IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 2884/1998
  proposto  da  Pinto  Cosimo,  rappresentato  e  difeso dagli avv.ti
  Alfredo Tanzarella e Giovanni Carparelli, come da mandato a margine
  del  ricorso,  e  con  loro,  in  Lecce  alla  p.zzetta S. Giovanni
  Battista n. 4, elettivamente domiciliati;
    Contro  il  prefetto  della provincia di Brindisi, in persona del
  prefetto  in  carica  pro-tempore,  rappresentato  e difeso ex lege
  dall'Avvocatura   distrettuale   dello   Stato,   pure   per  legge
  domiciliataria  in via F. Rubichi, 23 presso la sua sede; Ministero
  dell'interno,  in  persona del Ministro pro-tempore rappresentato e
  difeso  ex  lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, pure per
  legge  domiciliataria in via F. Rubichi, 23 presso la sua sede, per
  l'annullamento:
        del  foglio  di  via  obbligatorio  emesso dal questore della
  provincia  di  Benevento  il  25 settembre  1998 e notificato nella
  medesima data;
        del  decreto  del  prefetto  di Brindisi del 21 ottobre 1998,
  notificato  il  4 novembre  1998,  col quale viene revocata al sig.
  Pinto la patente di guida cat. B n. 2189240T;
        di   ogni   altro   atto   comunque   connesso,  preordinato,
  conseguente   o   successivo  a  quelli  impugnati,  anche  se  non
  conosciuti;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
  intimata;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  del  9 giugno  1999 la
  relazione del referendario dott. Giovanni Sabbato e uditi altresi',
  come  da  verbale,  l'avv.  A.  Tanzarella  e  l'avv.to dello Stato
  Valletta;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  in  data 23 novembre 1998 il ricorrente
  impugna  il  provvedimento con il quale il prefetto di Brindisi gli
  revocava  la  patente  di  guida a seguito dell'emanazione nei suoi
  medesimi  confronti  di foglio di via obbligatorio, pure impugnato,
  in data 25 settembre 1998.
    Questi i motivi del ricorso:
        1) violazione  e  falsa applicazione degli artt. 1 e 2, legge
  n. 1423  del  27 dicembre  1956,  eccesso  di potere per difetto di
  mofivazione, in quanto nell'emanazione del f.v.o. l'amministrazione
  non  ha  dato  contezza  delle ragioni di ordine pubblico che hanno
  giustificato tale provvedimento;
        2) violazione   dell'art. 7,  legge  n. 241/1990  per  omessa
  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  eccesso di potere per
  difetto   di   motivazione,  in  quanto  l'amministrazione  non  ha
  adeguatamente  specificato  le  ragioni  di  celerita'  che l'hanno
  indotta  a  non comunicare l'avvio del procedimento che ha condotto
  all'emanazione del f.v.o.;
        3) violazione  e  falsa  applicazione  dell'art. 236,  d.lgs.
  30 aprile  1992,  n. 285  (nuovo codice della strada) nonche' degli
  artt.  82  e  91,  testo unico 393 del 15 giugno 1959 (codice della
  strada),  in  quanto  la patente di guida e' stata rilasciata prima
  del  30 settembre  1993,  con  conseguente applicazione del vecchio
  codice della strada;
        4) illegittimita'    costituzionale   dell'art. 130,   d.lgs.
  30 aprile  1992, n. 285 per violazione art. 76 Cost., ovverosia per
  eccesso di delega in quanto il nuovo codice della strada disciplina
  piu'  severamente  la  materia  della revoca della patente di guida
  imponendola  in  ogni  caso  di  adozione di misura di prevenzione,
  mentre  il  vecchio  codice  della  strada  nulla  disponeva ove il
  prevenuto fosse colpito da f.v.o.;
        5) violazione  art. 7,  legge  n. 241/1990, eccesso di potere
  per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, in quanto anche
  l'emanazione  del  decreto  di  revoca non e' stato preceduto dalla
  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  senza  specificare le
  "ragioni  di  impedimento" di cui all'articolo citato, essendo esse
  soltanto richiamate;
        6) illegittimita'    costituzionale   dell'art. 130,   d.lgs.
