IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza a' sensi e per gli effetti
dell'art.  23  e  ss.  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, sui ricorsi
riuniti R.G. 848/2004 e 1467/2004, rispettivamente proposti da:
     R.G. 848/2004): Baldi Alfonso, Patane' Giuseppe, Bison Terenzio,
Guardiano  Carmine, Di Pietro Massimo, Circhetta Raffaele, De Marinis
Rocco,  Lonigro Teodoro, Pengue Francesco, Vincenti Quirico, Barbetta
Francesco,  Napolano  Raffaele, Galletta Antonino, Di Torero Lorenzo,
Mello  Antonio,  Ponzio  Michele,  Sergi  Giovanni, Porcino Giuseppe,
Marasa'  Antonio,  Epifani  Giuseppe,  Lessa Domenico, Chieppa Mario,
Rebi  Ottavio, Furlan Tiziano, Tortella Daniele, Passerella Giovanni,
Corniola  Antonio, Melcarne Antonio, Zangla Giovanni, Manna Antonino,
Genito  Gerardo, Belfonte Antonio, Palma Salvatore, Gaion Alessandro,
Sabaudi  Fedele,  Giarolo Mario, Ippoliti Massimo, Bonanni Beniamino,
Raguso  Cosimo  e  Parasuco  Salvatore,  tutti rappresentati e difesi
dagli  avv.  Renato Speranzoni e Maria Rosaria Iannelli, con elezione
di  domicilio  presso  lo  studio dei medesimi in Venezia-Mestre, via
Teatro Vecchio n. 1;
     R.G.   1467/2004):   Chiossi   Stefano,  Coga  Mario,  Pesavento
Giovanni,   Scanu   Sergio,   Simile   Raffaele   e  Caretta  Pietro,
rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Renato  Speranzoni e Maria
Rosaria  Ianneli,  con  elezione  di  domicilio  presso lo studio dei
medesimi in Venezia-Mestre, via Teatro Vecchio n. 1;
   Contro  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Comando
generale  della  Guardia  di  Finanza,  in  persona  del Ministro pro
tempore,   costituitosi   in   giudizio,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, domiciliataria ex lege in
Venezia, Piazza San Marco n. 63, per l'annullamento:
     R.G.  848/2004):  della nota Prot. n. 422650/P/I del 18 dicembre
2003  del  Comando  generale  della  Guardia  di  Finanza  - Servizio
amministrativo - I^ Divisione, avente ad oggetto: «Istanze tendenti a
mantenere  l'emolumento  pensionabile attribuito ai vicebrigadieri di
cui  al d.lgs. n. 67 del 2001»; nonche' della nota Prot. n. 79071 del
30  dicembre 2003 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto
della  Guardia di Finanza - Ufficio amministrazione - Sezione conti e
cassa,  avente ad oggetto: «Istanze tendenti a mantenere l'emolumento
pensionabile  attribuito ai vicebrigadieri di cui al d.lgs. n. 67 del
2001»;  nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente; nonche'
per l'accertamento:
     R.G.  848/2004  e  RG. 1467/2004): del diritto dei ricorrenti al
mantenimento dell'emolumento pensionabile spettante ai vicebrigadieri
di  cui  all'art.  9  del  d.lgs.  28  febbraio  2001,  n. 67,  anche
successivamente  alla  maturazione dello scatto gerarchico attribuito
nello  stesso  livello retributivo; e per la conseguente condanna del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Comando generale della
Guardia  di  Finanza,  al  pagamento a favore dei ricorrenti medesimi
delle  somme  ad  essi  spettanti in dipendenza dell'accertamento del
diritto di cui sopra, con maggiorazione della rivalutazione monetaria
e degli interessi di legge sino al soddisfo.
