IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2884/1998 proposto da Pinto Cosimo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Tanzarella e Giovanni Carparelli, come da mandato a margine del ricorso, e con loro, in Lecce alla p.zzetta S. Giovanni Battista n. 4, elettivamente domiciliati; Contro il prefetto della provincia di Brindisi, in persona del prefetto in carica pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, pure per legge domiciliataria in via F. Rubichi, 23 presso la sua sede; Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, pure per legge domiciliataria in via F. Rubichi, 23 presso la sua sede, per l'annullamento: del foglio di via obbligatorio emesso dal questore della provincia di Benevento il 25 settembre 1998 e notificato nella medesima data; del decreto del prefetto di Brindisi del 21 ottobre 1998, notificato il 4 novembre 1998, col quale viene revocata al sig. Pinto la patente di guida cat. B n. 2189240T; di ogni altro atto comunque connesso, preordinato, conseguente o successivo a quelli impugnati, anche se non conosciuti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta alla pubblica udienza del 9 giugno 1999 la relazione del referendario dott. Giovanni Sabbato e uditi altresi', come da verbale, l'avv. A. Tanzarella e l'avv.to dello Stato Valletta; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso depositato in data 23 novembre 1998 il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il prefetto di Brindisi gli revocava la patente di guida a seguito dell'emanazione nei suoi medesimi confronti di foglio di via obbligatorio, pure impugnato, in data 25 settembre 1998. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, eccesso di potere per difetto di mofivazione, in quanto nell'emanazione del f.v.o. l'amministrazione non ha dato contezza delle ragioni di ordine pubblico che hanno giustificato tale provvedimento; 2) violazione dell'art. 7, legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l'amministrazione non ha adeguatamente specificato le ragioni di celerita' che l'hanno indotta a non comunicare l'avvio del procedimento che ha condotto all'emanazione del f.v.o.; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 236, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) nonche' degli artt. 82 e 91, testo unico 393 del 15 giugno 1959 (codice della strada), in quanto la patente di guida e' stata rilasciata prima del 30 settembre 1993, con conseguente applicazione del vecchio codice della strada; 4) illegittimita' costituzionale dell'art. 130, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per violazione art. 76 Cost., ovverosia per eccesso di delega in quanto il nuovo codice della strada disciplina piu' severamente la materia della revoca della patente di guida imponendola in ogni caso di adozione di misura di prevenzione, mentre il vecchio codice della strada nulla disponeva ove il prevenuto fosse colpito da f.v.o.; 5) violazione art. 7, legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, in quanto anche l'emanazione del decreto di revoca non e' stato preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento senza specificare le "ragioni di impedimento" di cui all'articolo citato, essendo esse soltanto richiamate; 6) illegittimita' costituzionale dell'art. 130, d.lgs. 30 aprile 1992 per violazione artt. 3 e 16 Cost., in quanto, ove il prefetto fosse obbligato a revocare la patente a soggetti sottoposti a misura di prevenzione si sarebbe in presenza di una macroscopica discriminazione tra costoro e quelli che, condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, possono vedersi revocata la patente soltanto quando l'utilizzazione di tale documento possa agevolare la commissione di reati della stessa natura; 7) illegittimita' derivata del decreto prefettizio in ragione delle censure gia' mosse nei riguardi del f.v.o. L'amministrazione intimata si costituisce in giudizio e resiste al ricorso chiedendone la reiezione e ritenendo, per quanto attiene alla paventata illegittimita' costituzionale dell'art. 130 c.d.s., che in materia vi sia gia' stata una recente pronunzia di inammissibilita' da parte della Corte costituzionale, che inoltre trovi applicazione il nuovo c.d.s. cosi' come modificato dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, che il maggiore rigore del legislatore e' giustificato da esigenze di politica criminale. All'udienza del 9 giugno 1999 il ricorso e' stato ritenuto per la decisione. D i r i t t o Il collegio ritiene di aderire alle prospettazioni difensive di cui al punto 4) e pertanto di sollevare questione di legittimita' costituzionale degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b) (in combinato disposto fra loro) del codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, si' come sostituito dall'art. 5, comma 1 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a "misure di prevenzione" per contrasto con gli artt. 3, 4, 76 e 97 Cost. Va premesso che, ad avviso del collegio, trovi applicazione, stante la formulazione normativa dell'art. 236, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il nuovo codice della strada, atteso che dall'intera formulazione di tale norma si evince come essa abbia riguardo soltanto alle norme che disciplinano le procedure di rilascio del provvedimento abilitante alla guida. Quello di revoca per il venir meno dei requisiti morali, invece, soggiace al principio generale (cd. tempus regit actum) in materia di successione di leggi nel tempo per cui, essendo esso nel caso di specie adottato il 21 ottobre 1998, soggiace alla disciplina a quel momento vigente, ovverosia quella contenuta nel nuovo codice della strada, cosi' come modificato dal d.P.R. n. 575/1994. Di talche' la rilevanza della questione di costituzionalita' relativamente alla fattispecie giurisdizionale portata all'attenzione di questo giudice e' evidente: in mancanza di una pronuncia della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma in questa sede censurata, il provvedimento di revoca della patente di guida, nei confronti del ricorrente emanato dal prefetto della provincia di Brindisi, deve ritenersi atto dovuto e, conseguentemente, il ricorso non potra' che essere rigettato. Che si tratti di atto vincolato lo si desume, senza dubbio, dal tenore letterale dell'art. 130, comma 1, del d.lgs n. 285/1992 ove si dice che la patente "e' revocata" in caso di sottoposizione a misura di sicurezza o di prevenzione. Il provvedimento di revoca della patente di guida, difatti, e' stato adottato nei confronti del ricorrente sulla base della sua sottoposizione a misura preventiva di f.v.o., tra l'altro ancora in corso in quanto corredato della diffida a non ritornare nel comune dal quale egli e' stato allontanato per mesi sei; di talche' l'art. 120 del nuovo codice della strada ha trovato applicazione nella parte in cui obbliga l'amministrazione a revocare il titolo abilitante alla guida nel caso in cui vi sia stata sottoposizione ad una qualsiasi delle misure di prevenzione. Relativamente alla non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, il collegio rileva quanto segue: il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, successivamente modificato dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli) ha trovato emanazione, come e' noto, in virtu' della legge delega 13 giugno 1991, n. 190 (delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) che all'art. 2, lett. t) prevede "il riesame della disciplina ... della revoca della patente di guida". Ebbene, la Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 1998, n. 354, ha avuto gia' modo di soffermarsi sulla congruenza, nel caso di specie, dell'attivita' di "riempimento" che lega i due livelli normativi costituiti dalla legge di delegazione e dal decreto legislativo, concludendo nel senso della illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, lett. t), legge 13 giugno 1991, n. 190, del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali; cio' in quanto tale previsione non trova riscontro nella legislazione previgente (artt. 82, comma 1 e 91, comma 13, n. 2, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), nella quale la revoca della patente era prevista nei confronti di coloro che fossero, e non anche che "fossero stati", sottoposti a misure di sicurezza. La conclusione cui la Corte delle leggi perviene e' dettata dal fatto che l'innovazione introdotta dovrebbe potersi giustificare alla stregua dei principi e criteri direttivi posti in generale dalla legge di delegazione, dalla quale invece essi non si desumono, neppure indirettamente per il tramite del riferimento agli impegni comunitari o internazionali assunti dallo Stato italiano. Altresi' la Corte costituzionale ha in sede di obiter dicta pure ribadito quanto gia' sostenuto con sentenza n. 305 del 1996 ove si dice, piu' in generale, che l'art. 1, comma 1, legge n. 190 del 1991, delegando il Governo all'adozione di disposizioni aventi valore di legge intese a "rivedere e riordinare" la legislazione vigente in materia di disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, ha identificato direttamente, quale "base di partenza dell'attivita' delegata", il codice della strada previgente. Cosicche', la lett. t) dell'art. 2, che delega il Governo a operare un "riesame" della disciplina concernente la revoca della patente di guida, in mancanza di principi e criteri direttivi che giustifichino la riforma, deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per se', l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente o, se del caso, richieste dal coordinamento con nuove norme apprestate dal legislatore delegato. Non si puo' non ritenere che anche con riferimento alle misure di prevenzione, e in particolare al f.v.o., debbano ribadirsi tali considerazioni che non possono non condurre alla illegittimita' delle norme gia' richiamate del nuovo codice della strada, in quanto pure per esse si evidenzia l'innovazione introdotta dal legislatore delegato, non solo attribuendo rilevanza anche questa volta alle misure di prevenzione non piu' in corso (ma e' questione che non interessa trattandosi, come detto, di f.v.o. ancora efficace), ma anche sotto altro profilo che nella causa che ci occupa assume specifico rilievo. Il previgente codice della strada, difatti, non includeva espressamente il foglio di via obbligatorio tra le misure di prevenzione che potevano dare luogo alla revoca della patente di guida, atteso che gli artt. 82 e 91, testo unico n. 393/1959, prevedevano che il provvedimento di revoca della patente di guida potesse e dovesse essere adottato soltanto nei confronti di chi fosse stato sottoposto alla misura di prevenzione di cui all'art. 3, legge n. 1423/1956, ovverosia alla sorveglianza speciale, mentre l'art. 91 facultizzava il prefetto alla revoca solo in presenza di diffida, istituto quest'ultimo soppresso dalla legge 3 agosto 1988, n. 327. Considerato che alcun riferimento era fatto all'art. 2, legge n. 1423/1956 nell'individuazione dell'alveo applicativo del potere-dovere prefettizio di revoca della patente, la conclusione non poteva che essere che l'esclusione di attribuzioni del genere nel caso di adozione del foglio di via obbligatorio, munito o meno della diffida a non ritornare nel comune dal quale si e' allontanati. Non sembra del resto in alcun modo condivisibile la tesi secondo la quale il cd. "foglio di via" non sarebbe una misura di prevenzione in senso tecnico, tali configurandosi solo quelle di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, per le quali e' previsto un meccanismo di applicazione assistito da garanzie giurisdizionali. Se e' vero, difatti, che il f.v.o. e' rimasto di esclusiva competenza del questore, tale provvedimento si fonda su presupposti analoghi a quelli che giustificano l'adozione delle misure piu' gravi (rispetto alle quali il questore ha mantenuto il potere di proposta), mentre il piu' agile e meno garantistico meccanismo di applicazione (mantenuto anche dopo la riforma della legge n. 327/1988) si spiega con la sua limitata incidenza nella sfera personale. A nulla poi rileva la successione di leggi nel tempo attuatasi con il d.P.R. n. 575 del 1994 in quanto la formulazione normativa dell'art. 120 e' rimasta sul punto invariata. Non si possono, infine, sottacere considerazioni di carattere sostanziale; difatti il maggiore rigore introdotto con riguardo alle misure di prevenzione non sarebbe neppure coerente con principi di ragionevolezza in ragione della natura ante o praeter delictum di tali provvedimenti, si' da far ritenere probabilmente varcati i confini che connotano la discrezionalita' del legislatore. Innanzitutto viene in rilievo contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale per l'irragionevole equiparazione operata fra chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione diverse per gravita' ed effetti. La revoca della patente di guida, che ha la finalita' pratica di costituire ostacolo alla commissione di azioni criminose nei confronti di chi mostra di avere particolare proclivita' al delitto, appare misura sproporzionata nel caso di persona sottoposta a f.v.o., che comporta soltanto il suo rimpatrio con l'eventuale divieto di tornare in un determinato comune, cosi' conservando la liberta' di circolazione e soggiorno in tutto il resto del territorio nazionale. In altre parole il mezzo adoperato risulta eccedente rispetto allo scopo, accentuando cosi' la componente afflittiva del foglio di via e compromettendo il delicato equilibrio su cui si fonda la stessa legittimita' costituzionale di questa misura. Altro dubbio concerne la compatibilita' delle disposizioni in esame con l'art. 4 della Costituzione. Il possesso della patente di guida e', come e' noto, requisito indispensabile per poter intraprendere numerose attivita' lavorative. Esserne privati in maniera indefinita nel tempo (fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi) rappresenta un vulnus nel diritto al lavoro che puo' essere bilanciato solo da contrapposte esigenze (fra le quali la prevenzione e la tutela della pubblica sicurezza) non perseguibili con modalita' meno limitative della sfera di liberta' individuale. Senza considerare che anche ad un soggetto ritenuto "sospetto" deve essere data la possibilita' di inserirsi nel tessuto sociale attraverso lo svolgimento di una regolare attivita' lavorativa. Un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale e' rappresentato, ad avviso del collegio, anche dalla possibile violazione dell'art. 97 della Costituzione ed in particolare del principio di buon andamento ed imparzialita' della p.a. Infatti le disposizioni in esame vincolano il prefetto a revocare la patente nei confronti di chi il questore abbia disposto la misura del f.v.o., di talche' il provvedimento di revoca finisce con l'assumere il carattere di mero automatismo sanzionatorio a prevalente componente afflittiva, carattere aggravato dalla doverosita' del provvedimento di revoca anche in presenza di una misura divenuta inefficace ("siano o siano stati sottoposti ..."). Appare, in altre parole, irragionevole e sicuramente contrario ai principi di buona amministrazione che il prefetto debba rimanere vincolato alle valutazioni di un organo diverso (sia pure appartenente al medesimo plesso amministrativo), espresse in seno ad un distinto procedimento finalizzato al soddisfacimento di esigenze preventive tipizzate e legate ad un particolare contesto ambientale e territoriale. Il collegio ritiene, pertanto, opportuno sospendere il giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, si' come sostituiti dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.