IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso  per  risarcimento danni da incidente stradale
depositato   presso   la   cancelleria  di  questo  Ufficio  in  data
25 settembre  2006, iscritto al n. r.g. 691/06, con il quale Malfetti
Gioia,  elettivamente  domiciliata  in  Torrita di Siena, via Abetone
n. 1, presso e nello studio dell'avv. Paola Bonomei, che la difende e
rappresenta,  giusta  delega  a  margine  del  ricorso,  contro  Goti
Samuele,  Goti Tiziano, residenti in Torrita di Siena e nei confronti
di Fondiaria - SAI S.p.a., in persona del rappresentante pro tempore,
sedente in Firenze, piazza della Liberta' n. 6.
    Premesso  che il giorno 17 febbraio 2006 alle ore 23,30 circa, in
Foiano  della  Chiana,  localita'  Menziono,  la  ricorrente rimaneva
coinvolta,  quale  trasportata  sul  veicolo  targato  AR  421511, di
proprieta'  di  Goti  Tiziano  e  condotto  da  Goti  Samuele,  in un
incidente  stradale,  a  seguito  del ricevuto tamponamento subito da
detto veicolo ad opera di altra vettura;
        che  la  deducente  riportava nel sinistro lesioni personali,
tali   da   determinare  l'immediato  trasposto  presso  il  presidio
ospedaliero di Nottola di Montepulciano, attualmente guarite, dopo un
periodo di inabilita' temporanea, con residuo di postumi invalidanti;
        che  formalmente  invitava la compagnia assicuratrice garante
per  la  responsabilita' civile del vettore al risarcimento dei danni
subiti:
          tutto    cio'    premesso,    parte   ricorrente   chiedeva
l'accoglimento  sulle  seguenti  conclusioni:  «piaccia al Giudice di
pace  di  Montepulciano,  per i motivi di cui in premessa, condannare
Goti  Samuele,  in  solido  con il proprietario del (di lui condotto)
veicolo  Goti  Tiziano  e  la  Fondiaria  - SAI S.p.a. in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore,  all'integrale risarcimento dei
danni riportati dalla ricorrente.
    Danni attinenti e consequenziali alle subite lesioni personali, a
titolo  di  danno  biologico,  morale  e patrimoniale, per inabilita'
temporanea   ed  invalidita'  permanente,  oltre  al  rimborso  delle
sostenute spese mediche e di cura».
    Fissata  l'udienza  per  la  comparizione delle parti con decreto
datato 25 settembre 2005 ai sensi dell'art. 415 c.p.c.;
    Costituitosi  in giudizio il convenuto Goti Samuele, residente in
Torrita  di Siena, via Adige n. 21, rappresentato e difeso dagli avv.
Giuseppe   Renzetti   e   Walter   Renzetti   anche   disgiuntamente,
elettivamente  domiciliato  in  Chianciano  Terme (SI), via dei Colli
n. 22  presso  e  nello  studio  dell'avv. Stefano  Sabbatini, giusta
procura  a  margine  della  propria memoria difensiva di costituzione
contro  Malfatti  Gioia,  Goti Tiziano e Fondiaria SAI S.p.a., con la
quale deduce, eccepisce, osserva e richiede quanto segue.
    Il  ricorso  introduttivo  e'  stato  interposto onde ottenere il
ristoro  delle  lesioni  patite  dalla  ricorrente  in conseguenza di
sinistro  stradale avvenuto in data 17 febbraio 2006 ove rivestiva la
condizione   di   trasportata  sull'autovettura  targata  AR  421511,
condotta  dall'odierno  costituente  e di proprieta' di Goti Tiziano,
assicurata  per  la RCA con la Fondiaria - SAI S.p.a.; nel ricorso vi
si  legge,  incidentalmente,  che  l'auto  condotta  dal  Goti veniva
tamponata da altra auto.
