IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
Nel processo penale a carico di Altamura Luigi, nato a Napoli il
13 ottobre 1964, residente ad Ancona, c.so Protopisani n. 84, ivi
domiciliato in via Ruggeri n. 8, imputato nel procedimento penale
sopra enumerato; difensore di fiducia avv. Alessandro Rocco del foro
di Ancona;
Svolgimento del procedimento
Il 29 aprile 2003 perveniva richiesta di rinvio a giudizio nei
confronti dell'indagato.
Pendente la fase dell'udienza preliminare, in data 31 marzo 2003,
veniva depositata nella cancelleria di questo ufficio istanza di
ammissione al gratuito patrocinio.
Tale istanza, per mero disguido, veniva sottoposta dapprima ad un
magistrato diverso da quello tabellarmente competente e - come
risulta da apposita attestazione di cancelleria - soltanto in data 29
aprile 2003 veniva trasmessa a questo giudicante, cui il procedimento
compete in virtu' dei criteri automatici di ripartizione del lavoro
tabellarmente previsti.
Considerazioni
Si rileva in primo luogo come - a questo punto - non si possa
piu' legittimamente ammettere l'istante al gratuito patrocinio, pur
ricorrendone i presupposti di merito e quelli formali di regolarita'
dell'istanza, in quanto gia' nel momento in cui la pratica era stata
sottoposta a questo giudice erano ormai trascorsi piu' di dieci
giorni dalla presentazione della stessa.
Sia l'art. 6, comma 1, legge 30 luglio 1990, n. 217, come
modificato dall'art. 6, comma 1, legge 29 marzo 2001, n. 134,
previgente, sia l'attuale art. 96, comma 1, T. U. 30 maggio 2002,
n. 115 (che tale norma modificata riproduce), prevedono infatti che
il giudice - ora magistrato - procedente possa «ammettere» l'istante
al beneficio in questione o comunque «provvedere» sull'istanza (come
recita il comma 4 dello stesso articolo) solo entro il suddetto
termine, «a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179,
comma 2, del codice di procedura penale».
Certamente si tratta di un termine acceleratorio, sanzionato
tuttavia in modo del tutto irragionevole, giacche' le conseguenze del
ritardo - necessariamente imputabile all'ufficio - vengono invece
trasferite sull'istante, che si trova costretto a ripresentare una
nuova richiesta di ammissione al beneficio.
Peraltro, gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio
decorrono dal momento della presentazione dell'istanza (ex art. 109
d.P.R. 115/2002), sicche' - ove la nullita' del provvedimento di
ammissione al gratuito patrocinio in ipotesi emesso oltre il termine
- venga rilevata tardivamente, gli effetti della nuova istanza non
potrebbero che decorrere da tale successiva data, senza potersi
estendere alla remunerazione delle attivita' difensive antecedenti.
Tale disciplina sembra contrastare sia con l'art. 3 Cost. - sotto
il profilo della violazione del principio di ragionevolezza e di
quello di parita' di trattamento dei cittadini dinanzi alla legge -
sia con l'art. 24 Cost.
Quanto al contrasto con il suddetto principio si rileva, infatti,
come e' «priva di qualsiasi ragionevole giustificazione» una norma
che, per garantire al cittadino di ottenere in tempi molto brevi una
decisione sulla istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti,
finisca poi per sanzionare il mancato rispetto del termine da parte
dell'organo competente con una declaratoria di nullita' assoluta del
provvedimento.
E' evidente, infatti:
1) che l'istante non ha alcuna possibilita' d'intervenire sui
tempi necessari alla decisione dell'istanza;
2) che il medesimo ha interesse alla conservazione della
validita' del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, pur
tardivamente ottenuto;
3) che nessun pregiudizio deriverebbe all'istante
dall'accoglimento dell'istanza anche oltre il termine di dieci
giorni, retroagendo gli effetti ope legis al momento della sua
presentazione.
Il legislatore, nel caso specifico, per perseguire lo scopo di
accelerare la decisione sulle istanze di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, avrebbe potuto ben piu' ragionevolmente disporre
che la mancata pronuncia sull'istanza nel termine di dieci giorni
comportasse il formarsi del silenzio-assenso e quindi una tacita
manifestazione di volonta' dell'organo competente.
Una previsione del genere avrebbe, infatti, creato un sinallagma
di ragionevolezza fra la ratio della disposizione (volonta' di
accelerare la decisione) ed il suo effetto (pronuncia del
provvedimento nel termine stabilito), laddove, invece, la scelta
legislativa qui sospettata d'incostituzionalita' non crea affatto un
tale legame, dimostrando tutta la sua irragionevolezza.
Peraltro l'art. 96, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 si pone in
contrasto «con i precedenti normativi esistenti in materia», si' da
vulnerare il principio di eguaglianza e ragionevolezza, di cui
all'art. 3 della Costituzione. Tale disposizione, come peraltro la
modifica apportata dall'art. 6, comma 1, legge 29 marzo 2001, n. 134,
all'art. 6, comma 1, legge 30 luglio 1990, n. 217, ha innovato alla
previgente disciplina dell'originario testo dell'articolo da ultimo
citato, istituendo una previsione di nullita' per il mancato rispetto
del termine che prima non esisteva.
Pertanto, sembra doversi ravvisare anche un profilo di
illegittimita' costituzionale dell'art. 96 in questione per
violazione del principio di parita' di trattamento di identiche
situazioni, discriminandosi in peius la condizione di colui che si e'
trovato a presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato successivamente all'entrata in vigore della legge
n. 134/2001 (riportata poi nel d.P.R. 115/2002) rispetto a colui che
l'ha presentata prima della modifica dell'art. 6, comma 1, legge
n. 217/1990 ad opera della citata legge.
In proposito e' da segnalare che, dati i tempi per la definizione
dei processi penali, possono benissimo pendere dinanzi al medesimo
ufficio procedimenti di ammissione al c.d. gratuito patrocinio sorti
da istanze presentate sotto il vigore delle due differenti normative.
Quindi ben possono esservi - ancora produttivi di effetti giuridici -
decreti di ammissione al suddetto beneficio, adottati oltre il
termine di dieci giorni allorquando tale termine ancora non era
previsto a pena di nullita', ed in relazione ai quali ancora non e'
stato emanato il decreto di pagamento dei compensi al difensore, per
non essersi esaurita una determinata fase processuale.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 24, comma 2 e 3
Cost., e' evidente che l'art. 96, comma 1, T.U. 30 maggio 2002
n. 115, con la sua assurda sanzione di nullita' per il ritardo
ascrivibile all'organo pubblico, impedisce al cittadino di esercitare
- quale imputato, indagato o persona offesa - il suo inviolabile
diritto di difesa.
Chi infatti si trova nelle condizioni di non abbienza che
giustificano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non e' in
condizione di pagare di propria tasca il difensore, mentre
quest'ultimo, a termine scaduto ed in assenza di provvedimento di
ammissione, sara' ben consapevole di rischiare di non essere
retribuito per l'opera professionale da espletarsi.
Di conseguenza, per l'imputato od indagato, per il quale la
difesa di ufficio e' comunque una necessita', vi e' un serio rischio
che la stessa diventi puramente formale, mentre per la persona offesa
- alla quale non e' garantita dalla legislazione ordinaria una difesa
di ufficio - vi e' un rischio ancora maggiore di vedersi rifiutare
l'assistenza tecnica dalla generalita' dei professionisti, che
comunque debbono trarre dal proprio lavoro il sostentamento di vita.
Peraltro, in caso di reiterazione dell'istanza ormai
incolpevolmente scaduta, permane la violazione del diritto di difesa,
che deve essere garantito «in ogni stato e grado del procedimento» e
non solo da un certo momento in poi, giacche' - per i motivi sopra
illustrati - solo con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
la difesa dell'avente diritto diverrebbe effettiva. Il tempo
trascorso incolpevolmente per l'istante potrebbe intanto aver
condotto il procedimento a fasi piu' avanzate, nelle quali
determinate attivita' o scelte processuali sono ormai precluse ed
avere quindi prodotto i suoi danni.
L'art. 96, comma 1, T.U. 30 maggio 2002, n. 115, viola poi, ancor
con piu' evidenza, il comma 3 dell'art. 24 Cost., giacche' limita il
diritto costituzionale di usufruire del patrocinio a spese dello
Stato, facendo si' che sia condizionato non dalla diligenza
dell'avente diritto, bensi' dall'efficienza dell'organo deputato alla
decisione e della sua cancelleria, efficienza che si pone come un
elemento puramente casuale rispetto all'istante.
Per tutte le suesposte ragioni la questione di costituzionalita'
qui sollevata di ufficio e' rilevante e non manifestamente infondata.