IL TRIBUNALE I. Premesse ricostruttive dell'iter processuale. Premesso che: questo collegio e' investito della trattazione del procedimento a carico di Augussori + 35, ai quali e' contestata la violazione dell'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 in riferimento all'azione dell'associazione denominata «Camicie verdi», poi confluita nell'associazione denominata «Guardia Nazionale Padana»; questo collegio in data 10 dicembre 2010, accertato che con l'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 era stato abrogato predetto art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, ha ritenuto che cio' fosse avvenuto in totale assenza di una valida delega al Governo per realizzare quell'abrogazione e ha sollevato questione di legittimita' costituzionale; dopo tre giorni dalla proposizione di quella questione il Governo, con altro decreto legislativo, il n. 213 del 13 dicembre 2010, ha di nuovo abrogato il predetto art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, espungendo la norma dall'elenco delle disposizioni che lo stesso Governo, con il precedente decreto legislativo n. 179 del 2009, aveva espressamente deliberato di mantenere in vigore; in conseguenza di questa sopravvenuta nuova ed autonoma abrogazione dell'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 la Corte costituzionale ha restituito gli atti a questo collegio affinche' sia valutato se la questione proposta mantenga rilievo; questo collegio, per le ragioni che saranno meglio esplicitate sotto, ha ritenuto che anche con questo nuovo intervento legislativo il Governo abbia operato senza averne il potere e, pertanto, che anche il decreto legislativo 213 del 2010 sia affetto da manifesta e evidente illegittimita' costituzionale; va da se' che, una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 213 del 2010, nella parte in cui modifica il decreto legislativo 179 del 2009 espungendo ex post dalle norme mantenute in vigore l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio1948 n. 43, tornera' ad essere rilevante l'originaria questione di legittimita' gia' proposta - e che qui andra' risollevata - dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte in cui, anch'esso, ha abrogato il predetto art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43. II. La manifesta illegittimita' dell'intervento governativo di cui al decreto legislativo 213 del 2010 di modifica del decreto legislativo 179 del 2009. Come e' noto, con la legge 28 novembre 2005, n. 246 il legislatore, all'art. 14, comma 14, nell'ambito di un progetto complessivo di semplificazione del tessuto normativo vigente, ha delegato il governo "ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore»; stabilendo, al successivo comma 14-ter, che "decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate". Costituendo quest'ultima una delega al Governo ad individuare quali previsioni normative mantenere in vigore e quali destinare all'effetto abrogativo, il legislatore ha dovuto necessariamente, in forza dell'art. 76 Cost., fissare un termine per l'esercizio di quella delega e dettare i "principi e criteri direttivi" che il Governo avrebbe dovuto seguire nell'opera di selezione delle norme da mantenere in vigore. Il termine per l'esercizio della delega era fissato dal combinato disposto del citato comma 14 e del precedente comma 12. Il comma 14, infatti, fissava il termine ultimo per l'esercizio della delega ad individuare le norme da mantenere in vigore "entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12" e il comma 12, a sua volta, prevedeva un termine di "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [2005/246 ndr]: legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280 e che, quindi, mancando nel testa una diversa disposizione, e' entrata in vigore il 16 dicembre 2005. Con l'effetto che il termine per esercitare la delega andava a scadere il 16 dicembre del 2009. I principi e criteri direttivi per l'esercizio di quella delega erano, invece, dettati nel citato comma 14 ed erano enucleati nel modo seguente: "a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita; b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativa o siano comunque obsolete; c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali; d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica; h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione". A fronte di questa delega il Governo ha, infatti, provveduto ad adottare il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 con il quale ha elencato le leggi dello Stato anteriori al 1970 per le quali era "indispensabile la permanenza in vigore". E tra queste previsioni, al punto 1001 dell'allegato 1 al citato decreto, ha indicato, appunto, il decreto legislativo n. 43 del 1948. Ora, per prima cosa, appare di palese evidenza che il successivo intervento operato con il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 sul decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, per modificarne il contenuto, sia del tutto illegittimo per l'assoluta assenza di una delega al Governo ad abrogare leggi o provvedimenti gia' sottratti all'effetto abrogativo del comma 14-ter dell'art. 14 della legge 2005 n. 246. Infatti, nel momento in cui il Governo ha indicato un provvedimento tra quelli per i quali era «indispensabile la permanenza in vigore» ha impedito che quel testo venisse ad essere travolto dall'effetto abrogativo altrimenti conseguente al comma 14-ter della legge 2005 n. 246. Con la conseguenza che solo il legislatore, con un successivo provvedimento di legge, potrebbe disporne l'abrogazione, non certo il Governo. Ne', peraltro, il potere esercitato dal Governo, ritornando sulle determinazioni gia' adottate con il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, puo' trovare la sua fonte di legittimazione nella delega all'epoca conferita con il comma 14 della legge 2005 n. 246, perche' quel potere era conferito, come si e' visto, per un termine complessivo di quattro anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia dal 16 dicembre 2005, per cui quel termine era spirato gia' nel dicembre del 2009, esattamente pochi giorni dopo l'adozione del decreto legislativo 2009, n. 179. Anche per questo aspetto, quindi, al dicembre del 2010, allorche' venne adottato il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213, il Governo non aveva alcun potere di modificare le determinazioni gia' adottate con il citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179. Men che meno, peraltro, un potere del Governo di abrogare ex post, e oltre il