi
 Filippo,  La  Rosa  Saverio  Aurelio,  Privitera  Rosario,  Schillaci
 Davide, Ronsisvalle Francesco, Leanza Salvatore (nato a Catania il 19
 giugno 1969), Lupo Rosa, Corsaro Rosa, Maugeri Salvatore;
  Costarelli  Gaetano,  Faedda  Alessandro,  Fichera  Guseppe,  Caruso
 Vincenzo, Lazzaro Alfio, Leanza Salvatore (nato ad Adrano (CT) il  31
 ottobre  1977),  Pistorale Antonino, Crimi Giuseppa, Verzi' Giuseppe;
 da  Amato  Armando,  Reitano  Francesco,  Reitano  Carlo,   Guarsegna
 Carmela,  Trapani Aldo, Cataliotti Fiorenza, Verzi' Grazia, Chiarenza
 Antonino, Intornella Gaetano, Zappulla Marcello, Edge Iolanda,  Ferro
 Salvatore;  da  Casella  Giuseppina,  Greco  Sebastiano  L., D'Antone
 Carmelo,  Leonardi  Carmela,  Benedetti  Alessandro,  Carnazza  Rosa,
 Platania  Pierluigi,  Marino Emanuele, Martino Marco M. L., Sciandru'
 Cesare, Marcantini Zamperetti Alessandro,  Di  Paola  Davide,  Aprile
 Paola,  Collerano  Filippo,  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati
 Corrado Mauceri e  Fausto  Buccellato  ed  elettivamente  domiciliati
 presso  lo  studio  del secondo in Roma, viale Angelico n. 45; Contro
 l'Universita' degli studi  di  Catania,  nella  persona  del  rettore
 pro-tempore  in  carica:  consiglio  della  facolta'  di  medicina  e
 chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania, nella persona  del
 presidente  pro-tempore  in  carica;  consiglio di corso di laurea in
 odontoiatria e  protesi  dentaria  dell'Universita'  degli  studi  di
 Catania,  nella  persona del presidente pro-tempore in carica; Senato
 accademico dell'Universita' degli studi di Catania, nella persona del
 presidente pro-tempore  in  carica;  rettore  dell'Universita'  degli
 studi  di  Catania,  nella  persona  pro-tempore  in carica; Ministro
 dell'Universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nella
 persona pro-tempore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
 generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi
 n.   12;   Per  declaratoria,  previa  sospensione  del  diritto  dei
 ricorrenti  ad  iscriversi  al  1  anno  del  corso  di   laurea   in
 odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/98 presso
 la  facolta'  di  medicina  dell'Universita'  degli studi di Catania,
 previo  ove  occorra  l'annullamento  delle   delibere   del   Senato
 accademico,  del  consiglio  di  corso  di  laurea  in odontoiatria e
 protesi dentaria, del consiglio di facolta' di medicina  e  chirurgia
 dell'Universita'  degli  studi di Catania, tutti atti non conosciuti,
 nonche' del d.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135 e della  allegata  tabella
 XVIII-bis   in   parte   de   qua,   dello   statuto  della  predetta
 dell'Universita' in  parte  de  qua,  del  regolamento  didattico  di
 Ateneo, nonche' dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti atti non
 conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonche' dei dd.mm.
 n.  245  del  21  luglio  1997 e del 31 luglio 1997, in parte de qua,
 nonche' di ogni altro atto dell'Universita'  presupposto  connesso  e
 conseguente,  ivi  compresi i relativi provvedimenti dell'Universita'
 che limitano  il  numero  delle  immatricolazioni;  sui  ricorsi  nn.
 16043/97, 16045/97, 16057/97, proposti, rispettivamente, da Giuffrida
 Salvatore, Sidoti Tindaro Mirco, Picone Annalisa, Battaglia Gianluca,
 Spina  Silvia,  Mille Venera, Caruso Vincenzo, Paci Ilenia, Turnaturi
 Mariano,  Brancato  Carla,  Lana  Eva,  Garofalo  Ilenia,  Quartarone
 Andrea, Consoli Salvatore, Bucolo Giovanni, Vacirca  Walter,  Palmeri
 Alessia,   Spampinato   Rossella,   Privitera   Vincenzo  Alessandro,
 Finocchiaro Patrizia, Milazzo Manuela, Settembre  Rossella,  Cocimano
 Sergio,  Napoli  Pietro,  Malerba  Luciana, Ferro lnfranca Salvatore,
 Samperi Alessia, Ponzo Emanuela,  Santoro  Fabrizio,  Santoro  Carlo,
 Ferrara Agostino; De Geronimo Luigi, Barresi Giuseppe Andrea, Fiorito
 Ilenia,  Scarpello  Linda,  Rizzo  Giuseppe  Christian,  Nenzi Bruno,
 Barrera  Rosalinda,  Ferrigno  Annarita,  Tandurella  Igor,   Tignino
 Desiree  Vanessa,  Figura  Corrado,  Duminuco  Chiara, Sciuto Gaetano
 Fabio; da Pastorina  Riccardo  Francesco,  Russo  Alessandro  Michele
 Maria,   La   Spina  Roberto  Michelangelo,  Simone  Marino,  Maugeri
 Salvatore, Mizzi  Massimo,  Paolino  Enzo,  Albani  Alberto  Giuseppe
 Maurizio, Lodato Giuseppe Domenico, Zuppardo Anna Maria, Maita Grazia
 Rosalia,   Leone  Davide,  Ingrassia  Vanni  Lorenzo,  Fichera  Piero
 Alessandro, Sagone Giovanni, Sangiorgio  Carmelo,  Scavone  Giovanni,
 Piemonte  Sonia, Pirrone Maria Francesca; Privitera Domenico Antonio,
 Tricoli Vincenzo Fausto, Tricomi  Umberto,  Reitano  Giuseppe,  Ferla
 Valentina, Puglisi Salvatore; da Biondi M. Eugenia, Di Natale Angela,
 Distefano   Alfio,   Bonfiglio  Francesco,  Consoli  Vittoria  Lidia,
 Benedetto Rossana  Maria,  Bartoluccio  Giovanni,  Catania  Veronica,
 Scandurra   Sebastiano,  Patane'  Patrizia  M.  Concetta,  Mangiameli
 Fausta, Bonaccorso Claudio,  Bertini  Sergio,  Di  Dio  Maria,  Drago
 Francesca,  Spataro  Maurizio,  Basile  Emanuela,  Cirasa Sebastiana,
 Giuffrida Salvatore, Pacca Rosario, Assenza Emanuela, Di  Dio  Lucia,
 Calaciura  Elena,  Trigona  Cristina,  Zarbo  Maria  Giuseppa,  Sarta
 Simona, Micieli Francesca, Rapaglia  Anna,  Ficicchia  Livio,  Borgia
 Fabio,  Contrafatto  Ivana,  Sciuto  Ornella,  rappresentati e difesi
 dagli avv.ti Corrado Mauceri e  Fausto  Buccellato  ed  elettivamente
 domiciliati  presso  lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n.
 4; Contro l'Universita' degli studi di  Catania,  nella  persona  del
 rettore pro-tempore in carica; consiglio della facolta' di medicina e
 chirurgia  dell'Universita' degli studi di Catania, nella persona del
 presidente pro-tempore in carica; Senato accademico  dell'Universita'
 degli  studi  di Catania, nella persona del presidente pro-tempore in
 carica;  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Catania,  nella
 persona  pro-tempore  in  carica;  Ministro  dell'Universita' e della
 ricerca scientifica  e  tecnologica,  nella  persona  pro-tempore  in
 carica,  rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
 ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Per declaratoria, previa sospensione del diritto dei ricorrenti  ad
 iscriversi  al 1 anno del corso di laurea in medicina e chirurgia per
 l'a.a. 1997/98 presso la facolta' di medicina dell'Universita'  degli
 studi  di  Catania previo, ove occorra, l'annullamento delle delibere
 del Senato accademico,  del  consiglio  di  facolta'  di  medicina  e
 chirurgia  dell'Universita'  degli  studi  di Catania, tutti atti non
 conosciuti, nonche' del d.P.R.  n.  95/86  in  parte  de  qua,  dello
 statuto   della  predetta  dell'Universita'  in  parte  da  qua,  del
 regolamento didattico di Ateneo, nonche' dei  relativi  provvedimenti
 rettoriali,  tutti  atti non conosciuti e del bando che ha indetto la
 selezione nonche' dei dd.mm. n. 245 del  21  luglio  1997  e  del  31
 luglio   1997   in   parte   de  qua,  nonche'  di  ogni  altro  atto
 dell'Universita' presupposto connesso e conseguente, ivi  compresi  i
 provvedimenti  dell'Universita'  applicativi  che  limitano il numero
 delle  immatricolazioni  a  220; sul ricorso n. 15977/97, proposto da
 Tebano Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Mauceri
 e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
 secondo in Roma, viale Angelico  n.  4;  Contro  l'Universita'  degli
 studi  di  Modena,  nella  persona del rettore pro-tempore in carica;
 consiglio della facolta' di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita'
 degli  studi  di  Modena, nella persona del presidente pro-tempore in
 carica: consiglio del corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria  dell'Universita'  degli  studi di Modena, nella persona del
 presidente pro-tempore  in  carica;  rettore  dell'Universita'  degli
 studi  di  Modena,  nella  persona  pro-tempore  in  carica; Ministro
 dell'Universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nella
 persona  pro-tempore  in carica; sul ricorso n. 15975/97, proposto da
 Cazzulani Alessandro, Leardi Luca, Riservato  Alessandro,  Monfroglio
 Alessandro,  Pascale  Rosita,  Interliggi Giuseppe Romeo, Pasini Sara
 Rita, Baruto Andrea, Chiesa Alessandro, Breggion  Stefano,  Capoferri
 Stefano,  Villani  Valeria,  Versiglia  Mattia  Federico, Di Vincenzo
 Carmine, Rambaldelli Marta,  Pesatori  Diana,  Destro  Marco,  Destro
 Erika,    Manazza   Andrea,   Resega   Maurizio,   Folegatti   Guido,
 rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  Corrado  Mauceri  e   Fausto
 Buccellato  ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo
 in Roma, viale Angelico n. 4; Contro  l'Universita'  degli  studi  di
 Pavia,  nella  persona  del  rettore pro-tempore in carica; consiglio
 della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'  degli  studi
 di  Pavia,  nella  persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica;
 consiglio del corso di laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria
 della  Universita' degli studi di Pavia, nella persona del presidente
 pro-tempore in carica; Senato accademico dell'Universita' degli studi
 di Pavia nella persona del presidente pro-tempore in carica;  rettore
 della  Universita' degli studi di Pavia, nella persona pro-tempore in
 carica; Ministro  dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica,  nella  persona  pro-tempore  in  carica; sul ricorso n.
 15980/97,  proposto  da  Gurioli  Cristian   e   Ierardi   Francesco,
 rappresentati   e  difesi  dagli  avv.ti  Corrado  Mauceri  e  Fausto
 Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del  secondo
 in  Roma,  viale  Angelico  n. 4; Contro l'Universita' degli studi di
 Ferrara, nella persona del rettore pro-tempore in  carica;  consiglio
 della  facolta'  di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi
 di Ferrara, nella  persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica;
 consiglio  del  corso  di  laurea  in odontoiatria e protesi dentaria
 dell'Universita' degli studi di Ferrara, nella persona del presidente
 pro-tempore in carica; senato accademico dell'Universita' degli studi
 di Ferrara, nella  persona  del  presidente  pro-tempore  in  carica;
 rettore   dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara  nella  persona
 pro-tempore in carica;  Ministro  dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica, nella persona pro-tempore in carica; sul
 ricorso n. 16035/97, proposto da Tangari Carola,  Corrado  Gianluigi,
 Macconi  Alfredo, Kaswalder Christian, Mazzara Marco, Geri Fabrizio e
 Trentin Severino, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri
 e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del
 secondo in Roma, viale Angelico  n.  4;  Contro  l'Universita'  degli
 studi  di  Trieste,  nella persona del rettore pro-tempore in carica;
 consiglio della facolta' di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita'
 degli  studi  di Trieste, nella persona del presidente pro-tempore in
 carica;  consiglio  del  corso  di  laurea  in odontoiatria e protesi
 dentaria dell'Universita' degli studi di Trieste, nella  persona  del
 presidente  pro-tempore in carica; Senato accademico dell'Universita'
 degli studi di Trieste, nella persona del presidente  pro-tempore  in
 carica;  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Trieste,  nella
 persona pro-tempore in  carica;  Ministro  dell'Universita'  e  della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nella  persona  pro-tempore in
 carica, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  ex-lege  domiciliati  in  Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per
 declaratoria,  previa  sospensione  del  diritto  dei  ricorrenti  ad
 iscriversi  al  1  anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi
 dentaria  per  l'a.s.  1997/1998  presso  la  facolta'  di   medicina
 dell'Universita'   degli   studi   intimata,   previo,  ove  occorra,
 l'annullamento  del  provvedimento-bando  con  cui  l'Universita'  ha
 limitato  per  l'a.a.  1997/1998 le iscrizioni al 1 anno del corso di
 odontoiatria  e  protesi  dentaria  nonche'  di  tutte  le   relative
 delibere,  non  conosciute,  del  Senato accademico, del consiglio di
 corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio  di
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia, nonche' del d.P.R.  28 febbraio
 1980 n. 135 e della allegata tabella XVIII-bis in parte de qua, dello
 statuto dell'Universita' in parte de qua, del  regolamento  didattico
 di  Ateneo di cui non si conoscono gli estremi in parte de qua e, per
 quanto di ragione, dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e  31  luglio
 1997  in  parte  de  qua,  nonche' delle relative deliberazioni delle
 competenti autorita' accademiche della medesima  Universita'  di  cui
 non  si  conoscono  ne'  gli estremi ne' il contenuto e di ogni altra
 determinazione rettoriale, e di ogni altro atto presupposto  connesso
 e  conseguente; sul ricorso n. 15993/97, proposto da Serassi Martina,
 Piras Denis, Focolari Cecilia,  Sivelli  Paolo,  Quattrocchi  Matteo,
 Cortesi  Giovanni,  Bargiggia  Valeria,  Zavanone  Chiara,  Terranova
 Paola, Mori  Francesca,  Greco  Davide,  Ruffini  Sonia,  Fea  Paola,
 Giorgia  Gaia,  Cazzulani  Alessandro,  Castellano Simona, Sportiello
