IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al n. 441/2001 promossa da Galota Orazia, nata a Modica, il 12 aprile
1945; Gianni' Angelo, nato a Modica il 12 aprile 1968; Gianni Renato,
nato a Modica il 18 luglio 1973; Gianni' Raffaele, nato a Modica il
29 novembre 1980, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro
Roccasalva ed elettivamente domiciliati in Lentini, presso lo studio
dell'avv. Antonino Tribulato, al Cortile Tribulato n. 14, attori e
convenuti in via riconvenzionale;
Contro Caponetto Agata, nata a Francofonte il 18 luglio 1949;
Caponetto Angela Maria, nata a Lentini il 26 dicembre 1968; Caponetto
Antonino, nato a Francofonte, il, 20 aprile 1952, tutti rappresentati
e difesi dall'avv. Carmelo Giunta, presso il cui Studio in Lentini,
alla via Rosso di San Secondo n. 18 sono elettivamente domiciliati,
convenuti ed attori in via riconvenzionale e contro Levante
Norditalia Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano De Mauro,
presso il cui studio in Catania, alla via G. Clementi n. 5 e'
elettivamente domiciliata, convenuto, avente ad oggetto: risarcimento
dei danni da sinistro stradale.
Visto l'atto di citazione con i relativi allegati;
Viste le comparse di costituzione;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F a t t o
Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2001 e
depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2001, gli attori hanno
citato, per l'udienza del 7 gennaio 2001, Caponetto Agata, Caponetto
Angela Maria, Caponetto Antonino, quali eredi del defunto sig.
Caponetto Giovanni, nonche' la Levante Norditalia Assicurazioni
S.p.A. per sentire dichiarare che l'incidente per cui e' causa e'
dovuto a colpa esclusiva del sig. Caponetto Giovanni, quantificare in
L. 250.000.000 i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla
sig.ra Galota Orazia (moglie del de cuius Gianni' Salvatore) in
conseguenza del sinistro e L. 220.000.000 cadauno per i danni
patrimoniali e non patrimoniali patiti da Gianni' Angelo, Gianni'
Renato e Gianni Raffaele (figli del de cuius Gianni' Salvatore) e
condannare in solido convenuti al pagamento delle suddette somme o di
quelle altre maggiori o minori ritenute di giustizia, con
rivalutazione ed interessi fino al soddisfo, con vittoria di spese e
compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in
Cancelleria il 10 dicembre 2001, si sono costituiti Caponetto Agata,
Caponetto Angela Maria e Caponetto Antonino, i quali hanno contestato
la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, chiesto,
in via riconvenzionale, di ritenere e dichiarare la responsabilita'
esclusiva, o, comunque, subordinatamente, concorrente in via del
tutto maggioritaria del pedone, sig. Gianni' Salvatore, nella
causazione del sinistro, nonche' di condannare gli attori, convenuti
in via riconvenzionale, quali eredi di Gianni' Salvatore, al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai
convenuti, quantificabili in L. 250.000.000 ciascuno per i sigg.ri
Caponetto Antonino e Caponetto Agata, nonche' L. 300.000.000 per
Caponetto Angela, oltre a L. 10.000.000 quale danno patrimoniale per
spese funerarie e L. 21.236.000 per il prezzo del motociclo, oltre a
spese e compensi del giudizio.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 10 gennaio
2002, si e' costituita la Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A., ha
contestato la ricostruzione dei fatti resa dall'attore e chiesto il
rigetto delle domande attoree in quanti inammissibili, infondate e
carenti di prova ed in assoluto subordine limitare la tenutezza della
societa' a quanto legittimamente richiedibile.
All'udienza del 18 febbraio 2002, gli attori in via principale e
la compagnia assicuratrice convenuta hanno chiesto dichiararsi
cessata tra loro la materia del contendere per intervenuta
transazione.