    La  domanda  e'  stata  incardinata quindi, in punto processuale,
secondo  le  previsioni dettate dalla nuova legge n. 102/2006 recante
l'estensione  del rito del lavoro ai sinistri stradali con lesioni e,
in   punto   sostanziale,  sulla  scorta  dell'art. 141  del  decreto
legislativo  7 settembre  2005,  n. 209, in Gazzetta Ufficiale n. 239
del  13 ottobre  2005  -  supplemento  ordinario  n. 163  anche  piu'
brevemente  «Codice delle assicurazioni private» che prevede, in capo
alla  compagnia  assicurativa  del vettore, l'obbligo di risarcire il
terzo trasportato.
    Rilevato  che alla prima udienza il convenuto sollevava eccezione
preliminare  ai  sensi degli artt. 134 Cost., e 23, legge n. 87/1953,
ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal ricorrente dell'art. 141
del  d.lgs.  7 settembre 2005, n. 209 per contrasto con gli artt. 3 -
24  -  76 della Costituzione della Repubblica italiana nella parte in
cui   prevede,   in   caso   di  lesioni  del  terzo  trasportato  la
risarcibilita'  in  capo  alla  compagnia  assicuratrice  del vettore
indipendentemente   dalla   responsabilita'  di  detto  conducente  e
conseguentemente   sospendere   il   presente  giudizio,  provvedendo
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Osservato  che  ad avviso di questo giudice la menzionata norma -
art. 141  del  d.lgs. n. 209/2005 - acquista rilievo sotto il profilo
dell'incostituzionalita',  riportandosi in diritto integralmente alla
memoria difensiva di costituzione del convenuto Goti Samuele e cioe':
incostituzionalita'   dell'art. 141   del   decreto   legislativo   7
 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private (Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005, supplemento ordinario).
    La ricorrente espone che trovavasi trasportata sull'auto condotta
dall'odierno  convenuto che venne tamponata da altra auto e pertanto,
essendo  pacifica  l'assoluta  non  responsabilita' del vettore (Goti
Samuele)  sul  quale viaggiava, ha agito in via diretta nei confronti
del   predetto   conducente-vettore   e   della   relativa  compagnia
assicurativa  mediante la disposizione dell'art. 141 del Codice delle
assicurazioni).
    Occorre  pertanto  soffermarsi  prima su detto articolo 141 e del
relativo  iter  di  approvazione  e  sollevare  poi, incidentalmente,
eccezione  di incostituzionalita' della norma de qua per i motivi che
in  seguito  esporremo  non  prima  di  aver  esposto  le conseguenze
(negative)  in capo al terzo trasportato tra il passaggio dal vecchio
al nuovo modello.
A) Tutela del trasportato sino al 31 dicembre 2005.
    Per  verificare  appieno  la  portata involutiva del nuovo Codice
delle    assicurazioni    sull'art. 141    occorre,   sinteticamente,
ripercorrere  come  funzionava  il  sistema  risarcitorio per i terzi
trasportati sino al 31 dicembre 2005.
    Al  terzo  trasportato,  in  caso  di  sinistri  stradali,  erano
concesse tre vie risarcitorie alternative: a) ex art. 1681 qualora vi
fosse  un  contratto  di  trasporto  anche  a  titolo gratuito; b) ex
art. 2054  c.c.  contro il soggetto che aveva effettuato il trasporto
e,   mediante   l'art. 1,  legge  n. 990/1969,  nei  della  compagnia
assicurativa  del  medesimo qualora nel sinistro stradale non fossero
coinvolti  altri  veicoli  (il  classico  caso  di uscita di strada e
lesioni al trasportato); c) nel caso di scontro, mediante l'art. 2054
c.c.,  comma 2  contro  l'assicurazione del veicolo antagonista ed il
responsabile;  d)  in  caso  di  scontro  tra  veicoli contro tutti i
responsabili  ed  i  relativi istituti assicurativi avvalendosi della
presunzione di cui all'art. 2055 c.c.
    Ne  deriva  che nel vecchio sistema il terzo trasportato aveva un
ventaglio  di  possibilita'  di  tutele ovvero una nutrita schiera di
debitori solidali.
B)  Tutela  del  trasportato  dal 1° gennaio 2006 mediante l'art. 141
Codice assicurazioni.
    La  situazione sopra descritta muta radicalmente con l'entrata in
vigore del nuovo sistema rappresentato dall'art. 141 del Codice delle
assicurazioni,  gia' in vigore per i sinistri accaduti a far data dal
1° gennaio  2006  in  avanti  come  quello  per  cui  e' scaturito il
presente procedimento.
    La  riforma  ha  stabilito  che  il terzo trasportato deve essere
risarcito  dal vettore e dalla compagnia di assicurazione del veicolo
sul  quale  era  a  bordo  al  momento  del  sinistro  a  prescindere
dall'accertamento  della  responsabilita'  dei conducenti dei veicoli
coinvolti  nel  sinistro:  e'  fatto  salvo  il caso fortuito, inciso
questo sul quale torneremo.
    In   sintesi  la  nuova  disciplina  prevede  che:  a)  l'impresa
assicuratrice  del  veicolo  sul  quale  viaggiava  il trasportato lo
risarcisce indipendentemente dalla condotta colposa del guidatore; b)
il  terzo  trasportato  ha azione diretta solo contro l'assicurazione
del vettore.
    Detta  disciplina  sopra  descritta  impone  una  riflessione: la
trasformazione  della  tutela  del terzo trasportato in un sistema di
no-fault  ossia uno schema che prescinde integralmente dalla colpa od
altrimenti   detta  responsabilita'  oggettiva  prestando  quindi  il
fianco,  almeno sul risarcimento del danno morale giacche', se e' pur
vero   che   la   Cassazione   e'  venuta  a  superare  i  limiti  di
risarcibilita'  ogni  qualvolta  siano stati lesi beni tutelati dalla
Costituzione, e' altresi' vero che la Consulta, e' ferma nel limitare
la  risarcibilita'  di  tale  danno morale alla colpa presunta ma non
alla responsabilita' oggettiva!
    In  apparenza  potrebbe  sembrare  una  notevole  semplificazione
quella  per  ottenere  il risarcimento per il trasportato: solo pero'
apparentemente in quanto non e' tutto oro quel che luccica.
    In  ogni  caso, qualora anche vi fosse un quid pluris (in realta'
vedremo  che  non e' cosi!) rimarrebbe un dato oggettivo ineludibile:
il  trasportato  e' obbligato a percorrere una determinata via e tale
limitazione,  cosi'  incidente sul diritto del terzo trasportato, non
e'  stata  prevista  ne'  in  sede  di  legge  delega  in  violazione
dell'art. 76   Cost.   ne'   all'art. 178  dello  Schema  di  decreto
legislativo  sottoposto  al  parere  del  Consiglio di Stato e poi al
vaglio  delle  Commissioni parlamentari che non individuava modifiche
rispetto   all'ordinario   criterio  di  individuazione  dell'impresa
legittimata passiva.
C)  Il  quadro  normativo  e  l'iter approvativo dell'art. 141 Codice
assicurazioni.
    1) - La scelta del decreto legislativo,
    Il nostro legislatore, per riordinare il settore assicurativo, ha
scelto   la   strada   del   decreto  legislativo  ovvero  una  norma
dell'ordinamento  giuridico  con  forza  di  legge  emanato,  in  via
eccezionale,  dal  Governo  su  delega  del  Parlamento; quest'ultimo
ricorre  alla  delega dell'esercizio del potere legislativo, nei casi
in  cui la materia oggetto del decreto sia molto complessa o richieda
un  lungo procedimento di formazione della legge; per cui il Governo,
che  puo'  avvalersi  dell'aiuto di organi consultivi tecnici, appare
come il piu' idoneo a legiferare. La delega deve essere esercitata in
un  termine prefissato e nel rispetto di principi e criteri direttivi
indicati  nella  legge  delega,  cosi' come previsto dall'articolo 76
della   Costituzione:   nell'emanare   il  decreto  il  Governo  deve
rispettare  rigorosamente  i limiti ed i principi sanciti nella legge
delega.  Se  cio'  non  avviene  il  decreto  legislativo  e' viziato
d'incostituzionalita'  per  eccesso  di  delega.  Il  procedimento di
formazione del decreto legislativo e' disciplinato dall'art. 14 della
legge  n. 400  del  1988  che  configura,  appunto,  il  Governo come
soggetto competente ad adottare l'atto.
