IL GIUDICE Visti gli atti del procedimento a carico di M.S.; Vista la richiesta avanzata dal difensore di M. all'udienza del 22 aprile 2013 - in via preliminare - di sollevare in via incidentale questione di legittimita' costituzionale nel suddetto procedimento con riferimento all'art. 612-bis c.p. per violazione dell'art. 25 comma 2° Cost e la conseguente richiesta di sospensione dello stesso; . Preso atto dei rilievi avanzati dalla difesa sulla compatibilita' degli «atti persecutori» con i principi costituzionali di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale e - dunque - con il principio costituzionale di legalita' e di riserva di legge; Preso atto delle specificazioni della difesa in merito a tale incompatibilita' ed indeterminatezza, articolate nel duplice profilo di valutazione, quello del concetto di reiterazione della condotta e quello della previsione degli eventi; Visti i rilievi relativi al primo profilo - reiterazione della condotta - in particolare quello relativo alla mancata predeterminazione legislativa del minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinche' possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 612-bis c.p.; Visti i rilievi relativi al secondo profilo - previsione degli eventi - in particolare: a) quello relativo alla mancata predeterminazione legislativa del «perdurante» e «grave» stato di ansia o di paura, soprattutto per il loro stretto legame con la scienza medica; b) quello relativo alla mancata predeterminazione legislativa del «fondato» timore per l'incolumita', non essendovi alcuna indicazione legislativa in merito ai criteri che specifichino quando sia «fondato» il timore e cio' non soggettivamente bensi' in un soggetto normale e comune; c) quello relativo alla mancata predeterminazione legislativa del concetto di «abitudini di vita», concetto estremamente ampio ed eccessivamente elastico; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale, della quale e' stato investito il giudice, presenta il carattere della rilevanza, essendo assolutamente indispensabile, ai fini del decidere nel giudizio a quo, caratterizzare gli elementi sopra indicati - condotte reiterate, perdurante e grave stato di ansia, fondato timore per l'incolumita', alterazioni delle abitudini di vita - in maniera da evitare che il loro grado di estensione designi realta' tra loro profondamente diverse o eterogenee, determinando cosi' l'impossibilita' e la eccessiva discrezionalita' del giudicante nello stabilire se la condotta in concreto tenuta da Milito Stefeno e gli eventi da lui determinati nella sfera della persona offesa rientrino o meno nella soglia di punibilita' della fattispecie penale di cui all'art. 612 c.p.; nel caso di specie, infatti, il sig. M.S. e' imputato per il reato di cui all'art. 612-bis per avere, «con condotte reiterate, molestato e minacciato D.L., V. con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale poi interrotta per decisione della ragazza pedinandola continuamente, comparendo con esasperante puntualita' previo apposito appostamento nei luoghi usualmente frequentati dalla ragazza in particolare innanzi alla abitazione della predetta nonche' nell'esercizio commerciale ove la stessa presta attivita' lavorativa onde controllarne movimenti e frequentazioni, tempestandola, anche in orario notturno, con un elevatissimo numero di comunicazioni telefoniche sia verbali che tramite brevi messaggi di testo inviati sull'utenza cellulare in uso alla stessa, proferendo nei suoi confronti minacce del tipo «Te la faro' pagare!!Ti rendero' la vita impossibile! Tu sei mia e non ti farai una vita con qualcun altro!» raggiungendola altresi' con minacce di morte se avesse perseverato nella determinazione di non riallacciare il loro rapporto, con cio' cagionando nella D.L., un fondato timore per la propria incolumita' personale ed al contempo ingenerando nella medesima un diagnosticato stato ansioso ed inoltre costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, in particolare costringendola a non uscire di casa per timore di incontrarlo «Fatti commessi in Alcamo e Partinico ed accertati sino al 26 ottobre 2010. Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale, della quale e' stato investito il giudice, presenta carattere della non manifesta infondatezza, poiche' e' forte il dubbio di costituzionalita' della norma impugnata, in quanto sarebbe ingiustificato ed eccessivamente creativo, da parte del giudicante, stabilire qual e' il minimum affinche' una condotta intrusiva possa definirsi reiterata, in che termini lo stato d'ansia sia «perdurante» e «grave», come stabilire se il timore sia «fondato» e quali siano le «abitudini di vita» che, se alterate, rientrano in quelle della fattispecie penale, consistendo il dubbio di costituzionalita' del giudice rimettente nel dover fare una doppia valutazione prima teorica e poi concreta che determini uno straripamento dell'attivita' giudicante ed un'attivita' eccessivamente creativa, mentre l'interpretazione adeguatrice di una norma deve sempre essere guidata dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali; Ritenuto dunque che la norma di cui all'art. 612-bis c.p. determina la violazione dell'art. 25 comma 2° Cost. nella parte in cui non definisce in modo sufficientemente determinato quale sia il minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinche' possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante, cosa s'intenda per «perdurante» e «grave» stato di ansia o di paura soprattutto per lo stretto legame con la scienza medica, quali siano i criteri che specifichino quando sia «fondato» il timore e cio' non soggettivamente bensi' in un soggetto normale e comune, quali siano infine i confini del concetto di «abitudini di vita», concetto estremamente ampio ed eccessivamente elastico.