IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza. Sul ricorso numero di registro generale n. 527 del 2005, proposto da Rango Vincenzina, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Marasca, presso la quale e' elettivamente domiciliata in Ancona, alla via Calatafina, 2; Contro l'Istituto autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona - ora Ente regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona, in persona del suo presidente e rappresentate legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Ascoli e Mirko Piloni del Servizio legale dell'Ente, presso il cui Ufficio e' elettivamente domiciliato in Ancona, alla piazza Salvo d'Acquisto n. 40; per l'annullamento del provvedimento n. 172 del 17 maggio 2005, adottato dal Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, notificato il 26 maggio 2005, con cui e' stato disposto a carico della ricorrente il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica-ERP-, sito in Ancona, alla via Cingoli, n. 19, assento occupato senza titolo dalla ricorrente; di ogni atto prodromico, consequenziale e comunque connesso; Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto autonomo Case Popolari di Ancona; Vista l'ordinanza n. 431 del 7 luglio 2005, con cui e' stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensore come specificato nel relativo verbale; F a t t o Con atto notificato il 24 giugno 2005, depositato il successivo 27 giugno 2005, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe adottato dal Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona con cui e' stato disposto a suo carico il rilascio libero da persone e cose di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto asserito occupato senza titolo dalla medesima. Il provvedimento di restituzione dell'abitazione popolare e' stato giustificato dal fatto che l'interessata, figlia dell'originano assegnatario in locazione dell'immobile, regolarmente autorizzata in data 17 novembre 2003 ad abitare stabilmente nello stesso insieme alla propria famiglia, con formale atto di autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare dell'originario titolare dell'assegnazione dell'appartamento popolare, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale Marche n. 44 del 1997, alla morte del genitore, non e' stata ritenuta in possesso del requisito per subentrare a titolo successorio nella titolarita' dell'assegnazione del contratto di locazione dello stesso, in quanto, alla data del decesso del padre sig. Rango Quinto, non erano ancora trascorsi due anni dall'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare del de cuius, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della citata legge regionale n. 44 del 1997. Avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 43 e 53 della legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, nonche' vizio di eccesso di potere, in quanto secondo la parte attrice l'Ente intimato ha errato nel considerare non ancora trascorso il periodo minimo di due anni di presenza nell'alloggio popolare di cui si controverte della ricorrente e del suo nucleo familiare, poiche' la stessa asserisce che il proprio genitore ed originario assegnatario dell'abitazione di edilizia residenziale pubblica ebbe a richiedere l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare addirittura in data 31 ottobre 2000 e, quindi, il ritardo con cui l'amministrazione ha evaso la relativa pratica, perfezionata soltanto in data 17 novembre 2003, non puo' riflettersi negativamente stile legittime aspettative della ricorrente di vedere consolidato il suo diritto a permanere nell'alloggio popolare riconosciuto dal citato art. 43 della legge regionale n. 44 del 1997, dopo la morte del genitore. Per resistere alla iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, in data 5 luglio 2005, si e' costituito in giudizio l'Istituto autonomo per le Case Popolari della provincia di Ancona, il cui difensore ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso. Il difensore dell'amministrazione ha negato fondamento agli assunti di parte ricorrente, a fronte della chiara ed inequivocabile previsione del quinto comma dell'art. 43 della citata legge regionale n. 43 del 1997 che preclude tassativamente, in caso di decesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il subentro ai familiari autorizzati a convivere con i titolari a titolo di successivo ampliamento del loro nucleo familiare, in caso di mancato decorso di almeno due anni dalla data di formalizzazione dell'autorizzazione all'ampliamento suddetto. In punto di fatto, l'Ente resistente contesta quanto asserito dal difensore della ricorrente circa la sua presenza nell'alloggio popolare prima dell'avvenuta formalizzazione della relativa autorizzazione allo stabile ampliamento del nucleo familiare dell'originano assegnatario, dal momento che la deducente non ha fornito alcuna prova di tale circostanza, con la produzione di copia della originaria domanda di autorizzazione alla convivenza con il proprio genitore assenta presentata in data 31 ottobre 2000, ne' con la produzione di atti dai quali potere desumere la sua effettiva presenza stabile nell'abitazione del padre a tale data, tanto piu' che nel ricorso viene ammesso che a tale originaria richiesta non segni alcuna convivenza con l'assegnatario, al punto che l'Ente con lettera del 22 aprile 2002 ebbe a comunicare all'interessato il mancato accoglimento della domanda di ampliamento stabile del suo nucleo familiare, proprio a causa della riscontrata presenza solo saltuaria della figlia nell'alloggio popolare. Sulla base di tali considerazioni, i difensori dell'ente resistente hanno insistito per la reiezione del ricorso. Con ordinanza n. 431 del 7 luglio 2005, il tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, fissando nel contempo la pubblica udienza di discussione della causa nella imminenza della quale l'amministrazione resistente ha depositato, in data 24 novembre 2006, una memoria conclusionale con la quale e' stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la controversia proposta con il ricorso in epigrafe, la quale, in quanto coinvolgente l'accertamento di prerogative giuridiche che non trovano fondamento su un provvedimento di assegnazione di un bene pubblico, sarebbe riservata alla cognizione del giudice ordinano, secondo il piu' recente orientamento della Corte di cassazione. D i r i t t o 1. - Va in primo luogo disattesa la pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione opposta dall'Amministrazione resistente. Al riguardo, ritiene infatti il Collegio, in conformita' all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione (Cass. civ., SS.UU., 16 aprile 2003, n. 594) che in base alla disciplina di cui all'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 che ha dettato un nuovo criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinano ed amministrativo basato sull'attribuzione a quest'ultimo di blocchi omogenei di materie, abbandonando per le medesime il previgente criterio fondato sulla differenziazione tra le posizioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo, tutta la materia dell'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto afferente ad un pubblico servizio, ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo al quale pertanto spettano le controversie con le quali, a fronte di un provvedimento dell'Amministrazione di decadenza dell'assegnazione o di rifiuto alla sua formalizzazione, come si verifica nel caso di rilascio dell'abitazione pubblica a causa della ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il subentro all'originano assegnatario, l'interessato faccia valere il proprio diritto soggettivo a permanere nel godimento dell'alloggio. Tale riferito orientamento interpretativo del quadro normativo di riferimento, secondo il Collegio, al contrario di quanto sostenuto da difensori dell'Ente resistente, non ha subito alcun condizionamento dalla sopravvenuta riformulazione dell'aportata del citato art. 33 del d.lgs. n. 80 effettuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2004 del 2004, con la quale in sostanza il giudice delle leggi ha precisato i limiti della suddetta giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, stabilendo che la stessa non puo' ricomprendere le controversie che attengono alla quantificazione di indennita', canoni ed altri corispettivi, con la precisazione che, sempre nella materia dei pubblici servizi, al giudice amministrativo e' comunque riservata la cognizione delle controversie finalizzate al sindacato giurisdizionale di provvedimenti adottati dal gestore del servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel contesto del quale lo stesso esercita pubblici poteri. Donde, con riferimento a quanto precisato, va considerato che, nella vicenda di cui e' causa, la ricorrente, a ben vedere, non puo' essere considerata una occupante senza titolo dell'alloggio popolare di cui si controverte al pari di un soggetto che arbitrariamente si e' impossessato dell'immobile, dal momento che la sua presenza nell'abitazione di edilizia residenziale pubblica e' stata formalmente autorizzata in precedenza dall'Ente gestore, a titolo di stabile ampliamento del nucleo familiare dell'originario assegnatario; per cui con il provvedimento di rilascio dell'alloggio oggetto di impugnativa in questa sede, l'amministrazione ha di fatto disconosciuto il diritto dell'attuale deducente al subentro nella titolarita' dell'alloggio popolare del proprio genitore deceduto, in quanto componente del suo nucleo familiare, la cui pretesa, ancorche' di diritto soggettivo, e' pur sempre condizionata al potere autorizzatorio dell'amministrazione pubblica, degradando di conseguenza al rango di interesse legittimo al corretto uso di tale potere, al pari di quello che fa capo ad un aspirante assegnatario collocato utilmente nella relativa graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione di un alloggio ERP. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, ritiene il Collegio doversi respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione opposta dall'amministrazione resistente, in quanto la controversia di cui e' causa avente in sostanza ad oggetto la legittimita' del provvedimento di mancata volturazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in favore della ricorrente astrattamente titolata a tale subentro, in quanto gia' facente parte del nucleo familiare dell'originano assegnatario dell'immobile, rientra nella giurisdizione dei giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a norma del quale appartengono in via generale al suddetto giudice le controversie relative a provvedimenti incidenti sul rapporto concessorio di alloggi di edilizia residenziale pubblica derivanti da rapporti di concessione di beni, anche se involgenti diritti soggettivi in attesa di espansione, salvo i casi espressamente indicati (indennita', canoni ed atti corrispondenti) (Cons. St., Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5073; 9 giugno 2005, n. 3035). 2. - Passando a questo punto all'esame del merito, avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 43 della legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 43, nonche' vizio di eccesso di potere eccesso di potere, in quanto l'operato dell'amministrazione intimata risulta il frutto di una errata applicazione della norma citata che, in caso di decesso dell'assegnatario di un alloggio ERP, prevede il subentro nell'assegnazione dei componenti del suo nucleo familiare; per cui la richiesta di restituzione dell'alloggio popolare pretesa nei confronti della ricorrente risulta illegittima, atteso il suo conclamato stato di convivenza abituale con il proprio genitore esistente alla data della morte di quest'ultimo; tanto piu' che la sua presenza nell'abitazione del padre per motivi di assistenza del medesimo, aveva avuto inizio addirittura dal 31 ottobre 2000 e, quindi di fatto sussisteva anche la convivenza biennale richiesta dalla norma in questione per perfezionare in suo favore il subentro nella titolarieta' dell'abitazione alla data della morte del padre precedente titolare dell'assegnazione dell'alloggio popolare. Tali motivi di doglianza debbono tuttavia essere considerati privi di fondamento, poiche' il chiaro contenuto dispositivo delle norma di cui il ricorrente deduce la violazione non poteva prestarsi a letture diverse da quella fornita dall'ente resistente con il provvedimento impugnato. Infatti, il citato art. 43 della legge regionale Marche n. 44 del 1997, pur riconoscendo a coloro che, dopo l'assegnazione di un alloggio ERP, sono stati autorizzati a soggiornare stabilmente nello stesso a titolo di permanente ampliamento del nucleo familiare del titolare del contratto di locazione, il diritto a subentrare nell'assegnazione in caso di morte dell'assegnatario, subordina tuttavia tale diritto, con disposizione estremamente chiara, alla condizione dell'intervenuto decorso, alla data dei decesso, di almeno due anni dalla data di formalizzazione dell'autorizzazione all'ampliamento familiare suddetto. Per cui, a fronte di tale inequivoca disposizione normativa, sicuramente destinata ad evitare improprie strumentalizzazioni nell'utilizzo dell'alloggio ERP, il comportamento tenuto nel caso di specie dall'Ente edilizio gestore con l'adozione del provvedimento impugnato, risulta corretto e, quindi, legittimo dal momento che la ricorrente, alla data della morte del genitore titolare dell'alloggio popolare, non poteva far valere un periodo di regolare coabitazione autorizzata di almeno due anni. 3. - Sulla base di quanto precisato, il ricorso deve dunque essere respinto, attesa la riferita previsione dell'art.43, quinto comma della legge regionale Marche n. 44 del 1997 che, come si e' visto, preclude alla ricorrente di divenire formale intestataria dell'alloggio popolare assegnato al proprio genitore a seguito del decesso di quest'ultimo. Tuttavia, il Collegio tenuto conto di tale esito del giudizio dubita della costituzionalita' della suddetta norma regionale, nella parte in cui subordina a limiti temporali inderogabili di presenza negli alloggi ERP, il diritto di subentro nella loro titolarita' in qualita' di regolari assegnatari, ai componenti del nucleo familiare autorizzati a tutti gli effetti ad abitare negli stessi dopo l'assegnazione, in caso di decesso del parente intestatario dell'alloggio. 3/A. - Tale questione di incostituzionalita' sollevata d'ufficio dal Collegio e' sicuramente rilevante nel contesto del presente giudizio, poiche', nella ipotizzata condivisione da parte del giudice delle leggi dei dubbi sollevati in ordine alla compatibilita' con i principi ed i valori costituzionali della norma di legge soprasegnalata, e indubbio che la attuale ricorrente potrebbe vedere accolta la propria iniziativa giudiziaria e, quindi, conseguire un sicuro vantaggio, in quanto potrebbe ottenere il riconoscimento del suo diritto alla intestazione e conservazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui si controverte che con il provvedimento impugnato in questa sede gli e' stato negato, con il conseguente diverso esito favorevole del presente giudizio per la parte attrice. 3/B. - Quanto alla non manifesta infondatezza (giacche' il tribunale puo' evitare di rimettere alla Corte costituzionale la questione di incostituzionalita' eccepita o rilevata d'ufficio solo ove la ritenga manifestamente infondata) si osserva quanto segue. La legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, recante norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ha dettato una specifica disciplina per quanto riguarda il subentro nella posizione del soggetto aspirante a conseguire l'assegnazione di un alloggio ERP o gia' assegnatario a tutti gli effetti dello stesso, in caso di morte o rinuncia da parte dell'interessato, alla sua posizione di assegnatario o aspirante tale. Dal combinato disposto degli artt. 7 e 43 della legge citata, si evince infatti che, per quanto riguarda la posizione dell'aspirante concorrente all'assegnazione di un alloggio ERP, possono prioritariamente subentrare nella posizione giuridica di colui che ha presentato la relativa domanda i componenti del nucleo familiare conviventi con l'interessato, legati da rapporto di coniugo, di parentela o di affinita' con il medesimo. In via subordinata, secondo le previsioni delle norme suddette, possono poi subentrare nelle segnalata posizione di vantaggio derivante dall'avvenuta presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio ERP, anche persone non legate da rapporti di parentela ed affinita' con il soggetto aspirante assegnatario, ma facenti comunque parte a tutti gli effetti del suo nucleo familiare da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso indetto per la formazione della relativa graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione ed a condizione che la presenza di estranei nel nucleo familiare del richiedente sia giustificata da motivi di reciproca assistenza morale e materiale opportunamente documentata nei modi di legge. Per cui, ai fini del subentro nella domanda di assegnazione di un alloggio popolare, la posizione dei familiari parenti dell'aspirante assegnatario e degli estranei facenti comunque parte del sub nucleo familiare risulta differenziata, dal momento che, in caso di decesso o di rinuncia alla domanda dell'originario presentatore, i primi possono subentrare senza condizioni nella domanda del loro parente nell'ordine di priorita' individuato dalla legge regionale (art. 43, primo comma ), mentre i secondi, oltre a potere subentrare nella domanda soltanto in caso di mancanza di soggetti legati da vincoli di parentela con l'aspirante assegnatario, debbono comunque provare una stabile convivenza anagraficamente certificata con il medesimo da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. Al contrario, nel caso di subentro, non nella domanda di assegnazione di alloggio ERP, ma nella posizione di assegnatario gia' consegnata con la successiva stipula del relativo contratto di locazione dell'abitazione, il Legislatore regionale, in caso di decesso del titolare dell'assegnazione, ha parimenti riconosciuto il diritto al subentro a tutti i componenti del nucleo familiare dell'originario assegnatario individuati nell'atto di assegnazione dell'immobile, nell'ordine stabilito dalla legge che privilegia prima i parenti del titolare deceduto e poi i conviventi non legati da vincoli di parentela con il medesimo. La situazione risulta diversa invece per i soggetti non facenti parte dell'originario nucleo familiare dell'assegnatario al momento di consegna dell'alloggio, i quali, parenti o, estranei, sono stati autorizzati nel corso del rapporto locativo a risiedere nell'abitazione popolare dall'Ente gestore, a titolo di stabile ampliamento del nucleo familiare del titolare dell'appartamento ai sensi di quanto previsto dall'art.43, quarto comma, della legge regionale Marche n. 44 del 1997. A costoro, infatti, la norma suddetta (art. 43, quinto comma) ha riconosciuto, in caso di decesso dell'assegnatario, di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio, sempre nell'ordine suddetto, soltanto a condizione che, alla data della morte del titolare, sia comunque trascorso almeno un periodo di due anni dalla data dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare del medesimo, senza differenziare in alcun modo la situazione dei familiari di quest'ultimo, quella dei soggetti non legati da vincoli di parentela con il medesimo: come invece e' avvenuto nel caso di subentro nella domanda di assegnazione degli alloggi popolari (art. 7 e art. 43, primo comma). 3/C. - Nei limiti in cui la norma suddetta (art. 43, quinto comma) pone sullo stesso piano, ai fini del subentro nell'assegnazione di alloggi ERP, i soggetti inseriti nel nucleo familiare del titolare dopo la costituzione del rapporto locativo su autorizzazione dell'ente gestore, senza alcuna differenziazione della posizione dei parenti da quella dei soggetti estranei non legati da vincoli di parentela con l'assegnatario, il Collegio dubita della costituzionalita' di tale previsione normativa. In particolare, tali dubbi si prospettano in relazione agli arti 3e e 29 della Costituzione. Secondo il Collegio la norma in questione si pone in primo luogo in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, poiche' viene a determinare una ingiustificata discriminazione nei confronti dei componenti del nucleo familiare degli aspiranti assegnatari e degli assegnatari di alloggi ERP legati a quest'ultimo da rapporti di parentela e affinita~, nelle due diverse ipotesi di subentro nella domanda di assegnazione, prima del conseguimento della disponibilita' dell'alloggio popolare, e di subentro nel rapporto locativo, una volta intervenuta l'assegnazione e perfezionata la consegna dell'immobile, nell'ipotesi di decesso, a seconda dei casi, del titolare della domanda di assegnazione o del beneficiario del provvedimento di assegnazione di abitazione popolare gia' perfezionata. Come si e' avuto modo di precisare, infatti, mentre per subentrare nella domanda di assegnazione la legge non pone ai familiari alcuna condizione di protratta convivenza con l'aspirante assegnatario, nell'ipotesi di subentro nell'assegnazione gia' perfezionata e nel relativo rapporto locativo in essere con il titolare dell'alloggio successivamente deceduto, l'art. 43, quinto comma della legge regionale Marche n. 44 del 1997, per i familiari autorizzati a risiedere stabilmente nell'alloggio popolare dopo l'assegnazione e, quindi, nel corso del rapporto locativo, subordina il diritto al subentro all'avvenuta decorrenza, alla data del verificarsi del decesso del titolare dell'alloggio ERP, di un periodo di almeno due anni di stabile convivenza nell'alloggio, decorrente dalla data di rilascio della relativa autorizzazione all'ampliamento stabile del relativo nucleo familiare ex art. 43, quarto comma della stessa legge. Ad avviso del Collegio, tale differente trattamento riservato ai parenti dell'assegnatario di alloggio ERP per subentrare, in caso di morte di quest'ultimo, nel rapporto locativo in essere con il de cuius, rispetto a quello previsto nell'identica eventualita' del decesso dello stesso, per subentrare alla domanda di assegnazione presentata prima della morte dall'aspirante assegnatario, appare ingiustificatamente discriminatorio e lesivo del diritto di uguaglianza di fronte alla legge affermato dall'art. 3 della Costituzione. Cio' in quanto, in tal modo, secondo il Collegio, il legislatore regionale ha riservato un trattamento diverso a soggetti giuridici che si trovano in una uguale condizione di parentela rispetto ad altro soggetto giuridico (l'aspirante assegnatario e l'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica) nelle cui ragioni gli stessi vengono autorizzati a subentrare dalla stessa norma incriminata. Infatti, secondo il consolidato orientamento del giudice delle leggi in materia di interpretazione dell'art. 3 della Carta costituzionale, il principio di uguaglianza formale sancito da tale norma impone al Legislatore di assicurare ad ognuno uguaglianza di trattamento quando uguali siano le situazioni soggettive ed oggettive alle quali le norme si riferiscono per la loro applicazione. Cio' comporta che, ove le situazioni siano omogenee, il loro trattamento deve essere uniforme, nel caso in cui non sussistano ragioni per differenziarle. Ne', per quanto riguarda la vicenda all'esame, puo' essere addotto a giustificazione di tale accennato diverso trattamento, la circostanza che il periodo biennale di protratta convivenza viene richiesto solo per i familiari autorizzati a risiedere nell'alloggio popolare dopo la sua assegnazione a titolo di ampliamento stabile del nucleo familiare del suo titolare e non per coloro che hanno sempre fatto parte della famiglia sin dalla data dell'originaria assegnazione dell abitazione. A tale proposito, ritiene infatti il Collegio che, indipendentemente dalla data di ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio ERP, la posizione di un parente non puo' comunque essere assimilata a quella di soggetti non legati da vincolo di coniugio e di parentela con il medesimo, ai fini dell'eventuale subentro nella intestazione dello stesso alloggio, soprattutto nel caso di sopravvenuto decesso del suo titolare, dal momento che tutte le norme della legge regionale n. 44 del 1997 sono ispirate a valorizzare la famiglia come potenziale fruitrice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia nella fase di individuazione dei beneficiari degli stessi con il previsto riconoscimento di un maggior punteggio ai nuclei familiari numerosi e composti da soggetti portatori di disabilita', sia nella successiva fase di gestione del rapporto locativo con il favore riconosciuto ai familiari dell'assegnatario al subentro nella posizione del titolare anche in vista dell'eventuale trasferimento in proprieta' dell'alloggio per lungo tempo occupato a titolo di locazione. Per cui, con riferimento a quanto precisato, la norma in questione sospettata di incostituzionalita' nel parificare ingiustificatamente i parenti dell'assegnatario deceduto ai soggetti comunque facenti parte del suo nucleo familiare ma a lui non legati da rapporto di parentela, ad avviso del Collegio, si pone anche in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, poiche' in tal modo disconosce la posizione di favore che tale norma costituzionale intende assicurare alla famiglia ed ai suoi componenti, quale comunita' naturale basata su vincoli affettivi e di solidarieta' economica e sociale dei suoi membri. Tale convincimento del Collegio e' avvalorato dal fatto che, in caso di contemporanea presenza nel nucleo familiare di assegnatario di alloggio popolare di parenti e di estranei autorizzati nel tempo a convivere con il medesimo, l'accennata nonna della legge regionale Marche (art. 43, quinto comma l.r. n. 44 del 1997) per come formulata, consente di privilegiare ai fini del subentro all'assegnazione, in caso di decesso del titolare, gli estranei conviventi da piu' di due anni con quest'ultimo, a danno dei parenti presenti nell'alloggio da meno tempo. Pertanto, l'avere subordinato il riconoscimento del diritto al subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP dei familiari autorizzati a vivere nello stesso alla decorrenza di un periodo di convivenza minima con l'assegnatario, in caso di morte di quest'ultimo, comporta secondo il Collegio il disconoscimento delle prerogative assicurate dall'art. 29 della Carta costituzionale alla comunita' familiare, poiche' in tal modo si vengono a creare le condizioni per privare ingiustificatamente i parenti eredi legittimi dell'assegnatario deceduto, di conservare l'utilizzo dell'abitazione popolare in regime di locazione, dal momento che il riconoscimento di tale prerogativa viene fatta dipendere da un evento futuro ed incerto nel quando, quale risulta la morte del loro dante causa, per giunta indipendente dalla volonta' dei familiari conviventi, con la conseguenza che, qualora tale evento luttuoso intervenga prima di due anni dell'inizio della convivenza con il de cuius, esso e' in grado di determinare la definitiva perdita dell'alloggio per gli stessi parenti i quali per tale circostanza fortuita vengono a risultare degli occupanti senza titolo dell'abitazione, tenuti come tali al suo rilascio con grave pregiudizio delle esigenze abitative della loro famiglia che l'art. 29 intende tutelare. 4. - Le accennate questioni di incostituzionalita', oltre che rilevanti, non sono dunque manifestamente infondate e debbono dunque essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.