IL TRIBUNALE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 1060  R.G.  dell'anno  1994 tra Chiauzzi Antonio e Donatiello Anna
Angela,  rappresentati  e  difesi dall'avv. Vincenzo Nicolais, presso
cui  sono elett. domiciliati in Calitri, in via Papa Giovanili XXIII,
n. 12  e Banca Operaia Cooperativa di Pescopagano oggi Banca Bipielle
Centro   Sud  S.p.a.,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante,
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Tarantino, presso cui e' elett.
domiciliato  a Lacedonia, Corso Augusto, n. 176; oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo.
    Il tribunale, vista la propria sentenza non definitiva, emessa in
pari data, l'altro, che "la quota interessi convenzionali, gia' ad un
tasso  assai  elevato,  non  puo'  produrre altri interessi, sia pure
moratori, all'ulteriore tasso del 24%, senza divenire usurari."
    Risulta,  altresi',  in  fatto che gli opponenti il 15 marzo 1990
stipularono  con  l'opposto istituto di credito un contratto di mutuo
chirografario   per   L. 30.000.000,  obbligandosi  a  restituire  la
suddetta  somma,  oltre  agli  interessi, ammontanti a L. 17.779.850,
come  da  piano  di ammortamento, mediante il pagamento di dieci rate
semestrali,  ciascuna  di  L. 4.777.985,  da  pagarsi  il  15 di ogni
semestre con inizio dal 15 settembre 1990 e termine al 15 marzo 1995.
A  maggior garanzia della somma mutuata, degli interessi ed accessori
presto'  fideiussione  Donatiello Anna Angela, moglie del mutuatario,
che sottoscrisse anche il piano di ammortamento.
    Essendo rimasti debitori, in data 6 ottobre 1994, di L. 4.932.893
per quota di interessi al tasso convenuto del 19% e di L. 26.998.424,
nei  loro  confronti la banca chiese ed ottenne decreto ingiuntivo di
pagamento  della  somma di L. 31.931.392, oltre interessi moratori al
tasso  del  24%,  pure  convenuto,  spese,  diritti  ed  onorari  del
procedimento.
    II.  - Nel corso del giudizio di opposizione a decreto inguntivo,
instaurato  con  atto  notificato  il  22 novembre 1994, nel quale la
banca  si  e'  costituita,  chiedendo il rigetto dell'opposizione con
vittoria  di  spese,  diritti  ed onorari, successivamente al termine
della scadenza dell'ultima rata del 15 marzo 1995, e' sopravvenuta la
legge 7 marzo 1996 n. 108, che ha modificato tra l'altro l'art. 1815,
secondo comma codice civile.
    La  s.c.  con  sentenza  n. 5286/2000  ha ritenuto applicabile la
nuova   disciplina   anche   agli   interessi  moratori,  sussistendo
un'omogeneita' di trattamento tra le due categorie di interessi.
    La  s.c.  infine  con  sentenza  n. 14899 del 17 novembre 2000 ha
affermato  testualmente:  "Qualora si sia in presenza di un contratto
di  mutuo  non  ancora  esaurito  all'entrata  in  vigore della legge
n. 108/1996  (Disposizioni  in  materia  di  usura)  per il perdurare
dell'obbligazione  di corrispondere, oltre ai ratei di somme di sorte
capitale, anche gli interessi, il giudice puo' rilevare di ufficio la
nullita'  della  clausola  relativa agli interessi nel caso in cui il
tasso  di  questi  superi  la  soglia stabilita trimestralmente dalla
legge suddetta".
    III.  -  Successivamente e' intervenuto con il dichiarato intento
di  neutralizzare gli effetti della sentenza della s.c. n. 14899/2000
il  d.l.  n. 394  del  29  dicembre  2000,  convertito nella legge 28
febbraio 2001 n. 24, che non si e' limitato a dare un'interpretazione
autentica  della  legge n. 108/1996, come nella sua intitolazione, ma
ha introdotto notevoli innovazioni.
    L'art. 1  ha  testualmente  sancito:  "Ai  fini dell'applicazione
dell'art. 644  del  codice  penale  e  dell'art. 1815, secondo comma,
codice  civile,  si  intendono  usurari gli interessi che superano il
limite  stabilito  dalla  legge  nel  momento  in cui sono promessi o
comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento
del loro pagamento."
    La suddetta disposizione esclude chiaramente l'applicazione della
legge  n. 108/1996  ai  mutui  stipulati  anteriormente ad essa ad un
contratto di mutuo non ancora esaurito alla sua entrata in vigore.
    Paradossalmente puo' avvenire che lo stesso giudice, solo per una
questione  temporale, debba riconoscere legittimi e dovuti interessi,
sia  corrispettivi  che  moratori,  da  un mutuatario e non dovuti ed
usurari,  ai  sensi  della  legge  n. 108/1996,  anche  dallo  stesso
mutuatario, che abbia stipulato un contratto di mutuo successivamente
all'entrata in vigore alla legge n. 108, essendo il tasso superiore a
quello soglia stabilito con la stessa legge.
