IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 30 dell'anno
  1998,  reg.  gen.,  proposto  da  Aurisano Piero, Barbieri Valerio,
  Brindisi  Maria  Beatrice, Brunetti Carmelina, Carfagno Lucia Rita,
  Caruso  Maria  Pina,  Casale  Enrico,  Cavaliere  Incoronata, Cenci
  Carla,  Ciavarra Ariberto, Conte Franco, Conte Salvatore, De Blasis
  Maria  Teresa, De Iulio Renata, De Nigris Ada, Del Balso Carlo, Del
  Zoppo  Giulio,  D'Elia Maria, Di Criscio Maria Antonietta, Di Iulio
  Antonietta,  Di  Marzo  Claudio,  Di  Marzo Giovanni, Di Stasi Anna
  Maria,  D'Oro  Carmelo,  Evangelista  Franca, Falasca Luisa, Fatica
  Angelina,  Fazzini  Gian  Mario, Fontana Silvana, Fuschino Felicia,
  Gavita  Alberto,  Giancola  Maria,  Giordano  Gabriella,  Iacobacci
  Concetta,  Iacovelli  Matteo Carmine, Ialonardi Natalina, Iammatteo
  Teresa,  Iannandrea  Rita, Lantella Giovanni Maria, Lanza Giovanni,
  Lanza   Giuseppe,  Latessa  Michelangelo,  Lazzaro  Rosanna,  Lemmo
  Stefana,  Libertone Dora, Lombardi Maria, Maiorano Carmela, Mancini
  Alessandro,   Manocchio   Antonio,  Marinelli  Domenico,  Marinelli
  Enrico, Martinelli Giuseppe, Mastronardi Anna, Merlo Antonio, Mondo
  Luigi,  Morelli  Margherita,  Nardone  Aurelio, Palangio Annamaria,
  Palazzo   Iolanda,  Pantalone  Carmela,  Patete  Enrico,  Pernolino
  Carmine,  Petti Noemi, Piano Giovanna, Piciucco Roberto, Pillarella
  Maria  Rosaria,  Ramacciati  Antonio,  Ricciardi Giovanni, Sabatini
  Cesira,  Sanginario  Francesco,  Sanzo'  Maria,  Schettino  Sergio,
  Schisano   Maria,   Scimone   Gaetana,  Severino  Carla,  Stinziani
  Giuseppina,  Storto  Maria  Lucia,  Tartaglia  Giovanni, Tavaniello
  Piero, Tempesta Rita, Tullo Piero, Valerio Antonio, Vallante Mario,
  Vetrone   Fernanda,   Viglione  Antonietta,  Vincelli  Mariagrazia,
  Visaggi  Anna  Maria  e  Zarrelli  Giovanna,  tutti rappresentati e
  difesi  dall'avv. Ezio Maria Zuppardi ed elettivamente domiciliati,
  unitamente  al  proprio  difensore, in Campobasso, presso lo studio
  dell'avv. Claudio Neri; contro:
        l'Universita'  degli studi del Molise, in persona del rettore
  e   legale   rappresentante  pro-tempore,  rappresentata  e  difesa
  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso e legalmente
  domiciliata   in  Campobasso,  presso  gli  uffici  della  medesima
  Avvocatura, siti alla via Garibaldi, n. 124;

        la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, in persona del
  Presidente  pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura
  distrettuale  dello Stato di Campobasso e legalmente domiciliata in
  Campobasso,  presso gli uffici della medesima Avvocatura, sita alla
  via Garibaldi, n. 124;

per l'annullamento:

    a)  del  provvedimento emanato dal rettore dell'Universita' degli
  studi del Molise, prot. n. 21869 del 13 novembre 1997, con il quale
  e'  stata  respinta  la richiesta dei ricorrenti intesa ad ottenere
  l'applicazione   dei   benefici  di  cui  all'art. 11  della  legge
  21 giugno 1995, n. 236 e l'avvio del relativo procedimento;
    b)  di  ogni  altro  atto  preordinato,  connesso o consequenale,
  comunque lesivo.
