IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente ordinanza collegiale nel procedimento
iscritto al n. 380/2008 R.G. V.G., avente ad oggetto ricorso per
attribuzione di quota di indennita' di fine rapporto ex art. 12-bis
legge n. 898/1970, promosso da Grasso Grazia, nata a Mascali il 26
maggio 1947, res.te in Aci Castello, via Valastro n. 21, elett.te
dom.ta in Catania, via Caronda n. 114, presso lo studio dell'avv.
Francesca Sciacca, rappresentata e difesa per procura a margine del
ricorso introduttivo dall'avv. Giovanni D'Ambra, attrice;
Contro Di Luca Luigi, nato ad Aci Castello il 16 maggio 1947, ed
ivi res.te in via Re Martino n. 120, elett.te dom.to in Catania, via
Balduino n. 17, presso Io studio dell'avv. Alessia Falcone, che lo
rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di
costituzione, convenuto.
Il Tribunale di Catania, prima sezione civile, riunito in Camera
di consiglio, esaminati gli atti del procedimento suddetto, incoato
ai sensi dell'art. 710 c.p.c., visti i documenti allegati, udita la
relazione del giudice relatore, lette le note difensive depositate
dalle parti nel termine loro assegnato, all'esito dell'udienza
camerale del 30 settembre 2008, dispone la sospensione del
procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la decisione della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
introdotto dall'art. 16 della legge n. 74/1987.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 febbraio 2008,
Grasso Grazia, chiedeva a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 12-bis
della legge n. 898/1970, l'accertamento del suo diritto alla quota
dell'indennita' di fine rapporto percepita da Di Luca Luigi all'atto
della cessazione del rapporto di lavoro, in misura pari al 40%
dell'indennita' totale riferita agli anni in cui il rapporto di
lavoro in misura pari al 40% dell'indennita' totale riferita agl anni
in cui il rapporto di lavoro del coniuge divorziato era coinciso con
il matrimonio e la condanna del Di Luca al pagamento in suo favore
dell'importo corrispondente a tale quota, oltre interessi e
rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Deduceva a tal fine che: 1) in data 25 aprile 1974 aveva
contratto matrimonio concordatario con il Di Luca dal quale non erano
nati figli; 2) in data 15 maggio 1996 il Tribunale di Catania aveva
omologato la separazione consensuale tra i coniugi; 3) con sentenza
depositata in data 3 novembre 2004 il Tribunale di Catania aveva
pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i
coniugi, riconoscendole il diritto ad un assegno di divorzio pari ad
€ 1200,00 mensili da rivalutarsi annualmente; 4) il marito aveva
prestato la propria attivita' lavorativa alle dipendenze di un
istituto di credito dal 1969 al 2006 allorquando era stato collocato
in pensione percependo la indennita' di fine rapporto; 5) il
matrimonio era durato trenta anni ed essa ricorrente aveva mantenuto
lo stato libero.
Chiedeva, quindi, previa esatta determinazione dell'ammontare
della quota ad essa spettante, la liquidazione in suo favore della
quota di T.F.R. percepita dall'ex coniuge da effettuarsi in misura
del quaranta per cento in relazione agli anni di durata legale del
matrimonio, oltre accessori, con il favore delle spese.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti da parte del
presidente del tribunale, e notificato ritualmente il ricorso, si
costituiva nel procedimento il resistente Di Luca Luigi, il quale
premetteva di aver maturato nei confronti della ricorrente ragioni di
credito per la somma complessiva di 26.923,94 che aveva in animo di
opporre in compensazione, e, con specifico riferimento alla domanda
di determinazione della quota di T.F.R., - che dichiarava di aver
effettivamente percepito nella misura di € 97.668,26 netti, -
chiedeva calcolarsi la quota spettante al coniuge divorziato
esclusivamente con riferimento agli anni di effettiva convivenza tra
i coniugi, anziche' con riferimento alla durata legale del
matrimonio, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale
della questione di legittimita' costituzionalita' dell'art. 12-bis,
legge n. 898/1970, interpretato secondo l'orientamento consolidato
nella giurisprudenza di legittimita', per contrasto con gli artt. 3 e
23 della Costituzione; deduceva che il rapporto lavorativo, durato
nel complesso 37 anni, doveva ritenersi coincidente con il matrimonio
inteso quale effettiva convivenza tra i coniugi solo per 22 anni, e
cioe' dal 1974 al 1996 epoca della omologazione della separazione, e
che la quota spettante al coniuge era pari ad € 23.923,21 che
chiedeva di compensare con il suo credito; deduceva, altresi', di
percepire, dopo il collocamento a riposo, una pensione di € 2.789,00
mensili circa, a fronte di uno stipendio di € 3.507,61 percepito al
momento del divorzio e della determinazione dell'assegno divorziale;
deduceva che si era verificata una consistente riduzione reddituale,
e di aver contratto nuove nozze dopo il divorzio creando un nuovo
nucleo familiare nei cui confronti aveva obblighi legali di
mantenimento e contribuzione ai bisogni della famiglia; chiedeva,
preliminarmente, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale
per la decisione in ordine questione di legittimita' dell'art.
12-bis, legge n. 898/70; nel merito, ferma ed impregiudicata ogni
azione di ripetizione nei confronti della Grasso, chiedeva accertarsi
la quota di T.F.R. spettante alla moglie divorziata, con esclusivo
riferimento alla durata della convivenza; in via riconvenzionale
chiedeva la riduzione dell'assegno di divorzio spettante alla Grasso,
atteso il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, con il
favore delle spese.
Disposta la comparizione delle parti, acquisiti i documenti
offerti in comunicazione e viste le note depositate all'udienza del
30 settembre 2008, il giudice delegato rimetteva gli atti in Camera
di consiglio.
Motivi della decisione
La questione di costituzionalita' dell'art. 12-bis della legge n.
898/1970, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, -
sia sotto il profilo espressamente prospettato dalla parte resistente
sia sotto ulteriori profili suscettibili di rilievo anche officioso
-, ad avviso del Collegio, e' rilevante ai fini della decisione e non
appare manifestamente infondata.
Per quanto attiene alla rilevanza della questione nel
procedimento camerale in esame, osserva il tribunale che, in punto di
fatto, e' documentalmente provato ed e' incontroverso inter partes
che la ricorrente, e' coniuge divorziata, titolare di assegno di
divorzio al momento del collocamento in pensione del coniuge e della
riscossione del T.F.R., e non passata a nuove nozze.
Sussistono, pertanto, tutti gli elementi di fattispecie previsti
dall'art. 12-bis della legge n. 898/1970, invocato dalla ricorrente,
che e', all'evidenza, la norma direttamente applicabile per la
soluzione della controversia insorta inter partes ed immediatamente
rilevante ai fini della decisione.
Ne deriva che la verifica relativa alla sua conformita' alla
Costituzione Repubblicana, e segnatamente ai principi contenuti negli
artt. 3, 29, 38 e 47 Cost., e' manifestamente rilevante nel giudizio
a quo.
Cio' posto in punto di rilevanza, va osservato che, per quanto
attiene alla non manifesta infondatezza della questione, ad avviso
del collegio, la norma in esame, gia' nella sua intera portata
precettiva, appare suscettibile di contrasto sia con l'art. 3 della
Costituzione per violazione del principio di eguaglianza e di
ragionevolezza, sia con l'art. 29 della Costituzione, per violazione
dei principi di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali
e' ordinato l'istituto del matrimonio nel vigente ordinamento
giuridico, sia, infine, con i principi dettati a tutela previdenziale
dei lavoratori dipendenti e del risparmio oggetto di copertura
costituzionale ai sensi degli artt. 38 e 47 Cost.
Com'e' noto, il legislatore del 1987, nel prevedere
l'attribuzione di una quota dell'indennita' di fine rapporto al
coniuge divorziato titolare di assegno e non passato a nuove nozze,
ha tenuto conto sia di profili assistenzialistici, evidenziati,
appunto, dal fatto che il coniuge beneficiario deve esser titolare
dell'assegno di divorzio, sia di profili compensativi, con
riferimento al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge
alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.
Tuttavia, la formulazione letterale della norma, sia pure in
considerazione di tale duplice ratio legis, e soprattutto la sua
interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, - tanto da
potersi considerare vero e proprio esempio di c.d. diritto vivente, -
non consentono, ad avviso del Collegio, di superare, in via
interpretativa, alcuni seri dubbi di costituzionalita' dell'istituto
in esame, peraltro puntualmente registrati dalla dottrina e da una
parte della giurisprudenza, che non sono mai stati sottoposti
all'esame nel merito della Corte costituzionale.
Va, invero, osservato che, - pur nella doverosa considerazione
della duplice funzione assistenziale e compensativa sottesa alla
norma in esame, - l'art. 12-bis legge piu' volte richiamata sembra
disciplinare in modo diseguale la posizione di soggetti in posizioni
del tutto analoghe, sotto almeno due distinti profili, e
segnatamente:
A) in relazione al tipo di lavoro autonomo ovvero dipendente
che abbiano svolto nella loro vita lavorativa i soggetti obbligati;
B) nell'ambito della medesima categoria dei lavoratori
dipendenti, tra coniugi separati e coniugi divorziati, in relazione
al momento storico in cui il soggetto obbligato cessi il suo rapporto
di lavoro, e cioe' prima o dopo il divorzio.
Sub A) Sotto il primo profilo, invero, poiche' e' pacifico
che la norma puo' trovare applicazione soltanto con riferimento ai
lavoratori dipendenti, emerge un profilo d'incostituzionalita' per
disparita' di trattamento tra situazioni analoghe, in quanto la
situazione di obiettiva diversita' sussistente tra il lavoratore
dipendente e l'imprenditore o gli altri lavoratori autonomi,
sicuramente rilevante ad altri fini, non sembra ragionevolmente
giustificare che, in caso di divorzio, tali soggetti debbano assumere
nei confronti dei loro ex coniugi diritti e doveri differenziati, in
contrasto con gli artt. 3, 29, 38 e 47 Cost.
In particolare, non appare convincente l'argomentazione che fa
leva sulla natura di retribuzione differita tradizionalmente
riconosciuta al T.F.R., e quindi sulla considerazione che i proventi
dell'imprenditore sarebbero immediatamente percepiti e goduti
dall'intera famiglia, mentre la quota del trattamento economico,
maturata in costanza di rapporto di lavoro dipendente ed accantonata
forzosamente per legge, legittimerebbe il coniuge divorziato a
fruirne ex post perche' ha contribuito alla formazione di tale
trattamento con conseguente sua partecipazione anche alla funzione
previdenziale del T.F.R.
Tali considerazioni, invero, ad avviso del Collegio, non appaiono
sufficienti per superare la denunziata disparita' di trattamento tra
situazioni analoghe in cui versano i soggetti obbligati.
Va, invero, osservato che, secondo la giurisprudenza piu' recente
del S.C., al T.F.R. va riconosciuta una natura giuridica
necessariamente composita, atteso che, dopo l'entrata in vigore della
riforma del 1982, il legislatore, pur ribadendo che tale prestazione
ha natura contributiva in funzione latu sensu previdenziale,
rilevante ex art. 38 Cost., ha, altresi', evidenziato anche la
concorrente natura di risparmio forzoso dell'accantonamento operato
in favore del lavoratore, (si pensi alle norme relative alle
modalita' di applicazione degli interessi e della rivalutazione, a
quelle particolarmente restrittive, a tutela delle esigenze delle
imprese, sulle anticipazioni in caso di particolari bisogni del
lavoratore), tanto che lo stesso legislatore, in considerazione della
previsione costituzionale sulla tutela del risparmio, oggetto di
copertura costituzionale ex art. 47, primo comma Cost., ha delineato
un sistema tale da garantire la soddisfazione integrale dei diritti
maturati dai lavoratori in presenza della crisi dell'impresa
prevedendo l'intervento dell'INPS (Cass. 23 maggio 2001, n. 4261).
A fronte di cio', si registra un'evoluzione normativa del sistema
volta ad incentivare in misura sempre maggiore forme di tutela
previdenziale di carattere privato per imprenditori, liberi
professionisti ed altre categorie produttive diverse dai lavoratori
dipendenti, che costituiscono anch'esse forme miste di risparmio e di
previdenza, che, se poste in esser in costanza della vita
matrimoniale, sottraggono anch'esse una quota del reddito da lavoro
all'immediata fruizione della famiglia, per di piu' per una scelta di
carattere del tutto volontaria rimessa alla discrezionalita' dello
stesso lavoratore autonomo.
Ne deriva che non appare in alcun modo ragionevole, oltre ad
esser in evidente contrasto con la natura assistenziale
dell'istituto, la previsione normativa del diritto all'attribuzione
della quota del T.F.R. soltanto in favore del coniuge divorziato da
un soggetto lavoratore dipendente, e non gia' a favore del coniuge
divorziato da un soggetto imprenditore o libero professionista, i
primi dei quali soltanto, peraltro, sono destinati a subire una
decurtazione di parte del trattamento previdenziale loro spettante e
del loro risparmio peraltro forzoso ed imposto per legge.
B) Sotto il secondo profilo, va osservato che, secondo la
giurisprudenza del tutto consolidata del S.C., il coniuge separato
non puo' vantare alcun diritto in ordine al T.F.R. che venga
percepito dall'altro coniuge in costanza di separazione e prima del
divorzio, perche' la norma limita l'applicazione dell'istituto
soltanto a favore dei soggetti il cui matrimonio risulti sciolto o
cessato negli effetti civili in virtu' di sentenza passata in
giudicato, sicche' la quota dell'indennita' di fine rapporto puo'
spettare al coniuge separato al piu' allorquando al momento della
maturazione del diritto sia pendente il procedimento di divorzio, per
il principio di retrodatazione degli effetti della domanda, ma non
gia' allorquando l'indennita' sia maturata e percepita in epoca
anteriore alla pendenza del processo di divorzio (Cass. 1999/5553;
Cass. 2003/19309).
Emerge, quindi, un ulteriore profilo di incostituzionalita' della
norma, cosi' come interpretata nel diritto vivente, che, non soltanto
si pone in netto contrasto con la ratio compensativa dell'istituto in
esame, ma che appare tanto piu' irragionevole, atteso che si esclude
il coniuge separato dal godimento della quota del T.F.R. spettante
all'altro coniuge, proprio in un momento storico in cui il matrimonio
non e'ancora venuto meno, sicche' persistono alcuni obblighi di
solidarieta' coniugale tra i coniugi sicuramente maggiori rispetto a
quelli di mera solidarieta' post coniugale che residuano tra gli ex
coniugi in seguito al divorzio.
Non appare agevole, invero, giustificare lo snaturamento del
rapporto di collaborazione economica dei coniugi, con conseguente
esclusione delle reciproche aspettative patrimoniali nell'ipotesi in
cui le somme percepite a titolo di T.F.R. siano maturate allorche' i
coniugi sebbene non ancora divorziati siano gia' legalmente separati,
tant'e' che la stessa Corte costituzionale, investita del problema in
una prospettiva inversa a quella prospettata, ha dichiarato
inammissibile la questione di costituzionalita', in quanto
richiedente una pronunzia additiva su materia riservata alla
discrezionalita' del legislatore (Corte cost. ord. 463/2002).
Ne' in senso contrario appaiono risolutive le considerazioni
relative all'eventuale esistenza del regime di comunione legale tra i
coniugi, che e' destinato a sciogliersi, atteso che, a tacer d'altro,
i coniugi in costanza di matrimonio possono liberamente optare per un
diverso regime patrimoniale, sicche' il tipo di regime patrimoniale
adottato dai coniugi resta del tutto neutro ed irrilevante rispetto
alla denunziata disparita' di trattamento.
Sussiste, quindi, una diversita' di disciplina normativa per
situazioni che, ad avviso del Collegio, appaiono del tutto analoghe,
con riferimento alla medesima categoria del tutto omogenea di
soggetti obbligati, correlata ad un fatto del tutto casuale, qual'e'
il momento storico della cessazione in concreto del rapporto di
lavoro da parte del coniuge obbligato che puo' esser del tutto
svincolato dalle vicende della crisi del matrimonio per le piu'
disparate ragioni.
Cio' premesso, osserva il tribunale che, in via gradata, anche il
piu' limitato profilo d'incostituzionalita', espressamente
prospettato dal resistente nel giudizio a quo, non appare
manifestamente infondato.
Va, invero, osservato che puo' profilarsi un ulteriore dubbio di
costituzionalita' della norma in esame per violazione di tutti
principi sopra evidenziati, anche con riferimento al piu' limitato
problema relativo alla predeterminazione in misura fissa della quota
dell'indennita' di fine rapporto spettante al coniuge divorziato
titolare di assegno, e con riferimento all'interpretazione, ormai del
tutto consolidata, del concetto di durata del matrimonio.
Com'e' noto, per un verso, il legislatore ha predeterminato in
percentuale fissa la misura dell'indennita', senza consentire alcun
intervento correttivo al giudice di merito, cui resta inibito
ponderare le contrapposte situazioni economiche dell'obbligato e del
beneficiario, in contrasto con la finalita' assistenziale della
norma, ed a differenza di quanto normalmente accade nella materia del
diritto di famiglia, ove la tecnica normativa di regola utilizzata
dal legislatore lascia ampio spazio alla discrezionalita' del giudice
proprio a fronte della complessita' e varieta' dei casi concreti e
della necessita' di ponderare eventuali contrapposte esigenze
egualmente meritevoli di tutela giuridica (discrezionalita'
particolarmente valorizzata da ultimo da Corte cost. 30 luglio 2008.
n. 308). Ed e' altrettanto noto, per altro verso, che
l'interpretazione assolutamente prevalente del concetto di durata del
matrimonio e' nel senso di ricomprendervi anche il periodo,
successivo alla cessazione della convivenza, che va dalla separazione
sino al passaggio in giudicato della pronunzia di divorzio, sicche',
- anche in considerazione della funzione nomofilattica attribuita al
supremo Collegio, - non appare consentita al giudice di merito una
diversa opzione interpretativa e costituzionalmente orientata.
Ne deriva che, a fronte della predeterminazione in misura fissa
della quota riferita, per di piu', anche al periodo successivo alla
cessazione della convivenza, possono verificarsi ingiustificate
parificazioni tra situazioni diverse, attribuendosi all'ex coniuge
una percentuale dell'indennita' del tutto sproporzionata rispetto
alla contribuzione alla conduzione della famiglia, specie laddove non
siano nati figli dal matrimonio, - come e' avvenuto nel caso oggetto
del giudizio a quo, - e situazioni di vero e proprio ingiustificato
arricchimento del coniuge beneficiario a danno dell'obbligato, come
ben puo' accadere laddove il divorzio venga pronunziato molto tempo
dopo la separazione, - com'e' avvenuto anche nel caso oggetto del
giudizio a quo, - ovvero nel caso in cui il beneficiario,
contestualmente al maturare del diritto alla quota di T.F.R. venga a
godere anch'esso del proprio T.F.R. o di qualunque altro incremento
patrimoniale esterno.
Situazioni che possono comportare un sottrazione al lavoratore
dipendente, - e per quanto sopradetto soltanto a quest'ultimo, - di
parte del suo trattamento previdenziale e del suo risparmio forzoso
priva di giustificazione perche' svincolata dalla solidarieta'
economica tra i coniugi e che appaiono suscettibili di trovare un
correttivo soltanto meramente indiretto e parziale nella possibilita'
di chiedere una riduzione dell'assegno di divorzio.
Il tribunale non ignora che la questione di costituzionalita'
dell'art. 12-bis prospettata dal Tribunale di Roma sotto un profilo
del tutto analogo e' gia' stata sottoposta allo scrutinio di
costituzionalita' e che la Corte costituzionale, chiamata a
pronunziarsi sul denunziato profilo d'incostituzionalita' dell'art.
12-bis, legge n. 898/1970 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., ha
dichiarato infondata la questione (Corte cost. sentenza n. 21 del
1991).
In particolare, secondo tale ormai risalente pronunzia, poiche'
la cessazione della convivenza non comporta immediatamente ed
automaticamente il totale venir meno della comunione materiale e
spirituale di vita, e poiche' il contributo alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio personale e comune non solo non
cessa con la separazione ma spesso esso aumenta, specie nel caso in
cui al coniuge piu' debole siano stati affidati i figli con
conseguente aumento della responsabilita' e venir meno di quella
materiale collaborazione che poteva pervenirgli dall'altro coniuge,
la disciplina dettata dall'art. 12-bis piu' volte citato si
sottrarrebbe alla censure prospettate, in vista della prevalente
funzione compensativa sottesa alla norma ed avendo il legislatore
privilegiato esigenze di certezza ai fini della quantificazione della
quota, potendo eventuali residuali situazioni di disparita' di
trattamento trovare rimedio nella disciplina della revisione
dell'assegno.
Ritiene, tuttavia, il collegio che sussistano nuove ragioni per
sottoporre allo scrutinio di costituzionalita' la norma piu' volte
citata, non soltanto alla luce dell'evoluzione sociale ed economica
verificatasi negli ultimi anni nel paese, ma soprattutto alla luce
dell'evoluzione normativa registratasi nell'ordinamento italiano in
seguito all'entrata in vigore della legge n. 54 /2006 in tema di
affidamento condiviso della prole minore.
Com'e' noto invero, dopo l'entrata in vigore della legge n.
54/2006 il regime ordinario di affidamento della prole minore e'
quello dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in vista
della tutela del c.d. diritto alla bigenitorialita' dei minori, che
puo' esser derogato soltanto in presenza di specifiche ragioni
ostative nell'interesse esclusivo della stessa prole minore.
Entrambi i genitori sono, pertanto, oggi chiamati alla piena
condivisione della responsabilita' nella cura ed educazione dei
minori ed all'esercizio congiunto della potesta'.
Ne deriva che buona parte delle ragioni sottese allo scrutinio di
ragionevolezza della norma in esame, positivamente effettuato della
Corte costituzionale nella pronunzia emessa nel 1991, - allorquando
il caso paradigmatico era effettivamente costituito dall'affidamento
esclusivo della prole minore alla madre quale coniuge piu' debole, -
sono destinate a venir meno, essendo stato integralmente ribaltato
dal legislatore del 2006 il criterio ordinario di affidamento della
prole minore e dovendo ritenersi ormai quanto meno paritario il
contributo dei coniugi, pur in costanza della crisi del loro
matrimonio, alla cura ed alla responsabilita' nei confronti dei
figli, dovere che, peraltro, trova diretto fondamento nel rapporto di
filiazione piu' che nei doveri matrimoniali.
Ne deriva che, specie a fronte del mutamento legislativo da
ultimo verificatosi, sia la predeterminazione della quota in misura
fissa sia l'ancorare al concetto di durata del matrimonio, come
interpretato alla stregua del c.d. diritto vivente, la determinazione
quantitativa della quota del T.F.R. spettante al coniuge,
indipendentemente dalla possibilita' di qualsivoglia valutazione
concreta del contributo effettivamente prestato alla conduzione
familiare da parte del giudice di merito, non appare ragionevole.
Conclusivamente, la questione di costituzionalita' dell'art.
12-bis, della legge n. 898/1970, per contrasto con gli articoli 3,
29, 38 e 47 della Costituzione, sotto tutti i profili prospettati,
non appare manifestamente infondata ed il procedimento a quo deve
essere sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per
la decisione.