IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 2580/05 e n. 3025/05, proposti rispettivamente dalla A.N.M. S.p.A. (Azienda Napoletana Mobilita), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Magaldi, giusta procura a margine della memoria depositata il 1° luglio 2005, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Toledo n. 106, e dal comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Pizza e Giuseppe Tarallo, con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura municipale in Napoli, piazza Municipio, P.zzo S. Giacomo; Contro la Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Lacatena e Tiziana Monti dell'Avvocatura regionale, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia n. 81; per l'annullamento, del decreto dirigenziale n. 66 del 4 febbraio 2005 di riapprovazione dei conguagli riferiti ai contributi di esercizio erogati in acconto a favore dell'ANM per gli anni 1994-1997 e conseguenti conguagli compensativi; di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o conseguenziale e per il risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti, da imputare ai provvedimenti legislativi ed amministrativi della Regione. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione della Amministrazione regionale; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino; Uditi alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o 1. - Col ricorso r.g. n. 2580/05, ritualmente notificato il 17 marzo 2005 e depositato il 31 marzo, l'A.N.M. S.p.A. (Azienda Napoletana Mobilita) ha impugnato il d.d. del 4 febbraio 2005, n. 66, dell'Area generale di coordinamento 14 - Trasporti e viabilita' della Giunta regionale della Campania, con cui l'Amministrazione, avvalendosi della riapertura dei termini prevista dall'art. 1, comma 3, della l.r. 12 novembre 2004 n. 8,, ha riapprovato i conguagli dei contributi di esercizio erogati in acconto alIA.N.M. per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, disponendo di conseguenza i conguagli compensativi ex art. 17, comma 2, l.r. n. 5/1999 e dando atto della sussistenza di un saldo negativo a carico dell'A.N.M. da recuperarsi con successivi provvedimenti dirigenziali. Espone in fatto la ricorrente che con quattro distinte delibere del 3 marzo 2000, avvalendosi della riapertura dei termini stabilita dall'art. 17 della l.r. 5 agosto 1999, n. 5, la Giunta regionale della Campania aveva provveduto alla determinazione dei conguagli dei contributi regionali di esercizio erogati in acconto per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per gli enti e le aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale. Tali delibere erano successivamente annullate con sentenza n. 6558 del 22 ottobre 2002 di questa sezione, in quanto adottate dopo la scadenza del termine trimestrale previsto dall'art. 17, l.r. n. 5/1999 cit., del quale il tribunale ha riconosciuto il carattere perentorio e decadenziale (in relazione al fatto che «l'esigenza di derogare al termine di cui all'art. 10, l.r. n. 16/1983 e' ovviamente nata dalla sua natura perentoria, per cui sarebbe contrario ai principi della logica assumere che la disposizione emanata allo specifico scopo del differimento abbia viceversa previsto il carattere ordinatorio del termine medesimo»). Con l'art. 1, comma 3, della l.r. 12 novembre 2004, n. 8, il termine previsto dall'art. 17 della l.r. n. 5/1999 e' stato riaperto per ulteriori 90 gg. e col decreto dirigenziale n. 66/2005 di cui si e' detto la regione ha provveduto alla riapprovazione dei conguagli. Col ricorso in esame la ricorrente ha domandato l'annullamento di tale decreto, previa sospensione cautelare dell'efficacia, deducendone il contrasto con la menzionata sentenza n. 6558/02 di questo tribunale e censurando la legge regionale n. 8/2004 per violazione degli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost. nonche' del principio di non retroattivita' delle legge e di gerarchia delle fonti tra la legge regionale e la legge quadro nazionale di riferimento (art. 6 della legge n. 151/1981), ragion per cui ha chiesto che venga sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della l.r. n. 8/2004, nonche' dell'art. 17 della l.r. n. 5/1999. Costituitisi in giudizio il comune di Napoli e la Regione Campania, quest'ultima ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'omessa notifica del ricorso ai controinteressati, la mancata impugnazione dei provvedimenti presupposti nonche', nel merito, l'infondatezza del ricorso. 2. - Con ricorso di identico tenore notificato il 4 aprile 2004 e depositato il 20 aprile successivo, iscritto nel Ruolo generale col n. 3025/05, il comune di Napoli, lamentando la lesione di propri interessi in qualita' di azionista unico delIA.N.M. S.p.A., ha, a sua volta impugnato, il medesimo provvedimento. La Regione Campania si e' difesa con memoria. 3. - Alla camera di consiglio del 4 maggio 2005 fissata per l'esame delle istanze cautelari le cause sono state rinviate per la decisione nel merito. Con memoria illustrativa depositata il 1° luglio 2005, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, l'A.N.M. si e' costituita in giudizio col ministero di un nuovo avvocato. Hanno altresi' depositato memorie la Regione Campania ed il comune di Napoli, che, in particolare, ha controdedotto alle eccezioni di rito sollevate dalla regione. Alla pubblica udienza del 13 luglio 2005, uditi i difensori delle parti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione. D i r i t t o 1. - Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi per la definizione degli stessi con unica sentenza, attesa la loro connessione oggettiva. 2. - E' controversa nel presente giudizio la legittimita' dell'atto con cui la Regione Campania ha riapprovato i conguagli dei contributi di esercizio erogati in acconto .per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 all'A.N.M. S.p.A., disponendo i conguagli compensativi ex art. 17, comma 2, l.r. n. 5/1999 con rilevante saldo negativo a carico della predetta azienda. 3. - Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione regionale in relazione alla dedotta consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica azionata. 3.1. - La questione della spettanza della giuridizione in materia di contributi di esercizio a favore delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, dopo i mutamenti arrecati al quadro normativo dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204, ha trovato soluzioni antitetiche nella giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, da un lato, e del Consiglio di Stato, dall'altro. Invero, secondo la Corte di cassazione gli acconti erogati a titolo di contributo di esercizio (e, dunque, i contributi stessi) sarebbero corrispettivi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/1971 e, pertanto, le relative controversie non apparterrebbero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma resterebbero soggette agli ordinari criteri di riparto; con la conseguenza che, ritenendo la Cassazione che nei confronti di un atto vincolato della p.a. non sarebbero ipotizzabili situazioni di interesse legittimo, esse rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., SS.UU., 25 ottobre 2004, n. 20645; in termini, ma piu' succintamente, Cass., SSUU., 9 marzo 2005, n. 5056; 4 febbraio 2005, n. 2201). Secondo il Consiglio di Stato, viceversa, sussisterebbe in materia di erogazione di finanziamenti alle predette imprese la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo rispettati entrambi i parametri di verifica tracciati dalla Corte costituzionale, cioe' l'appartenenza della controversia alla materia dei pubblici servizi e l'esercizio, nella stessa, di un potere autoritativo (Sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489, cui presta adesione Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 145). In particolare, il giudice amministrativo d'appello ha affermato che anche l'erogazione dei contributi rientrerebbe nell'ambito della materia dei pubblici servizi, in quanto la provvista finanziaria (lungi dal costituire un'attivita' meramente strumentale) sarebbe «concettualmente inscindibile dal servizio, trovando esso nei mezzi di finanziamento la stessa possibilita' di esistenza». Quanto al presupposto dell'intervento dell'amministrazione in veste di pubblica autorita', secondo il Consiglio di Stato l'erogazione di fondi pubblici sarebbe espressione di autonomia finanziaria dell'Ente (in quel caso, come nel presente, della Regione) nonche' esercizio di una funzione amministrativa di tipo organizzativo-contabile: da cio' l'autoritativita' dell'intervento dell'Ente, che «attraverso il meccanismo della erogazione dei fondi per il funzionamento del servizio, viene in definitiva ad incidere unilateralmente sull'impianto organizzativo funzionale del servizio pubblico di autotrasporto locale». Non osterebbe alla attrazione nella sfera della giurisdizione esclusiva delle questioni inerenti l'erogazione di pubblici contributi la circostanza che l'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 80/1998, nel testo riformulato dalla Corte costituzionale, esclude dall'ambito della