Con ordinanza dell'8 maggio 2005, il g. i., indicato il thema
decidendum residuo in quello (solo) emergente dalla comparsa di
comparizione e risposta degli eredi di Caponetto Giovanni, contenente
domanda riconvenzionale nei confronti degli eredi di Gianni'
Salvatore, ha sollecitato il contraddittorio delle parti sulla
apparente disparita' di trattamento normativo che il Codice civile
riserva alla condotta del conducente di un veicolo senza guida di
rotaie nei diversi casi in cui tale condotta venga dedotta e rilevi
come cagionatrice di danno ovvero come condotta concorrente colposa
del conducente danneggiato.
D i r i t t o
1. - Il sinistro dedotto in giudizio e' consistito - secondo le
opposte allegazioni e per la parte incontestata - nella collisione
tra un motociclista (Caponetto Giovanni) ed un pedone (Gianni'
Salvatore) su strada extraurbana.
Gli attori hanno agito (iure proprio) in qualita' di congiunti di
Gianni' Salvatore ed hanno indicato i convenuti come eredi di
Caponetto Giovanni.
I convenuti hanno spiegato (anch'essi iure proprio) domanda
risarcitoria riconvenzionale nei confronti degli attori, indicandoli
come responsabili del sinistro in quanto eredi di Gianni' Salvatore.
Gli attori non hanno contestato la propria qualita' di eredi di
Gianni' Salvatore.
Intervenuta transazione sulla domanda risarcitoria spiegata dai
congiunti del pedone nei confronti degli eredi del motociclista, la
materia del contendere residua ha ad oggetto la domanda
riconvenzionale proposta dai congiunti del motociclista nei confronti
degli eredi del pedone.
2. - A sostegno della propria domanda riconvenzionale, i
congiunti di Caponetto hanno essenzialmente prodotto copia degli atti
di accertamento compiuti, in fase di acquisizione della notitia
criminis, da parte della polizia giudiziaria e del consulente tecnico
del pubblico ministero, e segnatamente, per quel che qui rileva: il
rapporto relativo al sinistro redatto dai Carabinieri di Francofonte
unitamente ai rilievi planimetrici del luogo del sinistro, il verbale
di sopralluogo e di ispezione esterna del cadavere di Gianni' ed il
verbale di sopralluogo e di ispezione esterna del cadavere di
Caponetto.
Non consta che sia stata operata alcuna attivita' peritale
rivolta a ricostruire la dinamica del sinistro; dal quale, del resto,
e' derivata la morte di entrambi i soggetti coinvolti.
Dal suddetto materiale di indagine rilevano pochi elementi utili,
ed essenzialmente: 1) il teatro del sinistro (un tratto rettilineo a
doppio senso di circolazione, poco trafficato, privo di condizioni
limitative della visibilita'); 2) il punto di impatto tra motociclo e
pedone (sul margine destro della carreggiata, piu' avanti di qualche
metro rispetto alla ruota anteriore sinistra di un'autocisterna
sostante a cavallo del margine destro della carreggiata); 3) il luogo
di rinvenimento del motociclo, un Suzuki 750 (a circa 110 metri dal
punto di impatto).
La esiguita' dei suddetti elementi, unitamente alla modificazione
dello stato dei luoghi e delle cose avvenuta poco dopo il sinistro,
escludono in radice la possibilita' di istituire una c. t. u. in sede
civile.
