LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 889/02 R.G.L., promossa da: Comune di Torino appellante, avvocatura comunale; Contro: Aquilino Luisa - Cutugno Elisabetta - De Marchi Barbara - Fulgaro Eva - Giannotti Luisa - Levrino Erio - Melis Simona - Quattrone Mariangela - Borsotti Giovanni - Drammi Giuseppe - Amerigo Paolo - Amoruso Mariangela - Aru' Michele - Baglieri Giuseppe - Baldassarre Stefano - Berta Livio - Bibbo' Domenica - Bolou Sam-Guy Serge Marc - Bornia Stefania - Bortolas Adriana - Cali' Antonio - Callari Riccardo - Capello Salvatore - Carbone Pasqua Irena - Chiariglione Mario Carlo - Corapi Vincenzo - Corradino Barbara - Crapa Nicola - D'Ambrosio Anna - Dedda Vincenzo - De Iacovo Giuseppina - Di Salvo Anna - Ditaranto Antonella - Fagiano Lorenada - Ferlighetti Anna Maria - Ferrero Miriam - Fiolo Generosa Maria - Grassia Debora - Grigiante Enrico - Guarnaccia Paolo - La Rocca Maria Antonietta - Lepri Loredana - Lorusso Annamaria - Macri' Natalina - Marchese Pietro - Melissari Alessandra - Marcias Marco - Martorini Angelo - Martorana Grazia - Morinello Emanuele - Mout Angiolina - Muraglia Caterina - Musu Pietro Paolo - Paca Giacoma - Pacella Luca - Palmiotto Maria - Patorno Patrizia - Perri Angelo - Prasciolu Luca - Presutto Antonio - Prete Mariapia - Ragusano Pietro - Rinaldi Claudio - Sabatucci Simonetta - Sammartino Carmela - Sacino Rosita - Sari Maria Valentina - Sellitri Barbara - Serra Maurizio - Stabilin Antonella - Stella Franco - Sturniolo Letizia - Vitale Rosita - Vitalini Venanzio, appellati, avv. Bonetto. Premesso che: con sentenza 20 marzo/10 maggio 2001 il Tribunale di Torino accertava il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe ad essere inseriti tra gli L.S.U. cui si applica il regime transitorio di cui all'art. 12, d.lgs. n. 468/1997, ed ordinava al comune di Torino di adottare i provvedimenti necessari per rendere esecutivo tale inserimento compensando tra le parti le spese di lite; con ricorso depositato il 9 maggio 2002 il comune di Torino ha proposto appello chiedendo la integrale riforma della sentenza sul presupposto della inapplicabilita' agli appellati del regime transitorio previsto dall'art. 12, d.lgs. n. 468/1997, per non avere gli stessi maturato dodici mesi di permanenza in lavori socialmente utili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999; si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, sollevando questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, sesto comma della legge n. 144/1999 e dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000, per contrasto con gli art. 3, 4 e 35 della Costituzione; Ritenuto che: l'interpretazione dell'art. 45, legge n. 146/1999 contenuta nella sentenza appellata non puo' in alcun modo essere condivisa. Il tribunale di Torino ha in particolare affermato che la locuzione «soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi di attivita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999» (presupposto indefettibile per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 12, d.l. n. 168/1997) contenuta nell'art. 45, sesto comma legge n. 144/1999 possa e debba essere interpretata, ragionando sulla ratio della norma, nel senso che la proroga ed i benefici di cui all'art. 12 devono essere accordati ai lavoratori socialmente utili che al 31 dicembre 1999 abbiano maturato 12 mesi di permanenza nel rispettivo progetto che ha avuto corso nel 1999 e che a quell'anno compete, indipendentemente dalle varie date di immissione dei singoli lavoratori; si tratta di un'interpretazione totalmente contrastante con il dato letterale della norma, di chiarezza tale da non poter dare ingresso ad altre opzioni interpretative: e' evidente infatti che il legislatore ha fatto riferimento ai lavoratori concretamente utilizzati nei progetti di l.s.u. ed ha ritenuto meritevoli di fruire dei benefici di cui all'art. 12 solo coloro che avessero effettivamente prestato la loro attivita' lavorativa durante il periodo previsto, senza conferire alcun rilievo alla durata del progetto nel quale i lavoratori medesimi sono utilizzati. Rilevato che in linea di fatto e' pacifica che: gli appellati hanno partecipato a progetti di lavori socialmente utili deliberati dal comune di Torino (delibera 4209 del 19 maggio 1998) in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 468/1997; il comune di Torino aveva stipulato un protocollo di intesa con le agenzie formative per effetto del quale il comune si impegnava a presentare alla commissione regionale per l'impiego i progetti di L.S.U. mentre le agenzie formative si impegnavano ad avviare ad attivita' di formazione i partecipanti ritenuti idonei dall'ufficio di collocamento; con unico bando con scadenza per la presentazione delle domande al 27 novembre 1998 e' iniziato il