    2) - La legge delega.
    Nel  caso  del  Codice  delle  assicurazioni o meglio del decreto
legislativo  7  settembre  2005, n. 209, la legge delega e' la n. 229
del  29  luglio  2003,  che  ha  riservato  al  riassetto del settore
assicurativo l'art. 4.
    Ecco  esattamente  cosa  stabiliva  il  predetto art. 4: «1. - Il
Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della  legge  15  marzo  1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1
della  presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
        a)  adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie
e agli accordi internazionali;
        b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu'
deboli,   sotto   il   profilo  della  trasparenza  delle  condizioni
contrattuali,  nonche'  dell'informativa,  preliminare, contestuale e
successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla
correttezza  dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione
dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;
        c) salvaguardia  dell'effettiva  concorrenza  tra  le imprese
autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  in Italia o
operanti in regime di liberta' di prestazioni di servizi;
        d) previsione   di   specifici  requisiti  di  accesso  e  di
esercizio  per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno
rispetto   delle   norme  comunitarie,  nonche'  per  le  imprese  di
riassicurazione;
        e)   garanzia   di   una  corretta  gestione  patrimoniale  e
finanziaria  delle  imprese  autorizzate all'esercizio dell'attivita'
assicurativa,  anche  nell'ipotesi  di  una  loro  appartenenza ad un
gruppo  assicurativo,  nonche' con riferimento alle partecipazioni di
imprese  assicurative  in  soggetti  esercenti  attivita'  connesse a
quella  assicurativa  e di partecipazione di questi ultimi in imprese
assicurative;
        f)  armonizzazione  della  disciplina delle diverse figure di
intermediari    nell'attivita'    di    distribuzione   dei   servizi
assicurativi,  compresi  i  soggetti  che, per conto di intermediari,
svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico;
        g)  armonizzazione  della  disciplina  sull'esercizio e sulla
vigilanza   delle  imprese  di  assicurazione  e  degli  intermediari
assicurativi alla normativa comunitaria;
        h)  riformulazione  dell'apparato sanzionatorio alla luce dei
principi generali in materia:
          1)  affiancando  alle  ipotesi  del  ricorso  alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  nei  riguardi  di imprese e operatori del
settore,  la  previsione  di specifiche sanzioni penali, modulate tra
limiti  minimi  e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita'
assicurativa,  agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e
soggetti  non  autorizzati  o  non  iscritti ai previsti albi e ruoli
ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per
la  vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP),  agli  uffici  o alla documentazione relativa alle anzidette
attivita',  anche  esercitate  in  via  di fatto o, infine, di truffa
assicurativa;
          2)  prevedendo  la  facolta' di difesa in giudizio da parte
dell'ISVAP,  a  mezzo  dei  suoi  funzionari,  nei  ricorsi  contro i
provvedimenti  sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo
2001, n. 57;
        i)  riassetto  della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il
Governo,  in  ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le
imprese di assicurazione».
    Non  essendo il Governo riuscito a rispettare il limite temporale
di  un  anno,  con  la legge 27 luglio 2004, n. 186 si e' ampliato il
limite temporale a due anni, rimanendo fermo il resto.
D)  I  profili e i motivi di incostituzionalita' dell'art. 141 Codice
assicurazioni.
    Il  principio  introdotto  dall'art. 141  e'  lo  stesso  che  ha
condotto  il  legislatore delegato a formulare il successivo art. 149
del  Codice  delle assicurazioni; entrambi sono gia' stati ampiamente
commentati  da  autorevole  dottrina  che  li  ha  tacciati di palese
incostituzionalita'  e,  in  merito  all'art. 141  valgono certamente
tutti  i  palesati  dubbi  di incostituzionalita' che sono gia' stati
rilevati per l'art. 149.
    In  esercizio  della delega conferita e poi prorogata, il Governo
ha  emanato  il  decreto  legislativo  del 7 settembre 2005, n. 209 -
Codice  delle assicurazioni private. Per quanto interessa il presente
giudizio,   l'art. 141  ha  introdotto  nell'ordinamento  interno  il
sistema  di  «risarcimento  del terzo trasportato, secondo cui "salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal
terzo  trasportato  e'  risarcito  dall'impresa  di assicurazione del
veicolo  sul  quale  era  a  bordo  al  momento del sinistro entro il
massimale   minimo   di   legge,   fermo   restando  quanto  previsto
all'articolo 140,     a     prescindere    dall'accertamento    della
responsabilita'  dei  conducenti  dei veicoli coinvolti nel sinistro,
fermo  il  diritto  al  risarcimento dell'eventuale maggior danno nei
confronti  dell'impresa  di assicurazione del responsabile civile, se
il  veicolo  di  quest'ultimo e' coperto per un massimale superiore a
quello  minimo.  Per  ottenere  il  risarcimento il terzo trasportato
promuove  nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul
quale   era   a  bordo  al  momento  del  sinistro  la  procedura  di
risarcimento  prevista  dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad
oggetto  il  risarcimento e' esercitata nei confronti dell'impresa di
assicurazione  del  veicolo  sul quale il danneggiato era a bordo, al
momento  del  sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa
di   assicurazione  del  responsabile  civile  puo'  intervenire  nel
giudizio  e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo,
riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato. Si applicano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del capo IV. L'impresa di
assicurazione  che  ha  effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa
nei  confronti  dell'impresa di assicurazione del responsabile civile
nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150"».
    In estrema sintesi: il trasportato deve necessariamente rivolgere
la  propria  richiesta  danni  al  proprio  vettore  ed alla relativa
compagnia  indipendentemente  da qualsiasi responsabilita' in capo al
vettore:  vengono  stravolti  ed  abdicati i canoni classici e tipici
della responsabilita' civile.
    Il danneggiato non ha alcuna possibilita' di rivolgere le proprie
istanze  risarcitorie  alla  compagnia  del  civile  responsabile  in
spregio  ed  in  aperto  contrasto  con  la  direttiva 2005/14/CE del
Parlamento  europeo, il cui art. 4-quinquies obbliga gli Stati membri
a  provvedere affinche' le persone lese da un sinistro, causato da un
veicolo  assicurato,  possano  avvalersi  di  un'azione  diretta  nei
confronti  dell'impresa che assicura contro la responsabilita' civile
la persona responsabile del sinistro.
    1) La rilevanza della questione.
    Fermo  quanto  gia' detto sulla circostanza che la trasportata si
trovava sull'auto condotta dall'odierno convenuto che venne tamponata
da  altra auto e pertanto, l'agire della Malfetti Gioia nei confronti
del  Goti Samuele, che non ha alcuna responsabilita' nella causazione
del  sinistro,  non  puo'  che  avvenire  mediante  l'utilizzo  della
previsione legislativa dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni.
