IL TRIBUNALE 
 
    Nella causa civile n. R.G. 10/13,  di  questione  incidentale  di
costituzionalita'. 
    Il giudice, a scioglimento della riserva, che precede, osserva: 
 
                        In fatto e in diritto 
 
    Con ricorso, 10 luglio 2012,  la  sig.ra  Cordova  Ramirez  Rocio
Zulema, assumeva: 
        1) di essere socia e lavoratrice  dipendente  della  societa'
cooperativa sociale l'Ancora, fin dal 22 novembre 2007  con  mansioni
di infermiera professionale; 
        2) che la societa' cooperativa sociale l'Ancora, con  lettere
10 ottobre 2011 e 31 ottobre 2011, aveva deliberato il  licenziamento
della ricorrente, la quale lo impugnava, per  illegittimita',  avanti
al giudice del lavoro del tribunale di Torino e chiedendo la condanna
della convenuta cooperativa al reintegro nel  suo  posto  di  lavoro,
nonche' al pagamento di differenze retributive  fino  ad  allora  non
pagate. 
    La convenuta si costituiva ed, oltre a chiedere il rigetto  delle
domande attoree,  eccepiva  l'incompetenza  del  giudice  del  lavoro
sull'impugnativa del licenziamento. 
    Il giudice del lavoro del tribunale di Torino, con sua articolata
ordinanza, 2 gennaio 2013, in cui  ha  richiamato  l'autorita'  della
sentenza della Suprema Corte n. 24692/10, ha rimesso  per  competenza
la  causa  al  tribunale  ordinario,  affermando  che  il  combinato,
disposto dell'art. 5 comma 2° ult. parte legge  n.  142  del  2001  e
dell'art. 2533 comma 3° CC, prevede  che  l'impugnazione  giudiziaria
dell'esclusione del socio lavoratore  (il  cd.  licenziamento)  dalla
societa' cooperativa, deve essere esperita avanti al  giudice  civile
ordinario e ha rimesso  gli  atti  a  questo  giudice,  che,  invece,
ritiene   di   sollevare,   d'ufficio,   questione   incidentale   di
costituzionalita' del suddetto combinato normativo per constasto  con
l'art. 3 Cost. per manifesta irragionevolezza ed arbitrarieta', per i
seguenti motivi: 
    L'art. 5 comma 2, legge 3 aprile 2001 n.  142  cosi'  recita  «Le
controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui
al comma 3 dell'art. 1  rientrano  nella  competenza  funzionale  del
giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di  procedura  civile.
In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci  lavoratori
e le cooperative,  si  applicano  le  procedure  di  conciliazione  e
arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31  marzo  1998,
n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano
di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e
cooperative inerenti al rapporto associativo». 
    L'art. 2533 comma 3° CC cosi' recita «Contro la deliberazione  di
esclusione il socio  puo'  proporre  opposizione  al  tribunale,  nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione». 
    Appare a questo giudice  remittente  che  il  combinato  disposto
dell'ultima parte dell'art. 5 comma 2, legge 3 aprile  2001  n.  142,
che cosi' recita: «Restano di competenza del giudice civile ordinario
le  controversie  tra  soci  e  cooperative  inerenti   al   rapporto
associativo» e dell'art. 2533 comma 3°  CC  che  prevede  «Contro  la
deliberazione di esclusione il socio  puo'  proporre  opposizione  al
tribunale, nel termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione»,  si
ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. per manifesta  irragionevolezza
e arbitrarieta', in quanto questa  normativa  processuale  ignora  la
prevalenza del rapporto di  lavoro  dipendente  rispetto  al  vincolo
associativo proprio nell'ipotesi dell'atto estremo  del  rapporto  di
lavoro dipendente, cioe' del licenziamento che coincide, per il socio
lavoratore, con la  deliberazione  della  cooperativa  della  di  lui
esclusione dalla compagine sociale. 
    La  normativa  appare   discriminatoria   rispetto   agli   altri
lavoratori dipendenti che trovansi in situazioni omogenee con i  soci
lavoratori di cooperative in  caso  di  licenziamento  e  che  almeno
possono avvalersi, pacificamente, del rito, di cui agli articoli  409
e ss. cpc e della competenza funzionale del giudice del lavoro. 
    La normativa e' altresi' irragionevole e discriminatoria  perche,
mentre, nella prima parte del suddetto art. 5 comma 2°, si afferma ex
professo la competenza del giudice del  lavoro  per  le  controversie
relative a rapporti di lavoro in qualsiasi forma, lascia invece  alla
competenza del tribunale ordinario civile quella sull'esclusione  del
socio  lavoratore,  cioe',  in  altre  parole,  quella  sul  di   lui
licenziamento.