IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2928 del 1994 proposto da: Gentile Vincenzo, Biasi Inneguale Conchita, Colangelo Pascucci Maria, Conigliaro Aragona Silvana, Manganiello Liberato, Marenghi Manganiello Adele, Petrilli Antonio, Petrosino Francesco, Riccioni Giovanna Naselli, Visentin Dalmazio, Accomando Ivana Argenziano, Altavilla Luigi, Altavilla Sabrina, Amorini Maria G., Angelino Emanuela, Angiolilli Rosalba Coletta, Angst Lucia, Arippa Mariangela Stanca, Auzzani Andrea, Barbarossa Alessandra, Barbato Nicola, Barcelli Emanuela Bergamaschi, Belcore Lo Giudice Maria Grazia, Biancofiore Floriana, Bisogno Anna Miracolo, Bonaccorso Francesco, Bonanno Franca, Brancato Bianca Noviello, Capelli Emanuela Gianfala, Cara Alfredo, Cara Francesco, Casetta Rosaria, Cataneo Severo, Catasca Filippo, Celozzi Enrica, Chiodo Maria Eusapia Nobili, Circella Agostino, Cirone Sergio, Coppola Angela, Costa Alessandra Guli; Curcio Camillo, Damiano Corrado, Danieli Loris, Dascola Santo, De Fusco Donniani Antonietta, De Rosa Maria Giovanna, Desiderio Patrizia, Di Fabbio Lorella Villa, Di Gruttola Maria Quattrin, Di Staso Antonio, D'aleo Guido, D'amore Antonio, Falcone Maria Vittoria, Favuzza Rosalia Lidia Dascola, Ferreri Giuseppe, Ferro Sabato Antonio, Filippone Vittorio, Fogliati Luisa Cipriani, Fortunato Donato, Gallina Francesca, Gandini Massimo, Gianoglio Renata Diotallevi, Giove Donatella, Giudici Anna Perelli, Guerrera Sabrina, Leccese Gianfranco, Leone Dora, Leone Filomena, Levari Antonella Fiorino, Lo giudice Giuseppe, Lo giudice Paolo, Loffredo Barbara, Lucchese Corrado, Marchiafava Marina, Marottoli Manuela Fortunato; Marrone Francesco G., Marroni Anna Maria, Messina Lucia, Mezzera Giampiero, Migliozzi Antonio, Milani Umberto, Miracolo Francesco, Motta Francesco, Muscarelli M. Rosaria Di Staso, Napolitano Angelina, Nicoli Marcello, Noviello Mario, Nunziata Giuseppina, Oltramari Diana, Ottaiano Lucia, Palumbo Roberta Ferro, Perrino Maria, Piancone Maria Pia, Piattelli Carmine G., Piccolo Maria Grazia, Rossi Angela, Rossi Pasqualina, Rossi Pio, Russo Anna Toscano, Salati Vittorio, Scalzo Angelo, Soffientini Valerio, Soldano Santina, Somma Paolo, Sorrentino Immacolata Mele, Sotgiu Maria Domenica, Spisto Maria Girone, Tessitore Maria Concetta Dauria, Torri Diego, Trinca Luciano, Urso Francesco, Verde Domenico, Viotto Andrea, Vitiello Giuseppina Bergamasco, Vitiello Lazzaro, Zangone Marco, Abruzzese Rossella Librone, Bartolini Roberto, Berardinelli Scalisi Chiara, Buschi Ghin Elisa, Casari Caterina Turreni, Circella Dario, Colloridi Russotti Rossella, Comodori Giovanna Luongo, Condipodero Eleonora, Corapi Baroni Francesca, Costa Antonino, Costa Claudio, De Santis Anna Fecola, Delli Passeri Vincenzo, Di Battista Scarabello Rita, D'Iglio Iliana, Ero' Salvatore; Galbiati Pattia Russo, Garreffa Francesco, Gradaschi Ivana, Grigoli Giuseppina Salviato, Guerra Domenico, Lagrasta Rosaria Bartolini, Legnaghi Dino, Lo Prete Esposito Antonietta, Losco Ambrogio, Martignoni Lidia, Melchionda Marisa Gardelli, Mera Marco, Meraviglia Salvatore, Mitrano Laura Gardeli, Natoli Carmela Costa, Pallari Daniela, Paoletti Marina, Paone Tommaso, Portalupi Cristina, Puccio Maria Luisa, Rossoni Ferdinando, Sclippa Donatella, Tagliapietra Patrizia Serie, Turreni Danilo, Zecchini Maria Antonia, Costo Giampiera, Pesce Giovanna Fuda, Germano' Consolata Pilia, Miano Patrizia, Morozzo Enrico, Ramponi Alberto, Ripamonti Giuseppe, Tragno Gallina Giovanna, Porpiglia Domenico, Villa Giampiero, Romeo Grazia, Cella Tiziana, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Lecati, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Milano, via dei Pellegrini n. 24. Contro il Ministero del tesoro, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici e' domiciliato in via Freguglia n. 1, per 1'accertamento: del diritto dei ricorrenti ad ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli arretrati loro corrisposti in applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 312/1980, con la conseguente condanna dell'amministrazione a pagare le somme dovute a tale titolo, previo annullamento degli atti amministrativi a cio' ostativi. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 24 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Testori; Uditi, altresi', i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o e d i r i t t o Il ricorso in epigrafe e' stato proposto da n. 195 dipendenti del Ministero del tesoro, che rivendicano il diritto a percepire interessi e rivalutazione sulle somme loro corrisposte a seguito dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali introdotte ex lege 11 luglio 1980, n. 312, tardivamente operato dall'aimministrazione in applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge citata. Si e' costituito in giudizio il Ministero del tesoro, insistendo per il rigetto del ricorso, con richiamo all'art. 26, comma 4, della legge n. 448/1998. Sul punto hanno replicato i ricorrenti con memoria conclusiva in vista dell'udienza del 24 febbraio 2000, in cui la causa e' passata in decisione. Il collegio osserva che sulla questione di diritto oggetto della presente controversia si e' formato un orientamento giurisprudenziale particolarmente autorevole ed ormai prevalente secondo cui sulle somme tardivamente corrisposte ai dipendenti statali a seguito del loro inquadramento definitivo ex art. 4 comma 8 della legge n. 312/1980 spettano interessi e rivalutazione a decorrere dall'8 novembre 1988, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera 28 settembre 1988 della commissione paritetica di cui all'art. 10 della legge citata, con la quale e' stata determinata la corrispondenza tra le precedenti qualifiche ed i profili professionali del nuovo ordinamento (cfr. tra le piu' recenti, Consiglio di Stato, IV sezione, 5 ottobre 1998 n. 1279; 28 settembre 1998, n. 1225; 29 maggio 1998, n. 893; VI sezione 26 maggio 1997, n. 747). Cio' in quanto e' a tale data che si sono perfezionati i presupposti necessari per dar corso agli inquadramenti de quibus e quindi da quel momento non si frapponevano piu' ostacoli alla conclusione del procedimento. Piu' recentemente, peraltro, e' intervenuto a disciplinare la fattispecie l'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 al comma 4 cosi' statuisce: "Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi ne' a rivalutazione monetaria". In applicazione di tale disposizione, che appare riferibile a tutte le fattispecie non gia' definite con giudicati (in tal senso depone il quinto comma dell'art. 26) il ricorso dovrebbe essere respinto. Il collegio pero' dubita della legittimita' costituzionale della norma citata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e ritiene necessario rimettere alla Corte costituzionale la relativa questione (come prospettato in via subordinata dagli stessi ricorrenti nella memoria conclusiva), stante la evidenziata rilevanza nel presente giudizio e la sua non manifesta infondatezza. In particolare il contrasto con le richiamate norme costituzionali appare ravvisabile in relazione ai seguenti profili: a) i crediti a cui si riferisce il citato art. 26 comma 4 vengono sottoposti ad un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per gli altri crediti di lavoro, in deroga ai principi generali vigenti in materia e senza che emerga una ragione giustificatrice di tale scelta, non essendo sufficiente a tal fine il presumibile riferimento a finalita' di contenimento della spesa pubblica, che meglio avrebbero potuto essere perseguite attraverso una maggiore celerita' dell'azione amministrativa; b) la scelta del legislatore ordinario e' destinata a produrre evidenti ed irragionevoli discriminazioni tra dipendenti che hanno fatto valere la stessa pretesa degli odierni ricorrenti e hanno ottenuto un giudicato favorevole ed altri che, pur trovandosi in posizione assolutamente identica e pur avendo anch'essi agito in sede giurisdizionale, si vedono pregiudicati dalla sopravvenuta disposizione normativa della cui legittimita' si dubita.