 Debora, Goggi Arianna, Bonacina Silvia, Rambaldelli Marta, Castagnoli
 Erasmo, Zorzi Stefano  Filippo,  Orlando  Carmela,  Zamati  Gianluca,
 Provini   Stella,   Gottardi   Alessandra,  Croce  Sonia,  Manglaviti
 Giuseppina, Abbamonte Marta, Canepa Luca, Marino Anna,  rappresentati
 e  difesi  dagli  avv.ti  Corrado  Mauceri  e  Fausto  Buccellato  ed
 elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale
 Angelico n. 4;
   Contro l'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  nella  persona  del
 rettore pro-tempore in carica; consiglio della facolta' di medicina e
 chirurgia  dell'Universita'  degli  studi di Pavia, nella persona del
 presidente pro-tempore in carica; Senato accademico  dell'Universita'
 degli  studi  di  Pavia,  nella persona del presidente pro-tempore in
 carica; rettore dell'Universita' degli studi di Pavia, nella  persona
 pro-tempore  in  carica;  Ministro  dell'Universita'  e della ricerca
 scientifica e  tecnologica,  nella  persona  pro-tempore  in  carica,
 rappresentati  e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege
 domiciliati in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12;  Per  declaratoria,
 previa sospensione del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1 anno
 del  corso  di  laurea  in  medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998
 presso la facolta' di medicina dell'Universita' degli studi di Pavia,
 previo,  ove  occorra,  l'annullamento  delle  delibere  del   Senato
 accademico,  del  consiglio  di  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
 dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, tutti atti non conosciuti,
 nonche' del d.P.R. n. 95/86 in parte  de  qua,  dello  statuto  della
 predetta  dell'Universita' in parte de qua, del regolamento didattico
 di Ateneo, nonche' dei relativi provvedimenti rettoriali, tutti  atti
 non  conosciuti  e  del bando che ha indetto la selezione nonche' dei
 dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio  1997  in  parte  de
 qua, nonche' di ogni altro atto dell'Universita' presupposto connesso
 e   conseguente,   ivi   compresi  i  provvedimenti  dell'Universita'
 applicativi  che   limitano   l'immatricolazione   nei   limiti   del
 contingente  stabilito  dal  Ministro;  sui  ricorsi  nn.  15979/97 e
 15972/97,  proposti, rispettivamente, da Tinaglia  Rosalia,  Gagliano
 Biagio   Giorgio,   Duminuco   Salvatore,  Ippolito  Antonino,  Spoto
 Fabrizio, Miceli  Angela  Gabriella,  Puleso  Tonia,  D'Arpa  Anthony
 Joseph,  Pinella Silvia, Amato Gaspare, Orlando Tiziana, Lucido Vito,
 Abisso  Paolo,  Episcopo  Gianfranco,   Mannino   Pietro,   Sferrazza
 Graziella,  Corradi  Giuseppe,  Iodice  Donatella,  Genovese Daniela,
 Petrone Filomena, Alamia Maria, Ortello Francesco, Lo Gerfo  Antonio,
 Amato   Gianfranco,   Peralta  Giovanni,  Rizzo  Salvatore,  Proietto
 Gaspare, Forte Giosue', Fazio  Gaetano,  Brondo  Alessandro;  Bologna
 Pietro,  Vaccaro  Massimo,  Lupo  Cesare,  Bologna Francesco Antonio,
 Vallone Vita Loredana, Lo Monaco Vincenzo,  Perrino  Cecilia,  Capaci
 Vito, Brusca Giuseppe, Massimino Giuseppe, Laudicina Nunzia, La Torre
 Castrenze,   Messeri   Pierangela,  Galvano  Calogero,  Bono  Pietro,
 Campofiorito Maria  Rita,  Militello  Giuseppe,  Di  Paola  Marcello,
 Garofalo   Marcello,  Visconti  Eugenio,  Calabrese  Paolo,  La  Cara
 Francesco, Picone Girolamo, Di Gregorio  Ignazio,  Milazzo  Emanuele,
 Salerno  Rosario,  Pace  Francesco  Paolo,  Balistreri  Maria, Blanda
 Carmelo, Terruso Salvatore, Figlia Renato, Minaudo Vito, Di Benedetto
 Francesco, Ruscazio Roberto, La Magra Filippo; Carollo Luigi,  Ciotta
 Angela,  Cammarata  Mauro, Tripisciano Carla, Giocondo Luigi, Morello
 Francesco, Messina  Saverina,  Conti  Irene,  Mione  Sergio  Gaspare,
 Puleri  Enzo,  Serafino  Gaspare,  Valenza  Alessandro,  Chiolo Gero,
 Scimone Pierangela, Massa Daniela, Insinga  Antonino,  Gioe'  Renato,
