IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza, sul ricorso n. 1170/2000
proposto  da  Berti  Laura  rappresentata  e  difesa dall' avv. Carlo
Brucoli  ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Marsilio Ficino
n. 19;
    Contro    Mistero    dell'istruzione,   universita'   e   ricerca
scientifica,  in persona del Ministro pro tempore, Ufficio scolastico
regionale  per  la  Toscana, in persona del legale rappresentante pro
tempore,   costituitisi   in   giudizio,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati
in  Firenze, via degli Arazzieri n. 4, per l'annullamento del decreto
del  Provveditorato agli studi di Firenze n. 2221/B13a del 15 ottobre
1999 con cui la ricorrente e' stata esclusa dalla partecipazione alla
sessione  riservata  di  esami  indetta  con  O.M.  n. 153199  per il
conseguimento   della   idoneita'   all'insegnamento   nella   scuola
elementare; nonche' dell'o.m. del Ministero della pubblica istruzione
n. 153 del 15 giugno 1999, art. 2, comma 1, lettera a) in parte qua;
    Visti   i   motivi  aggiunti  proposti  il  26 luglio  2006:  per
l'annullamento  del  decreto del provveditorato agli studi di Firenze
prot.  n. 221/b13  del  15 ottobre  1999  gia'  oggetto  del  ricorso
introduttivo,  del  decreto  del  Ministero della pubblica istruzione
prot.  n. 2210  del 18 marzo 2000 di rigetto del ricorso gerarchico e
del provvedimento prot. n. 14282 dell'8 febbraio 2006 della direzione
generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Visti motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2006;
    Viste  le  memorie  prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore,  alla pubblica udienza del 21 novembre 2006,
il consigliere dott. Saverio Romano;
    Udito, altresi', per le parti gli avv. Carlo Brucoli e P. Pirollo
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

                                Fatto

    La  sig.ra  Berti, per dodici anni a partire dall'a.s. 1986/1987,
ha  insegnato  nella  scuola  elementare  San  Francesco  di Sales di
Firenze,  istituto  autorizzato  dal  Provveditore  agli studi, i cui
scolari,  a  completamento del ciclo, sono muniti di titolo di studio
di scuola elementare analogo a quello delle scuole pubbliche.
    Nel  1999  l'insegnante  ha  presentato domanda di partecipazione
alla  sessione  riservata  di  esami indetta con o.m. n. 153/1999, al
fine   di   conseguire   l'idoneita'  all'insegnamento  nella  scuola
elementare e l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite con
la   legge   n. 124/1999  al  fine  del  reclutamento  del  personale
scolastico.
    Con  decreto  del  provveditore  del  15 ottobre 1999 ne e' stata
esclusa  in  quanto «ha prestato servizio esclusivamente nella scuola
elementare  privata autorizzata», il cui insegnamento non costituisce
presupposto  idoneo a concretare il requisito del servizio scolastico
richiesto ai fini dell'ammissione.
    Avendo  presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento di
esclusione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dell'o.m., ha partecipato
con riserva al corso superandone le prove finali.
    Essendosi formato il silenzio sul ricorso gerarchico ha impugnato
il provvedimento del provveditorato, successivamente, ha impugnato il
provvedimento con cui e' stato respinto il ricorso gerarchico.
    Successivamente,   e'   stata   emanata  l'o.m.  n. 33/2000,  che
modificando  la  precedente  ordinanza  n. 153,  ha  disposto  che le
domande  di  ammissione  potevano  essere  presentate  entro il nuovo
termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza (avvenuta
nella    Gazzetta   Ufficiale   del   28 marzo   2000),   consentendo
implicitamente   che   il   computo   del   servizio  utile  ai  fini
dell'ammissione  alla sessione di esami dovesse calcolarsi alla nuova
data del 27 aprile 2000.
    Ancora  successivamente  e' stato emanato il d.l. 28 agosto 2000,
n. 240,  il  cui  art. 6-bis  ha  espressamente prorogato il predetto
termine alla data anzidetta.
    Convertito  il  decreto  in legge 20 ottobre 2000, n. 306, l'O.M.
n. 1/2001 ha disposto la riapertura dei termini per la partecipazione
alle sessioni riservate di esami previste dalla legge n. 124/1999.
