IL TRIBUNALE 
    Letti gli atti e sciogliendo la riserva, decorsi  i  termini  per
note e repliche; 
    Rilevato che con ricorso ex  art.  39,  comma  6-ter,  d.lgs.  n.
385/1993 - Testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
(di seguito breviter TUB) depositato il 28 dicembre  2007,  Tomasello
Santa, Pulvirenti Graziella e Pulvirenti Salvatore, assumendo che  il
loro dante causa Pulvirenti Santo - deceduto il 28 aprile 2004 -  con
rogito del  27  settembre  1995  aveva  acquistato,  unitamente  alla
istante Tomasello,  dalla  venditrice  Agricola  Pianotta  S.r.l.  un
tratto di terreno con annessi fabbricati rurali sito in  Calatabiano,
contrada  Pianotta,  esteso  circa  ha  2.64.51  e  gia'  debitamente
catastato, derivante dal frazionamento di  un  immobile  di  maggiore
consistenza  (esteso  ha  37.3.67)  interamente  gravato  da  ipoteca
iscritta in favore della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per  le
Province Siciliane - poi Sicilcassa S.p.A. -  a  garanzia  del  mutuo
contratto in data 12 dicembre 1991 da Di Marco Giovanni, dante  causa
della venditrice, con la garanzia del terzo  datore  Zappala'  Amelia
Anna, hanno chiesto che il Presidente del tribunale adito disponga la
nomina di un notaio per procedere alla redazione di un atto  pubblico
di frazionamento relativamente alla detta ipoteca; 
        che fissata dal giudice designato udienza per la comparizione
delle parti, si e' costituita nel procedimento Sicilcassa S.p.A.,  in
liquidazione coatta amministrativa, concludendo per  il  rigetto  del
ricorso, essendo inapplicabile  la  disciplina  del  richiamato  TUB,
mentre non hanno  spiegato  difese  gli  intimati  Agricola  Pianotta
S.r.l., Di Marco Giovanni e Zappala Amelia Anna; 
    Ritenuto che, chiamati ad  interpretare  l'art.  3,  sesto  comma
d.P.R. 21  gennaio  1976,  n.  7  -  Norme  relative  alle  emissioni
obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed  edilizio
e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di
impianti di pubblica utilita' e all'adeguamento del regime  giuridico
dell'organizzazione e dell'attivita' dei predetti enti e  sezioni,  i
giudici  della  S.C.  hanno   ripetutamente   statuito   i   che   il
frazionamento dell'ipoteca iscritta sulla base di un mutuo fondiario,
alla luce della predetta norma costituiva  una  rinuncia  facoltativa
all'indivisibilita' dell'ipoteca e, dunque, un atto  unilaterale  del
creditore ipotecario il quale spontaneamente abdica ad un diritto che
e' suo (Cass. 11 gennaio 2006, n. 264; Cass.  12  febbraio  2003,  n.
2073; Cass. 14 dicembre 1990, n. 11916); 
        che,  invece,  nel  caso  di  contratto  di  mutuo  stipulato
successivamente all'entrata in vigore della 6 giugno 1991, n.  175  -
Revisione della normativa in materia di credito  fondiario,  edilizio
ed alle opere pubbliche - che ha  fra  l'altro  abrogato  per  intero
(art. 27) il detto decreto presidenziale del 1977 -,  deve  ritenersi
sussistere un vero e proprio diritto del debitore  alla  suddivisione
del mutuo e al conseguente frazionamento dell'ipoteca, avuto riguardo
al  disposto  dell'art.  5,  comma  5,  della  disciplina  da  ultimo
richiamata, ove e' scritto che la banca su richiesta  del  mutuatario
«consente» la suddivisione del  mutuo  in  quote  e  non  piu'  «puo'
consentire», come invece nella norma preesistente (cosi' Trib.  Torre
Annunziata 20 gennaio 2007, in Guida al diritto 2007, 23, p. 52; vedi
anche Cass. 20 marzo 2008, n. 7453, ove per incidens si assume che il
mutuatario e' titolare del diritto ad ottenere il frazionamento «gia'
in forza della legge 6 giugno 1991, n. 175, art. 5, comma 5»; nonche'
Corte cost. 5 maggio 2006, n. 187, che nel dichiarare  manifestamente
inammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 161,  comma
6,  TUB,  censura  il  giudice  remittente  per  avere   omesso,   in
riferimento proprio all'art. 5, comma 5,  legge  n.  175/1991,  «ogni
tentativo di fornire una interpretazione idonea a fugare il sollevato
dubbio di legittimita' costituzionale»); 
        che a parere di questo giudice designato,  in  adesione  alla
eccezione di costituzionalita' sollevata dalla difesa  degli  odierni
ricorrenti, l'introduzione  nel  nostro  ordinamento  di  un  diritto
soggettivo ad ottenere il frazionamento  dell'ipoteca  costituita  in
sede di stipula di mutuo fondiario, in favore del solo  mutuatario  e
non anche (per quanto rileva in questo giudizio) del terzo acquirente
dell'immobile  ipotecato,  si   mostra   contraria   al   canone   di
ragionevolezza, cosi' impingendo nella violazione dell'art. 3  Cost.,
restando incomprensibile la ragione per cui il legislatore  del  1991
abbia inteso differenziare la posizione giuridica del debitore che ha
stipulato il mutuo rispetto a quella del terzo che  abbia  acquistato
il  bene  gia'  assoggettato  ad  ipoteca,  considerato   che   nella
fattispecie la ratio  della  novella  resta  all'evidenza  quella  di
tutelare il  bene  giuridico  costituito  dalla  proprieta'  (di  una
porzione) del bene su  cui  e'  stata  iscritta  la  garanzia  reale,
restando irrilevante che l'interesse al frazionamento  sia  sorto  in
capo all'originario  proprietario  dell'immobile  (anche  mutuatario)
piuttosto che  al  terzo  acquirente  di  una  quota  parte  (purche'
suscettibile di essere assoggetta a catastazione) del medesimo bene; 
        che, del resto, se alla luce  della  ridetta  disciplina  del
1991 il diritto alla suddivisione dell'ipoteca trova oggi  fondamento
direttamente nella legge e non e' piu' condizionato ad una  eventuale
previsione di natura pattizia contenuta in seno al contratto di mutuo
(come tale vincolante solo inter partes), non e' dato comprendere  il
perche' del  deteriore  trattamento  riservato  al  terzo  acquirente
rispetto al mutuatario, alla luce della disciplina codicistica (artt.
2858-2867 c.c.) che invece assicura tutta  una  serie  di  misure  di
protezione proprio in favore del predetto terzo, il  quale  pure  non
avendo destinato il bene acquistato a garanzia del creditore  subisce
le conseguenze della destinazione impressa dal proprio dante causa; 
        che siffatta  irragionevolezza  e'  resa  vieppiu'  manifesta
dalla scelta del legislatore delegato del TUB che  -  dopo  soli  due
anni dall'entrata  in  vigore  della  cennata  legge  n.  175/1991  -
all'art. 39, comma 6, ha attribuito il diritto al frazionamento anche
al «terzo acquirente del bene ipotecato», estendendo  poi  la  platea
degli aventi diritto - attraverso  l'art.  7,  lett.  a),  d.lgs.  20
giugno 2005,  n.  122  -  Disposizioni  per  la  tutela  dei  diritti
patrimoniali degli  acquirenti  di  immobili  da  costruire,  che  ha
novellato l'art. 39 ridetto -  anche  al  «promissario  acquirente  o
all'assegnatario del bene  ipotecato»,  mostrando  cosi'  la  precisa
volonta' di  «separare»  il  diritto  ad  ottenere  il  frazionamento
dell'ipoteca  dalla  qualita'  di  contraente  del  mutuo  fondiario,
accordando una siffatta situazione giuridica di vantaggio ai soggetti
interessati esclusivamente in ragione dell'esistenza  di  un  diritto
domenicale (ovvero addirittura soltanto una promessa di vendita)  sul
bene vincolato; 
        che, allora, deve ritenersi non manifestamente  infondata  la
questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma 5, legge  6  giugno
1991, n. 175, nella parte in cui non prevede che la suddivisione  del
mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento  dell'ipoteca  a
garanzia, possa avvenire anche a richiesta «del terzo acquirente  del
bene ipotecato». 
    Ritenuto, infine, che la  questione  di  costituzionalita'  sopra
esposta e' all'evidenza rilevante,  trovando  nella  vicenda  che  ci
occupa  applicazione  ratione  temporis   la   norma   censurata   di
costituzionalita'  (in  vigore  dal  25   giugno   1991),   ancorche'
successivamente abrogata per intero dal  TUB  (art.  161,  comma  1),
avuto riguardo alla sicura circostanza che il  mutuo  e  la  relativa
ipoteca di cui si invoca in questa sede il frazionamento sono  stati,
rispettivamente, l'uno  stipulato  il  12  dicembre  1991  e  l'altra
iscritta il successivo 16 dicembre 1991,  e  com'e'  noto,  ai  sensi
dell'art. 161, comma 6, TUB ai contratti gia' conclusi alla  data  di
entrata in vigore del detto testo unico (1° gennaio 1994), si applica
la normativa anteriore ancorche' formalmente  abrogata  dal  medesimo
TUB (cfr. Cass. n. 264/2006 cit.); 
        che, infine, nella vicenda in esame non pare  consentita  una
interpretazione  adeguatrice  della  norma  in  parola   conforme   a
Costituzione - che pure costituisce generale canone esegetico secondo
il  ripetuto  insegnamento   della   Consulta   -,   avuto   riguardo
all'impossibilita' di attribuire  attraverso  un  processo  meramente
ermeneutico la titolarita' di un determinato diritto  soggettivo  (id
est quello al frazionamento dell'ipoteca) ad una platea  di  soggetti
(i terzi acquirenti del bene ipotecato) cui il legislatore  del  1991
non ha inteso dedicare disposizione alcuna.