IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1060 R.G. dell'anno 1994 tra Chiauzzi Antonio e Donatiello Anna Angela, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Nicolais, presso cui sono elett. domiciliati in Calitri, in via Papa Giovanili XXIII, n. 12 e Banca Operaia Cooperativa di Pescopagano oggi Banca Bipielle Centro Sud S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Tarantino, presso cui e' elett. domiciliato a Lacedonia, Corso Augusto, n. 176; oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Il tribunale, vista la propria sentenza non definitiva, emessa in pari data, l'altro, che "la quota interessi convenzionali, gia' ad un tasso assai elevato, non puo' produrre altri interessi, sia pure moratori, all'ulteriore tasso del 24%, senza divenire usurari." Risulta, altresi', in fatto che gli opponenti il 15 marzo 1990 stipularono con l'opposto istituto di credito un contratto di mutuo chirografario per L. 30.000.000, obbligandosi a restituire la suddetta somma, oltre agli interessi, ammontanti a L. 17.779.850, come da piano di ammortamento, mediante il pagamento di dieci rate semestrali, ciascuna di L. 4.777.985, da pagarsi il 15 di ogni semestre con inizio dal 15 settembre 1990 e termine al 15 marzo 1995. A maggior garanzia della somma mutuata, degli interessi ed accessori presto' fideiussione Donatiello Anna Angela, moglie del mutuatario, che sottoscrisse anche il piano di ammortamento. Essendo rimasti debitori, in data 6 ottobre 1994, di L. 4.932.893 per quota di interessi al tasso convenuto del 19% e di L. 26.998.424, nei loro confronti la banca chiese ed ottenne decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 31.931.392, oltre interessi moratori al tasso del 24%, pure convenuto, spese, diritti ed onorari del procedimento. II. - Nel corso del giudizio di opposizione a decreto inguntivo, instaurato con atto notificato il 22 novembre 1994, nel quale la banca si e' costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, diritti ed onorari, successivamente al termine della scadenza dell'ultima rata del 15 marzo 1995, e' sopravvenuta la legge 7 marzo 1996 n. 108, che ha modificato tra l'altro l'art. 1815, secondo comma codice civile. La s.c. con sentenza n. 5286/2000 ha ritenuto applicabile la nuova disciplina anche agli interessi moratori, sussistendo un'omogeneita' di trattamento tra le due categorie di interessi. La s.c. infine con sentenza n. 14899 del 17 novembre 2000 ha affermato testualmente: "Qualora si sia in presenza di un contratto di mutuo non ancora esaurito all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 (Disposizioni in materia di usura) per il perdurare dell'obbligazione di corrispondere, oltre ai ratei di somme di sorte capitale, anche gli interessi, il giudice puo' rilevare di ufficio la nullita' della clausola relativa agli interessi nel caso in cui il tasso di questi superi la soglia stabilita trimestralmente dalla legge suddetta". III. - Successivamente e' intervenuto con il dichiarato intento di neutralizzare gli effetti della sentenza della s.c. n. 14899/2000 il d.l. n. 394 del 29 dicembre 2000, convertito nella legge 28 febbraio 2001 n. 24, che non si e' limitato a dare un'interpretazione autentica della legge n. 108/1996, come nella sua intitolazione, ma ha introdotto notevoli innovazioni. L'art. 1 ha testualmente sancito: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento." La suddetta disposizione esclude chiaramente l'applicazione della legge n. 108/1996 ai mutui stipulati anteriormente ad essa ad un contratto di mutuo non ancora esaurito alla sua entrata in vigore. Paradossalmente puo' avvenire che lo stesso giudice, solo per una questione temporale, debba riconoscere legittimi e dovuti interessi, sia corrispettivi che moratori, da un mutuatario e non dovuti ed usurari, ai sensi della legge n. 108/1996, anche dallo stesso mutuatario, che abbia stipulato un contratto di mutuo successivamente all'entrata in vigore alla legge n. 108, essendo il tasso superiore a quello soglia stabilito con la stessa legge. Nel caso di spese poi lo