IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 30 dell'anno 1998, reg. gen., proposto da Aurisano Piero, Barbieri Valerio, Brindisi Maria Beatrice, Brunetti Carmelina, Carfagno Lucia Rita, Caruso Maria Pina, Casale Enrico, Cavaliere Incoronata, Cenci Carla, Ciavarra Ariberto, Conte Franco, Conte Salvatore, De Blasis Maria Teresa, De Iulio Renata, De Nigris Ada, Del Balso Carlo, Del Zoppo Giulio, D'Elia Maria, Di Criscio Maria Antonietta, Di Iulio Antonietta, Di Marzo Claudio, Di Marzo Giovanni, Di Stasi Anna Maria, D'Oro Carmelo, Evangelista Franca, Falasca Luisa, Fatica Angelina, Fazzini Gian Mario, Fontana Silvana, Fuschino Felicia, Gavita Alberto, Giancola Maria, Giordano Gabriella, Iacobacci Concetta, Iacovelli Matteo Carmine, Ialonardi Natalina, Iammatteo Teresa, Iannandrea Rita, Lantella Giovanni Maria, Lanza Giovanni, Lanza Giuseppe, Latessa Michelangelo, Lazzaro Rosanna, Lemmo Stefana, Libertone Dora, Lombardi Maria, Maiorano Carmela, Mancini Alessandro, Manocchio Antonio, Marinelli Domenico, Marinelli Enrico, Martinelli Giuseppe, Mastronardi Anna, Merlo Antonio, Mondo Luigi, Morelli Margherita, Nardone Aurelio, Palangio Annamaria, Palazzo Iolanda, Pantalone Carmela, Patete Enrico, Pernolino Carmine, Petti Noemi, Piano Giovanna, Piciucco Roberto, Pillarella Maria Rosaria, Ramacciati Antonio, Ricciardi Giovanni, Sabatini Cesira, Sanginario Francesco, Sanzo' Maria, Schettino Sergio, Schisano Maria, Scimone Gaetana, Severino Carla, Stinziani Giuseppina, Storto Maria Lucia, Tartaglia Giovanni, Tavaniello Piero, Tempesta Rita, Tullo Piero, Valerio Antonio, Vallante Mario, Vetrone Fernanda, Viglione Antonietta, Vincelli Mariagrazia, Visaggi Anna Maria e Zarrelli Giovanna, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ezio Maria Zuppardi ed elettivamente domiciliati, unitamente al proprio difensore, in Campobasso, presso lo studio dell'avv. Claudio Neri; contro: l'Universita' degli studi del Molise, in persona del rettore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso e legalmente domiciliata in Campobasso, presso gli uffici della medesima Avvocatura, siti alla via Garibaldi, n. 124; la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso e legalmente domiciliata in Campobasso, presso gli uffici della medesima Avvocatura, sita alla via Garibaldi, n. 124; per l'annullamento: a) del provvedimento emanato dal rettore dell'Universita' degli studi del Molise, prot. n. 21869 del 13 novembre 1997, con il quale e' stata respinta la richiesta dei ricorrenti intesa ad ottenere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 11 della legge 21 giugno 1995, n. 236 e l'avvio del relativo procedimento; b) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenale, comunque lesivo. Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato in data 17-19 dicembre 1997; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Universita' degli studi del Molise, in persona del legale rappresentante in carica, depositato il 13 gennaio 1998; Vista la memoria prodotta il 13 giugno 2000 dall'Universita' resistente e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti del giudizio; Data per letta alla pubblica udienza del 5 luglio 2000 la relazione del giudice relatore, avv. cons. Liana Tacchi, e uditi, altresi', l'avv. Orazio Abbamonte in sostituzione dell'avv. Ezio Maria Zuppardi per i ricorrenti tutti e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Albano per l'Universita' degli studi del Molise. Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o I ricorrenti, dipendenti dell'Universita' degli studi del Molise ed - a loro dire - inquadrati direttamente nelle qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/1980, hanno presentato al rettore dell'ateneo di appartenenza formale istanza perche' venisse attivata la procedura per l'accertamento della congruenza tra le mansioni di fatto da loro svolte e le qualifiche funzionali cui accedere sulla base dell'apposito giudizio idoneativo ex legge n. 63/1989, cosi' come estesa dall'art. 11 della legge n. 236/1995. Con nota prot. n. 21869 il rettore ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza stessa non sussistendo, per nessuno dei richiedenti, i requisiti richiesti dal legislatore del 1989 e confermati dalla legge n. 236/1995; e cio' per le ragioni spiegate nella nota stessa. Il provvedimento in questione e' stato impugnato col presente ricorso giurisdizionale amministrativo, a sostegno del quale e' stato dedotto il seguente, articolato motivo di diritto: incostituzionalita' dell'art. 11 della legge 21 giugno 1995, n. 236 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. 