    Nel  caso  de  quo  il  collegamento giuridico e non gia' di mero
fatto,  tra  la  res  iuridicanda  e  la  norma  di legge ritenuta in
contrasto  con  il  dettato costituzionale si evidenzia ictu oculi ed
appare  fondamentale  ai  fini sostanziali, atteso che, in assenza di
detto  articolo,  l'azione sarebbe stata interposta nei confronti del
responsabile  del  danno  e  della  relativa  compagnia assicurativa,
soggetti diversi dagli odierni convenuti e pertanto l'aderenza o meno
al    detta    costituzionale    di    detto    articolo 141   appare
indiscutibilmente   rilevante   ai  fini  decisori:  infatti  ove  si
ritenesse   il  suddetto  disposto  normativo  in  contrasto  con  la
Costituzione  la  domanda  risarcitoria  dovrebbe  essere  rivolta al
responsabile del sinistro ed alla relativa Compagnia.
    2) La non manifesta infondatezza.
    a) Il (mancato) parere del Consiglio di Stato.
    Il  primo  comma  dell'art. 4  della legge n. 229/2003 rimanda ai
«principi  e  criteri  direttivi  di  cui all'articolo 20 della legge
15 marzo  1997,  n. 59,  come  sostituito dall'articolo 1 della legge
delega  in  esame,  e  nel  rispetto  dei seguenti principi e criteri
direttivi»:  fra  questi  vi  e'  l'obbligatorieta'  della preventiva
richiesta  di  parere  al Consiglio di Stato, che, in effetti in data
14 febbraio  2005,  ha emesso il parere n. 11603. Occorre evidenziare
che,  al Consiglio di Stato, e' stato sottoposto uno schema di codice
che  era  parzialmente  diverso da quello poi emanato e, soprattutto,
assolutamente  privo  delle  norme  relative al risarcimento diretto.
Ora,  non  e'  come  chi non veda che, quando il Governo ha deciso di
modificare,  radicalmente, il Codice delle assicurazioni, inserendo i
nuovi  artt. 141,  149 e 150, in virtu' degli artt. 4 e 1 della legge
n. 229/2003   ed  in  applicazione  all'art. 76  della  Costituzione,
avrebbe  dovuto  risottoporre  al  Consiglio di Stato il Codice, onde
ottenerne  un  nuovo  parere.  Ma  cosi' non e' stato, anche perche',
altrimenti,  sarebbe  «scaduta»  la  delega  temporale  conferita. E'
evidente, quindi, che gia' per questi motivi gli articoli relativi al
risarcimento  (rectius indennizzo) del terzo trasportato da ritenersi
incostituzionali  essendo  stati inseriti all'ultimo momento senza il
rigoroso  rispetto del dettato della legge delega il quale richiedeva
l'obbligatorieta' del parere del Consiglio di Stato.
    b)  L'eccesso  di  delega  ex  art. 76  della  Costituzione ed il
risarcimento del danno.
    Il  potere  normativo  delegato, essendo testualmente limitato ad
una  funzione  di  riassetto  delle  disposizioni  vigenti in materia
assicurativa,   anche   se   inteso   non   come  attivita'  di  mera
compilazione,  non puo' estendersi sino all'innovazione sostanziale o
all'abrogazione  di  fatto  di  norme  esistenti,  operazione  questa
istituzionalmente sottoposta alla decisione del Parlamento.
    Gia' si e' visto come, la mancata richiesta preventiva del parere
del  Consiglio di Stato, configuri ipotesi di eccesso di delega. Ora,
limitiamoci  invece  ad  esaminare il contenuto della legge delega in
tema di risarcimento del danno e liquidazione dei sinistri.
    Ad  onor  del  vero,  la  legge  delega  in  nessun  punto  entra
specificatamente  nel  merito  del  risarcimento  dei  danni  e nella
liquidazione  dei  sinistri,  se  non  alla  lettera b) ove impone al
Governo  di  rispettare  i  principi e criteri direttivi a tutela del
consumatore e, in generale, dei contraenti piu' deboli, limitatamente
al  profilo  della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche'
dell'informativa   preliminare,   contestuale   e   successiva   alla
conclusione  del  contratto,  avendo  riguardo  anche  al processo di
liquidazione  dei  sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale
servizio.
