IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza a' sensi e per gli effetti dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, sui ricorsi riuniti R.G. 848/2004 e 1467/2004, rispettivamente proposti da: R.G. 848/2004): Baldi Alfonso, Patane' Giuseppe, Bison Terenzio, Guardiano Carmine, Di Pietro Massimo, Circhetta Raffaele, De Marinis Rocco, Lonigro Teodoro, Pengue Francesco, Vincenti Quirico, Barbetta Francesco, Napolano Raffaele, Galletta Antonino, Di Torero Lorenzo, Mello Antonio, Ponzio Michele, Sergi Giovanni, Porcino Giuseppe, Marasa' Antonio, Epifani Giuseppe, Lessa Domenico, Chieppa Mario, Rebi Ottavio, Furlan Tiziano, Tortella Daniele, Passerella Giovanni, Corniola Antonio, Melcarne Antonio, Zangla Giovanni, Manna Antonino, Genito Gerardo, Belfonte Antonio, Palma Salvatore, Gaion Alessandro, Sabaudi Fedele, Giarolo Mario, Ippoliti Massimo, Bonanni Beniamino, Raguso Cosimo e Parasuco Salvatore, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Renato Speranzoni e Maria Rosaria Iannelli, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Venezia-Mestre, via Teatro Vecchio n. 1; R.G. 1467/2004): Chiossi Stefano, Coga Mario, Pesavento Giovanni, Scanu Sergio, Simile Raffaele e Caretta Pietro, rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Speranzoni e Maria Rosaria Ianneli, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Venezia-Mestre, via Teatro Vecchio n. 1; Contro il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco n. 63, per l'annullamento: R.G. 848/2004): della nota Prot. n. 422650/P/I del 18 dicembre 2003 del Comando generale della Guardia di Finanza - Servizio amministrativo - I^ Divisione, avente ad oggetto: «Istanze tendenti a mantenere l'emolumento pensionabile attribuito ai vicebrigadieri di cui al d.lgs. n. 67 del 2001»; nonche' della nota Prot. n. 79071 del 30 dicembre 2003 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di Finanza - Ufficio amministrazione - Sezione conti e cassa, avente ad oggetto: «Istanze tendenti a mantenere l'emolumento pensionabile attribuito ai vicebrigadieri di cui al d.lgs. n. 67 del 2001»; nonche' di ogni altro atto presupposto e conseguente; nonche' per l'accertamento: R.G. 848/2004 e RG. 1467/2004): del diritto dei ricorrenti al mantenimento dell'emolumento pensionabile spettante ai vicebrigadieri di cui all'art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, anche successivamente alla maturazione dello scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo; e per la conseguente condanna del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, al pagamento a favore dei ricorrenti medesimi delle somme ad essi spettanti in dipendenza dell'accertamento del diritto di cui sopra, con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge sino al soddisfo. Visti i ricorsi con i relativi allegati, rispettivamente notificati il 10 marzo 2004 e l'11 maggio 2004, e rispettivamente depositati il 17 marzo 2004 e il 18 maggio 2004; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti delle cause; Uditi nella pubblica udienza del 28 febbraio 2008, (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'avv. Salmazo, in sostituzione di Speranzoni , per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per il Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o e d i r i t t o 1.1. - I ricorrenti sub R.G. 848/2004 appartengono tutti al Corpo militare della Guardia di Finanza e prestano servizio presso il Comando regionale Veneto (Brigadieri Alfonso Baldi e Giuseppe Patane), presso il Nucleo regionale di Polizia Tributaria Veneto (Brigadieri Massimo Di Pietro, Raffaele Circhetta, Antonino Galletta e Lorenzo Di Torero), presso il Comando Gruppo Venezia (Brigadieri Rocco De Marinis, Teodoro Lonigro, Antonio Mello, Cosimo Raguso, Salvatore Parasuco), presso il Comando Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto (Brigadieri Terenzio Bison, Ottavio Rebi e Antonio Marasa), presso il Comando provinciale Venezia (Brigadieri Carmine Guardiano e Giuseppe Porcino), presso il Comando Compagnia Guardia di Finanza di Mestre. (Brigadieri Francesco Pengue, Quirico Vincenti, Francesco Barbetta e Raffaele Napolano), presso il Nucleo provinciale di Polizia Tributaria di Venezia (Brigadiere Mario Chieppa), presso il Comando Compagnia di Tessera (Brigadiere Giuseppe Epifani), presso il Comando di Brigata della Guardia di Finanza di Bibione (Brigadiere Domenico Lessa), presso il Comando Tenenza di Cortina D'Ampezzo (Brigadiere Tiziano Furlan), presso il Comando Tenenza Guardia di Finanza di Chioggia (Brigadieri Michele Ponzio e Giovanni Sergi), presso la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza Venezia (Brigadieri Daniele Tortella, Giovanni Passarella, Antonio Comiola, Antonio Melcarne e Antonino Manna), presso la Squadriglia Navale Guardia di Finanza di Caorle (Brigadiere Giovanni Zangia), presso il Comando provinciale Guardia di Finanza di Vicenza (Brigadiere Gerardo Genito), presso il Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Vicenza (Brigadiere Antonio Belfonte), presso la Brigata Guardia di Finanza di Lendinara (Brigadiere Salvatore Palma), presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Conegliano (Brigadiere Alessandro Gaion), presso il Comando Nucleo provinciale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Verona (Brigadieri Fedele Sabaudi e Mario Giarolo), presso il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Belluno (Brigadieri Massimo Ippoliti e Beniamino Bonanni). I ricorrenti espongono di aver presentato - ciascuno di essi con distinta istanza proposta in via gerarchica - domanda di mantenimento in loro favore dell'emolumento pensionabile spettante ai vicebrigadieri di cui all'art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67. Dopo aver ricevuto le istanze, il Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto della Guardia di Finanza - Ufficio amministrazione - Sezione conti e cassa, ha provveduto a formulare apposito quesito al Comando generale di Roma. Peraltro, con nota Prot. n. 422650/P/^ dd. 18 dicembre 2003 il Servizio amministrativo - 1^ Sezione - dell'adito Comando generale ha respinto le domande anzidette, e tale provvedimento e' stato conseguentemente comunicato agli interessati mediante nota Prot. n. 79071 dd. 30 dicembre 2003 del medesimo Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto. 1.2. - Cio' posto, con il ricorso in epigrafe i predetti Brigadieri chiedono l'annullamento della predetta nota Prot. n. 422650/P/I^ dd. 18 dicembre 2003 del Comando generale della Guardia di Finanza - Servizio amministrativo - 1^ Divisione, avente ad oggetto: «Istanze tendenti a mantenere l'emolumento pensionabile attribuito ai vicebrigadieri di cui al decreto legislativo n. 67 del 2001», nonche' della nota Prot. n. 79071 dd. 30 dicembre 2003 del Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto della Guardia di Finanza - Ufficio amministrazione - Sezione conti e cassa, avente parimenti ad oggetto: «Istanze tendenti a mantenere l'emolumento pensionabile attribuito ai Vicebrigadieri di cui al d.lgs. n. 67 del 2001» e di ogni altro atto presupposto e conseguente. I ricorrenti chiedono - altresi' - l'accertamento del proprio diritto al mantenimento del chiesto emolumento e la conseguente condanna del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, al pagamento delle somme a loro asseritamente spettanti in dipendenza dell'accertamento del diritto anzidetto, con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge sino al soddisfo. I ricorrenti deducono al riguardo violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 73-ter del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, in relazione all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, previa declaratoria di illegittimita' costituzionale del medesimo art. 73-ter del d.lgs. n. 199 del 1995 come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, per contrasto con l'art. 3 Cost. I ricorrenti rilevano in tal senso che l'art. 3, comma 1, della legge n. 216 del 1992, teste' citato, reca la delega al Governo ad emanare decreti aventi valore di legge, a' sensi dell'art. 76 Cost., per quanto concerne la disciplina ed i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' al fine del riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici: e cio' al dichiarato scopo di «conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali» tra Forze di polizia e Forze armate, ivi compresa - soprattutto - la perequazione dei trattamenti economici. I ricorrenti reputano che - per contro - tale perequazione non sarebbe stata completamente realizzata, posto che i decreti legislativi in questione avrebbero - viceversa - determinato una disparita' di trattamento che si porrebbe in palese contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Infatti - denotano sempre i ricorrenti - l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, relativo alla Guardia di Finanza e alla Polizia Tributaria Investigativa, ha aggiunto l'art. 73-ter del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, il quale al secondo comma prevede espressamente che «ai vicebrigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di Lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore». I ricorrenti rimarcano che l'emolurnento pensionabile di cui trattasi e', per quanto sopra, dichiarato riassorbibile anche con lo scatto gerarchico successivamente attribuito: ma, soltanto nei confronti dei vice brigadieri del Corpo della Guardia di Finanza. Ad avviso dei medesimi ricorrenti, cio' infatti non accadrebbe agli appartenenti alle altre Forze Armate e di Polizia, per le quali il legislatore statuirebbe che l'emolumento pensionabile di cui trattasi sia riassorbibile solo «al conseguimento della qualifica superiore». In particolare - rimarcano sempre i ricorrenti - l'art. 17 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, relativo alle Forze Armate (e applicato, quindi, a tutto il personale dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare), nell'aggiungere l'art. 31-bis al d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, ha espressamente previsto che «ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano ho compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di Lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, nonche' riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore». Identico trattamento verrebbe riconosciuto, a loro avviso, nel d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri. In particolare, tale testo normativo, nell'aggiungere l'art. 54-ter al d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, ha espressamente previsto che «ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di Lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore». Da ultimo, i ricorrenti affermano che identico trattamento risulterebbe previsto anche in favore del personale del Corpo Forestale dello Stato per effetto dell'art. 49, comma 1-ter, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, come aggiunto dall'art. 28 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, che prevede che «ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dello stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di Lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita». Ad avviso dei ricorrenti, pertanto, risulterebbe del tutto evidente al riguardo la disparita' di trattamento, intrinsecamente priva di qualsiasi giustificazione. I ricorrenti denotano pure che lo stesso Comando generale della Guardia di Finanza, nel rispondere alle istanze da loro presentate, avrebbe riconosciuto - nella sostanza - la sussistenza di tale disomogeneita', laddove afferma che «l'istanza non puo' trovare accoglimento ... poiche' la discrasia stipendiale non puo' essere corretta con semplici provvedimenti amministrativi, che, per loro natura, trovano collocazione nell'ambito del procedimento di attuazione del precetto normativo» e che «in ogni caso, la disparita' di trattamento verra' neutralizzata a far tempo dal 1 gennaio 2005, con i l'introduzione a regime dei parametri stipendiali». I ricorrenti - per parte loro - rilevano a tale ultimo proposito che, se la disparita' di trattamento e' talmente palese per cui la stessa amministrazione intimata ha disposto un livellamento dei parametri stipendiali con decorrenza dal gennaio del 2005, non sarebbe dato di vedere il motivo per cui essi debbano subire un diverso e del tutto ingiustificato trattamento rispetto ai colleghi delle altre Forze Armate e di Polizia fino a tale data: se cosi' e', quindi, essi reputano che la lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. sia evidente, e, conseguentemente, sollecitano che la relativa questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73-ter del d.lgs. n. 199 del 1995, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 67 del 2001, sia sottoposta alla Corte costituzionale. 1.3. - Si e' costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso. 2.1. - Analogo ricorso - ancorche' limitato alla domanda di accertamento del diritto l'emolumento pensionabile attribuito ai vice brigadieri di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 67 del 2001 e alla domanda di condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle somme spettanti in dipendenza dell'accertamento del diritto anzidetto, con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge sino al soddisfo - e' stato proposto sub R.G. 1467/2004 dai Brigadieri Stefano Chiossi, Mario Coga, Giovanni Pesavento Giovanni, Sergio Scanu, Raffaele Simile e Pietro Caretta. 2.2. - Anche in questa ulteriore causa si e' costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, concludendo per la riezione delle domande avversarie. 3. - Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 entrambe le cause sono state trattenute per la decisione. 4.1. - Tutto cio' premesso, il Collegio evidenzia quanto segue. 4.2. - L'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216 - intitolata «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici» - dispone che «il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze. di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'articolo 2, comma 1» della legge medesima (ossia il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, come disposto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' del personale delle Forze armate) «... per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di Stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno». In attuazione di tale delega sono stati emanati il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e il d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201, disciplinanti il riordino dei ruoli, la modifica alle norme di reclutamento, di stato e di avanzamento del personale non direttivo, rispettivamente, delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Successivamente, la legge 31 marzo 2000, n. 78, intitolata «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», ha conferito al Governo ulteriori e specifiche deleghe, segnatamente riguardanti all'art. 1 il riordino dell'Arma dei Carabinieri, all'art. 3 il riordino del Corpo Forestale dello Stato, all'art. 4 il riordino del Corpo della Guardia di Finanza, e all'art. 5 il riordino della Polizia di Stato. La nuova delega e' stata attuata mediante ulteriori decreti legislativi che, modificando il testo di quelli gia' emanati in forza della precedente delega, hanno - tra l'altro - disciplinato l'attribuzione dell'emolumento pensionabile riconosciuto ai vice brigadieri dei Carabinieri o della Guardia di Finanza e ai gradi equiparati (sergenti, vice sovrintendenti) con tre anni e sei mesi di permanenza nel relativo grado. In tal senso, quindi, l'art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, ha introdotto nel d.lgs. n. 199 del 1995, relativo alla Guardia di Finanza, l'art. 73-bis che, per l'appunto - prima di essere soppresso dall'art. 15 del d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 - cosi' disponeva: «Ai Vice Brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella inedia" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di L. 370.000 (€ 191,08) annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore». Tale disciplina risulta puntualmente estesa anche ad altre Forze di Polizia. In tal senso, infatti, l'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, riguardante la Polizia di Stato, aggiunge un capoverso all'art. 2, comma 4, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, introducendo in tal modo nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, l'art. 24-quinquies, 1, del seguente tenore: «(Emolumento pensionabile) - 1 . Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore». Ne' diversamente ha disposto l'art. 19-bis del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200, nel testo integrato dall'art. 5 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, laddove - per l'appunto - si legge che «Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesimna mnensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore». Cio' posto, il Collegio rileva che diversamente ha disposto l'art. 28, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, per il personale del Corpo Forestale dello Stato, posto che, aggiungendo all'art. 49 del d.lgs. n. 201 del 1995 il comma 1-ter, e' stato ivi stabilito che «ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore». La disposizione teste' riportata risulta omologa sia a quella contenuta nell'art. 17 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, recante l'introduzione dell'art. 31-bis nel testo del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, relativo al personale dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare (cfr. ivi: «Ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore»), sia a quella contenuta nell'art. 29 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83, recante a sua volta l'introduzione dell'art. 54-ter nel testo del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, relativo al personale dell'Arma dei Carabinieri (cfr. ivi: «Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore»). 4.3. - Il Collegio evidenzia che da tutto quanto sopra si ricava, in effetti, la sussistenza di una disciplina difforme per i Vice Brigadieri della Guardia di Finanza rispetto a quella del personale di grado corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e delle restanti Forze Armate (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare). Infatti, a fronte dei medesimi presupposti (permanenza nel grado per un periodo di anni 3 e mesi 6, valutazione non inferiore a quella di «nella media»; insussistenza di sanzioni piu' gravi della «consegna di rigore») e' riconosciuta in tutti e tre gli ordinamenti anzidetti l'attribuzione di un identico «emolumento pensionabile di lire 370. 000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore» e che in via del tutto inesplicabile soltanto per i vice brigadieri della Guardia di Finanza l'emolumento e' definito come «riassorbibile» anche «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo». Il Collegio non sottace che tale ulteriore riassorbimento «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo» risulta, di per se', contemplato anche per i corrispondenti gradi di vice sovrintendente della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato: ma allo stesso tempo rileva che la disposizione teste' riferita riguarda, per tutte e tre tali evenienze, personale appartenente a Corpi di Polizia ad ordinamento civile, e non gia' personale con ordinamento militare, quali indubitabilmente sono - per l'appunto - i vice brigadieri della Guardia di Finanza, oltreche' i vice brigadieri dei Carabinieri e i sergenti dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare. Va - altresi' - evidenziato che, sempre per tali diverse evenienze, l'assegno di cui trattasi e' erogato in forza di presupposti non identici a quelli contemplato per il predetto personale ad ordinamento militare, stante la diversita' della disciplina di stato (non, quindi, la valutazione non inferiore a «nella inedia» e la sussistenza di sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna di rigore», ma la valutazione non inferiore a quella di «buono» e la mancata irrogazione di sanzioni disciplinari piu' gravi della «deplorazione» per i vice soprintendenti della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, ovvero della «sospensione dello stipendio superiore ai 6 giorni» per i vice sovrintendenti della Polizia di Stato). Pertanto, una disparita' di trattamento va segnatamente colta all'interno del personale ad ordinamento militare: essa, all'evidenza, confligge con i canoni fondamentali di eguaglianza, nonche' di imparzialita' dell'azione amministrativa rispettivamente enunciati negli artt. 3 e 97 Cost. proprio poiche' in tal modo una situazione perfettamente eguale rispetto alle altre viene disciplinata in modo diverso. Il fine proposto con la presente ordinanza si identifica nella richiesta rimozione dal testo dell'art. 73-bis del d.lgs. 12 maggio 1999, n. 199, come modificato dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, dell'inciso «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero». Il Collegio reputa che la non manifesta infondatezza della questione sia stata sin qui convenientemente illustrata. Per quanto attiene invece alla rilevanza della questione medesima, il Collegio evidenzia che, se e' pur vero che l'articolo di legge recante il disposto sospettato di incostituzionalita' e' stato abrogato per effetto dell'art. 15 del d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193, in dipendenza della circostanza che con decorrenza 1 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 193 del 2003, e' stato introdotto per il personale non dirigente sia delle Forze di Polizia (ad ordinamento sia civile che militare), sia per il personale delle Forze Armate il nuovo regime dei parametri stipendiali con il conseguente assorbimento degli scatti aggiuntivi e degli emolumenti pensionabili attribuiti in applicazione degli ordinamenti rispettivamente previgenti, nondimeno il disposto anzidetto ha prodotto, per il tempo della sua permanenza in vigore, la sperequazione economica lamentata dagli attuali ricorrenti laddove ha - per l'appunto - imposto l'assorbimento dell'emolumento di cui trattasi anche nel caso dello scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo e non solo, quindi, nel caso dell'accesso al livello retributivo superiore. 5. - Si dispone, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in Roma, con conseguente sospensione del presente giudizio a' sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al fine della pronuncia sul presente incidente processuale.