ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 5 e
6,  della  legge  della  provincia  di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15
(Disposizioni  finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del
bilancio  di previsione della provincia per l'anno finanziario 1993 e
per   il  triennio  1993-1995),  promosso  con  ordinanza  emessa  il
14 dicembre  1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti
da  Maria  Theresia  Rita  Marseiler  ed altre contro la provincia di
Bolzano,  iscritta  al n. 99 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 7, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visti  gli atti di costituzione di Maria Theresia Rita Marseiler,
di  Marinella  Zanvettor  Ferraretto  ed altre, di Olivia Oeschger ed
altre, nonche' l'atto di intervento della provincia di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12 febbraio  2002  il giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  gli  avvocati  Maurizio  Calo'  per  Maria  Theresia  Rita
Marseiler,  Guido Bonomo per Marinella Zanvettor Ferraretto ed altre,
Aristide  Police per Olivia Oeschger ed altre e l'avvocato Roland Riz
per la Provincia di Bolzano.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  pronunciata il 14 dicembre 1999, e
pervenuta  alla  Corte  il 21 dicembre 2000, il Consiglio di Stato ha
sollevato  -  in  riferimento  agli  artt. 3,  23,  36, 37 e 38 della
Costituzione    la    questione    di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 19,  commi  5  e  6, della legge della Provincia di Bolzano
13 ottobre  1993,  n. 15 (Disposizioni finanziarie in connessione con
l'assestamento  del bilancio di previsione della Provincia per l'anno
finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995);
        che,  come  il  rimettente  ricorda,  la  normativa impugnata
disciplinando la posizione delle dipendenti della provincia collocate
nella  speciale  aspettativa  di  cui all'art. 53 dell'abrogata legge
provinciale  21 febbraio  1972,  n. 4  (Modifiche all'ordinamento del
personale  -  Riordinamento  delle  carriere  e  nuovi  stipendi  del
personale  provinciale) ha previsto un nuovo regime, in base al quale
esse   possono   chiedere  di  essere  trattenute  in  un'aspettativa
supplementare non retribuita, per il tempo necessario a raggiungere i
requisiti  previsti  per  il  diritto  a pensione (art. 19, comma 5),
ovvero  chiedere, in caso di vacanza di posti, di essere riammesse in
servizio  per  il  tempo  necessario  alla  maturazione dei requisiti
stessi (art. 19, comma 6);
        che  l'ordinanza  e'  stata  pronunciata nel corso di quattro
giudizi  di  appello,  proposti separatamente da numerose lavoratrici
dipendenti   dalla  Provincia  di  Bolzano  -  collocate,  prima  del
19 settembre  1992,  nell'aspettativa  di  cui alla legge provinciale
n. 4  del 1972 - contro le sentenze con cui il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione autonoma
di  Bolzano,  aveva  rigettato  i  ricorsi  da  esse  introdotti  per
impugnare  i  provvedimenti  dell'Ufficio  pensioni  della provincia,
concernenti  la  rideterminazione  dei  requisiti  minimi di servizio
necessari   a   conseguire   il  trattamento  di  quiescenza,  ed  il
contestuale  invito  a scegliere, ai sensi della normativa impugnata,
tra  prolungamento dell'aspettativa (senza assegni e con il pagamento
dei contributi previdenziali) e riammissione in servizio;
        che  il  rimettente  rileva che le lavoratrici hanno proposto
appello deducendo molteplici violazioni e false applicazioni di legge
ed   in   subordine   prospettando   la   questione  di  legittimita'
costituzionale;
        che,   relativamente  alla  non  manifesta  infondatezza,  il
rimettente  ritiene  che  l'art. 19,  comma  5  - ponendo, durante il
periodo  di aspettativa supplementare, la contribuzione previdenziale
a  totale  carico  delle  dipendenti  -  imporrebbe  un irragionevole
aggravio  alla loro posizione, non solo sacrificando l'affidamento da
esse  riposto nella non onerosita' dell'esodo pensionistico, ma anche
imponendo una prestazione patrimoniale sostanzialmente forzosa;
        che  la  situazione  non  sarebbe riequilibrata dall'art. 19,
comma  6,  poiche'  la  subordinazione della riammissione in servizio
alla  vacanza  di  posti renderebbe del tutto incerta la possibilita'
per  le  lavoratrici  di  non  essere  pregiudicate  dalla richiamata
contribuzione   forzosa,   onde  anche  il  comma  in  esame  sarebbe
