LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Ha pronunciato la seguente ordinanza nei processi d'appello riuniti n. 351/2010 e 402/2010 R.G. aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Promosso il primo da: Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino, via Magellano 1, in persona del suo commissario liquidatore prof. Giovanni Zanetti, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Solferino 10, presso lo studio dell'avv. Mario Tortonese, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv.ti Ilaria Biagi e Enrico Grande (comunicazioni: fax 011-2347006). Appellante contro SOL S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e A.D. ing. Aldo Fumagalli Romario, soc. con sede in Monza (Milano), via Borgazzi 27, elettivamente domiciliata in Torino, via Avogadro 11, presso lo studio dell'avv. Gabriella Cacciatore, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv.ti Maddalena Palladino e Giuseppe Aminzade. Parte appellata e appellante incidentale contro Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, in persona del direttore generale Ing. Enrico Bighetti, con sede in Torino, via Magellano 1, elettivamente domiciliata in Torino, via Magellano 1, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Bonavia per procura in atti. Appellata e appellante incidentale e promosso il secondo da SOL S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e A.D. ing. Aldo Fumagalli Romario, soc. con sede in Monza (Milano), via Borgazzi 27, elettivamente domiciliata in Torino, via Avogadro 11, presso lo studio dell'avv. Gabriella Cacciatore, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv.ti Maddalena Palladino e Giuseppe Aminzade. Appellante contro Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, in persona del direttore generale ing. Enrico Bighetti, con sede in Torino, via Magellano 1, elettivamente domiciliata in Torino, via Magellano 1, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Bonavia per procura in atti. Appellata e appellante incidentale contro Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino, via Magellano 1, in persona del suo Commissario Liquidatore prof. Giovanni Zanetti, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Solferino 10, presso lo studio dell'avv. Mario Tortonese, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv.ti Ilaria Biagi e Enrico Grande (comunicazioni: fax 011-2347006). Appellata e appellante incidentale udienza collegiale del giorno 21 gennaio 2011. 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 885/2007, con il quale era stata condannata a pagare a favore della SOL S.p.a. la somma di euro 127.807,37, portata dalle fatture a suo tempo emesse nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano, per il periodo novembre 2004 - gennaio 2005. Proponeva essenzialmente eccezione di proprio difetto di legittimazione passiva, rispetto al credito ex adverso azionato in sede monitoria. Si costituiva in giudizio la SOL S.p.a., contestando le allegazioni avversarie, chiedendo, alla luce della peraltro farraginosa normativa in materia, che venisse accertata la legittimazione passiva rispetto ai suoi crediti o dell'Azienda o della Fondazione Ordine Mauriziano o di entrambe e instando per essere autorizzata a chiamare in causa la Fondazione medesima. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Fondazione Ordine Mauriziano, contestando le allegazioni avversarie, formulando, in via pregiudiziale, eccezione di improponibilita' o improcedibilita' nei suoi confronti delle domande di pagamento formulate da SOL in sede monitoria e, in via subordinata, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Chiedeva inoltre l'eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale Piemonte n. 39/2004 e dell'art. 1, comma 1349, della legge statale n. 296/2006, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. con riguardo al principio di ragionevolezza ed al divieto di contraddittorieta', nonche' per violazione dell'art. 42 Cost., anche in relazione alla tutela della garanzia patrimoniale generica del debitore. Con ordinanza del 28 febbraio 2008 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. Con sentenza deliberata in data 27 dicembre 2008 e pubblicata in data 8 gennaio 2009, sub. n. 49, il Tribunale cosi' provvedeva: «Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano rispetto alle domande azionate da SOL S.p.a. in sede monitoria; Revoca il decreto ingiuntivo opposto, lasciando a carico di SOL S.p.a. le spese della procedura monitoria; Dichiara improcedibili le domande tutte proposte da SOL S.p.a. nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano in atto di citazione per chiamata di terzo; Condanna SOL S.p.a. a rimborsare alla Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano le spese della presente opposizione che vengono liquidate, d'ufficio in difetto di notula, in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, euro 2.000,00 per diritti ed euro 200,00 per esposti, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge; Condanna SOL S.p.a., chiamante, a rimborsare alla terza chiamata Fondazione Ordine Mauriziano le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi euro 6.271,00, di cui euro 3.515,00 per onorari ed euro 2.756,00 per diritti, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge». La Fondazione Ordine Mauriziano proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, non notificata, con atto di citazione in appello notificato alle controparti in data 19 febbraio 2010. Proponeva altresi' appello la SOL S.p.a. con atto di citazione in appello notificato alle controparti in data 23 febbraio 2010. Tutte le parti si costituivano nelle due cause e proponevano appello incidentale. Con provvedimento del 18 giugno 2010, la Corte disponeva la riunione delle cause. Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e il Collegio tratteneva la causa a decisione all'udienza del primo ottobre 2010. Con ordinanza in data 12 novembre 2010, depositata in data 25 novembre 2010, la Corte disponeva la rimessione della causa in istruttoria, assegnando alle parti termine sino al 15 gennaio 2011 per trattare, con apposita memoria, la questione della procedibilita' dell'opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito di iscrizione a ruolo effettuata dall'opponente in termine superiore ai cinque giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione. Tutte le parti depositavano memoria. All'udienza del 21 gennaio 2011 le parti precisavano nuovamente le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione. 2. Le parti in causa Fondazione e SOL S.p.a. prospettavano, nelle proprie difese, questione di costituzionalita'. 2.1. La Fondazione chiedeva alla Corte, nel caso in cui fosse ritenuta sussistente la sua legittimazione passiva, in ordine alle obbligazioni dedotte in giudizio, di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 decreto-legge n. 277/2004, della legge Regione Piemonte n. 39/2004 e dell'art. 1, commi 1349 e 1350 legge n. 296/2006, per contrasto con la XIV Disp. Trans. Cost. e con gli artt. 24, 35, 41 e 42 Cost., anche in relazione all'art. 2740 c.c. 2.2. La SOL S.p.a. osservava che qualora si fosse affermata la carenza di legittimazione dell'Azienda ospedaliera, si sarebbe avuta: una lesione del principio di ragionevolezza delle leggi (art. 3 Cost.) sotto l'aspetto della tutela dell'affidamento ingenerato dalla precedente normativa; una lesione del diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.). 2.3. La questione di costituzionalita' era gia' stata sollevata, in altra vertenza, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 12 dicembre 2006 e la Corte costituzionale aveva disposto la restituzione degli atti, invitando il giudice a considerare l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 1349, della legge n. 296/2006 (ord. n. 5/2008). 2.4. La Corte d'Appello di Torino ritiene di dover nuovamente sollevare la questione di costituzionalita', nei termini gia' indicati dal Tribunale, posto che la lettura dell'art. 1 comma 1349 della legge n. 296/2006 non consentirebbe il superamento delle questioni gia' prospettate. 2.5. L'ordinanza del Tribunale di Torino osservava che con decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277 (convertito in legge dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4), all'art. 2, e' stata costituita la Fondazione Ordine Mauriziano, disponendo che le fosse trasferito l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, e disponendo inoltre al comma 3: «La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione del rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attivita' sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attivita' svolte nei presidi di cui all'art. 1, comma 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Lo scopo attribuito alla Fondazione dal decreto-legge n. 277/2004, era quello di operare il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, come «calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto» (art. 2 comma 4). Con l'art. 1 tale decreto-legge prevede inoltre che l'Ente Ordine Mauriziano sia costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo e che continui a svolgere la propria attivita' fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la Regione Piemonte ne deve disciplinare «nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione». Con legge regionale 24 dicembre 2004 n. 39 la Regione Piemonte all'art. 2 comma 1 ha costituito l'Ente Ordine Mauriziano di Torino in Azienda sanitaria ospedaliera (ASO), disponendo pertanto la trasformazione e la successione in capo alla ASO di tutti i pregressi rapporti giuridici sorti in capo all'Ente. Inoltre, al comma 3 ha prescritto che: «Dalla data della sua costituzione l'ASO assume a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell'ASO di cui al comma 1, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 277/2004». In forza dell'art. 2 comma 3 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 39, quindi, la Regione Piemonte non si e' limitata a definire la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione dell'Ente Ordine Mauriziano costituito in ASO, ma ha anche inciso sul patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano (di emanazione statale) in ordine ai debiti maturati dall'Ente Ordine Mauriziano nel periodo tra il 23 novembre 2004 e il 22 gennaio 2005 (cfr. combinato disposto artt. 2 e 9 legge regionale n. 39/2004), modificando il disposto dell'art. 2 decreto-legge n. 277/2004, che invece prevedeva che la Fondazione si facesse carico anche delle obbligazioni pecuniarie sorte dai contratti per le prestazioni e forniture eseguite in favore dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, ma solo per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge (ovvero fino al 22 novembre 2004). 2.6. La Corte ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 2 comma 3 della legge regionale Piemonte 24 dicembre 2004 n. 39 in relazione all'art. 117 secondo comma lett. l) Cost. Invero, l'art. 1, comma 1349, della legge n. 296/2006 prevede nuovamente che a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (277/2004, n.d.r.) la gestione dell'attivita' sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Ad avviso della Corte, il legislatore statale ha ribadito con tale norma che dal 23 novembre 2004 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 277/2004) la gestione dell'attivita' sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano e' a carico, da subito, della ASO. Ne' alcuna differenziazione potrebbe esservi per i contratti di durata, specificamente richiamati, in quanto la precisazione contenuta nella norma in questione sta soltanto a significare che, anche nel caso di contratti di durata, stipulati prima del 22 novembre 2004, risponde la ASO per le forniture successive (esecuzione dei contratti successiva alla data sopra richiamata), ASO la quale ha pacificamente usufruito delle prestazioni, pur non essendo stata parte contraente originaria. E' significativo, ad avviso della Corte, a tal proposito, l'uso del termine «istituzione» nel corpo della norma, quindi con espressione che richiama la legge statale (decreto-legge n. 277/2004) e non di quella di «costituzione», che potrebbe richiamare la data in cui la Regione ha provveduto (con la legge regionale ora oggetto di esame di costituzionalita') alla attuazione di quanto disposto con il su ricordato decreto-legge n. 277/2004, richiamato dalla stessa legge regionale. Si pone nuovamente quindi in discussione la data di costituzione della ASO, che, se intesa ai sensi della legge della Regione Piemonte, tuttora in vigore, importerebbe una ingerenza della medesima in materie riservate, ex art. 117 Cost. allo Stato. La Corte d'Appello dovrebbe, in altri termini, disapplicare la legge regionale, facendo prevalere la legge statale (decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277 e art. 1, comma 1349 della legge 27 dicembre 2006 n. 296), cio' in contrasto con i principi che regolano le fonti normative, in quanto non vi e' prevalenza della legge statale su quella regionale (o della seconda sulla prima), ma vi sono ambiti di competenza, regolati dalla Carta Costituzionale. Peraltro il decreto-legge 1º ottobre 2007 n. 159, il quale ha disposto all'art. 30, comma 3, che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto appare irrilevante per risolvere la questione, disciplinando la sorte solo dei debiti della Fondazione dalla data del suo commissariamento. A) La questione e' rilevante in quanto, trovando applicazione la norma regionale citata, il decreto ingiuntivo opposto nel procedimento in esame dovrebbe in sede di decisione essere revocato nei confronti della ASO e dichiarato improcedibile nei confronti della Fondazione (come e' avvenuto in primo grado), mentre in caso di accoglimento della questione di legittimita' sollevata, l'esito del giudizio sarebbe opposto. B) La questione non e' manifestamente infondata in quanto la legge regionale, nel disporre il trasferimento dei debiti maturati dall'Ente in capo ad un altro soggetto, per di piu' di emanazione statale e per un periodo successivo a quanto previsto dalla normativa statale stessa, eccede l'ambito delle competenze regionali e invade illegittimamente la materia dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 secondo comma lett. 1) Cost., incidendo sulla consistenza del patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, in un senso del tutto difforme al disegno sotteso alla normativa statale e senza alcun corrispettivo. Deve infatti ritenersi che con il decreto-legge n. 277/2004 sia stata costituita una fondazione quale persona giuridica senza fine di lucro, in attuazione della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato nella materia dell'ordinamento civile, comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato ex art. 117 secondo comma lett. 1 (cfr. sentenza Corte cost. n. 300/2003, in materia di fondazioni bancarie). Si segnala infine che analoghe violazioni sono state ravvisate dalla Corte costituzionale: in relazione all'art. 4 comma 1 della medesima legge regionale con sentenza n. 173/2006, che ha dichiarato l'incostituzionalita' della legge regionale nella parte in cui operando un diretto trasferimento di beni da persona giuridica ormai del tutto estranea all'ordinamento regionale ad una ASL incide sul patrimonio della detta persona giuridica; in relazione all'art. 25, comma 2, 1. reg. Campania 19 gennaio 2009 n. 1, la quale ha disposto che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali, che hanno stipulato l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180, legge 20 dicembre 2004 n. 311, limitatamente alla durata dell'accordo, non possono essere sottoposti a pignoramenti, introducendo una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori non prevista dalla normativa statale, operando quindi nell'ambito della materia dell'«ordinamento civile», di cui all'art. 117, comma 2, lettera 1), Cost.