IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo  la  riserva  assunta  nel  procedimento riscritto al
n. 4880/2005/R.G.A.C.  all'udienza  del  14  febbraio 2006, riferisce
quanto appresso ed osserva:
    Con  ricorso depositato in cancelleria in data 15 settembre 2005,
Rodilosso Ernesto, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Magnano del
foro  di  Siracusa,  proponeva  opposizione  avverso  il  verbale  di
contestazione   n. 419307510   ed   il  coevo  verbale  di  sequestro
amministrativo,  elevati in data 2 settembre 2005 dai Carabinieri del
nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Siracusa, in quanto
Rodilosso Davide, nato a Catania il 21 gennaio 1978, aveva violato la
norma  di  cui all'art. 171, primo comma del c.d.s., circolando, alla
guida  del  motociclo  Piaggio  Beverly  125,  targato  CF 15093,  di
proprieta'   dello  stesso  ricorrente,  senza  fare  uso  del  casco
protettivo.  Veniva, pertanto, irrogata la sanzione amministrativa di
euro 68,00,  e, prevedendosi come sanzione accessoria la confisca, si
disponeva   il   sequestro   del   veicolo.  Il  ricorrente  deduceva
l'illegittimita'  dei  provvedimenti impugnati nella parte in cui era
stato disposto detto sequestro, chiedendone l'annullamento. Rilevava,
al  riguardo,  che i verbalizzanti avevano applicato, nell'occasione,
l'art. 5-bis   del   d.l.   30 giugno  2005  n. 115,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17 agosto  2005  n. 168, che, a modifica
dell'art. 213  del  c.d.s.,  aveva inserito (dopo il comma 2-quater e
2-quinquies)  il  comma 2-sexies,  che recita: «E' sempre disposta la
confisca  in  tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di
cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato,
sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da
un  detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore
minorenne.  In  queste  ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la
violazione  deve  disporre  il  sequestro del veicolo, nonche' la sua
rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai
sensi dell'art. 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore,
anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del
presente articolo, in quanto compatibili».
    Il   ricorrente   evidenziava   che,   nella   qualita'  di  mero
proprietario  del  veicolo  che  l'autorita' amministrativa intendeva
confiscare,  non  gli si poteva muovere alcun rimprovero, non essendo
coautore  dell'illecito amministrativo contestato, ne' avendo violato
norma  alcuna;  egli aveva affidato il motociclo a persona pienamente
capace,  regolarmente  abilitata  alla  guida,  e,  pertanto, non era
tenuto  a  rispondere  di  alcunche'  ne'  come  genitore,  ne'  come
imprenditore,  ne'  come  persona rivestita di autorita' o incaricata
della  direzione  o  della vigilanza. Come proprietario, era soltanto
obbligato in solido con l'autore della violazione «al pagamento della
somma   da   questa  dovuta»  a  titolo  di  sanzione  (art. 6  legge
n. 689/1981).
    Non avendo, quindi, posto in essere il ricorrente alcuna azione o
omissione  dolosa  o  colposa,  ad  avviso  dello stesso era abnorme,
oltreche'  contrario ad ogni logica, considerarlo destinatario di una
sanzione tanto grave come la confisca. Il Rodilosso, quindi, chiedeva
di  ritenere  e  dichiarare  che era persona estranea alla violazione
amministrativa   contestata   e,   conseguentemente,   dire  nulli  o
inefficaci  i  verbali impugnati nella parte in cui viene disposto il
sequestro   del   motociclo   Piaggio 125   targato   CF  15093,  con
restituzione al legittimo proprietario.
    Cio'  premesso,  questo  giudice  trovasi impedito a decidere sul
merito  del  ricorso  de quo sulla base dell'attuale formulazione del
comma 2-sexies  dell'art. 213  del  d.lgs.vo  30 aprile 1992, n. 285,
introdotto  dall'art. 5-bis comma 1 lett. c) n. 2) del d.l. 30 giugno
2005 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005,
n. 168,  nei  cui confronti, ai sensi dell'art. 23, terzo comma della
legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la, non manifesta
infondatezza   della   questione,   ravvisa   d'ufficio   profili  di
illegittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3, 27 e 42
della Costituzione.
    Non  v'ha  dubbio che la normativa introdotta dall'art. 5-bis del
citato  d.l.  n. 115/2005,  conv. dalla legge n. 168/2005, risponda a
logiche  di  maggior  rigore,  indotte dai movimenti d'opinione, resi
sempre piu' pressanti dalla diffusione sugli organi di stampa e sulle
reti  radiotelevisive, di dati preoccupanti sui sinistri stradali, in
cui   rimangono   coinvolti,   frequentemente   con  esito  infausto,
conducenti di veicoli a due ruote.
    Al  riguardo,  nell'introdurre  l'avverbio  «sempre»  a proposito
della  confisca,  il legislatore si e' mosso nell'ottica di inasprire
al massimo l'apparato sanzionatorio di fattispecie tipiche, correlate
alla  guida  di  veicoli  a  motore  a  due  ruote, ritenuti fonte di
maggiori  rischi  per  la  circolazione,  disponendone,  appunto,  la
confisca obbligatoria.
    Trattasi   di   sanzione   accessoria,  rispetto  alla  quale  e'
prodromico  il  provvedimento  di  adozione  della misura cautelare -
sequestro del veicolo, oggetto della violazione.
    Questo  giudice,  in  tale  quadro  complessivo  di  riferimento,
ritiene  che  siffatta draconiana sanzione, introdotta anche a carico
del  proprietario,  estraneo  alla  violazione amministrativa, non si
appalesi  ispirata  al principio costituzionale della ragionevolezza,
desumibile  dall'art. 3  della Costituzione, in rapporto alla portata
della  violazione  commessa  dal  conducente  ed  all'ammontare della
sanzione  pecuniaria  prevista  per  la  violazione  degli artt. 169,
commi 2  e  7,  170  e  171  del  c.d.s. e al principio, anch'esso di
rilevanza  costituzionale,  della  personalita' della responsabilita'
penale.
    Giova   richiamare,   al   riguardo,   la  sentenza  della  Corte
costituzionale 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Presidente Onida - Relatore
Quaranta)  che, intervenendo sulla vexata quaesito della decurtazione
dei  punti  sulla patente del proprietario dell'auto che abbia omesso
di  comunicare entro trenta giorni i dati personali della patente del
conducente  al  momento  della  commessa  violazione,  ha  dichiarato
costituzionalmente  illegittimo  l'art. 126-bis  comma 2 del d.lgs.vo
30 aprile  1992 n. 285, nel testo risultante all'esito della modifica
apportata  dall'art. 7,  comma 3, lettera b) del d.l. 27 giugno 2003,
n. 151,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 1° agosto 2003,
n. 214,  con  cio'  sancendo  il principio della illegittimita' della
responsabilita'  oggettiva  a  carico  del  proprietario  del veicolo
estraneo alla violazione.
    A  tale  decisione e' pervenuto il giudice delle leggi sulla base
esegetica  della  ratio  posta  a  fondamento dell'art. 3 della legge
24 novembre  1981,  n. 689,  che  ha  mutuato e trasposto principi di
chiaro   riferimento   penalistico   nel   campo   delle   violazioni
amministrative.
    Con  cio'  risulta ribadito il principio della personalita' della
responsabilita' nel contesto generale del sistema sanzionatorio degli
illeciti amministrativi.
    Non  e'  di ostacolo al riferito principio il correlato principio
di solidarieta' ex art. 6 della legge n. 689/1981, di diversa portata
genetica,  in quanto avente spiccata funzione di garanzia del credito
erariale  per  il  recupero  della  sanzione  amministrativa,  ove si
prevede  che  «il  proprietario della cosa che servi' a commettere la
violazione  o,  in  sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi, di bene
immobile,  il  titolare  di  un  diritto  personale  di godimento, e'
obbligato  in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma  da  questo dovuta se non prova che la cosa e' stata utilizzata
contro la sua volonta».
    Fa da riscontro a detta disposizione, la disciplina in materia di
solidarieta',  introdotta  dall'art. 196  comma 1,  del  codice della
strada  ove  e'  prevista  l'obbligazione solidale con l'autore della
violazione  al  pagamento  della sanzione pecuniaria del proprietario
del  veicolo  o,  in sua vece, dell'usufruttario, dell'acquirente con
patto  di riservato dominio o dell'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria.
    Orbene,  ritiene  questo  giudice che, analogamente a quanto gia'
deciso  dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 27/2005,
possa  parimenti argomentarsi anche in merito ai ravvisati profili di
incostituzionalita'   dell'art. 213  comma 2-sexies  del  c.d.s.,  in
relazione   all'art. 27   della  Costituzione,  laddove  e'  prevista
l'applicazione  della sanzione accessoria della confisca obbligatoria
a   carico   del   proprietario  non  conducente  del  ciclomotore  o
motoveicolo,  servito  a  commettere  la  violazione degli artt. 169,
commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., o a commettere un reato.
    Questo  giudice  e'  a  conoscenza  che  la Corte costituzionale,
intervenendo  in  subiecta  materia (v. ordinanze 33 del 2001 e 319 e
323   del  2002)  ha  sancito  la  generalita'  del  principio  della
responsabilita'  del proprietario nell'ipotesi di violazioni commesse
da  chi  si  trovi  alla guida, applicato nella fattispecie del fermo
amministrativo  anche quando il veicolo sia di proprieta' di soggetto
diverso dal conducente o di chi ne ha la legittima disponibilita'.
    In  tale  ipotesi  trova  certamente applicazione la solidarieta'
passiva  a  carico del proprietario del veicolo, destinata a produrre
negativi riflessi sulla sfera patrimoniale del soggetto estraneo alla
violazione,  ma,  comunque,  per  un  tempo limitato, preventivamente
stabilito.
    Nel  caso di irrogazione della sanzione accessoria della confisca
obbligatoria, applicata all'esito del procedimento regolato dal nuovo
testo  dell'art. 213  del c.d.s., e' sottratta, invece, per sempre al
proprietario  del  veicolo,  non  conducente,  la  disponibilita' del
veicolo,  con  la  conseguenza  che,  pur  trattandosi  di sanzione a
contenuto patrimoniale, si viene ad incidere direttamente sulla sfera
del  diritto  di  proprieta',  garantito  dall'art. 42, comma 2 della
Costituzione, con l'ablazione definitiva del bene appartenente ad una
persona assolutamente estranea alla violazione.
    Quanto  al  caso  di  specie  (confisca di motociclo a carico del
proprietario  non  conducente,  estraneo  alla violazione della guida
senza  casco,  commessa da soggetto maggiorenne), deve osservarsi che
la  normativa  in  esame  si  presta,  a  maggior ragione, a dubbi di
costituzionalita',  appalesandosi  essa  ancor  piu' irragionevole ed
incongrua.
    Non  si  vede,  infatti,  quale addebito di responsabilita' possa
muoversi  al  proprietario del veicolo a due ruote (quand'anche padre
di  conducente  maggiorenne,  munito  di regolare patente, sorpreso a
guidare senza casco), non tenuto da particolari disposizioni di legge
a  vigilare  su persona maggiorenne, ne' in qualita' di imprenditore,
ne'  in  qualita'  di  soggetto  rivestito di autorita', o incaricato
della direzione o vigilanza.
    Quanto  all'altro aspetto della questione, collegato ai ravvisati
profili  di  legittimita'  costituzionale  della  norma  in  rapporto
all'art. 3  della  Costituzione per cio' che concerne il principio di
congruita' e ragionevolezza della sanzione accessoria della confisca,
si osserva ancora:
    Il legislatore con la censurata disposizione di cui all'art. 213,
comma 2-sexies,  del  d.lgs.vo  n. 285/1992,  introdotto  dalla legge
n. 168/2005   di  conversione  del  d.l.  115/2005,  dimenticando  il
pensiero  espresso  dalla  Corte costituzionale circa il rispetto dei
criteri  di  ragionevolezza e proporzionalita' in materia di confisca
obbligatoria (sentenze nn. 229/1974, 259/1976, 371/1994), ha previsto
l'irrogazione  di  tale sanzione accessoria a carico del proprietario
del  ciclomotore  o  motoveicolo  adoperato  per commettere una delle
violazioni  amministrative  di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e
171,  o  per commettere un reato, e cosi' ha determinato una evidente
disparita'   di  trattamento  tra  il  conducente  di  ciclomotore  o
motoveicolo  ed il conducente di autoveicolo, con la conseguenza che,
nell'ipotesi di uso di veicolo per commettere un reato, la definitiva
sottrazione  della  disponibilita'  del  veicolo,  con la confisca di
esso,  avra'  luogo  unicamente  se trattasi di veicolo a due e non a
quattro ruote.
    Non  sembra,  infine,  che  sia stato soddisfatto il principio di
ragionevolezza   anche  in  rapporto  alla  gravita'  della  sanzione
accessoria  della confisca obbligatoria rispetto alla modesta entita'
della  sanzione  amministrativa principale prevista per le violazioni
ex  artt. 169 commi 2 e 7, 170 e 1711 del c.d.s., appalesandosi cosi'
ulteriormente censurabile la scelta legislativa operata.
    Per   le  considerazioni  suesposte,  questo  giudice,  prima  di
decidere sul ricorso proposto da Rodilosso Ernesto, ritiene rilevante
e  non  manifestamente  infondata  la  ravvisata  incostituzionalita'
dell'art. 213  comma 2-sexies  del  c.d.s.,  introdotto  dalla  legge
n. 168/2005,  di  conversione  del d.l. n. 115/2005, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005.