    L'o.m.  1/2001  ha espressamente disposto, all'art. 3, che coloro
che,  avendo,  maturato  i titoli di servizio e di studio nei termini
indicati dall'art. 2, comma 4, legge n. 124/1999, siano stati ammessi
con  riserva  a  frequentare  i  corsi attivati ai sensi delle oo.mm.
n. 152/1999  e  n. 33/2000  e  abbiano superato gli esami finali e si
trovino  attualmente  nelle  condizioni  di  ammissibilita'  previste
dall'art. 2,  primo comma della presente ordinanza, possono ottenere,
previa  domanda  da  presentare  nei  termini  di  scadenza  indicati
nell'art. 4,  lo  scioglimento  delle riserve ovvero, qualora esclusi
con  provvedimenti  definitivi,  la  revoca  -  del  provvedimento di
esclusione dal corso adottato con decreto ministeriale».
    Avendo  maturato,  alla  data  prevista  dalla  legge (27 ottobre
2000),  il  requisito  del  servizio  prestato  e  essendo ancora non
definitivo  in  quanto  impugnato davanti al Tribunale amministrativo
regionale della Toscana il provvedimento di esclusione dalla sessione
di  esami, la ricorrente chiedeva alla direzione scolastica regionale
lo scioglimento della riserva ed il rilascio dell'idoneita'.
    Con provvedimento dell'8 febbraio 2006, facendo riferimento ad un
parere  del  Ministero,  alla  ricorrente e' stato comunicato che «lo
scioglimento  delle  riserve  deve intendersi tassativamente previsto
solo  per  coloro  che  sono  stati  ammessi  con riserva ai concorsi
banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001».
    Tale ultimo provvedimento e' stato impugnato dalla ricorrente con
i motivi aggiunti del 26 luglio 2006.
    Avverso  l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, sono stati
dedotti i seguenti motivi:
        1)  sarebbe  illogico  consentire il rilascio, da parte delle
scuole elementari private autorizzate, di un titolo di studio analogo
a  quello  rilasciato  dalle  corrispondenti  scuole  statali,  senza
riconoscere  il  servizio  svolto  dalle  insegnanti  nella  medesima
scuola;
        2)  sarebbe contraddittorio ammettere alla sessione riservata
di  esami  il personale delle scuole materne autorizzate ed escludere
il personale delle scuole elementari sussidiate o autorizzate.
    Costituitasi   in   giudizio,   l'amministrazione  resistente  ha
sostenuto la legittimita' dell'atto impugnato, chiedendo la reiezione
del   ricorso   siccome   infondato,   sul   presupposto   della  non
assimilabilita'  tra  scuole  materne  autorizzate,  che  sono scuole
pubbliche  ai  sensi  degli  artt. 333 e ss. del d.lgs. n. 297/1994 e
scuole  elementari  private  autorizzate,  che sono diverse da quelle
parificate.
    All'udienza sopra indicata, la causa e' passata in decisione.

                               Diritto

    1.  -  Con  l'atto  introduttivo, la ricorrente, che ha svolto un
pluriennale  periodo  di  insegnamento  presso  una scuola elementare
privata  autorizzata,  ha  impugnato il provvedimento ministeriale di
rigetto  del  ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di
esclusione  dalla  partecipazione  alla  sessione riservata di esami,
indetta  ai  sensi  dell'o.m.  n. 153/1999,  per  l'inserimento nelle
graduatorie  permanenti,  al  fine  del  reclutamento  del  personale
scolastico.
    Il   provvedimento   impugnato  in  sede  gerarchica,  dopo  aver
richiamato   il   primo   comma,  punto  a)  dell'art. 2  della  o.m.
n. 153/1999 - che prescrive ai fini dell'ammissione la prestazione di
un  servizio  di effettivo insegnamento prestato dall'anno scolastico
1989/1990  al  25 maggio  1999  nelle scuole elementari statali o non
statali parificate e/o materne statali o non statali autorizzate, per
almeno 360 giorni anche non continuativi, di cui almeno 180 dall'a.s.
94/1995 - ha decretato l'esclusione della ricorrente la quale risulta
avere   prestato  servizio  esclusivamente  nella  scuola  elementare
privata autorizzata.
    A  sua  volta, il provvedimento impugnato (di rigetto del ricorso
gerarchico)  ribadisce  che sia in base alla legge n. 124/1999 che in
base  all'o.m.  n. 153/1999,  con  cui  sono stabiliti i requisiti di
ammissione  alla citata sessione riservata di esami, non e' valido il
servizio prestato nelle scuole elementari non statali autorizzate.
