IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al 80/06 del R.G. avente ad oggetto «opposizione a sanzioni amministrative», tra Cozzubbo Vito nato a Giarre (Catania) il 1° gennaio 1946 e Cozzubbo Giovanni nato a Giarre (Catania) il 16 ottobre 1984 elettivamente domiciliati in Giarre (Catania) via Cavour, 4, presso lo studio dell'avv. Angelo Giuseppe Patane', giusta procura in atti, ricorrenti; contro:, Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal vice prefetto aggiunto dott.ssa Ester Libertini, dirigente dell'Area funzionale, 3° funzionario delegato dal prefetto quale organo periferico del Ministero dell'interno, domiciliato per la carica presso la Prefettura di Catania, resistente; Con ricorso depositato in data 30 maggio 2006 i signori Cozzubbo Vito e Cozzubbo Giovanni, proponevano opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 501968114 serie 2004 bis 2906681, elevato dai Carabinieri Zafferana Etnea (Catania) data 4 aprile 2006, alle ore 19,25 a suo carico di Cozzubbo Giovanni nella qualita' di conducente perche', alla guida del ciclomotore tipo Yamaha MBX 125 targato AK51264, circolava senza indossare il casco protettivo e quindi per violazione degli artt. 171, comma 1 e 213, comma 2-sexies, del c.d. strada e Cozzubbo Giovanni nella qualita' di proprietario legale del motoveicolo,con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi alla ditta Russo Angelo di S. Venerina, con decurtazione di 5 punti dalla patente. Il ricorrente, chiedeva fra l'altro, di emettersi ordinanza di dissequestro e riaffidamento del veicolo e dei documenti, onde evitare danni alla sua vita lavorativa. Eccepiva in particolare l'incostituzionalita' della norma applicata nei suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e chiedendo che il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse appunto tale eccezione di incostituzionalita'. Il g.dp., con ordinanza del 31 maggio 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 19 settembre 2006, nulla disponendo in ordine alla chiesta sospensione provvisoria del verbale opposto. Il resistente Ministero dell'interno, con documenti depositati poi in data 12 settembre 2006 in cancelleria, chiedeva rigettarsi il ricorso perche' infondato. All'udienza del 19 settembre 2006 ed alla presenza del solo difensore dei ricorrenti avv. Sabrina Cummaudo in sostituzione dell'avv. Angelo Patane', lo scrivente giudice, accoglieva la questione di incostituzionalita' e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento e ordinando il dissequestro del ciclomotore a titolo provvisorio e temporaneo per evitare gravi danni al ricorrente e salvo l'esito del giudizio promosso alla suprema Corte costituzionale. D i r i t t o La legge n. 168 del 17 agosto 2005, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 115 del 30 giugno 2005, ha introdotto nel codice della strada, con l'art. 213, comma 2-sexies, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli, nelle ipotesi in cui la violazione sia finalizzata ad un reato e disponendo pertanto l'applicazione di tale grave sanzione a tutti i casi indicati nei citati articoli (numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' d'uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e cosi' via). Orbene questo giudice ritiene che la confisca obbligatoria introdotta dalla citata legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragion per cui intende sollevare, come in effetti solleva sul punto incidente di costituzionalita' per i seguenti motivi. Sulla non manifesta infondatezza La sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-sexies della legge n. 168 del 17 agosto 2005 e' in palese contrasto con gli art. 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, per la disparita' di trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalita'. L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce, al primo comma, che «tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, cli opinioni politiche e di' condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al secondo comma che «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai commi 3. e 4 ha il concetto della confisca amministrativa, dichiarandola facoltativa a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto afflittivo della disposizione impugnata risieda piu' nella sanzione accessoria disposta che in quella principale della violazione commessa, per cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato il citato art. 3 della Costituzione per l'incongruita' tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la liberta' del cittadino, soprattutto se usa il veicolo per motivi inderogabifi di lavoro. L'adita Corte costituzionale infatti, con le propone ordinanze n. 58/1999, n. 297/1988, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144 del 17 maggio 2001 ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal legislatore e' possibile solo ove l'opposizione normativa contrasti in modo con il canone delal ragionevolezza, vele a dire, si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalita». E proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 12 aprile 1996 dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 2, del c.d. strada, che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un veicolo solo perche' era scaduta la carta di circolazione dello stesso, in quanto sosteneva la Corte, «l'esistenza di casi limite non puo' giustificare misure sanzionatori sproporzionate», come nella fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 ha dichiarato incostituzionalita' l'art. 126-bis comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo. Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005, non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso piu' volte dall'adita Corte costituzionale della estrema necessita' di. «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento» (Corte costituzionale sentenze n. 349 del 21 novembre 1997 e n. 435 del 23 dicembre 1997). Nei rapporti, infatti, con la p.a., non e' in alcun modo ammissibile una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto in presenza di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del codice della strada, con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilita' del veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non quattro ruote! Infine, la norma di cui all'art. 213, comma 2-sexies, e' palese contrasto con l'art. 27 della Corte costituzionale, la quale sancisce che «la responsabilita' penale e' personale». E' noto infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689, statuisce che «nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno e' responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragion per cui la sanzione della conflsca del ciclomotore o della moto, per la mancanza da parte dell'organo accertatore di ogni accertamento sull'autore dell'infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo, con evidente violazione del principio della personalita', oltre quello gia' esposto della ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione. Per tutte le suddette argomentazioni questo giudice, prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta dai ricorrenti Cozzubbo Vito e Cozzubo Giovanni, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalita' dell'art. 213, conima 2sexies del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, legge n. 168 del 17 agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005.