reclutamento in relazione a tutti i 28 progetti di L.S.U. avviati dal comune di Torino e, stante il numero insufficiente di adesioni, il bando e' poi stato prorogato alla data del 31 dicembre 1998; l'avvio dei corsi di formazione con conseguente pagamento del sussidio da parte dell'INPS e' avvenuto in date ricomprese tra il 1° gennaio ed il mese di marzo 1999 a seconda della ultimazione della graduatoria da parte dell'ufficio di collocamento; il comune di Torino (cfr. doc. 10) preso atto che l'avvio dei singoli progetti e' stato scaglionato dal 4 gennaio al 18 marzo 1999 ha richiesto informazioni alla C.R.I. sull'applicabilita' dell'art. 12, d.lgs. n. 97/468 - in considerazione della definizione dei beneficiari di cui all'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 - al rilevante numero di soggetti che hanno iniziato a lavorare entro il 15 gennaio 1999 maturando cosi' una permanenza negli L.S.U. pari ad 11 mesi e 51% del dodicesimo mese; la C.R.I., alla luce anche della nota del Ministero del lavoro n. 559/bis, esprimeva parere favorevole al considerare i predetti soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 45; gli appellati hanno tutti concluso la loro attivita' dopo il 15 gennaio 2000, data ritenuta dal comune di Torino termine ultimo per fruire della proroga introdotta dalla legge n. 144/1999. Considerato che: con ordinanza 14 maggio 2002 il Tribunale di Torino ha sottoposto all'esame di codesta Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma sesto, legge n. 144/1999, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio sia nei suoi profili fattuali sia in quelli di diritto; con l'ordinanza n. 40 del 2003 codesta Corte ha dichiarato l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, legge n. 144/1999 rilevando che il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, limita definitivamente il bacino di lavoratori utilizzabili in lavori socialmente utili ai soggetti originariamente previsti dall'impugnata disciplina e che il giudice a quo aveva omesso di motivare in ordine agli effetti del citato d.lgs. n. 81/2000 cosi' incorrendo in difetto argomentativo sulla rilevanza. Ritenuto che: il d.lgs. n. 81/2000 non ha modificato i termini della questione. Infatti l'art. 1 prevede il permanere dell'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili ampliando le possibilita' di utilizzazione dei medesimi per tutti gli enti utilizzatori che alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attivita' progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione; il comune di Torino rientra certamente nella definizione predetta atteso che aveva in corso progetti al 31 dicembre 1999; l'art. 2, d.lgs. n. 81/2000 ribadisce che le disposizioni si applicano «ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tale attivita' nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999» utilizzando una locuzione analoga a quella contenuta nell'art. 45, legge n. 146/1999 e gia' censurata dal Tribunale di Torino; l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 81/2000 stabilisce che «restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modifiche e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo» e prosegue poi abrogando espressamente una serie di articoli del d.lgs. n. 468/1997 tra i quali non e' compreso l'art. 12 cioe' proprio quello la cui applicazione viene invocata nel presente giudizio; i benefici previsti dall'art. 12, sia quelli riferiti alla ricollocazione lavorativa sia quelli relativi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, sono quindi tuttora vigenti non essendo stata la norma espressamente abrogata ne' essendo incompatibile con le disposizioni del d.lgs. n. 81/2000 che ha ulteriormente prorogato l'utilizzabilita' dei lavoratori socialmente utili da parte degli enti pubblici; la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 e dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000 e' quindi rilevante perche': 1) la sentenza appellata ha concretamente applicato ai lavoratori appellati i benefici previsti dall'art. 12, d.lgs. n. 468/1997 ritenendo che gli stessi rientrassero tra i soggetti individuati dall'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999; 2) gli appellati non possono fruire della proroga in quanto hanno maturato 12 mesi di attivita' in lavori socialmente utili nel periodo successivo al 31 dicembre 1999; 3) i lavoratori non possono neppure fruire dell'ulteriore termine del 15 gennaio 2000 stabilito dal comune di Torino avendo terminato l'attivita' lavorativa dopo tale data e pertanto in applicazione dell'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 e dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000 verrebbero esclusi dai benefici di cui all'art. 12, d.lgs. n. 468/1997; la questione e' inoltre non manifestamente