IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 980/2006 presentato dall'Azienda faunistico venatoria «Diana», in persona del concessionario e legale rappresentante sig.ra Teresa Ravenna, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16, e' elettivamente domiciliata; Contro, la Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Mastroviti; il comune di Gallipoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Traldi; la Provincia di Lecce, in persona del presidente pro tempore, non costituita in giudizio per l'annullamento: degli atti della conferenza di servizi per l'istituzione dell'area naturale protetta ex art. 6, l.r. n. 19/1997 «Parco Regionale Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo», svoltasi il 15 maggio 2006; di tutti gli atti preparatori e consequenziali alla predetta Conferenza di servizi e, tra i secondi, la determinazione adottata dalla Giunta regionale pugliese in data 23 maggio 2006, ai fini della presa d'atto dello schema del disegno di legge istitutiva del Parco, schema corredato da una relazione del dirigente l'Ufficio regionale parchi e riserve naturali, e del loro successivo invio al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Gallipoli; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007 il relatore cons. dott. Enrico d'Arpe; e uditi, altresi', l'avv. Gianluigi Pellegrino per l'Azienda ricorrente, l'avv. Fulvio Mastroviti per l'amministrazione regionale resistente e l'avv. Francesca Traldi per il comune di Gallipoli. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o e d i r i t t o L'Azienda faunistico venatoria «Diana» - titolare di concessione regionale per l'esercizio dell'attivita' venatoria controllata (anche) su una vasta area agricola in Gallipoli, ricompresa nel perimetro del Parco regionale «Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo» - impugna gli atti del procedimento amministrativo finalizzato all'istituzione della predetta area naturale protetta ex art. 6 legge regionale n. 19/1997 e, precisamente, il verbale del 15 maggio 2006 della Conferenza dei servizi tenuta ai sensi del comma quinto dell'art. 6 della l.r. n. 19/1997, nonche' tutti gli atti preparatori e consequenziali: tra cui la determinazione adottata (ai sensi del comma sesto dell'art. 6, legge regionale n. 19/1997) dalla Giunta regionale pugliese in data 23 maggio 2006 ed il suo successivo invio al Consiglio regionale (unitamente allo schema di d.d.l. ed all'allegata planimetria recante la perimetrazione del parco naturale) per l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta. Osserva il Collegio che l'impugnativa dei provvedimenti amministrativi interposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio dovrebbe essere dichiarata improcedibile, poiche' (nelle more della definizione del processo) e' stata approvata, promulgata ed e' entrata in vigore (a seguito della rituale pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 12 luglio 2006) la legge regionale 10 luglio 2006, n. 20 (avente natura di legge-provvedimento di approvazione) istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo» (confronta: Tribunale amministrativo regionale Puglia, I sezione di Lecce, 7 novembre 2006, n. 5188; Consiglio di Stato, IV sezione, 10 agosto 2004, n. 5499; 24 marzo 2004, n. 1559). E' noto, infatti, che - alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile - la sopravvenienza della «legge-provvedimento» (e cioe', di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispone, in concreto, su casi e rapporti specifici) determina l'improcedibilita' del ricorso proposto contro l'originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice amministrativo incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, IV sezione, 23 settembre 2004, n. 6219). D'altra parte, i diritti di difesa del cittadino, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono sacrificati, ma si trasferiscono (secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo medio tempore intervenuto) dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale. In altri termini, il sistema di tutela giudiziaria segue la natura giuridica dell'atto contestato, sicche' la legge-provvedimento, ancorche' approvativa di un atto amministrativo, puo' essere (eventualmente) sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale, e cioe' dalla Corte costituzionale (Consiglio di Stato, IV sezione, 19 ottobre 2004, n. 6727). Quindi, l'attenzione del Tribunale deve concentrarsi sulle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla ricorrente (nella memoria difensiva fmale). La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, nelle parti relative alle misure di salvaguardia, non puo' - ad avviso del Collegio - essere ritenuta (attualmente) rilevante nel presente giudizio, poiche' le predette misure di salvaguardia hanno cessato di avere efficacia all'atto dell'approvazione della legge regionale n. 20/2006 istitutiva del Parco naturale regionale di che trattasi. Appare, invece, rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimita' costituzionale di quest'ultima legge regionale, per l'allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perche' la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per cio' che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della Conferenza dei servizi di cui all'art. 6, quinto comma della legge regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19. In via preliminare, il Tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalita' nel presente giudizio. Occorre in proposito tener conto della complessa problematica dei rapporti con le garanzie di tutela giurisdizionale della particolare tipologia di legge-provvedimento de qua (c.d. legge di approvazione), che si caratterizza per il vincolo funzionale che la lega ai provvedimenti amministrati in precedenza adottati e si connota per il concorso della volonta' legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale definitivamente descritto dalla legge e si risolve, quanto al rapporto degli effetti prodotti dai due atti ed al relativo regime degli stessi, nell'assorbimento degli atti amministrativi approvati nella legge che li approva, della quale acquistano il valore e la forza formale e sostanziale. Pertanto - da un lato - l'incidentale eccezione di illegittimita' costituzionale e' (a ben vedere) l'unico strumento processuale a disposizione della ricorrente per tutelare la propria posizione giuridica soggettiva nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, «assorbiti» dalla legge regionale che li ha «approvati»; e - dall'altro - e' evidente che, solo nell'ipotesi in cui la Consulta dichiarasse l'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 20/2006, il ricorso introduttivo del presente processo non andrebbe incontro alla declaratoria di improcedibilita'. Il Collegio e', poi, dell'avviso che i sollevati dubbi di costituzionalita' in ordine al contenuto dispositivo della legge regionale pugliese 10 luglio 2006, n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo», non risultano manifestamente infondati. E' opportuno, sul punto, premettere che corollario della soprariportata ricostruzione concettuale dell'assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento e' la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo ancor piu' incisivo di quello giurisdizionale sull'eccesso di potere, in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi (Consiglio di Stato, IV sezione, 19 ottobre 2004, n. 6727). In altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalita' deve essere opportunamente bilanciato attraverso la sottoposizione del relativo potere di apprezzamento al vaglio di costituzionalita' sotto il profilo della non arbitrarieta' e della ragionevolezza delle scelte: sindacato tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata e' la natura provvedimentale dell'atto sottoposto a controllo, e che investe - in considerazione della natura di atto sostanzialmente amministrativo della legge-provvedimento - anche gli atti amministrativi che ne sono il presupposto. Tanto premesso, si osserva che le disposizioni degli artt. 1 e seguenti della legge regionale pugliese 10 luglio 2006, n. 20, istitutiva del «Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo», sembrano al Collegio porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per l'irragionevolezza delle disposizioni stesse, anche perche' il Consiglio regionale (nell'approvare la predetta legge-provvedimento) non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo Tribunale amministrativo regionale (con le sentenze esecutive un. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per cio' che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della Conferenza dei servizi di cui all'art. 6, quinto comma della legge regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19. Infatti, per un verso, la (rinnovata) Conferenza dei servizi del 15 maggio 2006 si e' tenuta (prematuramente) in una data in cui il termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati non era ancora scaduto, per altro verso, e' mancata ogni decisione nella competente sede amministrativa in merito alle dodici osservazioni pervenute e, per altro verso ancora, non si e' raggiunta l'unanimita' dei consensi delle pubbliche amministrazioni presenti in sede conferenziale circa la concreta perimetrazione dell'istituenda area protetta, avendo l'Amministrazione provinciale di Lecce espresso parere favorevole all'istituzione dell'area de qua solo a condizione (poi non avveratasi) che il perimetro del parco naturale venisse riportato a quello individuato nella originaria proposta da essa redatta. In conclusione, sottolineato che era, invece, indispensabile (in forza del combinato disposto degli artt. 6 quinto comma della legge regionale n. 19/1997 e 27 della legge n. 142/1990, attuale art. 34 del T.U. n. 267/2000) raggiungere l'unanimita' dei consensi delle pubbliche amministrazioni partecipanti nell'ambito di una Conferenza dei servizi di carattere decisorio (e non meramente istruttorio), il tribunale ritiene irragionevole e contraria al principio di buon andamento dell'attivita' amministrativa la scelta operata dagli articoli 1 e seguenti della legge regionale n. 20/2006 di istituire immediatamente (in tali condizioni) il parco naturale regionale di che trattasi, fissandone la perimetrazione - in spregio delle regole sulle competenze delineate dalla stessa regione nella legge regionale n. (19/1997 (cosi come interpretate da questo Tribunale amministrativo regionale) - direttamente nella fase legislativa del procedimento, di cui al sesto comma dell'art. 6 della menzionata legge regionale n. 19/1997 (peraltro disattendendo, solo implicitamente, le osservazioni presentate in proposito dagli interessati).