    Visto  il  ricorso  con  i  relativi allegati, notificato in data
  17-19 dicembre 1997;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio dell'Universita' degli
  studi  del  Molise, in persona del legale rappresentante in carica,
  depositato il 13 gennaio 1998;
    Vista  la  memoria  prodotta  il  13 giugno 2000 dall'Universita'
  resistente e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno
  delle proprie difese;
    Visti gli atti tutti del giudizio;
    Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  del  5  luglio 2000 la
  relazione  del  giudice relatore, avv. cons. Liana Tacchi, e uditi,
  altresi',  l'avv.  Orazio  Abbamonte in sostituzione dell'avv. Ezio
  Maria  Zuppardi  per  i  ricorrenti  tutti e l'Avvocato dello Stato
  Giuseppe Albano per l'Universita' degli studi del Molise.
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    I  ricorrenti, dipendenti dell'Universita' degli studi del Molise
  ed  -  a  loro  dire  -  inquadrati  direttamente  nelle qualifiche
  funzionali  di  cui  alla  legge  n. 312/1980,  hanno presentato al
  rettore dell'ateneo di appartenenza formale istanza perche' venisse
  attivata  la  procedura  per l'accertamento della congruenza tra le
  mansioni  di  fatto  da  loro svolte e le qualifiche funzionali cui
  accedere  sulla  base  dell'apposito  giudizio  idoneativo ex legge
  n. 63/1989, cosi' come estesa dall'art. 11 della legge n. 236/1995.
    Con  nota  prot.  n. 21869  il  rettore  ha ritenuto di non poter
  accogliere  l'istanza  stessa  non  sussistendo,  per  nessuno  dei
  richiedenti,  i  requisiti  richiesti  dal  legislatore  del 1989 e
  confermati  dalla legge n. 236/1995; e cio' per le ragioni spiegate
  nella nota stessa.
    Il  provvedimento  in  questione  e' stato impugnato col presente
  ricorso  giurisdizionale  amministrativo,  a  sostegno del quale e'
  stato dedotto il seguente, articolato motivo di diritto:
        incostituzionalita'  dell'art. 11 della legge 21 giugno 1995,
  n. 236 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    1. - Il  regime  di  cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1989,
  n. 63   -   il  quale  limitava  la  possibilita'  di  ottenere  il
  reinquadramento  sulla  base  delle  mansioni svolte al caso in cui
  l'inquadramento  goduto  dai  dipendenti  delle  universita'  fosse
  intervenuto   sulla  base  delle  carriere  previgenti  alla  legge
  n. 312/1980  -  aveva  lo  scopo di realizzare un inquadramento del
  personale  perfettamente corrispondente alle professionalita' dallo
  stesso   acquisite   attraverso   lo   svolgimento  delle  mansioni
  lavorative esplicate.
    Tale  ratio  tuttavia  rendeva  illegittima  la  disposizione nei
  riguardi  del  restante  personale  in  servizio, che, cioe', aveva
  ottenuto   l'inquadramento  nelle  nuove  qualifiche  e  che  pero'
  svolgeva diverse mansioni; e cio' in quanto non erano da rinvenirsi
  apprezzabili   distinzioni   di  fatto  tra  le  due  categorie  di
  personale.

    2. - La  disparita'  di trattamento si e' ulteriormente aggravata
  con  l'introduzione  dell'art. 11  della  legge n. 236/1995, che ha
  esteso il beneficio dell'inquadramento in base alle mansioni svolte
  (a  seguito  di  apposito  giudizio  idoneativo) solo in favore del
  personale assunto fino alla data del 31 agosto 1992 ed il quale era
  stato  inquadrato  in  base  alle  qualifiche  formali  del sistema
  previgente alla legge n. 312/1980.
    Tale   discriminazione   temporale  e'  sommamente  ingiusta  nei
  riguardi    dei   ricorrenti   che   sono   stati   assunti   molto
  precedentemente  a  tale  data  (a  partire  dal  1986),  sia  pure
  direttamente   nelle   qualifiche  funzionali  di  cui  alla  legge
  n. 312/1980.
    L'essere  inquadrato  nelle carriere previgenti al sistema di cui
  alla legge n. 312/1980 non puo' infatti costituire un differenziale
  ex  se  legittimante  la  piu'  favorevole  disciplina, essendo ben
  possibile  ed  agevole l'inquadramento nelle nuove qualifiche sulla
  base  della  qualifica formale posseduta da chi era gia' inquadrato
  nelle  previgenti  carriere; ed atteso che, in tal modo, sono stati
  avvantaggiati  i  dipendenti  di quelle amministrazioni che avevano
  continuato  a  tardare  nel  dare  esecuzione alla nuova disciplina
  delle qualifiche funzionali ex legge n. 312/1980.

