LA CORTE D'APPELLO

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  di lavoro
iscritta   al   n. 889/02  R.G.L.,  promossa  da:  Comune  di  Torino
appellante, avvocatura comunale;
    Contro: Aquilino Luisa - Cutugno Elisabetta - De Marchi Barbara -
Fulgaro  Eva  -  Giannotti  Luisa  -  Levrino  Erio  - Melis Simona -
Quattrone  Mariangela - Borsotti Giovanni - Drammi Giuseppe - Amerigo
Paolo  -  Amoruso  Mariangela  -  Aru'  Michele - Baglieri Giuseppe -
Baldassarre  Stefano  - Berta Livio - Bibbo' Domenica - Bolou Sam-Guy
Serge  Marc  -  Bornia  Stefania - Bortolas Adriana - Cali' Antonio -
Callari  Riccardo  -  Capello  Salvatore -  Carbone  Pasqua  Irena  -
Chiariglione  Mario  Carlo  -  Corapi  Vincenzo - Corradino Barbara -
Crapa  Nicola  -  D'Ambrosio  Anna  -  Dedda  Vincenzo  -  De  Iacovo
Giuseppina - Di Salvo Anna - Ditaranto Antonella - Fagiano Lorenada -
Ferlighetti  Anna  Maria  -  Ferrero  Miriam - Fiolo Generosa Maria -
Grassia Debora - Grigiante Enrico - Guarnaccia Paolo - La Rocca Maria
Antonietta  -  Lepri Loredana - Lorusso Annamaria - Macri' Natalina -
Marchese  Pietro  -  Melissari Alessandra - Marcias Marco - Martorini
Angelo  -  Martorana  Grazia  - Morinello Emanuele - Mout Angiolina -
Muraglia Caterina - Musu Pietro Paolo - Paca Giacoma - Pacella Luca -
Palmiotto  Maria - Patorno Patrizia - Perri Angelo - Prasciolu Luca -
Presutto Antonio - Prete Mariapia - Ragusano Pietro - Rinaldi Claudio
-  Sabatucci  Simonetta  -  Sammartino Carmela - Sacino Rosita - Sari
Maria  Valentina  -  Sellitri  Barbara  -  Serra  Maurizio - Stabilin
Antonella  -  Stella  Franco  -  Sturniolo  Letizia - Vitale Rosita -
Vitalini Venanzio, appellati, avv. Bonetto.
    Premesso che:
        con  sentenza  20 marzo/10 maggio 2001 il Tribunale di Torino
accertava  il  diritto  dei lavoratori indicati in epigrafe ad essere
inseriti  tra  gli L.S.U. cui si applica il regime transitorio di cui
all'art. 12,  d.lgs.  n. 468/1997, ed ordinava al comune di Torino di
adottare   i  provvedimenti  necessari  per  rendere  esecutivo  tale
inserimento compensando tra le parti le spese di lite;
        con  ricorso  depositato il 9 maggio 2002 il comune di Torino
ha proposto appello chiedendo la integrale riforma della sentenza sul
presupposto   della   inapplicabilita'   agli  appellati  del  regime
transitorio  previsto dall'art. 12, d.lgs. n. 468/1997, per non avere
gli  stessi  maturato dodici mesi di permanenza in lavori socialmente
utili  nel  periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre
1999;
        si  sono  costituiti  gli  appellati chiedendo il rigetto del
ricorso   e,  in  subordine,  sollevando  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 45,  sesto  comma della legge n. 144/1999 e
dell'art. 2,  comma  1,  d.lgs.  n. 81/2000,  per  contrasto  con gli
art. 3, 4 e 35 della Costituzione;
    Ritenuto che:
        l'interpretazione  dell'art. 45,  legge n. 146/1999 contenuta
nella  sentenza appellata non puo' in alcun modo essere condivisa. Il
tribunale  di  Torino  ha  in  particolare affermato che la locuzione
«soggetti  che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi di
attivita'  nel  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio  1998 ed il 31
dicembre  1999»  (presupposto  indefettibile  per  l'applicazione dei
benefici   previsti   dall'art. 12,   d.l.   n. 168/1997)   contenuta
nell'art. 45,  sesto  comma  legge  n. 144/1999  possa e debba essere
interpretata,  ragionando  sulla  ratio della norma, nel senso che la
proroga  ed  i benefici di cui all'art. 12 devono essere accordati ai
lavoratori socialmente utili che al 31 dicembre 1999 abbiano maturato
12  mesi di permanenza nel rispettivo progetto che ha avuto corso nel
1999  e  che a quell'anno compete, indipendentemente dalle varie date
di immissione dei singoli lavoratori;
        si  tratta  di un'interpretazione totalmente contrastante con
il  dato  letterale  della norma, di chiarezza tale da non poter dare
ingresso  ad altre opzioni interpretative: e' evidente infatti che il
legislatore   ha   fatto   riferimento  ai  lavoratori  concretamente
utilizzati nei progetti di l.s.u. ed ha ritenuto meritevoli di fruire
dei   benefici   di   cui   all'art. 12   solo  coloro  che  avessero
effettivamente  prestato  la  loro  attivita'  lavorativa  durante il
periodo  previsto,  senza  conferire  alcun  rilievo  alla durata del
progetto nel quale i lavoratori medesimi sono utilizzati.
