IL TRIBUNALE

    Letti  gli atti del procedimento iscritto al n. 74/1996 R.G. NR e
n. 11573/2000 R.G. GIP cartaceo a carico di Capoccia Raffaele, Morteo
Gianluca,  Mazzotta  Renato,  Capoccia  Francesco,  Martina  Antonio,
Passabi' Pasquale e Carico Claudio, ha emesso la seguente ordinanza.

                          Premesso in fatto

    Che  il  p.m.  in  sede,  con atto del 25 settembre 1999 chiedeva
disporsi   il  rinvio  a  giudizio  di:  1)  Capoccia  Raffaele  nato
l'8 giugno 1940 a Lecce; 2) Mazzotta Renato nato il 6 novembre 1943 a
Lecce;  3) Capoccia Francesco nato il 16 luglio 1967 a Lecce; 4) Elia
Poinpilio  nato  il  22 novembre 1950 a Squinzano; 5) Greco Salvatore
nato  il  20 settembre 1964 a Lecce; 6) Castelluzzo Francesco nato il
27  gennaio 1948 a Campi Salentina; 7) De Pascalis Gianfranco nato il
5  gennaio 1961 a Lecce; 8) Cavone Giuseppe nato il 12 ottobre 1962 a
Melendugno;  9)  Capone  Vito  nato  l'11  dicembre 1946 a Castri' di
Lecce;  10) De Pascalis Luciano nato il 9 dicembre 1957 a Lizzanello;
11)  Castelluzzo  Giampaolo  nato  il  13  luglio  1964  a Lecce; 12)
Spennato  Vittorio  nato  il  10  dicembre  1954 a Lecce; 13) Martina
Antonio nato il 12 novembre 1955 a Lecce; 14) Bokaj Kliton nato il 12
marzo 1971 a Valona; 15) Bevilacqua Antonio Giuseppe nato l'8 gennaio
1968  a  Cavallino; 16) Salerno Franco nato il 5 aprile 1963 a Lecce;
17)  Sparapane  Piero  nato  il  28 giugno 1972 a Lecce; 18) Rizzello
Fernando  nato  il 25 febbraio 1952 a Gallipoli; 19) Calogiuri Cosimo
nato  il  30 gennaio 1973 a Cavallino; 20) Bagorda Ignazio nato il 28
agosto 1961 a Fasano; 21) De Pasquale Amedeo nato il 13 novembre 1961
a  Lecce; 22) De Salvatore Gaetano nato il 3 agosto 1938 a Lecce; 23)
Carico  Claudio  nato  il  16 marzo 1966 a Lecce; 24) Minafro Antonio
nato  il 22 maggio 1946 a Lecce; 25) Bene Antonio nato il 30 dicembre
1962  a  Lecce; 26) Morleo Giuseppe nato l'8 febbraio 1968 ad Erchie;
27)  Passabi'  Pasquale  nato  il  7  aprile  1966  a Lizzanello; 28)
Castelluzzo  Salvatore  nato  il  18  maggio  1950  a  Gallipoli; 29)
Ponzetta  Cristian  nato il 15 settembre 1971 a Lecce; 30) Metrangolo
Silvano  nato  il 21 gennaio 1966 a Lecce; 31) Saponaro Cipriano nato
il  13 dicemre 1955 a San Pietro in Lama; 32) Morteo Gianluca nato il
16 febbraio 1973 a Lecce; 33) Lamhamdi Brahim nato il 1o gennaio 1965
in  Marocco;  34)  De  Luca  Andrea  nato  il  9 settembre 1967 a San
Cesario;  35)  Cantafio  Vincenzo nato il 13 aprile 1964 a La Spezia;
36)  Mazzeo  Silvio  nato  il 19 febbraio 1973 a Lecce; 37) Ricchello
Antonio  nato  il 2 gennaio 1937 ad Ugento; 38) Rizzato Mario nato il
1o settembre 1944 a Lecce;
    Imputati:
        A) del delitto di cui all'art. 416 c.p. per essersi associati
fra  loro  al  fine di compiere una serie di delitti di importazione,
acquisto  e  cessione  di  T.L.E. di contrabbando, assumendo Capoccia
Raffaele,  Mazzotta, Capoccia Francesco, Elia, Greco, ruolo e compiti
organizzativi,  avendo disponibilita' di mezzi economici e impartendo
le  direttive  circa  la  distribuzione dei tabacchi ai "minutanti" -
come  da  loro  stessi  collocati  nelle diverse aree della citta' di
Lecce  e  provincia  -,  tenuti a rendere il conto a tutti loro delle
cessioni  effettuate,  per  il  tramite  di  quanti  provvedevano  al
fornimento  della  merce  quali: Castelluzzo, De Pascalis Gianftanco,
Cavone, Capone, De Pascalis Luciano, Castelluzzo Giampaolo, Spennato,
Mattina;
        B)  del  delitto  di  cui  agli artt. 81 e 110 c.p., 2, legge
n. 50/1994,  292  e ss. d.P.R. n. 43/1973 e successive modificazioni,
perche', in concorso fra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo
disegno  criminoso,  cedevano  a  terzi  quantitativi  imprecisati di
T.L.E.  in quantita' superiore a quindici chilogrammi, introdotti nel