    3. - Ulteriori  disparita'  di trattamento ingenerate dalla legge
  n. 236/1995  sono prodotte dalla speciale disposizione che consente
  ai dipendenti delle universita' statizzate di Perugia e di Siena di
  fruire  del  reinquadramento  sulla  base  delle  mansioni di fatto
  svolte,   anche  se  costoro  siano  gia'  stati  inquadrati  nelle
  qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/1980.
    L'aver esteso il procedimento di reinquadramento sulla base delle
  mansioni  di  fatto  al  personale  delle  due predette universita'
  benche'   gia'   inquadrato   nelle  qualiliche  funzionali  lascia
  ulteriormente  priva di giustificazione l'esclusione dei ricorrenti
  -   che,  al  pari  di  tale  personale,  sono  stati  direttamente
  inquadrati sulle nuove qualifiche - dal medesimo beneficio.
    Invero  il  personale  delle universita' statizzate di Siena e di
  Perugia  in  nulla  si  differenzia, quanto ai titoli per godere il
  beneficio  de  quo,  rispetto  al  personale  dell'Universita'  del
  Molise:  quest'ultimo  infatti  e'  stato anch'esso originariamente
  inquadrato nel sistema delle qualifiche.
    Ne'  elemento  differenziante puo' essere rappresentato dal fatto
  che  il  primo proviene da universita' private: se si esaminasse la
  questione  sotto  tale  profilo,  dovrebbe solo dedursene argomento
  ulteriormente  inducente  alla  dedotta  disparita',  giacche' quel
  personale    non    e'    stato   nemmeno   selezionato,   all'atto
  dell'assunzione,  con  un  pubblico concorso ed esso ha gia' goduto
  del beneficio della statizzazione.
    Conclusivamente  la  disposizione  incriminata  non  solo rimarca
  l'incostituzionalita' del regime per quanto determina un differente
  trattamento  in  relazione all'(irrilevante) dato dell'avere o meno
  fruito   di   inquadramento   in  base  alle  qualifiche  ex  legge
  n. 312/1980;    ma    istituisce    un    ulteriore    profilo   di
  incostituzionalita',   ingenerando   una  disparita'  assolutamente
  ingiustificata    tra    soggetti    che    tutti    hanno   fruito
  dell'inquadramento  nelle  nuove  qualifiche,  consentendo  solo ad
  alcuni  di  essi  di  beneficiare  del reinquadramento in base alle
  mansioni effettivamente svolte.
    Da   quanto   sopra  emerge  l'illegittimita'  del  provvedimento
  impugnato  che, in esecuzione di una disposizione incostituzionale,
  non  ha  avviato  il  procedimento  per  la verifica delle mansioni
  dichiarate  dai  ricorrenti,  ai  fini della successiva attivazione
  della procedura del giudizio idoneativo.
    L'Universita'  degli  studi  del  Molise  si costituisce con atto
  prodotto il 13 gennaio 1998 per resistere all'impugnativa; e, nella
  memoria  depositata  il  13 giugno  2000, replica puntualmente alle
  argomentazioni dei ricorrenti.
    La  causa viene discussa alla pubblica udienza del 5 luglio 2000,
  approfondendo  e  sviluppando  le  parti  ricorrenti  le ragioni di
  sospetta    incostituzionalita'    della    norma    censurata    e
  controdeducendo   adeguatamente   l'amministrazione   universitaria
  resistente; dopo di che essa passa in decisione.

                            D i r i t t o

    Le  dedotte  questioni  di incostituzionalita' dell'art. 11 della
  legge  21 giugno  1995,  n. 236 (di conversione, con modificazioni,
  del  decreto  legge  21 aprile  1995, n. 120) appaiono in parte non
  manifestamente infondate.
    In proposito si osserva:
    I.  1.  -  Non  puo'  condividersi  la  censura  di irragionevole
  disparita'  di  trattamento mossa al prefato art. 11 laddove questo
  limita    al    personale    assunto    sulle   carriere   previste
  dall'ordinamento  anteriore  alla  legge  11 luglio 1980, n. 312 la
  possibilita'  di  beneficiare  dell'inquadramento  per  mansioni ai
  sensi dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63.