   Visti   i   ricorsi   con  i  relativi  allegati,  rispettivamente
notificati  il  10  marzo  2004 e l'11 maggio 2004, e rispettivamente
depositati il 17 marzo 2004 e il 18 maggio 2004;
   Visti   gli   atti  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero
dell'economia e delle finanze;
   Viste le memorie prodotte dalle parti;
   Visti gli atti tutti delle cause;
   Uditi  nella  pubblica  udienza del 28 febbraio 2008, (relatore il
consigliere   Fulvio   Rocco)  l'avv.  Salmazo,  in  sostituzione  di
Speranzoni  ,  per  i  ricorrenti  e l'Avvocato dello Stato Antonello
Brunetti per il Ministero dell'economia e delle finanze;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                     F a t t o  e  d i r i t t o
   1.1.  - I ricorrenti sub R.G. 848/2004 appartengono tutti al Corpo
militare  della  Guardia  di  Finanza  e  prestano servizio presso il
Comando   regionale  Veneto  (Brigadieri  Alfonso  Baldi  e  Giuseppe
Patane),  presso  il  Nucleo  regionale  di Polizia Tributaria Veneto
(Brigadieri  Massimo Di Pietro, Raffaele Circhetta, Antonino Galletta
e  Lorenzo  Di  Torero), presso il Comando Gruppo Venezia (Brigadieri
Rocco  De  Marinis,  Teodoro  Lonigro,  Antonio Mello, Cosimo Raguso,
Salvatore  Parasuco),  presso  il  Comando  Reparto tecnico logistico
amministrativo  Veneto  (Brigadieri  Terenzio  Bison,  Ottavio Rebi e
Antonio  Marasa),  presso  il Comando provinciale Venezia (Brigadieri
Carmine  Guardiano  e  Giuseppe Porcino), presso il Comando Compagnia
Guardia  di  Finanza di Mestre. (Brigadieri Francesco Pengue, Quirico
Vincenti,  Francesco  Barbetta e Raffaele Napolano), presso il Nucleo
provinciale  di  Polizia  Tributaria  di  Venezia  (Brigadiere  Mario
Chieppa), presso il Comando Compagnia di Tessera (Brigadiere Giuseppe
Epifani),  presso  il  Comando di Brigata della Guardia di Finanza di
Bibione  (Brigadiere  Domenico  Lessa),  presso il Comando Tenenza di
Cortina  D'Ampezzo  (Brigadiere  Tiziano  Furlan),  presso il Comando
Tenenza  Guardia  di Finanza di Chioggia (Brigadieri Michele Ponzio e
Giovanni  Sergi), presso la Sezione Operativa Navale della Guardia di
Finanza  Venezia  (Brigadieri  Daniele Tortella, Giovanni Passarella,
Antonio  Comiola,  Antonio  Melcarne  e  Antonino  Manna),  presso la
Squadriglia  Navale Guardia di Finanza di Caorle (Brigadiere Giovanni
Zangia),  presso il Comando provinciale Guardia di Finanza di Vicenza
(Brigadiere   Gerardo  Genito),  presso  il  Comando  Nucleo  Polizia
Tributaria  della  Guardia  di  Finanza  Vicenza  (Brigadiere Antonio
Belfonte),   presso  la  Brigata  Guardia  di  Finanza  di  Lendinara
(Brigadiere  Salvatore  Palma),  presso la Compagnia della Guardia di
Finanza  di  Conegliano  (Brigadiere  Alessandro  Gaion),  presso  il
Comando  Nucleo provinciale della Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Verona (Brigadieri Fedele Sabaudi e Mario Giarolo), presso
il  Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Belluno (Brigadieri
Massimo Ippoliti e Beniamino Bonanni).
   I  ricorrenti  espongono di aver presentato - ciascuno di essi con
distinta istanza proposta in via gerarchica - domanda di mantenimento
in    loro   favore   dell'emolumento   pensionabile   spettante   ai
vicebrigadieri di cui all'art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.
   Dopo  aver  ricevuto  le  istanze,  il  Reparto  tecnico logistico
amministrativo   Veneto   della   Guardia   di   Finanza   -  Ufficio
amministrazione  -  Sezione  conti e cassa, ha provveduto a formulare
apposito quesito al Comando generale di Roma.