    Avverso  il  provvedimento impugnato, con l'atto introduttivo, la
ricorrente  deduce:  violazione  dell'art. 2,  comma  4,  della legge
n. 124/1999;  eccesso  di  potere  in quanto sia il provvedimento sia
l'o.m.  n. 153/1999  consentono  l'accesso  alla sessione di esami al
personale  della  scuola  materna  autorizzata, ma non a quello delle
scuole  elementari sussidiate e/o autorizzate; carenza di motivazione
poiche'  il  provvedimento  impugnato  non  fornirebbe  risposte alle
ragioni  esposte  con il ricorso gerarchico; ingiustizia manifesta ed
illogicita'  dell'interpretazione  restrittiva  della  norma di legge
adottata  dall'amministrazione che privilegia gli alunni delle scuole
elementari autorizzate ma ne discrimina gli insegnanti.
    I motivi dedotti sono infondati.
    Le censure proposte partono dal presupposto, dal quale deducono i
vari    profili    di   illegittimita'   denunciati,   della   totale
assimilabilita',  ai  fini dell'ammissione alla sessione riservata di
esami  di  cui  all'o.m. 153/1999, del servizio prestato nelle scuole
materne autorizzate oppure nelle scuole elementari autorizzate.
    Invero,   ai   sensi   degli  artt. 333  e  seguenti  del  d.lgs.
n. 297/1994,  sono  scuole pubbliche (non statali): le scuole materne
autorizzate, le scuole elementari parificate, le quali (al pari delle
scuole  secondarie,  legalmente riconosciute o pareggiate) rispondono
ad una serie di requisiti quali: essere aperte alla generalita' degli
abitanti  di  una  determinata  localita';  avere programmi, orari ed
ordinamento    corrispondenti   alle   prescrizioni   legislative   e
regolamentari;  essere ubicate in locali riconosciuti idonei; nonche'
avere personale insegnante in possesso degli stessi titoli prescritti
per l'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali.
    Le  scuole elementari private autorizzate, invece, come le scuole
secondarie non legalizzate ne' pareggiate, non sono vincolate a tutti
i requisiti richiesti per le scuole statali.
    Da  cio'  consegue  l'impossibilita' di assimilare - come preteso
dalla  ricorrente  - scuole materne ed elementari private, sulla base
della circostanza di essere entrambe autorizzate.
    Invero,   l'omologia   sussiste   solo   tra  le  scuole  materne
autorizzate   e   quelle  elementari  parificate,  mentre  le  scuole
elementari  solo  autorizzate  hanno  programmi  ed  orari di massima
conformi  a  quelle  statali  (art. 350,  comma  2),  non  godono  di
contributi  e  non  sono  legittimate a rilascio di titoli di studio,
attribuzione  che  rientra nella competenza della direzione didattica
statale che esercita la vigilanza (art. 347).
    Conseguentemente,  il  servizio  prestato  nelle  scuole  materne
autorizzate non puo' essere assimilato a quello prestato nelle scuole
elementari autorizzate, come reso evidente gia' dal testo dell'art. 2
della legge n. 124/1999 che prende in considerazione solo il servizio
prestato nelle scuole materne autorizzate.
    La  giurisprudenza  amministrativa,  nel merito, ha avuto modo di
affermare   che   e'   perfettamente   rispondente   ai  principi  di
ragionevolezza e di eguaglianza, la discriminazione operata dalle due
scuole   in  esame,  in  relazione  alla  diversa  valutazione  della
«effettivita»  del  servizio  prestato  in  ciascuna di esse, ai fini
dell'ammissione   alla   sessione   riservata.   Infatti,   ai   fini
dell'equiparazione  del  servizio  quale «effettivo» - ai sensi e per
gli   effetti  di  cui  alla  legge  n. 124/1999,  ripreso  dall'o.m.
n. 153/1999  -  a  quello corrispondente svolto nella scuola statale,
se,  relativamente alla scuola materna privata, si rivela sufficiente
un   mero  provvedimento  autorizzativo,  per  le  scuole  elementari
private,  invece,  necessita  un regime di «pareggiamento» che - come
rilevato  -  non  si esaurisce nella mera autorizzazione all'apertura
dell'istituzione  scolastica,  ma  accompagna  l'intera  attivita' da
quest'ultima  svolta,  sottoponendola  all'osservanza di una serie di
obblighi, a fronte del potere di vigilanza, di controllo e repressivo
(Tribunale    amministrativo    regionale   Campania,   Napoli,   II,
n. 5845/2003; Idem, n. 19503/2005).