    E'  chiaro che il legislatore intendeva tutelare due soggetti ben
precisi:  il  consumatore  ed  il  contraente piu' debole e non certo
modificare i principi generali di risarcimento dei danni.
    Il  consumatore,  come  veniva  definito  dall'art. 2 della legge
n. 281/1998,  altri  non  e'  se non la persona fisica che acquista o
utilizza  beni  o  servizi  per  scopi  non  riferibili all'attivita'
imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.
    Analogamente,   il   contraente  altri  non  e'  se  non  chi  ha
«contratto»  una polizza di assicurazioni. Pertanto, la tutela doveva
essere   riservata   a   tutti   i   rapporti   contrattuali  (e  non
extra-contrattuali),  ovvero  alle  cosiddette  garanzie  dirette,  a
favore degli assicurati-consumatori-contraenti.
    L'art. 141,  al  pari del 149, del Codice delle assicurazioni non
prende assolutamente in considerazione i soggetti sopra descritti, ma
bensi'  i danneggiati o, dando un'altra definizione, le vittime di un
sinistro  stradale.  Il danneggiato in conseguenza di un sinistro non
e'  nella  fattispecie consumatore e tanto meno contraente, ma bensi'
controparte  di  un  altro  soggetto  -  col  quale  non vi e' nessun
rapporto contrattuale o di contraenza - il quale commettendo un fatto
illecito  ha  causato dei danni ingiusti che debbono essere risarciti
ai  sensi  degli  artt. 2043  e  2054  c.c. In virtu' dell'art. 141 i
danneggiati,  che  rientrino  in  uno dei casi ivi previsti, sono ora
obbligati  a  chiedere  il  risarcimento  del  danno  non  a  chi  e'
responsabile dello stesso, ai termini del codice civile, ma bensi' ad
un  altro  soggetto;  ovvero alla compagnia assicuratrice del proprio
vettore  indipendentemente  dalla  sussistenza  o  meno  in capo allo
stesso  di  alcuna  responsabilita'  in  capo al vettore anche in via
meramente residuale. E' pertanto chiaro che il decreto legislativo ha
modificato,  sia  sostanzialmente  sia proceduralmente, i diritti dei
danneggiati, facolta' questa non concessa dalla legge delega.
    Ma  non solo. Il Codice delle assicurazioni ha altresi' ridotto i
doveri  anche  dei  responsabili  dei  sinistri  stradali  datosi che
costoro  non dovranno piu' neppure essere convenuti in giudizio ed in
prima  persona  non  saranno  piu'  tenuti a rispondere in solido del
danno   cagionato.  Infatti,  l'art. 141,  punto  3  prevede  che  il
danneggiato  possa proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, nei
soli  confronti  dell'impresa  di assicurazione del vettore senza far
menzione  alcuna anche al responsabile del sinistro (in contrasto con
quanto  previsto  dall'art. 144  dello  stesso  codice  oltre che dei
principi  generali  dell'ordinamento  giuridico)  ed  ovviamente alla
compagnia  del civile responsabile. Responsabile che, del resto, fino
ad  allora potrebbe, anzi dovrebbe, non aver mai neppure ricevuto una
richiesta di risarcimento visto il richiamo operato all'art. 148.
    Cio'  posto,  tornando all'argomento principe, e' evidente che il
Parlamento,  conferendo  la  delega  al  Governo,  voleva  tutelare i
consumatori-contraenti  come sopra meglio definiti e non agevolare (o
favorire)  i responsabili dei sinistri (come avviene con l'indennizzo
diretto   del   terzo   trasportato)   o  modificare  i  diritti  dei
danneggiati.  E,  comunque,  non  ha  conferito  delega  alcuna circa
l'eventuale  modifica dei diritti-doveri dei danneggiati-danneggianti
mediante  lo stravolgimento del principio generale del neminem ledere
e del codice civile (nonche' processuale). L'emanazione dell'art. 141
dimostra  invece  il diverso comportamento del legislatore delegato e
pertanto e' evidente come il Governo sia andato ben oltre alla delega
conferita.
