IL TRIBUNALE Letti gli atti e sciogliendo la riserva, decorsi i termini per note e repliche; Rilevato che con ricorso ex art. 39, comma 6-ter, d.lgs. n. 385/1993 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito breviter TUB) depositato il 28 dicembre 2007, Tomasello Santa, Pulvirenti Graziella e Pulvirenti Salvatore, assumendo che il loro dante causa Pulvirenti Santo - deceduto il 28 aprile 2004 - con rogito del 27 settembre 1995 aveva acquistato, unitamente alla istante Tomasello, dalla venditrice Agricola Pianotta S.r.l. un tratto di terreno con annessi fabbricati rurali sito in Calatabiano, contrada Pianotta, esteso circa ha 2.64.51 e gia' debitamente catastato, derivante dal frazionamento di un immobile di maggiore consistenza (esteso ha 37.3.67) interamente gravato da ipoteca iscritta in favore della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane - poi Sicilcassa S.p.A. - a garanzia del mutuo contratto in data 12 dicembre 1991 da Di Marco Giovanni, dante causa della venditrice, con la garanzia del terzo datore Zappala' Amelia Anna, hanno chiesto che il Presidente del tribunale adito disponga la nomina di un notaio per procedere alla redazione di un atto pubblico di frazionamento relativamente alla detta ipoteca; che fissata dal giudice designato udienza per la comparizione delle parti, si e' costituita nel procedimento Sicilcassa S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, concludendo per il rigetto del ricorso, essendo inapplicabile la disciplina del richiamato TUB, mentre non hanno spiegato difese gli intimati Agricola Pianotta S.r.l., Di Marco Giovanni e Zappala Amelia Anna; Ritenuto che, chiamati ad interpretare l'art. 3, sesto comma d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 - Norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attivita' dei predetti enti e sezioni, i giudici della S.C. hanno ripetutamente statuito i che il frazionamento dell'ipoteca iscritta sulla base di un mutuo fondiario, alla luce della predetta norma costituiva una rinuncia facoltativa all'indivisibilita' dell'ipoteca e, dunque, un atto unilaterale del creditore ipotecario il quale spontaneamente abdica ad un diritto che e' suo (Cass. 11 gennaio 2006, n. 264; Cass. 12 febbraio 2003, n. 2073; Cass. 14 dicembre 1990, n. 11916); che, invece, nel caso di contratto di mutuo stipulato successivamente all'entrata in vigore della 6 giugno 1991, n. 175 - Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche - che ha fra l'altro abrogato per intero (art. 27) il detto decreto presidenziale del 1977 -, deve ritenersi sussistere un vero e proprio diritto del debitore alla suddivisione del mutuo e al conseguente frazionamento dell'ipoteca, avuto riguardo al disposto dell'art. 5, comma 5, della disciplina da ultimo richiamata, ove e' scritto che la banca su richiesta del mutuatario «consente» la suddivisione del mutuo in quote e non piu' «puo' consentire», come invece nella norma preesistente (cosi' Trib. Torre Annunziata 20 gennaio 2007, in Guida al diritto 2007, 23, p. 52; vedi anche Cass. 20 marzo 2008, n. 7453, ove per incidens si assume che il mutuatario e' titolare del diritto ad ottenere il frazionamento «gia' in forza della legge 6 giugno 1991, n. 175, art. 5, comma 5»; nonche' Corte cost. 5 maggio 2006, n. 187, che nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 161, comma 6, TUB, censura il giudice remittente per avere omesso, in riferimento proprio all'art. 5, comma 5, legge n. 175/1991, «ogni tentativo di fornire una interpretazione idonea a fugare il sollevato dubbio di legittimita' costituzionale»); che a parere di questo giudice designato, in adesione alla eccezione di costituzionalita' sollevata dalla difesa degli odierni ricorrenti, l'introduzione nel nostro ordinamento di un diritto soggettivo ad ottenere il frazionamento dell'ipoteca costituita in sede di stipula di mutuo fondiario, in favore del solo mutuatario e non anche (per quanto rileva in questo giudizio) del terzo acquirente dell'immobile ipotecato, si mostra contraria al canone di ragionevolezza, cosi' impingendo nella violazione dell'art. 3 Cost., restando incomprensibile la ragione per cui il legislatore del 1991 abbia inteso differenziare la posizione giuridica del debitore che ha stipulato il mutuo rispetto a quella del terzo che abbia acquistato il bene gia' assoggettato ad ipoteca, considerato che nella fattispecie la ratio della novella resta all'evidenza quella di tutelare il bene giuridico costituito dalla proprieta' (di una porzione) del bene su cui e' stata iscritta la garanzia reale, restando irrilevante che l'interesse al frazionamento sia sorto in capo all'originario proprietario dell'immobile (anche mutuatario) piuttosto che al terzo acquirente di una quota parte (purche' suscettibile di essere assoggetta a catastazione) del medesimo bene; che, del resto, se alla luce della ridetta disciplina del 1991 il diritto alla suddivisione dell'ipoteca trova oggi fondamento direttamente nella legge e non e' piu' condizionato ad una eventuale previsione di natura pattizia contenuta in seno al contratto di mutuo (come tale vincolante solo inter partes), non e' dato comprendere il perche' del deteriore trattamento riservato al terzo acquirente rispetto al mutuatario, alla luce della disciplina codicistica (artt. 2858-2867 c.c.) che invece assicura tutta una serie di misure di protezione proprio in favore del predetto terzo, il quale pure non avendo destinato il bene acquistato a garanzia del creditore subisce le conseguenze della destinazione impressa dal proprio dante causa; che siffatta irragionevolezza e' resa vieppiu' manifesta dalla scelta del legislatore delegato del TUB che - dopo soli due anni dall'entrata in vigore della cennata legge n. 175/1991 - all'art. 39, comma 6, ha attribuito il diritto al frazionamento anche al «terzo acquirente del bene ipotecato», estendendo poi la platea degli aventi diritto - attraverso l'art. 7, lett. a), d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 - Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, che ha novellato l'art. 39 ridetto - anche al «promissario acquirente o all'assegnatario del bene ipotecato», mostrando cosi' la precisa volonta' di «separare» il diritto ad ottenere il frazionamento dell'ipoteca dalla qualita' di contraente del mutuo fondiario, accordando una siffatta situazione giuridica di vantaggio ai soggetti interessati esclusivamente in ragione dell'esistenza di un diritto domenicale (ovvero addirittura soltanto una promessa di vendita) sul bene vincolato; che, allora, deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma 5, legge 6 giugno 1991, n. 175, nella parte in cui non prevede che la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia, possa avvenire anche a richiesta «del terzo acquirente del bene ipotecato». Ritenuto, infine, che la questione di costituzionalita' sopra esposta e' all'evidenza rilevante, trovando nella vicenda che ci occupa applicazione ratione temporis la norma censurata di costituzionalita' (in vigore dal 25 giugno 1991), ancorche' successivamente abrogata per intero dal TUB (art. 161, comma 1), avuto riguardo alla sicura circostanza che il mutuo e la relativa ipoteca di cui si invoca in questa sede il frazionamento sono stati, rispettivamente, l'uno stipulato il 12 dicembre 1991 e l'altra iscritta il successivo 16 dicembre 1991, e com'e' noto, ai sensi dell'art. 161, comma 6, TUB ai contratti gia' conclusi alla data di entrata in vigore del detto testo unico (1° gennaio 1994), si applica la normativa anteriore ancorche' formalmente abrogata dal medesimo TUB (cfr. Cass. n. 264/2006 cit.); che, infine, nella vicenda in esame non pare consentita una interpretazione adeguatrice della norma in parola conforme a Costituzione - che pure costituisce generale canone esegetico secondo il ripetuto insegnamento della Consulta -, avuto riguardo all'impossibilita' di attribuire attraverso un processo meramente ermeneutico la titolarita' di un determinato diritto soggettivo (id est quello al frazionamento dell'ipoteca) ad una platea di soggetti (i terzi acquirenti del bene ipotecato) cui il legislatore del 1991 non ha inteso dedicare disposizione alcuna.