LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 84/06 depositato il 23 gennaio 2006, avverso avviso di liquidazione n. 1130 I.C.I. 2002 contro comune di Grottammare difeso da: Rosati Paolo, via Carducci 64 63039 San Benedetto del Tronto (AP), proposto dal ricorrente: Spaziani Antonio, via dei Ligustri, 1 - 63013 Grottammare (AP), difeso da: Di Buo' Mario, Piazza P. Fazzini n. 8 int. 1 - 630S9 San Benedetto Del Tronto (AP). Parte ricorrente eccepisce la legittimita' degli accertamenti per intervenuta prescrizione del termine, diritto alla difesa, violazione dell'art..97 della Costituzione italiana, violazione deIl'art. 6, legge n. 212/2000 e violazione degli artt. 5, 8 e 11, d.lgs 504/1992. L'Ufficio eccepisce con controdeduzioni costituendosi in giudizio argomentando che essendo i termini stati prorogati gli atti posti in essere sono tutti legittimi e che, nel merito, sono state prese in considerazione tutte le condizioni favorevoli al contribuente e quindi conclude con la richiesta di rigetto dei ricorsi e condanna alle spese. La Commissione preliminarmente esamina la circostanza della illegittimita' in relazione alla violazione della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) ed all'art. 77 della Costituzione italiana. Ritenuto che la normativa sospetta di incostituzionalita' istituisce, in deroga all'art. 3 comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, una proroga per termini per l'ICI che, al momento della entrata in vigore della proroga, peraltro erano scaduti; Rilevato che tale proroga e' stata giustificata «per la straordinaria necessita' e urgenza» di assicurare la funzionalita' degli Enti locali; Rilevato che in termini ICl si sono avute nel tempo gia' le seguenti proroghe: art. 18, comma 4, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001); art. 1, comma 67, legge 31 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005), tutte in deroa all'art. 3 comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) Rilevato inoltre che tale deroga, in realta' reiterata in altre precedenti occasioni, lungi dal sanare una situazione «straordinaria ed urgente» appare prendere atto di una congenita incapacita' degli Enti locali di rispettare i termini; Rilevato ancora che cio' comporta violazione dell'art. 77 della Costituzione italiana, a nulla importando che la modifica si sia avuta solo in sede di conversione, in quanto in tale norma appare irrazionalmente volta a prendere atto di una cronica deficienza degli Enti locali, con il falso presupposto che sia «straordinario» e «solo riferentesi al periodo in cui e' emanato il d.l. n. 314/2004, convertito, con modificazioni con la legge n. 1° marzo 2005 n. 26».