giurisdizione amministrativa sui servizi pubblici le controversie concernenti «indennita', canoni ed altri corrispettivi». Secondo il Consiglio di Stato, difatti, occorre distinguere tra i contributi pubblici e cio' che viene, invece, corrisposto dagli utenti a titolo di tariffa quale prezzo del servizio corrisposto: i contributi, erogati al gestore del servizio al fine di integrarne la provvista finanziaria necessaria al suo esercizio, consistono in restazioni incombenti sulla sola amministrazione concedente e non gravano sull'utenza, innestandosi genericamente nel rapporto tra l'amministrazione ed il concessionario allo scopo di indennizzarlo per i costi sostenuti a fronte della prestazione del servizio (C.d.S., sez. V, n. 145/05 cit.). A quest'ultimo insegnamento il Collegio ritiene di dover prestare adesione, concludendo pertanto per la ricorrenza, nel caso di specie, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 4. - Non trovano fondamento neppure le ulteriori eccezioni in rito delle parti resistenti. Non si' ravvisano, infatti, nel caso in esame controinteressati in senso tecnico ai quali il ricorso dovesse essere notificato, tali non essendo le altre imprese destinatarie dei contributi, la cui posizione soggettiva e' disancorata da quella dei ricorrenti (Tribunale amministrativo regionale Campania, Napoli, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 6558). Non puo' ritenersi, inoltre, sussistere un onere di impugnazione degli atti presupposti costituiti dalle delibere di rilevazione dei costi effettivi di esercizio per gli anni dal 1994 al 1997, sia in relazione alla circostanza che la impugnazione proposta si incentra su un vizio autonomo del provvedimento impugnato, collegato alla dedotta censura di illegittimita' costituzionale della legge regionale di riapertura dei termini (cfr. Tribunale amministrativo regionale Napoli, n. 6558/02 cit.), sia soprattutto in quanto gli atti predetti (i.e., le delibere nn. 1217, 1218, 1219 e 1220 del 2000) sono stati gia' annullati con la piu' volte ricordata sentenza di questa Sezione n. 6558/02. 5. - I ricorrenti contestano la legittimita' dell'atto di approvazione dei conguagli dei contributi di esercizio erogati in acconto alla A.N.M. S.p.A. per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997. 5.1. - L'erogazione, ad opera delle Regioni, di contributi per l'esercizio dei servizi di' trasporto pubblico locale e' prevista dalla legge quadro 10 aprile 1981, n. 151, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto. Principi e procedure relativi erano dettati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 151/1981, dalla legge regionale della Regione Campania del 25 gennaio 1983, n. 16, e a tale legge - successivamente abrogata dall'art. 51 della l.r. 28 marzo 2002, n. 3 - occorre far riferimento ratione temporis. Stabiliva, dunque, la l.r. n. 16/1983 che i contributi venissero determinati annualmente per ciascuna azienda entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferivano, in misura da coprire la differenza tra il costo economico standardizzato del servizio ed i ricavi presunti derivanti dalla applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione (nonche' le spese relative ad accordi integrativi aziendali), sulla scorta dei criteri di calcolo indicati nell'art. 2 della legge medesima. Essi erano corrisposti trimestralmente in via anticipata sulla base delle percorrenze autorizzate nell'anno precedente ed erano soggetti a successivo conguaglio (art. 2, ulteriore comma, l.r. n. 16/1983), che doveva avvenire entro il 31 maggio dell' anno successivo a quello cui il contributo si riferiva. 5.2. - Il termine fissato dall'art. 10 della l.r. n. 16/1983 per la determinazione dei conguagli («entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce») veniva successivamente differito dall'art. 17 della l.r. 5 agosto 1999, n. 5, limitatamente ai conguagli per il quadriennio 1994/1997, al trimestre successivo all'entrata in vigore della stessa l.r. n. 5/1999 (avvenuta il giorno successivo alla sua pubblicazione, in data 12 agosto 1999, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania). 5.3. - La Regione Campania provvedeva alla determinazione dei conguagli a consuntivo dei contributi erogati a preventivo per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 con le delibere nn. 1217, 1218, 1219 e 1220, adottate nella seduta del 3 marzo 2000, oltre il termine suindicato: pertanto, dette delibere venivano annullate da questa sezione con la ricordata sentenza n. 6558/02. 