  30 aprile 1992 per violazione artt. 3 e 16 Cost., in quanto, ove il
  prefetto   fosse   obbligato  a  revocare  la  patente  a  soggetti
  sottoposti  a  misura  di prevenzione si sarebbe in presenza di una
  macroscopica discriminazione tra costoro e quelli che, condannati a
  pena  detentiva  non inferiore a tre anni, possono vedersi revocata
  la  patente soltanto quando l'utilizzazione di tale documento possa
  agevolare la commissione di reati della stessa natura;
        7) illegittimita' derivata del decreto prefettizio in ragione
  delle censure gia' mosse nei riguardi del f.v.o.
    L'amministrazione  intimata  si costituisce in giudizio e resiste
  al ricorso chiedendone la reiezione e ritenendo, per quanto attiene
  alla  paventata illegittimita' costituzionale dell'art. 130 c.d.s.,
  che  in  materia  vi  sia  gia'  stata  una  recente  pronunzia  di
  inammissibilita'  da  parte della Corte costituzionale, che inoltre
  trovi applicazione il nuovo c.d.s. cosi' come modificato dal d.P.R.
  19 aprile  1994,  n. 575, che il maggiore rigore del legislatore e'
  giustificato da esigenze di politica criminale.
    All'udienza del 9 giugno 1999 il ricorso e' stato ritenuto per la
  decisione.

                            D i r i t t o

    Il  collegio  ritiene di aderire alle prospettazioni difensive di
  cui  al  punto 4) e pertanto di sollevare questione di legittimita'
  costituzionale  degli  artt. 120,  comma 1 e 130, comma 1, lett. b)
  (in combinato disposto fra loro) del codice della strada, approvato
  con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, si' come sostituito dall'art. 5,
  comma  1  del  d.P.R.  19 aprile  1994,  n. 575, nella parte in cui
  prevedono  la revoca della patente di guida nei confronti di coloro
  che  sono  o  sono  stati  sottoposti a "misure di prevenzione" per
  contrasto con gli artt. 3, 4, 76 e 97 Cost.
    Va  premesso  che,  ad  avviso  del collegio, trovi applicazione,
  stante  la  formulazione  normativa dell'art. 236, d.lgs. 30 aprile
  1992,  n. 285, il nuovo codice della strada, atteso che dall'intera
  formulazione  di  tale  norma  si  evince  come essa abbia riguardo
  soltanto  alle  norme che disciplinano le procedure di rilascio del
  provvedimento abilitante alla guida.
    Quello  di revoca per il venir meno dei requisiti morali, invece,
  soggiace  al principio generale (cd. tempus regit actum) in materia
  di successione di leggi nel tempo per cui, essendo esso nel caso di
  specie adottato il 21 ottobre 1998, soggiace alla disciplina a quel
  momento  vigente, ovverosia quella contenuta nel nuovo codice della
  strada, cosi' come modificato dal d.P.R. n. 575/1994.
    Di  talche'  la  rilevanza  della  questione di costituzionalita'
  relativamente     alla    fattispecie    giurisdizionale    portata
  all'attenzione  di  questo  giudice e' evidente: in mancanza di una
  pronuncia  della  Corte  costituzionale in ordine alla legittimita'
  costituzionale   della   norma   in   questa   sede  censurata,  il
  provvedimento  di  revoca della patente di guida, nei confronti del
  ricorrente  emanato  dal prefetto della provincia di Brindisi, deve
  ritenersi  atto  dovuto  e, conseguentemente, il ricorso non potra'
  che essere rigettato.
    Che  si  tratti di atto vincolato lo si desume, senza dubbio, dal
  tenore  letterale dell'art. 130, comma 1, del d.lgs n. 285/1992 ove
  si  dice  che  la patente "e' revocata" in caso di sottoposizione a
  misura di sicurezza o di prevenzione.
