ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 19, comma 2,
29,  comma 1,  lettera  b-bis) e 30 del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero), promossi con ordinanze del 18 maggio e del 7 ottobre 2004
dal  Tribunale  di  Genova  sui  ricorsi proposti da L. R. H. C. e da
n. R.  B.  L. contro il Prefetto di Genova, iscritte ai nn. 695 e 696
del  registro  ordinanze  2006  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 9 maggio 2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 18 maggio 2004 (pervenuta alla
Corte  costituzionale  il 19 dicembre 2006), nel corso di un giudizio
avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino
ecuadoriano  di  ventuno  anni,  il  Tribunale di Genova ha sollevato
questione   di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 19  e  29,
comma 1,  lettera  b-bis),  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero), per
violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;
        che,  respinti  tutti  i  motivi  del  ricorso  proposto  dal
ricorrente  nei confronti del provvedimento di espulsione, il giudice
a quo osserva che l'art. 2 del d.lgs n. 286 del 1998 prevede che allo
straniero,  «comunque  presente  sul  territorio  dello  Stato», sono
riconosciuti  «i  diritti  fondamentali  della persona umana previsti
dalle  norme  di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in
vigore,   e  dai  principi  di  diritto  internazionale  generalmente
riconosciuti»,  fra  i  quali  rientrerebbe a pieno titolo il diritto
all'unita' familiare;
        che il rimettente, sul punto, evidenzia come proprio la Corte
costituzionale   avrebbe   «avuto   modo   di   affermare   la  piena
equiparazione  degli  stranieri  ai  cittadini  italiani  per  quanto
concerne   il   godimento   dei  diritti  in  materia  di  famiglia»,
richiamando in proposito le sentenze n. 376 del 2000, n. 203 del 1997
e n. 28 del 1995;
        che,  alla  luce  di  tali  premesse,  il Tribunale di Genova
ritiene che negare, con l'adozione di un provvedimento di espulsione,
il  diritto  dello  straniero  ricorrente  a convivere con la propria
famiglia  legittima,  regolarmente  soggiornante  in  Italia,  sia in
contrasto  con  la  tutela  del  diritto  all'unita'  della  famiglia
riconosciuta,  oltre  che  dalla  Costituzione, anche da disposizioni
contenute  in  trattati internazionali ratificati dall'Italia, fra le
quali,  in  particolare,  l'art. 8  della  Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
        che,   in   particolare,  il  nucleo  familiare  del  giovane
ricorrente  starebbe  provvedendo  al  suo  mantenimento  e  alla sua
assistenza in piena sintonia con l'art. 30 Cost., il quale riconosce,
fra  l'altro,  il  diritto  e  il dovere dei genitori «di mantenere i
figli», quale concreto supporto che deve essere assicurato alla prole
durante   tutto  l'arco  della  sua  crescita  e  che,  a  detta  del
rimettente,  non cesserebbe con la maggiore eta', protraendosi sino a
quando  il  figlio non abbia conseguito strumenti idonei a realizzare
la propria indipendenza economica;
        che,  sotto altro profilo, il globale inserimento, lavorativo
e  scolastico,  dei  congiunti  del ricorrente in Italia, renderebbe,
sempre  a  parere del giudice a quo, del tutto astratta l'ipotesi che
l'unita'  familiare possa essere realizzata dal ricorrente e dai suoi
familiari in un Paese diverso dall'Italia;
        che   il   Tribunale   rimettente,  pertanto,  sollecita  una
declaratoria  di illegittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.lgs
n. 286  del  1998, «nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di
espulsione, non prende minimamente in considerazione la posizione dei
giovani  adulti,  titolari  del  diritto  all'unita' familiare, nella
misura  in  cui  si  tratta  di  soggetti  ancora a carico di parenti
coabitanti, questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno, con
i quali potrebbero essere ricongiunti»;
        che,   ad  avviso  del  giudice  a  quo,  in  relazione  alla
fattispecie  oggetto  del  giudizio principale, risulterebbe altresi'
rilevante  la  disposizione  di  cui  all'art. 29,  comma 1,  lettera
b-bis), del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998;
        che   tale  disposizione,  «nella  parte  in  cui  limita  la
possibilita'  di ricongiungimento familiare ai soli figli maggiorenni
a  carico,  qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a
causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale, senza
estendere  tale  previsione  anche ai giovani adulti, ancora a carico
dei  familiari,  per ragioni oggettive», si porrebbe in contrasto con
gli  artt. 2,  3, 10, 29 e 30 Cost. per le medesime ragioni svolte in
ordine all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni siano dichiarate manifestamente
inammissibili o, in subordine, manifestamente infondate;