stesso giudice non puo' nemmeno valutare se riconoscere o meno l'usurarieta' del tasso di interessi, sia corrispettivi che moratori, richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, essendo nelle more del giudizio abrogata la normativa in vigore sia all'epoca della stipula del contratto che quella vigente al tempo dell'instaurazione del giudizio. Di qui la necessita', per la sua rilevanza ai fini della istruzione e della decisione del presente giudizio, che sarebbe potuta avvenire ai sensi della sentenza n. 14899/2000 della Corte di Cassazione, della questione di illegittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 47 della Costituzione dell'art. 1 del d.l. n. 394/2000, convertito nella legge n. 24/2001. E' evidente, come innanzi si e' sottolineato, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, la disparita' di trattamento, solo in base ad una irrazionale ed ingiustificata questione temporale, tra mutuatari ante e post legge n. 108/1996. Come e' altresi' evidente la violazione dell'art. 24 della Costituzione, non avendo i mutuatari ante legge n. 108/1996 di possibilita' di chiedere al giudice di valutare la usurarieta' degli interessi richiesti, essendo stata abrogata la normativa anteriore a detta legge ed essendo quest'ultima inapplicabile ai contratti di mutuo non ancora esauriti perche' irretroattiva. Con l'ultimo intervento legislativo e' stato altresi' violato l'art. 41, secondo e terzo comma della Costituzione, non solo perche' e' stato adottato su richiesta ed ad vantaggio esclusivo ed ingiustificate dei creditori ed in massima parte degli istituti di credito, di cui e' stata accolta la tesi irrazionale ed iniqua secondo cui se i mutui sono stati stipulati prima della citata legge n. 108 allora i tassi possono essere trattenuti, anche se superiori alla soglia di usura in essere al momento del pagamento, ma anche perche' tale intervento e' avvenuto senza tener in alcun conto del necessario coordinamento dell'attivita' economica ai fini sociali ed in particolare con l'orientamento giuridico comunitario a tutela del consumatore, e con i fini della legge n. 108/1996 e di quelli espressamente indicati nel n. 6 dell'art. 1469-bis codice civile. L'intervento legislativo impugnato infatti impedisce di tenere in conto anche di quest'ultima norma per i contratti di mutuo anteriori alla legge n. 52/1996, per cui, come nel caso di specie, il giudice e' tenuto a riconoscere al mutuatario interessi moratori senz'altro sproporzionati e vessatori. Per le stesse ragioni l'intervento legislativo di cui al decreto legge n. 394/2000, convertito nella legge n. 24/2000 ha violato l'art. 47 della Costituzione, essendo avvenuto prescindendo da una razionale, giusta, adeguata, coordinata disciplina del credito, tenuto conto delle diverse soluzioni adottate anche in relazione al tasso di sostituzione previsto unicamente solo per alcuni mutuatari. E' pertanto auspicabile che la Corte costituzionale che gia' con sentenza n. 204/1997 ha saputo intervenire, espunga le disposizioni impugnate, perche' incostituzionali e non idonee, in particolare, alla istruzione e decisione del presente giudizio secondo i su indicati principi costituzionali. Per le stesse ragioni, in via subordinata, si deduce la illegittimita' costituzionale, in relazione degli art. 3 e 24 della Costituzione dell'impugnato intervento legislativo, con specifico riferimento agli interessi moratori, perche' l'obbligo del loro pagamento comunque sorge nel momento della mancata restituzione del denaro dato in prestito e la loro usurarieta' non puo' che essere valutata che in relazione a tale momento. Nel decreto impugnato, inoltre, pur ritenendo che debbono considerarsi usurari gli interessi, a qualsiasi titolo corrisposti, e quindi anche quelli moratori, non e' stata prevista alcuna tutela per i contratti di mutuo ancora in corso, pur se anteriori alla legge n. 108/1996, nel caso in cui il tasso previsto per tali interessi fosse di gran lunga superiore al tasso soglia in essere e comunque sproporzionato. Va disposta la sospensione del giudizio.