1. - Il regime di cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 - il quale limitava la possibilita' di ottenere il reinquadramento sulla base delle mansioni svolte al caso in cui l'inquadramento goduto dai dipendenti delle universita' fosse intervenuto sulla base delle carriere previgenti alla legge n. 312/1980 - aveva lo scopo di realizzare un inquadramento del personale perfettamente corrispondente alle professionalita' dallo stesso acquisite attraverso lo svolgimento delle mansioni lavorative esplicate. Tale ratio tuttavia rendeva illegittima la disposizione nei riguardi del restante personale in servizio, che, cioe', aveva ottenuto l'inquadramento nelle nuove qualifiche e che pero' svolgeva diverse mansioni; e cio' in quanto non erano da rinvenirsi apprezzabili distinzioni di fatto tra le due categorie di personale. 2. - La disparita' di trattamento si e' ulteriormente aggravata con l'introduzione dell'art. 11 della legge n. 236/1995, che ha esteso il beneficio dell'inquadramento in base alle mansioni svolte (a seguito di apposito giudizio idoneativo) solo in favore del personale assunto fino alla data del 31 agosto 1992 ed il quale era stato inquadrato in base alle qualifiche formali del sistema previgente alla legge n. 312/1980. Tale discriminazione temporale e' sommamente ingiusta nei riguardi dei ricorrenti che sono stati assunti molto precedentemente a tale data (a partire dal 1986), sia pure direttamente nelle qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/1980. L'essere inquadrato nelle carriere previgenti al sistema di cui alla legge n. 312/1980 non puo' infatti costituire un differenziale ex se legittimante la piu' favorevole disciplina, essendo ben possibile ed agevole l'inquadramento nelle nuove qualifiche sulla base della qualifica formale posseduta da chi era gia' inquadrato nelle previgenti carriere; ed atteso che, in tal modo, sono stati avvantaggiati i dipendenti di quelle amministrazioni che avevano continuato a tardare nel dare esecuzione alla nuova disciplina delle qualifiche funzionali ex legge n. 312/1980. 3. - Ulteriori disparita' di trattamento ingenerate dalla legge n. 236/1995 sono prodotte dalla speciale disposizione che consente ai dipendenti delle universita' statizzate di Perugia e di Siena di fruire del reinquadramento sulla base delle mansioni di fatto svolte, anche se costoro siano gia' stati inquadrati nelle qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/1980. L'aver esteso il procedimento di reinquadramento sulla base delle mansioni di fatto al personale delle due predette universita' benche' gia' inquadrato nelle qualiliche funzionali lascia ulteriormente priva di giustificazione l'esclusione dei ricorrenti - che, al pari di tale personale, sono stati direttamente inquadrati sulle nuove qualifiche - dal medesimo beneficio. Invero il personale delle universita' statizzate di Siena e di Perugia in nulla si differenzia, quanto ai titoli per godere il beneficio de quo, rispetto al personale dell'Universita' del Molise: quest'ultimo infatti e' stato anch'esso originariamente inquadrato nel sistema delle qualifiche. Ne' elemento differenziante puo' essere rappresentato dal fatto che il primo proviene da universita' private: se si esaminasse la questione sotto tale profilo, dovrebbe solo dedursene argomento ulteriormente inducente alla dedotta disparita', giacche' quel personale non e' stato nemmeno selezionato, all'atto dell'assunzione, con un pubblico concorso ed esso ha gia' goduto del beneficio della statizzazione. Conclusivamente la disposizione incriminata non solo rimarca l'incostituzionalita' del regime per quanto determina un differente trattamento in relazione all'(irrilevante) dato dell'avere o meno fruito di inquadramento in base alle qualifiche ex legge n. 312/1980; ma istituisce un ulteriore profilo di incostituzionalita', ingenerando una disparita' assolutamente ingiustificata tra soggetti che tutti hanno fruito dell'inquadramento nelle nuove qualifiche, consentendo solo ad alcuni di essi di beneficiare del reinquadramento in base alle mansioni effettivamente svolte. Da quanto sopra emerge l'illegittimita' del provvedimento impugnato che, in esecuzione di una disposizione incostituzionale, non ha avviato il procedimento per la verifica delle mansioni dichiarate dai ricorrenti, ai fini della successiva attivazione della procedura del giudizio idoneativo. L'Universita' degli studi del Molise si costituisce con atto prodotto il 13 gennaio 1998 per resistere all'impugnativa; e, nella memoria depositata il 13 giugno 2000, replica puntualmente alle argomentazioni dei ricorrenti. La causa viene discussa alla pubblica udienza del 5 luglio 2000, approfondendo e sviluppando le parti ricorrenti le ragioni di sospetta incostituzionalita' della norma censurata e controdeducendo adeguatamente l'amministrazione universitaria resistente; dopo di che essa passa in decisione. D i