   Peraltro,  con  nota  Prot.  n. 422650/P/^ dd. 18 dicembre 2003 il
Servizio amministrativo - 1^ Sezione - dell'adito Comando generale ha
respinto   le  domande  anzidette,  e  tale  provvedimento  e'  stato
conseguentemente  comunicato  agli  interessati  mediante  nota Prot.
n. 79071  dd. 30 dicembre 2003 del medesimo Reparto tecnico logistico
amministrativo Veneto.
   1.2.  -  Cio'  posto,  con  il  ricorso  in  epigrafe  i  predetti
Brigadieri   chiedono   l'annullamento   della  predetta  nota  Prot.
n. 422650/P/I^  dd.  18  dicembre  2003  del  Comando  generale della
Guardia  di  Finanza - Servizio amministrativo - 1^ Divisione, avente
ad  oggetto:  «Istanze tendenti a mantenere l'emolumento pensionabile
attribuito  ai vicebrigadieri di cui al decreto legislativo n. 67 del
2001»,  nonche'  della  nota  Prot. n. 79071 dd. 30 dicembre 2003 del
Reparto  tecnico  logistico  amministrativo  Veneto  della Guardia di
Finanza  -  Ufficio  amministrazione  - Sezione conti e cassa, avente
parimenti  ad  oggetto:  «Istanze  tendenti  a mantenere l'emolumento
pensionabile  attribuito ai Vicebrigadieri di cui al d.lgs. n. 67 del
2001» e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
   I  ricorrenti  chiedono  -  altresi'  - l'accertamento del proprio
diritto  al  mantenimento  del  chiesto  emolumento  e la conseguente
condanna  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Comando
generale  della  Guardia  di Finanza, al pagamento delle somme a loro
asseritamente  spettanti  in dipendenza dell'accertamento del diritto
anzidetto,  con  maggiorazione  della rivalutazione monetaria e degli
interessi di legge sino al soddisfo.
   I  ricorrenti deducono al riguardo violazione di legge per mancata
applicazione dell'art. 73-ter del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, come
introdotto  dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67,
in  relazione  all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216,
previa  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale del medesimo
art.  73-ter  del d.lgs. n. 199 del 1995 come introdotto dall'art. 9,
comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, per contrasto con l'art.
3 Cost.
   I  ricorrenti  rilevano  in tal senso che l'art. 3, comma 1, della
legge  n. 216  del  1992, teste' citato, reca la delega al Governo ad
emanare  decreti aventi valore di legge, a' sensi dell'art. 76 Cost.,
per  quanto  concerne  la  disciplina  ed i contenuti del rapporto di
impiego  delle  Forze  di  polizia e del personale delle Forze armate
nonche'  al fine del riordino delle relative carriere, attribuzioni e
trattamenti  economici: e cio' al dichiarato scopo di «conseguire una
disciplina    omogenea,   fermi   restando   i   rispettivi   compiti
istituzionali»  tra  Forze  di polizia e Forze armate, ivi compresa -
soprattutto - la perequazione dei trattamenti economici.
   I  ricorrenti  reputano  che  - per contro - tale perequazione non
sarebbe   stata   completamente   realizzata,  posto  che  i  decreti
legislativi  in  questione  avrebbero  -  viceversa - determinato una
disparita'  di trattamento che si porrebbe in palese contrasto con il
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
   Infatti  -  denotano  sempre i ricorrenti - l'art. 9, comma 1, del
d.lgs.  28  febbraio  2001, n. 67, relativo alla Guardia di Finanza e
alla  Polizia Tributaria Investigativa, ha aggiunto l'art. 73-ter del
d.lgs.  12  maggio  1995,  n. 199,  il quale al secondo comma prevede
espressamente  che «ai vicebrigadieri che abbiano compiuto tre anni e
sei  mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano
riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e che non abbiano
riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave
della  "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile
determinato  nella somma di Lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde,
valido  anche  per  la  tredicesima  mensilita' e per l'indennita' di
buonuscita,  riassorbibile  con lo scatto gerarchico attribuito nello
stesso  livello  retributivo  ovvero all'atto dell'accesso al livello
retributivo superiore».
   I  ricorrenti  rimarcano  che  l'emolurnento  pensionabile  di cui
trattasi  e', per quanto sopra, dichiarato riassorbibile anche con lo
scatto   gerarchico  successivamente  attribuito:  ma,  soltanto  nei
confronti dei vice brigadieri del Corpo della Guardia di Finanza.
   Ad  avviso  dei  medesimi  ricorrenti, cio' infatti non accadrebbe
agli  appartenenti alle altre Forze Armate e di Polizia, per le quali
il  legislatore  statuirebbe  che  l'emolumento  pensionabile  di cui
trattasi  sia  riassorbibile  solo  «al conseguimento della qualifica
superiore».
   In  particolare  -  rimarcano  sempre i ricorrenti - l'art. 17 del
d.lgs.  28  febbraio  2001,  n. 82,  relativo  alle  Forze  Armate (e
applicato,  quindi,  a tutto il personale dell'Esercito, della Marina
Militare  e dell'Aeronautica Militare), nell'aggiungere l'art. 31-bis
al  d.lgs.  12 maggio 1995, n. 196, ha espressamente previsto che «ai
sergenti  e  gradi  corrispondenti che abbiano ho compiuto tre anni e
sei  mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano
ottenuto  in  sede  di  valutazione  caratteristica una qualifica non
inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio
una  sanzione  disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e'
attribuito   un  emolumento  pensionabile  di  Lire  370.000  (€
191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per
l'indennita'    di   buonuscita,   nonche'   riassorbibile   all'atto
dell'accesso al livello retributivo superiore».
   Identico  trattamento  verrebbe  riconosciuto,  a loro avviso, nel
d.lgs.  28  febbraio  2001,  n. 83, in materia di riordino dei ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri.
   In  particolare,  tale  testo  normativo,  nell'aggiungere  l'art.
54-ter  al  d.lgs.  12 maggio 1995, n. 198, ha espressamente previsto
che  «ai  vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di
permanenza  nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in
sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella
media"  e  non  abbiano  riportato  alcuna sanzione disciplinare piu'
grave  della  "consegna  di  rigore",  e'  attribuito  un  emolumento
pensionabile  di  Lire  370.000  (€  191,08) annue lorde, valido
anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita,
riassorbibile    all'atto   dell'accesso   al   livello   retributivo
superiore».
   Da   ultimo,  i  ricorrenti  affermano  che  identico  trattamento
risulterebbe  previsto  anche  in  favore  del  personale  del  Corpo
Forestale  dello  Stato  per  effetto  dell'art. 49, comma 1-ter, del
d.lgs.  12 maggio 1995, n. 201, come aggiunto dall'art. 28 del d.lgs.
28  febbraio 2001, n. 87, che prevede che «ai vice sovrintendenti che
abbiano  compiuto  tre  anni  e  sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica,  che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio
non  inferiore  a  "buono"  e  non  abbiano  riportato  una  sanzione
disciplinare piu' grave della sospensione dello stipendio superiore a
sei  giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di Lire 370.000
(€   191,08) annue   lorde,  valido  anche  per  la  tredicesima
mensilita' e per l'indennita' di buonuscita».
   Ad   avviso  dei  ricorrenti,  pertanto,  risulterebbe  del  tutto
evidente  al  riguardo  la disparita' di trattamento, intrinsecamente
priva di qualsiasi giustificazione.
   I  ricorrenti  denotano  pure che lo stesso Comando generale della
Guardia  di  Finanza, nel rispondere alle istanze da loro presentate,
avrebbe  riconosciuto  -  nella  sostanza  -  la  sussistenza di tale
disomogeneita',  laddove  afferma  che  «l'istanza  non  puo' trovare
accoglimento  ...  poiche'  la  discrasia stipendiale non puo' essere
corretta  con  semplici  provvedimenti  amministrativi, che, per loro
natura,   trovano   collocazione   nell'ambito  del  procedimento  di
attuazione del precetto normativo» e che «in ogni caso, la disparita'
di  trattamento  verra' neutralizzata a far tempo dal 1 gennaio 2005,
con i l'introduzione a regime dei parametri stipendiali».
   I  ricorrenti  - per parte loro - rilevano a tale ultimo proposito
che,  se  la  disparita' di trattamento e' talmente palese per cui la
stessa  amministrazione  intimata  ha  disposto  un  livellamento dei
parametri  stipendiali  con  decorrenza  dal  gennaio  del  2005, non
sarebbe  dato  di  vedere  il  motivo  per cui essi debbano subire un
diverso  e  del tutto ingiustificato trattamento rispetto ai colleghi
delle  altre Forze Armate e di Polizia fino a tale data: se cosi' e',
quindi,  essi reputano che la lesione del principio di eguaglianza di
cui  all'art.  3 Cost. sia evidente, e, conseguentemente, sollecitano
che  la  relativa  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
73-ter del d.lgs. n. 199 del 1995, come introdotto dall'art. 9, comma
1,   del   d.lgs.   n. 67   del   2001,  sia  sottoposta  alla  Corte
costituzionale.
   1.3.  -  Si e' costituito in giudizio il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  replicando  puntualmente  alle  censure avversarie e
concludendo per la reiezione del ricorso.
   2.1.  -  Analogo  ricorso  -  ancorche'  limitato  alla domanda di
accertamento del diritto l'emolumento pensionabile attribuito ai vice
brigadieri  di  cui  all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 67 del 2001 e
alla  domanda di condanna del Ministero dell'economia e delle finanze
al  pagamento  delle  somme spettanti in dipendenza dell'accertamento
del   diritto   anzidetto,   con  maggiorazione  della  rivalutazione
monetaria  e  degli  interessi  di  legge sino al soddisfo - e' stato
proposto  sub  R.G.  1467/2004  dai Brigadieri Stefano Chiossi, Mario
Coga,  Giovanni  Pesavento  Giovanni, Sergio Scanu, Raffaele Simile e
Pietro Caretta.
   2.2.  -  Anche  in  questa  ulteriore  causa  si  e' costituito in
giudizio  il Ministero dell'economia e delle finanze, concludendo per
la riezione delle domande avversarie.
   3.  - Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 entrambe le cause
sono state trattenute per la decisione.
   4.1. - Tutto cio' premesso, il Collegio evidenzia quanto segue.
   4.2.  -  L'art.  3,  comma  1,  della legge 6 marzo 1992, n. 216 -
intitolata  «Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del d.l. 7
gennaio   1992,   n. 5,   recante  autorizzazione  di  spesa  per  la
perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma
dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
n. 277  del  3-12  giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche'
perequazione  dei  trattamenti  economici relativi al personale delle
corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia. Delega al
Governo  per  disciplinare  i contenuti del rapporto di impiego delle
Forze  di  polizia  e del personale delle Forze armate nonche' per il
riordino   delle   relative   carriere,  attribuzioni  e  trattamenti
economici»  - dispone che «il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei
Ministri  dell'interno,  della  difesa,  delle  finanze.  di grazia e
giustizia  e  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di concerto con i
Ministri  per  la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi
contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato  nell'articolo  2,  comma  1» della legge medesima (ossia il
personale  appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e
ad  ordinamento  militare,  come  disposto dalla legge 1 aprile 1981,
n. 121,  nonche'  del  personale  delle  Forze  armate)  «...  per il
riordino   delle  carriere,  delle  attribuzioni  e  dei  trattamenti
economici,  allo  scopo  di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di
Stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza,
previsti  dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle
Forze  di  polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro
dell'interno».
   In  attuazione  di  tale  delega  sono  stati emanati il d.lgs. 12
maggio  1995,  n. 196; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197; il d.lgs. 12
maggio  1995,  n. 198; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199; il d.lgs. 12
maggio  1995, n. 200 e il d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201, disciplinanti
il  riordino  dei  ruoli,  la modifica alle norme di reclutamento, di
stato  e di avanzamento del personale non direttivo, rispettivamente,
delle   Forze   Armate,   della   Polizia  di  Stato,  dell'Arma  dei
Carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di Finanza, del Corpo della
Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.
   Successivamente, la legge 31 marzo 2000, n. 78, intitolata «Delega
al  Governo  in  materia  di  riordino dell'Arma dei Carabinieri, del
Corpo  Forestale  dello  Stato,  del Corpo della Guardia di Finanza e
della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di  polizia», ha conferito al Governo ulteriori e specifiche deleghe,
segnatamente   riguardanti  all'art.  1  il  riordino  dell'Arma  dei
Carabinieri,  all'art. 3 il riordino del Corpo Forestale dello Stato,
all'art. 4 il riordino del Corpo della Guardia di Finanza, e all'art.
5 il riordino della Polizia di Stato.
   La  nuova  delega  e'  stata  attuata  mediante  ulteriori decreti
legislativi che, modificando il testo di quelli gia' emanati in forza
della   precedente   delega,  hanno  -  tra  l'altro  -  disciplinato
l'attribuzione  dell'emolumento  pensionabile  riconosciuto  ai  vice
brigadieri  dei  Carabinieri  o  della  Guardia di Finanza e ai gradi
equiparati (sergenti, vice sovrintendenti) con tre anni e sei mesi di
permanenza nel relativo grado.
   In tal senso, quindi, l'art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67,
ha  introdotto  nel  d.lgs. n. 199 del 1995, relativo alla Guardia di
Finanza, l'art. 73-bis che, per l'appunto - prima di essere soppresso
dall'art. 15 del d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 - cosi' disponeva: «Ai
Vice  Brigadieri  che  abbiano  compiuto  tre  anni  e  sei  mesi  di
permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un
giudizio  non inferiore a "nella inedia" e che non abbiano riportato,
nello  stesso  periodo,  una  sanzione  disciplinare piu' grave della
consegna   di   rigore,  e'  attribuito  un  emolumento  pensionabile
determinato  nella  somma  di L. 370.000 (€ 191,08) annuo lorde,
valido  anche  per  la  tredicesima  mensilita'  per  l'indennita' di
buonuscita,  riassorbibile  con lo scatto gerarchico attribuito nello
stesso  livello  retributivo  ovvero all'atto dell'accesso al livello
retributivo superiore».
   Tale  disciplina  risulta puntualmente estesa anche ad altre Forze
di Polizia.
   In  tal senso, infatti, l'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 28
febbraio  2001,  n. 53,  riguardante la Polizia di Stato, aggiunge un
capoverso  all'art.  2,  comma  4, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197,
introducendo  in  tal  modo nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, l'art.
24-quinquies,  1, del seguente tenore: «(Emolumento pensionabile) - 1
.  Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di
effettivo  servizio  nella  qualifica e che, nei due anni precedenti,
abbiano  riportato  un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano
riportato  una  sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito
un  emolumento  pensionabile  di  lire  370.000 (€ 191,08) annue
lorde,  valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita'
di  buonuscita,  riassorbibile  con  lo  scatto gerarchico attribuito
nello  stesso  livello  retributivo  ovvero  all'atto dell'accesso al
livello retributivo superiore».
   Ne'  diversamente  ha disposto l'art. 19-bis del d.lgs. 30 ottobre
1992, n. 443, aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200,
nel  testo  integrato dall'art. 5 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 76,
per  il  personale  del Corpo di Polizia Penitenziaria, laddove - per
l'appunto - si legge che «Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto
tre  anni  e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel
biennio  precedente  non  abbiano  riportato  una sanzione piu' grave
della  deplorazione  e  non abbiano riportato un giudizio complessivo
inferiore a "buono", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire
370.000  annue  lorde, valido anche per la tredicesimna mnensilita' e
per   l'indennita'   di   buonuscita,  riassorbibile  con  lo  scatto
gerarchico   attribuito   nello  stesso  livello  retributivo  ovvero
all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».
   Cio' posto, il Collegio rileva che diversamente ha disposto l'art.
28, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, per il personale del
Corpo  Forestale  dello Stato, posto che, aggiungendo all'art. 49 del
d.lgs. n. 201 del 1995 il comma 1-ter, e' stato ivi stabilito che «ai
vice  sovrintendenti  che  abbiano  compiuto  tre  anni e sei mesi di
effettivo  servizio  nella  qualifica,  che  nei  due anni precedenti
abbiano  riportato  un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano
riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave della sospensione
dallo  stipendio  superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento
pensionabile  di  lire  370.000  (€  191,08) annue lorde, valido
anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita,
riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore».
   La  disposizione  teste'  riportata  risulta  omologa sia a quella
contenuta  nell'art.  17  del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, recante
l'introduzione  dell'art. 31-bis nel testo del d.lgs. 12 maggio 1995,
n. 196,  relativo al personale dell'Esercito, della Marina Militare e
dell'Aeronautica   Militare   (cfr.   ivi:   «Ai   sergenti  e  gradi
corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza
nel  grado,  che  nel  biennio precedente abbiano ottenuto in sede di
valutazione  caratteristica  una  qualifica  non  inferiore  a "nella
media"   e   non   abbiano  riportato  nell'ultimo  biennio  sanzione
disciplinare  piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un
emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per
la   tredicesima   mensilita'   e  per  l'indennita'  di  buonuscita,
riassorbibile    all'atto   dell'accesso   al   livello   retributivo
superiore»),  sia  a  quella  contenuta  nell'art.  29  del d.lgs. 28
febbraio  2001,  n. 83,  recante a sua volta l'introduzione dell'art.
54-ter  nel  testo  del  d.lgs.  12  maggio 1995, n. 198, relativo al
personale  dell'Arma  dei  Carabinieri (cfr. ivi: «Ai vice brigadieri
che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che
nel  biennio  precedente  abbiano  ottenuto  in  sede  di valutazione
caratteristica  un  giudizio  non  inferiore  a  "nella  media" e non
abbiano  riportato  alcuna  sanzione  disciplinare  piu'  grave della
"consegna  di  rigore",  e'  attribuito un emolumento pensionabile di
lire  370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita'
e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso
al livello retributivo superiore»).
   4.3.  - Il Collegio evidenzia che da tutto quanto sopra si ricava,
in  effetti,  la  sussistenza  di  una disciplina difforme per i Vice
Brigadieri  della  Guardia di Finanza rispetto a quella del personale
di  grado  corrispondente  dell'Arma dei Carabinieri e delle restanti
Forze Armate (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare).
   Infatti,  a  fronte dei medesimi presupposti (permanenza nel grado
per un periodo di anni 3 e mesi 6, valutazione non inferiore a quella
di   «nella  media»;  insussistenza  di  sanzioni  piu'  gravi  della
«consegna  di rigore») e' riconosciuta in tutti e tre gli ordinamenti
anzidetti  l'attribuzione  di un identico «emolumento pensionabile di
lire 370. 000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita'
e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso
al   livello   retributivo   superiore»   e  che  in  via  del  tutto
inesplicabile soltanto per i vice brigadieri della Guardia di Finanza
l'emolumento  e'  definito  come «riassorbibile» anche «con lo scatto
gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo».
