Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,
lettera r), della legge della Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste  7  agosto  2007,  n.   20   (Disciplina   delle   cause   di
ineleggibilita' e di incompatibilita' con la  carica  di  consigliere
regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma  secondo,  dello  Statuto
speciale), promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima  civile,
nel procedimento vertente tra C.N. e L.T. e altri, con ordinanza  del
14 settembre 2009, iscritta al n. 321 del registro ordinanze  2009  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  3, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2010. 
    Visti gli atti di costituzione di C.N., di  L.T.,  P.L.,  M.V.  e
G.B., di P.P., nonche'  l'atto  di  intervento  della  Regione  Valle
d'Aosta. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22  giugno  2010  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Uditi gli avvocati Laura Formentin ed Enrico  Lubrano  per  C.N.,
Domenico Palmas per L.T., P.L., M.V. e G.B., Roberto Longhin per P.P.
e Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - La Corte di cassazione, sezione prima civile, con  ordinanza
del  14  settembre  2009,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera r),  della  legge  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 7 agosto  2007,  n.  20
(Disciplina delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'  con
la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15,  comma
secondo, dello Statuto speciale), in riferimento agli articoli 3 e 51
della Costituzione. 
    L'ordinanza di rimessione e' stata  pronunciata  nell'ambito  del
giudizio proposto contro la sentenza della Corte d'appello di  Torino
che annullava la delibera di convalida dell'elezione del  Sig.  C.N.,
adottata il 1°  luglio  2008  dal  Consiglio  regionale  della  Valle
d'Aosta,  e  dichiarava   la   situazione   di   ineleggibilita'   di
quest'ultimo al momento della  consultazione  elettorale,  in  quanto
svolgeva le  funzioni  di  legale  rappresentante  di  una  struttura
sanitaria privata che aveva stipulato una convenzione  con  l'Azienda
regionale sanitaria della Valle d'Aosta, in ragione di accreditamento
istituzionale. 
    Dopo aver specificato le ragioni della rilevanza nel  giudizio  a
quo della questione, la Corte remittente, quanto alla  non  manifesta
infondatezza della stessa,  ha  affermato  che  le  disposizioni  che
prevedono l'ineleggibilita' o l'incompatibilita' a  cariche  elettive
sono scrutinabili sotto il profilo del vaglio di ragionevolezza,  dal
momento che esse rispondono a specifiche e differenti  finalita'  che
non ne consentono la previsione discrezionale, o promiscua, da  parte
del legislatore. 
    L'ineleggibilita'  costituisce,  infatti,  una  grave  deroga  al
diritto di elettorato passivo tutelato  dall'art.  51  Cost.  e  deve
essere prevista in relazione a condizioni personali tassative,  quali
la condanna  penale  definitiva  per  determinati  reati,  oppure  la
titolarita' di un ufficio o di una carica che possa  determinare  una
captatio benevolentiae, o indurre un metus publicae potestatis. 
    Diversamente,  l'incompatibilita'  sottende   un   conflitto   di
interessi o, quanto meno, un giudizio  di  inopportunita'  in  ordine
all'esercizio contemporaneo della carica elettiva e di altra, privata
o pubblica, ricoperta dal candidato. In  presenza  di  una  causa  di
incompatibilita'  non  si  produce  l'invalidita'  dell'elezione,  ma
l'eletto e' chiamato ad effettuare  l'opzione  nei  termini  previsti
dalla legge. 
    Il giudice a quo ricorda, quindi, come  la  Corte  costituzionale
abbia piu' volte affermato che le cause di  ineleggibilita'  sono  di
stretta interpretazione e devono essere volte alla  soddisfazione  di
effettive esigenze di pubblico interesse (sono richiamate le sentenze
n. 25 del 2008, n. 306 del 2003, n. 53 del 1990). 
    L'articolo   51   Cost.,   infatti,   stabilisce   come    regola
l'eleggibilita'  e  solo   come   eccezione   l'ineleggibilita'   (e'
richiamata, «per affinita' di oggetto», la sentenza n. 27 del 2009). 
    Ad  avviso  della  Corte   di   cassazione,   peculiare   rilievo
assumerebbe la sentenza di questa  Corte  n.  25  del  2008,  che  ha
riguardato altra disposizione contenuta nella legge regionale  n.  20
del 2007, e, segnatamente, nell'art. 2, commi 1,  lettera  s),  e  2,
lettera e). 
    Il   remittente   ritiene   di    non    poter    procedere    ad
un'interpretazione adeguatrice della norma censurata e  che,  quindi,
la  stessa  debba  essere  sottoposta  al  vaglio   di   legittimita'
costituzionale  sul  seguente  punto:  «se  la  qualita'  di   legale
rappresentante  di  una  struttura   socio-sanitaria   privata,   che
intrattenga  rapporti  contrattuali  con  l'Azienda   USL   regionale
giustifichi la deroga assoluta  al  diritto  di  elettorato  passivo,
sotto forma di causa di ineleggibilita' non rimovibile ex post». 
    Infine la Corte di cassazione osserva che gli  argomenti  addotti
dai difensori delle parti resistenti, quali  le  dimensioni  limitate
della Regione e gli effetti  sulla  liberta'  di  voto,  non  possono
essere presi  in  esame  dalla  stessa  in  quanto  esorbitano  dalla
valutazione della non manifesta infondatezza. 
    2. - In data 5 gennaio 2010, si e' costituito il Sig. P.P., primo
dei non  eletti  subentrato  al  Sig.  C.N.  e  controricorrente  nel
giudizio principale, ed ha  chiesto  di  dichiarare  inammissibile  -
tenuto conto della discrezionalita' del legislatore  -  o,  comunque,
non fondata, la questione in esame. 
    In primo luogo, la suddetta  parte  privata  ha  dedotto  che  il
diritto di elettorato passivo non e' un diritto incondizionato. 
    La   disposizione   censurata   ravvisa   una    condizione    di
ineleggibilita'  nella  qualita'  di  legale  rappresentante  di  una
struttura sanitaria privata convenzionata  con  l'USL  con  la  quale
intrattiene rapporti contrattuali. Ed infatti, da  un  lato,  sarebbe
evidente il possibile conflitto  di  interessi;  dall'altro,  sarebbe
parimenti evidente la posizione di potere -  specie  in  una  piccola
realta' qual'e' quella valdostana - che puo' consentire  al  suddetto
soggetto di influire sull'esito  del  voto,  potendo  esercitare  una
indebita influenza distorsiva e  condizionante  sulle  libere  scelte
degli elettori. 
    Non sarebbe leso, pertanto, ne' il principio  di  ragionevolezza,
ne' l'art. 51 Cost., tenuto  conto  del  bilanciamento  di  interessi
sotteso alla  previsione  in  questione.  Non  appare  irragionevole,
infatti, la preoccupazione che possa  essere  influenzata  la  scelta
dell'elettore, con un eventuale  pericolo  per  la  deformazione  del
risultato elettorale. 
    La qualita' soggettiva del legale rappresentante di una struttura
sanitaria privata che operi contrattualmente con  l'unica  USL  della
Regione  Valle  d'Aosta,  presa  in  considerazione  dal  legislatore
regionale, si collocherebbe, in una posizione di  interferenza  e  di
conflitto potenziale tale da  rendere  necessario  disciplinare  come
«ineleggibilita'», in senso  tecnico,  la  fattispecie  di  cui  alla
lettera r) in esame, proprio a tutela dei principi di imparzialita' e
di buon andamento dell'amministrazione. 
    La difesa della parte privata rileva che  analoga  previsione  e'
presente nell'art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali)  e  che
anche altre Regioni a statuto  speciale  e  Province  autonome  hanno
analoghe previsioni. 
    In proposito sono richiamati, in particolare: 
        a) l'art. 10 della legge della  Regione  Siciliana  20  marzo
1951,  n.  29  (Elezione  dei   deputati   dell'Assemblea   regionale
siciliana), come sostituito dall'art. 1, comma 3, della  legge  della
Regione Siciliana 5  dicembre  2007,  n.  22  (Norme  in  materia  di
ineleggibilita' e di incompatibilita' dei deputati regionali); 
        b) l'art. 2 della legge della Regione  Friuli-Venezia  Giulia
29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di  ineleggibilita'  e
incompatibilita' relativi alla carica di consigliere regionale  e  di
membro della Giunta regionale, ai  sensi  dell'articolo  12,  secondo
comma, dello Statuto); 
        c) l'art. 12 della legge della Provincia autonoma  di  Trento
30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e  modifica  del
sistema di elezione dei  consigli  comunali  nonche'  modifiche  alla
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1). 
    Infine, e' richiamata la sentenza di questa Corte n. 27 del 2009. 
    3. - Lo stesso 5 gennaio 2010, si e' costituita la Regione  Valle
d'Aosta/Vallee   d'Aoste,   chiedendo    che    la    questione    di
costituzionalita' sia dichiarata inammissibile oppure non fondata,  e
riservando le deduzioni difensive a successiva memoria. 
    4. - In data 5 febbraio 2010, si e' costituito il Sig. C.N.,  che
ha chiesto di accogliere  la  questione  sottoposta  all'esame  della
Corte. 
    Ad avviso della parte privata  la  norma  censurata  sarebbe  del
tutto irragionevole. 
    L'art. 51 Cost. prevede il libero accesso di  tutti  i  cittadini
alle  cariche  elettive,  mentre  l'ineleggibilita'  costituisce  una
«situazione limite». 
    Tradizionalmente, il legislatore ha ritenuto  di  ricollegare  la
previsione di  cause  di  ineleggibilita'  a  particolari  condizioni
personali o alla titolarita' di uffici o cariche che la legge ritenga
possano determinare il rischio di  un'indebita  influenza  distorsiva
sulle libere scelte degli elettori. 
    In tal senso, e' richiamato l'art. 2, comma 1, lettera a),  della
legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo
122, primo comma, della Costituzione). 
    La parte privata ricorda, quindi, che l'art. 51 Cost. sottende un
bilanciamento di interessi tra il diritto  elettorale  passivo  e  la
tutela delle cariche pubbliche, che deve essere operato tenuto  conto
che le cause di ineleggibilita' sono  di  stretta  interpretazione  e
volte a soddisfare esigenze di pubblico interesse. 
    Diversamente,  la  ratio  delle  cause  di  incompatibilita'   va
ravvisata  nella  inconciliabilita'  tra   la   cura   dell'interesse
dell'ente  ed  il  diverso,  potenzialmente  contrastante,  interesse
dell'eletto, ragione per la quale l'eletto e'  chiamato  a  scegliere
tra le due cariche. 
    Le differenze tra i due istituti non possono essere ignorate  dal
legislatore,  ne'  questi  ultimi  possono  essere  accomunati  senza
violare l'art. 3 Cost. 
    Ne deriva, ad avviso della difesa del Sig. C.N.,  che  l'utilizzo
di  una  causa  di  ineleggibilita'  o  di  incompatibilita'  per  il
perseguimento di un fine diverso dalla rispettiva  ratio  ispiratrice
non puo' ritenersi costituzionalmente  legittimo,  poiche'  introduce
una limitazione non giustificata del diritto di elettorato passivo, e
determina la violazione del principio di eguaglianza. 
    Sono, quindi, richiamate,  in  particolare,  alcune  sentenze  di
questa Corte che hanno operato una distinzione tra i casi in  cui  il
legislatore   puo'   stabilire   rispettivamente   una    causa    di
ineleggibilita' ovvero di incompatibilita'. 
    5. - Il 9 febbraio 2010 si sono costituiti i Signori L.T.,  P.L.,
M.V. e G.B. altri controricorrenti nel giudizio principale, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata. 
    L'inammissibilita' della questione viene argomentata sul  rilievo
secondo cui l'ordinanza di rimessione pur invocando, quali  parametri
che si assumono lesi dalla norma impugnata gli artt. 3  e  51  Cost.,
non illustra con chiarezza le ragione della asserita violazione. 