    Nel caso di spese poi lo stesso giudice non puo' nemmeno valutare
se  riconoscere  o  meno  l'usurarieta'  del  tasso di interessi, sia
corrispettivi  che  moratori,  richiesti  con  il  decreto ingiuntivo
opposto,  essendo  nelle  more  del giudizio abrogata la normativa in
vigore  sia  all'epoca della stipula del contratto che quella vigente
al tempo dell'instaurazione del giudizio.
    Di  qui  la  necessita',  per  la  sua  rilevanza  ai  fini della
istruzione  e  della  decisione  del  presente  giudizio, che sarebbe
potuta  avvenire ai sensi della sentenza n. 14899/2000 della Corte di
Cassazione,  della  questione  di  illegittimita'  costituzionale  in
relazione  agli  artt. 3,  24, 41 e 47 della Costituzione dell'art. 1
del d.l. n. 394/2000, convertito nella legge n. 24/2001.
    E'  evidente,  come  innanzi  si  e'  sottolineato, la violazione
dell'art. 3 della Costituzione, la disparita' di trattamento, solo in
base  ad  una  irrazionale ed ingiustificata questione temporale, tra
mutuatari ante e post legge n. 108/1996.
    Come  e'  altresi'  evidente  la  violazione  dell'art. 24  della
Costituzione,  non  avendo  i  mutuatari  ante  legge  n. 108/1996 di
possibilita'  di chiedere al giudice di valutare la usurarieta' degli
interessi  richiesti, essendo stata abrogata la normativa anteriore a
detta  legge  ed  essendo  quest'ultima inapplicabile ai contratti di
mutuo non ancora esauriti perche' irretroattiva.
    Con  l'ultimo  intervento  legislativo  e' stato altresi' violato
l'art. 41, secondo e terzo comma della Costituzione, non solo perche'
e'   stato  adottato  su  richiesta  ed  ad  vantaggio  esclusivo  ed
ingiustificate  dei  creditori  ed in massima parte degli istituti di
credito,  di  cui  e'  stata  accolta  la  tesi irrazionale ed iniqua
secondo  cui se i mutui sono stati stipulati prima della citata legge
n. 108  allora  i tassi possono essere trattenuti, anche se superiori
alla  soglia  di  usura  in essere al momento del pagamento, ma anche
perche'  tale  intervento  e' avvenuto senza tener in alcun conto del
necessario  coordinamento dell'attivita' economica ai fini sociali ed
in  particolare con l'orientamento giuridico comunitario a tutela del
consumatore,  e  con  i  fini  della  legge  n. 108/1996  e di quelli
espressamente indicati nel n. 6 dell'art. 1469-bis codice civile.
    L'intervento legislativo impugnato infatti impedisce di tenere in
conto  anche di quest'ultima norma per i contratti di mutuo anteriori
alla  legge  n. 52/1996, per cui, come nel caso di specie, il giudice
e'  tenuto  a riconoscere al mutuatario interessi moratori senz'altro
sproporzionati e vessatori.
    Per  le stesse ragioni l'intervento legislativo di cui al decreto
legge  n. 394/2000,  convertito  nella  legge  n. 24/2000  ha violato
l'art. 47  della  Costituzione,  essendo avvenuto prescindendo da una
razionale,  giusta,  adeguata,  coordinata  disciplina  del  credito,
tenuto  conto  delle diverse soluzioni adottate anche in relazione al
tasso di sostituzione previsto unicamente solo per alcuni mutuatari.
    E'  pertanto auspicabile che la Corte costituzionale che gia' con
sentenza  n. 204/1997  ha saputo intervenire, espunga le disposizioni
impugnate,  perche'  incostituzionali  e  non idonee, in particolare,
alla  istruzione  e  decisione  del  presente  giudizio  secondo i su
indicati principi costituzionali.
    Per   le  stesse  ragioni,  in  via  subordinata,  si  deduce  la
illegittimita'  costituzionale,  in relazione degli art. 3 e 24 della
Costituzione  dell'impugnato  intervento  legislativo,  con specifico
riferimento  agli  interessi  moratori,  perche'  l'obbligo  del loro
pagamento  comunque  sorge nel momento della mancata restituzione del
denaro  dato  in  prestito  e la loro usurarieta' non puo' che essere
valutata  che  in  relazione  a  tale momento. Nel decreto impugnato,
inoltre,   pur   ritenendo   che  debbono  considerarsi  usurari  gli
interessi,  a  qualsiasi  titolo  corrisposti,  e quindi anche quelli
moratori,  non  e'  stata  prevista  alcuna tutela per i contratti di
mutuo  ancora  in corso, pur se anteriori alla legge n. 108/1996, nel
caso  in cui il tasso previsto per tali interessi fosse di gran lunga
superiore al tasso soglia in essere e comunque sproporzionato.
    Va disposta la sospensione del giudizio.