    Rilevato che in linea di fatto e' pacifica che:
        gli   appellati   hanno  partecipato  a  progetti  di  lavori
socialmente  utili deliberati dal comune di Torino (delibera 4209 del
19 maggio  1998) in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs.
n. 468/1997;
        il  comune  di Torino aveva stipulato un protocollo di intesa
con le agenzie formative per effetto del quale il comune si impegnava
a  presentare  alla commissione regionale per l'impiego i progetti di
L.S.U.  mentre  le  agenzie  formative  si  impegnavano ad avviare ad
attivita'  di  formazione i partecipanti ritenuti idonei dall'ufficio
di collocamento;
        con  unico  bando  con  scadenza  per  la presentazione delle
domande  al 27 novembre 1998 e' iniziato il reclutamento in relazione
a  tutti  i  28  progetti  di  L.S.U. avviati dal comune di Torino e,
stante  il  numero  insufficiente  di adesioni, il bando e' poi stato
prorogato alla data del 31 dicembre 1998;
        l'avvio dei corsi di formazione con conseguente pagamento del
sussidio  da  parte  dell'INPS  e' avvenuto in date ricomprese tra il
1° gennaio ed il mese di marzo 1999 a seconda della ultimazione della
graduatoria da parte dell'ufficio di collocamento;
        il comune di Torino (cfr. doc. 10) preso atto che l'avvio dei
singoli  progetti e' stato scaglionato dal 4 gennaio al 18 marzo 1999
ha    richiesto    informazioni   alla   C.R.I.   sull'applicabilita'
dell'art. 12,  d.lgs. n. 97/468 - in considerazione della definizione
dei  beneficiari  di cui all'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 - al
rilevante  numero  di soggetti che hanno iniziato a lavorare entro il
15  gennaio  1999 maturando cosi' una permanenza negli L.S.U. pari ad
11 mesi e 51% del dodicesimo mese;
        la  C.R.I.,  alla  luce  anche  della  nota del Ministero del
lavoro  n. 559/bis,  esprimeva  parere  favorevole  al  considerare i
predetti soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 45;
        gli  appellati hanno tutti concluso la loro attivita' dopo il
15 gennaio  2000,  data  ritenuta dal comune di Torino termine ultimo
per fruire della proroga introdotta dalla legge n. 144/1999.
    Considerato che:
        con  ordinanza  14 maggio  2002  il  Tribunale  di  Torino ha
sottoposto  all'esame  di  codesta Corte la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 45,  comma  sesto,  legge  n. 144/1999, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione in una fattispecie identica
a  quella oggetto del presente giudizio sia nei suoi profili fattuali
sia in quelli di diritto;
        con  l'ordinanza  n. 40  del 2003 codesta Corte ha dichiarato
l'inammissibilita'  della  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 45,  legge n. 144/1999 rilevando che il decreto legislativo
28   febbraio  2000,  n. 81,  limita  definitivamente  il  bacino  di
lavoratori  utilizzabili  in  lavori  socialmente  utili  ai soggetti
originariamente previsti dall'impugnata disciplina e che il giudice a
quo aveva omesso di motivare in ordine agli effetti del citato d.lgs.
n. 81/2000 cosi' incorrendo in difetto argomentativo sulla rilevanza.
