LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 81/2006, depositato il 23 gennaio 2006, avverso avviso di liquidazione n. 1483 I.C.I. 2001, contro comune di Grottammare, difeso da Rosati Paolo, via Carducci n. 64 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), proposto dal ricorrente Spaziani Gianluigi, via dei Ligustri 1 - 63013 Grottammare (Ascoli Piceno), difeso da: Di Buo' Mario, piazza P. Fazzini, n. 8 interno n. 11 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Parte ricorrente eccepisce la legittimita' degli accertamenti per intervenuta prescrizione del termine, diritto alla difesa, violazione dell'art 97 della Costituzione italiana, violazione dell'art. 6, legge n. 212/2000 e violazione degli art. 5, 8 e 11 d.lgs. n. 504/1992. L'Ufficio eccepisce con controdeduzioni costituendosi in giudizio argomentando che essendo i termini stati prorogati gli atti posti in essere sono tutti legittimi e che, nel merito, sono state prese in considerazione tutte le condizioni favorevoli al contribuente e quindi conclude con la richiesta di rigetto dei ricorsi e condanna alle spese. La Commissione preliminarmente esamina la circostanza della illegittimita' in relazione alla violazione della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) ed all'art 77 della Costituzione italiana. Ritenuto che la normativa sospetta di incostituzionalita' istituisce in deroga all'art 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, una proroga per termini per l'I.C.I. che al momento della entrata in vigore della proroga, peraltro erano scaduti: Rilevato che tale proroga e' stata giustificata «per la straordinaria necessita' e urgenza» di assicurare la funzionalita' degli Enti locali; Rilevato che in termini I.C.I. si sono avute nel tempo gia' le seguenti proroghe: art 18, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001); art 1, comma 67, legge 31 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) tutte in deroga all'art 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente); Rilevato inoltre che tale deroga, in realta' reiterata in altre precedenti occasioni lungi dal sanare una situazione «straordinaria ed urgente» appare prendere atto di una congenita incapacita' degli Enti locali di rispettare i termini; Rilevato ancora che cio' comporta violazione dell'art 77 della Costituzione italiana a nulla importando che la modifica si sia avuta solo in sede di conversione, in quanto in tale norma appare irrazionalmente volta a prendere atto di una cronica deficienza degli Enti locali, con il falso presupposto che sia «straordinario» e «solo riferentesi al periodo in cui e' emanato il d.l. n. 314/2004 convertito, con modificazioni, con la legge 1° marzo 2005, n. 26».