IL TRIBUNALE
Ha  emanato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento sub n. 5777/05
r.g.,  pendente  tra: C. E., rappresentata e difesa, giusta procura a
margine   dell'atto   di   citazione,  dall'avv.  Claudio  Antonucci,
domiciliatario,  attore;  e  D.  D., contumace, convenuto; e pubblico
ministero,  in persona del Procuratore della Repubblica presso questo
tribunale, intervenuto.
Premesso  che nella presente causa l'attrice chiede accertarsi che il
convenuto  D. D., dal quale e' separata giusto decreto di omologa dd.
18  marzo  2005  di  questo  tribunale, non e' padre di D. G. L. nata
dall'unione  dell'attrice  con  un  terzo il 1 luglio 2005 e pertanto
entro i trecento giorni dalla data della separazione;
     che  l'attrice,  con  atto  dd.  11  agosto  2005  del Consiglio
dell'Ordine  degli  avvocati,  veniva  ammessa  al patrocinio a spese
dello Stato;
     che  in  corso  di  causa  veniva  disposta  c.t.u.  al  fine di
accertare o escludere la paternita' del convenuto nei confronti della
piccola D. G. L.;
     che  il  c.t.u.  faceva  presente  che puo' procedersi all'esame
ematologico  necessario  solo  dietro pagamento all'ASL di competenza
della   somma   di €  1.572,62,  corrispondente  alle  spese  di
laboratorio;
     che  pertanto il g.i., con ordinanza dd. 8 marzo 2006, disponeva
liquidazione   dell'acconto   sul   compenso   del  c.t.u.  a  carico
dell'Erario  e  anticipazione a carico di quest'ultimo di detta spesa
di laboratorio;
     che  successivamente,  con comunicazione dd. 5 maggio 2006, agli
atti,  si  faceva  presente  non essere stato ancora pagato l'importo
necessario per procedere all'esame.
Rilevato  che  l'art.  131,  terzo  comma, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115,  prevede che l'onorario spettante al c.t.u. venga prenotato a
debito;
     che  l'art.  131,  quarto  comma,  lett. c) del d.P.R. 30 maggio
2002,  n. 115,  con  riferimento alle spese sostenute dall'ausiliario
del magistrato per l'adempimento dell'incarico, prevede che le stesse
siano anticipate dall'Erario;
     che quindi con ordinanza dd. 24 maggio 2006, resa fuori udienza,
il  g.i. -  nel  rilevare  che «con riferimento alle "spese sostenute
dall'ausiliario  del  magistrato  per  l'adempimento dell'incarico"»,
l'anticipazione  prevista  per  tali  spese  si risolve nel pagamento
nelle   mani   del   c.t.u.   al   termine  della  definizione  della
controversia;  che pertanto tali spese, nella fattispecie, dovrebbero
essere  anticipate  di  tasca propria dal c.t.u., cui poi spetterebbe
diritto  di  rimborso  che, per quanto si possa azzardare la certezza
nell'an,   si   presenta   quantomeno   incerto  nel  quando,  stante
l'esperibilita'  dei  noti mezzi di gravame; che comunque non vi sono
ragioni  per  porre onorario e spese a carico di parte convenuta; che
pertanto  l'ordinanza dd. 8 marzo 2006, nelle parti sopra richiamate,
va revocata...» -- provvedeva a revocare l'ordinanza dd. 8 marzo 2006
e  rinviava  per  chiarimenti  in ordine all'intenzione del c.t.u. di
anticipare detta spesa;
     che  quindi,  con comunicazione dd. 29 maggio 2006 agli atti, il
c.t.u. chiedeva di essere esonerato dall'incarico;
     che  nella  fattispecie  non ricorrono i presupposti per porre a
carico  del  convenuto  le  spese  occorrenti per procedere all'esame
devoluto   al  c.t.u.,  ne'  puo'  ragionevolmente  e  giuridicamente
pretendersi  che  detta spesa sia anticipata dal c.t.u., posto che la
tutela dei non abbienti prevista dal citato t.u. contempla patrocinio
a spese dello Stato e non dell'ausiliario del giudice;
     che  questo  Collegio intende rilevare d'ufficio la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 131, quarto comma, lett. c) del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in ordine agli artt. 24 e 111 Cost.;
Ritenuto  che  la  disposizione  de  qua,  ove  comporti,  di  fatto,
anticipazione  di  spesa  a carico dell'ausiliario del giudice, viola
gli  artt.  24 e 111 Cost., posto che la tutela dei non abbienti deve
essere realmente a carico dello Stato e non di altri soggetti, mentre
il giusto processo non puo' risolversi in strumento di tutela del non
abbiente a ingiusto discapito di altro cittadino;
     che ove invece si pretenda che per effetto della disposizione in
esame,  l'ausiliario  del giudice attenda la liquidazione delle spese
necessarie   per   procedere  all'indagine  tecnica  devolutagli,  si
violerebbe il principio della ragionevole durata del processo sancito
dall'art.  111  Cost.;  stante  le  note  lungaggini che la procedura
comporta;
     che la rilevanza della questione e' in re ipsa;