IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato   la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi  riuniti
n. 2580/05 e n. 3025/05, proposti rispettivamente dalla A.N.M. S.p.A.
(Azienda  Napoletana  Mobilita), in persona del legale rappresentante
pro  tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Magaldi, giusta
procura  a margine della memoria depositata il 1° luglio 2005, presso
il  quale elettivamente domicilia in Napoli, via Toledo n. 106, e dal
comune  di  Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Giacomo  Pizza  e Giuseppe
Tarallo, con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
municipale in Napoli, piazza Municipio, P.zzo S. Giacomo;
    Contro  la  Regione  Campania,  in  persona  del presidente della
giunta  regionale  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso dagli avv.
Massimo  Lacatena  e  Tiziana  Monti dell'Avvocatura regionale, con i
quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia n. 81; per
l'annullamento, del decreto dirigenziale n. 66 del 4 febbraio 2005 di
riapprovazione  dei  conguagli  riferiti  ai  contributi di esercizio
erogati  in  acconto  a  favore  dell'ANM  per  gli  anni 1994-1997 e
conseguenti  conguagli compensativi; di ogni ulteriore atto connesso,
conseguente e/o conseguenziale e per il risarcimento dei danni subiti
e subendi dai ricorrenti, da imputare ai provvedimenti legislativi ed
amministrativi della Regione.
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione della Amministrazione regionale;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
    Uditi  alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 i difensori delle
parti, come da verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    1.  -  Col  ricorso r.g. n. 2580/05, ritualmente notificato il 17
marzo  2005  e  depositato  il  31  marzo,  l'A.N.M.  S.p.A. (Azienda
Napoletana Mobilita) ha impugnato il d.d. del 4 febbraio 2005, n. 66,
dell'Area generale di coordinamento 14 - Trasporti e viabilita' della
Giunta   regionale   della   Campania,   con  cui  l'Amministrazione,
avvalendosi  della riapertura dei termini prevista dall'art. 1, comma
3,  della l.r. 12 novembre 2004 n. 8,, ha riapprovato i conguagli dei
contributi  di  esercizio  erogati  in acconto alIA.N.M. per gli anni
1994,  1995,  1996  e  1997,  disponendo  di  conseguenza i conguagli
compensativi  ex  art. 17, comma 2, l.r. n. 5/1999 e dando atto della
sussistenza  di un saldo negativo a carico dell'A.N.M. da recuperarsi
con successivi provvedimenti dirigenziali.
    Espone  in  fatto la ricorrente che con quattro distinte delibere
del  3 marzo 2000, avvalendosi della riapertura dei termini stabilita
dall'art. 17  della  l.r.  5  agosto  1999, n. 5, la Giunta regionale
della Campania aveva provveduto alla determinazione dei conguagli dei
contributi  regionali  di  esercizio  erogati in acconto per gli anni
1994, 1995, 1996 e 1997, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151,
per  gli  enti  e  le  aziende  che  esercitano  servizi di trasporto
pubblico locale.
    Tali   delibere  erano  successivamente  annullate  con  sentenza
n. 6558  del  22  ottobre  2002 di questa sezione, in quanto adottate
dopo  la scadenza del termine trimestrale previsto dall'art. 17, l.r.
n. 5/1999  cit.,  del quale il tribunale ha riconosciuto il carattere
perentorio  e  decadenziale (in relazione al fatto che «l'esigenza di
derogare al termine di cui all'art. 10, l.r. n. 16/1983 e' ovviamente
nata  dalla  sua  natura  perentoria,  per  cui  sarebbe contrario ai
principi  della  logica  assumere  che  la  disposizione emanata allo
specifico   scopo   del  differimento  abbia  viceversa  previsto  il
carattere ordinatorio del termine medesimo»).
    Con  l'art. 1,  comma  3,  della  l.r. 12 novembre 2004, n. 8, il
termine  previsto dall'art. 17 della l.r. n. 5/1999 e' stato riaperto
per  ulteriori 90 gg. e col decreto dirigenziale n. 66/2005 di cui si
e' detto la regione ha provveduto alla riapprovazione dei conguagli.
    Col ricorso in esame la ricorrente ha domandato l'annullamento di
tale    decreto,   previa   sospensione   cautelare   dell'efficacia,
deducendone  il  contrasto  con  la menzionata sentenza n. 6558/02 di
questo  tribunale  e  censurando  la  legge  regionale  n. 8/2004 per
violazione  degli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost. nonche' del principio di
non  retroattivita'  delle  legge  e  di gerarchia delle fonti tra la
legge  regionale  e  la legge quadro nazionale di riferimento (art. 6
della  legge  n. 151/1981),  ragion  per  cui  ha  chiesto  che venga
sollevata  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della
l.r. n. 8/2004, nonche' dell'art. 17 della l.r. n. 5/1999.
    Costituitisi  in  giudizio  il  comune  di  Napoli  e  la Regione
Campania,  quest'ultima  ha  eccepito il difetto di giurisdizione del
giudice    amministrativo,   l'omessa   notifica   del   ricorso   ai
controinteressati,   la   mancata   impugnazione   dei  provvedimenti
presupposti nonche', nel merito, l'infondatezza del ricorso.
    2. - Con ricorso di identico tenore notificato il 4 aprile 2004 e
depositato  il  20 aprile successivo, iscritto nel Ruolo generale col
n. 3025/05,  il  comune  di  Napoli,  lamentando la lesione di propri
interessi in qualita' di azionista unico delIA.N.M. S.p.A., ha, a sua
volta impugnato, il medesimo provvedimento.
    La Regione Campania si e' difesa con memoria.
    3.  -  Alla  camera  di  consiglio  del 4 maggio 2005 fissata per
l'esame  delle  istanze cautelari le cause sono state rinviate per la
decisione nel merito.
    Con  memoria illustrativa depositata il 1° luglio 2005, a seguito
di  rinuncia  al  mandato  del  precedente  difensore, l'A.N.M. si e'
costituita in giudizio col ministero di un nuovo avvocato.
    Hanno  altresi'  depositato  memorie  la  Regione  Campania ed il
comune   di  Napoli,  che,  in  particolare,  ha  controdedotto  alle
eccezioni di rito sollevate dalla regione.
    Alla pubblica udienza del 13 luglio 2005, uditi i difensori delle
parti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

                            D i r i t t o

    1. - Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi per la
definizione   degli   stessi  con  unica  sentenza,  attesa  la  loro
connessione oggettiva.
    2.  -  E'  controversa  nel  presente  giudizio  la  legittimita'
dell'atto  con cui la Regione Campania ha riapprovato i conguagli dei
contributi  di esercizio erogati in acconto .per gli anni 1994, 1995,
1996 e 1997 all'A.N.M. S.p.A., disponendo i conguagli compensativi ex
art. 17,  comma  2,  l.r.  n. 5/1999  con  rilevante saldo negativo a
carico della predetta azienda.
    3.   -  Va  innanzitutto  disattesa  l'eccezione  di  difetto  di
giurisdizione  sollevata  dall'Amministrazione regionale in relazione
alla  dedotta  consistenza  di  diritto  soggettivo  della  posizione
giuridica azionata.
    3.1. - La questione della spettanza della giuridizione in materia
di  contributi  di esercizio a favore delle imprese esercenti servizi
pubblici  di  trasporto  in concessione, dopo i mutamenti arrecati al
quadro  normativo  dalla  sentenza  della  Corte costituzionale del 6
luglio   2004,   n. 204,   ha  trovato  soluzioni  antitetiche  nella
giurisprudenza  della  Corte suprema di cassazione, da un lato, e del
Consiglio di Stato, dall'altro.
    Invero,  secondo  la  Corte  di  cassazione gli acconti erogati a
titolo  di  contributo  di esercizio (e, dunque, i contributi stessi)
sarebbero corrispettivi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/1971
e,  pertanto,  le  relative  controversie  non  apparterrebbero  alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo ma resterebbero
soggette  agli  ordinari  criteri di riparto; con la conseguenza che,
ritenendo  la Cassazione che nei confronti di un atto vincolato della
p.a.  non  sarebbero  ipotizzabili situazioni di interesse legittimo,
esse  rientrerebbero  nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr.
Cass.,  SS.UU.,  25  ottobre  2004,  n. 20645;  in  termini,  ma piu'
succintamente,  Cass., SSUU., 9 marzo 2005, n. 5056; 4 febbraio 2005,
n. 2201).
    Secondo  il  Consiglio  di  Stato,  viceversa,  sussisterebbe  in
materia  di  erogazione  di  finanziamenti  alle  predette imprese la
giurisdizione   esclusiva   del   giudice   amministrativo,   essendo
rispettati  entrambi  i  parametri  di verifica tracciati dalla Corte
costituzionale,  cioe' l'appartenenza della controversia alla materia
dei  pubblici  servizi  e  l'esercizio,  nella  stessa,  di un potere
autoritativo  (Sez.  IV, 5 ottobre 2004, n. 6489, cui presta adesione
Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 145).
    In  particolare, il giudice amministrativo d'appello ha affermato
che  anche l'erogazione dei contributi rientrerebbe nell'ambito della
materia  dei  pubblici  servizi,  in  quanto la provvista finanziaria
(lungi  dal  costituire  un'attivita'  meramente strumentale) sarebbe
«concettualmente  inscindibile  dal servizio, trovando esso nei mezzi
di finanziamento la stessa possibilita' di esistenza».
    Quanto  al  presupposto  dell'intervento  dell'amministrazione in
veste   di   pubblica   autorita',  secondo  il  Consiglio  di  Stato
l'erogazione  di  fondi  pubblici  sarebbe  espressione  di autonomia
finanziaria  dell'Ente  (in  quel  caso,  come  nel  presente,  della
Regione)  nonche'  esercizio  di  una funzione amministrativa di tipo
organizzativo-contabile:  da  cio'  l'autoritativita' dell'intervento
dell'Ente,  che  «attraverso il meccanismo della erogazione dei fondi
per  il  funzionamento  del servizio, viene in definitiva ad incidere
unilateralmente  sull'impianto  organizzativo funzionale del servizio
pubblico di autotrasporto locale».
    Non  osterebbe  alla  attrazione  nella sfera della giurisdizione
esclusiva   delle   questioni   inerenti   l'erogazione  di  pubblici
contributi  la circostanza che l'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 80/1998,
nel testo riformulato dalla Corte costituzionale, esclude dall'ambito
della   giurisdizione   amministrativa   sui   servizi   pubblici  le
controversie concernenti «indennita', canoni ed altri corrispettivi».
Secondo  il  Consiglio  di  Stato, difatti, occorre distinguere tra i
contributi  pubblici  e  cio'  che  viene,  invece, corrisposto dagli
utenti  a  titolo di tariffa quale prezzo del servizio corrisposto: i
contributi,  erogati al gestore del servizio al fine di integrarne la
provvista  finanziaria  necessaria  al  suo  esercizio, consistono in
restazioni  incombenti  sulla  sola  amministrazione concedente e non
gravano  sull'utenza,  innestandosi  genericamente  nel  rapporto tra
l'amministrazione  ed  il  concessionario allo scopo di indennizzarlo
per  i  costi  sostenuti  a  fronte  della  prestazione  del servizio
(C.d.S., sez. V, n. 145/05 cit.).
    A quest'ultimo insegnamento il Collegio ritiene di dover prestare
adesione, concludendo pertanto per la ricorrenza, nel caso di specie,
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
    4.  -  Non  trovano  fondamento neppure le ulteriori eccezioni in
rito delle parti resistenti.
    Non  si'  ravvisano, infatti, nel caso in esame controinteressati
in  senso tecnico ai quali il ricorso dovesse essere notificato, tali
non  essendo  le  altre  imprese  destinatarie dei contributi, la cui
posizione   soggettiva   e'  disancorata  da  quella  dei  ricorrenti
(Tribunale  amministrativo  regionale  Campania,  Napoli,  sez. I, 22
ottobre 2002, n. 6558).
    Non  puo' ritenersi, inoltre, sussistere un onere di impugnazione
degli  atti  presupposti costituiti dalle delibere di rilevazione dei
costi  effettivi  di  esercizio per gli anni dal 1994 al 1997, sia in
relazione  alla  circostanza che la impugnazione proposta si incentra
su  un  vizio  autonomo  del  provvedimento impugnato, collegato alla
dedotta   censura   di   illegittimita'  costituzionale  della  legge
regionale  di  riapertura  dei termini (cfr. Tribunale amministrativo
regionale  Napoli,  n. 6558/02  cit.),  sia soprattutto in quanto gli
atti  predetti  (i.e.,  le  delibere  nn. 1217, 1218, 1219 e 1220 del
2000)  sono stati gia' annullati con la piu' volte ricordata sentenza
di questa Sezione n. 6558/02.
    5.  -  I  ricorrenti  contestano  la  legittimita'  dell'atto  di
approvazione  dei  conguagli  dei  contributi di esercizio erogati in
acconto alla A.N.M. S.p.A. per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.
    5.1.  -  L'erogazione,  ad opera delle Regioni, di contributi per
l'esercizio  dei  servizi  di'  trasporto pubblico locale e' prevista
dalla  legge  quadro  10  aprile  1981,  n. 151,  con  l'obiettivo di
conseguire   l'equilibrio   economico  dei  bilanci  dei  servizi  di
trasporto.  Principi  e  procedure  relativi  erano dettati, ai sensi
dell'art. 5,  comma 1, della legge n. 151/1981, dalla legge regionale
della  Regione  Campania del 25 gennaio 1983, n. 16, e a tale legge -
successivamente  abrogata dall'art. 51 della l.r. 28 marzo 2002, n. 3
- occorre far riferimento ratione temporis.
    Stabiliva,  dunque, la l.r. n. 16/1983 che i contributi venissero
determinati  annualmente  per  ciascuna  azienda entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello cui si riferivano, in misura da coprire
la differenza tra il costo economico standardizzato del servizio ed i
ricavi  presunti  derivanti  dalla  applicazione  di  tariffe  minime
stabilite  dalla  Regione  (nonche'  le  spese  relative  ad  accordi
integrativi  aziendali), sulla scorta dei criteri di calcolo indicati
nell'art. 2 della legge medesima.
    Essi  erano  corrisposti  trimestralmente in via anticipata sulla
base  delle  percorrenze  autorizzate  nell'anno  precedente ed erano
soggetti  a  successivo  conguaglio  (art. 2,  ulteriore  comma, l.r.
n. 16/1983),  che  doveva  avvenire  entro  il  31  maggio dell' anno
successivo a quello cui il contributo si riferiva.
    5.2.  - Il termine fissato dall'art. 10 della l.r. n. 16/1983 per
la  determinazione  dei  conguagli  («entro  il  31  maggio dell'anno
successivo   a   quello  cui  il  contributo  si  riferisce»)  veniva
successivamente  differito  dall'art. 17  della  l.r.  5 agosto 1999,
n. 5,  limitatamente  ai  conguagli  per il quadriennio 1994/1997, al
trimestre   successivo   all'entrata  in  vigore  della  stessa  l.r.
n. 5/1999  (avvenuta  il giorno successivo alla sua pubblicazione, in
data   12   agosto  1999,  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Campania).
    5.3.  -  La  Regione  Campania provvedeva alla determinazione dei
conguagli  a  consuntivo  dei contributi erogati a preventivo per gli
anni  1994,  1995, 1996 e 1997 con le delibere nn. 1217, 1218, 1219 e
1220,  adottate  nella  seduta  del  3  marzo  2000, oltre il termine
suindicato:  pertanto,  dette  delibere  venivano annullate da questa
sezione con la ricordata sentenza n. 6558/02.
    5.4.  -  Il  termine  per  la  determinazione  dei  conguagli dei
contributi  di esercizio erogati per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997
e' stato, infine, ancora riaperto dall'art. 1, comma 3, della l.r. 12
novembre  2004,  n. 8,  il  quale stabilisce che «iI termine previsto
dalla  legge  regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 17 e' differito
di  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge» (pubblicata nel B.U.R.C. n. 55 deI 16 novembre 2004 ed entrata
in vigore, ex art. 8, il giorno successivo).
    Avvalendosi della riapertura dei termini nuovamente stabilita con
tale articolo, con il decreto dirigenziale n. 66 del 4 febbraio 2005,
gravato  con  i  ricorsi  in  esame,  si  e'  provveduto a disporre i
conguagli  per  il  quadriennio  predetto a carico dell'A.N.M. per un
totale  di  lire  99.351.856.000  e  con un saldo finale negativo per
l'A.N.M.,  al  netto  della  compensazione  (prescritta dall'art. 17,
comma  2,  l.r. n. 5/1999) con gli importi spettanti all'Azienda come
contributi    statali    assegnati    ex    lege    n. 194/1998,   di
Euro 3.111.796,94,   da   recuperare   con  successivi  provvedimenti
dirigenziali.
    6. - Le ricorrenti hanno impugnato il d.d. n. 66/2005 deducendone
il  contrasto  con  l'efficacia  esecutiva  della  ricordata sentenza
n. 6558/02  di  questo Tribunale amministrativo regionale e chiedendo
che   venga   sollevata   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  comma  3,  della  l.r.  n. 8/2004, nonche' dell'art. 17
della  l.r.  n. 5/1999,  in  relazione  agli artt. 3, 24, 41, 42 e 97
Cost.
    Peraltro, i profili dedotti non appaiono convincenti.
    6.1.  -  Non e' esatto, in primo luogo, che si tratterebbe di una
legge  provvedimento  finalizzata a sottrarre l'oggetto del sindacato
giurisdizionale  e  a  vanificare,  in  tal modo, la tutela garantita
dall'art. 24   Cost.,  poiche'  la  legge  regionale  interviene  con
previsione  generale ed astratta che potenzialmente riguarda tutte le
aziende di trasporto.
    6.2.  -  Sostengono,  altresi', le ricorrenti che le disposizioni
violerebbero  il  principio  di  irretroattivita'  delle leggi di cui
all'art. 11 disp. prel. c.c. nonche' il principio tempus regit actum.
Senonche' anche tale questione e' manifestamente infondata, in quanto
nessuno  dei due principi ha valenza costituzionale, salvo che per la
previsione del comma 2 dell'art. 25 Cost..
    6.3. - Le norme censurate non ledono i principi, pure dedotti, di
annualita'  e continuita' di bilancio, ne' vulnerata e' la disciplina
del  computo  dei  contributi  e  conguagli  su base annuale, dovendo
procedersi  anche  per  gli  anni  1994, 1995, 1996 e 1997 sulla base
delle  differenze calcolate anno per anno in base ai costi effettivi;
incomprensibile  e',  poi, il riferimento ad un supposto principio di
«certezza   dei   dati  di  riferimento»  che  sarebbe  riconducibile
aIl'art. 97 Cost.
    Da qui la manifesta infondatezza anche di tale questione.
    6.4.  -  In  relazione  al  preteso  contrasto  con i principi di
contabilita'  in  materia di iscrizione dell'avanzo e del disavanzo e
di salvaguardia degli equilibri di bilancio posti per gli enti locali
dagli  artt. 165, 187, 188 e 193 del d.lgs. 267/2000, non e' indicato
il     parametro     costituzionale    leso    (cfr.,    nel    senso
dell'inammissibilita'  delle questioni che «non contengono elementi a
cogliere  il  livello  costituzionale delle censure», C. cost. sentt.
n. 446  del  1994  e  n. 342  del 1990) e la doglianza si risolve, in
definitiva,  nella  denuncia di un preteso contrasto tra disposizioni
di pari rango primario.
    6.5.  -  Contrariamente  all'assunto  di parte ricorrente, non e'
dato  desumere una rilevanza costituzionale dei principi contabili di
pertinenza   ed   attendibilita'   dei   bilanci,  ne'  in  relazione
aIl'art. 41  Cost.,  che  tutela  la  liberta' d'iniziativa economica
privata,   ne'   tantomeno  in  relazione  all'art. 42  Cost.,  sulla
proprieta'.
    Le  disposizioni  censurate, peraltro, non ledono il principio di
competenza,  giacche'  la  circostanza  che la legge regionale faccia
rivivere  l'obbligazione  non contraddice la regola per cui il debito
deve  essere  iscritto in bilancio quando e' giuridicamente sorto (in
questo  caso,  risorto),  e  non  paiono  violare  in  alcun  modo il
principio di veridicita' e correttezza dei bilanci.
    Della  manifesta  infondatezza  della censura basata suIl'art. 24
Cost.  si  e'  gia'  detto sub 6.1., con argomentazioni che vanno qui
esplicitamente   richiamate,   mentre   le  questioni  sollevate  con
riferimento  agli  artt. 97 e 3 Cost. appaiono, nei termini proposti,
alquanto  generiche,  e  restano  assorbite  nelle considerazioni che
verrano piu' innanzi sviluppate.
    6.6.  - Manifestamente infondate sono anche le restanti questioni
di legittimita' costituzionale sollevate da parte ricorrente.
    La  categoria  delle leggi provvedimento, alla quale i ricorrenti
riconducono,  peraltro  erroneamente,  la normativa in questione, non
contrasta  infatti  con  la  Costituzione,  la  quale non prevede una
riserva  di  amministrazione e non pone al legislatore limiti diversi
da  quelli - formali - dell'osservanza del procedimento di formazione
delle  leggi (C. cost., sentt. nn. 59 e 60 del 1957; n. 143 del 1989,
n. 62 del 1993; nn. 63 e 347 del 1995).
    Infine,  la  legge  regionale  non  incide  che  sul  termine  di
decadenza per la determinazione dei conguagli, senza influire sull'an
ed  il  quantum della pretesa e lasciando, percio', impregiudicata la
sindacabilita'   dell'applicazione   nel   concreto  dei  criteri  di
determinazione  dei conguagli indicati nell'art. 10 l.r. n. 16/1983 e
della istruttoria a monte della richiesta economica.
    7. - Cio' posto, le disposizioni contenute nel combinato disposto
dell'art. 1,  comma  3,  della  I.r. n. 8/04 e dell'art. 17, comma 1,
l.r.    n. 5/1999    presentano    nondimeno    profili   di   dubbia
costituzionalita'  che,  per  la  rilevanza delle stesse nel presente
giudizio,  impongono la rimessione delle relative questioni al vaglio
del giudice delle leggi.
    In  particolare, ad avviso di questo tribunale le norme in parola
appaiono  in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 123 e 127 Cost., per
le ragioni di seguito esposte.
    7.1.  -  Il  Tribunale dubita, anzitutto, della costituzionalita'
dell'art. 1,  comma  3,  della  legge  della  Regione Campania del 12
novembre  2004,  n. 8, e dell'art. 17, comma 1, della legge regionale
campana  5  agosto  1999,  n. 5,  in  relazione  al principio di buon
andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., che riguarda
non  solo l'organizzazione dei pubblici uffici, m anche la funzione e
le  finalita'  dell'azione  amministrativa (C. cost. sentt. n. 74 del
1999; n. 135 del 1998).
    Non  ignora  il  Collegio che, secondo la costante giurisprudenza
della  Corte  costituzionale,  la  violazione  del  principio di buon
andamento dell'amministrazione non puo' essere invocata se non quando
si  assuma  l'arbitrarieta'  o  la  manifesta  irragionevolezza della
disciplina  impugnata,  per cui il richiamo all'art. 97 Cost. implica
necessariamente lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla
legge  censurata  (ex  multis, C. Cost. sentt. n. 250 del 1993; n. 63
del 1995).
    La  stessa Corte costituzionale, tuttavia, ha, altresi', chiarito
che la arbitrarieta' e l'irragionevolezza della disciplina denunciata
e'  desumibile anche dalla carenza di ogni valutazione degli elementi
in  ordine  alla situazione concreta sulla quale la legge e' chiamata
ad  incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo
in  relazione  all'interesse  pubblico  perseguito  (C. cost., sentt.
n. 134 del 1996 e n. 306 del 1995).
    Nel  caso  concreto,  il  legislatore  regionale  ha  riaperto il
termine  (da  esso  stesso  ritenuto  decadenziale, come osservato da
questo tribunale nella sent. n. 6558/02 cit.: cfr. supra, 1/2 1 della
narrativa  in  fatto) per definire i conguagli relativi a circa dieci
anni  addietro, senza valutare l'impatto che cio' avrebbe avuto sugli
equilibri   di  bilancio  dei  soggetti  interessati  e  sui  servizi
sovvenzionati,  e  quindi, in definitiva, sugli interessi pubblici in
gioco.
    Invero, come dimostra platealmente il caso dell'A.N.M., l'effetto
della disciplina censurata puo' determinare la reviviscenza di debiti
di  entita'  tale  da  pregiudicare  la stessa solidita' del soggetto
debitore,   ove  trattasi  di  aziende  che  esercitano  un  servizio
pubblico,  quale  quello  di  trasporto,  la  cui  remunerativita'  e
sostenibilita'  dipendono, in definitiva, dalla contribuzione di mano
pubblica,  che  concorre  in  maniera decisiva alla remunerazione dei
fattori produttivi (nel caso dell'A.N.M., il debito «risorto» ammonta
a circa 100 miliardi di lire).
    Il disposto degli artt. 1, comma 3, l.r. n. 8/2004 e 17, comma 1,
1.r. 5/1999 viene cosi' a ledere la funzionalita' stessa del servizio
pubblico   svolto   dalle  aziende  interessate  (come  dimostra,  in
concreto,   il   caso   esemplificativo  dell'A.N.M.)  e  cio'  rende
l'intervento   legislativo   irragionevole   e  contrario  al  canone
costituzionale contenuto nell'art. 97 Cost.
    La  stessa  Corte  costituzionale  ha  d'altronde  avuto  modo di
osservare che il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
e'  accomunato con il principio del controllo contabile dell'art. 103
Cost.  dal  fine  di  assicurare la efficienza e la regolarita' della
gestione  finanziaria  e  patrimoniale degli enti pubblici; e sembra,
invero,  al  Collegio  che  tale  affermazione  possa  valere  per la
gestione  della cosa pubblica in generale, consentendo di prescindere
dalla  questione  della  natura  delle singole aziende interessate al
provvedimento legislativo de quo.
    7.2.  -  Le  previsioni  dell'art. 1,  comma 3, l.r. n. 8/20040 e
dell'art. 17,  comma  1,  l.r.  n. 5/1999  destano  nel  tribunale un
ulteriore dubbio di costituzionalita'.
    L'intervento   legislativo   sovviene,  infatti,  a  distanza  di
numerosi  anni  per consentire nuovamente alla regione l'esercizio di
quel  conguaglio  che  la stessa si era lasciata sfuggire per decorso
del termine stabilito dalla legge all'epoca vigente.
    Senonche',  il  legislatore  puo'  modificare  la  disciplina  di
situazioni  sostanziali  fondate  su leggi anteriori soltanto entro i
limiti  della  ragionevolezza  (ex multis C. cost., sentt. n. 446 del
2002; n. 525 del 2000; n. 416 del 1999).
    Ed  invero,  costituiscono limiti all'esplicazione della potesta'
legislativa,  per  i  valori costituzionali che essi rappresentano, i
principi   di   tutela   dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto (C. cost.
sentt.  n. 525 del 2000 cit.; n. 397 del 1994; n. 424 del 1993, n. 39
del   1993;   n. 349   del   1985),  e  la  coerenza  e  la  certezza
dell'ordinamento  giuridico  n. 397  del  1994  cit.;  n. 6 del 1994;
n. 429 del 1993; n. 822 del 1988).
    Nel  caso di specie, la legge regionale n. 8 del 2004 interviene,
con  l'art. 1, comma 3, ed in combinato disposto con l'art. 17, comma
1,  della  l.r.  n. 5/1999,  su  una situazione giuridica sostanziale
ormai da tempo consolidatasi, ledendo in tal modo l'affidamento delle
aziende   interessate   alla   stabilita'  della  disciplina  dettata
dall'art. 10 della l.r. n. 16/1986 e delle posizioni giuridiche su di
essa  fondate  e  dunque,  in definitiva, l'affidamento dei cittadini
nella certezza e sicurezza giuridica.
    La compressione di questi valori costituzionalmente rilevanti non
appare assistita da altra giustificazione che da quella di consentire
alla   Regione   di   porre   rimedio,  limitatamente  agli  anni  in
considerazione,   all'inosservanza,  da  parte  della  sua  struttura
amministrativa,  di termini legislativi ormai da lungo tempo scaduti,
e  percio'  realizza  un'ipotesi  di'  eccesso di potere legislativo,
ponendosi in contrasto con i parametri costituzionali che regolano la
formazione   delle  leggi  (artt. 117,  123  e  127  Cost.,  relativi
all'attivita'  legislativa  regionale),  nonche'  con  l'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.
    7.3.   -   Il   Collegio   dubita,   infine,  della  legittimita'
costituzionale  delle  norme  in esame per contrasto col principio di
uguaglianza posto dall'art. 3 Cost.
    Il   legislatore   regionale   ha  difatti  riaperto  il  termine
(perentorio)  per  la  determinazione  dei conguagli a consuntivo non
gia'  per  l'intero periodo in cui ha trovato applicazione la l.r. 25
gennaio  1983,  n. 16,  ma  solamente per gli anni 1994, 1995, 1996 e
1997.
    Cio'    viene    a   determinare,   secondo   questo   Tribunale,
un'inammissibile  ed  ingiustificata  disparita'  di  trattamento nei
confronti  di  quelle  aziende  di  trasporti, parimenti beneficiarie
delle  contribuzioni  previste  dalla  l.r.  n. 16/1983,  che abbiano
tratto anch'esse vantaggio patrimoniale dall'inosservanza del termine
concesso  alla  regione  dall'art. 10  l.r. n. 16/1983, in relazione,
tuttavia, ad annualita' diverse dal quadriennio 1994/1997.
    Per  effetto  della normativa predetta, difatti, si sono venute a
creare  due diverse discipline in materia di conguagli dei contributi
erogati  alle  aziende  di trasporto in virtu' dell'art. 2 della l.r.
n. 16/1983: l'una che ha comportato, per i soli anni 1994, 1995, 1996
e  1997, che il termine per l'applicazione dei conguagli fosse quello
del  15  febbraio  2005  (=  novanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  della  l.r.  n. 8/2004), l'altra in base alla quale per tutti
gli  altri  anni, precedenti e successivi, il termine ha coinciso col
31  maggio  dell'anno  seguente  quello  di erogazione anticipata del
contributo.
    Questa   disparita'   di   disciplina,   e   conseguentemente  di
trattamento,  delle  posizioni  delle  diverse  aziende di trasporto,
sulla  sola  scorta  del  fatto che il loro debito per conguaglio sia
riferibile  ad  un dato anno anziche' ad un altro, appare al Collegio
irragionevole ed in contrasto coi principi posti dall'art. 3 Cost.
    8.   -  Le  predette  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  comma  3,  della  legge  della  Regione Campania del 12
novembre  2004,  n. 8, e dell'art. 17, comma 1, della legge regionale
campana  5  agosto  1999,  n. 5,  che  alla luce delle considerazioni
teste'  svolte  devono  ritenersi  non manifestamente infondate, sono
altresi rilevanti per la decisione del giudizio a quo.
    L'applicazione  delle  disposizioni  della  cui  legittimita'  si
dubita  condiziona,  infatti,  l'esito  del  giudizio  promosso dalla
ricorrente   per   l'annullamento   dell'atto  impugnato,  in  quanto
quest'ultimo in esse trova il proprio fondamento normativo.