5.4. - Il termine per la determinazione dei conguagli dei contributi di esercizio erogati per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 e' stato, infine, ancora riaperto dall'art. 1, comma 3, della l.r. 12 novembre 2004, n. 8, il quale stabilisce che «iI termine previsto dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 17 e' differito di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (pubblicata nel B.U.R.C. n. 55 deI 16 novembre 2004 ed entrata in vigore, ex art. 8, il giorno successivo). Avvalendosi della riapertura dei termini nuovamente stabilita con tale articolo, con il decreto dirigenziale n. 66 del 4 febbraio 2005, gravato con i ricorsi in esame, si e' provveduto a disporre i conguagli per il quadriennio predetto a carico dell'A.N.M. per un totale di lire 99.351.856.000 e con un saldo finale negativo per l'A.N.M., al netto della compensazione (prescritta dall'art. 17, comma 2, l.r. n. 5/1999) con gli importi spettanti all'Azienda come contributi statali assegnati ex lege n. 194/1998, di Euro 3.111.796,94, da recuperare con successivi provvedimenti dirigenziali. 6. - Le ricorrenti hanno impugnato il d.d. n. 66/2005 deducendone il contrasto con l'efficacia esecutiva della ricordata sentenza n. 6558/02 di questo Tribunale amministrativo regionale e chiedendo che venga sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della l.r. n. 8/2004, nonche' dell'art. 17 della l.r. n. 5/1999, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 42 e 97 Cost. Peraltro, i profili dedotti non appaiono convincenti. 6.1. - Non e' esatto, in primo luogo, che si tratterebbe di una legge provvedimento finalizzata a sottrarre l'oggetto del sindacato giurisdizionale e a vanificare, in tal modo, la tutela garantita dall'art. 24 Cost., poiche' la legge regionale interviene con previsione generale ed astratta che potenzialmente riguarda tutte le aziende di trasporto. 6.2. - Sostengono, altresi', le ricorrenti che le disposizioni violerebbero il principio di irretroattivita' delle leggi di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. nonche' il principio tempus regit actum. Senonche' anche tale questione e' manifestamente infondata, in quanto nessuno dei due principi ha valenza costituzionale, salvo che per la previsione del comma 2 dell'art. 25 Cost.. 6.3. - Le norme censurate non ledono i principi, pure dedotti, di annualita' e continuita' di bilancio, ne' vulnerata e' la disciplina del computo dei contributi e conguagli su base annuale, dovendo procedersi anche per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 sulla base delle differenze calcolate anno per anno in base ai costi effettivi; incomprensibile e', poi, il riferimento ad un supposto principio di «certezza dei dati di riferimento» che sarebbe riconducibile aIl'art. 97 Cost. Da qui la manifesta infondatezza anche di tale questione. 6.4. - In relazione al preteso contrasto con i principi di contabilita' in materia di iscrizione dell'avanzo e del disavanzo e di salvaguardia degli equilibri di bilancio posti per gli enti locali dagli artt. 165, 187, 188 e 193 del d.lgs. 267/2000, non e' indicato il parametro costituzionale leso (cfr., nel senso dell'inammissibilita' delle questioni che «non contengono elementi a cogliere il livello costituzionale delle censure», C. cost. sentt. n. 446 del 1994 e n. 342 del 1990) e la doglianza si risolve, in definitiva, nella denuncia di un preteso contrasto tra disposizioni di pari rango primario. 6.5. - Contrariamente all'assunto di parte ricorrente, non e' dato desumere una rilevanza costituzionale dei principi contabili di pertinenza ed attendibilita' dei bilanci, ne' in relazione aIl'art. 41 Cost., che tutela la liberta' d'iniziativa economica privata, ne' tantomeno in relazione all'art. 42 Cost., sulla proprieta'. Le disposizioni censurate, peraltro, non ledono il principio di competenza, giacche' la circostanza che la legge regionale faccia rivivere l'obbligazione non contraddice la regola per cui il debito deve essere iscritto in bilancio quando e' giuridicamente sorto (in questo caso, risorto), e non paiono violare in alcun modo il principio di veridicita' e correttezza dei bilanci. Della manifesta infondatezza della censura basata suIl'art. 24 Cost. si e' gia' detto sub 6.1., con argomentazioni che vanno qui esplicitamente richiamate, mentre le questioni sollevate con riferimento agli artt. 97 e 3 Cost. appaiono, nei termini proposti, alquanto generiche, e restano assorbite nelle considerazioni che verrano piu' innanzi sviluppate. 