    Il  provvedimento  di  revoca della patente di guida, difatti, e'
  stato  adottato  nei  confronti del ricorrente sulla base della sua
  sottoposizione a misura preventiva di f.v.o., tra l'altro ancora in
  corso  in quanto corredato della diffida a non ritornare nel comune
  dal  quale  egli  e'  stato  allontanato  per  mesi sei; di talche'
  l'art. 120  del  nuovo  codice della strada ha trovato applicazione
  nella  parte  in cui obbliga l'amministrazione a revocare il titolo
  abilitante  alla  guida nel caso in cui vi sia stata sottoposizione
  ad una qualsiasi delle misure di prevenzione.
    Relativamente  alla  non  manifesta  infondatezza della sollevata
  questione di legittimita' costituzionale, il collegio rileva quanto
  segue:
        il  d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, successivamente modificato
  dal   d.P.R.   19 aprile   1994,  n. 575  (regolamento  recante  la
  disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della
  patente  di guida dei veicoli) ha trovato emanazione, come e' noto,
  in  virtu'  della  legge  delega  13 giugno 1991, n. 190 (delega al
  Governo  per  la  revisione  delle  norme concernenti la disciplina
  della  circolazione  stradale) che all'art. 2, lett. t) prevede "il
  riesame della disciplina ... della revoca della patente di guida".
    Ebbene,  la  Corte  costituzionale, con sentenza 21 ottobre 1998,
  n. 354,  ha  avuto  gia'  modo di soffermarsi sulla congruenza, nel
  caso  di  specie,  dell'attivita'  di  "riempimento" che lega i due
  livelli  normativi  costituiti  dalla  legge  di  delegazione e dal
  decreto  legislativo,  concludendo  nel  senso della illegittimita'
  costituzionale,  per  violazione  dell'art. 76  Cost., in relazione
  all'art. 2,  lett.  t), legge 13 giugno 1991, n. 190, del combinato
  disposto  degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b), d.lgs.
  30 aprile   1992,   n. 285,  nella  versione  anteriore  al  d.P.R.
  19 aprile  1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della
  patente  nei  confronti  di  coloro  che  "sono stati" sottoposti a
  misure  di  sicurezza personali; cio' in quanto tale previsione non
  trova  riscontro nella legislazione previgente (artt. 82, comma 1 e
  91,  comma 13, n. 2, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), nella quale la
  revoca  della  patente  era  prevista  nei  confronti di coloro che
  fossero,  e  non  anche che "fossero stati", sottoposti a misure di
  sicurezza.
    La  conclusione  cui la Corte delle leggi perviene e' dettata dal
  fatto  che  l'innovazione  introdotta dovrebbe potersi giustificare
  alla  stregua  dei  principi  e criteri direttivi posti in generale
  dalla  legge  di  delegazione,  dalla  quale  invece  essi  non  si
  desumono,  neppure  indirettamente  per  il tramite del riferimento
  agli  impegni  comunitari  o  internazionali  assunti  dallo  Stato
  italiano.
    Altresi'  la Corte costituzionale ha in sede di obiter dicta pure
  ribadito  quanto gia' sostenuto con sentenza n. 305 del 1996 ove si
  dice,  piu'  in  generale,  che l'art. 1, comma 1, legge n. 190 del
  1991,  delegando  il  Governo  all'adozione  di disposizioni aventi
  valore  di  legge  intese a "rivedere e riordinare" la legislazione
  vigente  in  materia  di  disciplina  della  motorizzazione e della
  circolazione stradale, ha identificato direttamente, quale "base di
  partenza   dell'attivita'   delegata",   il   codice  della  strada
  previgente.