    Ritenuto che:
        il  d.lgs.  n. 81/2000  non  ha  modificato  i  termini della
questione.  Infatti  l'art. 1 prevede il permanere dell'utilizzazione
dei   lavoratori  socialmente  utili  ampliando  le  possibilita'  di
utilizzazione  dei  medesimi per tutti gli enti utilizzatori che alla
data  del  31 dicembre  1999 hanno in corso attivita' progettuali con
oneri a carico del fondo per l'occupazione;
        il  comune  di  Torino  rientra  certamente nella definizione
predetta atteso che aveva in corso progetti al 31 dicembre 1999;
        l'art. 2,  d.lgs. n. 81/2000 ribadisce che le disposizioni si
applicano  «ai  soggetti  impegnati in progetti di lavori socialmente
utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza
in  tale  attivita'  nel  periodo  dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre
1999»   utilizzando   una   locuzione   analoga  a  quella  contenuta
nell'art. 45,  legge  n. 146/1999  e  gia' censurata dal Tribunale di
Torino;
        l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 81/2000 stabilisce che «restano
confermate  le  disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente
utili  di  cui  al  decreto  legislativo n. 468 del 1997 e successive
modifiche  e  al  decreto  interministeriale 21 maggio 1998 in quanto
compatibili  con  le disposizioni del presente decreto legislativo» e
prosegue poi abrogando espressamente una serie di articoli del d.lgs.
n. 468/1997  tra  i  quali  non  e'  compreso l'art. 12 cioe' proprio
quello la cui applicazione viene invocata nel presente giudizio;
        i  benefici  previsti  dall'art. 12, sia quelli riferiti alla
ricollocazione  lavorativa  sia quelli relativi al raggiungimento dei
requisiti  pensionistici,  sono  quindi  tuttora  vigenti non essendo
stata  la  norma espressamente abrogata ne' essendo incompatibile con
le  disposizioni del d.lgs. n. 81/2000 che ha ulteriormente prorogato
l'utilizzabilita'  dei  lavoratori  socialmente  utili da parte degli
enti pubblici;
        la  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 45,
comma  6, legge n. 144/1999 e dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000
e' quindi rilevante perche':
          1)  la  sentenza  appellata  ha  concretamente applicato ai
lavoratori   appellati   i  benefici  previsti  dall'art. 12,  d.lgs.
n. 468/1997  ritenendo  che  gli  stessi  rientrassero tra i soggetti
individuati dall'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999;
          2) gli appellati non possono fruire della proroga in quanto
hanno  maturato  12 mesi di attivita' in lavori socialmente utili nel
periodo successivo al 31 dicembre 1999;
          3)  i  lavoratori non possono neppure fruire dell'ulteriore
termine  del  15 gennaio  2000  stabilito dal comune di Torino avendo
terminato  l'attivita'  lavorativa  dopo  tale  data  e  pertanto  in
applicazione  dell'art. 45, comma 6, legge n. 144/1999 e dell'art. 2,
comma  1,  d.lgs.  n. 81/2000  verrebbero esclusi dai benefici di cui
all'art. 12, d.lgs. n. 468/1997;
        la  questione  e'  inoltre  non  manifestamente  infondata in
relazione  agli  art. 3  e  38,  Cost. Non e' revocabile in dubbio la
facolta' del legislatore di stabilire un termine decorso il quale non
sono piu' invocabili i benefici di cui all'art. 12 essendo innegabile
la  tendenza  legislativa,  espressa  in  modo  inequivoco dal d.lgs.