6.6. - Manifestamente infondate sono anche le restanti questioni di legittimita' costituzionale sollevate da parte ricorrente. La categoria delle leggi provvedimento, alla quale i ricorrenti riconducono, peraltro erroneamente, la normativa in questione, non contrasta infatti con la Costituzione, la quale non prevede una riserva di amministrazione e non pone al legislatore limiti diversi da quelli - formali - dell'osservanza del procedimento di formazione delle leggi (C. cost., sentt. nn. 59 e 60 del 1957; n. 143 del 1989, n. 62 del 1993; nn. 63 e 347 del 1995). Infine, la legge regionale non incide che sul termine di decadenza per la determinazione dei conguagli, senza influire sull'an ed il quantum della pretesa e lasciando, percio', impregiudicata la sindacabilita' dell'applicazione nel concreto dei criteri di determinazione dei conguagli indicati nell'art. 10 l.r. n. 16/1983 e della istruttoria a monte della richiesta economica. 7. - Cio' posto, le disposizioni contenute nel combinato disposto dell'art. 1, comma 3, della I.r. n. 8/04 e dell'art. 17, comma 1, l.r. n. 5/1999 presentano nondimeno profili di dubbia costituzionalita' che, per la rilevanza delle stesse nel presente giudizio, impongono la rimessione delle relative questioni al vaglio del giudice delle leggi. In particolare, ad avviso di questo tribunale le norme in parola appaiono in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 123 e 127 Cost., per le ragioni di seguito esposte. 7.1. - Il Tribunale dubita, anzitutto, della costituzionalita' dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Campania del 12 novembre 2004, n. 8, e dell'art. 17, comma 1, della legge regionale campana 5 agosto 1999, n. 5, in relazione al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., che riguarda non solo l'organizzazione dei pubblici uffici, m anche la funzione e le finalita' dell'azione amministrativa (C. cost. sentt. n. 74 del 1999; n. 135 del 1998). Non ignora il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione non puo' essere invocata se non quando si assuma l'arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, per cui il richiamo all'art. 97 Cost. implica necessariamente lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (ex multis, C. Cost. sentt. n. 250 del 1993; n. 63 del 1995). La stessa Corte costituzionale, tuttavia, ha, altresi', chiarito che la arbitrarieta' e l'irragionevolezza della disciplina denunciata e' desumibile anche dalla carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge e' chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito (C. cost., sentt. n. 134 del 1996 e n. 306 del 1995). Nel caso concreto, il legislatore regionale ha riaperto il termine (da esso stesso ritenuto decadenziale, come osservato da questo tribunale nella sent. n. 6558/02 cit.: cfr. supra, 1/2 1 della narrativa in fatto) per definire i conguagli relativi a circa dieci anni addietro, senza valutare l'impatto che cio' avrebbe avuto sugli equilibri di bilancio dei soggetti interessati e sui servizi sovvenzionati, e quindi, in definitiva, sugli interessi pubblici in gioco. Invero, come dimostra platealmente il caso dell'A.N.M., l'effetto della disciplina censurata puo' determinare la reviviscenza di debiti di entita' tale da pregiudicare la stessa solidita' del soggetto debitore, ove trattasi di aziende che esercitano un servizio pubblico, quale quello di trasporto, la cui remunerativita' e sostenibilita' dipendono, in definitiva, dalla contribuzione di mano pubblica, che concorre in maniera decisiva alla remunerazione dei fattori produttivi (nel caso dell'A.N.M., il debito «risorto» ammonta a circa 100 miliardi di lire). Il disposto degli artt. 1, comma 3, l.r. n. 8/2004 e 17, comma 1, 1.r. 5/1999 viene cosi' a ledere la funzionalita' stessa del servizio pubblico svolto dalle aziende interessate (come dimostra, in concreto, il caso esemplificativo dell'A.N.M.) e cio' rende l'intervento legislativo irragionevole e contrario al canone costituzionale contenuto nell'art. 97 Cost. La stessa Corte costituzionale ha d'altronde avuto modo di osservare che il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e' accomunato con il principio del controllo contabile dell'art. 103 Cost. dal fine di assicurare la efficienza e la regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici; e sembra, invero, al Collegio che tale affermazione possa valere per la gestione della cosa pubblica in generale, consentendo di prescindere dalla questione della natura delle singole aziende interessate al provvedimento legislativo de quo. 7.2. - Le previsioni dell'art. 1, comma 3, l.r. n. 8/20040 e dell'art. 17, comma 1, l.r. n. 5/1999 destano nel tribunale un ulteriore dubbio di costituzionalita'. L'intervento legislativo sovviene, infatti, a distanza di numerosi anni per consentire nuovamente alla regione l'esercizio di quel conguaglio che la stessa si era lasciata sfuggire per decorso del termine stabilito dalla legge all'epoca vigente. Senonche', il legislatore puo' modificare la disciplina di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori soltanto entro i limiti della ragionevolezza (ex multis C. cost., sentt. n. 446 del 2002; n. 525 del 2000; n. 416 del 1999). Ed invero, costituiscono limiti all'esplicazione della potesta' legislativa, per i valori costituzionali che essi rappresentano, i principi di tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto (C. cost. sentt. n. 525 del 2000 cit.; n. 397 del 1994; n. 424 del 1993, n. 39 del 1993; n. 349 del 1985), e la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico n. 397 del 1994 cit.; n. 6 del 1994; n. 429 del 1993; n. 822 del 1988). Nel caso di specie, la legge regionale n. 8 del 2004 interviene, con l'art. 1, comma 3, ed in combinato disposto con l'art. 17, comma 1, della l.r. n. 5/1999, su una situazione giuridica sostanziale ormai da tempo consolidatasi, ledendo in tal modo l'affidamento delle aziende interessate alla stabilita' della disciplina dettata dall'art. 10 della l.r. n. 16/1986 e delle posizioni giuridiche su di essa fondate e dunque, in definitiva, l'affidamento dei cittadini nella certezza e sicurezza giuridica. La compressione di questi valori costituzionalmente rilevanti non appare assistita da altra giustificazione che da quella di consentire alla Regione di porre rimedio, limitatamente agli anni in considerazione, all'inosservanza, da parte della sua struttura amministrativa, di termini legislativi ormai da lungo tempo scaduti, e percio' realizza un'ipotesi di' eccesso di potere legislativo, ponendosi in contrasto con i parametri costituzionali che regolano la formazione delle leggi (artt. 117, 123 e 127 Cost., relativi all'attivita' legislativa regionale), nonche' con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza. 7.3. - Il Collegio dubita, infine, della legittimita' costituzionale delle norme in esame per contrasto col principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost. Il legislatore regionale ha difatti riaperto il termine (perentorio) per la determinazione dei conguagli a consuntivo non gia' per l'intero periodo in cui ha trovato applicazione la l.r. 25 gennaio 1983, n. 16, ma solamente per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997. Cio' viene a determinare, secondo questo Tribunale, un'inammissibile ed ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti di quelle aziende di trasporti, parimenti beneficiarie delle contribuzioni previste dalla l.r. n. 16/1983, che abbiano tratto anch'esse vantaggio patrimoniale dall'inosservanza del termine concesso alla regione dall'art. 10 l.r. n. 16/1983, in relazione, tuttavia, ad annualita' diverse dal quadriennio 1994/1997. Per effetto della normativa predetta, difatti, si sono venute a creare due diverse discipline in materia di conguagli dei contributi erogati alle aziende di trasporto in virtu' dell'art. 2 della l.r. n. 16/1983: l'una che ha comportato, per i soli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, che il termine per l'applicazione dei conguagli fosse quello del 15 febbraio 2005 (= novanta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 8/2004), l'altra in base alla quale per tutti gli altri anni, precedenti e successivi, il termine ha coinciso col 31 maggio dell'anno seguente quello di erogazione anticipata del contributo. Questa disparita' di disciplina, e conseguentemente di trattamento, delle posizioni delle diverse aziende di trasporto, sulla sola scorta del fatto che il loro debito per conguaglio sia riferibile ad un dato anno anziche' ad un altro, appare al Collegio irragionevole ed in contrasto coi principi posti dall'art. 3 Cost. 8. - Le predette questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Campania del 12 novembre 2004, n. 8, e dell'art. 17, comma 1, della legge regionale campana 5 agosto 1999, n. 5, che alla luce delle considerazioni teste' svolte devono ritenersi non manifestamente infondate, sono altresi rilevanti per la decisione del giudizio a quo. L'applicazione delle disposizioni della cui legittimita' si dubita condiziona, infatti, l'esito del giudizio promosso dalla ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto quest'ultimo in esse trova il proprio fondamento normativo.