 Grandinetti  Cleide,  Sorce  Maurizio,  Scardina Giuseppe, Filippello
 Daniele, Noto Castagnino Giuseppe, Peloso Antonio,  Ciolino  Rosario,
 Lorello  Salvatorino, Lavo Michela, Alleri Pietro, La Bianca Gaetano,
 Anello  Alessandro,  Analdi  Salvatore,  Gravante  Giovanni,   Rubino
 Salvatore;  Contino  Giuseppe,  Greco Antonio Roberto, Calvino Maria,
 Cusimano Daniele, Alaimo Maria, Manuele  Giuliana,  Ferrante  Simona,
 Bongiorno  Silvia, La Monaca Luigi, Curatolo Antonino, Palermo Laura,
 Accardi Giuseppe, Culcasi Leonardo, Mauro Vladimiro, Parrino Filippo,
 Angileri  Gaetano  Massimo,  Scalici  Francesco,   Saladino   Pietro,
 Paladino  Vincenzo,  Di  Dia  Giovan  Battista:  e  da  Mauro Cettina
 Gessyca, Bono Cristina, La  Vardera  Antonina,  Russo  Salvatore,  Di
 Salvo   Annalisa,   Grillo   Antonietta,   Caruso  Giuseppe,  Messina
 Salvatore; Amato  Giampietro  Antonino,  Vanella  Nicoletta,  Di  Dio
 Daniele,  Carlino  Rosa,  Oddo  Maria Rosa, Costantino Elena, Scafidi
 Valeria, Stringi Vincenzo,  Tripisciano  Carla,  Pizzillo  Paola,  Di
 Paola  Pierfabio, Castorina Giovanni, Lumia Rosaria, Merenda Daniela,
 Bonsangue  Marcella,  Manna  Giacoma,  De  Luca  Valentina,   Varrica
 Emanuele,   Maida   Gaetano,  Miceli  Angela  Gabriella,  Cirrincione
 Alfonsa, Sorce Giovanni, Vitello Giuseppe, Gullo Roberto, Di Gerlando
 Rosalia, Maurici Daniela, Azzara Gianluca,  Vitanza  Angela,  Valenti
 Tiziana,  Tomasello Gioacchino, Ciotta Angela, Grandinetti Cleide, Lo
 Dico  Gianluigi,  Iacono  Salvatore,  Li  Vecchi Maria; Grieco Giulia
 Matilde, Rizzuto Giulia, Di Piazza Pietro, Zoda Lorena, Vullo Carmen,
 Giordano Bruno, Di Fazio Stefania,  Milazzo  Evelin,  Armenia  Paolo,
 Gallo  Salvatore  Davide,  Mule'  Angela,  Polifemo Linda, Ciancimino
 Claudia,  Tarantino  Oriana,  Messinese   Rosa,   Montalbano   Fabio,
 Passalacqua  Cinzia,  D'Acquisto  Mariarosaria,  Buffa Daniela, Vella
 Sabrina,  Tinaglia  Diletta,  Manganaro   Alfonsa   Valeria,   Tantio
 Totuccio,  Di  Benedetto  Alessandro,  Franco  Fabiana,  Giallombardo
 Adelaide,  D'Amico  Mario,  Zangara   Girolamo,   Cucinella   Ilenia,
 Gianforcaro  Giovanni,  Corrao  Serena,  Marullo Salvatore, Martorana
 Salvatore, Iacono Fabiola,  Buemi  Barbara,  Scaglione  Giannantonio,
 Bravata'  Giuseppina  Rosalinda;  Vinci  Giancarlo, Di Maio Cristina,
 Gagliardo Cesare, Bruno Mariangela, Caminiti Giovanni, Tulone Sergio,
 Albeggiani Valentina, Scibetta Marisa, Castorina  Giovanni,  La  Sala
 Alba,  Ristagno  Maria  Cristina,  Chilura  Antonino, Greco Antonino,
 Gullo Angela Maria, Salvino Valentina, Panno Stefano, Vutera  Angela,
 Arno'   Maria  Carmela,  Rizzo  Antonino,  La  Spada  Monica,  Nobile
 Salvatore, Traina Fabio, Arena Gesua Maria,  Gangi  Giuseppe,  Nucera
 Calogero,  Cicala  Vincenzo,  Polipo  Carmela, Burrofato Fabio, Boni'
 Gisella, Giambalvo Leonarda, Panzeca  Rossana,  Trimarchi  Valentina,
 Altieri Grazia, Guercio Vincenzo, Pastore Federico, Pizzino Giuseppe,
 Saya  Emanuela,  Salemi  Marilisa,  Sofia  Laura,  Baldassarre  Rosa,
 Rosselli Paola, Manule Giuliana, tutti rappresentati e  difesi  dagli
 avv.ti  Corrado  Mauceri,  Fausto Buccellato e Alessandro Crociata ed
 elettivamente domiciliati presso lo studio  dell'avvocato  Buccellato
 in Roma, viale Angelico n. 45; Contro l'Universita' di Palermo, nella
 persona del rettore in carica; consiglio della facolta' di medicina e
 chirurgia  dell'Universita'  di Palermo, nella persona del presidente
 in carica; senato  accademico  della  Universita'  di  Palermo  nella
 persona  del  presidente  in  carica; Ministro dell'Universita' nella
 persona in carica; Consiglio universitario nazionale, in persona  del
 presidente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
 dello  Stato,  ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
 Per declaratoria, previa sospensione del diritto  dei  ricorrenti  ad
 iscriversi  al  1  anno  del  corso  di  laurea  richiesto per l'a.a.
