IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2928 del 1994
  proposto da:
        Gentile   Vincenzo,   Biasi   Inneguale  Conchita,  Colangelo
  Pascucci  Maria,  Conigliaro Aragona Silvana, Manganiello Liberato,
  Marenghi  Manganiello Adele, Petrilli Antonio, Petrosino Francesco,
  Riccioni  Giovanna  Naselli,  Visentin  Dalmazio,  Accomando  Ivana
  Argenziano,  Altavilla  Luigi, Altavilla Sabrina, Amorini Maria G.,
  Angelino  Emanuela, Angiolilli Rosalba Coletta, Angst Lucia, Arippa
  Mariangela  Stanca,  Auzzani Andrea, Barbarossa Alessandra, Barbato
  Nicola,  Barcelli  Emanuela  Bergamaschi,  Belcore Lo Giudice Maria
  Grazia,  Biancofiore  Floriana,  Bisogno  Anna Miracolo, Bonaccorso
  Francesco,   Bonanno  Franca,  Brancato  Bianca  Noviello,  Capelli
  Emanuela  Gianfala,  Cara Alfredo, Cara Francesco, Casetta Rosaria,
  Cataneo  Severo,  Catasca  Filippo,  Celozzi  Enrica,  Chiodo Maria
  Eusapia  Nobili,  Circella Agostino, Cirone Sergio, Coppola Angela,
  Costa Alessandra Guli;
        Curcio  Camillo,  Damiano  Corrado,  Danieli  Loris,  Dascola
  Santo,  De  Fusco  Donniani  Antonietta,  De  Rosa  Maria Giovanna,
  Desiderio  Patrizia,  Di  Fabbio  Lorella  Villa, Di Gruttola Maria
  Quattrin,  Di Staso Antonio, D'aleo Guido, D'amore Antonio, Falcone
  Maria  Vittoria,  Favuzza  Rosalia Lidia Dascola, Ferreri Giuseppe,
  Ferro  Sabato Antonio, Filippone Vittorio, Fogliati Luisa Cipriani,
  Fortunato  Donato,  Gallina  Francesca,  Gandini Massimo, Gianoglio
  Renata  Diotallevi, Giove Donatella, Giudici Anna Perelli, Guerrera
  Sabrina,  Leccese  Gianfranco,  Leone  Dora, Leone Filomena, Levari
  Antonella  Fiorino, Lo giudice Giuseppe, Lo giudice Paolo, Loffredo
  Barbara,  Lucchese  Corrado,  Marchiafava Marina, Marottoli Manuela
  Fortunato;
        Marrone  Francesco  G.,  Marroni  Anna  Maria, Messina Lucia,
  Mezzera  Giampiero,  Migliozzi  Antonio,  Milani  Umberto, Miracolo
  Francesco,   Motta  Francesco,  Muscarelli  M.  Rosaria  Di  Staso,
  Napolitano  Angelina,  Nicoli  Marcello,  Noviello  Mario, Nunziata
  Giuseppina, Oltramari Diana, Ottaiano Lucia, Palumbo Roberta Ferro,
  Perrino  Maria,  Piancone  Maria Pia, Piattelli Carmine G., Piccolo
  Maria Grazia, Rossi Angela, Rossi Pasqualina, Rossi Pio, Russo Anna
  Toscano,  Salati  Vittorio,  Scalzo  Angelo,  Soffientini  Valerio,
  Soldano  Santina,  Somma  Paolo, Sorrentino Immacolata Mele, Sotgiu
  Maria  Domenica,  Spisto  Maria  Girone,  Tessitore  Maria Concetta
  Dauria,   Torri   Diego,  Trinca  Luciano,  Urso  Francesco,  Verde
  Domenico,  Viotto  Andrea, Vitiello Giuseppina Bergamasco, Vitiello
  Lazzaro,  Zangone  Marco,  Abruzzese  Rossella  Librone,  Bartolini
  Roberto,  Berardinelli  Scalisi  Chiara,  Buschi Ghin Elisa, Casari
  Caterina  Turreni,  Circella  Dario,  Colloridi  Russotti Rossella,
  Comodori  Giovanna  Luongo,  Condipodero  Eleonora,  Corapi  Baroni
  Francesca,  Costa  Antonino,  Costa Claudio, De Santis Anna Fecola,
  Delli  Passeri  Vincenzo,  Di  Battista  Scarabello  Rita,  D'Iglio
  Iliana,  Ero'  Salvatore;          Galbiati  Pattia Russo, Garreffa
  Francesco,  Gradaschi  Ivana,  Grigoli  Giuseppina Salviato, Guerra
  Domenico,  Lagrasta  Rosaria  Bartolini,  Legnaghi  Dino,  Lo Prete
  Esposito  Antonietta,  Losco Ambrogio, Martignoni Lidia, Melchionda
  Marisa  Gardelli,  Mera  Marco, Meraviglia Salvatore, Mitrano Laura
  Gardeli,  Natoli  Carmela  Costa, Pallari Daniela, Paoletti Marina,
  Paone  Tommaso,  Portalupi  Cristina,  Puccio  Maria Luisa, Rossoni
  Ferdinando, Sclippa Donatella, Tagliapietra Patrizia Serie, Turreni
  Danilo,  Zecchini  Maria  Antonia,  Costo Giampiera, Pesce Giovanna
  Fuda,  Germano'  Consolata  Pilia,  Miano Patrizia, Morozzo Enrico,
  Ramponi  Alberto,  Ripamonti  Giuseppe,  Tragno  Gallina  Giovanna,
  Porpiglia  Domenico,  Villa Giampiero, Romeo Grazia, Cella Tiziana,
  tutti  rappresentati  e  difesi  dall'avv. Marco  Lecati, presso il
  quale  sono elettivamente domiciliati in Milano, via dei Pellegrini
  n. 24.     Contro il Ministero del tesoro, costituitosi in giudizio
  in  persona  del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege
  dall'avvocatura  distrettuale  dello  Stato in Milano, presso i cui
  uffici e' domiciliato in via Freguglia n. 1, per 1'accertamento:
        del  diritto  dei  ricorrenti  ad ottenere gli interessi e la
  rivalutazione   monetaria   sugli  arretrati  loro  corrisposti  in
  applicazione  dell'art. 4,  ottavo  comma, della legge n. 312/1980,
  con  la conseguente condanna dell'amministrazione a pagare le somme
  dovute a tale titolo, previo annullamento degli atti amministrativi
  a cio' ostativi.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  24 febbraio 2000 il relatore
  dott. Carlo Testori;
    Uditi, altresi', i procuratori delle parti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                    F a t t o   e   d i r i t t o
    Il ricorso in epigrafe e' stato proposto da n. 195 dipendenti del
  Ministero  del  tesoro,  che  rivendicano  il  diritto  a percepire
  interessi  e  rivalutazione  sulle somme loro corrisposte a seguito
  dell'inquadramento  nelle  qualifiche funzionali introdotte ex lege
  11  luglio 1980, n. 312, tardivamente operato dall'aimministrazione
  in applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge citata.