    2.  -  Con  successiva  memoria  la ricorrente ha proposto motivi
aggiunti,  impugnando  il  decreto provv.le del 15 ottobre 1999, gia'
impugnato con il ricorso introduttivo, nonche' il provvedimento della
direzione scolastica regionale, adottato in data 8 febbraio 2006, con
il  quale  e'  stato  comunicato  che  «lo scioglimento delle riserve
previsto  dall'art. 2,  comma  7-bis  della  legge  n. 143/2004  deve
intendersi  tassativamente  previsto  solo  per coloro che sono stati
ammessi  con  riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio
2001».
    Premesso   che,   in  mancanza  dell'indicazione  dei  termini  e
dell'autorita' cui ricorrere, sussiste la possibilita' di riconoscere
l'errore  scusabile  della  ricorrente nella proposizione del ricorso
oltre  il  termine  decadenziale dei sessanta giorni della conoscenza
dell'atto  ed  il conseguente diritto alla rimessione in termini, con
il  primo  motivo aggiunto si deduce la violazione dell'art. 2, comma
7-bis,  della  legge  n. 143/2004, nella interpretazione che ne offre
l'amministrazione  secondo  la  quale  l'estensione  del  termine  di
maturazione  del  requisito del servizio al 27 ottobre 2000 (prevista
dalla  norma)  varrebbe  esclusivamente  per  coloro che, ammessi con
riserva,  abbiano  superato  l'esame  finale  dei concorsi banditi ai
sensi  della  legge  n. 124/1999  con  l'o.m.  1/2001 e non anche per
coloro  che abbiano partecipato alle sessioni di esami bandite con le
oo.mm. n. 153/1999 e n. 33/2000.
    Deduce in particolare la ricorrente:
        la  legge  n. 124/1999  ha  mutato il sistema di reclutamento
degli  insegnanti con l'istituzione delle graduatorie permanenti, nel
quale  dovrebbero essere inseriti gli insegnanti precari i quali, non
abilitati   ma   in  possesso  dei  requisiti  di  servizio  previsti
dall'art. 2,  comma 4 della legge, avessero partecipato alla sessione
di esami bandita dal Ministero;
        a  tal  fine,  veniva  bandita  la  sessione riservata di cui
all'o.m.  n. 153/1999  che prevedeva la sussistenza del requisito del
servizio  di  almeno  360  giorni  nel  periodo  compreso  tra l'anno
1989/1990  e  la  data  di  entrata  in vigore della legge, ovvero il
18 maggio 1999;
        quindi, vista l'esclusione dalla partecipazione alla sessione
di esami di buona parte del personale docente precario, in favore del
quale  la  legge  era  stata  emanata,  il termine di maturazione del
requisito  fu spostato con l'o.m. n. 33/2000 al 27 ottobre 2000 e con
l'o.m. n. 1/2001 al 27 ottobre 2000;
          costituendo  le  sessioni  indette  con  le predette oo.mm.
153/1999,  33/2000,  1/2001,  una  sola  sessione  riservata di esami
bandita in base alla legge n. 124/1999, sarebbe contrario all'intento
del  legislatore  interpretare  l'art. 2,  comma  7-bis,  della legge
n. 143/2004  nel  senso  che  lo  scioglimento della riserva in senso
positivo  debba  valere  per  coloro che avessero superato gli esami,
essendo  stati  ammessi  con  riserva ed avendo partecipato alla sola
sessione  bandita  con l'o.m. n. 1/2001 e non anche con le precedenti
oo.mm. 153/1999 e 33/2000;
        infatti,  anche alla luce del principio affermato dalla Corte
costituzionale  (con  la sentenza n. 136/2004), sarebbe irragionevole
escludere   dai   benefici  dell'art. 2,  comma  7-bis,  della  legge
n. 143/2004  solo  coloro  che  abbiano  partecipato alle sessioni di
esame  indette  con  le  oo.mm.  n. 153/1999  e  n. 33/2000 e abbiano
maturato  il  requisito  del servizio dopo il 27 aprile 2000, i quali
verrebbero  pertanto  a  subire  un trattamento differenziato in modo
irragionevole   rispetto  agli  altri  docenti  precari  che  abbiano
partecipato  a una sessione d'esame indetta in base alla stessa legge
e per i quali e' stata in seguito prevista una proroga del termine di
maturazione del requisito del servizio.