 1997/98  presso  l'Universita'  di  Palermo,  previo,  ove   occorra,
 l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del consiglio di
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia dell'Universita' di Palermo, dei
 pareri del Consiglio universitario nazionale del 19 giugno 1997,  del
 20  giugno  1997  e del 17 luglio 1997 nonche' del d.P.R. 28 febbraio
 1986 n.  95 e della allegata tabella XVIII in  parte  de  qua,  dello
 statuto  della  predetta Universita' in parte de qua, del regolamento
 di Ateneo, tutti atti non conosciuti, dei provvedimenti rettorili non
 conosciuti e del bando che ha indetto la selezione nonche' dei dd.mm.
 n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31  luglio  1997  in  parte  de  qua,
 nonche'  di  ogni altro atto dell'Universita' presupposto, connesso e
 conseguente; sul  ricorso  n.  15969/97,  proposto  da  Grillo  Sara,
 Bonaccorso   Valentina,  Ferraro  Cristina,  Caimi  Alessia,  Guercio
 Monica, Dell'Oglio Noemi, Profera Vittoria, Meli  Giuseppina,  Lipari
 Angelo,  Di  Martino  Angelo, Puglisi Giulio, Dispenza Noemi, Zafonte
 Mariano, Russello  Antonia,  Nicotra  Calogero,  Grizzaffi  Giuseppe,
 Geraci  Salvatore,  Maragliano Antonino, Zannelli Fabio, Barone Sonia
 Rosa, Lo Porto Santino Maria, Costantino Giovanni, Aiello  Francesca,
 Leonardi Emanuela, Picarella Ina, Abisso Francesco, Celona Francesca,
 Pecoraro  Domenico, Siragusa Domenico, Falco Alessandro, Giusto Vito,
 Brancati Vitaliano, Caracciolo  Daniela,  Matasso  Maurizio;  Sanzone
 Giuseppina,  Troisi Luca, Piazza Piera, Pensabene Rosario, Bellomonte
 Giuseppe, Croce Carlo, Giuliana Rocco, Cosentino Luca, Donato  Giovan
 Battista,  Zamardino  Patrizia,  Schillaci  Gabriella, Rallo Claudio,
 Bandiera Stefania, La Mantia Alessandro, Tamagni Massimiliano, Alaimo
 Giuseppe,  Sabella   Luciana,   Contrino   Natale,   Cimo'   Rugiada,
 Gruttadauria   Simona,   Leto  Giovanni,  Pennino  Vincenza,  Radosti
 Giancarmelo,   Alessi   Salvatore,   Martino   Massimiliano,   Grillo
 Salvatore, Accardi Anna, Mazzola Alessandro, Zuccaro Ciro, Palazzotto
 Michele,  Orsini  Giuseppe,  Russo  Michele, Di Blasi Ignazio, Modica
 Giuseppe,  Di  Benedetto  Elisabetta;  Sorbello   Sandro,   Cardinale
 Francesca,  Sansone  Giovanni,  Zichittella Dario, Sparacino Roberto,
 Mastrosimone Piero, Sarcone  Claudio,  Militello  Claudio,  Guastella
 Sergio,   Loreto  Virginia,  Filpi  Margherita,  Cibella  Alessandro,
 Caviglia  Floriana,  Cuccia  Antonella,  Lo  Verde   Monica,   Romano
 Isabella,  Scaletta  Dario,  Guadagnino Stefano, Costanzo Nino, Longo
 Roberto, Bellomo Aurelia, Centinaro Antonia, Como  Gianluca,  Vigneri
 Marianna,  tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri,
 Fausto Buccellato e Alessandro Crociata ed elettivamente  domiciliati
 presso  lo studio dell'avvocato Buccellato in Roma, viale Angelico n.