territorio  nazionale  in  violazione  delle leggi vigenti e senza il
pagamento dei diritti di confine;
        C) della contravvenzione di cui agli artt. 81 e 110 c.p., 1 e
70,  d.P.R.  n. 633/1972  perche',  in  concorso  fra loro e con piu'
azioni  esecutive  del  medesimo  disegno  criminoso,  omettevano  il
pagamento  dell'I.V.A.  su  un  quantitativo imprecisato di T.L.E. di
contrabbando.
    Lecce, fino al mese di aprile 1996;
        che   il  procedimento  veniva  assegnato  a  questo  giudice
remittente,  che  con  decreto del 14 febbraio 2000 fissava l'udienza
preliminare  per il 29 marzo 2000, all'esito della quale disponeva il
rinvio  a  giudizio  di  tutti gli imputati, ad eccezione di Capoccia
Raffaele,  Morteo  Gianluca,  Mazzotta  Renato,  Capoccia  Francesco,
Martina  Antonio, Passabi' Pasquale e Carico Oronzo, nei riguardi dei
quali,  avendo  essi chiesto di essere giudicati con rito abbreviato,
ordinava  la  separazione  del  processo  con  formazione di autonomo
fascicolo  contrassegnato  con  i numeri in epigrafe indicati; che il
suddetto  fascicolo  separato  veniva  chiamato alla medesima udienza
del29 marzo 2000 dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio
nei confronti degli altri coimputati;
        che,  subito  dopo la costituzione delle parti questo giudice
avanzava   richiesta   di  astensione  al  presidente  del  tribunale
evidenziando  che egli doveva ritenersi incompatibile per l'attivita'
di giudizio, avendo disposto il rinvio a giudizio nei confronti degli
altri  coimputati  dei medesimi fatti ed avendo quindi implicitamente
valutato  anche  la posizione degli imputati che avevano richiesto di
essere giudicati ai sensi dell'art. 442 c.p.p.;
        che  dopo  alterne  vicende, il presidente del tribunale, con
decreto  del  22  luglio  2000  rigettava  la richiesta di astensione
avanzata  da  questo  giudice evidenziando testualmente "... ritenuto
che  non  ricorre la causa di incompatibilita' dedotta dal g.i.p. dr.
Manzo  in  relazione al disposto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.p.,
in  quanto  tale fattispecie contempla - tra le altre - l'ipotesi del
giudice  che  abbia  emesso  il provvedimento conclusivo dell'udienza
preliminare,  il  quale  non puo' - percio' - partecipare al giudizio
nella  successiva  fase  dibattimentale, ossia una diversa ipotesi da
quella  invocata  dal  dr.  Manzo, nessuna incompatibilita' dovendosi
ravvisare,  in  capo  a quel giudice che, avendo ordinato il rinvio a
giudizio di alcuni imputati, sia chiamato a decidere nei confronti di
altri  coimputati  i  quali  abbiano  chiesto  ed  ottenuto di essere
giudicati  con il rito abbreviato, com'e' avvenuto nel caso in esame.
Ritenuto     che    siffatta    interpretazione    appare    conforme
all'orientamento  espresso  dalla Corte costituzionale nell'ordinanza
20-26  maggio  1998  (di  manifesta  infondatezza  della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art  34,  comma  2,  sollevata  in
riferimento  agli  artt.  3 e 24 Cost.) secondo cui - premesso che la
disciplina  dell'incompatibilita'  del  giudice  mira  ad evitare che
l'attivita'  di  "giudizio  ,  cioe'  di valutazione nel merito della
causa  sia,  o  appaia,  pregiudicata da precedenti valutazioni della
medesima  natura  compiute  dallo  stesso giudice - la configurazione
dell'udienza  preliminare  esclude  che  in essa possa ravvisarsi una
funzione  di  "giudizio  poiche' l'apprezzamento del giudice in detta
udienza,  e  in  vista  del  decreto  che dispone il giudizio, non si
sviluppa  secondo  un  canone sia pure prognostico, di colpevolezza o
innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di deliberare
se  risulti  o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del
dibattimento".

