ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998  n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione  dello  straniero),  sostituito  dall'articolo 11,
comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa
in  materia di immigrazione e di asilo), e successivamente modificato
dall'art. 1-ter   del   decreto-legge   14 settembre   2004,   n. 241
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di immigrazione), convertito con
modificazioni   in  legge  12 novembre  2004,  n. 271,  promosso  con
ordinanza del 18 maggio 2005 dal Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale  di  Torino  nel  procedimento  penale  a  carico di M. I.,
iscritta  al  n. 458  del  registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 39,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  18 maggio  2005,  il Giudice
dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di Torino, nel corso di un
procedimento  penale  a  carico di M.I., ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 25  e  35, quarto comma, della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 12,  comma 1,  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998  n. 286  (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge
30 luglio  2002,  n. 189  (Modifiche  alla  normativa  in  materia di
immigrazione    e    di    asilo),   e   successivamente   modificato
dall'art. 1-ter   del   decreto-legge   14 settembre   2004,   n. 241
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di immigrazione), convertito con
modificazioni  in  legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui
punisce  chi  «compie  [...]  atti  diretti  a  procurare  l'ingresso
illegale  in  altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha un titolo di residenza permanente»;
        che  il rimettente premette di avere sollevato, nel corso del
medesimo  procedimento,  analoga questione - avente ad oggetto sempre
l'art. 12,  comma 1,  del  d.lgs.  n. 286  del 1998 in relazione agli
artt. 25  e  35,  quarto comma, della Costituzione - decisa da questa
Corte  (ordinanza  n. 445 del 2004) con la restituzione degli atti al
giudice  a  quo,  al  fine di una nuova valutazione della rilevanza e
della  non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius
superveniens   costituito   dal   decreto-legge   n. 241   del  2004,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 271 del 2004, che ha
modificato la norma censurata;
        che,  a  parere  del rimettente, i dubbi di costituzionalita'
gia'  proposti permangono, in quanto l'intervenuta modifica normativa
avrebbe  lasciato  immutati  gli  elementi costitutivi della condotta
penale  di  favoreggiamento  oggetto  di  censura  e della quale deve
rispondere   l'imputato   nel   giudizio   principale,  essendosi  il
legislatore  della  novella  del  2004  limitato a prevedere una pena
edittale piu' elevata;
        che,  in particolare, la previsione della sanzione penale per
la  condotta di chi favorisce l'ingresso illegale in altro Stato, del
quale  la  persona  non  e' cittadina o non ha un titolo di residenza
permanente,  contrasterebbe con l'art. 25 della Costituzione e con il
principio  di  tassativita' delle norme incriminatrici, essendo a tal
fine  irrilevante  la  circostanza  che  il  suddetto principio viene
rispettato  nel solo caso in cui alla indicata condotta si accompagni
una  delle circostanze aggravanti previste dall'art. 12, comma 3-bis,
del d.lgs. n. 286 del 1998;
        che  la  norma  denunciata,  secondo  il  giudice  a  quo, si
porrebbe  altresi'  in  contrasto  con l'art. 35, quarto comma, della
Costituzione, che riconosce come diritto della persona la liberta' di
emigrazione,  essendo  ammessa una deroga al suddetto diritto solo in
presenza  di  condizioni  eccezionali,  che  risulterebbero integrate
soltanto   nel  caso  in  cui  ricorrano  le  richiamate  circostanze
aggravanti di cui all'art. 12, comma 3-bis;
        che,  cio'  premesso,  il rimettente, per quanto attiene alla
non  manifesta infondatezza della questione, si riporta integralmente
alle  considerazioni  gia'  svolte nella propria precedente ordinanza
del 17 marzo 2004 (r.o. n. 698 del 2004);
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
infondata;
        che,  in  via  preliminare, la difesa erariale osserva che il
rimettente  omette  di motivare in ordine alla perdurante rilevanza e
non  manifesta infondatezza della questione, limitandosi a richiamare
sul punto la propria precedente ordinanza.
    Considerato  che il rimettente, lungi dal sollevare espressamente
una questione di costituzionalita', ha ordinato la restituzione degli
atti   a  questa  Corte,  ipotizzando  una  sorta  di  continuita'  e
perdurante  pendenza  del  medesimo  giudizio  di fronte alla stessa,
senza    tenere   conto   dell'autonomia   di   ogni   incidente   di
costituzionalita',   anche  se  sollevato  nell'ambito  dello  stesso
giudizio di merito;
        che,  infatti,  il giudice a quo si e' limitato a confermare,
ritenendo   non   modificati  dallo  ius  superveniens  gli  elementi
costituitivi  della  fattispecie penale, la rilevanza delle questioni
sollevate  con  l'ordinanza del 17 marzo 2004 (r.o. n. 698 del 2004),
richiamando,  quanto al requisito della non manifesta infondatezza, i
motivi posti a fondamento della propria precedente ordinanza;
        che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono
avere   ingresso   nel   giudizio  incidentale  di  costituzionalita'
questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere
esplicite   le   ragioni   per  le  quali  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente   infondata   la  questione  sollevata,  mediante  una
motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto
di  altre  ordinanze  dello stesso o di diverso giudice (ex plurimis,
ordinanze n. 33 del 2006, n. 141 e n. 84 del 2005);
        che,   pertanto,   la   proposta  questione  di  legittimita'
costituzionale e' manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale.