IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento civile
iscritto  al 80/06 del R.G. avente ad oggetto «opposizione a sanzioni
amministrative»,  tra  Cozzubbo  Vito  nato  a Giarre (Catania) il 1°
gennaio  1946  e  Cozzubbo  Giovanni  nato  a  Giarre (Catania) il 16
ottobre  1984  elettivamente  domiciliati  in  Giarre  (Catania)  via
Cavour, 4, presso lo studio dell'avv. Angelo Giuseppe Patane', giusta
procura  in  atti,  ricorrenti;  contro:,  Ministero  dell'interno in
persona  del  Ministro  pro  tempore, rappresentato e difeso dal vice
prefetto  aggiunto  dott.ssa  Ester  Libertini,  dirigente  dell'Area
funzionale,   3°  funzionario  delegato  dal  prefetto  quale  organo
periferico  del  Ministero  dell'interno,  domiciliato  per la carica
presso la Prefettura di Catania, resistente;
    Con  ricorso depositato in data 30 maggio 2006 i signori Cozzubbo
Vito  e Cozzubbo Giovanni, proponevano opposizione avverso il verbale
di  contravvenzione  n. 501968114 serie 2004 bis 2906681, elevato dai
Carabinieri  Zafferana  Etnea  (Catania) data 4 aprile 2006, alle ore
19,25  a suo carico di Cozzubbo Giovanni nella qualita' di conducente
perche',  alla  guida  del  ciclomotore  tipo  Yamaha MBX 125 targato
AK51264,  circolava  senza indossare il casco protettivo e quindi per
violazione  degli  artt. 171, comma 1 e 213, comma 2-sexies, del c.d.
strada  e Cozzubbo Giovanni nella qualita' di proprietario legale del
motoveicolo,con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato
poi  alla  ditta  Russo  Angelo di S. Venerina, con decurtazione di 5
punti dalla patente.
    Il  ricorrente,  chiedeva  fra l'altro, di emettersi ordinanza di
dissequestro  e  riaffidamento  del  veicolo  e  dei  documenti, onde
evitare danni alla sua vita lavorativa.
    Eccepiva   in   particolare   l'incostituzionalita'  della  norma
applicata  nei  suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e
chiedendo  che  il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse
appunto tale eccezione di incostituzionalita'.
    Il   g.dp.,   con  ordinanza  del  31  maggio  2006,  ritualmente
notificata  alle  parti,  le convocava per l'udienza del 19 settembre
2006, nulla disponendo in ordine alla chiesta sospensione provvisoria
del verbale opposto.
    Il  resistente  Ministero  dell'interno, con documenti depositati
poi  in data 12 settembre 2006 in cancelleria, chiedeva rigettarsi il
ricorso perche' infondato.
    All'udienza  del  19  settembre  2006  ed  alla presenza del solo
difensore  dei  ricorrenti  avv.  Sabrina  Cummaudo  in  sostituzione
dell'avv.   Angelo  Patane',  lo  scrivente  giudice,  accoglieva  la
questione  di  incostituzionalita'  e  disponeva  il deposito a parte
della  presente ordinanza, sospendendo il procedimento e ordinando il
dissequestro  del  ciclomotore  a titolo provvisorio e temporaneo per
evitare  gravi  danni  al  ricorrente  e  salvo  l'esito del giudizio
promosso alla suprema Corte costituzionale.

                            D i r i t t o

    La   legge   n. 168  del  17  agosto  2005,  nel  convertire  con
modificazioni  il  d.l.  n. 115 del 30 giugno 2005, ha introdotto nel
codice  della  strada,  con  l'art.  213, comma 2-sexies, la sanzione
amministrativa   della   confisca   obbligatoria  dei  ciclomotori  o
motoveicoli, nelle ipotesi in cui la violazione sia finalizzata ad un
reato  e  disponendo pertanto l'applicazione di tale grave sanzione a
tutti  i  casi  indicati  nei  citati  articoli  (numero  di  persone
trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' d'uso del
casco e dei modi di condurre il veicolo e cosi' via).
    Orbene  questo  giudice  ritiene  che  la  confisca  obbligatoria
introdotta  dalla  citata  legge  n. 168/2005  non  sia conforme alla
Costituzione,  ragion  per  cui  intende  sollevare,  come in effetti
solleva  sul  punto  incidente  di  costituzionalita'  per i seguenti
motivi.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    La   sanzione  amministrativa  disposta  con  l'art.  213,  comma
2-sexies della legge n. 168 del 17 agosto 2005 e' in palese contrasto
con  gli  art.  3  e 27 della Costituzione, per aperta violazione del
principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, per la
disparita'  di  trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai
ciclomotori  e  quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli
autoveicoli e per il principio della personalita'.
    L'art. 3  della Costituzione, infatti, statuisce, al primo comma,
che  «tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita' sociale e sono eguali
davanti  alla  legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua
di  religione,  cli  opinioni  politiche e di' condizioni personali e
sociali» e, di conseguenza, sancisce al secondo comma che «E' compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che,  limitando  di  fatto  liberta'  e  l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana e l'effettiva
partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese».
    Premesso,  infatti,  che  l'art. 20 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ai commi 3. e 4 ha il concetto della confisca amministrativa,
dichiarandola facoltativa a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente
giudice  ritiene  che  il  contenuto  afflittivo  della  disposizione
impugnata  risieda  piu'  nella  sanzione  accessoria disposta che in
quella  principale  della  violazione  commessa, per cui, anche sotto
diverso   profilo,   risulterebbe  violato  il  citato  art. 3  della
Costituzione per l'incongruita' tra la sanzione pecuniaria principale
fissata  in  misura  modesta,  cui  corrisponde,  al  contrario,  una
sanzione  accessoria  notevolmente  penalizzante  per la liberta' del
cittadino,  soprattutto  se usa il veicolo per motivi inderogabifi di
lavoro.
    L'adita  Corte  costituzionale  infatti, con le propone ordinanze
n. 58/1999,  n. 297/1988, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144
del  17  maggio  2001  ha sempre confermato il principio per il quale
«uno  scrutinio  che  direttamente  investa  il  merito  delle scelte
sanzionate  dal  legislatore  e'  possibile  solo  ove  l'opposizione
normativa  contrasti in modo con il canone delal ragionevolezza, vele
a dire, si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto
della discrezionalita».
    E   proprio   per   il  contrasto  palese  con  il  principio  di
ragionevolezza  l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del
12    aprile    1996    dichiaro'   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 134,  comma  2,  del c.d. strada, che prevedeva la sanzione
amministrativa  della confisca di un veicolo solo perche' era scaduta
la  carta di circolazione dello stesso, in quanto sosteneva la Corte,
«l'esistenza di casi limite non puo' giustificare misure sanzionatori
sproporzionate»,  come  nella  fattispecie  che  ci riguarda e con la
recentissima  sentenza  n. 27  del  24  gennaio  2005  ha  dichiarato
incostituzionalita'   l'art. 126-bis   comma   2   del  c.d.s.  sulla
decurtazione dei punti al proprietario del veicolo.
    Il  Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005, non
ha  in  alcun  modo  tenuto  conto  dell'auspicio espresso piu' volte
dall'adita   Corte   costituzionale   della  estrema  necessita'  di.
«rimodellare  il  sistema  della  confisca,  stabilendo alcuni canoni
essenziali  al  fine  di  evitare che l'applicazione giudiziale della
sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento»
(Corte  costituzionale  sentenze n. 349 del 21 novembre 1997 e n. 435
del 23 dicembre 1997).
    Nei  rapporti,  infatti,  con  la  p.a.,  non  e'  in  alcun modo
ammissibile  una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o
ciclomotore  e chi guida un autoveicolo e, soprattutto in presenza di
violazioni  e  trasgressioni relative agli stessi articoli del codice
della  strada,  con il risultato finale evidente che, nel caso di uso
del   veicolo   per   commettere   un   reato,  la  privazione  della
disponibilita'  del  veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non
quattro ruote!
    Infine,  la  norma di cui all'art. 213, comma 2-sexies, e' palese
contrasto con l'art. 27 della Corte costituzionale, la quale sancisce
che «la responsabilita' penale e' personale».
    E'  noto infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione 24
novembre  1981,  n. 689,  statuisce  che  «nelle  violazioni  cui  e'
applicabile  una  sanzione  amministrativa,  ciascuno e' responsabile
della  propria  azione  o omissione, cosciente e volontaria, sia essa
colposa  o  dolosa»,  ragion  per  cui la sanzione della conflsca del
ciclomotore  o  della  moto,  per  la  mancanza  da parte dell'organo
accertatore   di   ogni   accertamento  sull'autore  dell'infrazione,
colpisce  inevitabilmente  ed esclusivamente il proprietario di detto
veicolo,  con  evidente  violazione del principio della personalita',
oltre  quello  gia' esposto della ragionevolezza, per la sproporzione
della sanzione.
    Per  tutte  le  suddette  argomentazioni questo giudice, prima di
esaminare il merito dell'opposizione proposta dai ricorrenti Cozzubbo
Vito  e  Cozzubo  Giovanni, ritiene assolutamente rilevante che venga
esaminata    la    non    manifesta   infondatezza   della   ritenuta
incostituzionalita'   dell'art. 213,   conima   2sexies  del  c.d.s.,
introdotto dalla legge di conversione del d.l. 30 giugno 2005 n. 115,
legge  n. 168 del 17 agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 22 agosto 2005.