 45; Contro l'Universita' di Palermo, nella  persona  del  rettore  in
 carica;  consiglio della facolta' di architettura dell'Universita' di
 Palermo, nella persona del presidente in  carica;  Senato  accademico
 dell'Universita'  di  Palermo nella persona del presidente in carica;
 Ministro  dell'Universita'  nella  persona   in   carica;   Consiglio
 universitario  nazionale,  in  persona  del presidente in carica; Per
 declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al 1  anno  del
 corso   di   laurea   in   architettura  per  l'a.a.  1997/98  presso
 l'Universita' di Palermo, previo, ove occorra,  l'annullamento  delle
 delibere   del  Senato  accademico,  del  consiglio  di  facolta'  di
 architettura dell'Universita' di Palermo, dei  pareri  del  Consiglio
 universitario  nazionale del 19 giugno 1997, del 20 giugno 1997 e del
 17 luglio 1997 nonche' del d.P.R. 24 febbraio 1993 e  della  allegata
 tabella XXX in parte de qua, dello statuto della predetta Universita'
 in   parte  de  qua,  del  regolamento  di  Ateneo,  tutti  atti  non
 conosciuti, dei provvedimenti rettorili non conosciuti  e  del  bando
 che  ha  indetto la selezione nonche' dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio
 1997 e del 31 luglio 1997 in parte de qua, nonche' di ogni altro atto
 dell'Universita' presupposto, connesso e conseguente; sul ricorso  n.
 15976/97,   proposto  da  Cucinella  Salvatore,  Castronovo  Stefano,
 Catania  Domenico,  rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti   Corrado
 Mauceri,  Fausto  Buccellato  e  Alessandro Crociata ed elettivamente
 domiciliati presso  lo  studio  dell'avv.  Buccellato  in  Roma  v.le
 Angelico  n.  45;  Contro l'Universita' di Messina, nella persona del
 rettore in carica; consiglio della facolta' di medicina  e  chirurgia
 dell'Universita'  di Messina, nella persona del presidente in carica;
 Senato accademico  dell'Universita'  di  Messina  nella  persona  del
 presidente  in  carica;  Ministro  dell'Universita'  nella persona in
 carica; Consiglio universitario nazionale, in persona del  presidente
 in  carica;  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura generale dello
 Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12;  Per
 declaratoria,  previa  sospensione  del  diritto  dei  ricorrenti  ad
 iscriversi al 1 anno del corso di laurea in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria  per l'a.a. 1997/98 presso l'Universita' di Messina, previo,
 ove occorra, l'annullamento delle delibere del Senato accademico, del
 consiglio di facolta' di medicina  e  chirurgia  dell'Universita'  di
 Messina,  dei  pareri  del  Consiglio  universitario nazionale del 19
 giugno 1997, del 20 giugno 1997 e del  17  luglio  1997  nonche'  del
 d.P.R.  28 febbraio 1980 n. 135 e della allegata tabella XVIII-bis in
 parte de qua, dello statuto della predetta Universita'  in  parte  de
 qua,  del  regolamento  di  Ateneo,  tutti  atti  non conosciuti, dei
 provvedimenti rettorili non conosciuti e del bando che ha indetto  la
 selezione  nonche'  dei  dd.mm.  n.  245  del 21 luglio 1997 e del 31
 luglio  1997  in  parte  de  qua,  nonche'   di   ogni   altro   atto
 dell'Universita' presupposto, connesso e conseguente.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore per la camera di consiglio del 19 dicembre  1997
 il consigliere Bruno Mollica;
   Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale,
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
                            Fatto e diritto
   I.  - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la
 riunione ai soli  fini  della  trattazione  della  presente  fase  di
 giudizio  -  i  ricorrenti  investono  i provvedimenti specificati in
 epigrafe nella parte in cui determinano la  preclusione  dell'accesso
 ai  corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per
 l'anno accademico 1997/98, e ne  chiedono,  in  via  incidentale,  la
 sospensione  e  su  tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a
 decidere.
   Trattasi di corsi per i quali  l'amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione,  ha imposto consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per  alcune  facolta',
 anche l'assoluta indisponibilita' di posti).
   L'agire  dell'amministrazione,  ed  in particolare l'impugnato d.m.
 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento  recante  norme  in  materia  di
 accessi  alla  istruzione  universitaria  e  di connesse attivita' di
 orientamento"), trova dichiaratamente  supporto  normativo  nell'art.
 9,  comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad  un
 atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scentifica
 e  tecnologica  il potere di determinare la limitazione degli accessi
 di cui trattasi.
    Ed  invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta  modifica,
 stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del C.U.N.,
 i  criteri  generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole
 di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a  quelli  per  i
 quali  l'atto  emanato  dal  Ministro  preveda  una limitazione nelle
 iscrizioni".
   La sezione dubita della  legittimita'  costituzionale  della  norma
 pertanto,  ritiene  di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili
 non   trattati   dai   ricorrenti,   la   relativa    questione    di
 costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge
 e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost.
   II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da  un  lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui
 mira l'azione intrapresa  discende,  nella  specie,  dalla  eventuale
 eliminazione   dalla   realta'   giuridica  della  disposizione  che,
 conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla  stessa
 di  precludere  o  limitare  l'accesso  ai corsi universitari: si che
 viene a configurarsi un'assoluta priorita'  -  anche  in  ragione  di
 principi  attinenti  all'economia  di giudizio - di trattazione della
 detta questione.
   E' infatti evidente che la caducazione delle norme  che  consentono
 al  Ministro  dell'Universita'  di  porre limitazioni alle iscrizioni
 consentirebbe  la  soddisfazione  piena  dell'interesse  dedotto   in
 giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione ai corsi senza
 sottomettersi   a   procedure  selettive,  mentre  le  altre  censure
 sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore
 di  soddisfazione  all'interesse  dei  ricorrenti  e  si   presentano
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita'.
   Dall'altro, la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi  configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce  la
 fonte   del  potere  nella  specie  esercitato  dall'amministrazione,
 preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure  in  sede  di
 sommaria  delibazione,  sull'esistenza o meno del fumus della pretesa
 azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla
 decisione  della  Corte  sulla  portata della norma sottoposta al suo
 esame.
   III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene la sezione che, in materia di  accesso  agli  studi,  anche
 universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva
 relativa  di  legge,  con  la  conseguenza  che, in mancanza di norme
 legislative che attribuiscono all'Amministrazione - nel rispetto  dei
 caratteri  costitutivi  della riserva stessa - il potere di stabilire
 limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi  i
 provvedimenti  regolamentari  o  di  attuazione  che tali limitazioni
 prevedano.
   La configurabilita', nella materia,  di  una  riserva  relativa  di
 legge  costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del giudice
 amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III Sez. 3  aprile  1996,
 n.  763  e  14  settembre  1994,  n. 1632; t.a.r. Toscana, I Sez., 24
 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I Sez., 13 giugno 1992, n. 222  e,
 II  Sez.,  13  giugno 1997 n. 1015; t.a.r. Liguria, II Sez., 21 marzo
 1995, n.  197).
   Ed invero, e'  l'art.  33,  secondo  comma,  della  Costituzione  a
 stabilire  espressamente  che  "la Repubblica detta le norme generali
 sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e  grado",
 nel  quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma,
 che sancisce che "la scuola e' aperta a  tutti"  (e  che  ha  trovato
 attuazione,  per  le  Universita',  con la legge 11 dicembre 1969, n.
 910).
   E laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre  limitazioni
 all'accesso,   vi   ha  provveduto,  di  norma,  direttamente  (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che,
 in ordine all'iscrizione al primo anno degli  Istituti  superiori  di
 educazione   fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati  da
 assegnare  mediante  concorso  per  esami;  l'art. 3, legge 21 luglio
 1961, n. 685, che limitava l'accesso  dei  diplomati  degli  Istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al
 1964/65,  per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante
 concorso per  titoli  ed  esami)  ovvero  mediante  attribuzione  del
 relativo  potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge
 stessa (ci si riferisce, ad es., all'art.  38, legge 14 agosto  1982,
 n.  590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi
 di laurea, si  e'  attribuito  all'Amministrazione  universitaria  il
 potere  di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale -
 ai primi sei anni successivi  all'attivazione  di  ciascun  corso  di
 laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene,  la  previsione costituzionale di riserva relativa di legge
 per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario  di
 demandare  ad  altre  fonti sottoordinate la disciplina della materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria  possa essere integrato da atti di normazione secondaria che
 lo rendano meglio aderente alla multiforme  realta'  socio-economica,
 ma  cio'  e'  possibile  solo  previa  determinazione di una serie di
 precetti idonei ad indirizzare e vincolare la  normazione  secondaria
 entro  confini  ben  delineati  o,  quantomeno, previa determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In proposito, e' costante l'insegnamento del  giudice  delle  leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa pubblica
 amministrazione,  ma  sussistano  nella  previsione   legislativa   -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati  criteri" (Corte della Costituzione 5 febbraio 1986, n. 34 e
 giurisprudenza ivi richiamata:  sentt. nn. 4, 30 e 122 del  1957;  70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se  cio'  e'  vero,  la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n.
 341 del 1990, come modificata dall'art. 17,  comma  116,  non  sembra
 esente da precitati profili di incostituzionalita'.
   La  norma,  invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il
 potere di determinare la  limitazione  degli  accessi  all'istruzione
 universitaria,  e  cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle
 linee essenziali della disciplina - pur vertendo in  materia  coperta
 da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro
 stesso,  con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (C.U.N.),
 la stessa definizione dei "criteri generali per  la  regolamentazione
 dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra   pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del  principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare  altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi
 di produzione giuridica non conformi al dettato  costituzionale,  del
 principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt.
 33 e 34 della  Costituzione.
   IV.  -  Per  le  considerazioni  che precedono, va conseguentemente
 sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
 comma  4,  cit.  per  contrasto  col  principio  costituzionale della
 riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.
   Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
 sensi  dell'art.    23,  legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma;