IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso per risarcimento danni da incidente stradale depositato presso la cancelleria di questo Ufficio in data 25 settembre 2006, iscritto al n. r.g. 691/06, con il quale Malfetti Gioia, elettivamente domiciliata in Torrita di Siena, via Abetone n. 1, presso e nello studio dell'avv. Paola Bonomei, che la difende e rappresenta, giusta delega a margine del ricorso, contro Goti Samuele, Goti Tiziano, residenti in Torrita di Siena e nei confronti di Fondiaria - SAI S.p.a., in persona del rappresentante pro tempore, sedente in Firenze, piazza della Liberta' n. 6. Premesso che il giorno 17 febbraio 2006 alle ore 23,30 circa, in Foiano della Chiana, localita' Menziono, la ricorrente rimaneva coinvolta, quale trasportata sul veicolo targato AR 421511, di proprieta' di Goti Tiziano e condotto da Goti Samuele, in un incidente stradale, a seguito del ricevuto tamponamento subito da detto veicolo ad opera di altra vettura; che la deducente riportava nel sinistro lesioni personali, tali da determinare l'immediato trasposto presso il presidio ospedaliero di Nottola di Montepulciano, attualmente guarite, dopo un periodo di inabilita' temporanea, con residuo di postumi invalidanti; che formalmente invitava la compagnia assicuratrice garante per la responsabilita' civile del vettore al risarcimento dei danni subiti: tutto cio' premesso, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento sulle seguenti conclusioni: «piaccia al Giudice di pace di Montepulciano, per i motivi di cui in premessa, condannare Goti Samuele, in solido con il proprietario del (di lui condotto) veicolo Goti Tiziano e la Fondiaria - SAI S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni riportati dalla ricorrente. Danni attinenti e consequenziali alle subite lesioni personali, a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale, per inabilita' temporanea ed invalidita' permanente, oltre al rimborso delle sostenute spese mediche e di cura». Fissata l'udienza per la comparizione delle parti con decreto datato 25 settembre 2005 ai sensi dell'art. 415 c.p.c.; Costituitosi in giudizio il convenuto Goti Samuele, residente in Torrita di Siena, via Adige n. 21, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Renzetti e Walter Renzetti anche disgiuntamente, elettivamente domiciliato in Chianciano Terme (SI), via dei Colli n. 22 presso e nello studio dell'avv. Stefano Sabbatini, giusta procura a margine della propria memoria difensiva di costituzione contro Malfatti Gioia, Goti Tiziano e Fondiaria SAI S.p.a., con la quale deduce, eccepisce, osserva e richiede quanto segue. Il ricorso introduttivo e' stato interposto onde ottenere il ristoro delle lesioni patite dalla ricorrente in conseguenza di sinistro stradale avvenuto in data 17 febbraio 2006 ove rivestiva la condizione di trasportata sull'autovettura targata AR 421511, condotta dall'odierno costituente e di proprieta' di Goti Tiziano, assicurata per la RCA con la Fondiaria - SAI S.p.a.; nel ricorso vi si legge, incidentalmente, che l'auto condotta dal Goti veniva tamponata da altra auto. La domanda e' stata incardinata quindi, in punto processuale, secondo le previsioni dettate dalla nuova legge n. 102/2006 recante l'estensione del rito del lavoro ai sinistri stradali con lesioni e, in punto sostanziale, sulla scorta dell'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 - supplemento ordinario n. 163 anche piu' brevemente «Codice delle assicurazioni private» che prevede, in capo alla compagnia assicurativa del vettore, l'obbligo di risarcire il terzo trasportato. Rilevato che alla prima udienza il convenuto sollevava eccezione preliminare ai sensi degli artt. 134 Cost., e 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 per contrasto con gli artt. 3 - 24 - 76 della Costituzione della Repubblica italiana nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato la risarcibilita' in capo alla compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente dalla responsabilita' di detto conducente e conseguentemente sospendere il presente giudizio, provvedendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osservato che ad avviso di questo giudice la menzionata norma - art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 - acquista rilievo sotto il profilo dell'incostituzionalita', riportandosi in diritto integralmente alla memoria difensiva di costituzione del convenuto Goti Samuele e cioe': incostituzionalita' dell'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005, supplemento ordinario). La ricorrente espone che trovavasi trasportata sull'auto condotta dall'odierno convenuto che venne tamponata da altra auto e pertanto, essendo pacifica l'assoluta non responsabilita' del vettore (Goti Samuele) sul quale viaggiava, ha agito in via diretta nei confronti del predetto conducente-vettore e della relativa compagnia assicurativa mediante la disposizione dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni). Occorre pertanto soffermarsi prima su detto articolo 141 e del relativo iter di approvazione e sollevare poi, incidentalmente, eccezione di incostituzionalita' della norma de qua per i motivi che in seguito esporremo non prima di aver esposto le conseguenze (negative) in capo al terzo trasportato tra il passaggio dal vecchio al nuovo modello. A) Tutela del trasportato sino al 31 dicembre 2005. Per verificare appieno la portata involutiva del nuovo Codice delle assicurazioni sull'art. 141 occorre, sinteticamente, ripercorrere come funzionava il sistema risarcitorio per i terzi trasportati sino al 31 dicembre 2005. Al terzo trasportato, in caso di sinistri stradali, erano concesse tre vie risarcitorie alternative: a) ex art. 1681 qualora vi fosse un contratto di trasporto anche a titolo gratuito; b) ex art. 2054 c.c. contro il soggetto che aveva effettuato il trasporto e, mediante l'art. 1, legge n. 990/1969, nei della compagnia assicurativa del medesimo qualora nel sinistro stradale non fossero coinvolti altri veicoli (il classico caso di uscita di strada e lesioni al trasportato); c) nel caso di scontro, mediante l'art. 2054 c.c., comma 2 contro l'assicurazione del veicolo antagonista ed il responsabile; d) in caso di scontro tra veicoli contro tutti i responsabili ed i relativi istituti assicurativi avvalendosi della presunzione di cui all'art. 2055 c.c. Ne deriva che nel vecchio sistema il terzo trasportato aveva un ventaglio di possibilita' di tutele ovvero una nutrita schiera di debitori solidali. B) Tutela del trasportato dal 1° gennaio 2006 mediante l'art. 141 Codice assicurazioni. La situazione sopra descritta muta radicalmente con l'entrata in vigore del nuovo sistema rappresentato dall'art. 141 del Codice delle assicurazioni, gia' in vigore per i sinistri accaduti a far data dal 1° gennaio 2006 in avanti come quello per cui e' scaturito il presente procedimento. La riforma ha stabilito che il terzo trasportato deve essere risarcito dal vettore e dalla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: e' fatto salvo il caso fortuito, inciso questo sul quale torneremo. In sintesi la nuova disciplina prevede che: a) l'impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava il trasportato lo risarcisce indipendentemente dalla condotta colposa del guidatore; b) il terzo trasportato ha azione diretta solo contro l'assicurazione del vettore. Detta disciplina sopra descritta impone una riflessione: la trasformazione della tutela del terzo trasportato in un sistema di no-fault ossia uno schema che prescinde integralmente dalla colpa od altrimenti detta responsabilita' oggettiva prestando quindi il fianco, almeno sul risarcimento del danno morale giacche', se e' pur vero che la Cassazione e' venuta a superare i limiti di risarcibilita' ogni qualvolta siano stati lesi beni tutelati dalla Costituzione, e' altresi' vero che la Consulta, e' ferma nel limitare la risarcibilita' di tale danno morale alla colpa presunta ma non alla responsabilita' oggettiva! In apparenza potrebbe sembrare una notevole semplificazione quella per ottenere il risarcimento per il trasportato: solo pero' apparentemente in quanto non e' tutto oro quel che luccica. In ogni caso, qualora anche vi fosse un quid pluris (in realta' vedremo che non e' cosi!) rimarrebbe un dato oggettivo ineludibile: il trasportato e' obbligato a percorrere una determinata via e tale limitazione, cosi' incidente sul diritto del terzo trasportato, non e' stata prevista ne' in sede di legge delega in violazione dell'art. 76 Cost. ne' all'art. 178 dello Schema di decreto legislativo sottoposto al parere del Consiglio di Stato e poi al vaglio delle Commissioni parlamentari che non individuava modifiche rispetto all'ordinario criterio di individuazione dell'impresa legittimata passiva. C) Il quadro normativo e l'iter approvativo dell'art. 141 Codice assicurazioni. 1) - La scelta del decreto legislativo, Il nostro legislatore, per riordinare il settore assicurativo, ha scelto la strada del decreto legislativo ovvero una norma dell'ordinamento giuridico con forza di legge emanato, in via eccezionale, dal Governo su delega del Parlamento; quest'ultimo ricorre alla delega dell'esercizio del potere legislativo, nei casi in cui la materia oggetto del decreto sia molto complessa o richieda un lungo procedimento di formazione della legge; per cui il Governo, che puo' avvalersi dell'aiuto di organi consultivi tecnici, appare come il piu' idoneo a legiferare. La delega deve essere esercitata in un termine prefissato e nel rispetto di principi e criteri direttivi indicati nella legge delega, cosi' come previsto dall'articolo 76 della Costituzione: nell'emanare il decreto il Governo deve rispettare rigorosamente i limiti ed i principi sanciti nella legge delega. Se cio' non avviene il decreto legislativo e' viziato d'incostituzionalita' per eccesso di delega. Il procedimento di formazione del decreto legislativo e' disciplinato dall'art. 14 della legge n. 400 del 1988 che configura, appunto, il Governo come soggetto competente ad adottare l'atto. 2) - La legge delega. Nel caso del Codice delle assicurazioni o meglio del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la legge delega e' la n. 229 del 29 luglio 2003, che ha riservato al riassetto del settore assicurativo l'art. 4. Ecco esattamente cosa stabiliva il predetto art. 4: «1. - Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa, preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio; c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta' di prestazioni di servizi; d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione; e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative; f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico; g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria; h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia: 1) affiancando alle ipotesi del ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita' assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attivita', anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; 2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione». Non essendo il Governo riuscito a rispettare il limite temporale di un anno, con la legge 27 luglio 2004, n. 186 si e' ampliato il limite temporale a due anni, rimanendo fermo il resto. D) I profili e i motivi di incostituzionalita' dell'art. 141 Codice assicurazioni. Il principio introdotto dall'art. 141 e' lo stesso che ha condotto il legislatore delegato a formulare il successivo art. 149 del Codice delle assicurazioni; entrambi sono gia' stati ampiamente commentati da autorevole dottrina che li ha tacciati di palese incostituzionalita' e, in merito all'art. 141 valgono certamente tutti i palesati dubbi di incostituzionalita' che sono gia' stati rilevati per l'art. 149. In esercizio della delega conferita e poi prorogata, il Governo ha emanato il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Per quanto interessa il presente giudizio, l'art. 141 ha introdotto nell'ordinamento interno il sistema di «risarcimento del terzo trasportato, secondo cui "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e' risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo e' coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e' esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo, al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile puo' intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150"». In estrema sintesi: il trasportato deve necessariamente rivolgere la propria richiesta danni al proprio vettore ed alla relativa compagnia indipendentemente da qualsiasi responsabilita' in capo al vettore: vengono stravolti ed abdicati i canoni classici e tipici della responsabilita' civile. Il danneggiato non ha alcuna possibilita' di rivolgere le proprie istanze risarcitorie alla compagnia del civile responsabile in spregio ed in aperto contrasto con la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo, il cui art. 4-quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinche' le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilita' civile la persona responsabile del sinistro. 1) La rilevanza della questione. Fermo quanto gia' detto sulla circostanza che la trasportata si trovava sull'auto condotta dall'odierno convenuto che venne tamponata da altra auto e pertanto, l'agire della Malfetti Gioia nei confronti del Goti Samuele, che non ha alcuna responsabilita' nella causazione del sinistro, non puo' che avvenire mediante l'utilizzo della previsione legislativa dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni. Nel caso de quo il collegamento giuridico e non gia' di mero fatto, tra la res iuridicanda e la norma di legge ritenuta in contrasto con il dettato costituzionale si evidenzia ictu oculi ed appare fondamentale ai fini sostanziali, atteso che, in assenza di detto articolo, l'azione sarebbe stata interposta nei confronti del responsabile del danno e della relativa compagnia assicurativa, soggetti diversi dagli odierni convenuti e pertanto l'aderenza o meno al detta costituzionale di detto articolo 141 appare indiscutibilmente rilevante ai fini decisori: infatti ove si ritenesse il suddetto disposto normativo in contrasto con la Costituzione la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta al responsabile del sinistro ed alla relativa Compagnia. 2) La non manifesta infondatezza. a) Il (mancato) parere del Consiglio di Stato. Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 229/2003 rimanda ai «principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge delega in esame, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi»: fra questi vi e' l'obbligatorieta' della preventiva richiesta di parere al Consiglio di Stato, che, in effetti in data 14 febbraio 2005, ha emesso il parere n. 11603. Occorre evidenziare che, al Consiglio di Stato, e' stato sottoposto uno schema di codice che era parzialmente diverso da quello poi emanato e, soprattutto, assolutamente privo delle norme relative al risarcimento diretto. Ora, non e' come chi non veda che, quando il Governo ha deciso di modificare, radicalmente, il Codice delle assicurazioni, inserendo i nuovi artt. 141, 149 e 150, in virtu' degli artt. 4 e 1 della legge n. 229/2003 ed in applicazione all'art. 76 della Costituzione, avrebbe dovuto risottoporre al Consiglio di Stato il Codice, onde ottenerne un nuovo parere. Ma cosi' non e' stato, anche perche', altrimenti, sarebbe «scaduta» la delega temporale conferita. E' evidente, quindi, che gia' per questi motivi gli articoli relativi al risarcimento (rectius indennizzo) del terzo trasportato da ritenersi incostituzionali essendo stati inseriti all'ultimo momento senza il rigoroso rispetto del dettato della legge delega il quale richiedeva l'obbligatorieta' del parere del Consiglio di Stato. b) L'eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione ed il risarcimento del danno. Il potere normativo delegato, essendo testualmente limitato ad una funzione di riassetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa, anche se inteso non come attivita' di mera compilazione, non puo' estendersi sino all'innovazione sostanziale o all'abrogazione di fatto di norme esistenti, operazione questa istituzionalmente sottoposta alla decisione del Parlamento. Gia' si e' visto come, la mancata richiesta preventiva del parere del Consiglio di Stato, configuri ipotesi di eccesso di delega. Ora, limitiamoci invece ad esaminare il contenuto della legge delega in tema di risarcimento del danno e liquidazione dei sinistri. Ad onor del vero, la legge delega in nessun punto entra specificatamente nel merito del risarcimento dei danni e nella liquidazione dei sinistri, se non alla lettera b) ove impone al Governo di rispettare i principi e criteri direttivi a tutela del consumatore e, in generale, dei contraenti piu' deboli, limitatamente al profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche al processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio. E' chiaro che il legislatore intendeva tutelare due soggetti ben precisi: il consumatore ed il contraente piu' debole e non certo modificare i principi generali di risarcimento dei danni. Il consumatore, come veniva definito dall'art. 2 della legge n. 281/1998, altri non e' se non la persona fisica che acquista o utilizza beni o servizi per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale e professionale eventualmente svolta. Analogamente, il contraente altri non e' se non chi ha «contratto» una polizza di assicurazioni. Pertanto, la tutela doveva essere riservata a tutti i rapporti contrattuali (e non extra-contrattuali), ovvero alle cosiddette garanzie dirette, a favore degli assicurati-consumatori-contraenti. L'art. 141, al pari del 149, del Codice delle assicurazioni non prende assolutamente in considerazione i soggetti sopra descritti, ma bensi' i danneggiati o, dando un'altra definizione, le vittime di un sinistro stradale. Il danneggiato in conseguenza di un sinistro non e' nella fattispecie consumatore e tanto meno contraente, ma bensi' controparte di un altro soggetto - col quale non vi e' nessun rapporto contrattuale o di contraenza - il quale commettendo un fatto illecito ha causato dei danni ingiusti che debbono essere risarciti ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c. In virtu' dell'art. 141 i danneggiati, che rientrino in uno dei casi ivi previsti, sono ora obbligati a chiedere il risarcimento del danno non a chi e' responsabile dello stesso, ai termini del codice civile, ma bensi' ad un altro soggetto; ovvero alla compagnia assicuratrice del proprio vettore indipendentemente dalla sussistenza o meno in capo allo stesso di alcuna responsabilita' in capo al vettore anche in via meramente residuale. E' pertanto chiaro che il decreto legislativo ha modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente, i diritti dei danneggiati, facolta' questa non concessa dalla legge delega. Ma non solo. Il Codice delle assicurazioni ha altresi' ridotto i doveri anche dei responsabili dei sinistri stradali datosi che costoro non dovranno piu' neppure essere convenuti in giudizio ed in prima persona non saranno piu' tenuti a rispondere in solido del danno cagionato. Infatti, l'art. 141, punto 3 prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, nei soli confronti dell'impresa di assicurazione del vettore senza far menzione alcuna anche al responsabile del sinistro (in contrasto con quanto previsto dall'art. 144 dello stesso codice oltre che dei principi generali dell'ordinamento giuridico) ed ovviamente alla compagnia del civile responsabile. Responsabile che, del resto, fino ad allora potrebbe, anzi dovrebbe, non aver mai neppure ricevuto una richiesta di risarcimento visto il richiamo operato all'art. 148. Cio' posto, tornando all'argomento principe, e' evidente che il Parlamento, conferendo la delega al Governo, voleva tutelare i consumatori-contraenti come sopra meglio definiti e non agevolare (o favorire) i responsabili dei sinistri (come avviene con l'indennizzo diretto del terzo trasportato) o modificare i diritti dei danneggiati. E, comunque, non ha conferito delega alcuna circa l'eventuale modifica dei diritti-doveri dei danneggiati-danneggianti mediante lo stravolgimento del principio generale del neminem ledere e del codice civile (nonche' processuale). L'emanazione dell'art. 141 dimostra invece il diverso comportamento del legislatore delegato e pertanto e' evidente come il Governo sia andato ben oltre alla delega conferita. Non meno grave e' la violazione del diritto comunitario laddove si e', con il risarcimento diretto, disattesa la V Direttiva, eliminando l'azione diretta nei confronti dell'impresa del civile responsabile e pertanto, a breve, e' facile prevedere sin da ora anche ricorsi alla Corte europea. C) Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Un principio fondamentale della nostra carta costituzionale e' quello dell'uguaglianza avanti alla legge. Con l'introduzione del sistema risarcitorio previsto dall'art. 141 del Codice delle assicurazioni l'indennizzo diretto tale principio viene meno in quanto, per il medesimo fatto illecito, i cittadini devono sottostare a norme giuridiche, risarcimento, attribuzione di responsabilita' ed a comportamenti differenti. In realta' la norma apre un vulnus di tutela in varie ipotesi, che, solo in via sintetica si puo' indicare: qualora il sinistro sia ascrivibile alla responsabilita' esclusiva di un soggetto non coperto da RCA; qualora la responsabilita' sia ascrivibile, in via concorsuale, al vettore del proprio mezzo nonche' all'ente gestore della strada. E' facile osservare che in dette ipotesi, il terzo trasportato avra' una tutela maggiore in ambi i casi in quanto potra' contare ed agire nei confronti di piu' soggetti od in altri termini avra' piu' debitori solidali da escutere mentre il trasportato potra' agire soltanto nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore mentre la disciplina prevista dall'art. 141 prevede un minus di tutela. Vi e' di piu'. La norma testualmente fa riferimento alla nozione di danno subito dal terzo trasportato e quindi sembra escludere l'ipotesi di decesso del passeggero e quindi gli eredi del defunto potranno contare sui principi generali in materia di responsabilita' e trovarsi di fronte piu' debitori solidali diversamente dal trasportato macro leso! Ma le disparita' di trattamento e di tutela tra situazioni giuridiche analoghe sono infinite a dimostrazione della palese incostituzionalita' della norma. d) Violazione dell'art. 24 della Costituzione. Il primo comma dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni esordisce affermando che l'assicuratore del vettore e' tenuto ad indennizzare il terzo trasportato «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito». Il caso fortuito, secondo l'opinione condivisa dalla suprema Corte da oltre mezzo secolo comprende anche il fatto del terzo: pertanto la responsabilita' dell'assicuratore del vettore e' esclusa quando il sinistro e' dovuto sia a cause naturali sia a colpa di altro conducente. Al di la' della contraddizione in termini nell'affermare che l'assicuratore risponde «salvo il caso fortuito» e l'aggiungere che tale responsabilita' «prescinde dall'accertamento della responsabilita' di altri conducenti», vi e' una vera e propria lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia assicurativa del vettore, la quale, non potra' efficacemente tutelarsi non disponendo di elementi idonei a dimostrare l'esclusiva responsabilita' dell'altro conducente visto e considerato che, detto altro conducente qualora operi l'art. 149 Codice assicurazioni, viene risarcito dalla propria compagnia. In altre parole la compagnia del vettore avra' notevoli difficolta' a dimostrare la colpa esclusiva dell'altro conducente ed far scattare l'inoperativita' dell'art. 141.