        che  la  difesa erariale rileva come la Corte costituzionale,
con  l'ordinanza  n. 232 del 2001, abbia dichiarato l'infondatezza di
una questione analoga a quella sollevata in relazione all'art. 19 del
d.lgs.  n. 286  del 1998, puntualizzando che «i valori costituzionali
sottesi  alla  disciplina  dell'immigrazione  possono  legittimamente
comprimere il diritto all'unita' familiare»;
        che,  ad  avviso  della  Avvocatura,  il  diritto  all'unita'
familiare  del  singolo,  pur  rientrando  tra  i diritti inviolabili
dell'uomo,  riconosciuti allo straniero dall'art. 2 del d.lgs. n. 286
del  1998,  sarebbe  suscettibile  di  limitazioni  in  ragione della
prioritaria   esigenza   di  garantire  la  sovranita'  dello  Stato,
attraverso   l'osservanza  degli  obblighi  previsti  in  materia  di
ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale;
        che  in  tale  materia  il  legislatore  godrebbe di un'ampia
discrezionalita',  incontrando  il  solo  vincolo della non manifesta
irragionevolezza delle scelte;
        che,    in   particolare,   la   scelta   di   garantire   il
ricongiungimento  familiare  ai  soli  figli  maggiorenni a carico, i
quali  non  possano  provvedere  al proprio sostentamento a causa del
proprio   stato  di  salute  che  comporti  invalidita'  totale,  non
risulterebbe irragionevole;
        che,  con  ordinanza del 7 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 19 dicembre 2006), nel corso di un diverso giudizio
avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino
ecuadoriano,   coniugato  con  un  cittadino  straniero  regolarmente
presente sul territorio nazionale, il medesimo Tribunale di Genova ha
sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del
d.lgs  n. 286  del  1998,  nonche' del combinato disposto di cui agli
artt. 29  e  30 del medesimo d.lgs., per violazione degli artt. 2, 3,
10, 29 e 30 della Costituzione;
        che  il  giudice rimettente premette identiche considerazioni
rispetto alla precedente ordinanza in relazione al riconoscimento del
diritto all'unita' familiare che spetterebbe allo straniero;
        che, secondo il Tribunale di Genova, pur non potendosi negare
la necessita' di un bilanciamento tra il diritto all'unita' familiare
e  l'interesse  dello Stato a regolare il fenomeno dell'immigrazione,
cio'  nondimeno,  nel  caso oggetto del giudizio a quo, l'inserimento
complessivo  nel  territorio italiano del nucleo familiare, composto,
oltre che dal coniuge, anche da figli minori, renderebbe «astratta e,
pertanto,  non  proponibile»,  l'ipotesi che l'unita' familiare possa
essere realizzata dal ricorrente in un Paese diverso dall'Italia;
        che l'espulsione dello straniero in questione determinerebbe,
ad  avviso  del  rimettente,  l'inevitabile  traumatica rottura di un
nucleo  familiare  coeso,  negando  al  ricorrente la possibilita' di
svolgere  le  sue  funzioni  genitoriali,  con conseguente violazione
delle norme costituzionali ed internazionali richiamate;
        che,  pertanto, il giudice a quo sollecita la declaratoria di
illegittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998,
«nella  parte  in  cui,  nel disciplinare i divieti di espulsione non
prende  in  considerazione la posizione degli stranieri, titolari del
diritto  all'unita'  familiare,  nella  misura  in  cui  si tratta di
soggetti  coabitanti con il proprio coniuge in regola con il permesso
di soggiorno, con i quali potrebbero essere ricongiunti»;
        che,   per  le  stesse  ragioni,  ad  avviso  del  rimettente
risulterebbe non manifestamente infondata anche la questione relativa
agli  artt. 29 e 30 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, «nelle parti
in  cui  non  prevedono  che  possano  usufruire del ricongiungimento
familiare  e  del  permesso di soggiorno per motivi familiari anche i
cittadini  stranieri,  conviventi  con  il  coniuge  in regola con il
permesso  di  soggiorno  ove  sussistano i requisiti di alloggio e di
reddito»;
        che,  in  particolare, risulterebbe del tutto irrazionale che
il  diritto  al  ricongiungimento  dello  straniero  che  versi nella
situazione  sopra  descritta  possa  essere esercitato esclusivamente
dall'estero  e  non  anche  dallo  straniero  che  si  trovi gia' sul
territorio dello Stato;
        che,  anche  in  questo  secondo  giudizio, e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura   generale  dello  Stato,  concludendo  affinche'  la
questione   sia   dichiarata   manifestamente   inammissibile  o,  in
subordine, manifestamente infondata;
        che,   preliminarmente,   la   difesa  erariale  delimita  la
questione  di  legittimita'  costituzionale sollevata al solo art. 19
del  d.lgs.  n. 286  del 1998, assegnando mero valore argomentativo a
quella  avente  ad  oggetto  gli  artt. 29  e 30 del medesimo decreto
legislativo;
        che,  quanto  alla  questione relativa all'art. 19 del d.lgs.
n. 286  del  1998,  per  l'ipotizzata  lesione degli artt. 2, 29 e 30
della  Costituzione,  l'Avvocatura osserva che proprio l'istituto del
ricongiungimento  familiare, per come delineato dal d.lgs. n. 286 del
1998,  offre  una  specifica  tutela  del  diritto  dello  straniero,
regolarmente  soggiornante  nel  territorio  dello Stato, a mantenere
l'unita'  del  suo  nucleo  familiare  e che tale diritto puo' essere
legittimamente  limitato  dalla  preminente  esigenza di garantire la
sovranita' dello Stato;
        che,  peraltro,  sotto  il  profilo della asserita violazione
dell'art. 3  Cost.,  la  difesa  erariale  rileva l'impossibilita' di
comparare la situazione dello straniero coniugato con altro straniero
-  sia  pur  munito  di  permesso  di  soggiorno  -  con quella dello
straniero   coniugato  con  un  cittadino  italiano,  trattandosi  di
situazioni fra loro eterogenee;
        che,  quanto alla questione concernente gli artt. 29 e 30 del
d.lgs.   n. 286   del   1998,  l'Avvocatura  ne  eccepisce  anzitutto
l'irrilevanza,  atteso  che  il  giudizio  a  quo  ha  ad  oggetto la
legittimita' del decreto di espulsione;
        che,  in ogni caso, la censura sarebbe infondata, considerato
che  la  lamentata  impossibilita'  del  ricongiungimento  troverebbe
giustificazione nel fatto che il ricorrente e' entrato nel territorio
irregolarmente.
    Considerato  che, con una prima ordinanza (iscritta al n. 695 del
2006  del  registro  ordinanze),  il Tribunale di Genova ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 19 del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero), «nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di
espulsione, non prende minimamente in considerazione la posizione dei
giovani  adulti,  titolari  del  diritto  all'unita' familiare, nella
misura  in  cui  si  tratta  di  soggetti  ancora a carico di parenti
coabitanti, questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno, con
i   quali   potrebbero  essere  ricongiunti»,  nonche'  dell'art. 29,
comma 1,  lettera  b-bis),  del  medesimo decreto legislativo, «nella
parte  in cui limita la possibilita' di ricongiungimento familiare ai
soli  figli  maggiorenni  a carico, qualora non possano provvedere al
proprio  sostentamento  a causa del loro stato di salute che comporti
invalidita'  totale, senza estendere tale previsione anche ai giovani
adulti,  ancora  a  carico dei familiari, per ragioni oggettive», per
violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;
        che,  con  una seconda ordinanza (iscritta al n. 696 del 2006
del   registro  ordinanze),  il  Tribunale  di  Genova  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 19 d.lgs n. 286
del  1998,  nella  parte  in  cui,  nel  disciplinare  i  divieti  di
espulsione,   non   prende   in  considerazione  la  posizione  degli
stranieri, titolari del diritto all'unita' familiare, nella misura in
cui  si  tratti  «di  soggetti  coabitanti  con il proprio coniuge in
regola  con  il  permesso di soggiorno, con i quali potrebbero essere
ricongiunti»,  per  violazione  degli  artt. 2,  3, 10, 29 e 30 della
Costituzione;
        che,  con  la  stessa  ordinanza,  il  Tribunale di Genova ha
inoltre  dubitato  della  legittimita'  costituzionale  del combinato
disposto  di cui agli artt. 29 e 30 del medesimo decreto legislativo,
«nelle   parti  in  cui  non  prevedono  che  possano  usufruire  del
ricongiungimento  familiare  e  del  permesso di soggiorno per motivi
familiari  anche  i cittadini stranieri, conviventi con il coniuge in
regola  con  il  permesso  di soggiorno ove sussistano i requisiti di
alloggio  e  di  reddito»,  per  violazione  dei  medesimi  parametri
costituzionali;
        che, trattandosi di questioni connesse, in quanto concernenti
l'asserita violazione del diritto all'unita' familiare da riconoscere
allo  straniero  comunque  soggiornante  sul  territorio nazionale, i
giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia;
        che  le  questioni relative all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del
1998,  cosi'  come  prospettate  nelle  ordinanze  di rimessione sono
manifestamente  inammissibili,  dal momento che il giudice rimettente
formula  una  richiesta  di pronuncia additiva senza individuarne con
precisione  il  contenuto,  ma  evidenziando  -  al  contrario  -  la
pluralita'  di  soluzioni  che  potrebbero  in astratto soddisfare il
ragionevole  bilanciamento  tra  il  diritto  all'unita'  familiare e
l'interesse  dello  Stato  a  regolare il fenomeno dell'immigrazione,
come   tali   necessariamente   rimesse   alla  discrezionalita'  del
legislatore (ex plurimis, ordinanze n. 163 del 2007, n. 123 del 2007,
n. 35 del 2007, n. 9 del 2006);
        che  le  questioni  concernenti  gli artt. 29 e 30 del d.lgs.
n. 286  del  1998  sono  parimenti  manifestamente  inammissibili per
difetto  assoluto  di rilevanza nei giudizi a quibus, dal momento che
il  Tribunale  rimettente, chiamato a giudicare della legittimita' di
decreti  di  espulsione,  non  deve fare applicazione delle norme che
disciplinano il ricongiungimento familiare.