IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo la riserva di cui all'udienza 25 gennaio 2007.
                          Ritenuto in fatto
    Giombini  Stefania, elettivamente domiciliata in Assisi, fraz. S.
Maria  degli  Angeli, via Raffaello s.n.c. presso lo studio dell'avv.
Mario Tedesco dal quale e' difesa e rappresentata, ricorreva a questo
giudice  per  l'annulla- mento, previa sospensione dell'esecutivita',
del  verbale  di  accertamento  serie  2004-bis n. 2020320 - numero a
barre  413282013, elevato il 29 maggio 2006 dai Carabinieri di Assisi
dell'aliquota  radiomobile  in  data  29 aprile  2002,  per  non aver
indossato   la  cintura  di  sicurezza  in  violazione  del  disposto
dell'art. 172,  comma  8  c.d.s.,  con  cui  gli veniva irrogata, fra
l'altro,  la  sanzione  accessoria  di  5 punti di decurtazione sulla
patente. Deduceva la ricorrente:
        che   in   data   29   maggio  2006,  mentre  percorreva  via
dell'Aeroporto  in  Ospedalicchio  di Bastia Umbra, veniva fermata da
una  pattuglia  dei  Carabinieri di Assisi, che le contestava di aver
circolato  senza  far  uso  della  prescritta cintura di sicurezza ex
art. 172 c.d.s.;
        che  in  conseguenza  di  cio',  le  infliggevano la sanzione
pecuniaria   da   Euro 68,00   ad  Euro 275,00  oltre  alla  sanzione
amministrativa  accessoria  di 5 punti di decurtazione sulla patente,
ex art. 126-bis c.d.s.
    Veniva sospesa giudizialmente l'esecutivita' del provvedimento.
    Si  costituiva  la Prefettura di Perugia, la quale concludeva per
il rigetto del ricorso.
    All'udienza  del  25 gennaio  2007  il difensore della ricorrente
insisteva  per  l'accoglimento  dell'eccezione di incostituzionalita'
degli  artt.  172  e  126-bis  c.d.s.,  gia'  formulata  nel  ricorso
introduttivo.
    Questo giudice si riservava di decidere sulla stessa.
                        Si osserva in diritto
    E'  opportuno premettere come la Corte costituzionale si sia gia'
espressa sulla questione nei termini che seguono:
        1) E' manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 172, commi
1  e  8,  d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 3,
comma  12,  d.l.  27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., in legge
1° agosto  2003,  n. 214,  censurato,  in  rferimento agli art. 2 e 3
Cost.,  nella  parte  in  cui prevede la decurtazione di cinque punti
della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza.
Rientra,   infatti,   nella   discrezionalita'  del  legislatore  sia
l'individuazione   delle  condotte  punibili,  sia  la  scelta  e  la
quantificazione delle relative sanzioni, e tale discrezionalita' puo'
essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalita',
soltanto  ove  il  suo  esercizio  ne  rappresenti  un uso distorto o
arbitrario,  cosi'  da  confliggere  in  modo manifesto con il canone
della  ragionevolezza,  che, nella specie, non risulta violato. Corte
costituzionale, 21 aprile 2006, n. 169.
    2)  E'  manfestamente  infondata, in riferimento agli art. 3 e 76
Cost.,   la   q.l.c.  dell'art. 126-bis  e  relativa  tabella  d.lgs.
30 aprile  1992,  n. 285,  aggiunti dal d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 e
modficati  dal  d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modficazioni,
in  legge  1° agosto  2003  n. 214,  nella  parte in cui prevedono la
decurtazione  di  cinque  punti  della  patente  di  guida in caso di
violazione  dell'art. 172  dello  stesso  decreto,  che  sanziona  il
mancato   uso   della   cintura   di   sicurezza.  Premesso  che  sia
l'individuazione   delle  condotte  punibili,  sia  la  scelta  e  la
quantificazione    delle    relative    sanzioni,    rientra    nella
discrezionalita'  del  legislatore,  la  quale puo' essere oggetto di
censura,  nel  giudizio  di  costituzionalita',  soltanto  ove il suo
esercizio   ne   rappresenti  uso  distorto  o  arbitrario  cosi'  da
confliggere  in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, le
posizioni  messe  a  confronto dal giudice rimettente - comportamento
del  conducente  (persona munita di patente e soggetta a decurtazione
di  punteggio)  e  comportamento  del  passeggero che, munito o no di
patente,  e'  chiamato  a  rispondere  solo  in  via  pecuniaria sono
palesemente   diverse,   sicche'   appare  giustificata  la  sanzione
accessoria della sospensione della patente nel caso di due violazioni
commesse  nell'arco  di  due  anni,  cui consegue la decurtazione dei
punti   della   patente,  dovendosi  altresi'  escludere  la  dedotta
violazione dell'art. 76 Cost., giacche' tale parametro regge soltanto
i rapporti fra legge delegante e d.lgs. delegato, ed e' pertanto fuor
d'opera  assumerlo  «quale stregua del giudizio di costituzionalita',
qualora  sia  questione  di una norma contenuta in un atto estraneo a
quei rapporti». Corte costituzionale 8 febbraio 2006, n. 45.
    Idem:  Corte  costituzionale  n. 401/2005;  Corte  costituzionale
n. 262/2005;  Corte  costituzionale n. 212/2005; Corte costituzionale
n. 109/2005.
        3)  E'  manifestamente  inammissibile,  in  riferimento  agli
art. 76 e 77 Cost., in relazione agli art. 2, comma 1, lett. qq) n. 2
e  6,  legge  22 marzo  2001, n. 85, la q.l.c. dell'art. 3, comma 12,
d.l.  27  giugno  2003,  n. 151,  conv.,  con modificazioni, in legge
1° agosto  2003,  n. 214,  nella parte in cui introduce la previsione
della  sospensione  della  patente di guida al comma 8 dell'art. 172,
d.lgs.  30  aprile  1992  n. 285,  che  non  prevedeva  tale sanzione
accessoria,  e  dell'art. 7,  comma  10  del predetto d.l. n. 151 del
2003,   che   ha   sostituito   la   tabella   dei  punteggi  di  cui
all'art. 126-bis  d.lgs.  n. 285 del 1992, prevedendo la decurtazione
di  cinque  punti  dalla  patente  per  la violazione dell'obbligo di
allacciare le cinture di sicurezza posto dall'art. 172, comma 8 dello
stesso  decreto  legislativo.  Infatti,  i  parametri  costituzionali
invocati  reggono  soltanto  i  rapporti fra legge delegante e d.lgs.
delegato e non possono essere evocati nel caso in cui venga sollevata
questione  in ordine a una norma contenuta in un atto estraneo a quei
rapporti. Corte costituzionale, 1° luglio 2005, n. 253.
    La  discrezionalita',  dunque, puo' essere oggetto di censura, in
sede  di  scrutinio  di  costituzionalita',  soltanto  laddove il suo
esercizio  ne  rappresenti  un  uso  distorto  o arbitrario, cosi' da
confliggere  in  modo  manifesto  con il canone della ragionevolezza.
Orbene,  questo  giudice  non  puo'  che  prendere  atto dei principi
espressi  dalla  Corte  costituzionale  e, pur tuttavia, proprio alla
luce di tali principi, si pone il problema di quale sia il limite fra
un  uso  corretto  ed un uso distorto, fra un uso legittimo ed un uso
arbitrario dell'esercizio della discrezionalita'.
    Le  norme  contestate,  infatti,  prevedono  oltre  alla sanzione
pecuniaria  la sanzione accessoria di penalizzazione di 5 punti sulla
patente.
    Orbene,  tale  sanzione  si appalesa del tutto sproporzionata, se
non   anco   abnorme,  rispetto  a  tutto  il  sistema  sanzionatorio
complessivo  previsto  dal  codice  della  strada, si' da violare gli
artt.  2-3  della Costituzione, se e laddove si violasse il principio
di ragionevolezza della sanzione stessa.
    Non  v'e'  dubbio  alcuno  che spetta al legislatore prevedere ed
applicare   le   sanzioni   che   ritiene   piu'  opportune  ai  vari
comportamenti  commissivi  od omissivi degli automobilisti, ma e' pur
vero   che  tale  discrezionalita'  non  puo'  estrinsecarsi  in  una
illogicita'  talmente palese da debordare in irragionevolezza, se non
anco in arbitrio.
    Una per tutte: e' noto come l'eccesso di velocita', contenuto nel
limite  di  40  km ora, e' sanzionato con due punti di penalizzazione
sulla patente.
    Orbene,  facciamo  un  esempio  di totale irragionevolezza: se un
automobilista deve rispettare il limite di velocita' di 10 km all'ora
in  un  centro  storico,  imposto  magari  per ragioni di incolumita'
pubblica,  a  questo  automobilista  e'  consentito superare di ben 4
volte detto limite, (ovvero fino a 40 km in piu) e riportare solo una
decurtazione di 2 punti.
    In altre parole a questo comportamento «criminale» si applica una
sanzione  di  meno  della meta' (2 punti), rispetto all'automobilista
che viaggia senza indossare la cintura di sicurezza (5 punti).
    Il  primo  invero,  pone  a repentaglio l'incolumita' sua e degli
altri,  venendo  cosi'  a  costituire  un  vero  e  proprio  pericolo
pubblico.
    Il  secondo  non  mette  a  repentaglio  l'incolumita'  di altri,
tutt'al  piu'  la sua! Orbene, secondo questo giudicante, cio' non e'
discrezionalita'  del legislatore nella individuazione delle condotte
punibili,  ovvero  nella  scelta  delle  sanzioni,  bensi'  e' un uso
distorto   di  tale  discrezionalita',  laddove  viene  prevista  una
sanzione    macroscopicamente    sproporzionata,   irragionevole   ed
immotivata rispetto ad altri comportamenti ben piu' gravi, sicche' si
appalesa  come  frutto di palese contraddittorieta' e/o di una scarsa
ponderazione   nell'attivita'   legislativa   (Corte   costituzionale
ordinanza n. 45 del 2006).
    Nessuno   contesta  la  discrezionalita'  del  legislatore  nella
individuazione delle condotte punibili, nella scelta delle sanzioni.
    Il problema e' che, una volta scelta la sanzione da applicare (ad
esempio  la  sanzione  amministrativa  della  decurtazione dei punti,
invece    che    la    previsione   penalistica   del   comportamento
commissivo-omissivo   dell'automobilista),   il  legislatore  ha  poi
l'obbligo  di essere coerente rispetto alla scelta che esso stesso ha
effettuato.
    Diversamente,  potrebbe  nascere  il  sospetto che tale normativa
abbia favorito solo le assicurazioni, laddove queste siano chiamate a
risarcire un danno.
    Absit  inuria  verbis  ma, se cosi' fosse, sarebbe evidente l'uso
distorto di quella discrezionalita' riservata al Legislatore.
    Ne consegue che solo la Corte costituzionale potra' illuminare il
giudice  di  merito  su  quale  sia il limite fra uso corretto ed uso
distorto,  fra  uso  legittimo  ed  uso arbitrario di quell'esercizio
della discrezionalita' riservato al Legislatore.
    La  rilevanza  della  decisione invocata sul presente giudizio e'
per  tabulas,  nel senso che e' evidente l'interesse del ricorrente a
non vedersi decurtata la patente a punti.