termine, un provvedimento legislativo gia' sottratto all'effetto abrogativo del comma 14-ter dell'art. 14 della legge n. 2005/246, puo' discendere dal comma 18 dello stesso art. 14 legge n. 2005/246, citato nel corpo dell'art. 1 del d.lgs. n. 213/2010 e richiamato all'odierna udienza da alcune delle difese. Il citato comma 18 prevede che: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19". La norma citata, dunque, non consente all'esecutivo di intervenire nuovamente sulla scelta operata nell'individuazione delle norme per le quali era «indispensabile la permanenza in vigore» e sottratte all'effetto abrogativo altrimenti conseguente, ma si limita a consentire interventi integrativi, di riassetto o correttivi rispetto alle norme mantenute in vigore e alle norme adottate per ragioni di semplificazione e di riassetto delle stesse leggi. Infatti, comma 15 dell'art. 14 della legge n. 2005/246 prevedeva che il Governo con i «decreti legislativi di cui al comma 14» provvedesse, oltre ad indicare le norme mantenute in vigore, «altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970». Il comma 18 in esame, quindi, consente al Governo esclusivamente un ulteriore intervento di assestamento della disciplina risultante da questi decreti legislativi, ma non permette in alcun modo di ritornare anche sulle scelte gia' compiute circa la normativa da mantenere in vigore ex comma 14. La conferma di cio' deriva, oltre che dal chiaro tenore del comma 18, dal fatto che la previsione del comma 14 fissa un termine preciso e definito per l'individuazione delle norme da mantenere in vigore o da lasciar perire, mentre se si ammettesse che nel diverso e piu' ampio termine di cui al comma 18 il Governo avesse ancora la medesima facolta', il termine di cui al comma 14 non avrebbe avuto alcun significato. La riprova ulteriore che questo ragionamento e' corretto emerge in modo indiscutibile dalla previsione del comma 14-ter dello stesso art. 14 in esame, la quale stabilisce inderogabilmente l'abrogazione delle norme non mantenute in vigore «decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14». Abrogazione che, quindi, si verifica un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 18, con l'effetto che se si ritenesse ancora possibile al Governo, nel termine ulteriore del comma 18, modificare le scelte compiute entro il termine di cui al comma 14, l'elenco delle leggi destinate all'abrogazione o al mantenimento verrebbe ad essere definito addirittura successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 14-ter, cui la legge delega ricollega l'effetto abrogativo o di mantenimento in vigore. Con la conseguenza che, paradossalmente, l'elenco delle leggi gia' abrogate ex comma 14-ter dal dicembre 2010 potrebbe essere formato dal Governo nel dicembre del 2011. Ma, soprattutto, la conferma che gli interventi consentiti dal comma 18 siano solo di adeguamento e armonizzazione della disciplina in vigore (conservata in vigore o successiva al 1970) si ricava anche da un altro aspetto testuale del comma 18, nella parte in cui vincola il Governo ad adottare questi nuovi interventi di adeguamento e armonizzazione nel rispetto «esclusivamente» dei criteri dettati dal comma 15 e non gia' dei criteri di cui al comma 14, che sono proprio quelli dettati per guidare il Governo nella scelta delle leggi da mantenere in vigore. Mentre i criteri di cui al comma 15 sono quelli dettati esclusivamente per guidare il Governo nelle operazioni di semplificazione e armonizzazione della normativa mantenuta in vigore. Ne' depone in senso contrario il fatto che il comma 18 faccia riferimento, per la determinazione del termine per l'adozione dei decreti di riassetto, ai decreti legislativi di cui al comma 14, perche' i decreti di cui al comma 14, nella volonta' originaria del legislatore, sono al contempo sia finalizzati all'individuazione delle norme da mantenere in vigore sia, come emerge dal comma 15, finalizzati alla semplificazione e al riassetto della normativa mantenuta in vigore. Conclusivamente, dunque, appare chiaro che il legislatore delegante ha inteso assegnare al delegato un primo termine di 48 mesi per compiere le scelte relative all'individuazione delle norme ante 1970 da mantenere in vigore e un secondo termine di ulteriori 24 mesi per gli interventi di semplificazione e armonizzazione della normativa mantenuta in vigore e di quella successiva al 1970. III. Eventuale subordinata illegittimita' costituzionale dei commi 18 e 14 art. 14 legge 28 novembre 2005, n. 246. Ove si dovesse ritenere, che, per qualche ragione, permanga in capo al Governo un potere di abrogazione in forza dei citati commi 14 e 18, in tale ipotesi ci si dovrebbe confrontare con l'illegittimita' costituzionale di queste disposizioni, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione e con la conseguente illegittimita' della disposizione abrogatrice in discussione per assenza di delega. Infatti, la norma costituzionale consente di delegare il potere legislativo al Governo solo previa fissazione di principi e criteri direttivi e per oggetti definiti. Per cominciare, infatti, il comma 18, richiamando i criteri di cui al comma 15, non detta alcun criterio che sia realmente effettivo nel guidare il Governo nell'intervento di selezione delle norme da mantenere in vigore o lasciar cadere, atteso che, come si e' visto, neppure richiama i criteri, di per se' minimali, di cui al comma 14. Con l'effetto che il Governo e' lasciato totalmente libero di individuare le norme da abrogare o da mantenere in vigore. Se poi si ritenesse che anche l'intervento di successivo ripensamento dovesse essere almeno rispettoso dei criteri di cui al comma 14, non potrebbe essere trascurata, in via ulteriormente subordinata, la genericita' anche dei criteri elencati in detto comma e dell'assenza di oggetti definiti, ossia di previa definizione della materia. Infatti, la legge delega anche al comma 14 e' totalmente muta in ordine al settore nel quale il Governo e' chiamato a legiferare, in quanto, a fronte di una deliberata abrogazione di tutte le norme anteriori ad una certa data senza distinzione di materie, il Governo e' stato delegato a scegliere quali pregresse discipline normative mantenere in vigore. Con l'effetto che al Governo, in questo modo, e' stato trasferito, sia pure indirettamente, il potere di normazione, senza delimitazione nella delega della materia oggetto dell'intervento normativo delegato. Inoltre, i principi e criteri direttivi in esame si risolvono, in gran parte, in prospettazioni prive di contenuto concreto ed