    Ed   infatti   la   disposizione   in   questione   si  inserisce
  armonicamente  e  completa  sul  piano  temporale, procrastinandone
  razionalmente  l'efficacia  (e  cio'  per  sopperire a discrasie ed
  ingiustizie  venutesi  a  creare  per  effetto  dei ritardi con cui
  talune  universita',  nell'assunzione  di nuovi dipendenti, avevano
  proceduto  ad  attuare  il  sistema  delle  qualifiche  funzionali,
  continuando  a  bandire  concorsi  e ad effettuare inquadramenti su
  posti  qualificati in base al previgente ordinamento per carriera),
  il    particolare   criterio   di   inquadramento   del   personale
  amministrativo  universitario  nelle  nuove  qualifiche funzionali,
  sancito  dalla  norma capostipite, - vale a dire dall'art. 85 della
  legge  n. 312/1980  -  e  quindi  ripreso  dall'art.  1 della legge
  n. 63/1989.
    In  effetti  detto  art. 85 della legge n. 312 aveva riservato ai
  dipendenti  delle universita' un trattamento tutt'affatto diverso e
  peculiare   rispetto   a  quello  fondamentalmente  e  generalmente
  praticato,   nei  riguardi  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
  statali,  dagli artt. 3 e 4 della medesima legge n. 312: mentre per
  quest'ultimo,   nella   transizione   dal   vecchio  sistema  delle
  qualifiche  formali  articolato per carriere al nuovo assetto delle
  qualifiche   funzionali,   era   stato  stabilito  un  criterio  di
  inquadramento   basato   essenzialmente   sull'equipollenza  tra  i
  contenuti  professionali  delle vecchie qualifiche formalmente gia'
  rivestite  ed  i  contenuti delle nuove qualifiche funzionali e dei
  nuovi  profili  professionali  da  attribuire, per cui, solo in via
  residuale    ed   in   ipotesi   particolari,   era   ammesso   che
  l'inquadramento   venisse  effettuato  sulla  base  delle  mansioni
  effettivamente  svolte  (cfr. l'art. 4, commi 9, 10 e seguenti); al
  contrario,  tutto  il  personale  non docente delle universita' era
  stato  collocato  nelle  qualifiche  funzionali corrispondenti alle
  mansioni effettivamente svolte.
    Detto   inquadramento  per  mansioni  era  stato  originariamente
  disposto  dall'art. 85  in  parola  solo nei riguardi del personale
  universitario non docente in servizio al 1o luglio 1979.
    Siccome  si  era poi verificato che, anche successivamente a tale
  data,  altro  personale universitario non docente era stato assunto
  ed  inquadrato  su  posti  previsti  dal  vecchio  ordinamento  per
  carriere o non aveva comunque potuto beneficiare dell'inquadramento
  per  mansioni a causa della mancanza dei requisiti temporali di cui
  al  decreto  interministeriale 10 dicembre 1980, era intervenuta la
  legge  21 febbraio  1989,  n. 63,  per  perequare detto personale a
  quello   gia'   inquadrato   ai   sensi  dell'art. 85  della  legge
  n. 312/1980.
    Ed  invero  l'art. 1  della legge n. 63/1989 aveva procrastinato,
  nei    riguardi   del   personale   in   questione,   il   criterio
  dell'inquadramento  nei  profili  professionali  e nelle qualifiche
  funzionali  sulla  base  delle  mansioni effettivamente svolte, sia
  pure   assoggettando  l'inquadramento  stesso  ad  una  particolare
  procedura,  che  prevedeva l'istanza degli interessati, il giudizio
  di  congruenza  tra  il  profilo  richiesto  e l'organizzazione del
  lavoro   proprio   della   struttura  e  la  sottoposizione  ed  il
  superamento di una speciale prova idoneativa (cfr. i commi 2, 3 4 e
  5 dell'art. 1).
    Nel  solco  tracciato  dall'art. 85  della  legge  n. 312/1980  e
  dall'art. 1  della  legge n. 63/1989 si colloca appunto, da ultima,
  la  disposizione  incriminata di sospetta incostituzionalita' ed in
  esatta  applicazione  della  quale  il rettore dell'Universita' del
  Molise ha respinto l'istanza dei ricorrenti.