n. 81/2000  ma  gia'  enunciata  nell'art.  45, legge n. 144/1999, di
superare  l'esperienza  del  lavoro socialmente utile in attesa della
riforma   degli  incentivi  all'occupazione  e  degli  ammortizzatori
sociali.   Tuttavia   il   legislatore,  nell'individuare  il  limite
cronologico  dei  benefici  contributivi  ed  occupazionali  previsti
dall'art. 12,  d.lgs.  n. 468/1997,  avrebbe  dovuto  tenere presente
tanto  l'esigenza di assicurare un trattamento uniforme ai lavoratori
socialmente  utili che si trovassero nelle medesime condizioni quanto
la  particolare necessita' di tutela dei lavoratori socialmente utili
quali  soggetti  svantaggiati  e  cio'  non  ha fatto. Il criterio di
individuazione  dei  beneficiari  contenuto  negli  art. 45, comma 6,
legge  n. 144/1999  e  2,  comma 1, d.lgs. n. 81/2000 e' irrazionale:
solo  i  soggetti  che  abbiano  maturato dodici mesi di attivita' in
progetti  di L.S.U. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il
31  dicembre  1999  possono  fruire  dei benefici di cui all'art. 12,
d.lgs.  n. 468/1997  ed  il  possesso  del  requisito  dei 12 mesi di
attivita'  dipende da fattori del tutto casuali ed indipendenti dalla
volonta'  dei  singoli lavoratori; tutti i lavoratori appellati hanno
manifestato  la  loro  disponibilita' alla prestazione dell'attivita'
socialmente  utile  nello  stesso momento ed in relazione al medesimo
bando  e  l'inizio  della prestazione di attivita' e' dipeso solo dal
tempo  di  formazione  della  graduatoria  da  parte  dell'ufficio di
collocamento.  L'irragionevolezza  del  criterio  utilizzato  -  e la
concreta   sussistenza  di  disparita'  di  trattamento  -  e'  stata
percepita  anche dal comune di Torino, ente utilizzatore degli L.S.U.
avviati  ai 28 progetti promossi: infatti il comune ha preso atto che
dal  punto  di  vista operativo l'avvio dei singoli progetti e' stato
scaglionato  dal  4  gennaio al 18 marzo 1999 ed ha quindi chiesto ed
ottenuto  dalla  C.R.I.  di  poter  includere tra i beneficiari della
proroga  dell'applicazione dell'art. 12, d.lgs. n. 468/1997 tutti gli
L.S.U.  che  alla  data  del  31 dicembre  1999 avessero maturato una
permanenza  pari ad 11 mesi ed il 51% del dodicesimo mese; la ragione
sottesa   alla  richiesta  proroga  del  termine,  lo  scaglionamento
dell'avvio dei progetti per ragioni operative, ricorre peraltro anche
nei  confronti  di  coloro che hanno ultimato l'attivita' nel periodo
compreso  tra  il  15  gennaio  2000  ed il 18 marzo 2000. Inoltre il
rilievo  attribuito  dal  legislatore  alla  quantita'  di  attivita'
prestata  si  pone in contrasto con la natura anche assistenziale del
lavoro  socialmente  utile.  Non  puo' infatti essere dimenticato che
solo  i lavoratori inoccupati o disoccupati possono essere utilizzati
in  lavori  socialmente  utili  e che gli stessi non percepiscono una
retribuzione bensi' un sussidio erogato dall'INPS, sussidio spettante
tanto nel caso di utilizzazione nelle attivita' di lavori socialmente
utili  quanto  nelle  attivita'  formative  (art. 8,  comma 3, d.lgs.
n. 468/1997); e' quindi evidente che si tratta di un tipo particolare
di  rapporto  (l'art. 8,  comma  1,  d.lgs. n. 468/1997 espressamente
stabilisce  che l'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui
all'art. 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in
relazione  al quale la quantita' di attivita' lavorativa prestata dal
singolo  lavoratore non costituisce di per se' elemento significativo
sia  perche'  l'inizio  della  prestazione  dipende dallo stesso ente
utilizzatore  sia  perche'  il  sussidio  compete  anche in relazione
all'attivita' di formazione;
        alla  luce di tutte le considerazioni svolte l'art. 45, comma
6,  legge  n. 144/1999 nella parte in cui stabilisce che ai «soggetti
che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi» in attivita'
di  L.S.U.  nel  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio 1998 ed il 31
dicembre 1999 si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, d.lgs.
n. 468/1997  nonche' l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000 nella parte
in  cui stabilisce si applicano «ai soggetti impegnati in progetti di
lavori  socialmente  utili  e  che abbiano effettivamente maturato 12
mesi  di permanenza in tale attivita' nel periodo dal 1° gennaio 1998
al  31  dicembre 1999» le disposizioni del decreto stesso, si pongono
in  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinano
una  ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori inseriti
nel  medesimo  progetto  di  lavoro  socialmente  utile,  nonche' con
l'art. 38  Cost.  in  quanto  omettono di assicurare in favore di una
parte  dei  predetti  lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita.