LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  R.G.  appelli
1652/1998  depositato  il  16  settembre  1998,  avverso  la sentenza
n. 3/08/1998 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Lecce
da  De  Salve Biagio residente a Henmingen (EE), in Schancherstrasse,
7,  difeso  da Costa dott. Rosario Giorgio residente a Lecce in viale
De Pietro,  11  c/o avv. Traldi e Traldi avv. Fabio residente a Lecce
in viale M. De Pietro, 11.
    Terzi  chiamati  in  causa:  So.Ba.Ri.T. S.p.a. conc. serv. risc.
prov. Lecce in via 95 Rgt. Fanteria, 9, difeso da : Murri Dello Diago
avv. Cosimo residente a Lecce in via Fiume, 59.
    Controparti: Imposte dirette di Maglie.
    Atti impugnati: avv. di mora n. 54548 - IRPEF + ILOR 89, 88; avv.
di mora n. 54549/97 - IRPEF + ILOR, 89, 88.

                              F a t t o

    L'ufficio  distrettuale  delle  imposte  dirette  di  Maglie, con
separati  avvisi di accertamento, rettificava sinteticamente, per gli
anni 1988 e 1989, i redditi del signor De Salve Biagio.
    Prima   della   data   della  notifica  dei  suddetti  avvisi  di
accertamento,  avvenuta il 17 dicembre 1994, il signor De Salve aveva
trasferito la propria residenza da Scorrano a Henmingen (Germania) e,
non essendo stata rinvenuta la abitazione del contribuente nel comune
di  Scorrano,  gli  avvisi  di  accertamento  venivano notificati con
"pubblicazione  nell'albo  pretorio"  del comune di Scorrano ai sensi
dell'art. 60,  primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600/1973, senza
fornire alcuna notizia al contribuente.
    I  suddetti  accertamenti  non  venivano  impugnati, ne' venivano
impugnate  le  conseguenti  iscrizioni  a ruolo delle imposte e delle
maggiori  imposte  accertate, anch'esse notificate con "pubblicazione
all'albo  pretorio  del  comune di Scorrano", senza che fosse fornita
alcuna notizia al contribuente. Tuttavia, nell'atto di notifica della
cartella  esattoriale  contenente  le predette iscrizioni a ruolo, e'
annotato  che  il  contribuente,  "dai  registri  anagrafici, risulta
emigrato a Henmingen (RFT)".
    A  seguito  del  mancato pagamento di quanto iscritto a ruolo, la
So.Ba.Ri.T.  S.p.A.,  concessionaria del "servizio di riscossione dei
tributi"   di  Lecce,  con  raccomandata  a.r.  del  23  aprile  1997
indirizzata   in   Schancherstrasse,   75  -  Henmingen  -  Germania,
notificava  al  contribuente  "avviso  di  vendita  immobiliare",  in
esecuzione forzata del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
    Successivamente, con notifica "a mani proprie" del 17 giugno 1997
eseguita  presso l'ufficio legale Sobarit S.p.A., venivano consegnati
al  De  Salve  "avvisi  di  mora"  indirizzati  a  De  Salve  Biagio,
Schancherstrasse, 75 - 73024 - Henmingen - Stoccarda.
    Avverso   i   suddetti  "avvisi  di  mora",  tempestivamente,  il
contribuente  ricorreva  alla  commissione  tributaria provinciale di
Lecce, eccependo la nullita' degli avvisi di accertamento per difetto
di notificazione e, nel merito, sostenendo l'infondatezza dei redditi
accertati.
    La  commissione  adita,  con  sentenza  n. 3/08/98 del 26 gennaio
1998,  depositata  il  9  febbraio  1998,  ritenendo  gli  avvisi  di
accertamento  ritualmente  notificati  "dichiara(va) inammissibile il
ricorso  avverso gli accertamenti", mentre, "con riguardo agli avvisi
di mora", rigettava il ricorso.
    Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il contribuente.
    L'ufficio  si  e'  costituito  in giudizio con atto di resistenza
depositato il 21 agosto 1998.
    Con  l'atto di appello il contribuente ripropone, nella sostanza,
gli  stessi  motivi del ricorso proposti in primo grado sostenendo la
nullita'  dell'accertamento  per  difetto  di  notificazione  e,  nel
merito, l'infondatezza dei redditi accertati.
    L'ufficio  controdeduce, sostenendo la correttezza della notifica
degli  atti  di accertamento eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1,
lett.  e), del d.P.R. n. 600/1973 e, nel merito, la legittimita' e la
fondatezza del proprio operato.
    All'udienza  dell'8  aprile  2000  la Commissione si riservava di
decidere.

                            D i r i t t o

    Il  contribuente  e'  un  cittadino italiano che ha trasferito la
propria  residenza  all'estero e risulta iscritto nell'anagrafe degli
italiani  residenti all'estero AIRE tenuta dai comuni, per cui il suo
indirizzo  estero  e'  conosciuto  o facilmente conoscibile usando la
ordinaria diligenza.
    L'ufficio  distrettuale  delle  imposte  dirette  di  Maglie (LE)
notificava gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del signor
De  Salve, ai sensi del primo comma, lettera e), dell'art. 60, d.P.R.
n. 600/1973,  con  affissione  nell'albo  del  comune dell'avviso del
deposito   prescritto  dall'art. 140  c.p.c.,  senza  fornire  alcuna
notizia al contribuente.
    I  fatti sopra descritti portano a concludere che il contribuente
non  abbia  avuto  conoscenza  dell'avviso di accertamento emesso nei
suoi  confronti  dall'ufficio  distrettuale  delle imposte dirette di
Maglie.
    La  Commissione,  rilevato  che  la lett. f) dell'art. 60, d.P.R.
n. 600/1973,  senza  prevedere  alcuna  altra  forma di notizia della
notificazione   e/o   dell'atto,   dispone  l'inapplicabilita'  delle
disposizioni  contenute  nell'art. 142  c.p.c.  per  la notificazione
degli  atti  tributari  ai cittadini italiani che hanno trasferito la
propria residenza all'estero e risultano iscritti nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero AIRE, tenuta dai comuni;
        ritenuto  sfornito di qualsiasi ragionevole giustificazione e
lesivo  del diritto di difesa l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, nella
parte   in  cui,  senza  prevedere  alcuna  forma  di  notizia  delle
notificazioni  e/o  degli  atti, dispone l'inapplicabilita' dell'art.
142  c.p.c.  nei riguardi dei cittadini italiani che hanno trasferito
la propria residenza all'estero e sono iscritti nell'AIRE;
        dichiara,   d'ufficio,   non   manifestamente  infondata,  in
relazione  agli  articoli 3  e 24 della Costituzione, la questione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 60, lettera f), del d.P.R. 29
settembre  1973,  n. 600,  e  la  rimette  alla Corte costituzionale,
perche' in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
    La   questione   e'  rilevante  ai  fini  della  decisione  della
controversia.  Infatti,  il rigetto della questione di illegittimita'
costituzionale  confermerebbe  la  definitivita'  dell'accertamento e
precluderebbe   l'esame   del   merito,  mentre  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale della norma suindicata comporterebbe la
nullita' della notificazione dell'avviso di accertamento.
    La  legge  n. 470  del  22  ottobre 1988 ha istituito le anagrafi
degli italiani residenti all'estero, e ogni comune ha la propria AIRE
nella  quale  sono iscritti i cittadini italiani che hanno trasferito
la  propria  residenza all'estero. Pertanto, quantomeno dalla data di
istituzione  dell'AIRE, l'indirizzo estero dei cittadini italiani che
hanno  trasferito  la  propria  residenza  all'estero e sono iscritti
nelle  AIRE comunali e' conosciuto o facilmente conoscibile usando la
ordinaria diligenza.
    Ora, sebbene il suo indirizzo estero sia conosciuto, il cittadino
italiano  che  ha  trasferito la propria residenza all'estero, che e'
iscritto  nell'AIRE  e  non ha lasciato legami nella madre patria, ai
fini  della  notificazione  degli  atti  tributari  e'  parificato al
destinatario   assolutamente   irreperibile,   e   la   garanzia   di
conoscibilita'  degli  atti  tributari  si riduce "ad una garanzia di
conoscibilita' puramente teorica", con conseguenze spesso devastanti.
Infatti,  per  effetto delle deroghe apportate al codice di procedura
civile dal primo comma dell'art. 58 e del primo comma, lettere c), e)
ed  f),  dell'art.  60  del  d.P.R.  n. 600/1973,  nei  confronti del
cittadino italiano che ha trasferito la pro-pria residenza all'estero
senza lasciare legami nella madre patria, anche se iscritto nell'AIRE
e  il suo indirizzo estero e' conosciuto o facilmente conoscibile, ai
sensi  del  primo comma, lettera e), dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973,
la  notificazione  degli  atti  tributari  e'  eseguita  con  la sola
affissione   dell'avviso   previsto  dall'art.  140  c.p.c.  all'albo
comunale, senza che se ne debba dare alcuna notizia al contribuente.
    Questa  commissione  non ignora che, la Corte costituzionale, con
sentenze  n. 189  del  1974  e  n. 511  del  1989, ha ritenuto che le
deroghe  apportate  dall'art.  60 del d.P.R. n. 600/1973 al codice di
procedura  civile  sono  giustificate  dalla  necessita' di agevolare
l'amministrazione finanziaria "esonerandola dall'onere di ricerche al
di  fuori  del  domicilio fiscale". Tuttavia, a seguito dei mutamenti
legislativi   intervenuti  e  dei  successivi  provvedimenti  assunti
dall'amministrazione  finanziaria,  questa  commissione  ripropone la
questione alla Corte costituzionale, ritenendo che, con l'istituzione
delle  AIRE,  non  sussista  o non sussista piu', alcuna ragione che,
senza  che sia prevista un'altra forma di notizia dell'atto e/o della
notificazione,  giustifichi  l'inapplicabilita'  dell'art. 142 c.p.c.
nei  confronti dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria
residenza all'estero e sono iscritti nell'AIRE.
    La  tutela  del diritto alla difesa richiede che sia garantita al
destinatario una effettiva possibilita' di conoscenza dell'atto, "non
potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una
garanzia    di    conoscibilita'    puramente    teorica    dell'atto
notificatogli",  e "la funzione propria della notificazione e' quella
di   portare  l'atto  a  conoscenza  del  destinatario,  al  fine  di
consentire   l'instaurazione   del   contraddittorio   e  l'effettivo
esercizio  della  difesa" (Corte costituzionale n. 346 del 1998). Nel
sistema  del  codice di procedura civile, la conoscibilita' dell'atto
e'  garantita  al destinatario con forme di notificazione graduate in
relazione  alla  sua  piu'  o  meno  reperibilita' e alla piu' o meno
conoscenza,  o  conoscibilita',  del  luogo  o  dei  luoghi in cui la
notificazione deve essere eseguita.
    Il  codice  di  procedura  civile  riserva  al  destinatario  con
residenza, dimora o domicilio, conosciuti, una forma di notificazione
che  garantisce  la "effettiva possibilita' di conoscenza" dell'atto,
mentre   ai  destinatari  assolutamente  irreperibili,  e  cioe',  ai
destinatari con residenza, dimora o domicilio sconosciuti la garanzia
di  conoscenza  dell'atto  e'  molto  piu'  debole, se non "puramente
teorica".
    Infatti:
        nei  casi  in  cui la residenza, la dimora o il domicilio del
destinatario   sono   conosciuti,   anche   se   il  destinatario  e'
irreperibile,  perche'  momentaneamente  assente  o  per altre cause,
"l'art. 140  c.p.c.  impone  di  dare  comunicazione al destinatario,
mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, delle formalita'
eseguite.  E  cio' allo scopo di garantire che il notificatario abbia
una  effettiva  possibilita'  di  conoscenza  dell'avvenuto  deposito
dell'atto,  ritenendosi  evidentemente insufficiente l'affissione del
relativo  avviso ... ed individuandosi nella successiva comunicazione
a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a
realizzare  compiutamente  lo scopo perseguito" (Corte costituzionale
n. 346/1998);
        nei   casi,   invece,   di   assoluta   irreperibilita'   del
destinatario,  e  cioe',  nei  casi  in  cui  "non sono conosciuti la
residenza,  la  dimora  e  il domicilio del destinatario", l'art. 143
c.p.c.  civile  stabilisce  che  "l'ufficiale  giudiziario  esegue la
notificazione"  solo "mediante deposito di copia dell'atto nella casa
comunale  dell'ultima  residenza e mediante affissione di altra copia
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede".
    Anche  ai  destinatari  non  residenti nello Stato, la conoscenza
degli  atti  e' garantita dal codice di procedura civile con forme di
notificazione  graduate  in relazione alla piu' o meno conoscenza del
loro  indirizzo  estero.  Infatti,  il codice di procedura civile, ai
destinatari   non   residenti  con  indirizzo  estera  conosciuto,  o
facilmente  conoscibile,  riserva  la forma di notificazione prevista
dall'art. 142  c.p.c.,  che  impone  la  "spedizione  di  altra copia
(dell'atto)   al   destinatario  per  mezzo  della  posta,  in  piego
raccomandato", mentre, "quando l'indirizzo straniero del destinatario
sia  sconosciuto,  la  notificazione  deve  essere  eseguita  con  le
modalita' di cui all'art. 143 c.p.c. (Cass. n. 3358 del 1985).
    Cosi',  al  cittadino  italiano  che  ha  trasferito  la  propria
residenza  all'estero  ed  e'  iscritto  nell'anagrafe degli italiani
residenti  all'estero  AIRE,  la  conoscibilita'  degli atti civili e
commerciali  e'  garantita  dalla  forma  di  notificazione stabilita
dall'art. 142 c.p.c..
    Ai  fini  della  notificazione  degli  atti tributari, invece, lo
stesso  cittadino  italiano  che  ha  trasferito la propria residenza
all'estero,  che e' iscritto nell'AIRE e non ha lasciato legami nella
madre patria, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, viene
parificato   ai   destinatari   assolutamente  irreperibili,  con  la
conseguente riduzione della garanzia di conoscibilita', dell'atto e/o
della  notificazione,  "ad  una  garanzia di conoscibilita' puramente
teorica".  Infatti,  il  primo  comma,  lett. f), dell'art. 60 d.P.R.
n. 600/1973,  senza  che  sia  prevista alcuna altra forma di notizia
dell'atto   e/o  della  notificazione  al  destinatario,  dispone  la
inapplicabilita' dell'art. 142 c.p.c., e il cittadino italiano che ha
trasferito  la  propria  residenza  all'estero  senza lasciare legami
nella  madre  patria,  anche  se  iscritto  nell'A.I.R.E.  e  il  suo
indirizzo  estero  e'  conosciuto  o  facilmente conoscibile, ai fini
della  notificazione degliatti tributari e' parificato ai destinatari
assolutamente  irreperibili  perche'  di  indirizzo sconosciuto, e la
notificazione  degli  atti  tributari  e' eseguita ai sensi del primo
comma,  lettera  e),  dell'art. 60,  d.P.R.  n. 600/1973, con la sola
affissione   dell'avviso   previsto   dall'art. 140  c.p.c.  all'albo
comunale, senza che se ne debba dare alcuna notizia al contribuente.
    Ora,  se  prima della istituzione delle AIRE (1988), la deroga al
codice  di  procedura  civile  contenuta nel primo comma, lettera f),
dell'art. 60,  d.P.R.  n. 600/1973,  poteva essere giustificata dalla
necessita'  di agevolare l'amministrazione finanziaria, "esonerandola
dall'onere   di   ricerche  al  di  fuori  del  domicilio",  dopo  la
istituzione  delle  AIRE,  siccome  l'indirizzo  estero del cittadino
italiano  che  ha  trasferito  la  propria residenza all'estero ed e'
iscritto   nell'A.I.R.E.  e'  conosciuto  o  facilmente  conoscibile,
appaiono ingiustificate la riduzione della garanzia di conoscibilita'
dell'atto  e  la  conseguente  limitazione  del  diritto  alla difesa
prodotte da detta deroga.
    Pertanto,    appare    sfornito    di    qualsiasi    ragionevole
giustificazione  e  lesivo del diritto di difesa l'art. 60 del d.P.R.
n. 600/1973  nella  parte in cui, senza che sia prevista alcuna altra
forma  di  notizia della notificazione e/o dell'atto al destinatario,
dispone    la    inapplicabilita'    delle   disposizioni   contenute
nell'art. 142 c.p.c. per i cittadini italiani che hanno trasferito la
propria   residenza   all'estero   e  risultano  iscritti  nell'AIRE,
parificando,  cosi',  il  destinatario  cittadino  italiano residente
all'estero,   con   residenza   estera  conosciuta,  al  destinatario
assolutamente  irreperibile  perche' assolutamente sconosciuta la sua
residenza.
    La irragionevolezza della suddetta norma e' oggi messa in luce da
quanto  assunto  dall'amministrazione finanziaria, che, con circolare
n. 16/E  del  27  gennaio  2000,  dopo  aver  rilevato "l'esigenza di
assicurare  in  modo  piu'  tempestivo  ai soggetti non residenti nel
territorio  dello  Stato una conoscenza effettiva, e non solo legale,
degli  atti  tributari  ad  essi  diretti", impartisce istruzioni nel
senso   che   "l'ufficio   operativo   che  ha  emanato  l'atto  deve
contestualmente   darne   comunicazione   al   destinatario  medesimo
all'indirizzo  del paese estero di residenza, con avviso da inoltrare
per  posta  ordinaria" precisando che "la comunicazione potra' essere
data  in  quanto  l'indirizzo  del  paese estero del contribuente sia
reperibile  attraverso  l'AIRE  o sulla base di altre informazioni in
possesso dell'ufficio".
    L'impegno    assunto    dell'amministrazione    finanziaria    e'
apprezzabile,  ma,  il  diritto alla difesa merita di essere tutelato
dalla legge.