    Non  meno  grave e' la violazione del diritto comunitario laddove
si  e',  con  il  risarcimento  diretto,  disattesa  la  V Direttiva,
eliminando  l'azione  diretta  nei  confronti dell'impresa del civile
responsabile  e  pertanto,  a  breve,  e' facile prevedere sin da ora
anche ricorsi alla Corte europea.
    C) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Un  principio  fondamentale  della nostra carta costituzionale e'
quello dell'uguaglianza avanti alla legge.
    Con    l'introduzione    del    sistema   risarcitorio   previsto
dall'art. 141  del  Codice  delle  assicurazioni l'indennizzo diretto
tale  principio viene meno in quanto, per il medesimo fatto illecito,
i  cittadini  devono  sottostare  a  norme  giuridiche, risarcimento,
attribuzione  di  responsabilita'  ed  a comportamenti differenti. In
realta' la norma apre un vulnus di tutela in varie ipotesi, che, solo
in via sintetica si puo' indicare:
        qualora  il  sinistro  sia  ascrivibile  alla responsabilita'
esclusiva di un soggetto non coperto da RCA;
        qualora   la   responsabilita'   sia   ascrivibile,   in  via
concorsuale,  al  vettore  del proprio mezzo nonche' all'ente gestore
della strada.
    E'  facile  osservare  che in dette ipotesi, il terzo trasportato
avra'  una tutela maggiore in ambi i casi in quanto potra' contare ed
agire  nei  confronti di piu' soggetti od in altri termini avra' piu'
debitori  solidali  da  escutere  mentre  il trasportato potra' agire
soltanto  nei  confronti dell'assicuratore del proprio vettore mentre
la disciplina prevista dall'art. 141 prevede un minus di tutela.
    Vi e' di piu'.
    La norma testualmente fa riferimento alla nozione di danno subito
dal  terzo trasportato e quindi sembra escludere l'ipotesi di decesso
del  passeggero  e  quindi gli eredi del defunto potranno contare sui
principi  generali in materia di responsabilita' e trovarsi di fronte
piu' debitori solidali diversamente dal trasportato macro leso!
    Ma  le  disparita'  di  trattamento  e  di  tutela tra situazioni
giuridiche  analoghe  sono  infinite  a  dimostrazione  della  palese
incostituzionalita' della norma.
    d) Violazione dell'art. 24 della Costituzione.
    Il  primo  comma  dell'art. 141  del  Codice  delle assicurazioni
esordisce  affermando  che  l'assicuratore  del  vettore e' tenuto ad
indennizzare  il  terzo  trasportato  «salva  l'ipotesi  di  sinistro
cagionato da caso fortuito».
    Il  caso  fortuito,  secondo  l'opinione  condivisa dalla suprema
Corte  da  oltre  mezzo  secolo  comprende  anche il fatto del terzo:
pertanto  la responsabilita' dell'assicuratore del vettore e' esclusa
quando  il  sinistro  e'  dovuto  sia a cause naturali sia a colpa di
altro conducente.
    Al  di  la'  della  contraddizione  in termini nell'affermare che
l'assicuratore  risponde  «salvo il caso fortuito» e l'aggiungere che
tale     responsabilita'     «prescinde    dall'accertamento    della
responsabilita'  di  altri  conducenti»,  vi  e'  una  vera e propria
lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia assicurativa del
vettore,  la quale, non potra' efficacemente tutelarsi non disponendo
di   elementi   idonei   a   dimostrare  l'esclusiva  responsabilita'
dell'altro conducente visto e considerato che, detto altro conducente
qualora  operi l'art. 149 Codice assicurazioni, viene risarcito dalla
propria  compagnia.  In  altre  parole la compagnia del vettore avra'
notevoli  difficolta'  a  dimostrare  la  colpa  esclusiva dell'altro
conducente ed far scattare l'inoperativita' dell'art. 141.