    Nel merito, si deduce che  la  norma  censurata  e'  conforme  ai
principi enunciati dalla Corte costituzionale,  secondo  i  quali  le
norme che stabiliscono fattispecie di  ineleggibilita'  devono  avere
portata generale ed astratta e devono  essere  formulate  in  termini
precisi e chiari. 
    La  norma  in  esame  risponde,   altresi',   al   principio   di
ragionevolezza, in quanto la volonta' del legislatore valdostano  non
e' stata quella di evitare una situazione di conflitto di  interessi,
ma e' stata  quella  di  evitare  una  potenziale  alterazione  della
competizione elettorale. 
    Mentre, infatti, per i legali rappresentanti e per  i  direttori,
quindi per i ruoli apicali,  delle  strutture  sanitarie  private  e'
prevista l'ineleggibilita', per altre figure - sempre comprese  nelle
strutture sanitarie private che intrattengono  rapporti  contrattuali
con l'Azienda USL,  ma  non  in  ruoli  apicali,  quali  i  dirigenti
sanitari - e' prevista l'incompatibilita'. 
    Il legislatore valdostano - come si evince, altresi', dai  lavori
preparatori della normativa in oggetto - mostra, quindi, di avere ben
chiara la. differenza tra il ruolo delle figure apicali ed  il  ruolo
di  chi,  pur  svolgendo  funzioni  dirigenziali  nell'ambito   della
struttura sanitaria privata,  non  puo'  determinarne  gli  indirizzi
complessivi. Conseguentemente,  ha  ben  distinto  la  posizione  dei
primi, prevedendo per essi un caso di ineleggibilita', da quella  dei
secondi, prevedendo per essi un'ipotesi di incompatibilita'. 
    Si ricorda, inoltre, da un lato, che la norma  impugnata  ricalca
la previsione dell'art. 2, comma 1, n. 9, della legge 23 aprile 1981,
n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita'  alle
cariche   di   consigliere   regionale,   provinciale,   comunale   e
circoscrizionale e in materia di incompatibilita'  degli  addetti  al
Servizio sanitario nazionale); dall'altro, che l'art. 60, comma 1, n.
9, del d.lgs. n. 267 del 2000 - dopo la sentenza di questa  Corte  n.
27 del 2009 - contiene una previsione sostanzialmente uguale a quella
contenuta nella legge regionale valdostana. 
    La norma impugnata, sempre sotto il profilo della ragionevolezza,
e' stata adottata tenendo conto -  in  armonia  con  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004 - delle
peculiarita' della Regione. 
    La Valle d'Aosta «e' una Regione di 120.000 abitanti, nella quale
accanto  alla  Azienda  regionale  USL,  unica  struttura   sanitaria
pubblica presente, totalmente finanziata dalla Regione, vi sono poche
strutture sanitarie private,  che  operano  quasi  esclusivamente  in
rapporto contrattuale con l'Azienda regionale  USL».  Il  legislatore
regionale,  ben   consapevole   di   tale   situazione,   ha   quindi
ragionevolmente previsto la ineleggibilita' di chi ricopra le cariche
di vertice nelle strutture sanitarie private in questione. 
    6. - La Regione Valle d'Aosta ha depositato una memoria, in  data
31 maggio 2010, con la quale ha esposto le proprie argomentazioni. 
    In primo luogo, la difesa regionale ritiene  che  l'ordinanza  di
remissione sia carente, in quanto non offre adeguate  motivazioni  in
ordine alla assunta violazione degli artt. 3 e 51 Cost.  Non  sarebbe
quindi rispettato, dando luogo ad inammissibilita', il  principio  di
autosufficienza  dell'atto  con  cui  viene  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    In secondo luogo, la questione si paleserebbe inammissibile anche
in quanto si chiede alla Corte costituzionale una pronuncia  additiva
non a rime obbligate. 
    Nel merito la questione  sarebbe  non  fondata  per  le  seguenti
ragioni: a) la  discrezionalita'  della  Regione  Valle  d'Aosta  nel
disciplinare le cause  di  ineleggibilita'  ed  incompatibilita'  dei
consiglieri regionali, come  e'  dato  evincere  dall'art.  15  dello
statuto di autonomia; b) la ragionevolezza della norma, tenuto conto,
altresi',  che  i  poteri  spettanti  al  direttore   e   al   legale
rappresentante di una struttura sanitaria  privata,  contrattualmente
legata alla ASL, possono essere assimilati a quelli esercitati  dagli
organi apicali di quest'ultima. 
    Infine  la  Regione  Valle  d'Aosta  ritiene  che   il   richiamo
effettuato nell'ordinanza di remissione alle sentenze n. 27 del  2009
e n. 25 del 2008 di questa Corte sia inconferente. 
    7. - In data 1° giugno 2010 anche i controricorrenti L.T. e altri
hanno depositato  una  memoria,  insistendo  nelle  conclusioni  gia'
rassegnate e contrastando le argomentazioni difensive svolte da C.N. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Corte di cassazione, sezione prima civile, con  ordinanza
del  14  settembre  2009,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera r),  della  legge  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 7 agosto  2007,  n.  20
(Disciplina delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'  con
la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15,  comma
secondo, dello Statuto speciale), in riferimento agli articoli 3 e 51
della Costituzione. 
    2. - La disposizione impugnata stabilisce che non sono eleggibili
alla carica di consigliere  regionale,  tra  gli  altri,  «il  legale
rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria
privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale
Usl della Valle d'Aosta». 
    Tale causa di ineleggibilita', come sancito dal  successivo  art.
3, comma 1, della  medesima  legge  regionale,  non  ha  effetto  «se
l'interessato cessa dalle  funzioni  per  dimissioni,  trasferimento,
revoca dell'incarico o del comando, collocamento in  aspettativa  non
retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale  della
legislatura». 
    Diversamente, l'art. 8, comma 4, della medesima legge  stabilisce
che in presenza di una delle cause di  incompatibilita'  disciplinate
dal  precedente  art.  5,  l'eletto  al  Consiglio   regionale   deve
dichiarare, entro otto giorni dalla data di convalida delle elezioni,
quale carica presceglie. 
    3. - In punto di fatto, la  vicenda  che  ha  dato  origine  alla
questione attiene alla partecipazione alla elezione  per  il  rinnovo
del Consiglio regionale della Valle d'Aosta del legale rappresentante
di una struttura privata che  aveva  stipulato  una  convenzione  con
l'unica  Azienda  sanitaria  locale  della  Regione,  in  ragione  di
accreditamento istituzionale. 
    L'ordinanza di rimessione e' stata  pronunciata  nell'ambito  del
giudizio vertente sul ricorso proposto dall'interessato,  Sig.  C.N.,
eletto  al  Consiglio  regionale,  contro  la  sentenza  della  Corte
d'Appello di Torino del 19 settembre 2008, n. 1258, che ha  annullato
la delibera adottata dal Consiglio regionale di convalida  della  sua
elezione, sul  presupposto  della  ineleggibilita'  in  cui  egli  si
trovava al momento della competizione elettorale. 
    3.1. - Il 5 gennaio 2010, si  e'  costituito  il  primo  dei  non
eletti, il Sig. P.P. (subentrato  al  soggetto  dichiarato  decaduto)
controricorrente nel giudizio principale,  che  ha  chiesto  che  sia
dichiarata inammissibile -  in  ragione  della  discrezionalita'  del
legislatore - o, comunque, non fondata la questione in esame. 
    La suddetta parte privata ha dedotto che il diritto di elettorato
passivo non e' incondizionato. Nella specie, non sarebbero  lesi  ne'
il principio di ragionevolezza, ne' l'art. 51 Cost., tenuto conto del
bilanciamento di  interessi  sotteso  alla  previsione  normativa  in
questione. 
    3.2. - Lo stesso 5 gennaio 2010, si e' costituita in giudizio  la
Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, chiedendo che la questione  sia
dichiarata inammissibile  o  non  fondata,  riservando  le  deduzioni
difensive a successiva memoria. 
    3.3. - In data 5 febbraio 2010, si e' costituito C.N., ricorrente
nel  giudizio  a  quo,  il  quale  ha  chiesto  l'accoglimento  della
questione. 
    A suo avviso, infatti, la norma censurata sarebbe  irragionevole,
in rapporto a quanto prescritto dall'art. 51 Cost., il quale  prevede
il libero accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive,  mentre
l'ineleggibilita' costituisce soltanto una «situazione limite»  e  le
norme  che  prevedono  cause  di  ineleggibilita'  sono  di   stretta
interpretazione. 
    Al contrario, la  ratio  delle  cause  di  incompatibilita'  deve
essere ravvisata nella inconciliabilita' tra la  cura  dell'interesse
dell'organo elettivo  ed  il  diverso,  potenzialmente  contrastante,
interesse dell'eletto, ragione per cui quest'ultimo  e'  chiamato  ad
una scelta tra le due cariche. 
    Le differenze tra i due istituti,  a  giudizio  dell'interessato,
non  possono  essere  ignorate  dal  legislatore,  ne'  e'  possibile
accomunare gli stessi senza violare l'art. 3 Cost. 
    3.4. - Il successivo 9 febbraio 2010 si sono costituiti i Signori
L.T., P.L., M.V. e G.B., parti resistenti  nel  giudizio  principale,
chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o  non
fondata. 
    L'inammissibilita' della questione, viene  eccepita  sul  rilievo
secondo cui l'ordinanza di rimessione, pur invocando, quali parametri
che si assumono lesi dalla norma impugnata gli artt. 3  e  51  Cost.,
non illustrerebbe con chiarezza le ragioni della asserita violazione. 
    Nel merito, si  deduce,  tra  l'altro,  che  la  norma  censurata
sarebbe conforme ai principi enunciati da  questa  Corte,  secondo  i
quali le norme che stabiliscono fattispecie di ineleggibilita' devono
avere portata generale ed  astratta  e  devono  essere  formulate  in
termini precisi e chiari. 
    3.5. - In prossimita' dell'udienza pubblica, il 31  maggio  2010,
la Regione Valle d'Aosta ha depositato una memoria con  la  quale  ha
esposto dettagliatamente le proprie difese. 
    La difesa regionale ritiene che la questione  sia  inammissibile,
da  un  lato,  in  quanto  l'ordinanza  di  remissione  non   sarebbe
adeguatamente motivata in ordine alla dedotta violazione degli  artt.
3 e 51 Cost.; dall'altro, in quanto si chiederebbe a questa Corte una
pronuncia additiva non a rime obbligate. 
    Nel  merito,  la  questione  sarebbe  non  fondata  sia  per   la
dicrezionalita' attribuita, in materia,  al  legislatore  valdostano,
sia per la ragionevolezza della norma censurata. 
    3.6. - Anche i Signori L.T. e altri hanno depositato memoria,  il
1° giugno  2010,  insistendo  nelle  conclusioni  gia'  rassegnate  e
contrastando  le  argomentazioni  difensive   svolte   dal   soggetto
dichiarato decaduto dalla conseguita elezione. 
    4. - Cio' premesso, va  osservato  che,  ad  avviso  della  Corte
remittente, la norma in esame violerebbe gli artt. 3 e 51  Cost.,  in
quanto si prevede un'ipotesi di ineleggibilita',  in  presenza  della
quale e' sancita la decadenza dell'eletto e non gia' l'esercizio  del
diritto di opzione da parte  di  questi  tra  le  due  cariche,  come
stabilito   con   riferimento   alla   sussistenza   di   cause    di
incompatibilita'. 
    Di conseguenza, il remittente chiede a questa Corte  di  valutare
«se  la  qualita'  di  legale   rappresentante   di   una   struttura
socio-sanitaria privata che  intrattenga  rapporti  contrattuali  con
l'Azienda USL regionale giustifichi la deroga assoluta al diritto  di
elettorato passivo, sotto  forma  di  causa  di  ineleggibilita'  non
rimuovibile ex post», rilevando,  in  sostanza  che  la  disposizione
censurata violerebbe i suindicati parametri costituzionali. 
    5. - In via preliminare, deve  essere  disattesa  l'eccezione  di
inammissibilita'  della  questione  sollevata  dalle  parti   private
resistenti sotto il  profilo  secondo  cui  il  giudice  a  quo,  pur
invocando − quali parametri che si assumono violati − gli artt.  3  e
51 Cost., non illustrerebbe con chiarezza le ragioni  della  asserita
violazione. 
    Contrariamente a  tale  assunto,  deve,  infatti,  rilevarsi  che
l'ordinanza della Corte di cassazione indica  in  modo  adeguatamente
specifico le ragioni  relative  sia  alla  rilevanza,  sia  alla  non
manifesta   infondatezza   della   questione   di   costituzionalita'
sollevata. 
    6. - Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione
di inammissibilita' proposta dalla difesa della Regione, e da  quella
del resistente Sig. P.P., sotto il profilo che, nella specie, sarebbe
stata richiesta  una  non  consentita  pronuncia  additiva,  come  si
desumerebbe, in primo luogo, dal fatto che  la  Corte  di  cassazione
afferma che «la questione si pone per contrasto con gli articoli 3  e
51 della Costituzione, nella parte  in  cui  la  norma  in  questione
commina l'ineleggibilita' nei confronti del legale  rappresentante  e
dei direttori di struttura sanitaria o  socio-sanitaria  privata  che
intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale  USL  della
Valle d'Aosta - rimuovibile, ai  sensi  dell'art.  3  della  medesima
legge, non oltre sei mesi dalla data di scadenza della legislatura  -
anziche'  stabilire  una  causa  di  incompatibilita',  sanabile  con
l'opzione da effettuare entro otto giorni  dalla  data  di  convalida
dell'elezione, ai sensi  dell'art.  8,  quarto  comma,  della  stessa
legge». A cio' va aggiunto che,  nel  dispositivo  dell'ordinanza  di
rimessione,  la  medesima  Corte  ha  chiesto  la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera r), della
legge regionale in  esame,  per  contrasto,  «nei  sensi  di  cui  in
motivazione», con gli artt. 3 e 51 della Costituzione. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Il giudice a quo, in effetti, non chiede un intervento di  questa
Corte che possa ritenersi  manipolativo  della  norma  impugnata,  in
quanto viene prospettato soltanto che vi sarebbe  stata  una  erronea
valutazione, da parte del legislatore  valdostano,  circa  la  natura
della situazione  in  cui  versa  il  legale  rappresentante  di  una
struttura sanitaria privata convenzionata con il  servizio  regionale
di sanita'. 
    Il predetto legislatore  erroneamente  avrebbe  qualificato  come
causa di ineleggibilita' quella che, a dire del remittente,  sarebbe,
invece, sostanzialmente, una causa di incompatibilita'. E dalla  piu'
esatta qualificazione giuridica  di  tale  situazione  deriverebbero,
secondo  l'impostazione  dell'ordinanza  di  rimessione,  conseguenze
previste  dalla  normativa  regionale   attinente   al   procedimento
elettorale per il rinnovo del Consiglio  regionale,  nel  senso  che,
dopo la sua elezione, l'interessato dovrebbe soltanto optare  tra  il
mantenimento della carica di legale  rappresentante  della  struttura
sanitaria e quella di consigliere regionale. 
    D'altronde, in numerose fattispecie (sentenze n. 129 del 1975, n.
45 del 1977, n. 129 del 1977, n. 171  del  1984,  n.  450  del  2000)
questa  Corte  ha  riconosciuto  l'illegittimita'  costituzionale  di
disposizioni che  avevano  previsto  come  cause  di  ineleggibilita'
situazioni   integranti,   invece,   vere   e   proprie   cause    di
incompatibilita', senza alcuna preliminare rilevanza della  eventuale
estraneita' di tali pronunce al potere decisorio della  Corte,  sotto
il profilo secondo cui sarebbero state richieste sentenze additive di
tipo  manipolativo,  non  consentite   in   sede   di   giudizio   di
costituzionalita'. 
    Questa Corte ha, dunque,  affermato,  in  rapporto  a  specifiche
fattispecie sottoposte al  suo  esame,  che  determinate  situazioni,
qualificate dalla legge come cause di ineleggibilita', debbano essere
ridotte, invece,  a  situazioni  di  incompatibilita'  attraverso  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale di norme  che  abbiano,
viceversa,  disposto  la  decadenza  dell'eletto,  in   luogo   della
eliminazione ex post del contrasto di interessi mediante l'opzione da
parte dell'interessato tra  le  due  cariche,  da  effettuare  in  un
termine breve. 
    7. - Nel merito, la questione non e' fondata. 
    Al riguardo, va premesso che costituisce principio  costantemente
affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo  cui  la
eleggibilita'  costituisce  la  regola,  mentre  la   ineleggibilita'
rappresenta  una  eccezione;  sicche'  le  norme   che   disciplinano
quest'ultima sono di stretta interpretazione. 
    Analogamente e' a dirsi per le cause di incompatibilita'. Le  une
e le altre, in definitiva,  introducono  limitazioni  al  diritto  di
elettorato passivo. 
    Diverse, pero', sono le ragioni giustificative dei due istituti. 
    La differenza tra ineleggibilita' e incompatibilita' e' data  dal
fatto  che  la  prima  situazione  e'  idonea  a  provocare   effetti
distorsivi nella parita' di condizioni tra i vari candidati nel senso
che - avvalendosi  della  particolare  situazione  in  cui  versa  il
soggetto «non eleggibile» - egli puo' variamente  influenzare  a  suo
favore il corpo elettorale. La seconda, invece, e' una situazione che
non ha riflessi nella parita'  di  condizioni  tra  i  candidati,  ma
attiene alla  concreta  possibilita',  per  l'eletto,  di  esercitare
pienamente  le  funzioni  connesse  alla  carica  anche  per   motivi
concernenti il conflitto di interessi nel quale il soggetto  verrebbe
a trovarsi se fosse eletto. Di qui la  conseguenza  che  il  soggetto
ineleggibile deve eliminare ex ante la situazione di  ineleggibilita'
nella quale versa, mentre il  soggetto  soltanto  incompatibile  deve
optare, ex post, cioe' ad  elezione  avvenuta,  tra  il  mantenimento
della  precedente  carica  e  il  munus  pubblico   derivante   dalla
conseguita elezione. 
    8. - Tanto premesso, e' anche opportuno delineare,  sia  pure  in
sintesi, la ricostruzione del quadro normativo, statale e  regionale,
in cui si inserisce la norma impugnata. 
    Se, infatti, da un lato, come questa Corte ha gia' avuto modo  di
affermare, il  principio  di  ragionevolezza  opera  con  particolare
rigore  nella  materia  elettorale  (sentenza  n.  376   del   2004),
dall'altro, non di meno,  occorre  ricordare  che,  in  primo  luogo,
sussiste un'esigenza di tendenziale uniformita' sul  piano  nazionale
della disciplina dell'elettorato passivo (cosi' la citata  sentenza),
e, in secondo luogo, che la costante giurisprudenza costituzionale ha
subordinato  la  possibilita'  di  introdurre  discipline   regionali
differenziate, rispetto a  quella  nazionale,  solo  in  presenza  di
particolari  situazioni  ambientali   che   giustifichino   normative
autonome (da ultimo, sentenza n. 143 del 2010). 
    Tali discipline, pertanto, possono  considerarsi  legittime,  sul
piano costituzionale,  solo  se  trovano  ragionevole  fondamento  in
situazioni   idonee   a   giustificare   il   peculiare   trattamento
riconosciuto dalle relative disposizioni (citata sentenza n. 143  del
2010). 
    9. - Punto di partenza dell'indagine e'  la  considerazione  che,
con riferimento alla legislazione statale in materia elettorale,  non
e' senza significato che si rinvengano disposizioni analoghe a quella
ora censurata. 
    Assume, in tal senso, rilievo quanto disposto dall'art. 2,  comma
1, numero 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia  di
ineleggibilita'  ed  incompatibilita'  alle  cariche  di  consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in  materia  di
incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale) che -
pur essendo stata abrogata dall'art. 274, comma 1,  lettera  l),  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali) - continua  ad  essere  operante,
per espressa disposizione della norma abrogatrice,  per  le  elezioni
regionali. 
    Il citato articolo 2, comma 1, numero 9,  prevede  che  non  sono
eleggibili  alle  suddette  cariche  i  legali  rappresentanti  ed  i
dirigenti delle strutture convenzionate con gli enti  locali  il  cui
territorio coincide con quello dell'unita' sanitaria locale  con  cui
sono convenzionate o lo ricomprende o degli  enti  che  concorrono  a
costituire la stessa unita' sanitaria locale. 
    Detta norma e' stata sottoposta al vaglio  di  questa  Corte,  la
quale (sentenza n. 510 del 1989) ha riconosciuto  la  «ragionevolezza
della disposizione, di cui al n. 8 dell'art. 2 della legge impugnata,
che limita l'ineleggibilita' a coloro che rivestono uffici  direttivi
nelle U.S.L., in quanto, avvalendosi del prestigio e delle  occasioni
inerenti alla loro posizione, hanno la possibilita'  di  condizionare
istituzionalmente il voto di settori  significativi  dell'elettorato.
Ed e'  evidente  che  alla  base  della  disposizione  contenuta  nel
successivo n. 9 dello stesso art. 2 e' la medesima ratio,  in  quanto
il dirigente delle strutture convenzionate viene a  trovarsi  in  una
uguale posizione di prestigio rispetto agli assistiti». 
    La successiva  legislazione  speciale  sanitaria,  contenuta  nel
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino   della
disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1  della  legge
23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche,  ha  confermato  che
versano in situazione  di  ineleggibilita'  «a  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli  e  assemblee  delle
Regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non  siano
cessate almeno centottanta giorni prima della data  di  scadenza  dei
periodi di durata dei predetti  organi»,  il  direttore  generale,  i
direttori amministrativi e i direttori sanitari (art. 3, comma 9). 
    Infine, il d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 60, comma 1, numeri  8  e
9), in tema di elezioni comunali e provinciali, ha  disposto  la  non
eleggibilita' a  sindaco,  presidente  della  provincia,  consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale, da un lato,  del  direttore
generale, del direttore  amministrativo  e  del  direttore  sanitario
delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere; dall'altro, dei «legali
rappresentanti» e dei dirigenti delle strutture convenzionate  per  i
consigli dei comuni, il cui territorio  coincide  con  il  territorio
dell'unita'  sanitaria  locale  con  cui  sono  convenzionate  o   lo
ricomprende o dei comuni che  concorrono  a  costituire  la  medesima
unita' sanitaria locale. 
    10.  -  Alla  luce  della  suindicata   ricognizione   normativa,
l'ineleggibilita' dei vertici delle Aziende sanitarie locali e  delle
strutture sanitarie private che operano in regime di convenzione o di
accreditamento, costituisce un dato  di  sistema  della  legislazione
statale e configura, dunque, un principio  generale  dell'ordinamento
giuridico elettorale, il quale tiene conto e attribuisce rilievo,  da
una parte, al ruolo della Regione in tema  di  servizi  sanitari,  e,
dall'altra,  al  parallelismo  esistente  tra  le  suddette   cariche
operanti in modo analogo nelle strutture sia  pubbliche  che  private
(sentenza n. 27 del 2009). 
    D'altronde, questa Corte, con specifico riferimento alla potesta'
legislativa esclusiva di  una  Regione  a  statuto  speciale  (quella
Siciliana), proprio in tema di ineleggibilita'  ed  incompatibilita',
ha in piu' occasioni affermato che «la disciplina regionale d'accesso
alle cariche elettive deve essere strettamente conforme  ai  principi
della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformita'  in
tutto  il  territorio  nazionale  discendente  dalla   identita'   di
interessi  che  Comuni  e  Province   rappresentano   riguardo   alle
rispettive  comunita'  locali,  quale   che   sia   la   Regione   di
appartenenza» (cosi' la sentenza n. 288 del 2007, che  ha  richiamato
le sentenze n. 235 del 1988, n. 20 del 1985, n. 171 del 1984,  n.  26
del 1965 e n. 105 del 1957). Nondimeno, con la stessa sentenza n. 288
del 2007 sopra citata,  la  Corte  ha  richiamato  anche  il  proprio
orientamento secondo cui discipline legislative differenziate possono
essere ammissibili, ma solo «in presenza  di  situazioni  concernenti
categorie di soggetti, le quali siano esclusive»  per  le  Regioni  a
statuto speciale, «ovvero si presentino diverse,  messe  a  raffronto
con quelle proprie delle stesse categorie di  soggetti  nel  restante
territorio  nazionale  ed  in  ogni  caso  per  motivi   adeguati   e
ragionevoli, e finalizzati alla tutela  di  un  interesse  generale».
Evenienza questa che non  puo'  ritenersi  sussistente  nel  presente
giudizio  di  costituzionalita',   che   riguarda   la   legislazione
elettorale della Valle d'Aosta e, in particolare, la disciplina della
ineleggibilita' alla carica di consigliere regionale. 
    11. - Sotto altro, non meno importante, aspetto assumono  rilievo
nella materia in questione  anche  ulteriori  disposizioni  contenute
nella stessa legge regionale della Valle d'Aosta n. 20 del 2007. 
    Come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 25 del 2008,  le
disposizioni di cui si tratta, contenute  nella  citata  legge,  sono
state adottate dalla predetta Regione in  applicazione  dell'art.  15
del vigente statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  dei
presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano) e successive modifiche. 
    Ai sensi di tale disposizione statutaria, sussiste,  infatti,  la
potesta'  legislativa  primaria   della   Regione   in   materia   di
ineleggibilita' e di  incompatibilita'  alla  carica  di  consigliere
regionale;  competenza  che  deve  essere  esercitata,  tuttavia,  in
armonia con la Costituzione e i principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica, nonche' in conformita' con  quanto  previsto  dallo
statuto stesso. 
    Cio'  premesso,  occorre  ricordare  come   l'originaria   Unita'
sanitaria locale della Valle d'Aosta sia stata trasformata in Azienda
dalla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda
regionale dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di
gestione) e come, successivamente, essa sia stata denominata «Azienda
regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta» dall'art.  9,  comma  3,
della legge 25 gennaio 2000, n. 5  (Norme  per  la  razionalizzazione
dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e  per  il
miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle  prestazioni
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed  erogate
nella Regione). 
    Tale Azienda sanitaria ha competenza sull'intero territorio della
Regione ed e' dotata di personalita' giuridica pubblica, oltre che di
autonomia imprenditoriale (art. 9, comma 3, citata legge  reg.  n.  5
del 2000). 
    Sempre la legge ora citata, all'art. 13, commi 2 e 3,  stabilisce
che al direttore generale  dell'azienda  si  applicano  le  cause  di
ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'   previste   dalle   vigenti
disposizioni statali. Le medesime disposizioni si applicano anche  al
direttore  amministrativo  e  al  direttore  sanitario   dell'azienda
stessa. 
    La disciplina regionale sopra citata non si discosta, dunque,  da
quanto previsto dal richiamato art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502 del
1992. 
    La legislazione regionale stabilisce, altresi', che,  qualora  il
direttore  generale,  il  direttore  amministrativo  e  il  direttore
sanitario dell'Azienda sanitaria regionale  della  Valle  d'Aosta  si
siano candidati e non siano stati eletti, non possono  esercitare  le
loro funzioni nella suddetta Azienda per un periodo di  cinque  anni,
decorrenti dalla data di svolgimento delle  elezioni  (art.  4  della
legge reg. n. 20  del  2007),  analogamente  a  quanto  previsto  dal
suddetto art. 3, comma 9, del citato d.lgs. n. 502 del 1992. 
    Diversamente da quanto sopra  previsto,  il  dirigente  dell'area
sanitaria della medesima Azienda sanitaria regionale (art.  30  della
legge reg. n. 5 del 2000)  e  il  dirigente  sanitario  di  struttura
sanitaria  o  socio-sanitaria  privata   che   intrattenga   rapporti
contrattuali  con  l'azienda  stessa,  versano   in   situazione   di
incompatibilita' con la carica  di  consigliere  regionale  (art.  5,
comma 1, lettera p, della legge reg. n. 20 del 2007). 
    Dal suddetto quadro della legislazione della Regione  valdostana,
si ricava  che  sia  per  le  posizioni  apicali  dell'unica  Azienda
sanitaria regionale ivi esistente, sia  per  quelle  delle  strutture
sanitarie o socio-sanitarie private in regime di  accreditamento  con
tale azienda, vige il medesimo regime di ineleggibilita' alla  carica
di consigliere regionale. Diversamente, per le  figure  professionali
intermedie e' sancita  soltanto  l'incompatibilita',  rimuovibile  ex
post nel termine stabilito dal gia' citato art.  8,  comma  4,  della
legge reg. n. 20 del 2007. 
    Si deve osservare, inoltre, come lo stesso art. 2 della  medesima
legge ora citata, alle lettere n), o), p),  e  q),  preveda  numerose
altre ipotesi nelle quali la situazione di soggetti  che  abbiano  la
«legale rappresentanza», tra l'altro, di enti pubblici non economici,
agenzie, aziende dipendenti dalla Regione o partecipate dalla stessa,
integra una causa di ineleggibilita' rimuovibile soltanto prima delle
elezioni e non gia' una causa di incompatibilita' sottoposta, come si
e' precisato, ad un diverso regime giuridico. 
    12. - Alle considerazioni che precedono va aggiunto che in  altre
Regioni a statuto speciale e nella Provincia autonoma di Trento, sono
previste  analoghe  ipotesi  di  ineleggibilita'  a  componenti   dei
consigli e delle assemblee elettive. 
    In particolare, la legge della Regione Siciliana 20  marzo  1951,
n. 29 (Elezione dei  deputati  dell'Assemblea  regionale  siciliana),
all'art. 8, comma 1, lettera l), come sostituito  dall'art.  1  della
legge  regionale  5  dicembre  2007,  n.  22  (Norme  in  materia  di
ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'  dei  deputati   regionali),
stabilisce  l'ineleggibilita'  a  deputato  regionale  dei  direttori
generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari delle
aziende unita' sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere  e  delle
aziende policlinico  universitarie  esistenti  nel  territorio  della
Regione, nonche' degli  amministratori  straordinari  delle  suddette
aziende. Al successivo art. 10,  comma  1,  lettera  g)  -  anch'esso
sostituito dalla legge reg. n. 22 del 2007 - la stessa legge reg.  n.
29 del 1951 prevede che non sono,  del  pari,  eleggibili  «i  legali
rappresentanti ed i dirigenti delle strutture  convenzionate  con  la
Regione, di cui agli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre  1978,  n.
833». 
    Identica disposizione si  rinviene  poi  nell'art.  2,  comma  1,
lettera l), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 luglio
2004,  n.  21  (Determinazione  dei   casi   di   ineleggibilita'   e
incompatibilita' relativi alla carica di consigliere regionale  e  di
membro della Giunta regionale, ai  sensi  dell'articolo  12,  secondo
comma, dello Statuto). 
    A sua volta, l'art. 12, comma 1, lettera i),  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta
del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli  comunali
nonche' modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n.1),  prevede
che  non  sono  eleggibili   a   consigliere   comunale   «i   legali
rappresentanti ed i dirigenti delle strutture  convenzionate  con  il
Servizio sanitario provinciale». 
    13. - Pur riguardando la questione ora  oggetto  di  controversia
una Regione a statuto speciale, occorre ricordare  che,  quanto  alle
Regioni a statuto ordinario,  la  legge  costituzionale  22  novembre
1999,  n.  1  (Disposizioni  concernenti   l'elezione   diretta   del
Presidente della Giunta  regionale  e  l'autonomia  statutaria  delle
Regioni), ha modificato l'art. 122 Cost., prevedendo che «i  casi  di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente  e  degli  altri
componenti della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri  regionali
sono disciplinati con legge della Regione  nei  limiti  dei  principi
fondamentali stabiliti con legge  della  Repubblica,  che  stabilisce
anche la durata degli organi elettivi» (sentenza n. 2 del 2004). 
    In attuazione della suddetta novella costituzionale, lo Stato  ha
adottato la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni  di  attuazione
dell'articolo 122, primo comma,  della  Costituzione),  la  quale  ha
fissato i principi fondamentali che le Regioni  a  statuto  ordinario
devono osservare. In particolare, l'art.  2,  comma  1,  lettera  a),
della citata legge ha stabilito che tali Regioni possono prevedere  i
casi di ineleggibilita' «qualora le attivita' o  le  funzioni  svolte
dal candidato,  anche  in  relazione  a  peculiari  situazioni  delle
regioni, possano turbare o condizionare in  modo  diretto  la  libera
decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parita' di
accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati». 
    La citata statuizione deve essere letta in uno con la  previsione
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),  della  medesima  legge,  che
stabilisce la «inefficacia delle cause di ineleggibilita' qualora gli
interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che  determinano
l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per  la  presentazione
delle candidature o altro  termine  anteriore  altrimenti  stabilito,
ferma restando la tutela del diritto al  mantenimento  del  posto  di
lavoro, pubblico o privato, del candidato». 
    Nel dettare la  disciplina  in  materia,  diverse  Regioni  hanno
rinviato  alla   legislazione   statale   vigente   in   materia   di
ineleggibilita', introducendo in tal modo  nel  proprio  interno  una
normativa analoga a quella sopra richiamata. 
    14. - Dall'esame della suindicata legislazione, sia  statale  che
regionale, emerge, pertanto, che  la  Regione  Valle  d'Aosta  si  e'
dotata di una normativa in materia coerente con quella statale, da un
lato, soddisfacendo  l'esigenza  di  una  disciplina  tendenzialmente
unitaria  a  livello  nazionale  in   materia   di   ineleggibilita';
dall'altro, superando il vaglio di ragionevolezza, tenuto conto delle
peculiarita' dell'azienda sanitaria regionale cui si e' innanzi fatto
riferimento. 
    15. - Alla luce  delle  considerazioni  fin  qui  svolte  non  e'
dubitabile  che  la  posizione  delle  autorita'  di  vertice   delle
strutture  sanitarie   private,   le   quali   operino   in   stretta
collaborazione con le strutture sanitarie  pubbliche  della  Regione,
consenta di influire in vario modo sugli orientamenti degli elettori,
sicche' possono essere ravvisati, in concreto, pericoli  di  captatio
benevolentiae o di metus publicae potestatis. 
    D'altra parte, la scelta tra la  previsione  di  una  ipotesi  di
ineleggibilita' o, in alternativa, di una ipotesi di incompatibilita'
appartiene a quella discrezionalita' legislativa che,  nella  specie,
non risulta esercitata in modo irragionevole. 
    16. - Ne'  elementi  a  favore  dell'illegittimita'  della  norma
impugnata possono trarsi dalla sentenza di questa  Corte  n.  25  del
2008, relativa ad una diversa fattispecie. La suddetta  pronuncia  ha
affermato che  le  peculiarita'  che  caratterizzano  la  figura  del
Rettore dell'Universita' della Valle d'Aosta consentivano di ritenere
ragionevole la prevista ineleggibilita' al fine di evitare che  dette
peculiarita' potessero dare luogo ad interferenze sulla consultazione
elettorale regionale, avuto riguardo alla posizione del Rettore,  sia
per le funzioni che e' chiamato ad esercitare, sia per  le  modalita'
della sua nomina, nonche' per le interazioni  con  gli  altri  organi
dell'Universita'. Al contrario, questa Corte  ha  ritenuto  che,  per
quanto concerne i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di
contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati  in  Valle
d'Aosta, proprio in ragione del ruolo e delle funzioni degli  stessi,
non sussistessero analoghe esigenze di interesse pubblico o  adeguate
motivazioni idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato
passivo dei soggetti sopra indicati.