LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 84/06 depositato
il  23 gennaio  2006,  avverso  avviso di liquidazione n. 1130 I.C.I.
2002  contro  comune  di  Grottammare  difeso  da:  Rosati Paolo, via
Carducci  64  63039  San  Benedetto  del  Tronto  (AP),  proposto dal
ricorrente: Spaziani Antonio, via dei Ligustri, 1 - 63013 Grottammare
(AP), difeso da: Di Buo' Mario, Piazza P. Fazzini n. 8 int. 1 - 630S9
San Benedetto Del Tronto (AP).
    Parte ricorrente eccepisce la legittimita' degli accertamenti per
intervenuta prescrizione del termine, diritto alla difesa, violazione
dell'art..97  della  Costituzione  italiana,  violazione deIl'art. 6,
legge n. 212/2000 e violazione degli artt. 5, 8 e 11, d.lgs 504/1992.
    L'Ufficio eccepisce con controdeduzioni costituendosi in giudizio
argomentando  che essendo i termini stati prorogati gli atti posti in
essere  sono  tutti  legittimi e che, nel merito, sono state prese in
considerazione  tutte  le  condizioni  favorevoli  al  contribuente e
quindi  conclude  con  la richiesta di rigetto dei ricorsi e condanna
alle spese.
    La  Commissione  preliminarmente  esamina  la  circostanza  della
illegittimita'  in  relazione  alla violazione della legge n. 212 del
2000  (Statuto  del  contribuente)  ed all'art. 77 della Costituzione
italiana.
    Ritenuto   che   la  normativa  sospetta  di  incostituzionalita'
istituisce,  in  deroga  all'art. 3  comma  3,  legge 27 luglio 2000,
n. 212,  una  proroga  per  termini  per  l'ICI che, al momento della
entrata in vigore della proroga, peraltro erano scaduti;
    Rilevato   che   tale  proroga  e'  stata  giustificata  «per  la
straordinaria  necessita'  e  urgenza» di assicurare la funzionalita'
degli Enti locali;
    Rilevato  che  in  termini  ICl  si  sono avute nel tempo gia' le
seguenti  proroghe:  art. 18,  comma 4, legge 23 dicembre 2000 n. 388
(Finanziaria  2001);  art. 1, comma 67, legge 31 dicembre 2004 n. 311
(Finanziaria  2005),  tutte  in deroa all'art. 3 comma 3, della legge
27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente)
    Rilevato  inoltre  che tale deroga, in realta' reiterata in altre
precedenti  occasioni, lungi dal sanare una situazione «straordinaria
ed  urgente»  appare prendere atto di una congenita incapacita' degli
Enti locali di rispettare i termini;
    Rilevato  ancora  che cio' comporta violazione dell'art. 77 della
Costituzione  italiana,  a  nulla  importando  che la modifica si sia
avuta  solo  in  sede  di conversione, in quanto in tale norma appare
irrazionalmente volta a prendere atto di una cronica deficienza degli
Enti locali, con il falso presupposto che sia «straordinario» e «solo
riferentesi  al  periodo  in  cui  e'  emanato  il  d.l. n. 314/2004,
convertito, con modificazioni con la legge n. 1° marzo 2005 n. 26».