In punto di prova, il materiale probatorio in possesso del
giudice civile (pur integrato con le non contestazioni delle parti)
consente, dunque, di affermare soltanto che:
non consta prova che il motociclista abbia fatto tutto il
possibile per evitare il danno (la distanza tra il punto di impatto
tra motociclo e pedone ed il luogo di rinvenimento del motociclo
lascia inferire che senza dubbio il motociclista procedeva a
velocita' elevata, ma questo solo elemento non permette di operare
una stima della velocita' entro un intervallo non eccessivamente
ampio);
il pedone ha violato l'art. 190, comma 5, del codice della
strada (a mente del quale «i pedoni, per attraversare la carreggiata,
devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e
dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu' di
cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono
attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o
per altri»). Su questo specifico punto va osservato che e'
incontestata inter partes l'affermazione (gia' contenuta nel rapporto
redatto dai Carabinieri) secondo cui l'autocisterna sostante a
cavallo del margine destro della carreggiata era stata li'
posizionata poco prima del sinistro dallo stesso Gianni. Da cio'
deriva necessariamente - tenuto conto del punto d'impatto sub 2) -
che egli non si e' spostato in senso perpendicolare alla carreggiata.
3. - Ora, secondo l'art. 2054, comma 1, c.c. «il conducente di un
veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno
prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non
prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».
La responsabilita' del conducente del veicolo ai sensi dell'art.
2054 cit. non diverge da quella prevista dall'art. 2050 c.c. a carico
di chiunque svolga un'attivita' pericolosa, omologo e' il contenuto
della prova liberatoria, per altro interpretata con particolare
severita' dalla giurisprudenza di legittimita'. Il conducente deve
provare di «avere fatto tutto il possibile per evitare il danno»; e,
secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale prova puo'
dirsi raggiunta in quanto, in via diretta o presuntiva, risulti che
l'evento si e' verificato esclusivamente per causa imputabile al
danneggiato o a un terzo ovvero a caso fortuito o forza maggiore.
4. - La norma citata non fa riferimento ai casi in cui la
circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona
del conducente.
Il testo della disposizione, anche a lume del suo collegamento
sistematico con la regola generale di cui all'art. 2043 cit., appare
chiaramente rivolto a disciplinare i casi in cui la condotta del
conducente abbia prodotto ad altri un danno ingiusto, obbligando
colui il quale ha cagionato il danno a risarcirlo, a meno che egli
fornisca la prova (comunemente indicata come «liberatoria») di avere
fatto tutto il possibile per evitare il danno. Lo stesso art. 2050
cit. fa del resto testuale riferimento a «chiunque cagioni danno ad
altri».
5. - La circostanza che l'art. 2054 cit. nulla preveda per i casi
in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla
stessa persona del conducente induce a postulare che - in caso di
collisione tra un veicolo senza guida di rotaie ed un pedone, da cui
consegnano danni non solo al pedone ma anche al conducente del
veicolo - la stessa fattispecie produttiva di danno debba essere
normativamente regolata in maniera diversa (questa e' la tesi
argomentata nel presente giudizio dal procuratore dei congiunti del
motociclista).
Infatti, una volta accertato il fatto storico della collisione,
mentre l'imputazione di responsabilita' in capo al conducente per i
danni subiti dal pedone dipende (ex art 2054 cit.) dalla circostanza
che il conducente - cioe' colui il quale ha posto in essere
l'attivita' pericolosa - abbia fornito o meno la prova di avere fatto
tutto il possibile per evitare il danno, l'imputazione di
responsabilita' in capo al pedone, dipende (ex art. 2043 cit.) dalla
prova, ancora una volta posta a carico del conducente, che il pedone
abbia posto in essere un fatto doloso o colposo causativo del danno.
6. - In questo secondo caso, tuttavia, la natura pericolosa
dell'attivita' posta in essere dal conducente-danneggiato cessa di
avere rilevanza qualificata.
Cio' si deve alla circostanza che l'art. 2054 cit. e' formulato
in tal guisa da conferire rilievo al carattere di pericolosita'
proprio dell'attivita' posta in essere dall'agente soltanto per il
profilo che investe i terzi (id est quale attivita' pericolosa nei
confronti dei terzi) e non anche per il profilo che investe l'agente
stesso (id est quale attivita' pericolosa per lo stesso agente).
La norma enuncia, in altre parole, un dovere di diligenza
particolarmente rigoroso («fare tutto il possibile per evitare il
danno»), ma soltanto con riferimento alle ipotesi in cui l'esercizio
dell'attivita' pericolosa produca danno a terzi.
6.1. - La diversita' di trattamento normativo riservato alle due
imputazioni di responsabilita' (quella a carico del pedone e quella
carico del conducente) emerge in modo piu' marcato nelle fattispecie
(come quella dedotta in giudizio) in cui non si disponga di materiale
probatorio sufficiente per accertare in concreto quali siano state le
circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica della
collisione, non sia quindi possibile accertare in che misura ciascuno
degli agenti abbia concorso alla causazione del sinistro, ne',
conseguentemente, diminuire il risarcimento dovuto da ciascuno
secondo la gravita' della rispettiva colpa e l'entita' delle
conseguenze che ne sono derivate (ex artt. 2056 e 1227, comma 1,
c.p.c.).
Infatti, in forza del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227
citt., laddove sia possibile affermare che il fatto colposo del
danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il giudice ha il
potere-dovere (officioso) di diminuire il risarcimento secondo la
gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono
derivate, e puo', per tale via, dimensionare la responsabilita' del
pedone in relazione all'entita' del contributo causale posto in
essere (con la propria attivita' pericolosa) dal conducente alla
causazione del sinistro. Affinche' il giudice eserciti tale
potere-dovere e' pero' necessario che egli abbia elementi sufficienti
per confrontare la condotta concretamente tenuta dal danneggiato
(cioe' dal conducente) con il dovere di diligenza incombente su detto
danneggiato. Il che non e' possibile quando gli elementi probatori a
disposizione del giudice consentono (come nel caso di specie)
soltanto di affermare che (in negativo) non consta la prova che il
conducente abbia interamente adempiuto al proprio dovere di
diligenza, mentre non consentono di affermare (in positivo) in che
misura egli non abbia adempiuto detto dovere.
7. - In questi casi, la sopraindicata diversita' di trattamento
appare, secondo quanto fin qui rilevato, irragionevole. Cio' in
quanto all'unicita' del fatto storico, essenzialmente connotato
dall'esercizio di un'attivita' oggettivamente pericolosa non solo per
i terzi ma anche per lo stesso agente, corrispondono due diversi
meccanismi di imputazione di responsabilita', uno dei quali (quello a
carico del pedone) e' indifferente alla natura pericolosa (rectius:
presuntivamente pericolosa ex lege) dell'attivita' nell'ambito del
cui esercizio si e' originata la fattispecie produttiva del danno.
8. - Ragionevole appare piuttosto far soggiacere le due
imputazioni di responsabilita' ad una regola di disciplina unitaria,
la quale tenga conto dell'unicita' del fatto storico e della
«connaturale pericolosita» (secondo l'espressione impiegata nella
relazione al codice civile del '42) dell'attivita' del conducente da
cui il fatto essenzialmente si origina. Una regola uniforme in virtu'
della quale la medesima circostanza - l'avere il conducente
interamente adempiuto al proprio dovere di diligenza - rilevi non
soltanto con riferimento alla responsabilita' del conducente nei
confronti del pedone (cioe' come contenuto della prova liberatoria),
ma anche con riferimento alla responsabilita' del pedone nei
confronti del conducente (cioe' come contenuto della prova del fatto
costitutivo della pretesa di danno).
9. - Il testo dell'art. 2054, comma 1, cit. non consente, come
detto, di ricavare direttamente detta regola (sub 8), facendo
riferimento la norma in esso contenuta soltanto ai casi in cui la
circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona
del conducente.
10. - Tale regola puo' essere astrattamente ricavata in via di
intepretazione analogica, considerato che un precetto il quale faccia
dipendere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno
subito dal conducente di un veicolo senza guida di rotaie alla prova
di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno appare
condividere la medesima ratio del precetto previsto dall'art. 2054,
comma 1, cit.
10.1. - Peraltro, tale esito interpretativo appare coerente con
la disciplina dettata, per il caso di scontro tra veicoli, dal comma
2 dell'art. 2054 c.c., si' come essa viene costantemente interpretata
dalla suprema Corte di cassazione.
Nel caso di scontro tra veicoli, e' noto infatti che la suprema
Corte suole affermare che il contenuto della «prova contraria»,
incombente sul conducente il quale voglia superare la presunzione in
forza della quale egli ha ugualmente concorso, insieme con ciascuno
dei conducenti degli altri veicoli coinvolti nello scontro, a
produrre il danno subito dai singoli veicoli, non si esaurisce nella
prova del contributo causale concretamente offerto dagli altri
conducenti nella causazione dell'evento dannoso, ma comprende, in
pari tempo, la prova che detto conducente si sia, dal canto suo,
«pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di
comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente» (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. n. 10156/1994).
Cio' in quanto, secondo quanto assunto costantemente dalla suprema
Corte, il contenuto della «prova contraria» richiamata dall'art.
2054, comma 2 cit. si determina in relazione alla previsione di cui
l'art. 2054, comma 1, c.c., il quale si applica pure alle ipotesi di
scontro tra veicoli.
11. - Cio' posto, va subito di seguito osservato che, come piu'
sopra evidenziato, i casi normativamente indicati dalla disposizione
di cui al primo comma dell'art. 2054 cit. appaiono costituire
altrettante eccezioni alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c.
(ecco perche', nella fattispecie dedotta in giudizio, il procuratore
dei congiunti del motociclista trae argomento dalla non
applicabilita' nei confronti del motociclista dell'art. 2054, comma1,
cit., per affermare l'applicabilita' dell'art. 2043 cit.), donde la
specificazione per analogia della regola sopraindicata (sub 8) da
quella di cui all'art. 2054 cit. si infrange contro l'ostacolo
costituito dal divieto prescritto dall'art. 14 delle disposizioni
sulla legge in generale.
11.1. - Sul punto va invero considerato che, secondo quella parte
della dottrina la quale critica la possibilita' di costruire un
sistema unitario della materia della responsabilita' civile fondato
su di un criterio generale di imputazione per colpa, la cd. «clausola
generale» contenuta nella disposizione di cui all'art. 2043 cit. e le
previsioni normative speciali di responsabilita' contenute negli art.
2047 e ss. c.c. non sarebbero legate tra loro da un rapporto di
regola- eccezione bensi', soltanto, da un rapporto di specialita'.
Cio' in quanto le norme di cui agli art. 2047 e ss. citt. varrebbero
«a individuare, nell'ambito del sistema della responsabilita' civile,
una serie di settori, nei quali si delineano previsioni normative
speciali di responsabilita».
Si tratta tuttavia di indicazioni dottrinarie molto generali, non
segnatamente elaborate con riferimento alla questione specifica dei
limiti di estensione analogica delle norme considerate e alla loro
qualificabilita' o meno come norme «eccezionali» ex art. 14 cit.
Contro dette indicazioni dottrinarie rilevano, invero, diversi
interventi da parte della giurisprudenza di legittimita' rivolti ad
affermare la natura eccezionale di talune delle norme considerate e
ad escludere la possibilita' di una loro estensione in via analogica
(vedasi sul punto cassazione civile, sez.III, 19 ottobre 2006, n.
22399, nonche' Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 11006,
nel corpo della quale, dopo avere espressamente riconosciuto che
l'art. 2054, comma 3, c.c., «prevede una figura di responsabilita'
oggettiva non collegata alla colpa», la suprema Corte afferma
decisamente il carattere eccezionale della norma, «insuscettibile
come tale di applicazione analogica nei confronti di soggetti diversi
da quelli tassativamente indicati»; vedasi altresi' cassazione
civile, sez. III, 9 dicembre 1992, n. 13015, nel corpo della quale,
sulla medesima questione, la suprema Corte afferma che «operare una
traslazione di responsabilita' dalla societa' concedente
all'utilizzatore o concessionario del bene ricorrendo, ..., alla
interpretazione analogica del terzo comma dell'art. 2054 c.c.,
costituirebbe una palese violazione dell'art. 14 delle disposizioni
sulla legge in generale»; nella giurisprudenza di merito successiva
al 1992 vedasi Tribunale Milano, 13 luglio 1995; contra vedasi
tuttavia Tribunale Casale Monferrato, 23 maggio 1997).
