LA CORTE D'APPELLO DI TORINO 
 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nei  processi  d'appello
riuniti n. 351/2010 e 402/2010 R.G. aventi ad oggetto: opposizione  a
decreto ingiuntivo. 
    Promosso il primo da: Fondazione Ordine Mauriziano, con  sede  in
Torino, via Magellano 1, in persona del suo  commissario  liquidatore
prof. Giovanni Zanetti, elettivamente domiciliata in  Torino,  Piazza
Solferino 10, presso lo studio  dell'avv.  Mario  Tortonese,  che  la
rappresenta e difende per procura  in  atti  unitamente  agli  avv.ti
Ilaria Biagi e Enrico Grande (comunicazioni: fax 011-2347006). 
    Appellante contro SOL  S.p.a.,  in  persona  del  Presidente  del
Consiglio di amministrazione e A.D. ing. Aldo Fumagalli Romario, soc.
con  sede  in  Monza  (Milano),  via   Borgazzi   27,   elettivamente
domiciliata in Torino, via Avogadro 11, presso  lo  studio  dell'avv.
Gabriella Cacciatore, che la rappresenta e  difende  per  procura  in
atti unitamente agli avv.ti Maddalena Palladino e Giuseppe Aminzade. 
    Parte appellata e appellante incidentale contro Azienda sanitaria
ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino,  in  persona  del  direttore
generale Ing. Enrico Bighetti, con sede in Torino, via  Magellano  1,
elettivamente domiciliata in Torino, via Magellano 1, rappresentata e
difesa dall'avv. Roberta Bonavia per procura in atti. 
    Appellata e appellante incidentale e promosso il secondo  da  SOL
S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione  e
A.D. ing. Aldo Fumagalli Romario, soc. con sede  in  Monza  (Milano),
via Borgazzi 27, elettivamente domiciliata in  Torino,  via  Avogadro
11,  presso  lo  studio  dell'avv.  Gabriella  Cacciatore,   che   la
rappresenta e difende per procura  in  atti  unitamente  agli  avv.ti
Maddalena Palladino e Giuseppe Aminzade. 
    Appellante contro Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano
di Torino, in persona del direttore generale  ing.  Enrico  Bighetti,
con sede in Torino, via Magellano  1,  elettivamente  domiciliata  in
Torino, via Magellano 1, rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Roberta
Bonavia per procura in atti. 
    Appellata  e  appellante  incidentale contro  Fondazione   Ordine
Mauriziano, con sede in Torino, via Magellano 1, in persona  del  suo
Commissario  Liquidatore  prof.   Giovanni   Zanetti,   elettivamente
domiciliata  in  Torino,  Piazza  Solferino  10,  presso  lo   studio
dell'avv. Mario Tortonese, che la rappresenta e difende  per  procura
in  atti  unitamente  agli  avv.ti  Ilaria  Biagi  e  Enrico   Grande
(comunicazioni: fax 011-2347006). 
    Appellata e appellante incidentale udienza collegiale del  giorno
21 gennaio 2011. 
    1.  Con  atto  di  citazione  ritualmente  notificato,  l'Azienda
sanitaria ospedaliera  Ordine  Mauriziano  proponeva  opposizione  al
decreto ingiuntivo n. 885/2007, con il quale era stata  condannata  a
pagare a favore della SOL S.p.a. la somma di euro 127.807,37, portata
dalle fatture a suo  tempo  emesse  nei  confronti  dell'Ente  Ordine
Mauriziano, per il periodo novembre 2004 - gennaio 2005. 
    Proponeva  essenzialmente  eccezione  di   proprio   difetto   di
legittimazione passiva, rispetto al credito ex  adverso  azionato  in
sede monitoria. 
    Si  costituiva  in  giudizio  la  SOL  S.p.a.,   contestando   le
allegazioni  avversarie,  chiedendo,   alla   luce   della   peraltro
farraginosa  normativa  in  materia,   che   venisse   accertata   la
legittimazione passiva rispetto ai  suoi  crediti  o  dell'Azienda  o
della Fondazione Ordine Mauriziano  o  di  entrambe  e  instando  per
essere autorizzata a chiamare in causa la Fondazione medesima. 
    Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva  in  giudizio  la
Fondazione Ordine Mauriziano, contestando le allegazioni  avversarie,
formulando, in via pregiudiziale,  eccezione  di  improponibilita'  o
improcedibilita'  nei  suoi  confronti  delle  domande  di  pagamento
formulate da SOL in sede monitoria e, in via  subordinata,  eccependo
il proprio difetto di legittimazione passiva. 
    Chiedeva inoltre l'eventuale rimessione alla Corte costituzionale
della questione di legittimita' costituzionale della legge  regionale
Piemonte n. 39/2004 e dell'art. 1, comma 1349, della legge statale n.
296/2006, per violazione degli artt. 3 e 97  Cost.  con  riguardo  al
principio di ragionevolezza  ed  al  divieto  di  contraddittorieta',
nonche' per violazione dell'art. 42 Cost., anche  in  relazione  alla
tutela della garanzia patrimoniale generica del debitore. 
    Con ordinanza del 28 febbraio 2008 la causa veniva  rinviata  per
precisazione delle conclusioni. 
    Con sentenza deliberata in data 27 dicembre 2008 e pubblicata  in
data 8 gennaio 2009, sub. n. 49, il Tribunale cosi' provvedeva: 
        «Il Tribunale  di  Torino,  Sezione  I  Civile  ogni  diversa
istanza, eccezione e deduzione disattesa, 
        Dichiara il difetto di  legittimazione  passiva  dell'Azienda
ospedaliera Ordine Mauriziano rispetto alle domande azionate  da  SOL
S.p.a. in sede monitoria; 
        Revoca il decreto ingiuntivo opposto, lasciando a  carico  di
SOL S.p.a. le spese della procedura monitoria; 
        Dichiara improcedibili  le  domande  tutte  proposte  da  SOL
S.p.a. nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano  in  atto  di
citazione per chiamata di terzo; 
        Condanna SOL S.p.a. a  rimborsare  alla  Azienda  ospedaliera
Ordine Mauriziano le spese della  presente  opposizione  che  vengono
liquidate, d'ufficio  in  difetto  di  notula,  in  complessivi  euro
5.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, euro 2.000,00 per diritti
ed euro 200,00 per esposti, oltre rimborso forfettario,  CPA  ed  IVA
come per legge; 
        Condanna SOL  S.p.a.,  chiamante,  a  rimborsare  alla  terza
chiamata Fondazione Ordine Mauriziano le spese di lite,  che  vengono
liquidate in complessivi euro 6.271,00,  di  cui  euro  3.515,00  per
onorari ed euro 2.756,00 per diritti, oltre rimborso forfettario, CPA
ed IVA come per legge». 
    La Fondazione  Ordine  Mauriziano  proponeva  appello  contro  la
sentenza del Tribunale, non notificata,  con  atto  di  citazione  in
appello notificato alle controparti in data 19 febbraio 2010. 
    Proponeva altresi' appello la SOL S.p.a. con atto di citazione in
appello notificato alle controparti in data 23 febbraio 2010. 
    Tutte le parti si costituivano  nelle  due  cause  e  proponevano
appello incidentale. 
    Con provvedimento del 18  giugno  2010,  la  Corte  disponeva  la
riunione delle cause. 
    Le parti  precisavano  quindi  le  rispettive  conclusioni  e  il
Collegio tratteneva  la  causa  a  decisione  all'udienza  del  primo
ottobre 2010. 
    Con ordinanza in data 12 novembre 2010,  depositata  in  data  25
novembre 2010, la  Corte  disponeva  la  rimessione  della  causa  in
istruttoria, assegnando alle parti termine sino al  15  gennaio  2011
per trattare, con apposita memoria, la questione della procedibilita'
dell'opposizione a decreto ingiuntivo,  a  seguito  di  iscrizione  a
ruolo effettuata dall'opponente in termine superiore ai cinque giorni
decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione. 
    Tutte le parti depositavano memoria. 
    All'udienza del 21 gennaio 2011 le parti  precisavano  nuovamente
le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione. 
    2. Le parti in causa Fondazione e SOL S.p.a. prospettavano, nelle
proprie difese, questione di costituzionalita'. 
    2.1. La Fondazione chiedeva alla Corte, nel  caso  in  cui  fosse
ritenuta sussistente la sua legittimazione passiva,  in  ordine  alle
obbligazioni  dedotte  in  giudizio,  di   sollevare   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1  decreto-legge  n.  277/2004,
della legge Regione Piemonte n. 39/2004 e dell'art. 1, commi  1349  e
1350 legge n. 296/2006, per contrasto con la XIV Disp. Trans. Cost. e
con gli artt. 24, 35, 41 e 42 Cost., anche in relazione all'art. 2740
c.c. 
    2.2. La SOL S.p.a. osservava che qualora si  fosse  affermata  la
carenza di legittimazione dell'Azienda ospedaliera, si sarebbe avuta: 
        una lesione del principio di ragionevolezza delle leggi (art.
3 Cost.) sotto l'aspetto  della  tutela  dell'affidamento  ingenerato
dalla precedente normativa; 
        una lesione del diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.). 
    2.3. La questione di costituzionalita' era gia' stata  sollevata,
in altra vertenza, dal Tribunale  di  Torino  con  ordinanza  del  12
dicembre  2006  e  la  Corte   costituzionale   aveva   disposto   la
restituzione degli atti, invitando il giudice a considerare l'entrata
in vigore dell'art. 1 comma 1349, della legge n.  296/2006  (ord.  n.
5/2008). 
    2.4. La Corte d'Appello di Torino  ritiene  di  dover  nuovamente
sollevare  la  questione  di  costituzionalita',  nei  termini   gia'
indicati dal Tribunale, posto che la lettura dell'art. 1  comma  1349
della legge  n.  296/2006  non  consentirebbe  il  superamento  delle
questioni gia' prospettate. 
    2.5. L'ordinanza  del  Tribunale  di  Torino  osservava  che  con
decreto-legge  19  novembre  2004  n.  277   (convertito   in   legge
dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4), all'art. 2, e' stata costituita la
Fondazione Ordine Mauriziano,  disponendo  che  le  fosse  trasferito
l'intero  patrimonio  immobiliare  e   mobiliare   dell'Ente   Ordine
Mauriziano di Torino ad eccezione dei presidi ospedalieri  Umberto  I
di Torino e IRCC di Candiolo, e disponendo inoltre al  comma  3:  «La
Fondazione succede  all'Ente  nei  rapporti  attivi  e  passivi,  ivi
compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso e' titolare  alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con  esclusione  del
rapporti di lavoro relativi al personale  impegnato  nelle  attivita'
sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie
e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data  anteriore
a quella di entrata in vigore del presente decreto.  L'Ente  prosegue
nei  contratti  di  somministrazione  di  beni  e  servizi   connessi
all'esercizio delle attivita' svolte nei presidi di cui  all'art.  1,
comma 1, fermo restando il  trasferimento  in  capo  alla  Fondazione
delle obbligazioni pecuniarie sorte dai  suddetti  contratti  per  le
prestazioni e  le  forniture  eseguite  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto». 
    Lo  scopo  attribuito  alla  Fondazione  dal   decreto-legge   n.
277/2004,  era  quello  di  operare  il  risanamento   del   dissesto
finanziario dell'Ente, come «calcolato alla data di entrata in vigore
del presente decreto» (art. 2 comma 4). 
    Con l'art. 1 tale decreto-legge prevede inoltre che l'Ente Ordine
Mauriziano sia costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino
e IRCC di Candiolo e che continui a  svolgere  la  propria  attivita'
fino alla data di entrata in vigore  della  legge  regionale  con  la
quale la Regione Piemonte ne deve disciplinare  «nel  rispetto  della
previsione  costituzionale,  la  natura  giuridica  e   l'inserimento
nell'ordinamento giuridico sanitario della regione». 
    Con legge regionale 24 dicembre 2004 n. 39  la  Regione  Piemonte
all'art. 2 comma 1 ha costituito l'Ente Ordine Mauriziano  di  Torino
in  Azienda  sanitaria  ospedaliera  (ASO),  disponendo  pertanto  la
trasformazione e la successione in capo alla ASO di tutti i pregressi
rapporti giuridici sorti in capo all'Ente. Inoltre,  al  comma  3  ha
prescritto che: 
        «Dalla data della sua costituzione  l'ASO  assume  a  proprio
carico ogni  onere  di  gestione.  La  gestione  e  i  conseguenti  e
derivanti  oneri  economici  di  tutte  le  controversie  relative  a
rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale,  finanziario  e
patrimoniale  relativi  ai  periodi  antecedenti  alla   costituzione
dell'ASO di cui al comma 1, ivi comprese le liti  attive  e  passive,
rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'art.
2 del decreto-legge n. 277/2004». 
    In forza dell'art. 2 comma 3 della legge  regionale  24  dicembre
2004 n. 39, quindi, la Regione Piemonte non si e' limitata a definire
la  natura  giuridica  e  l'inserimento  nell'ordinamento   giuridico
sanitario della regione dell'Ente  Ordine  Mauriziano  costituito  in
ASO, ma ha  anche  inciso  sul  patrimonio  della  Fondazione  Ordine
Mauriziano (di emanazione  statale)  in  ordine  ai  debiti  maturati
dall'Ente Ordine Mauriziano nel periodo tra il 23 novembre 2004 e  il
22 gennaio 2005 (cfr. combinato disposto artt. 2 e 9 legge  regionale
n. 39/2004), modificando il disposto  dell'art.  2  decreto-legge  n.
277/2004, che invece prevedeva che la Fondazione  si  facesse  carico
anche delle  obbligazioni  pecuniarie  sorte  dai  contratti  per  le
prestazioni e forniture eseguite in favore  dei  presidi  ospedalieri
Umberto I di Torino e IRCC  di  Candiolo,  ma  solo  per  il  periodo
anteriore alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  (ovvero
fino al 22 novembre 2004). 
    2.6. La Corte ritiene che  sia  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 2 comma 3 della
legge regionale Piemonte 24 dicembre 2004 n. 39 in relazione all'art.
117 secondo comma lett. l) Cost. 
    Invero, l'art. 1, comma 1349, della  legge  n.  296/2006  prevede
nuovamente che a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge (277/2004, n.d.r.) la gestione  dell'attivita'
sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'art. 1, comma
1, dello stesso  decreto-legge  si  intende  integralmente  a  carico
dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano  di  Torino,  la
quale succede nei contratti di durata in  essere  con  l'Ente  Ordine
Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla
esecuzione dei medesimi successiva alla  data  di  istituzione  della
predetta azienda sanitaria ospedaliera. 
    Ad avviso della Corte, il legislatore  statale  ha  ribadito  con
tale norma che dal 23 novembre 2004 (data di entrata  in  vigore  del
decreto-legge  n.  277/2004)  la  gestione  dell'attivita'  sanitaria
svolta dall'Ente Ordine Mauriziano e' a carico, da subito, della ASO. 
    Ne' alcuna differenziazione potrebbe esservi per i  contratti  di
durata,  specificamente  richiamati,  in   quanto   la   precisazione
contenuta nella norma in questione sta soltanto  a  significare  che,
anche nel caso  di  contratti  di  durata,  stipulati  prima  del  22
novembre  2004,  risponde  la  ASO  per   le   forniture   successive
(esecuzione dei contratti successiva alla data sopra richiamata), ASO
la quale  ha  pacificamente  usufruito  delle  prestazioni,  pur  non
essendo stata parte contraente originaria. 
    E' significativo, ad avviso della Corte, a tal  proposito,  l'uso
del  termine  «istituzione»  nel  corpo  della  norma,   quindi   con
espressione che richiama la legge statale (decreto-legge n. 277/2004)
e non di quella di «costituzione», che potrebbe richiamare la data in
cui la Regione ha provveduto (con la legge regionale ora  oggetto  di
esame di costituzionalita') alla attuazione di quanto disposto con il
su ricordato decreto-legge n. 277/2004, richiamato dalla stessa legge
regionale. 
    Si pone nuovamente quindi in discussione la data di  costituzione
della ASO,  che,  se  intesa  ai  sensi  della  legge  della  Regione
Piemonte,  tuttora  in  vigore,  importerebbe  una  ingerenza   della
medesima in materie riservate, ex art. 117 Cost. allo Stato. 
    La Corte d'Appello dovrebbe, in altri  termini,  disapplicare  la
legge regionale, facendo prevalere la legge statale (decreto-legge 19
novembre 2004 n. 277 e art. 1, comma 1349  della  legge  27  dicembre
2006 n. 296), cio' in contrasto con i principi che regolano le  fonti
normative, in quanto non vi e'  prevalenza  della  legge  statale  su
quella regionale (o della seconda sulla prima), ma vi sono ambiti  di
competenza, regolati dalla Carta Costituzionale. 
    Peraltro il decreto-legge 1º ottobre 2007 n.  159,  il  quale  ha
disposto all'art.  30,  comma  3,  che  nessuna  azione  individuale,
esecutiva  o  cautelare,  puo'  essere  iniziata  o  proseguita   nei
confronti della FOM dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto appare irrilevante per risolvere la questione,  disciplinando
la sorte  solo  dei  debiti  della  Fondazione  dalla  data  del  suo
commissariamento. 
    A) La questione e' rilevante in quanto, trovando applicazione  la
norma  regionale  citata,   il   decreto   ingiuntivo   opposto   nel
procedimento in esame dovrebbe in sede di decisione  essere  revocato
nei confronti della ASO  e  dichiarato  improcedibile  nei  confronti
della Fondazione (come e' avvenuto in primo grado), mentre in caso di
accoglimento della questione di legittimita' sollevata,  l'esito  del
giudizio sarebbe opposto. 
    B) La questione non e'  manifestamente  infondata  in  quanto  la
legge regionale, nel disporre il trasferimento  dei  debiti  maturati
dall'Ente in capo ad un altro soggetto, per  di  piu'  di  emanazione
statale e per un periodo successivo a quanto previsto dalla normativa
statale stessa, eccede l'ambito delle competenze regionali  e  invade
illegittimamente la materia dell'ordinamento  civile  riservata  alla
competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 secondo comma lett. 1)
Cost., incidendo sulla consistenza del  patrimonio  della  Fondazione
Ordine Mauriziano, in un senso del tutto difforme al disegno  sotteso
alla normativa statale e  senza  alcun  corrispettivo.  Deve  infatti
ritenersi che con il decreto-legge n. 277/2004 sia  stata  costituita
una fondazione quale  persona  giuridica  senza  fine  di  lucro,  in
attuazione della competenza  legislativa  esclusiva  attribuita  allo
Stato  nella  materia  dell'ordinamento   civile,   comprendente   la
disciplina delle persone giuridiche di diritto privato  ex  art.  117
secondo comma lett. 1 (cfr. sentenza  Corte  cost.  n.  300/2003,  in
materia di fondazioni bancarie). 
    Si segnala infine che analoghe violazioni  sono  state  ravvisate
dalla Corte costituzionale: 
        in  relazione  all'art.  4  comma  1  della  medesima   legge
regionale   con   sentenza   n.   173/2006,   che    ha    dichiarato
l'incostituzionalita'  della  legge  regionale  nella  parte  in  cui
operando un diretto trasferimento di beni da persona giuridica  ormai
del tutto estranea all'ordinamento regionale ad una  ASL  incide  sul
patrimonio della detta persona giuridica; 
        in relazione all'art.  25,  comma  2,  1.  reg.  Campania  19
gennaio 2009 n. 1, la quale ha  disposto  che  le  aziende  sanitarie
locali,  le  aziende  ospedaliero-universitarie  di  cui  all'art.  2
decreto  legislativo  21  dicembre  1999  n.   517,   i   policlinici
universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero  e  cura  a
carattere   scientifico   di   diritto   pubblico,    gli    istituti
zooprofilattici sperimentali e le agenzie  sanitarie  regionali,  che
hanno stipulato l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180,  legge  20
dicembre 2004 n. 311, limitatamente  alla  durata  dell'accordo,  non
possono  essere   sottoposti   a   pignoramenti,   introducendo   una
limitazione  al  soddisfacimento  patrimoniale  delle   ragioni   dei
creditori non  prevista  dalla  normativa  statale,  operando  quindi
nell'ambito della materia dell'«ordinamento civile», di cui  all'art.
117, comma 2, lettera 1), Cost.