incostituzionale,  limitatamente  all'inciso  "in  caso  di vacanza",
potendo  la  sua  effettiva applicazione "rivelarsi non efficace come
rimedio   all'onerosa  e  irragionevole  contribuzione  prevista  dal
precedente comma 5";
        che  pertanto, secondo il rimettente, l'art. 19, commi 5 e 6,
contrasterebbe  con  l'art. 3  Cost.,  introducendo,  "senza adeguata
giustificazione,  effetti  irragionevolmente onerosi per il personale
femminile  dell'amministrazione  provinciale  di  Bolzano,  che aveva
fatto  affidamento  su un regime pensionistico piu' favorevole" e non
assicurando  "un  ragionevole  riequilibrio  delle  posizioni di quel
personale  che  intenda  riprendere  l'attivita'  lavorativa  per non
subire  il pregiudizio di dover pagare le contribuzioni previdenziali
attingendo,  eventualmente, ad altre fonti di reddito"; con l'art. 23
"in  correlazione  con  l'art. 38"  Cost., in quanto la modificazione
della  natura  della  prestazione  da  contributiva  in  forzosamente
volontaria   si   risolve   nell'imposizione   di   una   prestazione
patrimoniale;   con   gli   artt. 36  e  38  Cost.,  in  quanto  tale
imposizione,    e    la    correlativa    esclusione   di   qualsiasi
controprestazione, determina "un'ulteriore alterazione peggiorativa e
unilaterale  del  rapporto";  e  con  l'art. 37  Cost.,  in quanto la
normativa  in esame introduce un regime peggiorativo per il personale
femminile  e  rende  piu'  difficile  "l'adempimento  dell'essenziale
funzione familiare";
        che  le  appellate  si  sono  costituite con separate memorie
insistendo per l'accoglimento della questione;
        che   si   e'  costituita  anche  la  provincia  di  Bolzano,
depositando  memoria,  nella  quale ha sostenuto l'infondatezza della
questione  e,  limitatamente al comma 6 della norma impugnata, la sua
inammissibilita' per difetto di rilevanza;
        che  nell'imminenza  dell'udienza pubblica alcune delle parti
private   e   la   provincia  di  Bolzano  hanno  depositato  memorie
illustrative.
    Considerato  che,  con  riferimento  all'art. 19,  comma 5, della
legge della provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni
finanziarie   in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
previsione  della  provincia  per  l'anno  finanziario  1993 e per il
triennio  1993-1995),  l'ordinanza di rimessione afferma che, durante
l'aspettativa  supplementare prevista da tale norma, la contribuzione
previdenziale sarebbe totalmente a carico delle lavoratrici e da tale
interpretazione desume l'illegittimita' costituzionale della norma;
        che  in  tal  modo l'ordinanza - pur rilevando esplicitamente
che nelle fattispecie di cui ai giudizi a quibus le lavoratrici erano
state  collocate  in  aspettativa  prima  del 19 settembre 1992 - non
tiene  conto  dell'ultimo  inciso  del comma 5, ai sensi del quale le
lavoratrici  poste  in aspettativa supplementare entro il 31 dicembre
1992  sono assoggettate, in realta', soltanto al rimborso della quota
di  contribuzione  a loro carico, restando invece quella gravante sul
datore di lavoro a carico della provincia;
        che,  pertanto,  il  rimettente  -  sulla base di una lettura
parziale della norma impugnata - ritiene contrastante con i parametri
evocati   una   disciplina   diversa   da   quella  applicabile  alla
fattispecie, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza;
        che ne discende la manifesta inammissibilita' della questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 19, comma 5, della citata
legge provinciale;
        che,  con  riguardo  all'art. 19,  comma  6,  l'ordinanza  di
rimessione   rileva   che   le   lavoratrici   avevano  impugnato  le
"determinazioni"  dell'ufficio  pensioni  della provincia di Bolzano,
con   le   quali  esse  erano  state  invitate  a  optare  o  per  il
prolungamento  dell'aspettativa  senza  assegni  e con il pagamento a
loro  carico  dei  contributi previdenziali o "per la riammissione in
servizio  anche  ai  sensi dell'ultimo comma dell'art. 19 della legge
provinciale n. 15/1993";
        che  pertanto  - risultando dalla ricostruzione della vicenda
operata  dal  giudice rimettente che la provincia aveva concretamente
offerto  alle  lavoratrici la riammissione in servizio - la questione
di  legittimita'  costituzionale del comma 6 dell'art. 19 nella parte
in cui tale riammissione e' ammessa solo in presenza di posti vacanti
risulta manifestamente inammissibile per irrilevanza.