   Il  Collegio non sottace che tale ulteriore riassorbimento «con lo
scatto   gerarchico  attribuito  nello  stesso  livello  retributivo»
risulta,  di per se', contemplato anche per i corrispondenti gradi di
vice   sovrintendente   della   Polizia   di   Stato,  della  Polizia
Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato: ma allo stesso tempo
rileva  che la disposizione teste' riferita riguarda, per tutte e tre
tali   evenienze,  personale  appartenente  a  Corpi  di  Polizia  ad
ordinamento  civile,  e  non gia' personale con ordinamento militare,
quali indubitabilmente sono - per l'appunto - i vice brigadieri della
Guardia  di  Finanza, oltreche' i vice brigadieri dei Carabinieri e i
sergenti  dell'Esercito,  della  Marina  Militare  e dell'Aeronautica
Militare.
   Va   -  altresi'  -  evidenziato  che,  sempre  per  tali  diverse
evenienze,   l'assegno  di  cui  trattasi  e'  erogato  in  forza  di
presupposti  non  identici  a  quelli  contemplato  per  il  predetto
personale   ad  ordinamento  militare,  stante  la  diversita'  della
disciplina  di  stato  (non,  quindi,  la valutazione non inferiore a
«nella  inedia»  e la sussistenza di sanzioni disciplinari piu' gravi
della  «consegna di rigore», ma la valutazione non inferiore a quella
di  «buono»  e  la  mancata irrogazione di sanzioni disciplinari piu'
gravi della «deplorazione» per i vice soprintendenti della Polizia di
Stato  e della Polizia Penitenziaria, ovvero della «sospensione dello
stipendio  superiore  ai  6  giorni»  per i vice sovrintendenti della
Polizia di Stato).
   Pertanto,  una  disparita'  di  trattamento  va segnatamente colta
all'interno    del   personale   ad   ordinamento   militare:   essa,
all'evidenza,  confligge  con  i  canoni fondamentali di eguaglianza,
nonche'  di  imparzialita' dell'azione amministrativa rispettivamente
enunciati  negli  artt.  3 e 97 Cost. proprio poiche' in tal modo una
situazione   perfettamente   eguale   rispetto   alle   altre   viene
disciplinata in modo diverso.
   Il  fine  proposto  con  la presente ordinanza si identifica nella
richiesta  rimozione  dal testo dell'art. 73-bis del d.lgs. 12 maggio
1999,  n. 199,  come  modificato  dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28
febbraio   2001,   n. 67,   dell'inciso  «con  lo  scatto  gerarchico
attribuito nello stesso livello retributivo ovvero».
   Il  Collegio  reputa  che  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione sia stata sin qui convenientemente illustrata.
   Per quanto attiene invece alla rilevanza della questione medesima,
il  Collegio  evidenzia  che,  se e' pur vero che l'articolo di legge
recante  il  disposto  sospettato  di  incostituzionalita'  e'  stato
abrogato  per effetto dell'art. 15 del d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193,
in dipendenza della circostanza che con decorrenza 1 gennaio 2005, ai
sensi  dell'art.  3  del  medesimo  d.lgs.  n. 193 del 2003, e' stato
introdotto  per il personale non dirigente sia delle Forze di Polizia
(ad  ordinamento sia civile che militare), sia per il personale delle
Forze  Armate  il  nuovo  regime  dei  parametri  stipendiali  con il
conseguente  assorbimento  degli scatti aggiuntivi e degli emolumenti
pensionabili    attribuiti    in   applicazione   degli   ordinamenti
rispettivamente   previgenti,  nondimeno  il  disposto  anzidetto  ha
prodotto,   per   il   tempo  della  sua  permanenza  in  vigore,  la
sperequazione economica lamentata dagli attuali ricorrenti laddove ha
-  per  l'appunto  -  imposto  l'assorbimento  dell'emolumento di cui
trattasi  anche  nel  caso  dello  scatto gerarchico attribuito nello
stesso  livello retributivo e non solo, quindi, nel caso dell'accesso
al livello retributivo superiore.
   5. - Si dispone, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale,  in  Roma,  con  conseguente  sospensione  del
presente  giudizio  a'  sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, al fine della pronuncia sul presente incidente processuale.