r i t t o Le dedotte questioni di incostituzionalita' dell'art. 11 della legge 21 giugno 1995, n. 236 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120) appaiono in parte non manifestamente infondate. In proposito si osserva: I. 1. - Non puo' condividersi la censura di irragionevole disparita' di trattamento mossa al prefato art. 11 laddove questo limita al personale assunto sulle carriere previste dall'ordinamento anteriore alla legge 11 luglio 1980, n. 312 la possibilita' di beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63. Ed infatti la disposizione in questione si inserisce armonicamente e completa sul piano temporale, procrastinandone razionalmente l'efficacia (e cio' per sopperire a discrasie ed ingiustizie venutesi a creare per effetto dei ritardi con cui talune universita', nell'assunzione di nuovi dipendenti, avevano proceduto ad attuare il sistema delle qualifiche funzionali, continuando a bandire concorsi e ad effettuare inquadramenti su posti qualificati in base al previgente ordinamento per carriera), il particolare criterio di inquadramento del personale amministrativo universitario nelle nuove qualifiche funzionali, sancito dalla norma capostipite, - vale a dire dall'art. 85 della legge n. 312/1980 - e quindi ripreso dall'art. 1 della legge n. 63/1989. In effetti detto art. 85 della legge n. 312 aveva riservato ai dipendenti delle universita' un trattamento tutt'affatto diverso e peculiare rispetto a quello fondamentalmente e generalmente praticato, nei riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, dagli artt. 3 e 4 della medesima legge n. 312: mentre per quest'ultimo, nella transizione dal vecchio sistema delle qualifiche formali articolato per carriere al nuovo assetto delle qualifiche funzionali, era stato stabilito un criterio di inquadramento basato essenzialmente sull'equipollenza tra i contenuti professionali delle vecchie qualifiche formalmente gia' rivestite ed i contenuti delle nuove qualifiche funzionali e dei nuovi profili professionali da attribuire, per cui, solo in via residuale ed in ipotesi particolari, era ammesso che l'inquadramento venisse effettuato sulla base delle mansioni effettivamente svolte (cfr. l'art. 4, commi 9, 10 e seguenti); al contrario, tutto il personale non docente delle universita' era stato collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte. Detto inquadramento per mansioni era stato originariamente disposto dall'art. 85 in parola solo nei riguardi del personale universitario non docente in servizio al 1o luglio 1979. Siccome si era poi verificato che, anche successivamente a tale data, altro personale universitario non docente era stato assunto ed inquadrato su posti previsti dal vecchio ordinamento per carriere o non aveva comunque potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni a causa della mancanza dei requisiti temporali di cui al decreto interministeriale 10 dicembre 1980, era intervenuta la legge 21 febbraio 1989, n. 63, per perequare detto personale a quello gia' inquadrato ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312/1980. Ed invero l'art. 1 della legge n. 63/1989 aveva procrastinato, nei riguardi del personale in questione, il criterio dell'inquadramento nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali sulla base delle mansioni effettivamente svolte, sia pure assoggettando l'inquadramento stesso ad una particolare procedura, che prevedeva l'istanza degli interessati, il giudizio di congruenza tra il profilo richiesto e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura e la sottoposizione ed il superamento di una speciale prova idoneativa (cfr. i commi 2, 3 4 e 5 dell'art. 1). Nel solco tracciato dall'art. 85 della legge n. 312/1980 e dall'art. 1 della legge n. 63/1989 si colloca appunto, da ultima, la disposizione incriminata di sospetta incostituzionalita' ed in esatta applicazione della quale il rettore dell'Universita' del Molise ha respinto l'istanza dei ricorrenti. Invero l'art. 11 della legge n. 236/1995 ha consentito anche al personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge n. 63/1989, purche' su posti previsti dall'ordinamento per carriere precedente alla legge n. 312/1980, di poter essere inquadrato in base al criterio delle mansioni effettivamente svolte, secondo la particolare procedura (istanza, giudizio di congruenza, prove idoneative) gia' indicata appunto dalla legge n. 63/1989. In tal modo anche tale personale e' stato perequato a tutto il restante personale universitario che, essendo gia' inquadrato su posti propri del vecchio ordinamento per carriere, doveva essere collocato nei profili professionali del nuovo sistema per qualifiche funzionali; e la perequazione e' consistita appunto nel rendere operativo, anche per tale personale, benche' assunto successivamente al 1o luglio 1979 ed all'entrata in vigore della legge n. 63/1989, il criterio dell'inquadramento nei nuovi profili professionali sulla base delle mansioni effettivamente espletate e non gia' della qualifica formalmente rivestita e/o di assunzione. 2. - E' allora evidente che nessuno dei ricorrenti ha di che dolersi, sotto il profilo dell'irrazionale disparita' di trattamento, della limitazione consistente nell'avere l'art. 11 in esame riservato l'inquadramento secondo il criterio delle mansioni al solo personale assunto su posti previsti dal vecchio ordinamento per carriere, in quanto solo tale tipo e/o categoria di personale doveva transitare dalle qualifiche formali del vecchio sistema delle carriere ai profili professionali del nuovo assetto delle qualifiche funzionali; ed e' percio' solo riguardo a tale categoria che poteva porsi il problema del criterio in base al quale effettuare la transizione: se in base a quello della corrispondenza tra i contenuti professionali della vecchia qualifica formalmente rivestita ed i contenuti professionali del nuovo profilo in cui essere collocati (come era avvenuto per la gran parte del personale delle amministrazioni statali ex art. 3 della legge n. 312/1980); o se in base a quello della corrispondenza tra mansioni di fatto espletate e contenuti professionali tipici del profilo in cui essere inquadrati. Siccome i ricorrenti sono tutti stati assunti su posti di profilo professionale e di qualifica funzionale previsti dal nuovo ordinamento e' evidente che viene a mancare in radice il presupposto per reinquadrarli in base alle mansioni effettivamente esercitate. Presupposto che era costituito - lo si chiarisce e ribadisce - dalla necessita' di operare l'inquadramento nei nuovi profili professionali per transizione dalle vecchie qualifiche formali del precedente sistema per carriere. 3. - Quanto all'altra limitazione, di ordine puramente temporale, concernente la fissazione del termine del 31 agosto 1992 entro il quale il personale beneficiano dell'inquadramento secondo le mansioni svolte doveva essere stato assunto, essa, ammesso e non concesso che possa giudicarsi irrazionale e/o ingiustificata, non viene minimamente ad incidere ne' quindi danneggia in alcun modo nessuno dei ricorrenti; i quali, per loro stessa conclamata ammissione, sono entrati tutti alle dipendenze dell'Universita' del Molise anteriormente a tale data (cfr. la pag. 4 del ricorso). Pertanto la dedotta questione di incostituzionalita' riguardante tale preclusione temporale non puo' trovare ingresso, essendo essa irrilevante ed ininfluente ai fini della spettanza del denegato reinquadramento. II. - In riferimento anche alle considerazioni gia' svolte ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo I non appare invece manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' per irragionevole disparita' di trattamento sollevata riguardo al censurato art. 11 nella parte in cui questo contempla che dell'inquadramento ai sensi dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 (cioe' dell'inquadramento nei profili professionali delle qualifiche funzionali in base alle mansioni di fatto svolte, secondo la speciale procedura gia' cennata) beneficino i dipendenti delle universita' per stranieri di Perugia e di Siena statizzati ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonche' i dipendenti tecnici e amministrativi assunti in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, "anche se inquadrati su posti delle nuove carriere". 1. - Appare evidente che tale previsione, lungi dall'operare un'estensione ragionevole, logica ed armonica del (piu' favorevole) criterio dell'inquadramento in base alle mansioni di fatto a categorie di personale versanti in situazioni analoghe, configura in realta' un vero e proprio stravolgimento dei presupposti in presenza dei quali si giustifica la scelta del primo inquadramento secondo le mansioni di fatto; tali presupposti essendo costituiti dalla necessita' di ricollocare il personale non docente delle universita', gia' in servizio all'epoca dell'introduzione della legge n. 312/1980 e pertanto titolare delle qualifiche del previgente sistema per carriere, nei profili professionali del nuovo ordinamento per qualifiche funzionali; e dalla opportunita' di estendere al personale assunto successivamente, ma sempre su posti appartenenti al vecchio ordinamento per carriere, il medesimo criterio di inquadramento nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali (in base alle mansioni di fatto esplicate, e non gia' in base alla qualifica formalmente rivestita) gia' adottato dal legislatore della 312. In definitiva l'elemento unificante e comune che e' sotteso a tutte le disposizioni (art. 85 della