    Osserva il Collegio:
        a)  il  termine  di maturazione del requisito del servizio di
insegnamento  prestato  per  360 giorni, ai fini della partecipazione
alla  sessione riservata di esami per l'inserimento nelle graduatorie
permanenti,  originariamente fissato alla data del 18 maggio 1999 (di
entrata  in vigore della legge n. 124/1999) e' stato poi prorogato al
27 aprile  2000  e, successivamente, al 27 ottobre 2000 (con il comma
7-bis dell'art. 2 della legge n. 143/2004);
        b)  entro  tale  data  la ricorrente ha maturato il requisito
richiesto   dalla   legge  (cfr.  stato  di  servizio  aggiornato  al
27 ottobre 2000);
        c)  alla  richiesta  di  scioglimento della riserva di cui al
comma  7-bis  dell'art. 2  del  d.l.  n. 97/2004, aggiunto in sede di
conversione   con  legge  4 giugno  2004,  n. 143,  l'amministrazione
scolastica, in conformita' ad un parere reso dalla direzione generale
per  il  personale  della  scuola  presso  il  Ministero, ha espresso
l'avviso   che  il  carattere  tassativo  della  norma  non  consente
l'estensione del beneficio a favore di categorie diverse da quella di
«coloro  che  sono  stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con
o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001»;
        d)  l'art. 1,  comma  6-bis, del d.l. n. 240/2000, convertito
nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, nel prolungare il termine finale
riguardante   il  possesso  dei  requisiti  di  servizio  dalla  data
originaria  alla successiva data del 27 aprile 2000, risulta coerente
con  la disposta riapertura dei termini per partecipare alla sessione
riservata  (indetta  con  o.m.  n. 33/2000)  al  fine  di  consentire
l'ammissione  alla  stessa  anche di quei candidati che medio tempore
siano   entrati   in   possesso  del  requisito  dei  360  giorni  di
insegnamento    maturati    (Tribunale    amministrativo    regionale
Emilia-Romagna, Parma, 21 dicembre 2004, n. 870);
        e)  finalizzata alla medesima ratio legis, appare disposta la
successiva  proroga del termine di maturazione del requisito, fissata
al 27 ottobre 2000 dalla legge n. 143/2004;
        f)   appare  pertanto  irragionevolmente  discriminatoria  la
limitazione   del  beneficio  della  ulteriore  proroga  del  termine
anzidetto,  sussistente  nel  testo  letterale  della  norma,  che ha
indotto  l'amministrazione  scolastica  a  farne  applicazione solo a
favore  di  «coloro  che  sono  stati ammessi con riserva ai concorsi
banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001», con esclusione di coloro i
quali  (come  la  ricorrente)  siano  stati  ammessi  con  riserva al
concorso  bandito  con  o.m.  n. 153/1999 superandone l'esame finale,
costituendo  l'o.m.  1/2001  solo una mera «riapertura dei termini di
partecipazione alle sessioni riservate»;
        g)  l'intento  del legislatore di sanare mediante inserimento
nelle  graduatorie  permanenti  il personale docente precario, con le
proroghe  progressivamente  disposte  del  termine di maturazione del
requisito  del  servizio  d'insegnamento ai fini della partecipazione
alle   sessioni   riservate   di   esami,   sarebbe   immotivatamente
contraddetto  dall'esclusione dal beneficio dell'ultima proroga degli
insegnanti  che  non hanno partecipato alla sessione di esami indetta
con l'o.m. n. 1/2001, pur avendo maturato il requisito del servizio.
    Per   le   ragioni   esposte,   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 2,  comma  7-bis,  della legge n. 143/2004,
sollevata in via subordinata dalla ricorrente, appare rilevante e non
manifestamente   infondata,  alla  luce  degli  artt. 3  e  97  Cost.
risultando   irragionevole   e   contrario   al   buon  andamento  ed
all'imparzialita'  dell'amministrazione  il trattamento differenziato
che  la  ricorrente verrebbe a subire rispetto a chi, pur vantando il
medesimo  requisito previsto dalla legge, avrebbe titolo al beneficio
solo  in forza della partecipazione alla sessione d'esami indetta con
l'o.m. n. 1/2001.