IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Sul ricorso n. 4616/03 R.G., proposto da Anza' Santi Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Saitta, con la quale e' elettivamente domiciliato in Catania, via Centuripe n. 8, presso 1'avv. Valentina Buscetta (studio legale prof. Alfio D'Urso), contro il comune di patti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Adamo, col quale e' elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto n. 143, presso lo studio dell'avv. Carlo Imme', per ottenere l'esecuzione del giudicato; Sulla sentenza provvisoriamente esecutiva n. 3218/00 emessa inter partes dal G.O.A. del Tribunale civile di Patti, sezione stralcio, in data 13 dicembre 2000, depositata in data 28 dicembre 2000, registrata il 20 febbraio 2001 e notificata in data 9 maggio 2001, (con la quale il comune di Patti e' stato, tra l'altro, condannato al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore de germani Anza' Santi Antonio, Maria Teresa, Aldo e Giuseppina, della complessiva somma di lire 337.942.465, oggi Euro 174.532,72 oltre rivalutazione ed interessi ed oltre le spese del giudizio liquidate in complessive lire 16.625.000 oltre IVA e c.p.a.), limitatamente al pagamento della somma di Euro 69.194,74 oltre interessi legali e rivalutazione, quale quota parte di pertinenza del medesimo ing. Anza' Santi Antonio; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la comparsa di costituzione in giudizio del comune intimato; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore alla Camera di Consiglio del giorno 25 febbraio 2004 il Consigliere dott. Gabriella Guzzardi; Uditi altresi' gli avvocati delle parti come da verbale di udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con la sentenza del G.O.A presso il Tribunale Civile di Patti n. 3218/2000, meglio specificata in epigrafe, il comune di Patti, che aveva intrapreso una attivita' ablativa nei confronti del ricorrente per la realizzazione di una discarica, concretizzatasi in atti di cui e' stata accertata la illegittimita' con sentenze di questo tribunale confermate in appello (Tribunale amministrativo regionale Sicilia, sez. di Catania, sent. n. 348/1996 confermata con sent. C.G.A. n. 121/1999 e Tribunale amministrativo regionale Sicilia sez. di Catania, sent. n. 1604/1998 confermata con sent. C.G.A. n. 276/2000) e' stato condannato a restituire agli attori il fondo illegittimamente occupato ed adibito a discarica R.S.U. e a pagare a titolo di risarcimento danni la complessiva somma di lire 337.942.456 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione e oltre le spese del giudizio liquidate in lire 16.625.000 oltre C.P.A e Iva come per legge. Tale sentenza, esecutiva ex lege, come peraltro dichiarato nel corpo della stessa, e' stata appellata dal comune debitore che, pur avendo restituito le aree, non ha provveduto al pagamento del dovuto. Il giudice d'appello, al quale era stata chiesta la sospensione della esecuzione, ha rigettato, con ordinanza camerale del 31 gennaio 2002, depositata il 6 febbraio 2003, la relativa istanza proposta dal comune di Patti, confermando pertanto la esecutivita' della sentenza di primo grado. Con il ricorso introduttivo il ricorrente, sul presupposto della confermata esecutivita' della sentenza in epigrafe, ne chiede l'ottemperanza, dopo avere notificato, in data 17 giugno 2003, al comune debitore rituale atto di costituzione in mora. Il comune di Patti, costituitosi in giudizio, ha in via preliminare sollevato l'eccezione di inammissibilita' del giudizio introdotto dal ricorrente Anza' avverso una sentenza ancora solo provvisoriamente esecutiva e non coperta da giudicato. Nel merito ne ha chiesto il rigetto. Il ricorrente Anza', per mezzo del proprio difensore, con memoria depositata in data 13 febbraio 2004 ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 27 R.D. n. 1054/1924 e 37 legge n. 1034/1971 che indicano nel passaggio in giudicato il presupposto insuperabile per agire in via di ottemperanza per l'adempimento dell'obbligo della p.a. di conformarsi alle decisioni dei Tribunali, ove tale presupposto non venga considerato superato dall'art. 10 legge n. 205/2000 che, nel riformare l'art. 33 della legge n. 1034/1971, ha ammesso la possibilita' di adire il Tribunale amministrativo regionale per ottenere l'esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato, giudice d'appello. Secondo la prospettazione del ricorrente, la normativa richiamata, nella interpretazione restrittiva propugnata dal comune intimato, violerebbe il principio della effettivita' della tutela giurisdizionale cosi' come riconosciuto e dichiarato dagli artt. 24 e 113 della Costituzione. Nel merito il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del giudizio di ottemperanza dallo stesso incardinato. Alla Camera di Consiglio del 25 febbraio 2004 la causa e' stata trattenuta