IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva di cui all'udienza 25 gennaio 2007. Ritenuto in fatto Giombini Stefania, elettivamente domiciliata in Assisi, fraz. S. Maria degli Angeli, via Raffaello s.n.c. presso lo studio dell'avv. Mario Tedesco dal quale e' difesa e rappresentata, ricorreva a questo giudice per l'annulla- mento, previa sospensione dell'esecutivita', del verbale di accertamento serie 2004-bis n. 2020320 - numero a barre 413282013, elevato il 29 maggio 2006 dai Carabinieri di Assisi dell'aliquota radiomobile in data 29 aprile 2002, per non aver indossato la cintura di sicurezza in violazione del disposto dell'art. 172, comma 8 c.d.s., con cui gli veniva irrogata, fra l'altro, la sanzione accessoria di 5 punti di decurtazione sulla patente. Deduceva la ricorrente: che in data 29 maggio 2006, mentre percorreva via dell'Aeroporto in Ospedalicchio di Bastia Umbra, veniva fermata da una pattuglia dei Carabinieri di Assisi, che le contestava di aver circolato senza far uso della prescritta cintura di sicurezza ex art. 172 c.d.s.; che in conseguenza di cio', le infliggevano la sanzione pecuniaria da Euro 68,00 ad Euro 275,00 oltre alla sanzione amministrativa accessoria di 5 punti di decurtazione sulla patente, ex art. 126-bis c.d.s. Veniva sospesa giudizialmente l'esecutivita' del provvedimento. Si costituiva la Prefettura di Perugia, la quale concludeva per il rigetto del ricorso. All'udienza del 25 gennaio 2007 il difensore della ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalita' degli artt. 172 e 126-bis c.d.s., gia' formulata nel ricorso introduttivo. Questo giudice si riservava di decidere sulla stessa. Si osserva in diritto E' opportuno premettere come la Corte costituzionale si sia gia' espressa sulla questione nei termini che seguono: 1) E' manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 172, commi 1 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 3, comma 12, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in rferimento agli art. 2 e 3 Cost., nella parte in cui prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza. Rientra, infatti, nella discrezionalita' del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, e tale discrezionalita' puo' essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalita', soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, cosi' da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, che, nella specie, non risulta violato. Corte costituzionale, 21 aprile 2006, n. 169. 2) E' manfestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 76 Cost., la q.l.c. dell'art. 126-bis e relativa tabella d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiunti dal d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 e modficati dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modficazioni, in legge 1° agosto 2003 n. 214, nella parte in cui prevedono la decurtazione di cinque punti della patente di guida in caso di violazione dell'art. 172 dello stesso decreto, che sanziona il mancato uso della cintura di sicurezza. Premesso che sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, rientra nella discrezionalita' del legislatore, la quale puo' essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalita', soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti uso distorto o arbitrario cosi' da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, le posizioni messe a confronto dal giudice rimettente - comportamento del conducente (persona munita di patente e soggetta a decurtazione di punteggio) e comportamento del passeggero che, munito o no di patente, e' chiamato a rispondere solo in via pecuniaria sono palesemente diverse, sicche' appare giustificata la sanzione accessoria della sospensione della patente nel caso di due violazioni commesse nell'arco di due anni, cui consegue la decurtazione dei punti della patente, dovendosi altresi' escludere la dedotta violazione dell'art. 76 Cost., giacche' tale parametro regge soltanto i rapporti fra legge delegante e d.lgs. delegato, ed e' pertanto fuor d'opera assumerlo «quale stregua del giudizio di costituzionalita', qualora sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti». Corte costituzionale 8 febbraio 2006, n. 45. Idem: Corte costituzionale n. 401/2005; Corte costituzionale n. 262/2005; Corte costituzionale n. 212/2005; Corte costituzionale n. 109/2005. 