    Invero  l'art. 11  della legge n. 236/1995 ha consentito anche al
  personale  assunto dopo l'entrata in vigore della legge n. 63/1989,
  purche'  su posti previsti dall'ordinamento per carriere precedente
  alla  legge  n. 312/1980,  di  poter  essere  inquadrato in base al
  criterio   delle   mansioni   effettivamente   svolte,  secondo  la
  particolare  procedura  (istanza,  giudizio  di  congruenza,  prove
  idoneative) gia' indicata appunto dalla legge n. 63/1989.
    In  tal  modo  anche tale personale e' stato perequato a tutto il
  restante  personale  universitario  che, essendo gia' inquadrato su
  posti  propri  del  vecchio ordinamento per carriere, doveva essere
  collocato   nei   profili   professionali  del  nuovo  sistema  per
  qualifiche  funzionali; e la perequazione e' consistita appunto nel
  rendere  operativo,  anche  per  tale  personale,  benche'  assunto
  successivamente  al  1o luglio  1979 ed all'entrata in vigore della
  legge  n. 63/1989, il criterio dell'inquadramento nei nuovi profili
  professionali  sulla base delle mansioni effettivamente espletate e
  non gia' della qualifica formalmente rivestita e/o di assunzione.

    2. - E'  allora  evidente  che  nessuno  dei ricorrenti ha di che
  dolersi,   sotto   il   profilo   dell'irrazionale   disparita'  di
  trattamento,  della limitazione consistente nell'avere l'art. 11 in
  esame  riservato l'inquadramento secondo il criterio delle mansioni
  al solo personale assunto su posti previsti dal vecchio ordinamento
  per  carriere,  in quanto solo tale tipo e/o categoria di personale
  doveva  transitare  dalle  qualifiche  formali  del vecchio sistema
  delle  carriere  ai  profili  professionali del nuovo assetto delle
  qualifiche funzionali; ed e' percio' solo riguardo a tale categoria
  che  poteva  porsi  il  problema  del  criterio  in  base  al quale
  effettuare la transizione: se in base a quello della corrispondenza
  tra  i  contenuti professionali della vecchia qualifica formalmente
  rivestita  ed  i  contenuti  professionali del nuovo profilo in cui
  essere collocati (come era avvenuto per la gran parte del personale
  delle amministrazioni statali ex art. 3 della legge n. 312/1980); o
  se  in  base  a  quello  della corrispondenza tra mansioni di fatto
  espletate  e  contenuti  professionali  tipici  del  profilo in cui
  essere inquadrati.
    Siccome i ricorrenti sono tutti stati assunti su posti di profilo
  professionale   e   di  qualifica  funzionale  previsti  dal  nuovo
  ordinamento   e'   evidente  che  viene  a  mancare  in  radice  il
  presupposto  per reinquadrarli in base alle mansioni effettivamente
  esercitate.
    Presupposto  che  era  costituito - lo si chiarisce e ribadisce -
  dalla  necessita'  di  operare  l'inquadramento  nei  nuovi profili
  professionali  per transizione dalle vecchie qualifiche formali del
  precedente sistema per carriere.

    3. - Quanto all'altra limitazione, di ordine puramente temporale,
  concernente  la  fissazione del termine del 31 agosto 1992 entro il
  quale   il  personale  beneficiano  dell'inquadramento  secondo  le
  mansioni  svolte  doveva  essere stato assunto, essa, ammesso e non
  concesso  che  possa giudicarsi irrazionale e/o ingiustificata, non
  viene  minimamente  ad  incidere ne' quindi danneggia in alcun modo
  nessuno  dei  ricorrenti;  i  quali,  per  loro  stessa  conclamata
  ammissione, sono entrati tutti alle dipendenze dell'Universita' del
  Molise anteriormente a tale data (cfr. la pag. 4 del ricorso).
    Pertanto  la dedotta questione di incostituzionalita' riguardante
  tale  preclusione temporale non puo' trovare ingresso, essendo essa
  irrilevante  ed  ininfluente  ai  fini della spettanza del denegato
  reinquadramento.