per la decisione. D i r i t t o Il collegio, in via preliminare procede all'esame della eccezione di illegittimita' costituzionale della normativa portata dagli artt. 27 R.D. n. 1054/1924 e 37 legge n. 1034/1971, nella parte in cui viene richiesto il passaggio in giudicato quale presupposto insuperabile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della p.a. di conformarsi alle decisioni del giudice ordinario in sede di giudizio di ottemperanza, per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione. Al fine di individuare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalita', il Collegio osserva che il giudizio di cui in epigrafe non puo' essere definito prescindendo dall'analisi della questione sottoposta al proprio esame poiche' l'applicazione delle norme di riferimento condurrebbe alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso introduttivo per carenza di uno dei presupposti dell'azione. Infatti la norma portata dall'art. 37 della legge n. 1034/1971 attribuisce la competenza del giudice amministrativo a pronunciarsi sui ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi al giudicato dell'autorita' giudiziaria ordinaria, e per giudicato non puo' che intendersi il giudicato formale scaturente dalla definitivita' della sentenza di cui si chiede l'esecuzione. Ai fini della individuazione dei profili di non manifesta infondatezza della questione si rileva che l'applicazione della norma di riferimento e richiede quale presupposto per l'azione di ottemperanza avanti il giudice amministrativo la esistenza del giudicato formatosi sulla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e non la sua esecutivita', determina da un lato una ingiustificata disparita' di trattamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rispetto alla esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo di primo grado che ai sensi dell'art. 33 legge n. 1034/1971 nel testo aggiunto dall'art. 10 legge n. 205/2000 possono essere oggetto di giudizio di ottemperanza, purche' non sospese dal giudice di appello. Dall'altro lato, viola il principio della effettivita' della tutela giurisdizionale scaturente dalle norme portate dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, in base ai quali tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti anche nei confronti della Pubblica amministrazione, senza esclusioni o apposizione di limiti di sorta, limiti che invece verrebbero a sussistere poiche' l'interessato potra' fare valere il proprio diritto mediante azione di esecuzione civile e non mediante giudizio di ottemperanza relativamente alle sentenze di primo grado del giudice ordinario esecutive, non sospese in appello, ma non coperte da giudicato formale. A parere del Collegio l'applicazione delle norme di cui si contesta in parte qua la illegittimita' costituzionale, in base alle quali il cittadino puo' intraprendere il giudizio di ottemperanza avanti il giudice amministrativo solo con riferimento a sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a quelle esecutive non sospese dal giudice d'appello, viola anche il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 della Costituzione nel testo novellato dall'art. 1 legge Cost. n. 2 del 23 novembre 2001. Le croniche lungaggini del processo civile, normalmente articolato su tre gradi di giudizio, che inesorabilmente condizionano il formarsi del giudicato su una sentenza di primo grado appellata, costituiscono insormontabile ostacolo al soddisfacimento degli interessi e dei diritti di cui il soggetto e' titolare, gia' riconosciuti in prime cure con sentenza esecutiva per legge, sentenza che mantiene la propria esecutivita' se non sospesa dal giudice di appello, ma di fatto non azionabile in sede di ottemperanza per carenza di un requisito formale, il giudicato. Il procrastinarsi nel tempo dell'esecuzione costituisce, a parere di questo giudice, violazione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. di cui costituisce corollario il principio della ragionevole durata, oltre che violazione dei principi di buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione scaturenti dall'art. 97 della Costituzione in quanto l'ulteriore rinvio dell'esecuzione della sentenza del giudice ordinario, gia' esecutiva e non sospesa dal giudice d'appello, fino al momento del conseguimento del giudicato formale, puo' determinare un evitabile aggravio di spesa da parte della pubblica amministrazione che dovra' sopportare l'onere di interessi sulle somme dovute, frattanto ulteriormente maturati. Ritenuta la rilevanza della sollevata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 37 legge n. 1034/1971 in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 113 e 97 della Costituzione e la sua non manifesta infondatezza, il collegio ritiene di disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del giorno 11 marzo 1953.