legge n. 312/1980; art. 1 della legge n. 63/1989; art. 11, prima parte della legge n. 236/1995) le quali consentivano o consentono che l'inquadramento nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali avvenisse od avvenga tenendo presenti le mansioni di fatto esplicate e non gia' le qualifiche formalmente ricoperte e' rappresentato dalla circostanza che il personale da inquadrare secondo il nuovo ordinamento era od e' titolare di posizioni di lavoro qualificate e definite nel vecchio ordinamento, sicche' trattavasi o trattasi di inquadrare per la prima volta, per transizione, detto personale nelle nuove figure professionali. Per contro, laddove il personale in questione sia gia' stato ex novo inquadrato su posti propri del nuovo ordinamento, la possibilita' di operare un reinquadramento ulteriore su altri posti del nuovo ordinamento ed in base al criterio delle mansioni di fatto configura un'ipotesi completamente distinta, essendo di tutta evidenza che, in tal modo, il legislatore non provvede a disciplinare il passaggio dal vecchio sistema delle qualifiche formali e delle carriere al nuovo assetto dei profili professionali e delle qualifiche funzionali, ma intende consentire una nuova (e piu' favorevole) collocazione professionale a personale gia' inquadrato a tutti gli effetti nel nuovo assetto. 3. - L'aver riservato tale reinquadramento esclusivamente al personale statizzato delle universita' per stranieri di Perugia e di Siena ed al personale precario assunto in ruolo ai sensi della legge n. 116/1984 discrimina i dipendenti di tutte le Universita' che, non appartenendo a nessuna di tali due categorie, siano anch'essi gia' titolari di posizioni di lavoro definite ai sensi dell'ordinamento per profili professionali e qualifiche funzionali. 4. - Ne' si rilevano, riguardo alla situazione dei dipendenti statizzati delle universita' per stranieri di Perugia e di Siena e dei dipendenti precari transitati in ruolo per effetto dell'art. 2 della legge n. 116/1984, peculiari elementi di diversita' rispetto al restante personale universitario direttamente assunto ed inquadrato su posti propri del nuovo ordinamento. Come gia' rilevato, le predette prime due categorie di personale sono gia' state anch'esse inquadrate nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 23 del 29 gennaio 1986 (i dipendenti delle universita' per stranieri di Siena e di Perugia) ovvero a seguito dell'espletamento del concorso nazionale riservato (i dipendenti precari sistemati in ruolo ex legge n. 116/1984); ed inoltre esse hanno beneficiato di un ingresso di favore nei ranghi dei pubblici impiegati di ruolo (attraverso il collocamento in ruolo su domanda, i dipendenti delle universita' per stranieri di Perugia o di Siena; ed attraverso i concorsi nazionali riservati, i dipendenti precari di cui alla legge n. 116/1984). Il restante personale assunto - come i ricorrenti - su posti propri dei profili professionali e delle qualifiche funzionali e' stato anch'esso inquadrato nei profili professionali e nelle qualitiche funzionali corrispondenti; ed esso - almeno a quanto e' lecito supporre induttivamente - ha avuto accesso ai ruoli attraverso gli ordinari canali di selezione, cioe' vincendo pubblici concorsi. Ragion per cui non solo non si ravvisa alcuna ragione giustificativa per assicurare al personale appartenente alle prime due categorie il trattamento privilegiato consistente nella possibilita' di fluire di un reinquadramento sulla base delle mansioni effettivamente svolte; ma proprio la loro specifica pregressa vicenda giuridica fa risaltare come maggiormente ingiusta la penalizzazione arrecata dalla disposizione di cui all'art. 11, comma primo, seconda parte, ai restanti dipendenti universitari che, anch'essi essendo stati assunti e direttamente inquadrati ai sensi della legge n. 312/1980, vengono purtuttavia esclusi dalla possibilita' di conseguire un ulteriore inquadramento, in base alle mansioni effettivamente svolte, attraverso la procedura di cui all'art. 1 della legge n. 63/1989. III. - Per tutte le considerazioni qui sopra esposte al paragrafo I ed al paragrafo II il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del decreto legge n. 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, nella parte in cui limita al personale delle universita' per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed al personale tecnico ed amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche se inquadrato su posti delle nuove qualifiche funzionali (cosi' va letta l'espressione letterale "su posti delle nuove carriere") la possibilita' di conseguire un (nuovo) inquadramento ai sensi dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63; e rimette l'esame della questione stessa alla Corte costituzionale.