    II.  -  In  riferimento  anche alle considerazioni gia' svolte ai
  punti   1  e  2  del  precedente  paragrafo  I  non  appare  invece
  manifestamente  infondata  l'eccezione  di  incostituzionalita' per
  irragionevole  disparita'  di  trattamento  sollevata  riguardo  al
  censurato   art. 11   nella  parte  in  cui  questo  contempla  che
  dell'inquadramento  ai  sensi  dell'art. 1  della legge 21 febbraio
  1989,  n. 63  (cioe'  dell'inquadramento  nei profili professionali
  delle  qualifiche funzionali in base alle mansioni di fatto svolte,
  secondo la speciale procedura gia' cennata) beneficino i dipendenti
  delle universita' per stranieri di Perugia e di Siena statizzati ai
  sensi  degli  artt. 26  e  27  della  legge 29 gennaio 1986, n. 23,
  nonche'  i  dipendenti tecnici e amministrativi assunti in ruolo ai
  sensi  della  legge  2 maggio 1984, n. 116, "anche se inquadrati su
  posti delle nuove carriere".

    1. -   Appare  evidente  che  tale previsione, lungi dall'operare
  un'estensione ragionevole, logica ed armonica del (piu' favorevole)
  criterio  dell'inquadramento  in  base  alle  mansioni  di  fatto a
  categorie  di  personale versanti in situazioni analoghe, configura
  in  realta'  un  vero  e  proprio stravolgimento dei presupposti in
  presenza  dei quali si giustifica la scelta del primo inquadramento
  secondo  le  mansioni di fatto; tali presupposti essendo costituiti
  dalla  necessita'  di  ricollocare  il  personale non docente delle
  universita',  gia'  in  servizio  all'epoca dell'introduzione della
  legge   n. 312/1980   e  pertanto  titolare  delle  qualifiche  del
  previgente  sistema  per  carriere,  nei  profili professionali del
  nuovo  ordinamento  per qualifiche funzionali; e dalla opportunita'
  di  estendere  al  personale  assunto successivamente, ma sempre su
  posti appartenenti al vecchio ordinamento per carriere, il medesimo
  criterio   di  inquadramento  nei  profili  professionali  e  nelle
  qualifiche  funzionali (in base alle mansioni di fatto esplicate, e
  non  gia'  in  base  alla  qualifica  formalmente  rivestita)  gia'
  adottato dal legislatore della 312.
    In  definitiva  l'elemento  unificante  e comune che e' sotteso a
  tutte  le  disposizioni  (art. 85  della  legge n. 312/1980; art. 1
  della   legge   n. 63/1989;   art. 11,   prima  parte  della  legge
  n. 236/1995) le quali consentivano o consentono che l'inquadramento
  nei  profili  professionali e nelle qualifiche funzionali avvenisse
  od  avvenga  tenendo  presenti le mansioni di fatto esplicate e non
  gia'  le  qualifiche  formalmente  ricoperte e' rappresentato dalla
  circostanza  che  il  personale  da  inquadrare  secondo  il  nuovo
  ordinamento era od e' titolare di posizioni di lavoro qualificate e
  definite  nel vecchio ordinamento, sicche' trattavasi o trattasi di
  inquadrare  per  la  prima  volta, per transizione, detto personale
  nelle nuove figure professionali.
    Per  contro,  laddove il personale in questione sia gia' stato ex
  novo   inquadrato   su  posti  propri  del  nuovo  ordinamento,  la
  possibilita' di operare un reinquadramento ulteriore su altri posti
  del  nuovo  ordinamento  ed  in  base al criterio delle mansioni di
  fatto configura un'ipotesi completamente distinta, essendo di tutta
  evidenza   che,   in  tal  modo,  il  legislatore  non  provvede  a
  disciplinare  il  passaggio  dal  vecchio  sistema delle qualifiche
  formali e delle carriere al nuovo assetto dei profili professionali
  e  delle  qualifiche funzionali, ma intende consentire una nuova (e
  piu'   favorevole)  collocazione  professionale  a  personale  gia'
  inquadrato a tutti gli effetti nel nuovo assetto.

    3. - L'aver  riservato  tale  reinquadramento  esclusivamente  al
  personale  statizzato  delle universita' per stranieri di Perugia e
  di  Siena  ed al personale precario assunto in ruolo ai sensi della
  legge  n. 116/1984  discrimina i dipendenti di tutte le Universita'
  che,  non  appartenendo  a  nessuna  di  tali  due categorie, siano
  anch'essi  gia'  titolari  di posizioni di lavoro definite ai sensi
  dell'ordinamento per profili professionali e qualifiche funzionali.

    4. - Ne'  si  rilevano,  riguardo  alla situazione dei dipendenti
  statizzati  delle universita' per stranieri di Perugia e di Siena e
  dei  dipendenti precari transitati in ruolo per effetto dell'art. 2
  della  legge n. 116/1984, peculiari elementi di diversita' rispetto
  al   restante   personale  universitario  direttamente  assunto  ed
  inquadrato su posti propri del nuovo ordinamento.
    Come  gia' rilevato, le predette prime due categorie di personale
  sono  gia'  state  anch'esse inquadrate nei profili professionali e
  nelle  qualifiche  funzionali all'atto dell'entrata in vigore della
  legge n. 23 del 29 gennaio 1986 (i dipendenti delle universita' per
  stranieri di Siena e di Perugia) ovvero a seguito dell'espletamento
  del concorso nazionale riservato (i dipendenti precari sistemati in
  ruolo  ex  legge n. 116/1984); ed inoltre esse hanno beneficiato di
  un  ingresso  di  favore nei ranghi dei pubblici impiegati di ruolo
  (attraverso il collocamento in ruolo su domanda, i dipendenti delle
  universita'  per  stranieri  di Perugia o di Siena; ed attraverso i
  concorsi  nazionali  riservati,  i  dipendenti  precari di cui alla
  legge n. 116/1984).
    Il  restante  personale  assunto  -  come i ricorrenti - su posti
  propri  dei  profili professionali e delle qualifiche funzionali e'
  stato  anch'esso  inquadrato  nei  profili  professionali  e  nelle
  qualitiche  funzionali corrispondenti; ed esso - almeno a quanto e'
  lecito   supporre  induttivamente  -  ha  avuto  accesso  ai  ruoli
  attraverso   gli  ordinari  canali  di  selezione,  cioe'  vincendo
  pubblici concorsi.
    Ragion   per   cui   non  solo  non  si  ravvisa  alcuna  ragione
  giustificativa  per assicurare al personale appartenente alle prime
  due   categorie   il  trattamento  privilegiato  consistente  nella
  possibilita'  di  fluire  di  un  reinquadramento  sulla base delle
  mansioni  effettivamente  svolte;  ma  proprio  la  loro  specifica
  pregressa vicenda giuridica fa risaltare come maggiormente ingiusta
  la  penalizzazione  arrecata dalla disposizione di cui all'art. 11,
  comma  primo,  seconda  parte,  ai restanti dipendenti universitari
  che,  anch'essi  essendo stati assunti e direttamente inquadrati ai
  sensi  della  legge  n. 312/1980, vengono purtuttavia esclusi dalla
  possibilita' di conseguire un ulteriore inquadramento, in base alle
  mansioni  effettivamente  svolte,  attraverso  la  procedura di cui
  all'art. 1 della legge n. 63/1989.
    III. - Per tutte le considerazioni qui sopra esposte al paragrafo
  I   ed  al  paragrafo  II  il  collegio  ritiene  rilevante  e  non
  manifestamente  infondata,  in  relazione  agli  artt. 3 e 97 della
  Costituzione,   la   questione   di   legittimita'   costituzionale
  dell'art. 11   del   decreto   legge   n. 21 aprile  1995,  n. 120,
  convertito  in  legge  21 giugno  1995,  n. 236, nella parte in cui
  limita al personale delle universita' per stranieri di Perugia e di
  Siena   statizzato  ai  sensi  degli  artt. 26  e  27  della  legge
  29 gennaio  1986,  n. 23  ed al personale tecnico ed amministrativo
  assunto  in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche
  se  inquadrato su posti delle nuove qualifiche funzionali (cosi' va
  letta  l'espressione  letterale "su posti delle nuove carriere") la
  possibilita'  di  conseguire  un  (nuovo)  inquadramento  ai  sensi
  dell'art. 1  della legge 21 febbraio 1989, n. 63; e rimette l'esame
  della questione stessa alla Corte costituzionale.