    Cosicche',  la  lett.  t)  dell'art. 2,  che  delega il Governo a
  operare  un  "riesame" della disciplina concernente la revoca della
  patente  di  guida, in mancanza di principi e criteri direttivi che
  giustifichino  la riforma, deve essere intesa in un senso minimale,
  tale  da  non  consentire, di per se', l'adozione di norme delegate
  sostanzialmente   innovative   rispetto   al   sistema  legislativo
  previgente  o,  se  del caso, richieste dal coordinamento con nuove
  norme apprestate dal legislatore delegato.
    Non si puo' non ritenere che anche con riferimento alle misure di
  prevenzione,  e  in  particolare  al f.v.o., debbano ribadirsi tali
  considerazioni  che  non  possono  non condurre alla illegittimita'
  delle  norme  gia'  richiamate  del  nuovo  codice della strada, in
  quanto  pure  per  esse  si  evidenzia l'innovazione introdotta dal
  legislatore  delegato,  non solo attribuendo rilevanza anche questa
  volta alle misure di prevenzione non piu' in corso (ma e' questione
  che  non  interessa  trattandosi,  come  detto,  di  f.v.o.  ancora
  efficace),  ma  anche  sotto  altro  profilo che nella causa che ci
  occupa assume specifico rilievo.
    Il   previgente  codice  della  strada,  difatti,  non  includeva
  espressamente  il  foglio  di  via  obbligatorio  tra  le misure di
  prevenzione  che  potevano  dare luogo alla revoca della patente di
  guida,  atteso  che  gli  artt. 82  e  91, testo unico n. 393/1959,
  prevedevano  che  il provvedimento di revoca della patente di guida
  potesse  e  dovesse  essere  adottato soltanto nei confronti di chi
  fosse   stato   sottoposto   alla  misura  di  prevenzione  di  cui
  all'art. 3,   legge   n. 1423/1956,   ovverosia  alla  sorveglianza
  speciale,  mentre  l'art. 91  facultizzava  il prefetto alla revoca
  solo  in presenza di diffida, istituto quest'ultimo soppresso dalla
  legge 3 agosto 1988, n. 327.
    Considerato  che  alcun  riferimento  era fatto all'art. 2, legge
  n. 1423/1956   nell'individuazione   dell'alveo   applicativo   del
  potere-dovere  prefettizio  di revoca della patente, la conclusione
  non  poteva  che essere che l'esclusione di attribuzioni del genere
  nel  caso di adozione del foglio di via obbligatorio, munito o meno
  della   diffida  a  non  ritornare  nel  comune  dal  quale  si  e'
  allontanati.
    Non  sembra del resto in alcun modo condivisibile la tesi secondo
  la  quale  il  cd.  "foglio  di  via"  non  sarebbe  una  misura di
  prevenzione  in  senso  tecnico, tali configurandosi solo quelle di
  cui  all'art. 3  della legge n. 1423/1956, per le quali e' previsto
  un    meccanismo    di    applicazione    assistito   da   garanzie
  giurisdizionali.
    Se  e'  vero,  difatti,  che  il  f.v.o.  e' rimasto di esclusiva
  competenza del questore, tale provvedimento si fonda su presupposti
  analoghi  a  quelli  che  giustificano l'adozione delle misure piu'
  gravi  (rispetto  alle  quali il questore ha mantenuto il potere di
  proposta),  mentre  il piu' agile e meno garantistico meccanismo di
  applicazione   (mantenuto   anche   dopo  la  riforma  della  legge
  n. 327/1988)  si  spiega  con la sua limitata incidenza nella sfera
  personale.
    A  nulla  poi  rileva la successione di leggi nel tempo attuatasi
  con  il  d.P.R. n. 575 del 1994 in quanto la formulazione normativa
  dell'art. 120 e' rimasta sul punto invariata.
    Non  si  possono,  infine,  sottacere considerazioni di carattere
  sostanziale;  difatti  il  maggiore  rigore introdotto con riguardo
  alle  misure  di  prevenzione  non  sarebbe  neppure  coerente  con
  principi  di  ragionevolezza in ragione della natura ante o praeter
  delictum  di  tali provvedimenti, si' da far ritenere probabilmente
  varcati   i   confini   che   connotano   la  discrezionalita'  del
  legislatore.
    Innanzitutto  viene in rilievo contrasto con l'art. 3 della Carta
  costituzionale  per  l'irragionevole  equiparazione operata fra chi
  sia  stato  sottoposto a misure di prevenzione diverse per gravita'
  ed effetti.
    La  revoca della patente di guida, che ha la finalita' pratica di
  costituire  ostacolo  alla  commissione  di  azioni  criminose  nei
  confronti  di  chi  mostra  di  avere  particolare  proclivita'  al
  delitto,   appare   misura   sproporzionata  nel  caso  di  persona
  sottoposta  a  f.v.o.,  che  comporta soltanto il suo rimpatrio con
  l'eventuale  divieto  di  tornare  in  un determinato comune, cosi'
  conservando  la  liberta'  di  circolazione e soggiorno in tutto il
  resto  del territorio nazionale. In altre parole il mezzo adoperato
  risulta   eccedente  rispetto  allo  scopo,  accentuando  cosi'  la
  componente  afflittiva  del  foglio  di  via  e  compromettendo  il
  delicato   equilibrio  su  cui  si  fonda  la  stessa  legittimita'
  costituzionale di questa misura.
    Altro  dubbio  concerne  la  compatibilita' delle disposizioni in
  esame con l'art. 4 della Costituzione. Il possesso della patente di
  guida   e',  come  e'  noto,  requisito  indispensabile  per  poter
  intraprendere  numerose  attivita'  lavorative.  Esserne privati in
  maniera   indefinita   nel   tempo  (fatti  salvi  gli  effetti  di
  provvedimenti  riabilitativi)  rappresenta un vulnus nel diritto al
  lavoro  che  puo'  essere  bilanciato solo da contrapposte esigenze
  (fra  le quali la prevenzione e la tutela della pubblica sicurezza)
  non  perseguibili  con  modalita'  meno  limitative  della sfera di
  liberta' individuale.
    Senza  considerare  che  anche ad un soggetto ritenuto "sospetto"
  deve  essere  data la possibilita' di inserirsi nel tessuto sociale
  attraverso lo svolgimento di una regolare attivita' lavorativa.
    Un   ulteriore   profilo   di  illegittimita'  costituzionale  e'
  rappresentato,  ad  avviso  del  collegio,  anche  dalla  possibile
  violazione  dell'art. 97  della  Costituzione ed in particolare del
  principio di buon andamento ed imparzialita' della p.a.
    Infatti le disposizioni in esame vincolano il prefetto a revocare
  la  patente  nei  confronti  di  chi  il questore abbia disposto la
  misura  del  f.v.o.,  di talche' il provvedimento di revoca finisce
  con  l'assumere  il  carattere  di mero automatismo sanzionatorio a
  prevalente   componente   afflittiva,   carattere  aggravato  dalla
  doverosita'  del  provvedimento  di revoca anche in presenza di una
  misura divenuta inefficace ("siano o siano stati sottoposti ...").
    Appare, in altre parole, irragionevole e sicuramente contrario ai
  principi  di  buona  amministrazione che il prefetto debba rimanere
  vincolato   alle   valutazioni  di  un  organo  diverso  (sia  pure
  appartenente  al  medesimo plesso amministrativo), espresse in seno
  ad  un  distinto  procedimento  finalizzato  al  soddisfacimento di
  esigenze  preventive  tipizzate e legate ad un particolare contesto
  ambientale e territoriale.
    Il  collegio  ritiene, pertanto, opportuno sospendere il giudizio
  in  corso  e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perche'
  si   pronunci   sulla  legittimita'  costituzionale  del  combinato
  disposto  degli  artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b) d.lgs.
  30 aprile  1992,  n. 285,  si' come sostituiti dal d.P.R. 19 aprile
  1994,  n. 575, nella parte in cui prevedono la revoca della patente
  di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a
  misure di prevenzione.