effettivamente delimitante del potere delegato. Infatti, a parte l'ovvia previsione che non debbano essere mantenute in vigore le norme gia' abrogate o quelle ormai prive di effetto (lettere a e b), per il resto nessun criterio appare idoneo a condizionare e dirigere la scelta del Governo circa l'individuazione delle norme che siano da mantenere in vigore. Escluso forse solo il criterio previsto nella lettera c), che impedisce di abrogare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali. L'effetto e' che i predetti criteri lasciano al Governo una totale discrezionalita', il che contrasta indiscutibilmente con l'art. 76 Cost. fatto tanto piu' grave ove, come nel caso di specie, il legislatore delegato utilizzi questa ampia discrezionalita' per andare ad attingere norme che sono comunque poste a presidio di valori costituzionali, atteso che indubbiamente il decreto legislativo n. 43 del 1948 da' attuazione all'art. 18, comma 2, della Costituzione, sanzionando penalmente il divieto ivi previsto. IV. Rilevanza e ammissibilita' della questione di Costituzionalita'. In merito alla rilevanza e' evidentemente indubbio che, ove la norma che ha abrogato il reato per cui si procede fosse legittima, il presente procedimento si dovrebbe concludere con una sentenza immediata di improcedibilita' per intervenuta abrogazione; mentre ove l'intervento abrogativo fosse da ritenere illegittimo, perche' adottato da un organo privo del potere legislativo idoneo, il procedimento dovrebbe proseguire per pervenire ad una pronuncia nel merito, anche eventualmente in applicazione dell'art. 2 c.p. Al riguardo si puo' richiamare l'orientamento gia' espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 1983, nonche' con la sentenza 394 del 2006. La circostanza che, nel caso di specie, si invochi da parte della Corte costituzionale un sindacato di legittimita' costituzionale su una norma abrogatrice di altra disposizione sanzionatoria di natura penale impone preliminarmente una riflessione in merito all'esistenza del potere della Corte di sindacare detta norma abrogatrice. Aspetto sul quale si sono soffermate anche le difese. In proposito questo Collegio ritiene che detto potere esista e che non trovi un limite nella giurisprudenza della Corte adita circa i limiti al controllo di costituzionalita' delle norme penali. E' noto, infatti, che la Corte costituzionale ha stabilmente ritenuto di non poter estendere il proprio controllo su interventi legislativi in materia penale ove l'effetto della propria decisione si risolva in una violazione della riserva di legge vigente in forza dell'art. 25, comma 2, Cost. Afferma, in particolare, la Corte costituzionale che il proprio sindacato su interventi legislativi in materia penale sia limitato al vaglio delle sole «norme penali di favore», tra le quali non rientrerebbe il caso qui in esame, di una norma direttamente e integralmente abrogativa di un reato. Rispetto ad interventi integralmente abrogativi di un reato, afferma la Corte che una propria pronuncia di illegittimita' costituzionale della norma abrogatrice comporterebbe la reviviscenza dell'originaria norma incriminatrice e che cio' determinerebbe la sostituzione della Corte al legislatore nella scelta delle condotte passibili di sanzione penale. In relazione a questa problematica va premesso, in primo luogo, che una simile limitazione dei poteri della Corte non appare in realta' condivisibile, proprio perche', quanto meno, in tal modo vengono a residuare aree dell'ordinamento sottratte al controllo di costituzionalita', mentre cio', come afferma la stessa Corte costituzionale (1983 n. 148), non dovrebbe essere possibile alla luce della collocazione della Corte quale organo preposto al controllo di compatibilita' costituzionale delle leggi: di tutte le leggi. Con questa limitazione, infatti, si puo' arrivare al paradosso che scelte legislative di abrogazione di reati offensivi di valori costituzionalmente protetti o di diritti inviolabili dell'uomo non potrebbero mai essere sindacate dal giudice delle leggi. In ogni caso, anche considerando condivisibile quella giurisprudenza e ritenendo che la riserva di legge di cui all'art. 25, comma 2, Cost., precluda alla Corte un sindacato sulle leggi abrogative di reati, di certo quella giurisprudenza non puo' trovare applicazione nel caso di specie. In questa sede, infatti, la pronuncia che e' richiesta alla Corte e' diretta espressamente a riaffermare il principio di riserva di legge di cui all'art. 25, comma 2, Cost., violato proprio dall'illegittimo intervento di un organo diverso dal Parlamento. Ove la Corte ritenesse di ricondurre questa vicenda nell'alveo della propria richiamata giurisprudenza si produrrebbe l'effetto non gia' di garantire il rispetto da parte della Corte del monopolio riservato al Parlamento dall'art. 25, comma 2, Cost., bensi' di legittimare la violazione del medesimo principio ad opera del Governo in carenza assoluta del relativo potere. Negare questo potere di intervento alla Corte costituzionale potrebbe produrre effetti paradossali come, ad esempio, l'intangibilita' dell'abrogazione del reato di violenza sessuale operata in appendice ad un decreto legislativo fondato su una delega al riordino della disciplina dei contratti agrari. E' evidente come cio', a tacer d'altro (come la possibilita' di strumentalizzazioni personali), realizzi un totale stravolgimento dei rapporti tra i Poteri dello Stato, rispetto al quale la Corte costituzionale non avrebbe alcun potere di intervento dirimente. E merita che si segnali come in tal modo la decisione della Corte legittimerebbe effetti assai piu' gravi e pervasivi di quelli che la stessa Corte ha voluto impedire con la pronuncia n. 51 del 1985. In quell'occasione, infatti, il Supremo Consesso esattamente ritenne di escludere che i decreti legge non convertiti implicanti, per quel che interessa in questa sede, effetti abrogativi di norme penali, potessero esplicare gli effetti di favore di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 c.p. Se in quella sede si ritenne di privare di effetti il decreto-legge non convertito, perche' senza conversione non e' parificabile ad un atto legislativo, tanto piu' deve essere precluso ad un atto di valore ancora inferiore, come un decreto legislativo adottato senza delega, di esplicare effetti abrogativi. In sede di adozione di un decreto legge quanto meno il Governo ha il potere di introdurre norme anche penali, mentre non ha neppure tale potere ove agisca con la forma del decreto legislativo senza delega o in eccesso rispetto alla delega. A fronte di tutto cio' e' evidente come il decreto legislativo n. 213 del 2010 nella parte in cui modifica il decreto legislativo n.179 del 2009 nella parte in cui aveva mantenuto in vigore il reato di cui qui si tratta sia da dichiarare illegittimo da parte della Corte costituzionale. V. Riproposizione della questione di costituzionalita' dell'art. 2268 del decreto legislativo 66 del 2010. Alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 213 del 2010 ove abroga il mantenimento in vigore del reato per cui si procede disposto con il decreto legislativo n. 179 del 2009 consegue la necessita' di confrontarsi con la permanenza in vigore dell'ulteriore norma abrogatrice dello stesso reato, attuata con il precedente decreto legislativo n. 66 del 2010. Rispetto a quest'ultimo, quindi, deve essere integralmente riproposta la questione gia' sollevata con l'ordinanza che si riporta integralmente. «TRIBUNALE DI VERONA Ordinanza Il collegio, composto dai sig.ri magistrati Dott. Marzio Bruno Guidorizzi; Dott. Giorgio Piziali; Dott.ssa Livia Magri; Premesso che: questo collegio e' stato investito della trattazione del procedimento a carico di Augussori + 35, ai quali e' contestata la violazione dell'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 in riferimento all'azione dell'associazione denominata «Camicie verdi», poi confluita nell'associazione denominata «Guardia Nazionale Padana»; all'udienza del 1° ottobre 2010 le difese hanno segnalato che la norma sanzionatoria contestata risulta abrogata per effetto dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 con decorrenza dall'8 ottobre 2010 e hanno chiesto un rinvio a data successiva allo scopo di ottenere una pronuncia di immediato proscioglimento per intervenuta abrogazione del reato; all'udienza del 19 novembre 2010 il Pubblico ministero ha proposto istanza affinche' venga sollevata una questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 nella parte in cui ha abrogato l'intero decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43; le difese hanno chiesto un ulteriore rinvio per poter interloquire su questo punto, prospettando, peraltro, a loro volta altra questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 161 c.p. nella parte in cui estende a tutti i correi gli effetti sospensivi della prescrizione previsti per alcuni di essi e non contempla un termine massimo per i casi di sospensione della prescrizione; il procedimento e' stato differito alla data odierna anche con fissazione di un termine per il deposito di eventuali memorie in ordine alle questioni di illegittimita' costituzionale sollevate; nel corpo di alcune delle memorie depositate dalle difese e' stato osservato che non potrebbe essere sollevata la questione proposta dal Pubblico ministero in quanto questo Tribunale sarebbe incompetente per territorio rispetto al reato contestato e che dovrebbe essere dichiarata la nullita' del decreto che dispone il giudizio per la sua genericita'; all'odierna udienza le parti hanno ribadito gli argomenti gia' svolti alla precedente udienza e nelle rispettive memorie; la questione appare fondata, rilevante e prospettabile in questa sede. Infatti, per cominciare, come si vedra' nel dettaglio in seguito, il Governo non aveva il potere di abrogare il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, sia perche' l'unico potere delegatogli era di adottare (come emerge dai lavori preparatori e confermato dal Consiglio di Stato) un provvedimento avente «valore di ricognizione della legislazione vigente», sia perche' il decreto esulava dalla materia dell'ordinamento militare, come definita nell'art. 1 dello stesso codice. Inoltre, il Governo ha effettuato l'abrogazione avvalendosi di una delega (art. 14 comma 14 legge n. 246/2005) gia' utilizzata nel senso opposto, atteso che il 1° dicembre 2009 (d.lgs. n. 179) aveva espressamente affermato la permanenza in vigore del d.lgs. n. 1948/43 in quanto «indispensabile». Infine, l'abrogazione lascia priva di copertura sanzionatoria la violazione del divieto costituzionale di cui all'art. 18 Cost, che proibisce associazioni a struttura militare che perseguano scopi politici. 1. Il quadro normativo relativo alla fattispecie contestata: il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43. Il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 e' entrato in vigore il 17 febbraio 1948. Poiche' il decreto era stato emanato in forza del D.lgs.Lgt. 16 marzo 1946 n. 98, che attribuiva il potere legislativo al Governo salva ratifica del Parlamento, con legge 1956 n. 561 il decreto legislativo 1948 n. 43 e' stato ratificato dal Parlamento. In data 1° dicembre 2009 il decreto legislativo 4 febbraio 1948 n. 43 e' stato confermato nella sua vigenza con decreto legislativo n. 179, intitolato «Disposizioni legislative statali anteriori al primo gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246», adottato, per l'appunto, in forza della delega conferita al Governo per individuare le norme anteriori al 1970 da mantenere in vigore. E parimenti con lo stesso d.lgs. n. 2009/179 e' stata mantenuta in vigore la legge 1956 n. 561. Con successivo decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, pubblicato il giorno 8 maggio 2010, con il quale e' stato introdotto il «Codice dell'ordinamento militare», all'art. 2268, comma 1, a decorrere dalla entrata in vigore della nuova disciplina, vengono abrogati una serie di atti normativi specificamente elencati, tra i quali, indicato al n. 297, anche il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43. Ai sensi dell'art. 2272 dello stesso Codice, quindi, a far data dal giorno 8 ottobre 2010, il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 risulta abrogato. Non e' stata abrogata, invece, la legge 1956 n. 561 di ratifica dello stesso. Peraltro, essendo quest'ultima una mera legge di ratifica, si deve intendere che l'espressa abrogazione del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 comporti la perdita di effetti di ogni sua disposizione, senza che sia necessario che il legislatore abroghi anche la legge 1956 n. 561 di ratifica. 2. Fonti sulle quali e' fondata l'adozione del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, come indicato nella sua stessa premessa, trova la propria legittimazione generale negli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che autorizzano il Governo a legiferare in materie allo stesso delegate dal Parlamento e, nel dettaglio, nella legge delega 28 novembre 2005, n. 246, articolo 14, comma 14 e comma 15. La prima delle due previsioni ora indicate (comma 14), come sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha conferito al Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h). La seconda previsione (comma 15), stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14 provvedono, altresi', alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. Sia in relazione alla delega di cui al citato comma 14 che in relazione alla delega ricavabile dal comma 15 in realta' il Governo non aveva il potere di abrogare il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43. 3. Profili di illegittimita' costituzionale. A) Insussistenza potere di abrogazione in forza del comma 14 art. 14 legge 28 novembre 2005, n. 246. Rispetto alla delega di cui al citato comma 14, che demanda al Governo di individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, si tratta, in realta', di una delega che il Governo aveva gia' esercitato. Infatti, con il d.lgs. n. 2009/179 legislatore delegato aveva gia' indicato tutte le norme pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 che era indispensabile mantenere in vigore. E tra queste norme aveva espressamente indicato anche il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43. E' certo, quindi, che il potere dimesso al Governo con il citato art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 non puo' essere nuovamente esercitato e per di piu' non puo' esserlo per conseguire un effetto opposto a quello gia' prodotto con l'esercizio della delega avvenuto con il d.lgs. n. 2009/179. La delega, infatti, era conferita per individuare le norme da mantenere in vigore, non gia' per abrogare norme mantenute in vigore. Quindi, una volta individuato tra le norme che era indispensabile mantenere in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, la sua successiva abrogazione non poteva che essere deliberata dal Parlamento o dal legislatore delegato in forza di altra delega. Se, dunque, il Governo ha ritenuto di abrogare il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 avvalendosi dei poteri a suo tempo delegatigli con l'art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246,10 ha fatto in totale assenza di delega per due ordini di ragioni. La prima, perche' il potere delegato si era gia' esaurito con l'emanazione del decreto legislativo 2009/179, che ha mantenuto in vigore la norma ritenendola indispensabile. La seconda, perche' la delega era conferita al solo scopo di selezionare le norme da mantenere in vigore e, una volta compiuta questa selezione, non vi era alcuno spazio nella delega per un successivo intervento abrogativo. E nulla nel corpo della delega consente di ritenere che il Parlamento avesse delegato al Governo la possibilita' di rimeditare successivamente, fra l'altro senza limiti di tempo, il potere di individuazione delle norme da non abrogare, perche', come detto, cio' realizzerebbe l'effetto opposto e non voluto dal legislatore delegante di demandare al Governo la decisione di cosa successivamente abrogare malgrado l'affermata permanenza in vigore. Peraltro, l'abrogazione non era (come invece sostenuto dalle difese) consentita dal criterio sub b) secondo cui non potevano essere mantenute in vigore le «disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete», perche' la norma in questione non e' assolutamente obsoleta. E cio' in quanto quella norma e' espressione di un principio che e' stato inserito nel corpo della Costituzione, tra le norme fondamentali, a differenza, ad esempio, di altri divieti espressione del particolare momento storico, che sono inseriti, non a caso, nelle norme transitorie della stessa Costituzione, come il divieto di riorganizzazione del partito fascista (disp. XII). Non ha, poi, alcun rilievo il fatto che la norma incriminatrice abbia avuto scarsa applicazione, argomento che, al contrario, potrebbe anche portare a ritenere la sua particolare efficacia deterrente ed utilita'. Il fatto che un reato sia commesso raramente non lo rende per cio' solo obsoleto. A.2). Eventuale subordinata illegittimita' costituzionale comma 14 art. 14 legge 28 novembre 2005, n. 246. Inoltre, ove si dovesse ritenere, che, per qualche ragione, permanga in capo al Governo un potere di abrogazione in forza del citato comma 14, in tale ipotesi ci si dovrebbe confrontare con l'illegittimita' costituzionale della stessa disposizione di cui all'art. 14, comma 14, qui in esame, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione e con la conseguente illegittimita' della disposizione abrogatrice in discussione per assenza di delega. Infatti, la norma costituzionale consente di delegare il potere legislativo al Governo solo previa fissazione di principi e criteri direttivi e solo «per oggetti definiti», ossia previa definizione della materia dell'intervento normativo delegato. Nel caso di specie, al contrario, la legge delega e' totalmente muta in ordine al settore nel quale il Governo e' chiamato a legiferare, in quanto a fronte di una deliberata abrogazione di tutte le norme anteriori ad una certa data senza distinzione di materie, il Governo e' stato delegato a scegliere quali pregresse discipline normative mantenere in vigore. Con l'effetto che al Governo, in questo modo, e' stato trasferito, sia pure indirettamente, il potere di normazione, senza delimitazione nella delega della materia oggetto dell'intervento normativo delegato. Inoltre, anche i principi e criteri direttivi indicati nella legge delega sono del tutto privi del requisito di determinazione voluto sempre dall'art. 76 della Costituzione, in quanto si risolvono, in gran parte, in prospettazioni prive di contenuto concreto ed effettivamente delimitante del potere delegato. Infatti, a parte l'ovvia previsione che non debbano essere mantenute in vigore le norme gia' abrogate o quelle ormai prive di effetto (lettere a e b), per il resto nessun criterio appare idoneo a condizionare e dirigere la scelta del Governo circa l'individuazione delle norme che siano da mantenere in vigore. Escluso forse solo il criterio citato previsto nella lettera c), che impedisce di abrogare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali. L'effetto e' che i predetti criteri lasciano al Governo una totale discrezionalita', il che contrasta indiscutibilmente con l'art. 76 Cost. B) Insussistenza del potere di abrogazione in forza del comma 15 art. 14 legge 28 novembre 2005, n. 246. In relazione alla seconda previsione indicata come fonte del potere esercitato dal Governo, ossia il comma 15 dell'art. 14 citato, si tratta di una delega alla «semplificazione o al riassetto» delle norme mantenute in vigore, anche al fine di armonizzarle con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. In questo caso, i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovra' attenere sono quelli gia' elencati nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espressamente richiamato dal citato comma 15. Al riguardo l'art. 20 (dettato a sua volta all'interno di una procedura di semplificazione legislativa) prevede l'adozione di decreti legislativi che si conformino ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: «a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale; 5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolatone, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Si vede bene come questi criteri per la parte preponderante attengano alla regolamentazione di procedimenti amministrativi o di compiti propri di enti pubblici (lettere da c a n) e pertanto non siano pertinenti rispetto alla materia di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e, tanto meno, di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43. Gli unici criteri effettivamente idonei a definire l'ambito entro cui doveva muoversi il legislatore delegato sono, quindi, quelli di cui alla lettera a) e, in parte, a bis), i quali prevedono la possibilita' di un «riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia» e di «un coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo». Quanto al criterio sub b), che richiede l'«indicazione esplicita delle norme abrogate», e' solo una previsione funzionale ad una buona normazione, in quanto ha lo scopo esclusivo di imporre di indicare in modo espresso le norme che debbono essere abrogate proprio perche' sostituite da altre disposizioni confluite nel Codice o incompatibili con queste. I criteri indicati come rilevanti (a e in parte a bis) sono fondamentali perche' confermano che la delega non era conferita per riformare le diverse materie individuate, ma semplicemente per realizzare Testi Unici delle disposizioni ante 1970 mantenute in vigore (con eventuale armonizzazione delle disposizioni successive vigenti), con la facolta' aggiuntiva costituita dalla possibilita' di modificare le disposizioni medesime, ma esclusivamente per «garantire la coerenza logica e sistematica della normativa», anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativa, nell'ambito di un coordinamento formale del testo. Questa precisa delimitazione dell'oggetto del potere legislativo attribuito al legislatore delegato, d'altro canto, emerge direttamente anche dal testo del comma 15 in esame, il quale, come si e' visto, testualmente prevede la delega «alla semplificazione o al riassetto della materia», anche al fine di «armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970». Che questo fosse il contenuto della delega, peraltro, emerge anche dai lavori preparatori, nel corso dei quali si osservo' come alla luce del quadro normativa «il provvedimento assume un valore di ricognizione della legislazione vigente» (v. Nota breve dell'11 gennaio 2010 della Commissione per la semplificazione della Camera dei Deputati, ma analogamente si e' espresso il Consiglio di Stato citato dalle stesse difese, il quale espressamente riconosce che se cosi' non fosse la delega sarebbe violata). La suddetta delimitazione dell'intervento delegato, d'altra parte, spiega e giustifica l'assenza di criteri e principi direttivi sull'oggetto delle singole materie, come altrimenti sarebbe imposto dall'art. 76 Cost., perche' le strutture portanti che la disciplina delle diverse materie gia' possiede non possono essere modificate, mentre oggetto di modifica possono essere solo quegli aspetti che servono a semplificare il linguaggio o a garantire armonizzazione tra piu' testi, nonche' coerenza logica e sistematica alla normativa. Non puo', quindi, discendere da questa delega il potere di abrogare sic et simpliciter una disposizione mantenuta in vigore ai sensi del comma 14, qual era il decreto legislativo n. 1948/43, espressamente mantenuto in vigore dal decreto legislativo del 2009 n. 179. Infatti, l'abrogazione di questa norma, senza alcuna attrazione nel Codice dell'ordinamento militare di una disposizione dal contenuto corrispondente, realizza un effetto del tutto diverso da quello legittimato dal legislatore delegante con i principi e criteri gia' analizzati. In vero, la specifica disciplina contenuta nel decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, con particolare riferimento alla fattispecie penale oggetto del presente procedimento, non trova alcuna regolamentazione ne' identica, ne' analoga nel corpo del Codice, cosicche' rispetto a quel reato non si sono realizzati ne' un riassetto normativo ne' tanto meno una codificazione, ma semplicemente se ne e' disposta l'abrogazione, con l'effetto di rendere lecito un comportamento prima penalmente punito. E non si puo' neppure sostenere che quella abrogazione fosse imposta o consentita da esigenze di coordinamento o armonizzazione con altre previsioni contenute nel Codice, sia perche' il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 aveva ad oggetto una materia del tutto diversa da quella regolata nel Codice dell'ordinamento militare, sia perche', in ogni caso, il mantenimento del reato di cui si discute non si pone in contrasto (come non potrebbe essere altrimenti) con alcuna previsione dettata nel Codice. E il fatto che nel Codice non si rinvenga alcuna disciplina riguardante le associazioni con scopi politici a struttura militare conferma che la materia di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 nulla ha a che fare con la materia oggetto del Codice dell'ordinamento militare, come specifica, del resto, lo stesso art. 1 del decreto legislativo 66 del 2010, il quale precisa che "il presente decreto, con la denominazione di «codice dell'ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attivita' della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate''. Anche per questo, pertanto, va esclusa in radice la possibilita' che con quel Codice il legislatore delegato potesse abrogare il decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, che non riguarda «l'organizzazione, le funzioni e l'attivita' della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate». Tanto piu', inoltre, era precluso in un ambito come quello in esame, di mero coordinamento tra disposizioni in vigore, che il legislatore delegato potesse abrogare una disposizione direttamente attuativa di un precetto costituzionale (art. 18 Cost.), senza far confluire nel Codice militare una norma penale analoga. C) Illegittimita' in relazione all'art. 18 Cost. In relazione all'art. 18 Cost., infatti, proposto dal Pubblico ministero come parametro costituzionale di riferimento, occorre osservare che, in realta', come sostenuto da alcuni difensori, l'art. 18 non impone la previsione di una sanzione e, men che meno, di una sanzione penale. Tuttavia, l'abrogazione della norma che costituisce la concreta attuazione del precetto costituzionale fa venir meno il supporto sanzionatorio penale apprestato al divieto costituzionale. L'effetto di un simile intervento e' che la condotta, pur vietata dalla Costituzione, diviene lecita per l'ordinamento penale, non essendo sanzionata da altre norme penali. Di conseguenza, proprio il fatto che il divieto di costituire associazioni con struttura militare che perseguono scopi politici sia fissato dalla Costituzione comporta che la scelta di sanzionare o meno quel divieto e la selezione degli interventi sanzionatori piu' adeguati tanto piu' non puo' essere compiuta dal Governo senza una delega specifica sul punto. E per la stessa ragione non puo' qui essere invocata la possibilita' di una lettura ampia dei criteri direttivi. 3. Rilevanza e ammissibilita' della questione di Costituzionalita'. In merito alla rilevanza e' evidentemente indubbio che, ove la norma che ha abrogato il reato per cui si procede fosse legittima, il presente procedimento si dovrebbe concludere con una sentenza immediata di improcedibilita' per intervenuta abrogazione; mentre ove l'intervento abrogativo fosse da ritenere illegittimo, perche' adottato da un organo privo del potere legislativo idoneo, il procedimento dovrebbe proseguire per pervenire ad una pronuncia nel merito, anche eventualmente in applicazione dell'art. 2 c.p. Al riguardo si puo' richiamare l'orientamento gia' espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 1983, nonche' con la sentenza 394 del 2006. La circostanza che, nel caso di specie, si invochi da parte della Corte costituzionale un sindacato di legittimita' costituzionale su una norma abrogatrice di altra disposizione sanzionatoria di natura penale impone preliminarmente una riflessione in merito all'esistenza del potere della Corte di sindacare detta norma abrogatrice. Aspetto sul quale si sono soffermate anche le difese. In proposito questo Collegio ritiene che detto potere esista e che non trovi un limite nella giurisprudenza della Corte adita circa i limiti al controllo di costituzionalita' delle norme penali. E' noto, infatti, che la Corte costituzionale ha stabilmente ritenuto di non poter estendere il proprio controllo su interventi legislativi in materia penale ove l'effetto della propria decisione si risolva in una violazione della riserva di legge vigente in forza dell'art. 25, comma 2, Cost. Afferma, in particolare, la Corte costituzionale che il proprio sindacato su interventi legislativi in materia penale sia limitato al vaglio delle sole «norme penali di favore», tra le quali non rientrerebbe il caso qui in esame, di una norma direttamente e integralmente abrogativa di un reato. Rispetto ad interventi integralmente abrogativi di un reato, afferma la Corte che una propria pronuncia di illegittimita' costituzionale della norma abrogatrice comporterebbe la reviviscenza dell'originaria norma incriminatrice e che cio' determinerebbe la sostituzione della Corte al legislatore nella scelta delle condotte passibili di sanzione penale. In relazione a questa problematica va premesso, in primo luogo, che una simile limitazione dei poteri della Corte non appare in realta' condivisibile, proprio perche', quanto meno, in tal modo vengono a residuare aree dell'ordinamento sottratte al controllo di costituzionalita', mentre cio', come afferma la stessa Corte costituzionale (1983 n. 148), non dovrebbe essere possibile alla luce della collocazione della Corte quale organo preposto al controllo di compatibilita' costituzionale delle leggi: di tutte le leggi. Con questa limitazione, infatti, si puo' arrivare al paradosso che scelte legislative di abrogazione di reati offensivi di valori costituzionalmente protetti o di diritti inviolabili dell'uomo non potrebbero mai essere sindacate dal giudice delle leggi. In ogni caso, anche considerando condivisibile quella giurisprudenza e ritenendo che la riserva di legge di cui all'art. 25, comma 2, Cost., precluda alla Corte un sindacato sulle leggi abrogative di reati, di certo quella giurisprudenza non puo' trovare applicazione nel caso di specie. In questa sede, infatti, la pronuncia che e' richiesta alla Corte e' diretta espressamente a riaffermare il principio di riserva di legge di cui all'art. 25, comma 2, Cost., violato proprio dall'illegittimo intervento di un organo diverso dal Parlamento. Ove la Corte ritenesse di ricondurre questa vicenda nell'alveo della propria richiamata giurisprudenza si produrrebbe l'effetto non gia' di garantire il rispetto da parte della Corte del monopolio riservato al Parlamento dall'art. 25, comma 2, Cost., bensi' di legittimare la violazione del medesimo principio ad opera del Governo in carenza assoluta del relativo potere. Negare questo potere di intervento alla Corte costituzionale potrebbe produrre effetti paradossali come, ad esempio, l'intangibilita' dell'abrogazione del reato di violenza sessuale operata in appendice ad un decreto legislativo fondato su una delega al riordino della disciplina dei contratti agrari. E' evidente come cio', a tacer d'altro (come la possibilita' di strumentalizzazioni personali), realizzi un totale stravolgimento dei rapporti tra i Poteri dello Stato, rispetto al quale la Corte costituzionale non avrebbe alcun potere di intervento dirimente. E merita che si segnali come in tal modo la decisione della Corte legittimerebbe effetti assai piu' gravi e pervasivi di quelli che la stessa Corte ha voluto impedire con la pronuncia n. 51 del 1985, allorche', esattamente, ritenne di escludere che i decreti legge non convertiti implicanti, per quel che interessa in questa sede, effetti abrogativi di norme penali, potessero esplicare gli effetti di favore di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 c.p. Se, infatti, in quella sede si ritenne di privare di effetti il decreto legge non convertito, perche' senza conversione non e' parificabile ad un atto legislativo, tanto piu' deve essere precluso ad un atto di valore ancora inferiore, come un decreto legislativo adottato senza delega, di esplicare effetti abrogativi. In sede di adozione di un decreto legge quanto meno il Governo ha il potere di introdurre norme anche penali, mentre non ha neppure tale potere ove agisca con la forma del decreto legislativo senza delega o in eccesso rispetto alla delega. Posizione Pollini Alfredo. Per la posizione dell'imputato Pollini Alfredo, per il quale si e' gia' accertata la morte, e' necessario, come per i coimputati, attendere la chiesta pronuncia della Corte costituzionale, in quanto deve prevalere, tra le formule terminative, quella di estinzione del reato per abolitio criminis rispetto a quella di estinzione del reato per morte del reo,. Questioni di costituzionalita' relative all'art. 161 c.p. Anche rispetto alle questioni svolte dalle difese con riferimento all'art. 161 c.p. occorre osservare che l'eventuale accoglimento di esse comporterebbe la necessita' di una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, rispetto alla quale dovrebbe prevalere una pronuncia di estinzione del reato per abolitio criminis. Fermo che, rispetto all'art. 161 c.p., potrebbe essere prospettata una lettura coerente con la Costituzione ove si ritenesse che la norma sostanziale operi solo nel caso in cui non si sia, illegittimamente, proceduto alla separazione del procedimento prevista dall'art. 18 c.p.p.. Nullita' del capo di imputazione. Non puo' essere valutata in questa fase l'eventuale nullita' del capo di imputazione atteso che, ove la fattispecie incriminatrice fosse stata legittimamente abrogata, non si potrebbe che dar corso alla consequenziale pronuncia di proscioglimento, senza potersi sindacare in ordine alla completezza dell'accusa. Sulla competenza territoriale. In relazione alla competenza territoriale di questo Tribunale, va preliminarmente sottolineato che, subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, in prima udienza, le difese hanno richiesto a questo Tribunale una pronuncia di proscioglimento immediato adducendo l'avvenuta abolitio criminis. Solo con la memoria autorizzata in replica alla questione di costituzionalita' sollevata dal Pubblico ministero l'Avv. Gasperini ha prospettato l'incompetenza di questo Tribunale, rilevando che dall'incompetenza conseguirebbe l'impossibilita' per questo Tribunale di sollevare la questione di costituzionalita'. In realta' proprio l'ambito processuale in cui ci si trova a seguito della richiesta delle stesse difese di un proscioglimento immediato impedisce una verifica approfondita della questione di competenza, sulla quale, peraltro, anche alla luce degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, non vi sono elementi di evidenza che escludano con sicurezza il radicamento della competenza territoriale presso questo Tribunale. Tanto piu' considerato che rispetto ai reati associativi l'orientamento giurisprudenziale che si ritiene corretto fissa la regola per cui "ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, essendo il reato associativo reato permanente, criterio principale cui occorre avere riguardo e' quello dell'art. 8 comma 3, c.p.p., secondo cui e' competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. A tale riguardo, ai fini cioe' dell'individuazione del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato associativo questo va individuato non in quello della stipula dell'accordo, perche' non e' con questo che il delitto si consuma, ma in quello in cui e' concretamente iniziata la vita e la permanenza dell'associazione, ossia il luogo in cui il sodalizio criminoso si e' manifestato per la prima volta all'esterno con la concretizzazione dei primi segni della sua operativite (Cassazione penale , sez. I, 17 novembre 2009, n. 49627). Peraltro, nella stessa discussione odierna le difese hanno variamente indicato come luogo di radicamento territoriale dell'associazione varie localita' (Varese, Bergamo, Mantova, Busto Arsizio), a riprova dell'impossibilita', in questa fase, di una delibazione che abbia caratteri di certezza circa l'incompetenza di questo Tribunale, allo stato esclusa dal G.U.P. in ragione di attivita' di concreta operativita' dell'associazione che emergerebbero dagli atti, in questa fase non a conoscenza del giudice del dibattimento, come poste in essere nel territorio veronese. Come indicato dallo stesso difensore, mediante richiamo all'Ord. 120 del 1993, e' solo in caso di manifesta incompetenza del giudice a quo, rilevabile ictu oculi, che la questione puo' essere ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale. P. Q. M. Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76, 18 e 25 Cost. dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte in cui al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge; Dichiara, in via subordinata, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76 Cost. dell'art. 14, comma 14 della legge n. 246 del 2005 per genericita' dei principi e criteri direttivi e per l'assenza di indicazione di oggetti definiti e, per l'effetto, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte in cui al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge. Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti che non siano presenti o rappresentate e che sia altresi' notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Verona, 10 dicembre 2010 Il Presidente: Guidorizzi I Giudici: Piziali - Magri». VI. Questioni residuali. Vi e', da ultimo, da confermare quanto gia' esposto nell'ordinanza appena trascritta circa la posizione dell'imputato deceduto Pollini Alfredo, nonche' quanto gia' ritenuto rispetto alla secondarieta' delle questione di nullita' del capo di imputazione e l'infondatezza della questione di competenza, mentre parimenti non valutabile in questa sede e' la richiesta di declaratoria di prescrizione previa riqualificazione dei ruoli rivestiti dai singoli imputati, dovendo prevalere la pronuncia piu' favorevole di sopravvenuta irrilevanza penale del fatto rispetto all'evento estintivo ipotizzato, per il quale, peraltro, e' necessario un accesso a valutazioni di merito non possibili in questa fase. Vi e' da ultimo da rilevare che del tutto inconferente e' l'ordinanza della Corte costituzionale n. 341 del 2011, atteso che in quella sede la Corte, del tutto correttamente, si e' limitata a dichiarare inammissibile la questione di legittimita' sollevata dal Tribunale di Treviso sull'art. 2268 del d.lgs. 66 del 2010, in quanto la questione, in quella sede, fu sottoposta dopo che gia' era intervenuto l'ulteriore preminente effetto abrogativo conseguente al d.lgs. 213 del 2010, senza che il S.C. si sia pronunciato sul merito delle questioni poste rispetto al d.lgs. 66 del 2010 o men che meno sulla legittimita' del d.lgs. 213 del 2010 nella parte che qui si impugna.