LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. appelli 1652/1998 depositato il 16 settembre 1998, avverso la sentenza n. 3/08/1998 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Lecce da De Salve Biagio residente a Henmingen (EE), in Schancherstrasse, 7, difeso da Costa dott. Rosario Giorgio residente a Lecce in viale De Pietro, 11 c/o avv. Traldi e Traldi avv. Fabio residente a Lecce in viale M. De Pietro, 11. Terzi chiamati in causa: So.Ba.Ri.T. S.p.a. conc. serv. risc. prov. Lecce in via 95 Rgt. Fanteria, 9, difeso da : Murri Dello Diago avv. Cosimo residente a Lecce in via Fiume, 59. Controparti: Imposte dirette di Maglie. Atti impugnati: avv. di mora n. 54548 - IRPEF + ILOR 89, 88; avv. di mora n. 54549/97 - IRPEF + ILOR, 89, 88. F a t t o L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Maglie, con separati avvisi di accertamento, rettificava sinteticamente, per gli anni 1988 e 1989, i redditi del signor De Salve Biagio. Prima della data della notifica dei suddetti avvisi di accertamento, avvenuta il 17 dicembre 1994, il signor De Salve aveva trasferito la propria residenza da Scorrano a Henmingen (Germania) e, non essendo stata rinvenuta la abitazione del contribuente nel comune di Scorrano, gli avvisi di accertamento venivano notificati con "pubblicazione nell'albo pretorio" del comune di Scorrano ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600/1973, senza fornire alcuna notizia al contribuente. I suddetti accertamenti non venivano impugnati, ne' venivano impugnate le conseguenti iscrizioni a ruolo delle imposte e delle maggiori imposte accertate, anch'esse notificate con "pubblicazione all'albo pretorio del comune di Scorrano", senza che fosse fornita alcuna notizia al contribuente. Tuttavia, nell'atto di notifica della cartella esattoriale contenente le predette iscrizioni a ruolo, e' annotato che il contribuente, "dai registri anagrafici, risulta emigrato a Henmingen (RFT)". A seguito del mancato pagamento di quanto iscritto a ruolo, la So.Ba.Ri.T. S.p.A., concessionaria del "servizio di riscossione dei tributi" di Lecce, con raccomandata a.r. del 23 aprile 1997 indirizzata in Schancherstrasse, 75 - Henmingen - Germania, notificava al contribuente "avviso di vendita immobiliare", in esecuzione forzata del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Successivamente, con notifica "a mani proprie" del 17 giugno 1997 eseguita presso l'ufficio legale Sobarit S.p.A., venivano consegnati al De Salve "avvisi di mora" indirizzati a De Salve Biagio, Schancherstrasse, 75 - 73024 - Henmingen - Stoccarda. Avverso i suddetti "avvisi di mora", tempestivamente, il contribuente ricorreva alla commissione tributaria provinciale di Lecce, eccependo la nullita' degli avvisi di accertamento per difetto di notificazione e, nel merito, sostenendo l'infondatezza dei redditi accertati. La commissione adita, con sentenza n. 3/08/98 del 26 gennaio 1998, depositata il 9 febbraio 1998, ritenendo gli avvisi di accertamento ritualmente notificati "dichiara(va) inammissibile il ricorso avverso gli accertamenti", mentre, "con riguardo agli avvisi di mora", rigettava il ricorso. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il contribuente. L'ufficio si e' costituito in giudizio con atto di resistenza depositato il 21 agosto 1998. Con l'atto di appello il contribuente ripropone, nella sostanza, gli stessi motivi del ricorso proposti in primo grado sostenendo la nullita' dell'accertamento per difetto di notificazione e, nel merito, l'infondatezza dei redditi accertati. L'ufficio controdeduce, sostenendo la correttezza della notifica degli atti di accertamento eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 e, nel merito, la legittimita' e la fondatezza del proprio operato. All'udienza dell'8 aprile 2000 la Commissione si riservava di decidere. D i r i t t o Il contribuente e' un cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza all'estero e risulta iscritto nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE tenuta dai comuni, per cui il suo indirizzo estero e' conosciuto o facilmente conoscibile usando la ordinaria diligenza. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Maglie (LE) notificava gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del signor De Salve, ai sensi del primo comma, lettera e), dell'art. 60, d.P.R. n. 600/1973, con affissione nell'albo del comune dell'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., senza fornire alcuna notizia al contribuente. I fatti sopra descritti portano a concludere che il contribuente non abbia avuto conoscenza dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Maglie. La Commissione, rilevato che la lett. f) dell'art. 60, d.P.R. n. 600/1973, senza prevedere alcuna altra forma di notizia della notificazione e/o dell'atto, dispone l'inapplicabilita' delle disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. per la notificazione degli atti tributari ai cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all'estero e risultano iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE, tenuta dai comuni; ritenuto sfornito di qualsiasi ragionevole giustificazione e lesivo del diritto di difesa l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui, senza prevedere alcuna forma di notizia delle notificazioni e/o degli atti, dispone l'inapplicabilita' dell'art. 142 c.p.c. nei riguardi dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all'estero e sono iscritti nell'AIRE; dichiara, d'ufficio, non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 60, lettera f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e la rimette alla Corte costituzionale, perche' in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. La questione e' rilevante ai fini della decisione della controversia. Infatti, il rigetto della questione di illegittimita' costituzionale confermerebbe la definitivita' dell'accertamento e precluderebbe l'esame del merito, mentre la declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma suindicata comporterebbe la nullita' della notificazione dell'avviso di accertamento. La legge n. 470 del 22 ottobre 1988 ha istituito le anagrafi degli italiani residenti all'estero, e ogni comune ha la propria AIRE nella quale sono iscritti i cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all'estero. Pertanto, quantomeno dalla data di istituzione dell'AIRE, l'indirizzo estero dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all'estero e sono iscritti nelle AIRE comunali e' conosciuto o facilmente conoscibile usando la ordinaria diligenza. Ora, sebbene il suo indirizzo estero sia conosciuto, il cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza all'estero, che e' iscritto nell'AIRE e non ha lasciato legami nella madre patria, ai fini della notificazione degli atti tributari e' parificato al destinatario assolutamente irreperibile, e la garanzia di conoscibilita' degli atti tributari si riduce "ad una garanzia di conoscibilita' puramente teorica", con conseguenze spesso devastanti. Infatti, per effetto delle deroghe apportate al codice di procedura civile dal primo comma dell'art. 58 e del primo comma, lettere c), e) ed f), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, nei confronti del cittadino italiano che ha trasferito la pro-pria residenza all'estero senza lasciare legami nella madre patria, anche se iscritto nell'AIRE e il suo indirizzo estero e' conosciuto o facilmente conoscibile, ai sensi del primo comma, lettera e), dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, la notificazione degli atti tributari e' eseguita con la sola affissione dell'avviso previsto dall'art. 140 c.p.c. all'albo comunale, senza che se ne debba dare alcuna notizia al contribuente. Questa commissione non ignora che, la Corte costituzionale, con sentenze n. 189 del 1974 e n. 511 del 1989, ha ritenuto che le deroghe apportate dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 al codice di procedura civile sono giustificate dalla necessita' di agevolare l'amministrazione finanziaria "esonerandola dall'onere di ricerche al di fuori del domicilio fiscale". Tuttavia, a seguito dei mutamenti legislativi intervenuti e dei successivi provvedimenti assunti dall'amministrazione finanziaria, questa commissione ripropone la questione alla Corte costituzionale, ritenendo che, con l'istituzione delle AIRE, non sussista o non sussista piu', alcuna ragione che, senza che sia prevista un'altra forma di notizia dell'atto e/o della notificazione, giustifichi l'inapplicabilita' dell'art. 142 c.p.c. nei confronti dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all'estero e sono iscritti nell'AIRE. La tutela del diritto alla difesa richiede che sia garantita al destinatario una effettiva possibilita' di conoscenza dell'atto, "non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilita' puramente teorica dell'atto notificatogli", e "la funzione propria della notificazione e' quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio della difesa" (Corte costituzionale n. 346 del 1998). Nel sistema del codice di procedura civile, la conoscibilita' dell'atto e' garantita al destinatario con forme di notificazione graduate in relazione alla sua piu' o meno reperibilita' e alla piu' o meno conoscenza, o conoscibilita', del luogo o dei luoghi in cui la notificazione deve essere eseguita. Il codice di procedura civile riserva al destinatario con residenza, dimora o domicilio, conosciuti, una forma di notificazione che garantisce la "effettiva possibilita' di conoscenza" dell'atto, mentre ai destinatari assolutamente irreperibili, e cioe', ai destinatari con residenza, dimora o domicilio sconosciuti la garanzia di conoscenza dell'atto e' molto piu' debole, se non "puramente teorica". Infatti: nei casi in cui la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario sono conosciuti, anche se il destinatario e' irreperibile, perche' momentaneamente assente o per altre cause, "l'art. 140 c.p.c. impone di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, delle formalita' eseguite. E cio' allo scopo di garantire che il notificatario abbia una effettiva possibilita' di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto, ritenendosi evidentemente insufficiente l'affissione del relativo avviso ... ed individuandosi nella successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito" (Corte costituzionale n. 346/1998); nei casi, invece, di assoluta irreperibilita' del destinatario, e cioe', nei casi in cui "non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario", l'art. 143 c.p.c. civile stabilisce che "l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione" solo "mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede". Anche ai destinatari non residenti nello Stato, la conoscenza degli atti e' garantita dal codice di procedura civile con forme di notificazione graduate in relazione alla piu' o meno conoscenza del loro indirizzo estero. Infatti, il codice di procedura civile, ai destinatari non residenti con indirizzo estera conosciuto, o facilmente conoscibile, riserva la forma di notificazione prevista dall'art. 142 c.p.c., che impone la "spedizione di altra copia (dell'atto) al destinatario per mezzo della posta, in piego raccomandato", mentre, "quando l'indirizzo straniero del destinatario sia sconosciuto, la notificazione deve essere eseguita con le modalita' di cui all'art. 143 c.p.c. (Cass. n. 3358 del 1985). Cosi', al cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza all'estero ed e' iscritto nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE, la conoscibilita' degli atti civili e commerciali e' garantita dalla forma di notificazione stabilita dall'art. 142 c.p.c.. Ai fini della notificazione degli atti tributari, invece, lo stesso cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza all'estero, che e' iscritto nell'AIRE e non ha lasciato legami nella madre patria, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, viene parificato ai destinatari assolutamente irreperibili, con la conseguente riduzione della garanzia di conoscibilita', dell'atto e/o della notificazione, "ad una garanzia di conoscibilita' puramente teorica". Infatti, il primo comma, lett. f), dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, senza che sia prevista alcuna altra forma di notizia dell'atto e/o della notificazione al destinatario, dispone la inapplicabilita' dell'art. 142 c.p.c., e il cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza all'estero senza lasciare legami nella madre patria, anche se iscritto nell'A.I.R.E. e il suo indirizzo estero e' conosciuto o facilmente conoscibile, ai fini della notificazione degliatti tributari e' parificato ai destinatari assolutamente irreperibili perche' di indirizzo sconosciuto, e la notificazione degli atti tributari e' eseguita ai sensi del primo comma, lettera e), dell'art. 60, d.P.R. n. 600/1973, con la sola affissione dell'avviso previsto dall'art. 140 c.p.c. all'albo comunale, senza che se ne debba dare alcuna notizia al contribuente. Ora, se prima della istituzione delle AIRE (1988), la deroga al codice di procedura civile contenuta nel primo comma, lettera f), dell'art. 60, d.P.R. n. 600/1973, poteva essere giustificata dalla necessita' di agevolare l'amministrazione finanziaria, "esonerandola dall'onere di ricerche al di fuori del domicilio", dopo la istituzione delle AIRE, siccome l'indirizzo estero del cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza all'estero ed e' iscritto nell'A.I.R.E. e' conosciuto o facilmente conoscibile, appaiono ingiustificate la riduzione della garanzia di conoscibilita' dell'atto e la conseguente limitazione del diritto alla difesa prodotte da detta deroga. Pertanto, appare sfornito di qualsiasi ragionevole giustificazione e lesivo del diritto di difesa l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui, senza che sia prevista alcuna altra forma di notizia della notificazione e/o dell'atto al destinatario, dispone la inapplicabilita' delle disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. per i cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all'estero e risultano iscritti nell'AIRE, parificando, cosi', il destinatario cittadino italiano residente all'estero, con residenza estera conosciuta, al destinatario assolutamente irreperibile perche' assolutamente sconosciuta la sua residenza. La irragionevolezza della suddetta norma e' oggi messa in luce da quanto assunto dall'amministrazione finanziaria, che, con circolare n. 16/E del 27 gennaio 2000, dopo aver rilevato "l'esigenza di assicurare in modo piu' tempestivo ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato una conoscenza effettiva, e non solo legale, degli atti tributari ad essi diretti", impartisce istruzioni nel senso che "l'ufficio operativo che ha emanato l'atto deve contestualmente darne comunicazione al destinatario medesimo all'indirizzo del paese estero di residenza, con avviso da inoltrare per posta ordinaria" precisando che "la comunicazione potra' essere data in quanto l'indirizzo del paese estero del contribuente sia reperibile attraverso l'AIRE o sulla base di altre informazioni in possesso dell'ufficio". L'impegno assunto dell'amministrazione finanziaria e' apprezzabile, ma, il diritto alla difesa merita di essere tutelato dalla legge.