3) E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost., in relazione agli art. 2, comma 1, lett. qq) n. 2 e 6, legge 22 marzo 2001, n. 85, la q.l.c. dell'art. 3, comma 12, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui introduce la previsione della sospensione della patente di guida al comma 8 dell'art. 172, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che non prevedeva tale sanzione accessoria, e dell'art. 7, comma 10 del predetto d.l. n. 151 del 2003, che ha sostituito la tabella dei punteggi di cui all'art. 126-bis d.lgs. n. 285 del 1992, prevedendo la decurtazione di cinque punti dalla patente per la violazione dell'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza posto dall'art. 172, comma 8 dello stesso decreto legislativo. Infatti, i parametri costituzionali invocati reggono soltanto i rapporti fra legge delegante e d.lgs. delegato e non possono essere evocati nel caso in cui venga sollevata questione in ordine a una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti. Corte costituzionale, 1° luglio 2005, n. 253. La discrezionalita', dunque, puo' essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalita', soltanto laddove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, cosi' da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza. Orbene, questo giudice non puo' che prendere atto dei principi espressi dalla Corte costituzionale e, pur tuttavia, proprio alla luce di tali principi, si pone il problema di quale sia il limite fra un uso corretto ed un uso distorto, fra un uso legittimo ed un uso arbitrario dell'esercizio della discrezionalita'. Le norme contestate, infatti, prevedono oltre alla sanzione pecuniaria la sanzione accessoria di penalizzazione di 5 punti sulla patente. Orbene, tale sanzione si appalesa del tutto sproporzionata, se non anco abnorme, rispetto a tutto il sistema sanzionatorio complessivo previsto dal codice della strada, si' da violare gli artt. 2-3 della Costituzione, se e laddove si violasse il principio di ragionevolezza della sanzione stessa. Non v'e' dubbio alcuno che spetta al legislatore prevedere ed applicare le sanzioni che ritiene piu' opportune ai vari comportamenti commissivi od omissivi degli automobilisti, ma e' pur vero che tale discrezionalita' non puo' estrinsecarsi in una illogicita' talmente palese da debordare in irragionevolezza, se non anco in arbitrio. Una per tutte: e' noto come l'eccesso di velocita', contenuto nel limite di 40 km ora, e' sanzionato con due punti di penalizzazione sulla patente. Orbene, facciamo un esempio di totale irragionevolezza: se un automobilista deve rispettare il limite di velocita' di 10 km all'ora in un centro storico, imposto magari per ragioni di incolumita' pubblica, a questo automobilista e' consentito superare di ben 4 volte detto limite, (ovvero fino a 40 km in piu) e riportare solo una decurtazione di 2 punti. In altre parole a questo comportamento «criminale» si applica una sanzione di meno della meta' (2 punti), rispetto all'automobilista che viaggia senza indossare la cintura di sicurezza (5 punti). Il primo invero, pone a repentaglio l'incolumita' sua e degli altri, venendo cosi' a costituire un vero e proprio pericolo pubblico. Il secondo non mette a repentaglio l'incolumita' di altri, tutt'al piu' la sua! Orbene, secondo questo giudicante, cio' non e' discrezionalita' del legislatore nella individuazione delle condotte punibili, ovvero nella scelta delle sanzioni, bensi' e' un uso distorto di tale discrezionalita', laddove viene prevista una sanzione macroscopicamente sproporzionata, irragionevole ed immotivata rispetto ad altri comportamenti ben piu' gravi, sicche' si appalesa come frutto di palese contraddittorieta' e/o di una scarsa ponderazione nell'attivita' legislativa (Corte costituzionale ordinanza n. 45 del 2006). Nessuno contesta la discrezionalita' del legislatore nella individuazione delle condotte punibili, nella scelta delle sanzioni. Il problema e' che, una volta scelta la sanzione da applicare (ad esempio la sanzione amministrativa della decurtazione dei punti, invece che la previsione penalistica del comportamento commissivo-omissivo dell'automobilista), il legislatore ha poi l'obbligo di essere coerente rispetto alla scelta che esso stesso ha effettuato. Diversamente, potrebbe nascere il sospetto che tale normativa abbia favorito solo le assicurazioni, laddove queste siano chiamate a risarcire un danno. Absit inuria verbis ma, se cosi' fosse, sarebbe evidente l'uso distorto di quella discrezionalita' riservata al Legislatore. Ne consegue che solo la Corte costituzionale potra' illuminare il giudice di merito su quale sia il limite fra uso corretto ed uso distorto, fra uso legittimo ed uso arbitrario di quell'esercizio della discrezionalita' riservato al Legislatore. La rilevanza della decisione invocata sul presente giudizio e' per tabulas, nel senso che e' evidente l'interesse del ricorrente a non vedersi decurtata la patente a punti.