    Si  e' costituito in giudizio il Ministero del tesoro, insistendo
  per  il  rigetto  del  ricorso,  con richiamo all'art. 26, comma 4,
  della legge n. 448/1998.
    Sul  punto hanno replicato i ricorrenti con memoria conclusiva in
  vista dell'udienza del 24 febbraio 2000, in cui la causa e' passata
  in decisione.
    Il  collegio osserva che sulla questione di diritto oggetto della
  presente    controversia    si    e'    formato   un   orientamento
  giurisprudenziale  particolarmente  autorevole  ed ormai prevalente
  secondo  cui  sulle  somme  tardivamente  corrisposte ai dipendenti
  statali a seguito del loro inquadramento definitivo ex art. 4 comma
  8  della  legge  n. 312/1980  spettano  interessi e rivalutazione a
  decorrere   dall'8  novembre  1988,  data  di  pubblicazione  nella
  Gazzetta   Ufficiale   della   delibera  28  settembre  1988  della
  commissione  paritetica  di cui all'art. 10 della legge citata, con
  la  quale  e' stata determinata la corrispondenza tra le precedenti
  qualifiche  ed  i profili professionali del nuovo ordinamento (cfr.
  tra le piu' recenti, Consiglio di Stato, IV sezione, 5 ottobre 1998
  n. 1279;  28  settembre  1998,  n. 1225; 29 maggio 1998, n. 893; VI
  sezione 26 maggio 1997, n. 747).
    Cio'  in  quanto  e'  a  tale  data  che  si  sono perfezionati i
  presupposti  necessari per dar corso agli inquadramenti de quibus e
  quindi  da  quel  momento  non  si  frapponevano piu' ostacoli alla
  conclusione  del  procedimento.  Piu'  recentemente,  peraltro,  e'
  intervenuto  a disciplinare la fattispecie l'art. 26 della legge 23
  dicembre 1998, n. 448 al comma 4 cosi' statuisce:         "Le somme
  corrisposte   al  personale  del  comparto  ministeri  per  effetto
  dell'inquadramento  definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi
  dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le
  somme   liquidate  sui  trattamenti  pensionistici  in  conseguenza
  dell'applicazione  della  sentenza  della Corte costituzionale n. 1
  del   1991  non  danno  luogo  ad  interessi  ne'  a  rivalutazione
  monetaria".
    In  applicazione  di  tale  disposizione, che appare riferibile a
  tutte  le fattispecie non gia' definite con giudicati (in tal senso
  depone  il  quinto  comma  dell'art. 26) il ricorso dovrebbe essere
  respinto.    Il    collegio   pero'   dubita   della   legittimita'
  costituzionale  della  norma  citata in relazione agli artt. 3 e 36
  della  Costituzione  e  ritiene  necessario  rimettere  alla  Corte
  costituzionale  la  relativa  questione  (come  prospettato  in via
  subordinata  dagli  stessi  ricorrenti  nella  memoria conclusiva),
  stante  la evidenziata rilevanza nel presente giudizio e la sua non
  manifesta infondatezza.
    In   particolare   il   contrasto   con   le   richiamate   norme
  costituzionali appare ravvisabile in relazione ai seguenti profili:
        a) i  crediti  a  cui  si riferisce il citato art. 26 comma 4
  vengono  sottoposti  ad  un trattamento deteriore rispetto a quello
  previsto  per  gli  altri  crediti di lavoro, in deroga ai principi
  generali  vigenti  in  materia  e  senza  che  emerga  una  ragione
  giustificatrice  di tale scelta, non essendo sufficiente a tal fine
  il  presumibile riferimento a finalita' di contenimento della spesa
  pubblica,  che meglio avrebbero potuto essere perseguite attraverso
  una maggiore celerita' dell'azione amministrativa;
        b) la   scelta  del  legislatore  ordinario  e'  destinata  a
  produrre  evidenti  ed irragionevoli discriminazioni tra dipendenti
  che hanno fatto valere la stessa pretesa degli odierni ricorrenti e
  hanno ottenuto un giudicato favorevole ed altri che, pur trovandosi
  in posizione assolutamente identica e pur avendo anch'essi agito in
  sede  giurisdizionale,  si  vedono  pregiudicati dalla sopravvenuta
  disposizione normativa della cui legittimita' si dubita.