I suddetti interventi denotano un orientamento costantemente
rivolto nel tempo ad affermare il carattere eccezionale delle norme
in esame (il che legittima, secondo cost. 6 aprile 1995, n. 110,
nonche' secondo Cost. 27 luglio 1989, n. 456, l'invocazione
dell'intervento della Corte costituzionale: «quando, ... il dubbio di
compatibilita' con i principi costituzionali cada su una norma
ricavata per interpretazione da un testo di legge e' indispensabile
che il giudice a quo prospetti a questa Corte l'impossibilita' di una
lettura adeguata ai detti principi; oppure che lamenti l'esistenza di
una costante lettura della disposizione denunziata in senso contrario
alla Costituzione (c.d. diritto vivente»).
12. - Esaminata ed esclusa la possibilita' di specificare la
regola sub 8 in via di analogia dalla previsione normativa di cui
all'art. 2054, comma 1, cit., (o ritenuta, comunque, fondata sul cd.
diritto vivente la qualificazione della norma come eccezionale) detta
specificazione necessita di un intervento additivo (il quale, non
comportando alcuna «scelta tra una pluralita' di soluzioni
possibili», appare operabile da parte del Giudice costituzionale -
Corte costituzionale, 26 gennaio 1994, n. 5).
In conclusione, il Tribunale:
rilevato che nel presente giudizio, avente ad oggetto la
domanda risarcitoria proposta dai congiunti di un conducente un
veicolo senza guida di rotaie nei confronti degli eredi di un pedone
entrato in collisione con il conducente, il materiale probatorio a
disposizione del giudice consente soltanto di affermare che (1) non
consta prova che il conducente abbia fatto tutto il possibile per
evitare il danno (ma non e' in concreto possibile accertare in che
misura egli abbia violato il proprio dovere di diligenza) e che (2)
il pedone ha violato l'art. 190, comma 5, del codice della strada
(violazione influente eziologicamente nella realizzazione del
sinistro);
rilevato altresi' che la definizione di detta domanda secondo
la clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. implicherebbe una
irragionevole disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi in cui,
per il medesimo fatto storico, essenzialmente connotato dalla
«connaturale pericolosita» della condotta del conducente, egli e'
onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il
danno, ex art. 2054, coomma 1, c.c.;
considerato che non e' possibile estendere analogicamente la
previsione di cui all'art. 2054, comma 1, cit. alla fattispecie
dedotta in giudizio senza violare l'art. 14 delle disposizioni sulla
legge in generale (ovvero che la qualificazione della suddetta norma
come eccezionale e' costante da parte della giurisprudenza), e che,
in conseguenza, l'art. 2054, comma 1, cit. contrasta con il principio
di eguaglianza secondo il canone della ragionevolezza, consacrato
nell'art. 3 della Costituzione;
ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 2054, comma 1, c.c., nella
parte in cui non considera i casi in cui la circolazione del veicolo
abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente e non fa
dipendere il diritto del conducente al risarcimento del danno da
parte di terzi alla prova di avere fatto tutto il possibile per
evitare il danno.
L'eventuale dichiarazione di illegittimita' della disposizione
avrebbe diretta incidenza sulla valutazione della responsabilita' del
sinistro e, dunque, sulla decisione del presente giudizio.
Il giudizio, pertanto, va sospeso e gli atti vanno rimessi alla
Corte costituzionale per il giudizio incidentale di
costituzionalita'.