                         Ritenuto in diritto

    Che  le  argomentazioni del presidente del tribunale non appaiono
condivisibili  a  seguito  delle  notevoli  innovazioni legislative -
anche  di  natura costituzionale - intervenute dopo l'ordinanza della
Corte  costituzionale  citata. Va al riguardo anzitutto osservato che
la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha introdotto il c.d.
principio  di  costituzionalizzazione  della  terzieta'  del  giudice
secondo  cui  "ogni  processo  si  svolge  nel contraddittorio fra le
parti,  in  condizioni  di  parita',  derivanti a un giudice terzo ed
imparziale".  Tale canone costituzionale ha sovvertito quasi tutta la
precedente  giurisprudenza, anche della Corte costituzionale, essendo
divenuta l'esigenza della terzieta' del giudice molto piu' incisiva e
penetrante  e,  comunque, non piu' soggetta al "distinguo" introdotto
dalla  precedente  produzione  giurisprudenziale. Essa costituisce un
valore  assoluto  irrinunciabile.  D'altra parte, nel caso di specie,
non  puo'  non  evidenziarsi  che  l'art. 425  c.p.p.  nella  vigente
riformulazione  effettuata con legge 16 dicembre 1999 n. 479, ha reso
molto  piu'  incisive  e  penetranti  le  valutazioni  di  merito  da
compiersi  dal  giudice  dell'udienza preliminare, come si evince dal
terzo  comma della norma, che ha, in sostanza, attribuito al g.u.p. i
poteri  del  giudice  della fase del giudizio previsti dall'art. 530,
secondo comma, c.p.p.
    Tali   innovazioni  legislative  hanno  radicalmente  trasformato
l'istituto  dell'udienza  preliminare  richiedendo  ormai  al giudice
anche  un'attivita'  di  giudizio,  sia  pure  in  negativo, prima di
emettere  il  decreto  che dispone il giudizio, che, in tal modo, non
puo'  piu'  essere  ritenuto  mero atto di impulso processuale, ma il
compendio di un'intensa e puntuale attivita' di giudizio.
    Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono  non  puo'  che
dubitarsi  della  attuale  legittimita'  costituzionale dell'art. 34,
secondo   comma,   c.p.p.,   nella   parte   in   cui   non   prevede
l'incompatibilita'  del  giudice  dell'udienza  preliminare che abbia
emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di coimputati
del  medesimo fatto reato e che abbia, dunque implicitamente valutato
anche  la  posizione  degli  altri  imputati  che  abbiano  richiesto
l'accesso  a  riti  alternativi, ad esercitare attivita' di giudizio,
(sia pure abbreviato) nei confronti di questi ultimi.
    La  mancanza  di  previsione dell'incompatibilita' del giudice in
tali  casi,  in  adeguamento  alla produzione legislativa intervenuta
successivamente  alla formulazione originaria della norma denunciata,
fa  si'  che essa confligga sia con l'art. 111, secondo comma, Cost.,
sia  con  l'art. 24  della  Costituzione  -  essendo  evidente che il
giudizio  celebrato  dal  giudice  non imparziale viola il diritto di
difesa  dell'imputato  - sia con l'art. 25 della Costituzione in tema
di giudice naturale precostituito per legge.
    La questione, pertanto, non appare manifestamente infondata ed e'
rilevante ai fini della celebrazione del giudizio abbreviato, venendo
in considerazione le condizioni di capacita' del giudice.