ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel    giudizio    di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-bis,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998 n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello straniero), aggiunto dall'art. 13,
comma 1,  della  legge 30 luglio 2002 n. 189 (Modifica alla normativa
in  materia  di  immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del
6 maggio  2006  dal  Tribunale  di  Gorizia nel procedimento penale a
carico  di  D.S.,  iscritta  al  n. 220 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ยช serie
speciale, dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 maggio 2006, il Tribunale
di  Gorizia,  in  composizione  monocratica, nel corso di un giudizio
direttissimo nei confronti di un cittadino extracomunitario, imputato
del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 14,  comma 5-bis,  del citato decreto legislativo nel testo
attualmente  vigente, nella parte in cui prevede che il questore puo'
dare  immediata  esecuzione  al decreto di espulsione, intimando allo
straniero  espulso  di  lasciare  il  territorio dello Stato entro il
termine  di  cinque  giorni;  e  cio'  senza  che sia preventivamente
richiesta   al   giudice   di   pace  la  convalida  del  decreto  di
accompagnamento  alla  frontiera o, in alternativa, del provvedimento
di  trattenimento  presso  un  centro  di  permanenza  temporanea  ed
assistenza,   ovvero   senza   che   sia   prevista   analoga  tutela
giurisdizionale per l'intimazione del questore;
        che,  in  ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che
il  reato  per il quale egli procede ha quale elemento costitutivo la
trasgressione  all'intimazione  emessa dal questore ai sensi dell'art
14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998;
        che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
afferma  che,  nel  caso  sottoposto  al  suo  giudizio, il questore,
secondo  una  prassi  consolidata,  ha  intimato l'allontanamento dal
territorio    dello   Stato   senza   preventivamente   adottare   il
provvedimento  di  accompagnamento  alla frontiera o di trattenimento
presso  un  centro  di  permanenza;  provvedimenti,  questi,  che,  a
differenza  di  quello  emesso, sono soggetti, nel rispetto di quanto
affermato  dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2004,
a  convalida  da parte dell'autorita' giudiziaria nel contraddittorio
delle parti;
        che,  a  parere  del  rimettente, la mancata previsione di un
procedimento  di  convalida  lede i parametri costituzionali evocati,
non  essendo  possibile  superare  i dubbi di costituzionalita' della
norma  con  un'interpretazione  della stessa conforme a Costituzione,
secondo  la  quale il questore potrebbe ordinare l'allontanamento dal
territorio   dello   Stato  solo  quando  l'espulsione  sia  divenuta
eseguibile,  a  seguito  di convalida, ma non sia attuabile per mezzo
dell'accompagnamento alla frontiera;
        che    il    rimettente    ritiene    la    norma   impugnata
incostituzionale,  in  quanto, seppure essa non determina una diretta
restrizione  della liberta' personale del destinatario, pone tuttavia
a  carico  di  quest'ultimo  un  obbligo  di  condotta  che,  se  non
ottemperato,  ne comporta l'arresto obbligatorio e la responsabilita'
penale per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs.
n. 286 del 1998, nonche' ulteriori conseguenze penali;
        che,  dunque,  a  parere  del  Tribunale di Gorizia, la norma
impugnata  realizza  una  disparita' di trattamento tra i destinatari
dei   provvedimenti   di   accompagnamento   alla   frontiera   o  di
trattenimento  in un centro di assistenza e i destinatari dell'ordine
di  allontanamento  dal territorio dello Stato, essendo prevista solo
per   i   primi   la   tutela  giurisdizionale  della  convalida  del
provvedimento;
        che,  infine,  a  parere  del  rimettente, la norma censurata
sarebbe  irragionevole  in  quanto  il ricorso alla procedura in essa
prevista  si  basa  sulla  sussistenza  di  due  presupposti tra loro
alternativi,  e  cioe': o l'impossibilita' di trattenere lo straniero
presso  un  centro di permanenza temporanea, o l'intervenuta scadenza
dei   termini   di  tale  permanenza  senza  che  l'espulsione  o  il
respingimento sia stato eseguito, laddove solo in tale ultimo caso e'
previsto   un  controllo  giurisdizionale  sulla  legittimita'  della
procedura di espulsione;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  la  manifesta infondatezza della questione,
essendo  essa  identica ad altre gia' esaminate e decise in tal senso
da questa Corte.
    Considerato che il Tribunale di Gorizia, con l'ordinanza indicata
in  epigrafe,  dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma 5-bis,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero),  nella  parte  in cui
consente  al  questore  di  dare  immediata  esecuzione al decreto di
espulsione,  mediante  intimazione  allo  straniero  di  lasciare  il
territorio  dello  Stato entro il termine di cinque giorni, senza che
sia  prevista una tutela giurisdizionale incidente, in modo diretto o
indiretto, su tale intimazione; tutela, al contrario, prevista per le
altre forme di esecuzione del decreto di espulsione;
        che il rimettente ripropone negli stessi termini la questione
di  legittimita' costituzionale gia' oggetto di scrutinio da parte di
questa  Corte  con  le  ordinanze n. 228 del 2007 e n. 280 del 2006 e
dichiarata manifestamente infondata;
        che,  stante  l'immutato  quadro normativo, le argomentazioni
poste  a  base  delle  indicate  pronunce  devono  essere confermate,
giustificandosi  la  convalida  da  parte  del  giudice  di  pace del
provvedimento   di  trattenimento  presso  un  centro  di  permanenza
temporanea  (art. 14,  commi 3  e  4),  nonche'  del provvedimento di
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13,
comma 5-bis)  con  il  fatto  che  tali  provvedimenti,  a differenza
dell'ordine  di  allontanamento  dal territorio dello Stato (art. 14,
comma 5-bis),  incidono  sulla  liberta' personale dei destinatari e,
quindi,  devono  essere  assistiti  dalla garanzia di cui all'art. 13
della Costituzione;
        che  la  mancata  previsione  della  convalida dell'ordine di
allontanamento  emesso  dal  questore  e', dunque, giustificata dalla
diversa   natura   di   tale   provvedimento,  il  quale  non  incide
direttamente  sulla  liberta'  personale del destinatario, atteso che
l'autorita'  di  polizia non puo' esercitare alcuna forma di coazione
fisica al fine di ottenerne l'adempimento (sentenza n. 194 del 1996);
        che,  quindi,  la  questione  di  legittimita' costituzionale
sollevata  dal  Tribunale  di  Gorizia  va  dichiarata manifestamente
infondata,  non  contrastando  la  norma  impugnata  con  alcuno  dei
parametri costituzionali evocati;
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.