infondata in relazione agli art. 3 e 38, Cost. Non e' revocabile in dubbio la facolta' del legislatore di stabilire un termine decorso il quale non sono piu' invocabili i benefici di cui all'art. 12 essendo innegabile la tendenza legislativa, espressa in modo inequivoco dal d.lgs. n. 81/2000 ma gia' enunciata nell'art. 45, legge n. 144/1999, di superare l'esperienza del lavoro socialmente utile in attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali. Tuttavia il legislatore, nell'individuare il limite cronologico dei benefici contributivi ed occupazionali previsti dall'art. 12, d.lgs. n. 468/1997, avrebbe dovuto tenere presente tanto l'esigenza di assicurare un trattamento uniforme ai lavoratori socialmente utili che si trovassero nelle medesime condizioni quanto la particolare necessita' di tutela dei lavoratori socialmente utili quali soggetti svantaggiati e cio' non ha fatto. Il criterio di individuazione dei beneficiari contenuto negli art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 e 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000 e' irrazionale: solo i soggetti che abbiano maturato dodici mesi di attivita' in progetti di L.S.U. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999 possono fruire dei benefici di cui all'art. 12, d.lgs. n. 468/1997 ed il possesso del requisito dei 12 mesi di attivita' dipende da fattori del tutto casuali ed indipendenti dalla volonta' dei singoli lavoratori; tutti i lavoratori appellati hanno manifestato la loro disponibilita' alla prestazione dell'attivita' socialmente utile nello stesso momento ed in relazione al medesimo bando e l'inizio della prestazione di attivita' e' dipeso solo dal tempo di formazione della graduatoria da parte dell'ufficio di collocamento. L'irragionevolezza del criterio utilizzato - e la concreta sussistenza di disparita' di trattamento - e' stata percepita anche dal comune di Torino, ente utilizzatore degli L.S.U. avviati ai 28 progetti promossi: infatti il comune ha preso atto che dal punto di vista operativo l'avvio dei singoli progetti e' stato scaglionato dal 4 gennaio al 18 marzo 1999 ed ha quindi chiesto ed ottenuto dalla C.R.I. di poter includere tra i beneficiari della proroga dell'applicazione dell'art. 12, d.lgs. n. 468/1997 tutti gli L.S.U. che alla data del 31 dicembre 1999 avessero maturato una permanenza pari ad 11 mesi ed il 51% del dodicesimo mese; la ragione sottesa alla richiesta proroga del termine, lo scaglionamento dell'avvio dei progetti per ragioni operative, ricorre peraltro anche nei confronti di coloro che hanno ultimato l'attivita' nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2000 ed il 18 marzo 2000. Inoltre il rilievo attribuito dal legislatore alla quantita' di attivita' prestata si pone in contrasto con la natura anche assistenziale del lavoro socialmente utile. Non puo' infatti essere dimenticato che solo i lavoratori inoccupati o disoccupati possono essere utilizzati in lavori socialmente utili e che gli stessi non percepiscono una retribuzione bensi' un sussidio erogato dall'INPS, sussidio spettante tanto nel caso di utilizzazione nelle attivita' di lavori socialmente utili quanto nelle attivita' formative (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 468/1997); e' quindi evidente che si tratta di un tipo particolare di rapporto (l'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 468/1997 espressamente stabilisce che l'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui all'art. 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in relazione al quale la quantita' di attivita' lavorativa prestata dal singolo lavoratore non costituisce di per se' elemento significativo sia perche' l'inizio della prestazione dipende dallo stesso ente utilizzatore sia perche' il sussidio compete anche in relazione all'attivita' di formazione; alla luce di tutte le considerazioni svolte l'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 nella parte in cui stabilisce che ai «soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi» in attivita' di L.S.U. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999 si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, d.lgs. n. 468/1997 nonche' l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000 nella parte in cui stabilisce si applicano «ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tale attivita' nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999» le disposizioni del decreto stesso, si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinano una ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori inseriti nel medesimo progetto di lavoro socialmente utile, nonche' con l'art. 38 Cost. in quanto omettono di assicurare in favore di una parte dei predetti lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.